Egregio Avvocato
Pubblicato il 4 mar. 2021 · tempo di lettura 5 minuti
Quando un cittadino non può permettersi di sostenere le spese legali, lo Stato garantisce il suo diritto alla difesa attraverso l’istituto del patrocinio a spese dello Stato (c.d. gratuito patrocinio).
L’istituto trova fondamento e riconoscimento nell’articolo 24 della Costituzione, attraverso il quale lo Stato garantisce e rende effettivo il diritto di difesa dei soggetti meno abbienti, ed in particolare il diritto di poter agire e difendersi di fronte all’autorità giudiziaria, civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria.
Per poter essere ammessi a tale istituto è necessario essere in possesso di determinati requisiti, individuati dalla legge all’art. 74 del DPR 115/2002, per tutta la durata del processo. In caso di ammissione al gratuito patrocinio, l’avvocato percepirà il proprio compenso esclusivamente dallo Stato.
1 - Chi può essere ammesso al gratuito patrocinio?
Il patrocinio a spese dello Stato, comunemente denominato “gratuito patrocinio”, è quell’istituto che garantisce il diritto di difesa ai soggetti economicamente più deboli.
Possono essere ammessi: i cittadini italiani (anche liberi professionisti o titolari di partita IVA), i cittadini stranieri o gli apolidi, purché si trovino regolarmente sul territorio nazionale, gli enti senza scopo di lucro o le associazioni.
I soggetti sopra indicati potranno chiedere l’ammissione al gratuito patrocinio per difendersi (quando convenuti in giudizio da altri) o per agire (per tutelare il proprio diritto leso), in ogni stato e grado del processo.
In caso di ammissione al gratuito patrocinio, il difensore non riceverà alcun compenso direttamente dal cliente, in quanto le spese legali saranno interamente a carico dello Stato. Invero, se il legale dovesse richiedere e/o percepire compensi o rimborsi da parte del cliente ammesso al gratuito patrocinio si configurerebbe un illecito disciplinare professionale ai sensi dell’art. 85 c.3 DPR 115/2002 e art. 29 c.8 Codice deontologico forense.
Sono esclusi dal beneficio i soggetti già condannati con sentenza definitiva per: associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.), reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p., reati commessi al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso (ex art. 416 bis c.p.), associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater DPR 43/1973), produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (artt. 73 e 74 c. 1 DPR 309/1990).
2 - Qual è il limite di reddito per poter essere ammessi al gratuito patrocinio e quali redditi devono essere considerati?
L’istituto del gratuito patrocinio consente l’accesso alla giustizia a soggetti meno abbienti che non sono in grado di sostenere le spese legali.
Ai fini del giudizio sull’ammissione viene considerata ogni componente di reddito, imponibile o meno, in quanto espressiva di capacità economica.
In particolare, per poter essere ammessi al beneficio è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, non superiore ad € 11.746,68.
Devono essere computati nel reddito: le pensioni che abbiano natura “sostitutiva” della retribuzione, l’assegno separazione o divorzio a favore del coniuge (ma non l’assegno a favore dei figli), gli interessi dei conti correnti ed i proventi da fondi di investimento.
Non rientra, invece, tutto quanto percepito a titolo di indennità di accompagnamento a favore degli invalidi totali.
Inoltre, ai fini del calcolo, si considerano anche i redditi dei membri costituenti la famiglia convivente, ossia i soggetti conviventi risultanti dai registri dell’ufficio anagrafe presso il Comune di residenza. Se il soggetto richiedente, quindi, convive con il coniuge, l’unito civilmente o altri familiari, il reddito rilevante ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio, comprende la somma dei redditi conseguiti da ogni componente della famiglia, compreso quello del richiedente.
Nella valutazione di tale “reddito familiare complessivo” bisognerà fare riferimento non tanto alla convivenza anagrafica, quanto piuttosto al nucleo familiare di fatto, ovvero a quei legami stabili e di effettiva convivenza.
Si terrà in considerazione il reddito personale del solo richiedente solo nel caso in cui la causa ha ad oggetto i diritti della personalità ed in quei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi (ad esempio in una causa di separazione tra coniugi).
3 - Come si richiede il gratuito patrocinio?
Per poter essere ammesso al gratuito patrocinio la procedura da seguire cambia a seconda della sede presso cui il giudizio viene instaurato.
Nei giudizi civili ed amministrativi, il soggetto deve presentare apposita domanda/istanza di ammissione presso la segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente. La domanda di ammissione, in ambito civile, viene compilata telematicamente dall’avvocato scelto ed inviata alla segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
La domanda deve contenere: la richiesta di ammissione, i dati anagrafici del richiedente e dei soggetti conviventi con lo stesso, l’indicazione dei redditi percepiti, l’indicazione della data di udienza (nel momento in cui è necessario costituirsi in giudizio), le generalità e residenza della controparte, delle ragioni di fatto e diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere, delle prove (documenti, testimoni ecc.).
Alla domanda viene allegata copia della carta d’identità e del codice fiscale del richiedente.
Al termine della procedura, il difensore nominato deve autenticare, a pena d’inammissibilità, l’istanza di ammissione ed inviarla telematicamente al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
La domanda viene esaminata dai componenti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ed entro 10 giorni dalla ricezione, in caso di esito positivo, viene accolta con delibera, comunicata via pec all’avvocato. Il richiedente viene così ammesso al gratuito patrocinio in via provvisoria ed anticipata.
Sarà poi il giudice a verificare, durante tutta la durata del processo, se sussistono o meno i presupposti per poter essere esonerati dal pagamento delle spese legali.
Invece, in ambito penale l’istanza, con la quale si richiede l’ammissione al gratuito patrocinio, viene depositata, dal richiedente o dall’avvocato, direttamente presso la cancelleria del giudice davanti al quale pende il procedimento.
4 - Cosa avviene in caso di soccombenza e condanna alle spese?
Nel momento in cui la parte ammessa al gratuito patrocinio perde il giudizio possono verificarsi due ipotesi: (i) mancanza di condanna alle spese: in tal caso, nessuna spesa verrà sostenuta da parte del soggetto ammesso al gratuito patrocinio, in quanto il suo avvocato sarà pagato dallo Stato; (ii) condanna alle spese: in tale circostanza, al contrario, la parte ammessa dovrà corrispondere l’importo stabilito in sentenza in favore di controparte o del suo avvocato.
Editor: avv. Elisa Calviello
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Egregio Avvocato
27 nov. 2024 • tempo di lettura 3 minuti
L'affido dei minori in tema ad un processo di separazione e di divorzio comporta la valutazione di diverse problematiche che devono essere attentamente valutate. Il legislatore ha deciso di scegliere come modalità tipica il cosiddetto "affido condiviso" con collocamento prevalente presso uno dei genitori (in genere la madre). Ed invero, l’articolo 337 ter c.c. afferma che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ognuno dei genitori, di ricevere attenzione, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ognuno dei rami genitoriali. Tale formulazione viene solitamente identificata con il cosiddetto principio di bigenitorialità.La formula, dall'introduzione ad oggi, ha evidenziato problemi sia a carattere organizzativo che prettamente giuridico. Pur apprezzando le intenzioni originarie del legislatore, va comunque evidenziato che l'esperienza dell'affido condiviso non è stata completamente soddisfacente: in primis, è emerso come le problematiche di separazione e divorzio tra i genitori vengono semplicemente trasferite all'affido, con il risultato che le tensioni tra gli ex partner si ripercuotono, mutatis mutandis, anche nei rapporti con i figli. Inoltre, i vantaggi teorici che si dovrebbero avere con una tale formula vengono cancellati semplicemente dal fatto di dover condividere decisioni tra persone che litigano per tutto. Alla luce di quanto detto, appare anche qui necessario un nuovo intervento del legislatore, che cerchi, da un lato, di ribadire la necessità della bigenitorialità , e, dall'altro, di limitare le possibilità di conflitto tra i partner. Proprio il diritto alla bigenitorialità dovrebbe rimanere sempre e comunque garantito, anche prediligendo scelte che potrebbero danneggiare gli interessi dei genitori.Quid iuris, ad esempio, in caso di trasferimento di uno degli ex coniugi in un altro Comune molto distante?Qualche hanno fa, gli Ermellini con l'Ordinanza pubblicata in data 14 febbraio 2022 n. 4796, avevano preso posizione sul tema, dichiarando che la tutela dell’interesse preminente del minore ad una crescita equilibrata nel rapporto con entrambi i genitori, è soddisfatta quando la relazione con il genitore non collocatario viene riconosciuta per contenuti ampliativi e forme alternative, quanto ai tempi di frequentazione, a quelle godute precedentemente. L’interesse del genitore collocatario viene, quindi, considerato dal giudice purché questo avvenga "in equilibrio con la disciplina del diritto di visita del figlio da parte del genitore non collocatario a tutela del diritto alla bigenitorialità". Al riguardo sottolinea la Suprema Corte: “il giudice del merito chiamato ad autorizzare il trasferimento di residenza del genitore collocatario del minore deve pertanto valutare con l’interesse di quest’ultimo, nell’apprezzata sussistenza della residenza abituale quale centro di interessi e relazioni affettive, quello del genitore che abbia richiesto il trasferimento e, ancora, del genitore non collocatario su cui ricadono gli effetti del trasferimento autorizzato, per le diverse peggiorative modalità di frequentazione del figlio che gliene derivino”.Recentemente, la Cassazione è ritornata sull'argomento con l'ordinanza numero 12282 del 7 maggio 2024, accogliendo il ricorso di un padre napoletano che si era visto trasferire dalla ex i suoi tre figli a Pordenone, e negando il consenso al trasferimento dei minori troppo lontano dall'ex, anche se per motivi di lavoro: prendere la residenza a 800 km dal padre, come in questo caso, sacrificherebbe il diritto di visita e l'esercizio della bigenitorialità.Non possiamo che condividere tale decisione, che sottolinea l'importanza della tutela della bigenitorialità, nel supremo interesse del minore.Auguriamoci che si possa procedere in futuro su tale strada.
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20 gen. 2022 • tempo di lettura 3 minuti
L’articolo 1138 del codice civile disciplina il regolamento condominiale, pur non fornendo una definizione univoca dello stesso.Pertanto, cosa s’intende per regolamento condominiale? In quali casi è obbligatorio? Quali sono i tipi di regolamento condominiale?1. Cos’è il regolamento condominiale? In quali casi è obbligatorio?2. Approvazione e modifica del regolamento condominiale3. Le diverse tipologie di regolamento condominiale1 - Cos’è il regolamento condominiale? In quali casi è obbligatorio?Come accennato in premessa, il legislatore non ha inteso fornire una definizione univoca del regolamento condominiale. Tuttavia, è possibile affermare che il regolamento condominiale sia lo strumento mediante il quale si disciplina l’uso della cosa comune, la ripartizione delle spese ed ogni altro aspetto relativo alla gestione e all’amministrazione di un condominio.Quando è obbligatorio dotarsi di un regolamento condominiale?Per rispondere a questa domanda è necessario esaminare l’articolo 1138 del codice civile, il cui primo comma sancisce che quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l’uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell’edificio e quelle relative all’amministrazione.2 - Approvazione e modifica del regolamento condominialeAppurato che il regolamento condominiale è obbligatorio nell’ipotesi in cui un edificio sia formato da più di dieci condomini, va compreso come lo stesso venga approvato.Sempre l’articolo 1138 del codice civile stabilisce che l’iniziativa per la formazione del regolamento – o per la revisione di quello già adottato – può essere presa da ciascun condomino. Per essere approvato, ovviamente, occorre ottenere la maggioranza richiesta dalla legge. In questo caso, la norma di riferimento è l’articolo 1136 del codice civile, in base al quale sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.Come si esaminerà a breve, i regolamenti condominiali si distinguono in assembleare e contrattuale. La differenza assume rilevanza anche per quel che riguarda la modifica del regolamento. Difatti, nel caso di regolamento assembleare la legge dispone che ogni condomino possa assumere l’iniziativa per la modifica del regolamento e l’assemblea provvederà con le stesse maggioranze previste per l’approvazione.In caso di regolamento contrattuale, invece, va detto che la Corte di cassazione con sentenza n. 17694/2007 ha stabilito che il regolamento ha natura contrattuale ed è modificabile solamente all’unanimità dei condomini in due ipotesi: 1. quando le disposizioni del regolamento limitano i diritti dei condomini; 2. quando contiene clausole in forza delle quali alcuni condomini hanno maggiori diritti rispetto ad altri.3 - Le diverse tipologie di regolamento condominiale Con riferimento alla natura, il regolamento condominiale è distinguibile in: regolamento ordinario o assembleare, regolamento contrattuale o negoziale, regolamento giudiziale.Il regolamento si definisce di natura assembleare quando, per l’appunto, è approvato dall’assemblea dei condomini. L’articolo 71 delle disposizioni attuative del codice civile prevede che il regolamento assembleare sia trascritto in un apposito registro tenuto presso l’associazione professionale dei proprietari di fabbricati, sebbene tale norma non sia mai stata applicata.Secondo l’orientamento costante della giurisprudenza, i regolamenti ordinari non possono importare limitazioni delle facoltà comprese nel diritto di proprietà dei condomini sulle parti di loro esclusiva proprietà.Diversamente può, invece, disporre il regolamento contrattuale. Esso è definito tale perché è accettato da tutti i condomini ed ha valenza contrattuale. Solitamente è lo stesso proprietario originario a predisporre il regolamento che va, di volta in volta, allegato ai singoli atti di acquisto. Con questo tipo di regolamento è possibile limitare l’uso delle parti comuni, limitare i diritti dei singoli condomini sulle rispettive proprietà o ampliare i poteri di uno o più condomini rispetto agli altri.La terza tipologia, infine, è quella dei regolamenti giudiziali, i quali si hanno qualora non si riesca a formare un regolamento in sede assembleare ed è necessario ricorrere all’autorità giudiziaria affinché sia la stessa a provvedere.
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23 set. 2024 • tempo di lettura 2 minuti
Il coniuge che lascia la propria abitazione è, nell'immaginario collettivo, l'origine scatenante la crisi del rapporto matrimoniale. Ad un'attenta analisi, però, non può sfuggire che, invece, la crisi matrimoniale affonda le sue ragioni in un momento antecedente, pertanto l'andarsene via di casa rappresenta solo la plateale esplosione di un malessere che già da tempo covava nella coppia.La ragione per una tale drastica decisione può avere diverse spiegazioni logiche, che esulano dagli scopi di questo intervento. Quello che dobbiamo precisare è la rilevanza giuridica di un tale atto.Oggi, non vi è più il reato di abbandono del tetto coniugale, ma questo gesto può avere delle importanti conseguenze sul piano civilistico in sede di separazione e divorzio. Un tale gesto, infatti, può avere conseguenze importanti ai fini dell'addebito, ragion per cui - qualora ci si dovesse decidere di farlo - è opportuno pianificare le proprie azioni con il proprio legale, onde evitare spiacevoli conseguenze. Pertanto, riteniamo opportuno suggerire di non abbandonare mai la casa coniugale, cercando di resistere - laddove possibile - fino all'udienza presidenziale. Ovviamente, laddove dovessero presentarsi situazioni gravemente conflittuali o il pericolo di strumentalizzazioni o false denunce di violenza, è meglio depositare un ricorso e andare via da casa. In ogni caso, tali decisioni debbono essere attentamente valutate comunemente con il proprio difensore, in quanto, in via astrattamente teorica, esistono delle situazioni in cui l’abbandono immediato della casa coniugale è la soluzione migliore per tutelarsi; difatti, è considerata prevalente la tutela del coniuge eventualmente vittima di episodi di violenza psicologica o fisica. In questi casi, diventa fondamentale far prevalere il diritto del soggetto ad allontanarsi dalla fonte della violenza, rappresentata dall’altro coniuge.Recentemente, la Suprema Corte (Cass. N. 20228/2022) si è interessata all'argomento, asserendo che "l’abbandono della casa coniugale da parte di uno dei coniugi non costituisce presupposto per l’addebito della separazione qualora la convivenza sia già divenuta intollerabile, non avendo quindi alcuna efficacia causale sulla rottura del vincolo coniugale". Sulla stessa scia, gli Ermellini si erano già espressi precedentemente (Cass. Sez. I, 16.04.2018, n. 9384), sottolineando che “l’abbandono del tetto coniugale è giustificato dalla violazione degli obblighi di fedeltà da parte del marito, intento alla ricerca di relazioni extraconiugali tramite internet. Ciò costituisce una circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi ed a provocare l’insorgere della crisi matrimoniale all’origine della separazione”.In conclusione, appare opportuno valutare attentamente, insieme al proprio procuratore, tutte i fattori presenti e decidere, sempre di comune accordo, sul da farsi. In ogni caso, sono da evitare i colpi di testa insensati e non opportunamente ponderati.Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo Matrimonialista - Divorzista - Curatore Speciale del Minore
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4 gen. 2021 • tempo di lettura 7 minuti
Le palestre (purtroppo) rimangono ancora chiuse ma i mesi di abbonamento continuano a decorrere: posso ottenere il rimborso per i mesi non goduti? Mi è stato offerto, in alternativa al rimborso, un voucher; a quali condizioni tale modalità di rimborso è valida? Posso recedere dal contratto? Proviamo a chiarire quali possano essere le soluzioni a disposizione dei consumatori e le misure emergenziali in materia di rimborsi messe in campo per andare incontro anche alle palestre. Le chiusure delle palestre a causa del COVID.Le soluzioni previste per le chiusure derivanti dal primo lockdown.Le soluzioni secondo il codice civile.Come procedere per chiedere il rimborso e/o per recedere dal contratto?1 - Le chiusure delle palestre a causa del COVID.Sono diversi i mesi nel corso dei quali vi è stata l’impossibilità di usufruire dell’abbonamento in palestra; inizialmente a causa del primo lockdown, successivamente nel periodo autunnale per via delle ulteriori chiusure disposte dal governo per la seconda ondata dell’epidemia (25 ottobre – 24 novembre). Il DPCM del 3 dicembre ha infine prorogato al 15 gennaio 2021 la scadenza dell’ultimo provvedimento di chiusura. Fonti del governo e indiscrezioni sottolineano, altresì, che non è mai stata in discussione un’eventuale riapertura delle attività di palestre, piscine, cinema e teatri, i quali quindi continueranno, con molta probabilità, a rimanere chiusi anche dopo tale ultima data.È dunque particolarmente sentita, ormai da mesi, la necessità di fare chiarezza su alcuni aspetti cruciali. Posso ottenere il rimborso per i mesi non goduti? Mi è stato offerto, in alternativa al rimborso, un voucher; a quali condizioni tale modalità di rimborso è valida? Posso recedere dal contratto? Queste domande richiedono una risposta (parzialmente) differente in relazione all’eventualità che il mancato godimento dei servizi previsti dal contratto con la palestra sia intervenuto nel corso del primo lockdown oppure nelle ulteriori chiusure imposte da ottobre in poi. 2 - Le soluzioni previste per le chiusure derivanti dal primo lockdown.I decreti “Cura Italia” e “Rilancio” (convertiti con la Legge 77/2020) hanno previsto una legislazione emergenziale relativa al mancato godimento dei servizi offerti dalle palestre a causa delle chiusure.Più precisamente, l’art. 216, quarto comma, del Decreto Rilancio aveva stabilito che:a seguito della sospensione delle attività sportive ricorresse la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta “in relazione ai contratti di abbonamento per l’accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo”, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del Codice Civile. Il soggetto acquirente potesse presentare istanza di rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione dell’attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato.Il gestore dell’impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione della predetta istanza potesse rilasciare, in alternativa al rimborso del corrispettivo, un voucher di pari valore “incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell’attività sportiva” (e, quindi, entro il 25 maggio 2021). L’istanza di cui al punto sub b) dovesse essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente Decreto Rilancio, ossia entro il 18 agosto 2020. La normativa in questione è particolarmente interessante per due ordini di ragioni. La prima riguarda un comportamento attivo del consumatore. Occorre precisare, a riguardo, che il 18 agosto 2020 è da considerarsi come un termine decadenziale, decorso il quale non si può più chiedere (o meglio, non si ha il diritto di richiedere) il rimborso dei mesi non goduti durante il primo lockdown. La seconda riguarda, invece, alcuni comportamenti attivi delle palestre. Alcune palestre, a seguito di tale normativa, hanno previsto l’utilizzo del voucher per un periodo determinato oppure ne hanno condizionato la spendibilità all’attivazione di un nuovo abbonamento. Orbene, queste modalità non rispettano quanto previsto dal Decreto Rilancio in quanto il consumatore ha diritto ad un voucher da attivare nell’arco di un anno, a suo piacimento, a partire dalla scadenza dei mesi di chiusura. Esso deve essere infatti “incondizionatamente utilizzabile”.Inoltre, altre palestre, nonostante la predetta normativa, in alternativa al rimborso o al voucher, dopo aver “congelato” l’abbonamento durante il lockdown (senza prelevare alcun corrispettivo), hanno ricollocato i tre mesi non goduti in coda all’ultimo mese di abbonamento, pur senza il consenso del consumatore. Si precisa che qualsiasi proroga ai mesi di abbonamento a seguito della scadenza prevista dal contratto come soluzione di rimborso per i mesi non goduti costituisce una modifica contrattuale, per la quale occorre il consenso del consumatore ex art. 1321 del Codice Civile. 3 - Le soluzioni secondo il codice civile.Da più parti si ritiene altamente probabile l’introduzione, a stretto giro, di un decreto che preveda le stesse modalità di rimborso del Decreto Rilancio. In ogni caso, in mancanza di una legislazione emergenziale sui rimborsi o sui voucher per le nuove chiusure, la disciplina di riferimento è quella dettata dagli artt. 1463 del Codice Civile (impossibilità totale, ad esempio in caso di abbonamento trimestrale) e 1464 del Codice Civile (impossibilità parziale, qualora residuino ancora alcuni mesi dell’abbonamento a seguito delle riaperture, ad esempio in caso di abbonamento annuale), in materia di impossibilità sopravvenuta per l’esecuzione del contratto. Ai sensi di queste disposizioni, da un lato, la palestra – durante il periodo di chiusura – non ha il diritto di chiedere il pagamento dell’abbonamento e dall’altro lato, ha l’obbligo di restituire i pagamenti già ricevuti. In altre parole, qualora la palestra abbia, nonostante la chiusura, continuato a ricevere il pagamento, il consumatore ha diritto a ottenere il rimborso. A seguito della precedente riapertura (maggio – ottobre), molti consumatori hanno altresì lamentato che a fronte dello stesso corrispettivo (generalmente mensile), la palestra non potesse più garantire lo stesso servizio. È infatti radicale la difformità dei servizi delle palestre a seguito delle restrizioni imposte dall’epidemia: possibilità di trattenersi in palestra al massimo 90 minuti, necessità di prenotazione dei corsi di fitness, chiusura di piscine, saune e altri servizi accessori. Il consumatore potrebbe, inoltre, non essere più interessato alla fruizione di tali servizi per ragioni di tutela della propria salute. Alla luce delle mutate condizioni contrattuali e dello squilibrio contrattuale a danno del consumatore, è ragionevole ritenere sussistente il diritto di quest’ultimo di recedere dal contratto per la parte residua. È chiaro che, in ogni caso, il principio di buona fede nell’esecuzione del contratto impone di andare incontro alle esigenze dell’esercente del servizio, ossia la palestra, qualora quest’ultimo si rendesse disponibile a rimodulare il corrispettivo pattuito, tenendo conto delle mutate condizioni di fruizione dei servizi offerti: ad esempio, riducendo il prezzo e fornendo al contempo alcuni servizi alternativi, quali la possibilità di seguire i corsi online.Si ricordi, in ogni caso, che qualsiasi proroga ai mesi di abbonamento a seguito della scadenza prevista dal contratto come soluzione di rimborso per i mesi non goduti costituisce una modifica contrattuale, per la quale occorre il consenso del consumatore ex art. 1321 del Codice Civile.4 - Come procedere per chiedere il rimborso e/o per recedere dal contratto? Il primo suggerimento è quello di formulare per iscritto (via email o pec) una richiesta di rimborso per i giorni non goduti durante il periodo di chiusura. A questa si può aggiungere (qualora non si sia interessati a frequentare la palestra nei giorni di riapertura), una richiesta di recesso dal contratto giustificato dalle mutate condizioni contrattuali. In caso la richiesta di rimborso e/o recesso non trovasse riscontro positivo, la strada successiva è il contenzioso giudiziario, il quale con grande probabilità dovrà essere instaurato di fronte al Giudice di Pace. Solo qualora la controversia sia di valore superiore a Euro 5.000 euro, sarà competente il tribunale ordinario.Si sottolinea, in ogni caso, alla luce delle difficoltà del periodo e dell’arretrato che già opprime il nostro sistema giudiziario, che la strada più diligente è senz’altro quella di tentare di negoziare soluzioni che vadano incontro anche alle esigenze delle palestre, ad esempio un voucher di cui è possibile usufruire a piacimento del consumatore (in sostituzione al rimborso) o la riduzione del prezzo dell’abbonamento per i mesi di riapertura e la possibilità di usufruire di corsi online (in sostituzione al recesso).
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