Relazione stabile pluriennale con nuovo compagno e assegno divorzile

Avv. Prof.  Domenico  Lamanna Di Salvo

Avv. Prof. Domenico Lamanna Di Salvo

Pubblicato il 10 apr. 2024 · tempo di lettura 2 minuti

L'eterna e mai sopita diatriba nel diritto di famiglia italiano verte sempre e solamente sul diritto al mantenimento. L'istituto, nato come uno strumento per tutelare la moglie in un'epoca in cui la stessa era per lo più dedita alla cura della casa e dei figli, si è nel tempo trasformato in una stortura del nostro sistema giudiziario, assurgendo a "flagellum" del coniuge di sesso maschile, spesso a priori condannato a soccombere. Al riguardo registriamo un cambio di rotta deciso nella Giurisprudenza di legittimità e di merito, che - si spera - aprirà presto le porte ad una riforma dell'istituto, volta a tutelare in egual misura i coniugi e, soprattutto, a mettere fine a quella che noi abbiamo da sempre definito come una "espropriazione forzata" autorizzata.

Una recente sentenza della Cassazione ha, infatti, stabilito che la relazione pluriennale con un altro partner ma senza coabitazione concorre al far venir meno il diritto all'assegno di divorzio. Lo ha stabilito la Cassazione con l'ordinanza n. 9817/2023, rigettando il ricorso di un'ex moglie avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in suo favore, in considerazione della sua condizione di autosufficienza economica e della dimostrata capacità di lavoro, nonchè appunto della stabile relazione con un altro partner, nonostante l'assenza di coabitazione. Secondo la Suprema Corte, “la convivenza di fatto instaurata dalla ricorrente con altro partner, intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, seppure in mancanza di coabitazione (cfr. Cass. 14151-2022, 9178-2018), correttamente è stata valorizzata nella sentenza impugnata quale fatto idoneo a concorrere con altri alla formazione del convincimento del giudice nel senso di non riconoscere la fondatezza del diritto azionato, in mancanza di prova della sussistenza in concreto dei presupposti giustificativi della componente compensativa dell'assegno" (ex plurimis, vd. anche Cass. SU 32198/2021).

Una motivazione che, a nostro parere, va pienamente condivisa e getta le basi per un'auspicabile riforma dell'istituto de quo, oramai retaggio di un lontanissimo passato e frutto di una ideologia solidaristica che, adesso, non ha più alcuna ragion d'essere.


Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo

Matrimonialista - Divorzista - Curatore Speciale del Minore

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Accesso abusivo al dispositivo del partner e tutela della riservatezza: profili penalistici e limiti probatori nel diritto italiano

27 mag. 2026 tempo di lettura 3 minuti

Nelle relazioni intime, la fiducia reciproca può entrare in tensione con esigenze di controllo, specie in presenza di sospetti di infedeltà. Tuttavia, l’ordinamento giuridico italiano pone limiti rigorosi alla possibilità di ingerirsi nella sfera privata altrui, anche all’interno della coppia. Il telefono cellulare, quale contenitore di comunicazioni personali e dati sensibili, è pienamente ricompreso nell’ambito delle tutele predisposte dalla normativa penale e costituzionale.L’accesso al dispositivo del partner senza autorizzazione integra, in linea generale, una condotta penalmente rilevante. Ciò vale anche nei casi in cui:il dispositivo sia momentaneamente sbloccato;le credenziali siano conosciute perché comunicate dal titolare;l’accesso avvenga su account già loggati (email, social network).In tali ipotesi, l’illiceità deriva non solo dall’assenza di consenso attuale, ma anche dall’eventuale uso eccedente rispetto all’autorizzazione originariamente concessa. Il principio cardine è che il consenso deve essere specifico, attuale e riferito alla singola attività di consultazione.Ai sensi dell’art. 615 bis c.p., la captazione indebita di informazioni attinenti alla vita privata configura il reato di interferenze illecite nella vita privata, punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.La norma si applica quando un soggetto:si procura notizie o immagini relative alla vita privata altrui;utilizza strumenti idonei alla captazione (tra cui rientrano dispositivi digitali);agisce senza legittimazione.Il reato è procedibile a querela della persona offesa.Qualora il soggetto sottragga con forza il telefono dalle mani del partner, si configura il reato di rapina, indipendentemente dalla finalità perseguita (ad esempio, accertare un tradimento). L’elemento determinante è l’uso della violenza o minaccia per ottenere il possesso del bene (Cass. n. 41125/2023).Il movente, anche se legato alla tutela di interessi personali o familiari, non esclude la responsabilità penale.L’installazione di applicazioni volte a monitorare conversazioni, messaggi o attività del dispositivo altrui costituisce una forma aggravata di intrusione nella sfera privata. Tali condotte possono integrare:accesso abusivo a sistema informatico;intercettazione illecita di comunicazioni;trattamento illecito di dati personali.La finalità probatoria (ad esempio, raccogliere elementi per una separazione con addebito) non scrimina la condotta.La creazione di account falsi sui social media, utilizzati per interagire con il partner al fine di controllarne il comportamento, integra il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.). Tale fattispecie si realizza quando un soggetto:si attribuisce falsamente un’identità;induce altri in errore;persegue un vantaggio o arreca un danno.L’art. 15 della Costituzione sancisce il principio di inviolabilità della libertà e segretezza della corrispondenza. Le limitazioni sono ammesse esclusivamente su atto motivato dell’autorità giudiziaria, e in ogni caso nei casi e modi previsti dalla legge.Ne deriva che qualsiasi forma di controllo privato e arbitrario sulle comunicazioni altrui è incompatibile con il dettato costituzionale.Un ulteriore profilo di rilievo riguarda l’inutilizzabilità delle prove raccolte tramite condotte illecite. Nel contesto dei procedimenti di separazione o divorzio, le prove ottenute violando la privacy del partner non possono essere utilizzate e il soggetto che le ha raccolte può incorrere in responsabilità penale autonoma.Il sistema processuale, infatti, non ammette che la tutela di un diritto (es. dimostrare un tradimento) avvenga mediante la violazione di diritti fondamentali altrui.L’unica ipotesi in cui il controllo del dispositivo altrui è lecito è quella in cui vi sia il consenso esplicito, attuale e specifico rispetto all’attività svolta.Tale consenso deve essere manifestato al momento dell’accesso, e non può essere presunto né desunto da comportamenti precedenti.L’analisi evidenzia come l’ordinamento italiano attribuisca una tutela particolarmente intensa alla riservatezza individuale, anche all’interno delle relazioni affettive. Il sospetto di infedeltà non giustifica condotte invasive o illecite, né consente deroghe ai principi costituzionali e penalistici.In definitiva, il bilanciamento tra fiducia e controllo deve rimanere confinato nella sfera etica e relazionale, senza travalicare i limiti imposti dalla legge. Il ricorso a strumenti investigativi privati e non autorizzati non solo espone a responsabilità penale, ma si rivela anche inutile sotto il profilo processuale.Cosa succede nei procedimenti familiari con le prove illegittimamente acquisite? Ne parleremo in un prossimo articolo.

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Diritti e doveri dei nonni nel diritto di famiglia

12 gen. 2026 tempo di lettura 4 minuti

L’art. 317-bis del Codice Civile stabilisce che «gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni» e riconosce loro la legittimazione ad adire l’autorità giudiziaria qualora l’esercizio di tale diritto venga ostacolato.La disposizione si colloca all’interno di un sistema normativo ispirato ai principi costituzionali di cui agli artt. 2 e 30 Cost., nonché alle fonti sovranazionali, in particolare l’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e l’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, che pongono al centro il diritto del minore a crescere nella propria famiglia e a mantenere relazioni affettive significative.Il diritto degli ascendenti non si configura, tuttavia, come un diritto assoluto o incondizionato: esso è strutturalmente funzionale e strumentale all’interesse superiore del minore, al quale rimane sempre recessivo.La giurisprudenza di legittimità ha progressivamente chiarito che il diritto dei nonni non è meramente riflesso rispetto a quello del genitore, ma costituisce un diritto autonomo, azionabile anche indipendentemente dalla posizione dei genitori.In tal senso si colloca l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 6658 del 13 marzo 2025, che ha affermato il diritto dei nonni paterni a mantenere un calendario di frequentazione autonomo rispetto a quello del genitore, ove tale modalità risulti conforme all’interesse del minore. La Suprema Corte ha censurato l’impostazione della Corte d’Appello di Genova che aveva subordinato la frequentazione dei nonni alla presenza del padre, senza fornire un’adeguata motivazione sul punto e senza predisporre una regolamentazione concreta ed equilibrata degli incontri. Secondo la Cassazione, una volta accertata:l’assenza di pregiudizio per il minore, el’esistenza di una relazione positiva, gratificante e soddisfacente tra nonni e nipotiil giudice che intenda limitare la frequentazione alla sola presenza del genitore deve motivare espressamente tale scelta, avvalendosi, se necessario, dei servizi sociali e di strumenti di modulazione delle relazioni idonei a favorire la spontaneità del rapporto.Un tema centrale nella giurisprudenza riguarda l’incidenza della conflittualità familiare sul diritto degli ascendenti.La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 21895/2022, ha ribadito che la conflittualità tra adulti non può, di per sé, giustificare l’interruzione dei rapporti tra nonni e nipoti, ove non sia dimostrato un concreto pregiudizio per il minore.Nel caso esaminato, nonostante il conflitto tra il nonno paterno e la madre della minore, i giudici di merito avevano valorizzato le qualità soggettive dell’ascendente e la sua capacità di trasmettere valori educativi e di legalità, ritenendo la frequentazione funzionale allo sviluppo equilibrato della bambina. La Suprema Corte ha confermato tale impostazione, richiamando il principio secondo cui il legame tra ascendenti e nipoti rientra a pieno titolo nella nozione di “vita familiare” tutelata dall’art. 8 CEDU.Particolarmente rilevante è l’elaborazione giurisprudenziale sul concetto di “rapporto significativo”.La sentenza n. 2881 del 31 gennaio 2023 della Corte di Cassazione ha chiarito che tale significatività non può derivare dalla mera assenza di pregiudizio, ma richiede una relazione effettivamente positiva, gratificante e soddisfacente per il minore.La Suprema Corte ha escluso che il mantenimento dei rapporti possa essere realizzato mediante coercizione o imposizione, affermando che: «il carattere significativo del rapporto implica una spontaneità di relazione e non una coercizione».Ne consegue che il giudice è chiamato non solo a verificare l’idoneità degli ascendenti a cooperare nel progetto educativo e formativo del minore, ma anche ad ascoltare quest’ultimo, qualora abbia compiuto dodici anni o sia comunque capace di discernimento.Un ulteriore sviluppo interpretativo emerge dalla giurisprudenza di merito, in particolare dal decreto della Corte d’Appello di Venezia del 18 febbraio 2022, che ha riconosciuto il diritto di una nonna paterna a costruire un rapporto significativo con una nipote mai incontrata.Superando una lettura meramente letterale dell’art. 317-bis c.c., la Corte ha ritenuto che, in assenza di elementi di pregiudizio, anche l’instaurazione ex novo di una relazione possa essere conforme all’interesse del minore, purché avvenga con gradualità, con il supporto dei servizi sociali e attraverso modalità idonee a tutelarne l’equilibrio emotivo.La centralità del ruolo dei nonni emerge anche in ambiti contigui, quali la tutela del minore in situazioni di abbandono.La Cassazione, con ordinanza n. 23320 del 29 agosto 2024, ha ribadito il principio secondo cui il minore non è adottabile qualora possa essere cresciuto dai nonni, valorizzando il diritto prioritario a rimanere nel proprio nucleo familiare di origine quale “tessuto connettivo della sua identità”.I nonni non sono meri sostituti dei genitori, ma figure affettive peculiari, capaci di offrire continuità, stabilità e un legame identitario profondo, spesso caratterizzato da un amore privo di aspettative e pressioni.Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale esaminato, può affermarsi che il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni:è un diritto giuridicamente tutelato e azionabile in giudizio;è autonomo rispetto a quello dei genitori, ma sempre recessivo rispetto all’interesse del minore;richiede una valutazione concreta e caso per caso, fondata sulla capacità degli ascendenti di contribuire positivamente al progetto educativo e formativo del minore; non può essere attuato mediante imposizione o coercizione, ma deve fondarsi sulla spontaneità della relazione. Resta, tuttavia, aperta una serie di questioni di grande rilevanza pratica e teorica, tra cui:Cosa accade se il minore rifiuta il rapporto con i nonni e risulta capace di discernimento?Quando e in quali casi i nonni possono essere chiamati a contribuire al mantenimento dei nipoti? Quali sono i limiti al diritto di frequentazione quando i nonni risultano eccessivamente “invadenti” o interferenti nella sfera genitoriale? Restate connessi: ne parleremo nei prossimi articoli.

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Il patrocinio a spese dello Stato

4 mar. 2021 tempo di lettura 5 minuti

Quando un cittadino non può permettersi di sostenere le spese legali, lo Stato garantisce il suo diritto alla difesa attraverso l’istituto del patrocinio a spese dello Stato (c.d. gratuito patrocinio). L’istituto trova fondamento e riconoscimento nell’articolo 24 della Costituzione, attraverso il quale lo Stato garantisce e rende effettivo il diritto di difesa dei soggetti meno abbienti, ed in particolare il diritto di poter agire e difendersi di fronte all’autorità giudiziaria, civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria.Per poter essere ammessi a tale istituto è necessario essere in possesso di determinati requisiti, individuati dalla legge all’art. 74 del DPR 115/2002, per tutta la durata del processo. In caso di ammissione al gratuito patrocinio, l’avvocato percepirà il proprio compenso esclusivamente dallo Stato.Chi può essere ammesso al gratuito patrocinio?Qual è il limite di reddito per poter essere ammessi al gratuito patrocinio e quali redditi devono essere considerati?Come si richiede il gratuito patrocinio?Cosa avviene in caso di soccombenza e condanna alle spese?1 - Chi può essere ammesso al gratuito patrocinio?Il patrocinio a spese dello Stato, comunemente denominato “gratuito patrocinio”, è quell’istituto che garantisce il diritto di difesa ai soggetti economicamente più deboli. Possono essere ammessi: i cittadini italiani (anche liberi professionisti o titolari di partita IVA), i cittadini stranieri o gli apolidi, purché si trovino regolarmente sul territorio nazionale, gli enti senza scopo di lucro o le associazioni.I soggetti sopra indicati potranno chiedere l’ammissione al gratuito patrocinio per difendersi (quando convenuti in giudizio da altri) o per agire (per tutelare il proprio diritto leso), in ogni stato e grado del processo.In caso di ammissione al gratuito patrocinio, il difensore non riceverà alcun compenso direttamente dal cliente, in quanto le spese legali saranno interamente a carico dello Stato. Invero, se il legale dovesse richiedere e/o percepire compensi o rimborsi da parte del cliente ammesso al gratuito patrocinio si configurerebbe un illecito disciplinare professionale ai sensi dell’art. 85 c.3 DPR 115/2002 e art. 29 c.8 Codice deontologico forense.Sono esclusi dal beneficio i soggetti già condannati con sentenza definitiva per: associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.), reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p., reati commessi al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso (ex art. 416 bis c.p.), associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater DPR 43/1973), produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (artt. 73 e 74 c. 1 DPR 309/1990).2 - Qual è il limite di reddito per poter essere ammessi al gratuito patrocinio e quali redditi devono essere considerati?L’istituto del gratuito patrocinio consente l’accesso alla giustizia a soggetti meno abbienti che non sono in grado di sostenere le spese legali.Ai fini del giudizio sull’ammissione viene considerata ogni componente di reddito, imponibile o meno, in quanto espressiva di capacità economica.In particolare, per poter essere ammessi al beneficio è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, non superiore ad € 11.746,68.Devono essere computati nel reddito: le pensioni che abbiano natura “sostitutiva” della retribuzione, l’assegno separazione o divorzio a favore del coniuge (ma non l’assegno a favore dei figli), gli interessi dei conti correnti ed i proventi da fondi di investimento.Non rientra, invece, tutto quanto percepito a titolo di indennità di accompagnamento a favore degli invalidi totali.Inoltre, ai fini del calcolo, si considerano anche i redditi dei membri costituenti la famiglia convivente, ossia i soggetti conviventi risultanti dai registri dell’ufficio anagrafe presso il Comune di residenza. Se il soggetto richiedente, quindi, convive con il coniuge, l’unito civilmente o altri familiari, il reddito rilevante ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio, comprende la somma dei redditi conseguiti da ogni componente della famiglia, compreso quello del richiedente.Nella valutazione di tale “reddito familiare complessivo” bisognerà fare riferimento non tanto alla convivenza anagrafica, quanto piuttosto al nucleo familiare di fatto, ovvero a quei legami stabili e di effettiva convivenza. Si terrà in considerazione il reddito personale del solo richiedente solo nel caso in cui la causa ha ad oggetto i diritti della personalità ed in quei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi (ad esempio in una causa di separazione tra coniugi).3 - Come si richiede il gratuito patrocinio?Per poter essere ammesso al gratuito patrocinio la procedura da seguire cambia a seconda della sede presso cui il giudizio viene instaurato.Nei giudizi civili ed amministrativi, il soggetto deve presentare apposita domanda/istanza di ammissione presso la segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente. La domanda di ammissione, in ambito civile, viene compilata telematicamente dall’avvocato scelto ed inviata alla segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.La domanda deve contenere: la richiesta di ammissione, i dati anagrafici del richiedente e dei soggetti conviventi con lo stesso, l’indicazione dei redditi percepiti, l’indicazione della data di udienza (nel momento in cui è necessario costituirsi in giudizio), le generalità e residenza della controparte, delle ragioni di fatto e diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere, delle prove (documenti, testimoni ecc.).Alla domanda viene allegata copia della carta d’identità e del codice fiscale del richiedente.Al termine della procedura, il difensore nominato deve autenticare, a pena d’inammissibilità, l’istanza di ammissione ed inviarla telematicamente al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.La domanda viene esaminata dai componenti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ed entro 10 giorni dalla ricezione, in caso di esito positivo, viene accolta con delibera, comunicata via pec all’avvocato. Il richiedente viene così ammesso al gratuito patrocinio in via provvisoria ed anticipata.Sarà poi il giudice a verificare, durante tutta la durata del processo,  se sussistono o meno i presupposti per poter essere esonerati dal pagamento delle spese legali.Invece, in ambito penale l’istanza, con la quale si richiede l’ammissione al gratuito patrocinio, viene depositata, dal richiedente o dall’avvocato, direttamente presso la cancelleria del giudice davanti al quale pende il procedimento.4 - Cosa avviene in caso di soccombenza e condanna alle spese?Nel momento in cui la parte ammessa al gratuito patrocinio perde il giudizio possono verificarsi due ipotesi: (i) mancanza di condanna alle spese: in tal caso, nessuna spesa verrà sostenuta da parte del soggetto ammesso al gratuito patrocinio, in quanto il suo avvocato sarà pagato dallo Stato; (ii)  condanna alle spese: in tale circostanza, al contrario, la parte ammessa dovrà corrispondere l’importo stabilito in sentenza in favore di controparte o del suo avvocato. Editor: avv. Elisa Calviello

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Egregio Avvocato

Genitori separati e vacanze: regole e buon senso

2 ott. 2025 tempo di lettura 7 minuti

Ogni anno, in occasione delle vacanze estive, si ripresenta per noi avvocati familiaristi – divorzisti il problema delle coppie separate relativo alle vacanze con i figli.Cercheremo qui di chiarire i punti salienti, sottolineando sempre che in tali casi dovrebbe prevalere il buon senso e non l’egoismo.La legge prevede che i genitori separati debbano comunicare all’altro genitore con congruo avviso (di solito entro maggio) le date in cui vogliono trascorrere le vacanze con i propri figli. Generalmente, i protocolli dei Tribunali italiani garantiscono un periodo di 15 giorni anche non continuativi per le vacanze estive. Inoltre, nei casi di separazione altamente conflittuale, è consigliabile inserire un’apposita clausola negli accordi di separazione o divorzio, che imponga a entrambi i genitori di comunicare reciprocamente dove trascorreranno le vacanze con i figli ed anche la regolamentazione delle chiamate/videochiamate quando i figli sono in vacanza con l'altro genitore.Spesso, però, accade che tali comunicazioni non vengano effettuate per tempo, per i più svariati motivi. Cosa accade in tal caso?Dal punto di vista civilistico la mancata comunicazione del luogo di vacanza può essere considerata una violazione del principio di collaborazione tra genitori. Invero, l’art. 143 c.c. impone ai genitori l’obbligo di collaborare nell’interesse della famiglia. Pertanto, il genitore che omette di comunicare la destinazione delle vacanze potrebbe essere ritenuto responsabile di un illecito endofamiliare, che comporta - in caso di ricorso al Tribunale – l’ammonizione del genitore inadempiente da parte del giudice e la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali, in caso di grave pregiudizio per l’altro genitore.Da un punto di vista penale, non si configura alcun reato se un genitore porta in vacanza i figli senza comunicarlo all’altro. Attenta giurisprudenza di merito in materia (Trib. Rieti, Sez. GIP, 15.06.2011) ha chiarito alcuni aspetti:·      La condotta de quo è sì una “violazione piuttosto grave”, poiché rende difficile all’altro genitore rintracciare i figli in caso di emergenza, tuttavia, se gli accordi di separazione o divorzio prevedono solo l’obbligo di concordare i periodi di vacanza, ma non il luogo preciso, non si configura alcun reato. In particolare, non si tratta di violazione dell’art. 388, comma 2, c.p. (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice), né di violazione dell’art. 570 c.p. (violazione degli obblighi di assistenza familiare).Pertanto, pur non essendovi gli estremi di reato, ciò non significa che il comportamento di omettere una tale comunicazione sia giusto o men che meno accettabile in quanto si incorre in ogni caso nella violazione del diritto dell’altro coniuge di conoscere il luogo dove i propri figli si trovano e che risulta sanzionabile dal punto di vista civile. Tutto ciò, inoltre, va ad enorme discapito dei bambini per il cui bene i due genitori dovrebbero collaborare e non farsi delle inutili guerre.Altro tema scottante riguarda il mantenimento durante le vacanze estive. L’assegno di mantenimento deve essere pagato anche quando i figli trascorrono le vacanze con chi ne è obbligato? È questa una domanda molto comune tra i genitori separati. Preliminarmente, va osservato come l’assegno di mantenimento è considerato come una rateizzazione di una somma unica annuale, precedentemente stabilita dal giudice della famiglia, che viene appunto rateizzata per permetterne il più comodo e regolare adempimento da parte dell’obbligato. Proprio per tali motivi il genitore non collocatario ed obbligato al versamento dell’assegno non potrà essere sollevato da tale obbligo neppure nel periodo in cui i bambini trascorreranno con lui le vacanze estive.  La Corte di Cassazione Sez. I Civile ha infatti sancito come l’obbligo al mantenimento non sia il semplice rimborso mensile delle spese sostenute per i minori, ma si configuri in una rata mensile di un contributo annuo già precedentemente determinato e dunque non influenzato dal fatto che i minori trascorrano le vacanze con l’uno o l’altro genitore. Con la Sentenza dell’8 settembre 2014, n. 18869 la Corte ha infatti dichiarato che: “(…) Non sussiste il vizio motivazionale denunciato. In realtà la denuncia attiene alla contraddittorietà della decisione rapportata all’affermazione del criterio assistenziale dell’assegno. La Corte di merito ha motivato il rigetto della domanda del P. di riduzione dell’assegno per il periodo estivo, in cui le ragazze soggiornavano presso di lui, facendo riferimento al consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale, in mancanza di diverse disposizioni, il contributo al mantenimento dei figli minori, determinato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce il mero rimborso delle spese sostenute dal suddetto affidatario nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all’anno. Ne consegue che il genitore non affidatario non può ritenersi sollevato dall’obbligo di corresponsione dell’assegno per il tempo in cui i figli, in relazione alle modalità di visita disposte dal giudice, si trovino presso di lui ed egli provveda pertanto, in modo esclusivo, al loro mantenimento (v., in tal senso, Cass., sent. n. 12308 del 2007, n. 566 del 2001).Altra vexata quaestio riguarda, poi, la natura delle spese delle vacanze estive. In particolare, ci si chiede se tali spese siano da considerarsi straordinarie o meno e se dunque vadano divise tra i due coniugi. La Cassazione si è più volte espressa in materia di spese straordinarie, stabilendo che “Le spese ordinarie sono quelle destinate a soddisfare i bisogni quotidiani del minore, mentre, quelle straordinarie, sono costituite dagli esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli minori fino a quel momento, o comunque spese non quantificabili e determinabili in anticipo o di non lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori”. Le “spese straordinarie” sono, dunque, quelle destinate a far fronte a ciò che è imprevedibile ed impronosticabile e, come appare evidente, le vacanze estive non fanno parte di tali eventualità. Sarà quindi onere del genitore con il quale il minore trascorrerà la vacanza sostenere le spese per la stessa. Qualora invece si tratti di vacanze trascorse autonomamente dal bambino, quali campi scuola o campeggi estivi, sarà necessario un preventivo accordo tra i genitori per regolamentarne i pagamenti.Va, infine analizzato il caso – non infrequente ai nostri giorni – di vacanze all’estero. La risposta è da cercarsi, in primis, negli accordi di separazione. Non è inusuale che nel provvedimento giudiziale sia fatta menzione del reciproco assenso dei genitori al rilascio dei documenti validi per l’espatrio dei figli. In altri casi, invece, i genitori si accordano per consentire viaggi all’estero del minore soltanto al compimento della maggiore età, ovvero soltanto in determinati luoghi ad esclusione di altri, per fare degli esempi. Nel caso in cui, diversamente, non sia stato previsto nulla nel provvedimento del Tribunale, il genitore che intenda portare con sé il figlio minore per un viaggio all’estero dovrà chiedere, necessariamente, il consenso dell’altro genitore affinché il Comune o la Questura rilascino i documenti occorrenti. In caso di rifiuto immotivato, quindi, l’altro genitore potrà rivolgersi al Giudice competente presso il Tribunale ordinario civile che, compiuti gli accertamenti occorrenti per il caso concreto tramite delega alle Forze dell’Ordine interessate (ad esempio i Carabinieri di zona), valutate le ragioni dell’altro, potrà autorizzare il rilascio del documento valido all’espatrio. Tra le motivazioni considerate quali legittime giustificazioni del rifiuto del genitore a consentire il viaggio all’estero del figlio si annoverano, ad esempio, il fondato timore per viaggi in località insalubri o rischiose a causa di situazioni politicamente instabili o guerre, ovvero la sussistenza del fondato pericolo che il genitore intenda trasferirsi stabilmente all’estero portando i bambini con sé.Occorrerà, quindi, depositare un ricorso presso la cancelleria del Giudice Tutelare del Tribunale competente per la residenza del minore nel quale allegare il verbale di separazione o la sentenza di divorzio, la documentazione che attesti l’impossibilità ad acquisire il consenso dell’ex coniuge e il proprio stato di famiglia.Letto il ricorso il Giudice fisserà un’udienza per verificare le ragioni del mancato assenso del genitore e per decidere se concedere o meno l’autorizzazione volta ad ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto.L’istanza del rilascio del passaporto sarà rigettata se il Giudice riterrà che il rilascio o il rinnovo del passaporto sia pregiudizievole per il minore; al contrario, accoglierà l’istanza qualora ritenga che non vi siano pregiudizi per il minore oppure che il rifiuto da parte dell’ex coniuge sia ingiustificato. In caso di accoglimento del ricorso, il giudice emetterà un decreto con cui autorizza l’ex coniuge ad ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto.Ulteriore vexata quaestio: si possono sentire i figli mentre sono in vacanza con l'altro genitore? Anche qui è consigliabile inserire tale clausola negli accordi di separazione, ovviamente sì, è possibile sentire i propri figli mentre sono in vacanza con l'altro genitore, ma senza che telefonate e videochiamate diventino strumento di controllo e intralcino la genitorialità dell'altro genitore. Anche qui, dovrebbe prevalere il buon senso ed il rispetto.Concludendo, vogliamo concludere questa disamina cercando di rispondere alla domanda che, oramai, è comune: “Si possono portare i figli in vacanza con il nuovo partner”? Al riguardo, non esistono regole specifiche dettate dal Legislatore e solo il buon senso dovrebbe regolare questo aspetto. Quindi, il primo consiglio è inserire clausole negli accordi di separazione che regolino tali aspetti, considerando sempre the child’s best interests, e quindi condizionando tale eventualità all’assenza di gravi situazioni che possano essere pregiudizievoli per il minore.Nella speranza che quest’anno prevalga il buon senso, auguriamo a tutti buone vacanze.

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