Avv. Prof. Domenico Lamanna Di Salvo
L'eterna e mai sopita diatriba nel diritto di famiglia italiano verte sempre e solamente sul diritto al mantenimento. L'istituto, nato come uno strumento per tutelare la moglie in un'epoca in cui la stessa era per lo più dedita alla cura della casa e dei figli, si è nel tempo trasformato in una stortura del nostro sistema giudiziario, assurgendo a "flagellum" del coniuge di sesso maschile, spesso a priori condannato a soccombere. Al riguardo registriamo un cambio di rotta deciso nella Giurisprudenza di legittimità e di merito, che - si spera - aprirà presto le porte ad una riforma dell'istituto, volta a tutelare in egual misura i coniugi e, soprattutto, a mettere fine a quella che noi abbiamo da sempre definito come una "espropriazione forzata" autorizzata.
Una recente sentenza della Cassazione ha, infatti, stabilito che la relazione pluriennale con un altro partner ma senza coabitazione concorre al far venir meno il diritto all'assegno di divorzio. Lo ha stabilito la Cassazione con l'ordinanza n. 9817/2023, rigettando il ricorso di un'ex moglie avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in suo favore, in considerazione della sua condizione di autosufficienza economica e della dimostrata capacità di lavoro, nonchè appunto della stabile relazione con un altro partner, nonostante l'assenza di coabitazione. Secondo la Suprema Corte, “la convivenza di fatto instaurata dalla ricorrente con altro partner, intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, seppure in mancanza di coabitazione (cfr. Cass. 14151-2022, 9178-2018), correttamente è stata valorizzata nella sentenza impugnata quale fatto idoneo a concorrere con altri alla formazione del convincimento del giudice nel senso di non riconoscere la fondatezza del diritto azionato, in mancanza di prova della sussistenza in concreto dei presupposti giustificativi della componente compensativa dell'assegno" (ex plurimis, vd. anche Cass. SU 32198/2021).
Una motivazione che, a nostro parere, va pienamente condivisa e getta le basi per un'auspicabile riforma dell'istituto de quo, oramai retaggio di un lontanissimo passato e frutto di una ideologia solidaristica che, adesso, non ha più alcuna ragion d'essere.
Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo
Matrimonialista - Divorzista - Curatore Speciale del Minore
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1 feb. 2023 • tempo di lettura 3 minuti
Oggi vogliamo trattare un tema molto dibattuto sia in giurisprudenza che in politica, ovverosia la nullità del matrimonio religioso ed i suoi effetti nel mondo civile. Risponde alle domande il Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo, Ordinario di Diritto di Famiglia in Germania: *** Quale è la funzione dell'avvocato divorzista nel processo di nullità del matrimonio religioso? L'Avvocato divorzista non ha un ruolo nel processo canonico di nullità del matrimonio religioso, essendo il patrocinio in tali procedimenti demandato ad avvocati altamente specializzati, con una preparazione teologica oltre che giuridica. Ciononostante, riteniamo opportuno affiancare all'avvocato rotale anche e soprattutto un avvocato divrozista, in modo da coordinare e painificare la strategia difensiva, al fine di ottenere poi risultati sia a livello civilistico che canonico. La dichiarazione di nullità del matrimonio della Sacra Rota viene automaticamente riconosciuta dal Tribunale Ordinario Civile? Il problema di fondo del mondo moderno è la terrificante laicità dello Stato. In un ordinamento giuridico dove la res publica non riconosce alcun credo come religione di Stato, i due sistemi (canonico e civile) rimangono del tutto separati. In Italia, per grazia di Dio, è stato introdotto il cosiddetto "matrimonio concordatario", ovverosia un matrimonio celebrato - come è giusto che sia - dal Ministro del Culto di Santa Romana Chiesa ma con effetti civilistici, a seguito della lettura degli articoli del codice civile al termine del rito religioso. Tale matrimonio - solo se celebrato in Italia - può essere inficiato dalla dichiarazione di nullità canonica, a condizione che si instauri un procedimento speciale - cosiddetta delibazione - volta a far riconoscere nell'ordinamento giuridico italiano la sentenza di nullità canonica. La delibazione, comunque, è ad ogi soggetta ad alcune limitazioni, che solo recentemente la Cassazione ha criticato. Ci si auspica un chiarimento definitivo sulle effettive possibilità di delibare sentenze di nullità canoniche, ma dubitiamo fortemente che uno Stato ateo, laico ed anticlericale come la repubblica italiana possa mai riconoscere l'indiscusso Primato Petrino e il ruolo magistrale di Santa Romana Chiesa nelle tematiche della famiglia. Con la dichiarazione di nullità del matrimonio vengono meno i diritti all'eventuale assegno divorzile e di mantenimento dei figli? La delibazione rende di fatto nullo il matrimonio civile, a condizione che il Tribunale italiano non abbia in precedenza pronunciato sentenza di divorzio passata in giudicato (nel qual caso la sentenza canonica avrà solo effetti all'interno di Santa Romana Chiesa). Tanto premesso, la delibazione fa decadere qualsiasi pretesa economica della controparte, fatti però salvi i diritti dei figli nati da un'unione de facto nulla. Del resto, non potrebbe essere altrimenti, atteso che Santa Romana Chiesa mai prenderebbe decisioni che vanno contro i più piccoli, fedele agli insegnamenti del Divino Maestro e Signore nostro. E' utile la presenza dell'avvocato divorzista, affiancato al canonista per pianificare e coordinare le azioni da un punto di vista sia canonico che civilistico. In conclusione, riteniamo doveroso sottolineare come la Supremazia del Magistero di Santa Romana Chiesa richiede che sia lo Stato ad inchinarsi innanzi all'Autorità relgiosa e non il contrario. Il problema di fondo è, purtroppo, che la politica moderna ha dimenticato il valore della Religione.
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15 nov. 2022 • tempo di lettura 0 minuti
In caso di estinzione della società ( di persone e di capitali) conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, il rimborso del credito IVA maturato dalla società estinta può essere richiesto dagli ex soci non solo in misura della propria quota di partecipazione societaria ma per l’intero importo del credito a questa spettante.Si determina in questa ipotesi un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l’obbligazione della società non si estingue ma si trasferisce ai soci e i diritti e i beni, non compresi nel bilancio di liquidazione dell’ente, si trasferiscono agli stessi in regime di contitolarità o comunione indivisa”
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31 mar. 2022 • tempo di lettura 3 minuti
Il Tribunale che vede quali parti dei suoi procedimenti i bambini e gli adolescenti si chiama TRIBUNALE PER I MINORENNI e non TRIBUNALE DEI MINORENNI o TRIBUNALE DEI MINORI.Il suo nome, "PER I MINORENNI" ha un significato che va ben oltre a quanto si possa immaginareQuesta Pubblica Amministrazione ha il dovere di tutelare coloro che non hanno la capacità di farlo e ciò sia in ambito civile, penale che amministrativoE' un tribunale particolare che gira intorno ai minori, li accoglie, li ascolta e crea attorno a sé una serie di servizi che devono aiutare il soggetto.Le funzioni che vengono demandate, e svolte dai centri e dagli enti esterni, sono dettate dal tribunale stesso e dovranno poi avere un ritorno ad esso mediante relazioni specifiche.La sezione penale.In primis, e ricordo, il soggetto importante è il minore. Colui che compie, commette, consuma reati nella fascia di età compresa tra i 14 (compiuti) ed i 18 anni (non ancora compiuti).Nello specifico: Il TM giudica (applicando la legge minorile) i soggetti che commisero il fatto da minorenni, fino al compimento del loro 25esimo anno di età. Infatti, gli ultradiciottenni, per reati compiuti prima dei 18 anni, rimangono in carico alla Giustizia Minorile fino al compimento dei 21 anni. Al compimento del 21° anno di età il soggetto transita infatti in un Istituto per adulti.L'obiettivo qui è far capire all'adolescente dove ha sbagliato, cercando di far riconoscere al predetto il reato e l'antisocialità dell'azione perpetrata; occorre far prendere coscienza delle proprie azioni e degli errori che l'hanno portato ad essere imputato.Per conseguire tale obiettivo ci si coadiuva dei servizi territoriali, servizi sociali, psicologici ed associazioni nonché di psicoterapeuti e psicologi (cultori dei diritto minorile) presenti quali giudici onorari all'interno del tribunale.Pur nella sua austerità edile, il Tribunale per i Minorenni ha un sentire diverso: il ragazzo ha la parola, interloquisce coi Magistrati, questi ultimi si rivolgono al ragazzo dandogli del "Tu" e chiamandolo per nome, si rapporta coi servizi territoriali che presenziano in aula al fine di spiegare i miglioramenti, i progressi (peraltro inseriti in relazioni depositate) ed eventualmente i programmi, rendere le proprie impressioni.Il tribunale segue anche l'escursus scolastico tramite i predetti servizi.Ovviamente ci sono procedure previste e che devono essere rispettate, procedure dettate dai codici di rito ma anche da leggi speciali, proprio promulgate per i minorenni, ma lo scopo primario è quello NON DI PUNIRE ma di FAR CRESCERE.Da qui l'esigenza che anche il legale sia specializzato in questa materia, non solo per le procedure particolari ma ancche per capire gli adolescenti ed i bambin, per sapersi avvicinare alore e conoscere l'evoluzione psicologica, i traumi, i drammi.Essere un avvocato dei minori significa "entrare nei panni del minore", cogliere il loro sentire sociale, le loro esigenze.Essere non fare l'avvocato per i minorenni.Il legale è colui che in primis ascolta il minore, spiega cosa succederà e lo avvicina alla realtà processuale.In concreto, cosa fa il TM per aiutare i minorenni? Applica taluni principi:- Principio di adeguatezza- Principio di minima offensività del processo- Principio di de- stigmatizzazione- Principio di auto selettività- Principio di indisponibilità del rito e dell'esito del processo- Principio di residualità della detenzioneIn sostanza: le disposizioni normative vengono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne, ed in modo tale che si possa arrecare la minor sofferenza possibile. Di fatti l'adolescente imputato, potrebbe avere traumi indelebili derivanti dal processo, per cui, ad esmpio, il legislatore ha previsto la necessità che il processo si concluda quando la sua prosecuzione non coincide con un'esigenza educativa del minore.Si vuole tutelare l'identità sociale del minore attraverso l'eliminazione di tutti quegli istituti che comportano una stigmatizzazione; gli istituti dell'irrilevanza del fatto e della messa alla prova limitano, di fatti, il contatto del minore con il sistema penale vero e proprio.Il Giudice del Tribunale per i Minorenni può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato non comparso e vi è il divieto per l'imputato minorenne di patteggiare la pena.La residualità della detenzione è la logica conseguenza di quanto suddetto.Ebbene, da quanto sin qui disquisito, è ora chiaro il perchè il Tribunale di cui trattasi si chiama TRIBUNALE PER I MINORENNI.
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10 dic. 2022 • tempo di lettura 2 minuti
Da avvocato divorzista ho sempre ribadito la necessità di una riforma ex fundamentis del diritto di famiglia, al fine di eliminare le obsolete interpretazioni dell'assegno di mantenimento e di quello divorzile, non più in linea con la moderna realtà economico - sociale. Orbene, pur in assenza di un intervento razionale nella materia - che probabilmente non verrà per via degli interessi di certe lobby - la Giurisprudenza di legittimità e di merito si è mossa autonomamente su questa via. Ad esempio, è stato ribadito dalla Suprema Corte come l'assegno divorzile non spetti sic et simpliciter, bensì in relazione all'effettiva capacità lavorativa dell'ex coniuge! Se ciò è vero, rimane il problema di come poter dimostrare che la controparte effettivamente svolga attività lavorativa, atteso che, purtroppo, spesso e volentieri si ricorre a stratagemmi tipicamente italici, pur di continuare a percepire indebitamente emolumenti dall'ex. Al riguardo, appare interessante una sentenza di merito (Tribunale Napoli, 1° sez. civ., Sentenza n. 6249 del 21.6.2022), secondo cui la prova fornita da un detective privato ha una valenza decisiva nell'ambito di un procedimento cognitivo. Al riguardo, va detto che la prova tramite investigatore privato, pur rispondendo ad una chiara logica, non sempre viene accettata nei Tribunali, con la conseguenza che la best practice dei matrimonialisti arriva, talvolta, persino a sconsigliare l'uso di tale strumento difensivo che, tuttavia, se ben pianificato, può produrre risultati devastanti per la controparte. La motivazione di tale Sentenza, che condivido in toto, non fa altro che ribadire, da un lato, la natura perequativa e compensativa dell'assegno di mantenimento, dall'altro rimarca a chiare lettere che l'assegno non è dovuto solo e semplicemente per aver detto illo tempore il famigerato "Sì". Con l'augurio che la nuova Legislatura possa finalmente mettere mano a questa spinosa materia. Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo Matrimonialista - Divorzista - Curatore Speciale del Minore
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