Avv. Ruggiero Gorgoglione
In base alla loro origine i regolamenti condominiali si distinguono tra:
I quorum necessari per la modifica del regolamento dipendono dalla natura della clausola (contrattuale o regolamentare) in questione e ciò indipendentemente dalla natura del regolamento come ormai ampiamente condiviso dalla giurisprudenza (Cass. Sez. Un. 943/1999, Cass. n. 22464/2014, Cass. n. 9877/2012, Cass. n. 3733/1985)
Le clausole sono considerate di natura contrattuale solo qualora limitino i diritti dei condomini sulle proprietà private o parti comuni, ovvero attribuiscono ad alcuni maggiori diritti rispetto ad altri. Tale tipologia di clausole richiede la modifica all’unanimità.
Le clausole che invece disciplinano l’uso delle parti e beni comuni sono clausole di natura regolamentare, la cui modifica richiede le maggioranze prescritte dall’art. 1136 c.c.
Le modifiche deliberate in assemblea devono poi, in ogni caso, essere annotate al regolamento.
Avv. Ruggiero Gorgoglione
WR Milano Avvocati
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4 dic. 2021 • tempo di lettura 4 minuti
In tempi di COVID, i contrasti tra i genitori si acuiscono ancor di piú, in relazione ad un tema che é diventato di stringente attualitá per tutti noi, vale a dire il vaccino anti COVID.In via preliminare, vogliamo sottolineare come, a nostro parere, al momento la vexata quaestio sulla vaccinazione abbia assunto toni da guerra civile, il che appare, a parere dello scrivente, assolutamente fuori luogo. Per inciso, riteniamo che, di fronte ad una minaccia globale, la sola risposta da fornire sia quella data dalla scienza, la quale sola puó fornire le informazioni sufficienti ad ognuno di noi per poter decidere se volersi proteggere o meno. Ma quid iuris quando il problema si pone per un minore, per il quale il potere decisionale spetta a chi ha la responsabilità genitoriale?Uno spunto interessante ci viene da recenti decisioni del Tribunale di Monza, sempre attento a problematiche nuove ed attuali.Un padre "no vax" rifiutava l'assenso al vaccino, senza considerare la volontà espressa dal figlio minore di anni 15, senza tenere conto dell´art. 3 legge n. 219/2017, secondo cui «il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità». Veniva pertanto introitato un ricorso ex art. 709-ter per contrasti nell'esercizio della responsabilità genitoriale in ambito sanitario, sub specie di consenso al vaccino anti Covid-19. Il Tribunale, valutato il concreto pericolo per la salute del minore, il diffondersi della malattia sul territorio nazionale, la circostanza che i trattamenti vaccinali sono considerati dalla comunità scientifica efficaci, sospendeva momentaneamente la responsabilità del genitore contrario al vaccino.Analogamente il Tribunale di Milano prendeva posizione al riguardo, con una decisione che susciterà un intenso dibattito al riguardo.Il padre di una bambina di 11 anni, conveniva in giudizio la sua ex moglie che si opponeva a somministrare alla loro figlia i vaccini (sia quelli obbligatori per legge che quelli facoltativi ma utili per la tutela della salute). La donna si opponeva persino ai tamponi molecolari per la diagnosi del COVID-19 ed il test antigenico per accedere alle lezioni scolastiche. Chiedeva, pertanto, il padre, di essere autorizzato, anche a fronte di mancato consenso o dissenso materno, a prestare da solo l’assenso affinché la figlia minore infrasedicenne possa ricevere le mancanti vaccinazioni obbligatorie e i richiami vaccinali obbligatori ancora non effettuati, come da legge 119/2017, nonché le vaccinazioni facoltative raccomandate, al compimento del 12° anno d’età o comunque secondo le indicazioni del pediatra e di essere autorizzato a prestare, da solo e senza necessità del consenso materno, l’assenso affinché la figlia possa effettuare, ogni volta che sarà necessario, il tampone anti-COVID. Il Tribunale di Milano ribadisce che per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del calendario vaccinale nazionale, le vaccinazioni obbligatorie per legge (come, ad esempio, l´anti-poliomielitica, l´anti-difterica, l´anti-tetanica, l´anti-epatite B, l´anti-pertosse, l´anti-Haemophilus influenzae tipo b, l´anti-morbillo, l´anti-rosolia, l´anti-parotite, l´anti-varicella).Quanto al vaccino anti covid, il Tribunale sottolineava che esso é raccomandato dalla scienza medica a livello internazionale e, pertanto, autorizzava il padre a «provvedere in autonomia, senza il consenso della madre», a sottoporre la figlia a tutte le vaccinazioni obbligatorie e raccomandate; a farle i tamponi molecolari per la diagnosi del COVID-19 tutte le volte che sia necessario; a farle mettere la mascherina a scuola e in tutte le situazioni imposte dalla legge; e, quando la figlia compirà 12 anni, «a valutare in autonomia, sempre senza l’accordo della madre, se sia necessario o anche solo opportuno somministrarle il vaccino anti COVID, visti gli approdi della scienza, le autorizzazioni degli enti regolatori, le norme di legge e le raccomandazioni del pediatra».Entrambe le decisioni ci sembrano condivisibili sia da un punto di vista giuridico che etico, e rimarcano - qualora ce ne fosse ancora bisogno, che il diritto vigente, in tema di tutela della salute, non puó discostarsi dalle "raccomandazioni" della scienza medica, frutto della piú accurata ricerca farmacologica. In ogni caso, siamo sicuri che queste sentenze faranno non poco discutere gli operatori del diritto e i cittadini comuni. Ben venga la discussione, purché essa rimanga nei limiti di un confronto pacato e rispettoso della libertà di pensiero altrui.
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29 gen. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
La diseredazione è la disposizione mediante la quale il testatore esclude dalla successione un proprio successibile ex lege.Oggi la diseredazione nell’ordinamento giuridico italiano è ammessa, anche nel caso in cui sia l’unica disposizione contenuta nel testamento. L’autonomia testamentaria, infatti, è espressione dell’autonomia dei privati ed è particolarmente ampia.Tuttavia, il problema si pone nel caso in cui si voglia diseredare un cd. legittimario, ovvero, un soggetto che ha sempre diritto ad una quota del patrimonio (cd. quota di legittima), che viene individuato dalla legge nel coniuge, nei figli, e negli ascendenti nel caso in cui non vi siano figli. La tesi che prevale in giurisprudenza è quella che considera inammissibile la diseredazione del legittimario, che si porrebbe in contrasto con l’art. 549 c.c., il quale prevede la nullità di pesi e condizioni poste sulla quota di legittima; e con l’art. 457 c.c., che prevede che le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti dei legittimari. Alla luce di questa interpretazione, se si viene diseredati dal proprio padre non solo si avrà la possibilità di agire con l’azione di riduzione a tutela della propria quota di legittima, ma anche di far valere la invalidità della stessa disposizione testamentaria.Si evidenzia, tuttavia, che nel 2012 è stato inserito un nuovo articolo, il 448 bis c.c., il quale prevede espressamente la possibilità per il figlio di diseredare il proprio padre, e, quindi, contempla la possibilità di diseredare un legittimario. Secondo una prima tesi l’art. 448 bis è norma eccezionale, come tale non estendibile analogicamente, a conferma che di regola non è mai possibile diseredare un legittimario; secondo una diversa tesi, invece, è sempre possibile una diseredazione del legittimario, e la norma è si eccezionale, ma per il solo fatto che il legittimario non potrebbe neanche esperire l’azione di riduzione in questi casi.
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Egregio Avvocato
13 apr. 2026 • tempo di lettura 3 minuti
Come noto, nel giudizio di separazione personale dei coniugi, la prova dell’infedeltà assume rilievo determinante ai fini dell’eventuale pronuncia di addebito. In tale contesto, la crescente diffusione di strumenti tecnologici ha ampliato le modalità di acquisizione delle prove, ponendo questioni rilevanti circa l’utilizzabilità processuale delle registrazioni e delle loro trascrizioni.L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 2409 del 5 febbraio 2026 si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, affrontando il tema della valenza probatoria della trascrizione di una conversazione telefonica in assenza del deposito del relativo supporto audio.L’art. 2712 del codice civile disciplina le cosiddette “riproduzioni meccaniche”, stabilendo che “le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche […] fanno piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.”Le registrazioni telefoniche rientrano pacificamente in tale categoria, e possono dunque costituire fonte di prova atipica, purché rispettino determinate condizioni.La giurisprudenza ha da tempo chiarito che la registrazione di una conversazione è lecita e utilizzabile in giudizio quando uno dei partecipanti alla conversazione sia parte della registrazione e non vi sia violazione del diritto alla riservatezza in senso penalmente rilevante.In ambito civile, tali registrazioni assumono valore probatorio diretto, potendo documentare fatti rilevanti, quali l’esistenza di una relazione extraconiugale.Il punto centrale affrontato dalla Cassazione concerne l’ammissibilità della mera trascrizione della conversazione, in assenza del deposito del file audio originale. La Corte afferma che la trascrizione è utilizzabile come prova ai sensi dell’art. 2712 c.c., non essendo quindi indispensabile il deposito del supporto audio, se il contenuto è analiticamente esposto; in tal modo, la prova mantiene efficacia probatoria fino a eventuale disconoscimento valido. Tale impostazione privilegia un approccio sostanzialistico, valorizzando il contenuto della prova rispetto al suo supporto materiale.Elemento decisivo nella valutazione della prova è il disconoscimento da parte della controparte.Secondo la Corte, esso deve essere chiaro (non generico o ambiguo), circostanziato: (riferito a specifici elementi della conversazione) ed esplicito (tale da negare concretamente la corrispondenza tra realtà e rappresentazione).Non è quindi sufficiente una contestazione meramente formale (ad esempio, la mancata produzione del supporto audio), ma è necessario contestare il contenuto sostanziale della trascrizione.In assenza di tale disconoscimento qualificato, la trascrizione conserva pieno valore probatorio.Nel caso di specie, la moglie produceva la trascrizione di conversazioni telefoniche tra il marito e l’amante, senza che il marito contestasse il contenuto delle conversazioni, limitandosi solo ad eccepire la mancata produzione del supporto audio. La Corte di Cassazione ha ritenuto tale contestazione insufficiente, confermando la decisione della Corte d’Appello che aveva riconosciuto l’addebito della separazione sulla base della prova trascritta.La relazione extraconiugale costituisce violazione del dovere di fedeltà, previsto dall’art. 143 c.c., e può giustificare l’addebito della separazione quando sia dimostrata ed abbia determinato la crisi coniugale o contribuito in modo significativo ad essa.Nel caso in esame, la prova dell’infedeltà, unitamente alla violazione dei doveri di assistenza morale, è stata ritenuta sufficiente per fondare l’addebito.L’orientamento della Cassazione rileva per alcune importanti implicazioni, in primis il favor per la prova atipica (in quanto si amplia lambito delle prove utilizzabili, valorizzano strumenti tecnologici), come pure la centralità del contraddittorio, dove deve avvenire il disconoscimento. Tuttavia, l’assenza del supporto originale potrebbe sollevare dubbi in termini di autenticità e manipolazione. ma tale criticità è in un certo qual modo attenuata dalla possibilità per il giudice di verificare la conformità della prova anche tramite altri mezzi. In conclusione, la pronuncia in esame conferma un principio ormai consolidato: la trascrizione di una conversazione telefonica può costituire prova idonea dell’infedeltà coniugale anche senza il deposito del supporto audio, purché non sia oggetto di un disconoscimento specifico.Si tratta di un approdo coerente con l’evoluzione del diritto probatorio, sempre più orientato verso una valutazione sostanziale delle evidenze, e che rafforza la tutela del coniuge leso nei giudizi di separazione.
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10 apr. 2024 • tempo di lettura 2 minuti
L'eterna e mai sopita diatriba nel diritto di famiglia italiano verte sempre e solamente sul diritto al mantenimento. L'istituto, nato come uno strumento per tutelare la moglie in un'epoca in cui la stessa era per lo più dedita alla cura della casa e dei figli, si è nel tempo trasformato in una stortura del nostro sistema giudiziario, assurgendo a "flagellum" del coniuge di sesso maschile, spesso a priori condannato a soccombere. Al riguardo registriamo un cambio di rotta deciso nella Giurisprudenza di legittimità e di merito, che - si spera - aprirà presto le porte ad una riforma dell'istituto, volta a tutelare in egual misura i coniugi e, soprattutto, a mettere fine a quella che noi abbiamo da sempre definito come una "espropriazione forzata" autorizzata.Una recente sentenza della Cassazione ha, infatti, stabilito che la relazione pluriennale con un altro partner ma senza coabitazione concorre al far venir meno il diritto all'assegno di divorzio. Lo ha stabilito la Cassazione con l'ordinanza n. 9817/2023, rigettando il ricorso di un'ex moglie avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in suo favore, in considerazione della sua condizione di autosufficienza economica e della dimostrata capacità di lavoro, nonchè appunto della stabile relazione con un altro partner, nonostante l'assenza di coabitazione. Secondo la Suprema Corte, “la convivenza di fatto instaurata dalla ricorrente con altro partner, intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, seppure in mancanza di coabitazione (cfr. Cass. 14151-2022, 9178-2018), correttamente è stata valorizzata nella sentenza impugnata quale fatto idoneo a concorrere con altri alla formazione del convincimento del giudice nel senso di non riconoscere la fondatezza del diritto azionato, in mancanza di prova della sussistenza in concreto dei presupposti giustificativi della componente compensativa dell'assegno" (ex plurimis, vd. anche Cass. SU 32198/2021).Una motivazione che, a nostro parere, va pienamente condivisa e getta le basi per un'auspicabile riforma dell'istituto de quo, oramai retaggio di un lontanissimo passato e frutto di una ideologia solidaristica che, adesso, non ha più alcuna ragion d'essere.Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo Matrimonialista - Divorzista - Curatore Speciale del Minore
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