DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITA' | Egregio Avvocato

La sentenza 17177/2020 della Suprema Corte riprende una vexata quaestio molto discussa sia in dottrina che in giurisprudenza, e cioè la possibilità di dichiarare lo stato di adottabilità di un minore la cui compagine familiare non sia in grado di offrirgli un ambiente sano e privo di disagi.

La tematica che affrontiamo comporta la necessità di contemperare il diritto di un minore di vivere nell'ambito della propria famiglia con il dovere di intervenire qualora l'ambiente familiare si dimostri non idoneo ad una crescita sana e normale. La diatriba coinvolge due diritti fondamentali, tutelati a livello costituzionale. In particolare, il diritto del figlio di vivere, nei limiti del possibile, con i suoi genitori e di essere allevato nell'ambito della propria famiglia, è sancito dall'art. 1 L. n. 184 del 1983. Esso, però viene limitato da una valutazione, in casi particolari, della capacità genitoriale a far fronte alle necessità dei minori. Il conflitto tra queste due posizioni viene risolto, nei nostri Tribunali, tenendo presente il perseguimento del superiore interesse del minore, potendo "il diritto dei genitori essere limitato solo ove si configuri un endemico e radicale stato di abbandono - la cui dichiarazione va reputata,alla stregua della giurisprudenza costituzionale, della Corte Europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia, come "extrema ratio" - a causa della perdurante incapacità dei genitori di allevarlo e curarlo per loro totale inadeguatezza" (Cass., 30/06/2016, n. 13435; dello stesso tono Cass., 26/05/2014, n. 11758). Il giudice, pertanto, è tenuto prioritariamente a verificare se possa essere utilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare. Qualora si accerti in concreto l'impossibilità, quand'anche in base ad un criterio di grande probabilità, di prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittimo e corretto l'accertamento dello stato di abbandono (cfr. Cass.26/0/2015, n. 6137; Cass., 27/09/2017, n. 22589; Cass., 27/03/2018, n. 7559), anche ai fini dell'adozione delle opportune misure cautelari ex art. 10 della Legge 184/83.

Nel caso specifico, la Suprema Corte ha ribadito la possibilità di dichiarare lo stato di adottabilità, laddove il nucelo familiare del minore si dimostri assolutamente non in grado di rimuovere quegli ostacoli alla crescita del bambino, nonostante gli aiuti forniti dalle autorità competenti.

La decisione, pienamente condivisibile, rispecchia un orientamento ormai consolidato che, a oggi, trova pieno consenso nella maggiore dottrina.


Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo

MATRIMONIALISTA - DIVORZISTA


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Genitori separati e vacanze di Natale

12 gen. 2026 tempo di lettura 5 minuti

Uno dei temi più dibattuti nei procedimenti di separazione e divorzio riguarda la modalità con cui i figli dei genitori separati dovranno trascorrere le festività del Santo Natale.Proprio per via dei rancori e del livore che caratterizzano la fine di un rapporto, questi giorni, che dovrebbero essere di gioia e di serenità, finiscono per diventare l’ennesima occasione di ripicche e dispetti che, alla fine, non giovano a nessuno.A livello internazionale, il diritto di visita per genitori separati durante le festività è regolato dalla Convenzione dell’Aia del 1980, che stabilisce la possibilità per il genitore non affidatario di trascorrere periodi di tempo con il figlio anche in un luogo diverso dalla residenza abituale. Accorta Giurisprudenza di merito sottolinea che per “settimana di vacanza” deve intendersi un periodo di svago in località amene con ciò intendendo il dovere di ciascun genitore di far trascorrere ai figli qualche giorno lontano dalla propria residenza abituale.Questo diritto consente al genitore non collocatario di mantenere una relazione continuativa con i figli minorenni. Al riguardo, la normativa sancisce l’obbligo di seguire il calendario stabilito dal tribunale o dagli accordi di separazione per l’organizzazione delle ferie, sempre nel rispetto del “best interest of the child”.In Italia, la normativa che regola l'affidamento dei figli si fonda sul principio della bigenitorialità, ovvero il diritto del minore a mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori. Questo principio si estende anche alla gestione del tempo trascorso durante le festività. In assenza di un accordo spontaneo tra le parti, è il Tribunale a stabilire le modalità di frequentazione, inserendole nel provvedimento di separazione o divorzio.Generalmente, i giudici prediligono criteri di alternanza per garantire a ciascun genitore di poter trascorrere con i figli le ricorrenze festive, ma tali statuizioni, se non adeguatamente modellate, possono risultare generiche e foriere di ulteriori problemi. Diventa, pertanto, essenziale modellare clausole dettagliate che non lascino dubbi su giorni, orari e modalità di gestione, prevenendo così l'insorgere di conflitti.Vediamo, pertanto, di analizzare alcune delle più frequenti problematiche che si riscontrano nelle aule di Tribunale.La regola generale è, ovviamente, quella dell’alternanza, sia in caso di accordo che in caso di statuizione del Tribunale. Per periodo alternato di permanenza dei figli durante le vacanze presso i genitori separati o divorziati, si intende ad es. quando si stabilisce che ad anni pari i figli staranno per le vacanze di Natale, dal 24 al 31 dicembre con il padre e dal 1 al 6 gennaio con la madre. Viceversa per l’anno successivo. Similiter vengono regolati le altre festività (Carnevale, Santa Pasqua e le altre feste civili e religiose).Al riguardo, il Tribunale di Alessandria, con la sentenza n. 153/2025, facendo seguito a quanto stabilito dal Tribunale di Trento qualche settimana prima, ha ribadito il criterio dell’alternanza, con un’innovativo tocco organizzativo: Infatti, ferma restando l’organizzazione  per i cosiddetti “giorni rossi” (Natale del Signore, Santo Stefano, Capodanno ed Epifania del Signore) in base al criterio dell’alternanza, il Tribunale di Alessandria prevede che il minore le passi con il padre, in considerazione della chiusura della attività lavorativa paterna e del fatto che per la madre, parrucchiera, si tratta di periodi di lavoro molto intenso.L’ideale è che tale alternanza venga decisa dai genitori, ma non sempre ciò è possibile.Quando manca un accordo tra i genitori, la prassi giurisprudenziale prevede una suddivisione delle vacanze natalizie, così che il bambino trascorra metà periodo con ciascun genitore, alternando ogni anno i giorni chiave come Natale e Capodanno. È fin troppo ovvio che i Giudici preferiscano lasciare ai genitori la possibilità di trovare un accordo, ma questa apertura richiede un’accurata analisi dell’organizzazione, al fine di limitare l’alea di incertezza e, con essa, le possibili discussioni tra i genitori.Quali sono, quindi le clausole cui prestare attenzione?Ecco qui alcuni esempi.Definizione di "Periodo di Vacanza": È cruciale definire con esattezza cosa si intende per "vacanze natalizie" o "vacanze pasquali". Una clausola efficace dovrebbe indicare le date precise, facendo riferimento al calendario scolastico, al fine di evitare ambiguità su quali giorni siano inclusi nel periodo di vacanza da dividere. Ad esempio: "Per vacanze natalizie si intende il periodo che va dall'ultimo giorno di scuola prima della chiusura fino al giorno precedente la riapertura delle lezioni a gennaio".Alternanza Annuale delle Festività Principali: Questo è il criterio più comune, che offre stabilità e precisione, e prevede che le festività principali (Natale, Pasqua) vengano trascorse interamente con un genitore un anno e con l'altro l'anno successivo. Ad esempio, i figli trascorreranno il periodo dal 23 al 30 dicembre con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari. Lo stesso principio si applicherà per il periodo di Capodanno e per le vacanze pasquali.Suddivisione specifica delle Singole Festività: In alternativa, è possibile suddividere la stessa festività.  Questa opzione, che richiede una grande dose di collaborazione e dialogo tra i genitori, è spesso preferita quando i genitori risiedono nella stessa città e desiderano entrambi condividere una parte della festa con i figli. Ad esempio: "I figli trascorreranno la Vigilia e la mattina di Natale con la madre, e il pranzo di Natale e il giorno di Santo Stefano con il padre".Festeggiare insieme: In linea del tutto teorica, ciò è possibile, tenuto conto delle diatribe e degli strascichi che una separazione lascia tra gli ex partner. In linea teorica, dovrebbe prevalere l'interesse del minore e, qualora si volesse optare per tale scelta, sarebbe bene sentire un terapeuta, per concordare al meglio il da farsi e tutelare il minore, già sofferente per la disgregazione della famiglia.Telefonate dell’altro genitore: Ovviamente è possibile sentire i propri figli mentre sono in vacanza con l'altro genitore, ma senza che telefonate e videochiamate diventino strumento di controllo e intralcino la genitorialità dell'altro genitore. Anche qui, dovrebbe prevalere il buon senso ed il rispetto.In conclusione, l’alternanza e il “child’s best interest” sono i parametri con cui pianificare questi periodi festivi. All’interno di questi limiti è auspicabile che i genitori mostrino maturità, addivenendo ad un piano condiviso eventualmente anche diverso da quello che in genere le Corti italiane suggeriscono.Con l’augurio che la luce della stella di Betlemme possa portare a tutti i genitori di buona volontà quella pace e quella serenità che la Santa Grotta della Natività promana.

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Le insidie stradali

18 mar. 2021 tempo di lettura 5 minuti

Diversi sono i pericoli cui, quotidianamente, l’utente della strada può incorrere mentre passeggia, fa attività motoria all’aperto o circola su un mezzo a motore: buche, dissesti, macchie d’olio e così via. Ma, in caso di sinistro o di caduta, quando è effettivamente possibile chiedere il risarcimento del danno? Ma, soprattutto, come dimostrarlo? E a chi rivolgersi?Cosa si intende per insidia stradale?Chi è il soggetto responsabile delle condizioni della strada pubblica? E quale responsabilità grava per l’ente pubblico?Le cause di esclusione della responsabilità della Pubblica Amministrazione: il caso fortuito e la condotta del danneggiatoQual è la procedura da seguire per richiedere il risarcimento del danno?1 - Cosa si intende per insidia stradale?Si può, effettivamente, parlare di insidia stradale solamente nel momento in cui l’anomalia si trovi su una strada di apparente normalità e rivesta le caratteristiche di un pericolo occulto, non visibile e non evitabile. Ed inoltre non ogni danno provocato da un’insidia dà, automaticamente, diritto al risarcimento, in quanto sarà risarcibile solo nell’ipotesi in cui il danneggiato dimostri che il pregiudizio subìto non fosse evitabile e prevedibile utilizzando l’ordinaria diligenza. Difatti, solo così si può configurare la responsabilità della Pubblica Amministrazione e il susseguente sorgere dell’obbligazione risarcitoria a suo carico.Ma, in concreto, cosa si intende quando si fa riferimento al concetto di insidia o trabocchetto? Sul punto la giurisprudenza è ormai pacifica nel ritenere che tale concetto ricorra in presenza di un duplice presupposto: da un lato l’elemento oggettivo della non visibilità del pericolo e dall’altro l’elemento soggettivo della non prevedibilità dello stesso che va valutata secondo le regole della normale diligenza.2 - Chi è il soggetto responsabile delle condizioni della strada pubblica? E quale responsabilità grava per l’ente pubblico?L’articolo 14 del Decreto Legislativo n. 285/1992, noto come Codice della Strada, dispone che gli enti proprietari, al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono alla manutenzione, alla gestione e alla pulizie delle strade. Ne consegue che, ad esempio, laddove la strada sia comunale, il soggetto responsabile è il Comune e così via.Una volta appurato il soggetto responsabile, è necessario anche capire quale tipo di responsabilità gravi sull’ente pubblico.Sul punto, la giurisprudenza è, ormai, definitivamente orientata nel senso della responsabilità da cose in custodia, ai sensi dell’articolo 2051 del codice civile, superando il vecchio orientamento per il quale si optava per la responsabilità extracontrattuale di cui all’articolo 2043 del codice civile.La differenza principale consiste nel diverso onere probatorio a carico del danneggiato. Nel caso della responsabilità di cui all’art. 2043, infatti, è necessario provare: 1) il fatto, ossia la presenza dell’insidia, 2) il danno, patrimoniale o non patrimoniale, mediante fatture di riparazioni o certificati medici e così via, 3) il nesso eziologico, noto anche come nesso causale, che consiste nel legame diretto tra un fatto e l’altro, tale per cui il secondo sia la conseguenza diretta e univoca del primo, 4) la colpa dell’ente e, quindi, la prova che l’evento dannoso sia rimproverabile all’ente proprietario in ragione di una specifica violazione dell’obbligo di diligenza, prudenza e perizia nella manutenzione.Per converso, prendendo in considerazione la responsabilità ex art. 2051, è sufficiente la prova del fatto, del danno e del nesso eziologico.Va da sé che tale evoluzione giurisprudenziale sia a vantaggio del soggetto danneggiato in quanto non più chiamato al gravoso compito di fornire la prova della colpa della Pubblica Amministrazione.3 - Le cause di esclusione della responsabilità della Pubblica Amministrazione: il caso fortuito e la condotta del danneggiatoSi è appurato che una volta dimostrato il nesso di causalità tra l’insidia stradale e il danno subìto è sempre configurabile la responsabilità del custode, ai sensi dell’art. 2051 del codice civile. Ma sono configurabili ipotesi di esclusione della Pubblica Amministrazione?La risposta è affermativa e vi sono, in particolare, due casi da dover menzionare.Innanzitutto, la Pubblica Amministrazione non è responsabile laddove dimostri che l’evento lesivo si sia verificato a seguito del cosiddetto caso fortuito non riconducibile alla cosa (ad esempio una buca) ma ad un elemento esterno che abbia i caratteri della oggettiva imprevedibilità e inevitabilità che può essere costituito da forza maggiore (es. temporale, nubifragio o calamità naturale) o da fatto del terzo (es. cantiere stradale in cui l’area risulti completamente recintata e affidata alla custodia dell’appaltatore).Altra causa di esclusione di responsabilità per la Pubblica Amministrazione o, quanto meno, di un concorso di colpa è rappresentata dalla condotta dello stesso danneggiato.Gli utenti della strada, infatti, sono gravati secondo il principio di autoresponsabilità, codificato dall’articolo 1227 del codice civile, e di un dovere generale di attenzione e diligenza, in base al quale il comportamento del soggetto danneggiato contrario alla cosiddetta ordinaria diligenza, può incidere sulla responsabilità della Pubblica Amministrazione, sino a limitarla o escluderla. È comunque onere della stessa Pubblica Amministrazione provare che l’evento dannoso sia stato, in tutto o in parte, determinato dal comportamento dello stesso danneggiato e sarà onere di quest’ultimo provare il contrario. 4 - Qual è la procedura da seguire per richiedere il risarcimento del danno?Una volta verificatosi il sinistro è opportuno seguire una serie di passaggi per poter avere un quadro più completo, anche per provare il nesso causale tra il fatto e il danno subìto. In particolare, è consigliabile: a) inoltrare richiesta di risarcimento danni all’ente pubblico competente e alla compagnia assicurativa; b) acquisire il verbale di accertamento delle forze dell’ordine che siano eventualmente intervenute o, in mancanza, effettuare rilievi fotografici sul luogo del sinistro e prendere dichiarazioni di eventuali testimoni presenti; c) in caso di lesioni personali, munirsi di certificazione medica sino alla guarigione ed eventuale perizia medico – legale; d) in caso di danni materiali al veicolo, effettuare un preventivo relativo alla riparazione.Occorre precisare che l’azione per il risarcimento del danno si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato, ma tale termine può comunque essere interrotto con lettera raccomandata di costituzione in mora dell’ente responsabile. Editor: avv. Marco Mezzi

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Può il diritto di visita del genitore non collocatario essere sospeso per ragioni sanitarie per tutto il periodo emergenziale causato dal Covid 19?

5 feb. 2021 tempo di lettura 5 minuti

Riferimenti normativi: art. 337 ter c.c., Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori, Convenzione di New York del 1989, Convenzione di Strasburgo del 1996.Sentenza in commento: Tribunale Torre Annunziata, 06/04/2020, (ud. 06/04/2020, dep. 06/04/2020).Il fattoCon ricorso depositato il 17.03.2020, ai sensi dell’art. 4 comma 8 legge 898/1970, dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata la ricorrente P.A. chiedeva di “sospendere temporaneamente e sino alla cessazione dell’emergenza sanitaria in essere, le visite tra padre e la figlia minore A., affetta da grave patologia dello spettro autistico, restando assicurata una videochiamata ogni giorno e la possibilità di recuperare le visite perse non appena sarà possibile”.A fondamento della propria richiesta la ricorrente P.A. evidenziava l’esigenza di tutela della salute della minore e l’esigenza di riduzione del rischio di contagio in virtù delle misure emergenziali previste dalla disciplina statale (d.p.c.m del 09.03.2020) e dall’ordinanza emessa del Presidente della Regione Campania n. 15/2020.Inoltre la ricorrente P.A. dava atto della sospensione delle attività del Centro Serapide (ove la minore di reca a fare riabilitazione e incontra il padre una volta a settimana) e del Polo per la famiglia preso la IV Municipalità di Napoli ( dove A. incontra il padre una volta a settimana).Il resistente S.A., costituendosi in giudizio, si opponeva a tale richiesta sottolineando il benefico psico - fisico che la figlia trae dagli incontri con il padre e che lo stesso  non esporrebbe mai la figlia A. a nessun pericolo di contagio “limitandosi a prelevare la figlia dal suo domicilio per condurla a casa sua senza alcun rischio”.Il diritto di visita del convenuto S.A. e la figlia minore A. veniva disciplinato con l’ordinanza del 10.03.2019 prevendo la facoltà per il padre di vedere e tenere con sé la figlia per due volte al mese, a settimana alterne, una volta il sabato ed una volta la domenica, liberamente, per tre ore dalle 15.30 alle 18.30 alla presenza della nonna paterna o di altre persone di fiducia.La questionePuò il diritto di visita del genitore non collocatario essere sospeso per ragioni sanitarie per tutto il periodo emergenziale causato dal Covid 19?La soluzioneIl Tribunale rigettava la richiesta di sospensione delle visite del padre S.A. con la minore A. avanzata dalla ricorrente P.A. autorizzando il resistente ad effettuare le visite per tutto il periodo emergenziale causato dal Covid 19.Alla luce dei decreti legge e dei DPCM che si stanno susseguendo al fine di evitare il diffondersi del contagio del Covid 19, il Governo ha avuto modo di chiarire che “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti della separazione o divorzio” (cfr. FAQ sul sito del Governo).Nel caso di specie il Giudice esaminava anche l’ordinanza n. 15 del 13.03.2020 con la quale il Presidente della Regione Campania precisava che sono considerate situazioni di necessità ( che legittimano spostamenti temporanei ed individuali), quelle correlate ad esigenze primarie delle persone.Il Giudice sulla base dei predetti interventi governativi considerava leciti gli spostamenti finalizzati all’attuazione della frequentazione da parte del figlio minore con il genitore non collocatario.Il generico riferimento all’emergenza sanitaria non può comprimere il diritto del figlio a godere di congrua frequentazione con entrambi i genitori dove tale frequentazione con il genitore non collocatario è fondamento essenziale all’equilibrio psico – fisico del minore.È compito dei genitori garantire regolari rapporti genitoriali ai minori al fine trasmettere agli stessi fiducia e serenità anche con riferimento alle relazioni effettive con i propri genitori.Conclusioni In questo periodo di restrizioni e cautele la decisione adottata dal Tribunale di Torre Annunziata è abbastanza significativa nella parte in cui va a tutelare il diritto alla bi-genitorialità che assume rilievo nell’ordinamento costituzionale interno e nell’orientamento internazionale. Nel caso di specie il Tribunale ha attuato una particolare e delicata operazione di bilanciamento degli interessi in gioco dove i valori di riferimento potenzialmente confliggenti sono rappresentati, da un lato, dal diritto alla bi-genitorialità del minore, e, dall’altro, dal diritto alla salute.Nel momento in cui cessa la relazione affettiva e quindi la convivenza tra i genitori, il figlio minore, ai sensi dell’articolo 337 ter c.c., ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.Il diritto alla bi-genitorialità può essere compresso solo in presenza di oggettive e specifiche ragioni di tutela della salute proprie del caso di specie (per esempio in considerazione della specifica attività lavorativa del genitore, ovvero dalla provenienza da zone “rosse” o da contesti abitativi esposti in misura rilevante al pericolo di contagio, ovvero dall’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici per raggiungere il minore).In un periodo di  attuale emergenza sanitaria i minori sono i soggetti più vulnerabili e maggiormente colpiti dalle misure per contenere il contagio Covid – 19.Basti pensare alla chiusura delle scuole unitamente all’interruzione di tutte quelle attività extra scolastiche  che un minore compie quotidianamente oltre al divieto di incontrare parenti ed amici.È necessario, dunque, in un periodo delicato di restrizioni e cautele, garantire ai minori regolari rapporti genitoriali al fine di trasmettere fiducia e serenità agli stessi.Sarà compito dei genitori, nell’esercizio della loro responsabilità genitoriale, individuare le misure adeguate alla tutela della salute della prole nel momento in cui viene esercitato il diritto di visita del genitore non collocatorio.Uno dei doveri del genitore collocatario è proprio quello di favorire il rapporto tra i figli e l’altro genitore evitando di porre in essere comportamenti inspiegabilmente ostruzionisti o limitativi quali ad esempio l’istaurazione di giudizi di modifica delle condizioni di separazione o divorzio in merito ai provvedimenti di affidamento o collocamento dei minori.

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L’adozione dei minori

21 feb. 2022 tempo di lettura 6 minuti

L’adozione dei minori è uno strumento che ha lo scopo primario di procurare una famiglia ai minori che ne siano privi o che non ne abbiano una idonea.La materia è disciplinata dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, denominata “Diritto del minore ad avere una famiglia”.In questo contributo esamineremo la c.d. “adozione legittimante”, la quale fa venire meno ogni legame tra la famiglia di origine ed il minore, che acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio dei genitori adottivi. Premessa: la priorità del diritto del minore di crescere nella propria famigliaLa dichiarazione dello stato di adottabilità del minoreRequisiti degli adottantiIndicazioni “operative” per la coppia che intende adottare1 - Premessa: la priorità del diritto del minore di crescere nella propria famigliaSecondo il combinato disposto degli artt. 1 e 5 della l. 184/1983, “il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia”, senza distinzioni di sesso, etnia, età, lingua o religione e “nel rispetto della [sua] identità culturale”. Da queste norme si ricava che il diritto del minore di crescere nella propria famiglia è prioritario e che l’adozione è un rimedio eccezionale a situazioni di emergenza: si tratta di uno strumento per sottrarre il minore ad una situazione grave e patologica, tramite la sostituzione della famiglia d’origine con una nuova famiglia.La legge, pertanto, individua, da un lato, i presupposti in presenza dei quali il minore viene dichiarato “adottabile” e, dall’altro lato, i meccanismi selettivi tramite i quali selezionare le famiglie idonee all’adozione.2 - La dichiarazione dello stato di adottabilità del minoreIn primo luogo, affinché possa aver luogo l’adozione, è necessario che il tribunale per i minorenni dichiari il minore “in stato di adottabilità”. Questa dichiarazione è ammessa nei confronti dei minori che si trovino “in situazioni di abbandono”. L’art. 8 l. 184/1983 precisa che questa situazione ricorre quando il minore sia “privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi”. È importante precisare che non dà luogo a situazione di abbandono la condizione di indigenza della famiglia: la legge prevede, infatti, che lo Stato e gli enti locali sostengano i nuclei familiari a rischio proprio al fine di prevenire situazioni di abbandono dei minori. Una volta ricevuta la segnalazione dello stato di abbandono in cui si trovi un minore, il tribunale per i minorenni deve assicurare ai genitori il diritto di difesa e compiere gli opportuni accertamenti. Più in particolare, la dichiarazione di adottabilità viene pronunciata, con sentenza, solo se:i genitori e i parenti, pur convocati dal tribunale, non si sono presentati senza addurre un giustificato motivo;i genitori e i parenti si sono presentati innanzi il tribunale ma la loro audizione ha confermato il persistere della situazione di abbandono;i genitori non hanno adempiuto alle prescrizioni eventualmente impartite loro nel corso del procedimento ovvero è provata l’irrecuperabilità delle capacità genitoriali dei genitori in un tempo ragionevole.Con la pronuncia dello stato di adottabilità, viene sospesa la responsabilità genitoriale dei genitori e il giudice nomina un tutore al minore.A questo punto, il minore viene collocato in affidamento preadottivo presso la coppia ritenuta idonea (che deve avere i requisiti che a breve indicheremo). Se il minore ha già compiuto 14 anni, è necessario anche che egli presti il consenso alla coppia prescelta. Se, invece, il minore ha compiuto gli anni 12 anni o sia abbastanza maturo da avere una autonoma capacità di discernimento, la sua audizione è solo facoltativa.Con l’affidamento preadottivo si instaura una sorta di adozione provvisoria, che deve durare almeno un anno. In caso di esito favorevole della prova, il tribunale pronuncia la sentenza di adozione: per effetto della sentenza, il minore acquista lo status di figlio nato nel matrimonio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. 3 - Requisiti degli adottantiI soggetti interessati all’adozione devono avere due requisiti fondamentali.Devono essere uniti in matrimonio da almeno tre anni (o aver stabilmente e continuativamente convissuto, prima del matrimonio, per almeno tre anni), non separati nonché idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare. Ne consegue che, in Italia, non è ammessa l’adozione da parte di una persona sola né da parte di  coppie di conviventi more uxorio. L’età degli adottanti deve superare di almeno diciotto anni l’età dell’adottato ma non deve superarla di più di quarantacinque anni. Questa regola subisce delle deroghe:Le deroghe alla differenza di età sono ammesse:quando il tribunale accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore;quando il limite dei 45 anni sia superato da uno solo dei coniugi nella misura non superiore a 10 anni;quando gli adottanti siano genitori di figli nati fuori dal matrimonio o adottivi dei quali almeno uno sia minorenne;quando l’adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi coniugi adottato. 4 - Indicazioni “operative” per la coppia che intende adottareLa coppia di coniugi che intenda adottare un minore deve presentare una domanda presso il tribunale per i minorenni, la cui cancelleria generalmente fornisce i moduli necessari allo scopo. La coppia può inoltrare più domande, anche successive, a più tribunali per i minorenni, purché ne dia comunicazione a tutti i tribunali.La domanda di adozione si sostanzia in una dichiarazione di disponibilità ad adottare un bambino dichiarato adottabile dal tribunale, specificando se vi è la disponibilità ad adottare più fratelli o minori portatori di handicap. Alla domanda devono essere allegati alcuni documenti tra i quali, ad esempio, il certificato di nascita dei richiedenti, lo stato di famiglia, il certificato del medico di medicina generale che attesti la buona salute di entrambi i coniugi, la dichiarazione che attesti lo stato di non separazione dei coniugi.La domanda decade dopo tre anni dalla presentazione ma può essere rinnovata.Una volta ricevuta la domanda della coppia, il tribunale per i minorenni svolge delle indagini – da concludersi entro 120 giorni ma prorogabili sino ad altri 120 giorni – con l’aiuto dei servizi socio assistenziali per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge (quindi i requisiti di età, di stabilità del rapporto tra i coniugi, la capacità di educare il minore) nonché la situazione personale ed economica, la salute, l’ambiente familiare dei richiedenti, i loro motivi.Sulla base delle indagini effettuate, il tribunale sceglie, tra le coppie che hanno presentato domanda, quella maggiormente idonea a provvedere alle esigenze del minore.A questo punto, dopo aver disposto l’audizione del pubblico ministero, dei genitori dei richiedenti, del minore che ha compiuto i 12 anni e anche del minore di età, in considerazione della sua capacità di discernimento, il tribunale per i minorenni dispone l’affidamento preadottivo alla coppia prescelta.Il tribunale continua a vigilare sull’affidamento preadottivo, anche avvalendosi del giudice tutelare e dei servizi locali sociali e consultoriali nonchè adottando i provvedimenti che si rendano necessari in caso di difficoltà nel rapporto di convivenza tra gli affidatari ed il minore.Segnaliamo che, a seconda del tribunale presso il quale si presenta la domanda, i documenti che la corredano possono variare: sarà dunque opportuno che si acquisiscano informazioni prima di inoltrarla.Editor: dott.ssa Elena Pullano

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