Egregio Avvocato
Pubblicato il 1 feb. 2021 · tempo di lettura 4 minuti
Sto per acquistare una casa che non ha l’agibilità, cosa devo fare? La sua assenza incide sulla vendita? È molto frequente nella prassi che alcuni immobili, soprattutto di vecchia costruzione, siano privi della c.d. agibilità: la sua assenza non pregiudica la conclusione dell’atto di vendita ma, costituendo presupposto di utilizzabilità dell’immobile stesso, è importante che l’acquirente sia stato correttamente informato e che siano state predisposte le opportune tutele.
1 - Cos’è l’Agibilità
L’art. 24 del Testo Unico sull’Edilizia (D.P.R. 380/2001), recentemente modificato dal legislatore, riconduce l’agibilità di un immobile alla sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, e alla conformità delle opere eseguite al progetto presentato.
Si evince quindi che il fine perseguito dalla normativa sia quello di garantire che i fabbricati possiedano le condizioni minime di sicurezza e salubrità così da tutelare la salute e l’incolumità pubblica.
Infatti, ai sensi del successivo art. 26 TUE che richiama a sua volta il Testo Unico delle leggi sanitarie, il Sindaco, sentito l'ufficiale sanitario o su richiesta del medico provinciale, può dichiarare inabitabile una casa o parte di essa per ragioni igieniche e ordinarne lo sgombero.
Prima del 2016 l’agibilità veniva attestata dal c.d. certificato di agibilità (e ancora prima di “abitabilità”), oggi è dichiarata per il tramite della Segnalazione Certificata di Agibilità.
Entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori, il titolare del titolo abilitativo in forza del quale sono iniziati i lavori, o i suoi eredi o aventi causa, devono presentare tale segnalazione certificata presso lo sportello unico per l’edilizia, corredata della documentazione indicata dal comma 5 dell’art. 24 TUE ed, in particolare, dell'attestazione del direttore dei lavori o di un professionista abilitato che – sotto la propria responsabilità – certifica la sussistenza delle condizioni previste dalla legge.
La segnalazione certificata deve essere presentata per i seguenti interventi:
La mancata presentazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro.
2 - L’immobile privo di agibilità è commerciabile?
Si, l’immobile privo di agibilità è commerciabile.
Infatti, nessuna disposizione proibisce la commerciabilità degli edifici che ne sono privi e nessuna tratta dell’eventuale influenza che l’assenza della stessa possa avere sulla validità dell’atto di trasferimento dell’immobile.
Tuttavia, la giurisprudenza considera l’agibilità un requisito essenziale del fabbricato oggetto di compravendita, concernente la possibilità di adibire l’immobile all'uso contrattualmente previsto. La vendita di un fabbricato in mancanza dei requisiti sostanziali di agibilità è ritenuta quindi una vendita aliud pro alio, ossia di una cosa diversa da quella convenuta dalle parti; fattispecie che integra un’ipotesi di inadempimento del venditore a fronte del quale l’acquirente ha il diritto di richiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno.
Si può quindi affermare che se l’agibilità non incide sulla commerciabilità giuridica di un edificio, tuttavia, costituendone il presupposto di utilizzabilità, incide, sulla sua commerciabilità “economica”.
Non può, infatti, non osservarsi che l’acquirente rientra tra i soggetti, specificamente tra “gli aventi causa”, sui quali ai sensi dell’art. 24 TUE ricadrebbe l’obbligo di presentare la segnalazione certificata. In altri termini l’acquirente dell’immobile, in assenza di diversa pattuizione, diverrà il soggetto obbligato alla presentazione e al pagamento delle eventuali spese. Sarà interesse dello stesso quindi definire la situazione, potendosi trovare domani lui a vendere il bene e prestare le garanzie eventualmente richieste.
3 - In che modo può essere tutelato l’acquirente?
A fronte delle osservazioni sovra esposte ed in particolare degli ultimi approdi della giurisprudenza, al fine di agevolare la circolazione dei beni e garantire certezza nei traffici giuridici, nonché contemperare l’interesse delle parti, risulta opportuno che le stesse siano correttamente informate e, se del caso, raggiungano appositi accordi contrattuali al fine di regolare l’assenza dell’agibilità.
Ad esempio, si può ragionevolmente ritenere che tale circostanza possa incidere sul prezzo della vendita: il bene subisce un deprezzamento nella misura in cui sorga l'impossibilità di pieno godimento dello stesso oppure in considerazione delle spese che si renderanno eventualmente necessarie al fine dell'ottenimento dell'agibilità a carico dell’acquirente.
Oppure, la parte alienante potrebbe garantire che l’unità immobiliare in oggetto possiede i requisiti di agibilità previsti dalla legge pur non essendo in possesso della relativa certificazione o dichiarane l’assenza e assumersi l’obbligo di provvedere lei stessa alla richiesta.
Editor: dott.ssa Flavia Carrubba
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Egregio Avvocato
3 ago. 2023 • tempo di lettura 9 minuti
La riforma dell'arbitrato in ItaliaIl recente Decreto Legislativo n.149 del 10 ottobre 2022 ha finalmente messo in moto la cosiddetta Riforma Cartabia, attuando i principi enunciati dalla Legge Delega n. 206 del 26 novembre 2021 (la “Legge Delega”) e seguita dal governo italiano nella riforma dei procedimenti civili.Per rendere l'arbitrato un metodo di risoluzione delle controversie più attraente in Italia e per costruire un sistema più trasparente ed efficiente, l'articolo 1, comma 15 della Legge delega, interamente dedicato all'arbitrato, è stato recepito nell'articolo 3, commi 51-56 del decreto legislativo n.149/2022. Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 28 febbraio 2023 e si applicheranno agli arbitrati iniziati dopo tale data.La dichiarazione di imparzialità e indipendenza degli arbitriL'articolo 815 del Codice di procedura civile fornisce un elenco dei motivi per impugnare un arbitro. Fino ad ora, tali motivi erano specifici e per lo più legati al rapporto dell'arbitro con le parti. Al fine di rafforzare le garanzie di imparzialità e indipendenza degli arbitri, la riforma ha aggiunto un terreno più ampio per la sfida: “gravi motivi di convenienza.”Inoltre, la riforma dell'articolo 813 del Codice di procedura civile introduce l'obbligo, per ciascun arbitro, di dichiarare per iscritto tutte le circostanze che potrebbero compromettere la propria imparzialità e indipendenza. L'omissione di tale divulgazione impedisce la validità dell'accettazione. Qualora un arbitro non comunichi le circostanze in cui potrebbe essere impugnato ai sensi dell'articolo 815 del Codice di procedura civile, decade dall'incarico.Anche se i requisiti di divulgazione sono spesso formulati in termini generali nelle regole di arbitrato internazionale di molte istituzioni arbitrali, può essere difficile da applicare e coordinare queste disposizioni. In effetti, le “gravi ragioni di convenienza” non sono specificate e dovranno essere valutate caso per caso.Gli obblighi di divulgazione sono già noti nelle best practice internazionali (Linee guida IBA sui conflitti di interesse nell'arbitrato internazionale, General Standard 3) e nel regolamento arbitrale delle principali istituzioni italiane e internazionali(Articolo 20 del Regolamento arbitrale CAM; Articolo 11 (2) del Regolamento arbitrale ICC; Articolo 13 del Regolamento SIAC). Pertanto, l'impatto di tale innovazione sull'arbitrato istituzionale può essere limitato.D'altra parte, l'Italia ha una forte tradizione di arbitrati ad hoc, che rappresentano una percentuale considerevole di procedimenti arbitrali. Questi procedimenti non sono soggetti a regole arbitrali, ad eccezione di quelle del Codice di procedura civile italiano, e i tribunali ordinari decidono le sfide degli arbitri. Le nuove disposizioni potrebbero quindi essere utili per rafforzare le garanzie di imparzialità e indipendenza, essenziali per garantire un processo equo.Potere degli arbitri di concedere misure provvisorieSuperando la restrizione stabilita dal vecchio articolo 818 del Codice di procedura civile, il nuovo articolo 818 autorizza gli arbitri a concedere provvedimenti provvisori. Si tratta di una novità per il quadro giuridico italiano, rimasto “de facto” isolato dagli altri ordinamenti giuridici europei che da tempo riconoscono il potere degli arbitri di concedere provvedimenti provvisori.L'entità di questa innovazione, tuttavia, deve essere verificata. Gli arbitri avranno questo potere solo se espressamente conferiti loro dalle parti nell'accordo arbitrale o in un successivo accordo scritto prima dell'inizio del procedimento arbitrale. Questa soluzione è, infatti, opposta a quella generalmente adottata in molti altri sistemi giuridici, dove il potere degli arbitri di emettere misure provvisorie è la regola generale, ma le parti possono concordare di limitare tale potere.La formulazione del nuovo articolo 818 ha risposto alla domanda posta dai professionisti dopo l'approvazione della Legge delega – cioè, se il riferimento alle regole di un'istituzione arbitrale che prevede questo potere sarà ritenuto sufficiente per soddisfare la condizione stabilita nella Legge delega. L'articolo 818 chiarisce ora che la scelta delle parti può essere fatta espressamente o facendo riferimento, nella convenzione arbitrale, a una serie di regole arbitrali che prevedono il potere degli arbitri di emettere misure provvisorie. Dal momento che le regole delle istituzioni primarie attualmente autorizzano gli arbitri di emettere misure provvisorie, questo dovrebbe facilitare l'attuazione del nuovo meccanismo, almeno nel caso di arbitrati istituzionali.Anche l'articolo 818 del Codice di procedura civile è stato ridisegnato per conferire un potere esclusivo agli arbitri. In particolare, quando le parti danno agli arbitri il potere di emettere provvedimenti provvisori / provvisori, i tribunali ordinari sono autorizzati a prendere tali provvedimenti solo se le domande in tribunale sono state depositate prima che gli arbitri abbiano accettato la loro nomina. Dopo questo momento, i tribunali ordinari perderanno irrimediabilmente tale potere.Si tratta di un cambiamento notevole: il sistema italiano passerà da quello in cui i tribunali hanno competenza esclusiva sui provvedimenti provvisori a quello in cui gli arbitri hanno potere esclusivo in questo settore, diventando più “arbitrale-friendly” rispetto a molti ordinamenti giuridici stranieri, il che lascia alle parti la scelta di quale autorità rivolgersi. Lasciare tale scelta alle parti sembra preferibile in quanto esse possono valutare in tal modo l'autorità di rispondere alla loro richiesta in base alla natura della misura richiesta o ad altre circostanze del caso.Le misure cautelari emesse dagli arbitri saranno impugnate dinanzi alla competente Corte d'appello, limitatamente ai motivi di cui all'articolo 829, comma 1, del Codice di procedura civile italiano – ossia quelli di annullamento delle sentenze arbitrali – nonché ai casi in cui le misure cautelari siano contrarie all'ordine pubblico.L'esecuzione dei provvedimenti provvisori è invece effettuata sotto il controllo del tribunale ordinario di primo grado. A questo proposito, il decreto legislativo n.149/2022 ha emanato il nuovissimo articolo 818-ter, che prevede che i provvedimenti provvisori concessi dagli arbitri siano eseguiti sotto il controllo del tribunale nel cui distretto si trova la sede arbitrale. Se la sede dell'arbitrato non è in Italia, il foro competente sarà quello del luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento provvisorio.L'esecutività di un decreto di riconoscimento ed esecuzione di un lodo stranieroIl riconoscimento e l'esecuzione di un lodo straniero è stato tradizionalmente disciplinato dagli articoli 839 e 840 del Codice di procedura civile italiano, che replicano il contenuto dell'articolo V della Convenzione di New York sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere.Nel sistema italiano, la comparizione della parte avversa nel procedimento è differita e meramente potenziale perché il procedimento si sviluppa come segue.Nella prima fase, è stabilito che non ci sono condizioni che impediscano il riconoscimento del premio straniero. Il Presidente della Corte d'Appello competente può emettere un decreto per dichiarare l'efficacia del lodo straniero.Nella seconda fase (potenziale), una parte può impugnare il decreto. Il ricorso può essere presentato dal richiedente se il riconoscimento è stato negato o dalla controparte se è stato concesso.Prima della riforma, non era chiaro se il premio straniero, compresa un'ingiunzione di pagamento, fosse immediatamente esecutivo dopo l'emissione del decreto del Presidente della Corte d'appello. La giurisprudenza della maggioranza era giunta a ritenere che qualsiasi esecuzione doveva essere sospesa fino alla scadenza del termine per l'appello del decreto emesso dal Tribunale.La questione è stata ora risolta dall'articolo 839 modificato, che ora prevede espressamente che il decreto che dichiara l'efficacia di un lodo straniero sarà immediatamente esecutivo. Per le stesse ragioni, è stato modificato anche l'articolo 840, in quanto il secondo comma recita ora che, a seguito dell'opposizione, la Corte d'appello può sospendere l'esecutività/esecuzione del lodo.Arbitrato societarioLe disposizioni in materia di arbitrato societario, precedentemente disciplinate dal D. Lgs. n. 5/2003, sono state ora recepite nel Codice di Procedura Civile.Il risultato complessivo è una mera riscrittura formale della normativa prevista inizialmente dagli articoli 34, 35, 36 e 37 del D. Lgs.n. 5/2003.L'unica novità rilevante consiste nella possibilità di impugnare dinanzi alla Corte d'Appello le ordinanze di sospensione dell'efficacia delle deliberazioni assembleari, laddove tale possibilità fosse espressamente preclusa prima della riforma.Fino ad oggi i provvedimenti provvisori emessi dagli arbitri non erano impugnabili dinanzi all'autorità giudiziaria, ma potevano essere revocati o modificati solo dagli arbitri stessi. Il nuovo articolo 838-ter consente loro di essere impugnati ai sensi dell'articolo 818-bis – ie, con lo stesso metodo previsto per i provvedimenti provvisori.La”translatio iudicii"La cosiddetta "translatio iudicii" dal procedimento arbitrale al procedimento ordinario e viceversa è ora disciplinata dal nuovissimo articolo 819-quater.In tutti i casi in cui la competenza viene rifiutata (dal giudice a favore dell'arbitro e/o viceversa), è ora possibile per le parti preservare gli effetti sostanziali e procedurali del reclamo adottando tutte le misure necessarie per avviare il procedimento dinanzi all'ente competente.Se il tribunale ordinario ha declinato la propria competenza, le parti possono svolgere le attività inerenti alla nomina degli arbitri, ai sensi dell'articolo 810 del Codice di procedura civile. In caso di decadenza della competenza da parte del tribunale arbitrale, le parti dovranno invece procedere alla ripresa formale della causa ai sensi dell'articolo 125 del Codice di procedura Civile.In entrambi i casi, le parti riprendono il caso entro tre mesi dopo che la sentenza o il lodo arbitrale sono diventati definitivi.Il nuovo articolo 819-quater ha stabilito che, dopo la “translatio iudicii”, sarà tenuta in considerazione l'attività processuale già svolta. In particolare, le prove raccolte nell'arbitrato o nel procedimento ordinario possono costituire prova nei seguenti procedimenti (articolo 116, comma 2, Codice di procedura civile).Altre disposizioniAl fine di promuovere la sostanziale equivalenza, in termini di effetti, del procedimento arbitrale con il procedimento giudiziario, articolo 816-bis.1 ora dichiara espressamente che gli effetti sostanziali di una richiesta di arbitrato sono equivalenti a quelli di una dichiarazione di credito.L'articolo 810 del Codice di procedura civile impone, in primo luogo, alle autorità che hanno il potere di nomina di rispettare criteri che garantiscano trasparenza, rotazione ed efficienza: spetterà alle singole autorità giudiziarie concretizzare tali criteri, anche attraverso la redazione di elenchi di arbitri. Impone inoltre un preciso dovere di informazione, che consiste nella pubblicazione delle nomine sul sito web dell'ufficio giudiziario, che darà a tutti gli operatori la possibilità di verificare il rispetto dei criteri indicati.L'articolo 822 del Codice di procedura Civile prevede espressamente che le parti possano indicare e scegliere la legge applicabile. In caso contrario, gli arbitri applicheranno le norme o le leggi individuate in base ai criteri di conflitto ritenuti applicabili.Il termine per l'impugnazione per l'annullamento di un lodo arbitrale è stato ridotto da un anno a sei mesi, mentre il termine di 90 giorni per chiedere l'annullamento di un lodo quando servito dall'avversario non è cambiato. Il primo termine corrisponde ora al termine per l'appello delle decisioni giudiziarie quando non notificate dalla controparte. Il secondo termine è più lungo del termine di 30 giorni per l'appello delle decisioni giudiziarie che sono state notificate.ConclusioneL'esito della riforma sembra essere positivo: accanto ad alcune disposizioni ridondanti, va accolto con favore lo sforzo di riorganizzare la materia e, soprattutto, l'espresso potere degli arbitri di concedere misure provvisorie. Naturalmente, è troppo presto per dire come le nuove disposizioni saranno messe in pratica; sarà un compito per il professionista valutare come applicare tali innovazioni con successo, in modo tale che l'Italia diventi tra i paesi più attraenti per l'arbitrato.
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21 mar. 2022 • tempo di lettura 4 minuti
Per far acquisire lo status di figlio al nuovo nato, occorre che i genitori effettuino la dichiarazione di nascita e sulla base di tale dichiarazione, poi, l’ufficiale dello stato civile redige l’atto di nascita.L’atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile attribuisce automaticamente al nuovo nato lo status di figlio e costituisce la prova della filiazione.La dichiarazione può essere resa anche da un soggetto delegato dai genitori o, ancora, dal medico, dall’ostetrica o da chiunque abbia assistito al parto.Se la nascita di un figlio avviene all’estero e almeno uno dei genitori è italiano, l’atto di nascita è formato secondo le regole dello Stato straniero.Successivamente i genitori devono richiederne la trascrizione in Italia presentando all’autorità diplomatico – consolare italiana nello stato estero la copia dell’atto di nascita redatto presso l’ufficio competente dello Stato estero e la dichiarazione sostitutiva comprovante la cittadinanza italiana di almeno uno dei genitori.1. Come avviene la presentazione della dichiarazione di nascita?2. Cos’è l’atto di nascita e quali sono gli effetti?3. Certificati ed estratti di nascita1 – Come avviene la presentazione della dichiarazione di nascita?La dichiarazione di nascita deve essere effettuata, alternativamente: a) entro 3 giorni dalla nascita presso la direzione sanitaria dell’ospedale dove è avvenuto il parto, il direttore sanitario la trasmette poi, unitamente all’attestazione di avvenuta nascita, all’ufficiale di stato civile del comune; b) entro 10 giorni dalla nascita presso l’ufficio di stato civile del comune. Se la dichiarazione è presentata dopo i 10 giorni dalla nascita (c.d. dichiarazione tardiva), in aggiunta ai documenti necessari alla dichiarazione di nascita, il dichiarante deve indicare anche i motivi del ritardo che entrano a far parte dell’atto di nascita. L’ufficiale di stato civile procede alla formazione tardiva dell’atto di nascita e ne dà segnalazione al Procuratore della Repubblica.La dichiarazione deve essere presentata al comune nel quale è avvenuta la nascita o in quello di residenza dei genitori. Se i genitori hanno residenze diverse, salvo diverso accordo tra di loro, la denuncia va fatta presso il comune di residenza della madre.In ogni caso occorre presentare l’attestato di nascita rilasciato dal personale medico dall’ospedale oltre il documento d’identità.2 - Cos’è l’atto di nascita e quali sono gli effetti?L’atto di nascita è il documento informatico redatto dall’ufficiale dello stato civile sulla base della dichiarazione di nascita e inserito poi nei registri dello stato civile.In esso sono indicati: a) luogo, anno, mese, giorno e ora della nascita; b) generalità, cittadinanza, residenza dei genitori; c) sesso del bambino; d) nome dato al bambino.L’ufficiale di stato civile deve indicare nell’atto di nascita anche determinati fatti o atti accaduti dopo la nascita, dettagliatamente indicati dalla legge, mediante le c.d. annotazioni.Ad esempio tra gli atti che devono essere annotati vi rientrano: provvedimenti di adozione, comunicazioni relative alla curatela e la tutela, sentenze di interdizione o inabilitazione e di revoca degli stessi provvedimenti, sentenze che pronunciano nullità, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e quelle che pronuncino la nullità o lo scioglimento dell’unione civile, sentenze che dichiarano o disconosco i figli.L’atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile attribuisce automaticamente al nuovo nato lo status di figlio nei confronti di entrambi i genitori e costituisce la prova della filiazione.Nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che viene attribuito con l’atto di nascita e il possesso di stato conforme all’atto stesso, salvo quanto disposto in caso di matrimonio putativo, di nascita dopo i 300 giorni dall’annullamento, dallo scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, dalla pronuncia di separazione giudiziale.Se dall’atto di nascita risultano errori od omissioni di dati, gli interessati possono chiederne la rettificazione al tribunale nella cui giurisdizione rientra l’ufficio di stato civile in cui è stato registrato l’atto di nascita da rettificare. L’ufficiale di stato civile deve annotare la sentenza di rettificazione sul corrispondente atto.3 – Certificati ed estratti di nascitaPer compiere determinati atti la legge richiede la presentazione di certificati o estratti di nascita che contengono le informazioni tratte dai registri dello stato civile.L’ufficiale di stato civile è competente a rilasciarli a chiunque ne faccia richiesta, salvo che si tratti di estratti per copia integrale che possono essere rilasciati soltanto quando ne è fatta richiesta da chi vi ha interesse e il rilascio non è vietato dalla legge.Le informazioni contenute sono diverse a seconda che si tratti di: a) certificati semplici: riportano nome, cognome, data e luogo di nascita del soggetto intestatario, hanno una validità illimitata perché riportano dati che non cambiano nel tempo; b) estratti per riassunto dell’atto di nascita: riportano l’indicazione dell’estratto per riassunto, oltre alla generalità del soggetto, alla data e luogo di nascita, l’ora e le eventuali annotazioni presenti sull’atto, la sottoscrizione dell’ufficiale di stato civile ed il bollo dell’ufficio. Tali certificati hanno la durata di 6 mesi dalla data del rilascio.
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31 gen. 2023 • tempo di lettura 2 minuti
Apprendiamo con soddisfazione il cambio di rotta della Suprema Corte, che - in extremis - muta orientamento e riconosce implicitamente la superiorità del diritto canonico rispetto a quello nazionale. Come risaputo, in precedenza la delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio era riconosciuta solo in base al limite temporale dei tre anni (Sezioni unite, sentenza 16379/2014). Era un patetico, ridicolo tentativo di limitare l'ingerenza della Chiesa negli affari civili di una repubblica sempre più laica ed anti - cristiana. Tale tentativo, comunque, ledeva gli stessi principi del diritto nazionale, in quanto de facto impediva il riconoscimento di vizi tra l'altro sottolineati dall'art. 120 c.c. Il diritto canonico (articolo 1095 numero 2) riconosce l'incapacità consensuale «anche quando il nubente (uno degli sposi) manchi gravemente di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali reciproci ... . Il soggetto, pur essendo cosciente del proprio stato e consapevole dell’atto del matrimonio, manca della capacità di valutare praticamente e concretamente gli effetti del matrimonio che sta per celebrare: capacità di ponderare la scelta del matrimonio, di quel matrimonio e di quel partner. Questa incapacità si verifica in caso di gravi forme di nevrosi e psicopatie, a causa di alcolismo e tossicodipendenza. La discrezione di giudizio è una maturità psicologica che ha interferenze con la maturità affettiva». Sempre l’articolo 1095 del Codice ecclesiastico, al n.3, definisce l’incapacità ad adempiere: «l’invalidità del consenso può derivare anche da cause di natura psichica che compromettono la possibilità di assumere ed adempiere agli obblighi essenziali, e quindi vanificano la volontà di contrarre matrimonio». Deve, ovviamente, trattarsi di «di un’incapacità particolarmente rilevante, che si esprime in una grave forma di anomalia. Cause di natura psichica gravi, che possono compromettere un valido consenso sono, ad esempio: l'omosessualità, il transessualismo, il sadismo, il masochismo». Con la decisione in esame, la Cassazione asserisce che è possibile derogare al tetto dei tre anni di convivenza, fissati dalle Sezioni unite. Ed invero, osservano adesso gli Ermellini, l’incapacità a prestare consenso di uno degli sposi al momento del matrimonio, quale causa di invalidità, è prevista anche dall’articolo 120 del Codice civile, secondo il quale «il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio». La decisione appare pienamente condivisibile, soprattutto in quanto - così facendo - si evita una dicotomia basata solo su un elemento temporale e dettata da una sempre più marcata laicità di uno stato che ha perso il senso delle proprie origini e che corre a grandi passi verso il baratro.
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10 mag. 2021 • tempo di lettura 5 minuti
Il cosiddetto “Nuovo Codice della Strada” è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico con il Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, venendo più volte integrato, aggiornato e modificato.La violazione di una norma del Codice della Strada comporta, come ovvio, la comminazione di una sanzione amministrativa: la più comunemente nota “multa”.Ma quali sono le alternative per chi dovesse ricevere la contestazione immediata o la notifica differita di un verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada? Il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativaIl ricorso al Prefetto Il ricorso al Giudice di PaceQuali sono i possibili vizi del provvedimento sanzionatorio?1 - Il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativaUna prima possibilità concessa all’utente della strada destinatario di un verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada è fornita dall’art. 202 dello stesso codice, laddove si prevede il c.d. pagamento in forma ridotta.Difatti, per tutte le violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, il Codice della Strada stabilisce che il trasgressore sia ammesso a pagare, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme che abbia violato.Con l’ulteriore specificazione che tale somma si riduce del 30% nel caso in cui il pagamento dovesse essere effettuato entro cinque giorni dalla detta contestazione o notifica.Tuttavia, questa possibilità non è sempre concessa. Infatti, lo stesso articolo 202 prevede che il pagamento in forma ridotta non sia possibile nei casi di violazioni più gravi, quali ad esempio quelle che prevedono la confisca del veicolo o la sospensione della patente.2 - Il ricorso al PrefettoAltra via percorribile è quella di presentare ricorso al Prefetto competente per territorio al fine di contestare la fondatezza del verbale di accertamento oppure far valere eventuali vizi di legittimità. Il ricorso al Prefetto – disciplinato dagli articoli 203 e 204 del Codice della Strada – deve essere presentato, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento del verbale, al Prefetto del luogo della violazione contestata.Il Prefetto dovrà esaminare il ricorso e l’eventuale materiale probatorio acquisito insieme alle controdeduzioni dell’organo che ha accertato la violazione e, al termine dell’istruttoria – comunque non oltre 120 giorni, pena il silenzio – accoglimento del ricorso – adotta il proprio provvedimento. In particolare, il Prefetto potrà adottare, in caso di accoglimento del ricorso, un’ordinanza motivata di archiviazione degli atti oppure, in caso di rigetto, un’ordinanza – ingiunzione con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione accertata.3 - Il ricorso al Giudice di PaceAvverso l’ordinanza di rigetto del Prefetto o, anche, direttamente avverso il verbale di accertamento della violazione, a pena di inammissibilità entro il termine di trenta giorni è possibile presentare opposizione al Giudice di Pace competente per territorio. In questi giudizi il ricorrente può stare in giudizio personalmente, senza rivolgersi, quindi, ad un avvocato.L’atto introduttivo del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa è il ricorso che dovrà contenere tutti gli elementi previsti dalla legge: indicazione dell’autorità giudiziaria competente, indicazione delle generalità del ricorrente, individuazione della pubblica amministrazione convenuta, indicazione degli estremi dell’atto da impugnare, esposizione dei fatti e dei motivi su cui si fonda il ricorso, nonché indicazione di mezzi di prova e documenti che si offrono in comunicazione.Ovviamente sono previsti dei costi, consistenti nel pagamento del contributo unificato in base al valore della controversia.Il relativo giudizio si concluderà con una sentenza emessa dal Giudice di Pace, la quale potrà essere di accoglimento, con conseguente annullamento, in tutto o in parte della sanzione amministrativa opposta, ovvero di rigetto, con condanna al pagamento della sanzione della quale procede egli stesso a determinare l’importo. In caso di condanna, il pagamento dovrà avvenire entro i trenta giorni successivi alla notifica della sentenza.Avverso tale sentenza, il ricorrente opponente potrà proporre appello dinanzi al Tribunale competente e, eventualmente, ricorso per Cassazione rispetto alla sentenza del Tribunale stesso, ma in entrambi i casi necessariamente dovrà avvalersi della difesa tecnica a mezzo di un avvocato.4 - Quali sono i possibili vizi del provvedimento sanzionatorio?Tra i possibili motivi di ricorso – sia esso davanti al Prefetto o al Giudice di Pace – certamente va menzionato l’accertamento della sussistenza di vizi che rendano nullo il provvedimento amministrativo di constatazione della violazione a norme del Codice della Strada.Tali vizi sono molteplici, ma è possibile esaminare i principali.In primo luogo, è opportuno ricordare che un verbale affinché si possa reputare legittimo deve essere notificato tempestivamente nel termine massimo di novanta giorni dall’illecito contestato. Qualora tale termine non dovesse essere rispettato, la contravvenzione è da reputarsi nulla.Il Codice della Strada, inoltre, prevede che il verbale debba contenere, obbligatoriamente, tutta una serie di elementi che, mancando, lo viziano da un punto di vista formale. Ad esempio, sono vizi di forma l’omessa indicazione della data e dell’ora in cui è avvenuta l’infrazione contestata oppure l’omessa o l’errata indicazione delle norme violate.Va, comunque, precisato che un vizio di forma non sempre rende nullo un verbale. Difatti, tale effetto si ha solamente nell’ipotesi in cui l’errore comporti una compromissione dei diritti di difesa, garantiti dalla Costituzione, del contravventore. Ne consegue che gli errori non comporteranno nullità se compensati da altri elementi contenuti nel medesimo verbale. Caso particolare e certamente discusso è rappresentato dalla mancata o non corretta indicazione della norma violata. Come detto questo elemento è certamente essenziale ma, come ha anche specificato la Corte di Cassazione (sul punto si veda Cass. Sent. n. 11421/2009), la sua omissione o errata indicazione non comporterà nullità della contestazione laddove il verbalizzante abbia in ogni caso descritto in maniera completa ed esauriente il fatto contestato, informando della possibilità del pagamento in misura ridotta o dei ricorsi esperibili dinanzi al Prefetto o al Giudice di Pace e, in sostanza, non ledendo il diritto di difesa del contravventore. Editor: avv. Marco Mezzi
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