Affidamento esclusivo del minore: condizioni per la pronuncia

Avv. Prof.  Domenico  Lamanna Di Salvo

Avv. Prof. Domenico Lamanna Di Salvo

Pubblicato il 22 ott. 2024 · tempo di lettura 2 minuti

L’affidamento condiviso, che presuppone la capacità per i genitori di instaurare un’ottimale e prolungata sintonia sulle scelte educative per i figli, costituisce oggi il regime ordinario di affidamento, alla luce del principio di bigenitorialità.

L’affidamento esclusivo costituisce, invece, una soluzione eccezionale, consentita solo qualora  uno dei genitori dimostri una condizione di manifesta carenza, o un'inidoneità educativa ovvero un comportamento tale da rendere l’affidamento condiviso contrario all’interesse esclusivo del minore. La legge non indica quali siano i casi che comportano la revoca dell’affidamento condiviso, pertanto la decisione è rimessa alla valutazione del Giudice, eseguita caso per caso con provvedimento motivato.

In via generale, l’interesse del minore puo' essere pregiudicato da un affidamento condiviso nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio o non contribuisca al suo mantenimento, proponga scelte di vita non rispettose delle esigenze e delle aspirazioni del figlio, si trovi in condizioni di grave impedimento fisico o psichico o di obiettiva lontananza. Secondo il Tribunale di Napoli (sent. 3934/2017), che richiama un costante orientamento dei giudici di legittimità (cfr. ex multis, Cass. n. 16593/2008 e n. 24526/2010), l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del Giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi. Tuttavia le decisioni di maggiore interesse per i figli devono essere adottate da entrambi i genitori.

Vediamo adesso alcune decisioni sull'affidamento esclusivo. 

  • Per il Tribunale di Roma (sent. n. 11735/2017) chi si disinteressa economicamente ed emotivamente dei figli rischia di vedersi togliere l'affidamento dei minori;
  • Il Tribunale di Torino (20 gennaio 2023, n. 205) ha disposto l'affido esclusivo, in quanto il padre aveva trascurato la relazione con la figlia, rendendosi poi irreperibile e mancando al dovuto mantenimento della stessa.
  • Nell'ordinanza n. 16738/2018, la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo l'affido esclusivo della figlia minore alla madre in attesa che il padre, inaffidabile e disinteressato, recuperasse la funzione genitoriale.
  • Sempre gli Ermellini avevano concluso in maniera simile nell'ordinanza 19836/2014, disponendo l'affido esclusivo al padre, in quanto la madre si era completamente disinteressata della bambina, trasferendosi altrove. 
  • La Cassazione con l'ordinanza del 19 Settembre 2022 n. 27348, ha ribadito la legittimità dell'affido esclusivo alla madre se il padre si rifiuta di comunicare con lei e non risponde alle sue mail e ai messaggi whatsapp.

Questi esempi ci fanno comprendere come il tema si offra a speculazioni eterogenee e complesse, che, sicuramente, non preferiscono uno o l'altro dei genitori, ma che, invece, hanno come obiettivo il benessere psico - fisico del minore.


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Pubblicità ingannevole: come denunciarla?

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Per pubblicità ingannevole si intende la pratica commerciale posta in essere da un professionista in modo scorretto. In contrasto con il principio della diligenza professionale, la pubblicità ingannevole  induce in errore il consumatore medio, falsandone il processo decisionale (acquista un prodotto che non avrebbe acquistato). Le informazioni ingannevoli possono riguardare il prezzo, le caratteristiche del prodotto, i rischi connessi al suo impiego.Ogni cittadino e qualsiasi associazione che ne abbia interesse può richiedere l’intervento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust) per denunciare i casi di pubblicità ingannevole e le pratiche commerciali scorrette. Nei casi in cui l’Antitrust ritenga esistenti sufficienti elementi probatori, avvia il procedimento amministrativo: il termine di conclusione del procedimento è di 120 giorni, decorrenti dalla data di protocollo della comunicazione di avvio, e di 150 giorni quando si debba chiedere il parere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom).Si può segnalare attraverso i seguenti canali:tramite posta ordinaria inviando la segnalazione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Piazza Giuseppe Verdi 6/A – 00198 Roma;inviando la segnalazione scritta alla casella di posta elettronica certificata: protocollo.agcm@pec.agcm.it;compilando e inviando on line il modulo cui si accede tramite il sito www.agcm.it/segnala-online/index.

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Il RUNTS È attivo il Registro degli Enti del terzo settore

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Dal 23 novembre 2021 è attivo il RUNTS! Gli Enti del terzo Settore possono, finalmente, iscriversi all'apposito Registro e beneficiare così della disciplina premiale prevista dal D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, noto come Codice del Terzo Settore. Ecco una breve guida su dove e come presentare la richiesta d’iscrizione per associazioni e fondazioni. 1 - Cos'è il RUNTS2 - I presupposti per l’iscrizione.3 - Associazioni e Fondazioni: come iscriversi.4 - Associazioni: personalità giuridica sì o no.1 - Cos’è il RUNTS. Il RUNTS è l’acronimo di “Registro Unico Nazionale del Terzo settore” al quale possono iscriversi gli enti che intendono ottenere la qualifica di Enti del Terzo Settore, o in breve “ETS”, e beneficiare della disciplina premiale introdotta dal legislatore con il D.lgs. 117/2017, anche detto Codice degli Enti del Terzo settore (CTS). Per sapere cosa siano gli ETS leggi QUI.2 - I presupposti per l’iscrizione.L’iscrizione al RUNTS è subordinata alla conformità degli atti costitutivi e statuti degli enti no profit alle condizioni prescritte dal Codice del Terzo settore, ad esempio, l’indicazione nella denominazione sociale dell’acronimo ETS, avere ad oggetto sociale il perseguimento di finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una delle attività di interesse sociale tassativamente elencate all’art. 5 del CTS, l’assenza dello scopo di lucro e la previsione obbligatoria, per alcuni enti, dell’organo di controllo. Gli enti già costituiti dovranno, quindi, conformare il proprio atto costitutivo alle prescrizioni richieste, e se necessario per la tipologia di ente, ciò dovrà avvenire per il tramite di un notaio.3 - Associazioni e Fondazioni: come iscriversi.Le Associazioni e le Fondazioni sono nella prassi le forme maggiormente diffuse. Come possono iscriversi al RUNTS?Per le associazioni occorre distinguere se esse intendano acquisire o meno la personalità giuridica, o se già costituite, se sono riconosciute o non riconosciute, cioè se risultano iscritte presso il Registro delle Persone giuridiche.Si aprono, quindi, due iter alternativi:a) se l’ente vuole operare la mera iscrizione al Runts, senza ottenere la personalità giuridica: l'iscrizione è a cura del rappresentante legale dell'ente (es. il Presidente del Consiglio Direttivo). La domanda d'iscrizione deve essere presentata telematicamente presso la piattaforma disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (clicca qui per accedere al Registro) e corredata dai documenti ed indicazioni analiticamente indicate nell’art. 8 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020.Per accedere al registro e presentare la domanda il rappresentante legale deve essere in possesso dello Spid o della carta d'identità elettronica, nonché della Pec e firma digitale per la gestione dei documenti.b) se l’ente vuole operare l'iscrizione al registro ed ottenere la personalità giuridica oppure l'associazione è già riconosciuta: l'iscrizione è a cura del notaio (ai sensi degli art. 16 e ss. del predetto Decreto Ministeriale.) In questo caso, se si aspira al riconoscimento, l’art. 22 comma 4 del CTS impone che l’ente abbia un patrimonio minimo di 15.000 euro, la cui consistenza deve essere attestata dal notaio. Il patrimonio può essere costituito sia in denaro o beni diversi il cui valore dovrà essere accertato da una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.Per le fondazioni, riconosciute dalla Prefettura ed iscritte presso il Registro delle Persone giuridiche (come per prassi è nella maggior parte dei casi, lasciando ad altra sede la discussione circa l’ammissibilità di fondazioni “non riconosciute”), vale quanto detto sub. b).L’ente dovrà, infine, dotarsi del codice fiscale e di un indirizzo di posta elettronica certificata per tutte le interlocuzioni con le amministrazioni pubbliche. 4 - Associazioni: personalità giuridica sì o no. Abbiamo distinto i due iter di iscrizione in base alla scelta di voler ottenere o meno la personalità giuridica. Cos’è e cosa comporta?L’acquisto della personalità giuridica comporta la cd. “autonomia patrimoniale perfetta” ossia la limitazione di responsabilità per le obbligazioni sociali al solo patrimonio dell’associazione, nel senso che ad esse risponde solo l’associazione con il suo fondo e non gli associati o i componenti dell’organo amministrativo (in altri termini, il patrimonio del singolo partecipante è insensibile ai debiti dell’ente, e viceversa). La mancanza del riconoscimento della personalità giuridica comporta che l’ente – pur essendo un autonomo “soggetto di diritto” rispetto ai suoi associati – non gode di un’autonomia patrimoniale perfetta, cioè, in caso d’incapienza del patrimonio dell’associazione per il soddisfacimento delle obbligazioni sociali, i creditori sociali possono chiedere l’adempimento delle medesime anche agli associati che hanno agito in nome e per conto dell’ente (cfr. art. 38 c.c.).  Per l’ottenimento del “riconoscimento” (n.b. non per la mera costituzione e la richiesta di iscrizione al registro degli ETS) è necessaria la forma notarile. Editor: Dott.ssa Flavia Carrubba

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Egregio Avvocato

L’adozione di maggiorenne

16 mag. 2022 tempo di lettura 4 minuti

L’adozione di persone di maggiore d’età (conosciuta anche come “adozione civile”) è disciplinata dal Libro I, Titolo VII, capo I e II del Codice Civile articolo 291, dove i presupposti e la procedura sono completamenti diversi rispetto a quelli dell’adozione del minore. Questa forma di adozione ha come finalità quella di garantire all’adottante senza discendenti la continuità del nome e del patrimonio o quella di supplire a un’esigenza di solidarietà formalizzando un rapporto di stabile assistenza.L’adozione di maggiori di età conferisce all’adottato lo status di figlio adottivo, che va ad aggiungersi al suo stato familiare precedente. In origine l’istituto in esame era considerato quale “rimedio” per le persone senza figli che volessero trasmettere cognome e patrimonio a terzi, ma nel tempo l’adozione di maggiori di età ha assunto una funzione ed una lettura più moderna adatta all’epoca contemporanea. 1. A chi spetta la legittimazione e quali sono le condizioni per adottare?2. Il procedimento per l’adozione di maggiorenne 3. Quali sono gli effetti e l’eventuale revoca dell’adozione4. Cessazione degli effetti dell’adozione1 – A chi spetta la legittimazione ad adottare?Può chiedere di adottare: a) coniugi o conviventi; b) singole persone; i requisiti dell’adottante sono i seguenti: non avere discendenti; avere figli maggiorenni che acconsentono all’adozione; avere almeno 36 anni di età e almeno 18 anni di più della persona che si intende adottare.Per poter adottare un maggiorenne sono richieste le seguenti condizioni: a) consenso dell’adottante e dell’adottando; b) assenso dei genitori dell’adottando; c) assenso del coniuge dell’adottante se coniugati e non legalmente separati; d) assenso degli eventuali figli maggiorenni dell’adottante. Se negato l’assenso dei genitori o dei coniugi, il tribunale, su istanza dell’adottante, quando ritiene il rifiuto ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando, può pronunciare ugualmente l’adozione; in egual modo il tribunale può pronunciare l’adozione quando è impossibile ottenere l’assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate a esprimerlo.2 – Il procedimento per l’adozione di maggiorenne  La richiesta si presenta con una domanda in carta semplice diretta al presidente del tribunale del luogo di residenza dell’adottante. Non è necessaria l’assistenza di un legale.Il consenso dell’adottante e dell’adottando deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale. L’assenso necessario delle altre persone può, invece, essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata.Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica se tutte le condizioni richieste sono state adempiute e, se l’adozione conviene all’adottando, provvede con sentenza decidendo di far luogo o non far luogo all’adozione. La sentenza definitiva che pronuncia l’adozione è trascritta a cura del cancelliere del tribunale su apposito registro e comunica all’ufficiale di stato civile per l’annotazione a margine dell’atto di nascita dell’adottando.3 - Quali sono gli effetti e l’eventuale revoca dell’adozionePer ciò che concerne gli effetti dell’adozione: l’adottato: a) assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio; b) conserva tutti i diritti e doveri verso la sua famiglia di origine; c)non acquista alcun rapporto civile con i parenti dell’adottante; d) acquista i diritti successori nei confronti dell’adottante. L’adottante: a) non acquista alcun rapporto civile con la famiglia dell’adottato; b) non acquista diritti successori nei confronti dell’adottato. L’adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine si vuol dire che l’adozione non induce alcun rapporto civile tra l’adottante e la famiglia dell’adottato, né tra l’adottato e i parenti dell’adottante.L’adozione non attribuisce all’adottante alcun diritto di successione, mentre i diritti dell’adottato nella successione dell’adottante sono regolati dalle norme del codice civile.I predetti effetti si producono dalla data del provvedimento che pronuncia dell’adozione. È possibile revocare l’adozione di maggiorenne solo in casi specifici previsti dalla legge e segnatamente: a) per indegnità dell’adottato, e cioè quando questi abbia tentato alla vita dell’adottante o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero se si sia reso colpevole verso di loro di delitto punibile con una condanna non inferiore a tre anni. In tale caso la revoca dell’adozione può essere pronunciata dal tribunale su domanda dell’adottante; b) per indegnità dell’adottante, e cioè quando questi abbia tentato alla vita dell’adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui.In tale caso la revoca dell’adozione può essere pronunciata dal tribunale su domanda dell’adottato.4 -  Cessazione degli effetti dell’adozioneGli effetti dell’adozione cessano al momento del passaggio in giudicato della sentenza di revoca, che ha pertanto efficacia costitutiva: da quel momento viene meno lo status di figlio adottivo, e l’adottato perde il cognome, i diritti successori ed alimentari (così anche i figli di lui che, nati dopo l’adozione, avessero acquistato il cognome dell’adottante). È prevista, pertanto, l’efficacia ex nunc, perché si tratta di fatti verificatisi successivamente alla pronuncia di adozione, ma è prevista un’eccezione a tale principio: in un’ipotesi tassativa (costituita dal decesso dell’adottante per fatto imputabile all’adottato), gli effetti retroagiscono a tale momento, ma limitatamente ai diritti successori. 

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Contratti bancari: a quale tasso prestare attenzione.

29 set. 2022 tempo di lettura 2 minuti

La contrattazione bancaria è sempre molto complessa. Il cliente è, generalmente, chiamato a sottoscrivere dei moduli prestampati, ricchi di clausole e condizioni di non facile e immediata comprensione. Per tale ragione, molto spesso si finisce per accettare condizioni svantaggiose, nell'errata convinzione di non avere altra scelta.Ecco, quindi, un rimedio a tale problema: conoscere i tassi di interesse e sapere quale sia quello rivelatore della convenienza del contratto.Molto spesso, infatti, indotti anche da un'errata pubblicità, si ritiene che il tasso cui riferirsi per valutare il costo del contratto che si vuol sottoscrivere, mutuo-finanziamento-credito al consumo-, sia il TAN (tasso annuo di interesse nominale).In verità, il tasso da tenere sotto controllo è il TAEG (tasso annuale effettivo globale), che ha la funzione di indicazione di costo globale del contratto, espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito. Il TAEG, essendo un indicatore sintetico del costo totale del credito, si compone sia degli interessi, che del costo di tutti gli ulteriori elementi accessori connessi al contratto, cioè quegli oneri che l'istituto di credito pone a carico del cliente come condizione per la stipula (ad esempio le assicurazioni o altre garanzie richieste dalla banca).E' necessario che il cliente venga posto nelle condizioni di conoscere il TAEG del proprio contratto, prima della sua sottoscrizione e in modo chiaro e preciso.Tale indicatore, infatti, è il solo che consente un reale raffronto tra le offerte presenti sul mercato, potendo valutare la rispettiva convenienza.In altre parole, anche se lo slogan recita "TAN zero", bisogna prestare molta attenzione, perchè il TAEG potrebbe essere molto più elevato.Ancora diverso è il TEG (tasso effettivo globale), il quale è rilevante ai fini della determinazione delle soglie d'usura. Serve, dunque, per valutare se le condizioni di costo delle operazioni creditizie praticate dalle banche abbiano, o meno, carattere usurario.Per qualunque dubbio, rivolgiti ad un legale di fiducia che possa valutare con te il contratto che intendi stipulare, oppure che hai già sottoscritto.

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