Disturbo Narcisistico | Egregio Avvocato

Narcisismo sano e narcisismo patologico


Molti autori concordano sull’esistenza di un narcisismo sano ben diverso dal disturbo di personalita' vero è proprio. Il Narcisismo sano si riferisce alle caratteristiche che tipicamente sono associate alla personalità narcisistica quali:

  • Egocentrismo
  • Ambizione
  • Amor proprio
  • Attenzione per la propria immagine.

Queste caratteristiche vengono utilizzate in modo creativamente adattivo dalla persona, aiutandola nei fatti a raggiungere i propri obiettivi di crescita personale.

Il narcisismo in adolescenza


Molti autori hanno evidenziato una fisiologica, quanto necessaria, fase narcisistica in adolescenza. L’adolescente si trova a vivere la complessità di una costruzione identitaria che passa anche per la creazione di un nuovo sistema di regolazione dell’autostima: l’obiettivo finale è il riconoscimento del proprio valore in quanto individuo.

Bleiberg sottolinea quanto sia difficile distinguere chiaramente tra i vissuti di vergogna, onnipotenza e vulnerabilità tipici dell’adolescente che cerca di costruire la propria identità, e quei medesimi vissuti presenti nel narcisismo patologico. Non a caso per effettuare una diagnosi di disturbo narcisistico di personalità si deve aspettare la prima età adulta.


Disturbo Narcisistico di Personalità: i sintomi


Il Disturbo Narcisistico di Personalità secondo la classificazione del DSM-5 è caratterizzato da:

  • Mancanza totale di empatia
  • Idea grandiosa di Sé
  • Costante necessità di essere ammirati dall’altro.

La mancanza di empatia è il frutto della principale difesa del narcisista: non sopportando l’idea di dipendere da qualcuno o che l’altro non sia sotto il proprio controllo, lo nega: nei fatti, è come se lo eliminasse. Pensiamo ad esempio al, breadcrumbig, una dinamica relazionale in cui si attira l'altro a sé con comportamenti ambigui, tenendolo costantemente in sospeso.

Ecco che chi soffre di questo disturbo di personalità viene spesso additato come "colpevole" di mettere in atto una manipolazione affettiva del partner all'interno di quella che viene definita relazione tossica. 

Il Sé grandioso è figlio di una storia familiare dove il bambino è entrato in contatto con genitori iper-esigenti, o ancor peggio, indisponibili emotivamente. È la conseguenza dei cosiddetti mommy o daddy issues.

La mancanza di contatto emotivo precoce è una spada di Damocle sull’autostima del bambino, che compensa sviluppando quel “senso di superiorità” così facilmente rintracciabile in questo tipo di personalità. Questo senso di superiorità in età adulta può tradursi in comportamenti di svalutazione dell'altro, come accade nel gasligthing.

Il bambino scambia l’ammirazione per amore e nel suo rapporto con l’altro impara a mostrare solo la sua parte brillante nascondendo il resto. La negazione delle proprie fragilità diventa così una gabbia che imprigiona, esattamente come per gli uomini prigionieri della mascolinita' tossica.

La vulnerabilità narcisistica


Come sottolineava K. Horney il narcisista non ama sé stesso, ama solo le sue parti grandiose. L’ immagine che il narcisista rimanda è tanto accecante e grandiosa quanto fragile, dovendo essere continuamente alimentata dall’ammirazione e dal consenso altrui. Proprio su questo punto è possibile incontrare tutta la vulnerabilità narcisistica, intesa come:

tendenza a reagire ai rimproveri e alle delusioni con una significativa perdita di autostima…Si pensa che la vulnerabilità narcisistica sorga in seguito a precoci esperienze di impotenza, perdita o rifiuto”

L’intera esistenza del Narcisista appare, in questo modo, un grottesco paradosso: incapace di provare empatia per l’altro, si trova ad esservi intrinsecamente legato per poter mantenere viva l’immagine di Sé grandiosa, che come un fuoco, rischia di spegnersi senza essere continuamente alimentata da lusinghe e approvazioni esterne.

Nei panni del narcisista


Quando l'ammirazione viene a mancare il narcisista prova senso di vergogna e inadeguatezza che, possono sfociare in vissuti depressivi profondi. Tali vissuti sono comuni anche ad altri disturbi di personalità, come accade, ad esempio, nella personalita' istrionica.

Essendo la sua ferita così antica e la negazione delle altre parti di sé così profonda, è davvero difficile che qualcuno riesca ad accedere a tali esperienze; per questo motivo il narcisista si ritrova spesso con la sensazione sgradevole di non sentirsi compreso.

In sintesi, ciò che i narcisisti patologici sperimentano è:

  • dipendenza dall’approvazione altrui
  • impossibilità di amarsi e di amare in modo autentico
  • vissuti depressivi
  • sentirsi soli
  • pensare di non essere compresi dagli altri.


considerazioni sulla personalità narcisistica


La personalità narcisistica è controversa e a tratti affascinante, non a caso attira l’attenzione di molti. Quando si parla di narcisismo è importante tenere a mente che:

  1. Non è così semplice parlare di narcisismo: abbandoniamo le etichette e lasciamo agli esperti il compito di fare diagnosi;
  2. Probabilmente abbiamo attraversato tutti una fase in cui siamo stati un po’ "narcisi": ci è servito per crescere e consolidare la nostra autostima;
  3. Dietro a un’immagine fatta di egocentrismo e assoluta mancanza di interesse e amore per l’altro, si nasconde una ferita antica: siamo ancora sicuri di voler emettere giudizi impietosi nei confronti dei narcisisti?


Prof. Dr. Giovanni Moscagiuro

Studio delle Professioni e Scienze forensi e Criminologia dell'Intelligence ed Investigativa 

Editori e Giornalisti europei in ambito investigativo



Diritto Penale ,

Amministrativo , Tributario , Civile Pubblica Amministrazione , Esperto in Cybercrime , Social Cyber Security , Stalking e Gang Stalking, Cyberstalking, Bullismo e Cyberbullismo, Cybercrime, Social Crime, Donne vittime di violenza, Criminologia Forense, dell'Intelligence e dell'Investigazione, Diritto Militare, Docente di Diritto Penale e Scienze Forensi, Patrocinatore Stragiudiziale, Mediatore delle liti, Giudice delle Conciliazioni iscritto all'albo del Ministero di Grazia e Giustizia, Editori e Giornalisti European news Agency

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Nullità del matrimonio per vizio psichico (Cass. civ., sez. I, 4 gennaio 2023, n. 149)

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Genitori separati e diffusione dell'immagine dei minori sui social

20 dic. 2025 tempo di lettura 5 minuti

La pubblicazione e il relativo consenso di pubblicare e condividere le foto dei propri figli sui social è un tema molo dibattuto nel diritto di famiglia e rappresenta un terreno di scontro non solo per coppie sposate e non, ma anche in dottrina e giurisprudenza le opinioni sono spesso discordanti. Partiamo dall'assunto secondo cui, per potere pubblicare le foto dei figli minori, è necessario il consenso di entrambi i genitori che godano della responsabilità genitoriale. 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Più recentemente, è anche intervenuto il Regolamento Europeo sulla Privacy, il quale dispone che: “I minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali (…)”; (Considerando n. 38 Regolamento UE 679/2016). 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In quella occasione il Tribunale ha considerato l’inserimento di foto dei figli minori sui social, avvenuto con l’opposizione dell’altro genitore, una violazione di norme interne e internazionali: l’articolo 10 del codice civile, gli articoli 4,7,8 e 145 del Codice in materia di dati personali e gli articoli 1 e 16, comma 1, della Convenzione di New York del 1989, ratificata dall’Italia nel 1991 e l’art. 8 del Regolamento europeo n. 679 del 2016 (non ancora in vigore all’epoca).Questa pronuncia ricalca un meno recente, ma sempre attuale, provvedimento del Tribunale di Mantova del 2017. In quella occasione il Tribunale ha considerato l’inserimento di foto dei figli minori sui social, avvenuto con l’opposizione dell’altro genitore, una violazione di norme interne e internazionali: l’articolo 10 del codice civile, gli articoli 4,7,8 e 145 del Codice in materia di dati personali e gli articoli 1 e 16, comma 1, della Convenzione di New York del 1989, ratificata dall’Italia nel 1991 e l’art. 8 del Regolamento europeo n. 679 del 2016 (non ancora in vigore all’epoca).Anche il Tribunale di Roma, sulla scia di precedenti decisioni, ha dichiarato che "deve essere disposta, a tutela del minore e al fine di evitare il diffondersi di informazioni anche nel nuovo contesto sociale frequentato dal ragazzo, l’immediata cessazione della diffusione da parte della madre in social network di immagini, notizie e dettagli relativi ai dati personali e dati personali e alla vicenda giudiziaria inerente il figlio". Tra le ultime pronunzie vi è la sentenza del Tribunale di Rieti n. 443 del 17.10.2022 che si è occupata del caso di una zia (sorella della madre dei minori) che ha condiviso su una nota piattaforma social la foto di due bambini senza il consenso del padre. 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Di questo, però, ci occuperemo in un prossimo intervento!

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L’indennizzo a seguito di vaccinazioni obbligatorie

29 nov. 2021 tempo di lettura 6 minuti

Ai sensi dell’art. 32 co. 2 Cost., “Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”. Ma cosa succede se una persona riporta, a seguito di un trattamento sanitario obbligatorio, delle lesioni permanenti o, addirittura, decede? La L. 210/1992 prevede, con specifico riferimento alle conseguenze correlate alle vaccinazioni obbligatorie, un indennizzo da parte dello Stato.Vediamo meglio di cosa si tratta.I principi costituzionali in materia di diritto alla saluteLa legge 210/1992 e l’indennizzo da vaccinazioni obbligatoriePrecisazioni terminologiche: differenza fra indennizzo e risarcimento1 - I principi costituzionali in materia di diritto alla saluteL’art. 32 Cost. afferma che il diritto alla salute è un “fondamentale diritto dell’individuo”.Tale principio opera a più livelli. Da un lato, il diritto alla salute e all’integrità psicofisica trova tutela nei confronti dei terzi: infatti, tutti i consociati hanno l’obbligo di astensione da condotte che possano cagionare ad altri malattie, infermità o menomazioni. Dall’altro lato, il diritto alla salute e all’integrità psicofisica è rimesso all’autodeterminazione del suo titolare. È la stessa Costituzione a precisare, all’art. 32 co. 2, che “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.Da questa norma deriva, dunque, il fondamentale principio di autodeterminazione in ambito sanitario: gli accertamenti ed i trattamenti sanitari, cioè, sono volontari, nel senso che richiedono il consenso, espresso e specifico, dell’avente diritto, che ha il diritto di opporre un rifiuto alle cure.Tuttavia, la legge può prevedere l’obbligo di un determinato accertamento o trattamento sanitario, come una vaccinazione. Tale imposizione, secondo quanto affermato anche in tempi recenti dalla Corte costituzionale (Corte cost. 26 aprile 2012, n. 107), è legittima e compatibile con la Costituzione solo nella misura in cui dipenda dalla necessità di tutelare l’interesse, ritenuto superiore, alla protezione della sanità pubblica. Ancora, in una più risalente pronuncia (Corte cost. 307/1990), la stessa Corte costituzionale aveva precisato che “la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’articolo 32 della Costituzione se il trattamento sia diretto a migliorare o a preservare lo Stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell’uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale”.Da questo sintetico quadro deriva, dunque, che i trattamenti sanitari obbligatori sono legittimi se rispettano due requisiti:sono previsti da una legge dello Stato;sono diretti a tutelare un interesse collettivo. Peraltro, non sono rari i casi in cui il legislatore ha fatto ricorso allo strumento della vaccinazione obbligatoria per far fronte a gravi situazioni di emergenza sanitaria.Da ultimo, con il d.l. 44/2021, il nostro legislatore ha previsto l’obbligo di vaccinazione contro SARS-CoV-2 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura ed assistenza.A fronte di tale potere, è oggi previsto, nella L. 210/1992, un indennizzo da parte dello Stato a favore di “chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie (…), lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica”.2 - La legge 210/1992 e l’indennizzo da vaccinazioni obbligatorieLa legge 210/1992 riconosce un indennizzo ai soggetti danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati infetti.Per quanto qui interessa, secondo l’art. 1 della legge, “chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge, o per ordinanza, di un’autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato”.Si tratta di un riconoscimento in denaro ispirato al principio della solidarietà sociale, erogato a prescindere dal reddito del richiedente, esente dalle imposte sui redditi e cumulabile con altre eventuali provvidenze economiche percepite a qualsiasi titolo. Dà, inoltre, diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e dal pagamento della quota fissa per ricetta limitatamente alle prestazioni sanitarie per la diagnosi e la cura delle patologie vaccino-correlate. La legge stabilisce che l’indennizzo e gli altri benefici previsti spettano a chi, alternativamente:si è sottoposto a vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria;ha praticato vaccinazioni non obbligatorie, ma necessarie per motivi di lavoro o per incarichi d’ufficio o per poter accedere ad uno stato estero; rientra nella categoria dei soggetti a rischio operanti in strutture sanitarie ospedaliere» e, in quanto tale, si è sottoposto a vaccinazioni, anche non obbligatorie.L’indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992 consiste in un assegno mensile vitalizio oppure, in caso di morte, in un assegno una tantum da erogare ai familiari del soggetto deceduto. La legge n. 229/2005 ha riconosciuto, inoltre, un indennizzo in favore sia dei soggetti danneggiati, sia dei congiunti che prestino al danneggiato assistenza in maniera prevalente o continuativa.Per quanto riguarda l’assegno vitalizio mensile, da corrispondersi qualora sia accertata una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica del richiedente causata dalla vaccinazione obbligatoria, l’indennità si compone di due quote: una somma determinata sulla base dell’invalidità accertata e un’indennità integrativa speciale. La prima delle due somme si determina sulla base di tabelle del Ministero della Salute: queste tabelle contengono otto categorie di invalidità, dalla più grave alla meno grave. Per il 2020, le tabelle hanno riconosciuto importi ricompresi fra euro 1.599,37 ed euro 1.791,01.In caso di patologie plurime, è possibile ottenere, un indennizzo aggiuntivo del 50% rispetto a quello stabilito per la patologia più grave. In caso di decesso, invece, gli eredi del danneggiato hanno diritto ad un assegno reversibile per 15 anni o ad un assegno una tantum pari a euro 77.468,53 ed alle rate di indennizzo maturate dalla data della domanda al giorno della morte. L’indennizzo deve essere richiesto con apposita domanda indirizzata all’Azienda Sanitaria di appartenenza. All’istanza deve essere allegata la documentazione che comprovi la data della vaccinazione, i dati relativi al vaccino, le manifestazioni cliniche conseguenti alla vaccinazione e l’entità delle lesioni o dell’infermità da cui è derivata la menomazione permanente. Se il danneggiato è deceduto, l’istanza può essere proposta dagli eredi. Ricevuta la domanda, l’Azienda Sanitaria la inoltrerà alla Commissione Medica Ospedaliera (CMO), che a sua volta provvede a convocare a visita medica l’interessato, ad esaminare la documentazione sanitaria e a redigere il giudizio sul nesso causale tra l’infermità e la trasfusione.Acquisito il parere, l’Azienda Sanitaria notifica all'interessato l'esito della sua istanza e, in caso di riconoscimento del diritto all'indennizzo, emette un decreto per la liquidazione e relativo mandato di pagamento.Il diritto all’indennizzo si prescrive in tre anni decorrenti dal momento in cui si è avuto piena conoscenza dei danni provocati dalla vaccinazione.3 - Precisazioni terminologiche: differenza fra indennizzo e risarcimentoCome abbiamo visto, quello che la legge riconosce in caso di menomazioni permanenti dell’integrità psico-fisica in conseguenza di vaccinazioni obbligatorie è un indennizzo e non un risarcimento. In estrema sintesi, l’indennizzo consegue ad un’azione lecita, consentita o addirittura imposta dall’ordinamento: pur in assenza di un fatto illecito, la legge ritiene comunque opportuno che il soggetto leso riceva una somma per equilibrare una situazione che rischierebbe di diventare ingiusta. Si tratta, in altri termini, di una misura di solidarietà sociale con funzione assistenziale.Il risarcimento, invece, è imposto dalla legge in tutti i casi in cui si debba riparare ad un danno ingiusto e trova il proprio presupposto nell’accertamento di una responsabilità colposa o dolosa dei sanitari. Pertanto, è possibile ottenere il risarcimento per i danni da vaccino nel caso in cui questi potevano essere previsti ed evitati, ad esempio perché il vaccino è stato eseguito nei confronti di un soggetto cui era controindicato. Quando, invece, non sia possibile ravvisare alcuna responsabilità in capo ai sanitari, il danno sarà semplicemente indennizzabile.Editor: dott.ssa Elena Pullano

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