Egregio Avvocato
Pubblicato il 10 mag. 2021 · tempo di lettura 5 minuti
Il cosiddetto “Nuovo Codice della Strada” è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico con il Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, venendo più volte integrato, aggiornato e modificato.
La violazione di una norma del Codice della Strada comporta, come ovvio, la comminazione di una sanzione amministrativa: la più comunemente nota “multa”.
Ma quali sono le alternative per chi dovesse ricevere la contestazione immediata o la notifica differita di un verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada?
1 - Il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa
Una prima possibilità concessa all’utente della strada destinatario di un verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada è fornita dall’art. 202 dello stesso codice, laddove si prevede il c.d. pagamento in forma ridotta.
Difatti, per tutte le violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, il Codice della Strada stabilisce che il trasgressore sia ammesso a pagare, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme che abbia violato.
Con l’ulteriore specificazione che tale somma si riduce del 30% nel caso in cui il pagamento dovesse essere effettuato entro cinque giorni dalla detta contestazione o notifica.
Tuttavia, questa possibilità non è sempre concessa. Infatti, lo stesso articolo 202 prevede che il pagamento in forma ridotta non sia possibile nei casi di violazioni più gravi, quali ad esempio quelle che prevedono la confisca del veicolo o la sospensione della patente.
2 - Il ricorso al Prefetto
Altra via percorribile è quella di presentare ricorso al Prefetto competente per territorio al fine di contestare la fondatezza del verbale di accertamento oppure far valere eventuali vizi di legittimità.
Il ricorso al Prefetto – disciplinato dagli articoli 203 e 204 del Codice della Strada – deve essere presentato, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento del verbale, al Prefetto del luogo della violazione contestata.
Il Prefetto dovrà esaminare il ricorso e l’eventuale materiale probatorio acquisito insieme alle controdeduzioni dell’organo che ha accertato la violazione e, al termine dell’istruttoria – comunque non oltre 120 giorni, pena il silenzio – accoglimento del ricorso – adotta il proprio provvedimento.
In particolare, il Prefetto potrà adottare, in caso di accoglimento del ricorso, un’ordinanza motivata di archiviazione degli atti oppure, in caso di rigetto, un’ordinanza – ingiunzione con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione accertata.
3 - Il ricorso al Giudice di Pace
Avverso l’ordinanza di rigetto del Prefetto o, anche, direttamente avverso il verbale di accertamento della violazione, a pena di inammissibilità entro il termine di trenta giorni è possibile presentare opposizione al Giudice di Pace competente per territorio.
In questi giudizi il ricorrente può stare in giudizio personalmente, senza rivolgersi, quindi, ad un avvocato.
L’atto introduttivo del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa è il ricorso che dovrà contenere tutti gli elementi previsti dalla legge: indicazione dell’autorità giudiziaria competente, indicazione delle generalità del ricorrente, individuazione della pubblica amministrazione convenuta, indicazione degli estremi dell’atto da impugnare, esposizione dei fatti e dei motivi su cui si fonda il ricorso, nonché indicazione di mezzi di prova e documenti che si offrono in comunicazione.
Ovviamente sono previsti dei costi, consistenti nel pagamento del contributo unificato in base al valore della controversia.
Il relativo giudizio si concluderà con una sentenza emessa dal Giudice di Pace, la quale potrà essere di accoglimento, con conseguente annullamento, in tutto o in parte della sanzione amministrativa opposta, ovvero di rigetto, con condanna al pagamento della sanzione della quale procede egli stesso a determinare l’importo.
In caso di condanna, il pagamento dovrà avvenire entro i trenta giorni successivi alla notifica della sentenza.
Avverso tale sentenza, il ricorrente opponente potrà proporre appello dinanzi al Tribunale competente e, eventualmente, ricorso per Cassazione rispetto alla sentenza del Tribunale stesso, ma in entrambi i casi necessariamente dovrà avvalersi della difesa tecnica a mezzo di un avvocato.
4 - Quali sono i possibili vizi del provvedimento sanzionatorio?
Tra i possibili motivi di ricorso – sia esso davanti al Prefetto o al Giudice di Pace – certamente va menzionato l’accertamento della sussistenza di vizi che rendano nullo il provvedimento amministrativo di constatazione della violazione a norme del Codice della Strada.
Tali vizi sono molteplici, ma è possibile esaminare i principali.
In primo luogo, è opportuno ricordare che un verbale affinché si possa reputare legittimo deve essere notificato tempestivamente nel termine massimo di novanta giorni dall’illecito contestato. Qualora tale termine non dovesse essere rispettato, la contravvenzione è da reputarsi nulla.
Il Codice della Strada, inoltre, prevede che il verbale debba contenere, obbligatoriamente, tutta una serie di elementi che, mancando, lo viziano da un punto di vista formale. Ad esempio, sono vizi di forma l’omessa indicazione della data e dell’ora in cui è avvenuta l’infrazione contestata oppure l’omessa o l’errata indicazione delle norme violate.
Va, comunque, precisato che un vizio di forma non sempre rende nullo un verbale. Difatti, tale effetto si ha solamente nell’ipotesi in cui l’errore comporti una compromissione dei diritti di difesa, garantiti dalla Costituzione, del contravventore. Ne consegue che gli errori non comporteranno nullità se compensati da altri elementi contenuti nel medesimo verbale.
Caso particolare e certamente discusso è rappresentato dalla mancata o non corretta indicazione della norma violata.
Come detto questo elemento è certamente essenziale ma, come ha anche specificato la Corte di Cassazione (sul punto si veda Cass. Sent. n. 11421/2009), la sua omissione o errata indicazione non comporterà nullità della contestazione laddove il verbalizzante abbia in ogni caso descritto in maniera completa ed esauriente il fatto contestato, informando della possibilità del pagamento in misura ridotta o dei ricorsi esperibili dinanzi al Prefetto o al Giudice di Pace e, in sostanza, non ledendo il diritto di difesa del contravventore.
Editor: avv. Marco Mezzi
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7 nov. 2023 • tempo di lettura 3 minuti
Con la recente sentenza n. 28646/2021, la Cassazione è tornata ancora una volta ad esaminare il tema dell'assegno divorzile, con particolare riferimento ai presupposti per la sua attribuzione e alle conseguenze del venir meno dei presupposti stessi. Nel caso de quo, il Tribunale di primo grado aveva condannato il marito ad un assegno tale da garantire all'ex moglie un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio. Tale decisione era stata confermata dalla Corte d'Appello di Ancona, ma la Cassazione aveva accolto il ricorso avanzato dal marito, rinviando il gravame alla Corte di Appello che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva revocato l'assegno divorzile a favore della donna, altresì condannandola a restituire all'ex marito le somme precedentemente ricevute a partire dalla data di deposito della prima ordinanza della Cassazione. Il marito, però, proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza del giudice di rinvio, sulla base di tre motivi: In primo luogo, il ricorrente lamentava che, nonostante la Corte di appello avesse negato l'esistenza ab origine dei presupposti per l'attribuzione dell'assegno divorzile, la stessa aveva poi consentito la mancata restituzione della maggior parte di quanto percepito a tale titolo, in base alla buona fede della donna, in realtà insussistente.Inoltre, l'insussistenza originaria dei presupposti per l'attribuzione dell'assegno, comporta, a detta del ricorrente. che l'ex coniuge sia tenuta a restituire integralmente quanto percepito a tale titolo.Infine, l'ex marito contestava la compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio.la Suprema Corte, nel decidere sulla vicenda, sottolineava che la Corte di Appello si era attenuto ai canoni dettati dalla Cassazione stessa (ex plurimis, Cass. 11504/2017), secondo cui "il diritto all'assegno divorzile è condizionato dal previo riconoscimento all'esito di una verifica necessaria, articolata nelle due diverse fasi, ovvero l'accertamento del riconoscimento o meno del diritto all'assegno e la determinazione dell'importo dell'assegno stesso. In base a tale giudizio in due fasi, la Corte di Appello ha escluso ab origine l'an debeatur dell'assegno richiesto dall'ex moglie, attenendosi alla descrizione della situazione patrimoniale e reddituale della donna". Alla luce di ciò, i primi due punti di gravame venivano ritenuti fondati, In particolare, gli ermellini sottolineavano che la ripetibilità di quanto corrisposto a titolo di assegno divorzile, deve ritenersi passato in giudicato qualora, successivamente, se ne accerti la non debenza ab origine. In merito, poi, alla decorrenza, e contrariamente a quanto sancito dalla corte di Appello, qualora si accerti che una determinata somma non è dovuta, la buona fede di chi l'ha percepita e deve restituirla non giustifica la ritenzione di quanto indebitamente pagato, ma, tuttalpiù, riguarda la decorrenza dei frutti e degli interessi maturati. Pertanto, secondo gli Ermellini, l'accertamento dell'insussistenza del diritto all'assegno divorzile comporta che lo stesso non sia dovuto dal momento giuridicamente rilevante in cui decorre la sua iniziale attribuzione, che ha natura costitutiva: tale momento coincide con il passaggio in giudicato della sentenza di risoluzione del vincolo coniugale. Pertanto, l''obbligo restitutorio a carico della ex moglie dovrà estendersi anche al periodo ricompreso tra quando la stessa ha iniziato a percepire l'emolumento e la prima ordinanza della Cassazione del 2017.Infine, la Corte ha precisato che gli interessi legali sulla somma da restituire dovranno essere riconosciuti, ai sensi dell'art. 1282 c.c., dal giorno del pagamento, in quanto la caducazione del titolo rende indebito il pagamento sin dall'origine, e dunque l'obbligazione restitutoria deve ritenersi sorta ed esigibile sin da quel momento.Rebus sic stantibus, il ricorso dell'ex marito veniva accolto e, la Corte condannava la ex moglie a restituire quanto ricevuto a titolo di assegno divorzile sin da quando la stessa ha iniziato a percepire l'emolumento, oltre agli interessi legali su tali somme, dalle date dei rispettivi pagamenti fino all'effettivo soddisfo. Ferma rimaneva, invece, la compensazione delle spese processuali in tutti i gradi di giudizio, in considerazione della peculiarità dell'intero iter processuale.La sentenza de quo, che appare condivisibile in ogni suo punto, ci ricorda come la rieptizione delle somme indebitamente percepite debba rappresentare un caposaldo dell'intero assetto giuridico dell'assegno di mantenimento, in quanto molto spesso vengono disposti importi esorbitanti e/o non spettanti. Appare fin troppo facile capire quali conseguenze derivino da ciò, se non si fà chiarezza sull'obbligo - giuridico prima che morale - di ripetizione delle stesse.
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31 mar. 2022 • tempo di lettura 5 minuti
L’articolo 2 del Decreto Legge n. 69/1988 prevede il c.d. assegno per il nucleo familiare, vale a dire una prestazione economica riconosciuta dall’INPS ai nuclei familiari di determinate categorie di lavoratori che rispettino prefissati requisiti reddituali. Che cos’è l’assegno per il nucleo familiare e a chi spetta?Determinazione, corresponsione e incompatibilitàCome e quando fare domanda?Assegno per il nucleo familiare e differenze con assegni familiari e assegno unico universale: le ultime novità1 - Che cos’è l’assegno per il nucleo familiare e a chi spetta?Come anticipato in premessa, l’assegno per il nucleo familiare è una prestazione a sostegno delle famiglie con redditi inferiori a determinati limiti che vengono stabiliti di anno in anno.L’importo dell’assegno per il nucleo familiare è stabilito in misure differente in relazione al numero di persone che compongono il nucleo familiare nonché in base al reddito complessivo familiare.Hanno diritto di fruire del detto assegno: i lavoratori dipendenti in attività, cassintegrati, socialmente utili, assenti per malattia o maternità, assenti per assistenza a familiari portatori di handicap, richiamati alle armi, in aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali, dell’industria o marittimi in congedo matrimoniale, le persone assistite per tubercolosi, i pensionati ex dipendenti pubblici, i soci di cooperative, i lavoratori con tratto part-time, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio, i lavoratori stranieri e i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS.2 - Determinazione, corresponsione e incompatibilitàLa determinazione del diritto all’assegno per il nucleo familiare consegue a tutta una serie di operazioni: a) individuazione del nucleo familiare, b) rilevazione del reddito familiare, c) accertamento dell’esistenza del requisito del 70% dei redditi da lavoro dipendente ed assimilati, d) accertamento dell’esistenza di eventuali condizioni previste per l’aumento dei livelli di reddito, e) individuazione della tabella da applicare in relazione anche all’esistenza delle predette condizioni, f) individuazione della fascia di reddito in cui si colloca il reddito familiare considerato, g) rilevazione della tabella prescelta dell’importo dell’assegno corrispondente al numero dei componenti il nucleo.Per quel che riguarda la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare occorre distinguere a seconda di chi è il percettore.Per il lavoratore, la corresponsione dell’assegno è anticipata dal datore di lavoro in busta paga e, successivamente, rimborsata dall’INPS con il conguaglio dei contributi. Per alcune categorie di lavoratori, l’assegno è invece pagato direttamente dall’INPS, come ad esempio per i lavoratori agricoli dipendenti.Ai pensionati l’assegno per il nucleo familiare è rimesso direttamente dall’INPS insieme al versamento del rateo della pensione.A partire, infine, dal 1° gennaio 2005, l’assegno per il nucleo familiare è erogato anche al coniuge dell’avente diritto. Difatti, il coniuge non titolare di un autonomo diritto alla corresponsione dell’assegno, formula apposita domanda, nel modulo presentato dall’altro coniuge, al datore di lavoro o direttamente all’INPS a seconda di chi sia il soggetto erogatore.Il già citato Decreto Legge prevede anche ipotesi di incompatibilità. Infatti, è previsto che per lo stesso nucleo familiare non possa essere concesso più di un assegno. L’INPS ha inoltre precisato che è esclusa la possibilità di duplicare l’assegno per il nucleo familiare sia che spetti allo stesso soggetto, a diverso titolo, sia che ad esso abbiano titolo soggetti differenti. 3 - Come e quando fare domanda?Per la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare, l’interessato deve presentare apposita domanda utilizzando i moduli che sono predisposti dall’INPS. A partire dall’aprile 2019, i lavorati dipendenti del settore privato devono presentare, in modalità esclusivamente telematica, la suddetta domanda direttamente all’INPS mediante uno dei seguenti canali: a) tramite il servizio online dedicato, accessibile dal sito www.inps.it, se in possesso di PIN dispositivo, di identità SPID almeno di livello 2 o Carta Nazionale dei Servizi; b) patronati e intermediari dell’INPS, anche se non in possesso di PIN; c) datore di lavoro, previa delega del lavoratore.La domanda va presentata ogni anno in cui se ne ha diritto avendo cura di comunicare eventuali variazioni reddituali o del nucleo familiare entro il termine di 30 giorni, laddove tali variazioni si verifichino durante il periodo di richiesta dell’assegno.4 - Assegno per il nucleo familiare e differenze con assegni familiari e assegno unico universale: le ultime novitàNon va confuso l’assegno per il nucleo familiare con gli assegni familiari. Questi ultimi, difatti, sono oggetto di una prestazione differente riservata dall’INPS ad alcune delle categorie di lavoratori che sono esclusi dalla disciplina sugli assegni per il nucleo familiare.Recentissima novità è quella derivante dall’introduzione del c.d. assegno unico universale.La Legge n. 46/2021 ha conferito la delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico mediante l’istituzione del citato assegno unico universale. Tale disciplina ha inciso anche sugli assegni per il nucleo familiare.Va, infatti, ricordato che il Decreto Legge n. 79 del 2021, che ha introdotto misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori, ha disposto una maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare. Il successivo Decreto Legislativo n. 230 del 2021 ha istituito a tutti gli effetti, a partire dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale per i figli a carico. Pertanto, cos’è cambiato?Per rispondere a questo interrogativo è sufficiente analizzare la circolare n. 34/2022 dell’INPS con cui si precisa che «non saranno più riconosciute le prestazioni di assegno per il nucleo familiare (e di assegni familiari), riferite ai nuclei familiari con figli e orfanili per i quali subentra la tutela dell’assegno unico. […] continueranno, invece, ad essere riconosciute le prestazione di assegno per il nucleo familiare (e di assegni familiari) riferite a nuclei familiari composto unicamente dai coniugi (con l’esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato), dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti».
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24 mar. 2022 • tempo di lettura 4 minuti
Quando si acquista una “prima casa” il Legislatore prevede un trattamento fiscale agevolato che consente, a determinate condizioni, di pagare imposte ridotte all’atto di acquisto. E se sono anche un soggetto UNDER 36?1. Quali sono le agevolazioni fiscali?2. Quali sono i presupposti per ottenere i benefici?3. Posso rivendere una casa acquistata con i benefici “prima casa”?4. Brevi cenni sulle agevolazioni UNDER 36.1 - Quali sono le agevolazioni fiscali?Con l’espressione “acquisto prima casa” si fa riferimento ad un particolare regime fiscale di favore che il Legislatore riconosce all’acquirente (persona fisica) che – al ricorrere di determinati presupposti –acquista un primo immobile destinato ad abitazione. In particolare, le agevolazioni si sostanziano nella diminuzione della cd. imposta di registro.Ogni atto giuridico è soggetto al pagamento obbligatorio di un’imposta da versare allo Stato per la registrazione dell’atto all’Agenzia delle Entrate. Tale imposta può essere proporzionale (ossia una percentuale da applicare a una data base imponibile) oppure fissa.Per gli atti traslativi a titolo oneroso di diritti reali su beni immobili (es. vendita), acquistati da privati, ai sensi dell’art. 1, Tariffa I, Parte I DPR n. 131/1986, l’imposta di registro è del 9%.Quando il trasferimento, però, ha ad oggetto diritti inerenti immobili “prima casa” l’imposta di registro è ridotta al 2%.L’aliquota deve poi essere applicata ad una base imponibile. Ebbene, nel caso di acquisti prima casa (se l’atto non è imponibile Iva e l’acquirente lo richieda) la base imponibile su cui calcolare l’imposta è il “valore catastale”, e non il prezzo pattuito dalle parti. Esso si ottiene moltiplicando la rendita catastale per determinati coefficienti, inferiori nel caso in cui ci troviamo all’interno di tale regime agevolato, che comportano per l’acquirente un ulteriore risparmio d’imposta. Facciamo un esempio per capire meglio. Ipotizziamo che un’immobile abbia una rendita catastale di 900 euro:a) se acquisto con le agevolazioni “prima casa” pagherò un’imposta di registro di 2.079 euro. Perché la base imponibile sarà data da: 900 (rendita) x 115,5 (coefficiente prima casa) = 103.950. A cui devo applicare l’aliquota del 2%: 103.950 x 0,02 = 2.079. b) se acquisto senza le agevolazioni “prima casa” pagherò un’imposta di registro di 10.206 euro.Perché la base imponibile sarà data da: 900 (rendita) x 126 (coefficiente non prima casa) = 133.400A cui devo applicare l’aliquota del 9%: 133.400 x 0,09 = 10.206.Una bella differenza! N.B. che l’imposta di registro dovuta non è mai inferiore a 1.000 euro. Se, ad esempio, a seguito del calcolo predetto l’imposta da versare risultasse 800 euro, scatterebbe la soglia minima, per cui l’acquirente sarebbe comunque tenuto a pagare la somma di 1.000.Ma attenzione, se l’abitazione “prima casa” viene venduta o donata prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di acquisto si decade dai benefici e sono previste delle sanzioni salvo, come appresso detto, il riacquisto entro un anno di altra “prima casa”. 2 - Quali sono i presupposti per ottenere i benefici?I presupposti possiamo distinguerli in oggettivi, perché legati alla natura del bene acquistato e alla sua ubicazione, e soggettivi, inerenti la situazione giuridica dell’acquirente.Tutti devono ricorrere ai fini delle agevolazioni predette, e precisamente: la casa che si intende acquistare non deve fare parte delle categorie A/1-A/8-A/9, qualunque sia la dimensione dell’immobile (cioè non deve essere una casa di lusso);l’abitazione deve essere ubicata nel Comune in cui si ha la residenza, oppure, nel Comune in cui si intende trasferire la propria residenza obbligatoriamente nel termine di 18 mesi decorrenti dall’atto di acquisto; o, ancora, nel Comune in cui si svolge la propria attività (lavorativa, sportiva, di studio o di volontariato), o se ci si è trasferiti all’estero, nel Comune in cui ha la sede o svolge la propria attività il soggetto da cui l’acquirente stesso dipende; chi compara non deve essere titolare di un altro immobile nello stesso Comune in cui si trova l’immobile da acquistare;chi compra non deve essere titolare su tutto il territorio nazionale (neppure per quote, anche in regime di comunione legale con il coniuge) di diritti di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su altro immobile acquistato con le agevolazioni anzidette, salvo quanto previsto dal 1° gennaio 2016 (vedi di seguito il punto 3).3 - Posso rivendere una casa acquistata con i benefici “prima casa”?Si.Dal 1° gennaio 2016, chi ha acquistato un’abitazione con i benefici “prima casa” può acquistare, sia a titolo oneroso sia gratuito (successione o donazione), un altro immobile abitativo e beneficiare nuovamente delle agevolazioni, ma a condizione che la casa già posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto. 4 - Brevi cenni sulle agevolazioni UNDER 36.Se sei anche un giovane di età inferiore a 36 anni e hai un indicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore a 40.000 euro, non paghi l’imposta di registro!Invero, il D.L. n. 73/2021 prevede che all’atto di acquisto di una “prima casa”, non soggetto ad iva, non siano neppure dovute l’imposta ipotecaria e catastale (pari a 50 euro l’una). La nuova scadenza dell'agevolazione introdotta dal decreto Sostegni bis (bonus prima casa under 36) è ad oggi fissata al 31 dicembre 2022.Editor: Dott.ssa Flavia Carrubba
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Egregio Avvocato
9 feb. 2021 • tempo di lettura 5 minuti
Il Decreto Legge n. 34/2020, convertito con modificazioni con la legge n. 77/2020 e meglio noto come Decreto Rilancio, oltre a introdurre misure urgenti in materia di salute, sostegno all’economia e politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid – 19, ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 sino al 31 dicembre 2021, a fronte di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici, ma anche delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici.Ma chi può usufruire del c.d. Superbonus? E quali sono gli interventi c.d. agevolabili?Il Superbonus: cos’è? Chi può usufruirne?Quali sono gli interventi agevolabili?Esistono delle alternative alle detrazioni?Come ottenere il Superbonus 110%?1 - Il Superbonus: cos’è? Chi può usufruirne?Il Superbonus 110% è una misura di incentivazione, introdotta dal Decreto Legge Rilancio che mira ad una migliore efficacia e sicurezza per le abitazioni.Il Superbonus si suddivide in una duplice tipologia di interventi: il Super Ecobonus e il Super Sismabonus.Infatti, le disposizioni del D.L. 34/2020 si aggiungono a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50% all’85% delle spese spettanti per gli interventi di:recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell’art. 16 bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), inclusi gli interventi di riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus), disciplinato dall’art. 16 del Decreto Legislativo n. 63/2013;riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus), a norma dell’art. 14 del D.Lgs. n. 63/2013. Ma, in concreto, quali sono le agevolazioni previste dal Decreto Rilancio?Questa agevolazione è concessa laddove si eseguano interventi di manutenzione che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici ovvero si riduca il rischio sismico degli stessi.Più nel dettaglio, il Superbonus spetta, a determinate condizioni, per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari ma che abbiano almeno un accesso autonomo dall’esterno, ed infine sulle singole unità immobiliari.Chi può, quindi, usufruire di questo incentivo?Dalla lettura della normativa è possibile fornire una risposta esaustiva. Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:i condomìni;le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;gli Istituti autonomi case popolari (c.d. IACP), nonché gli enti che abbiano le medesime finalità sociali che rispondano ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”;le cooperative di abitazione a proprietà indivisa;le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla Legge n. 266/1991 e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano;le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 242/1999, ma limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.L’incentivo del Superbonus consiste in una detrazione del 110% che si applica sulle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, da ripartire in cinque quote annuali e, solamente per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022, in quattro quote annuali.Per gli Istituti Autonomi Case Popolari (i c.d. IACP) il limite temporale entro cui è possibile detrarre le spese è esteso sino al 31 dicembre 2022, prorogabile ulteriormente sino al 30 giugno 2023, solamente nell’ipotesi in cui sia stato completato almeno il 60% dei lavori al 31 dicembre 2022. Per quanto riguarda, invece, i condomini, il limite temporale è esteso sino al 31 dicembre 2022 se, al 30 giugno 2022, sia stato completato almeno il 60% dei lavori.2 - Quali sono gli interventi agevolabili?L’articolo 119 del già citato Decreto Rilancio specifica che le detrazioni più elevate sono riconosciute per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente per le tipologie di interventi c.d. trainanti o principali. Si tratta degli interventi di:isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali (es. coperture, pavimenti) e inclinate delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno, verso vani non riscaldati o il terreno che interessano l’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso;sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni o sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari. Si tratta, più nello specifico, di interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati destinati al riscaldamento e/o al raffrescamento e/o alla produzione di acqua calda sanitaria, dotati di: generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, generatori a pompe di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche, apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, sistemi di microcogenerazione, collettori solari;interventi antisismici (c.d. Sismabonus). Con il Decreto Rilancio si prevede che la detrazione per gli interventi antisismici previsti dall’art. 16, commi da 1 – bis a 1 – septies, del D. L. n. 63/2013, sia elevata al 110% per le spese sostenute nel periodo sopra indicato.Il Superbonus spetta anche per le spese sostenute per gli interventi ulteriori eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi trainanti. Si tratta dei c.d. interventi aggiuntivi o trainati, vale a dire gli interventi di efficientamento energetico, di installazione di impianti solari fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.3 - Esistono delle alternative alle detrazioni?La risposta è affermativa. Infatti, l’art. 121 del Decreto Rilancio prevede che i soggetti che possono usufruire del Superbonus, possano optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati;per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, quali istituti di credito e intermediari finanziari. 4 - Come ottenere il Superbonus 110%?Per poter ottenere la detrazione, gli interventi dovranno, nel complesso, assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche, dimostrato con l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.).È inoltre necessario:pagare tramite bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la partita IVA del soggetto destinatario del bonifico;depositare, se previsto, in Comune la relazione tecnica dell’intervento;acquisire l’A.P.E. pre e post intervento;trasmettere ad ENEA telematicamente, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, i dati per la compilazione della scheda descrittiva che si ricavano dall’A.P.E. e quelli per la compilazione della scheda informativa dell’intervento contenente le anagrafiche dell’immobile, dei beneficiari e i costi sostenuti.Editor: avv. Marco Mezzi
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