Egregio Avvocato
Pubblicato il 10 mag. 2021 · tempo di lettura 5 minuti
Il cosiddetto “Nuovo Codice della Strada” è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico con il Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, venendo più volte integrato, aggiornato e modificato.
La violazione di una norma del Codice della Strada comporta, come ovvio, la comminazione di una sanzione amministrativa: la più comunemente nota “multa”.
Ma quali sono le alternative per chi dovesse ricevere la contestazione immediata o la notifica differita di un verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada?
1 - Il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa
Una prima possibilità concessa all’utente della strada destinatario di un verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada è fornita dall’art. 202 dello stesso codice, laddove si prevede il c.d. pagamento in forma ridotta.
Difatti, per tutte le violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, il Codice della Strada stabilisce che il trasgressore sia ammesso a pagare, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme che abbia violato.
Con l’ulteriore specificazione che tale somma si riduce del 30% nel caso in cui il pagamento dovesse essere effettuato entro cinque giorni dalla detta contestazione o notifica.
Tuttavia, questa possibilità non è sempre concessa. Infatti, lo stesso articolo 202 prevede che il pagamento in forma ridotta non sia possibile nei casi di violazioni più gravi, quali ad esempio quelle che prevedono la confisca del veicolo o la sospensione della patente.
2 - Il ricorso al Prefetto
Altra via percorribile è quella di presentare ricorso al Prefetto competente per territorio al fine di contestare la fondatezza del verbale di accertamento oppure far valere eventuali vizi di legittimità.
Il ricorso al Prefetto – disciplinato dagli articoli 203 e 204 del Codice della Strada – deve essere presentato, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento del verbale, al Prefetto del luogo della violazione contestata.
Il Prefetto dovrà esaminare il ricorso e l’eventuale materiale probatorio acquisito insieme alle controdeduzioni dell’organo che ha accertato la violazione e, al termine dell’istruttoria – comunque non oltre 120 giorni, pena il silenzio – accoglimento del ricorso – adotta il proprio provvedimento.
In particolare, il Prefetto potrà adottare, in caso di accoglimento del ricorso, un’ordinanza motivata di archiviazione degli atti oppure, in caso di rigetto, un’ordinanza – ingiunzione con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione accertata.
3 - Il ricorso al Giudice di Pace
Avverso l’ordinanza di rigetto del Prefetto o, anche, direttamente avverso il verbale di accertamento della violazione, a pena di inammissibilità entro il termine di trenta giorni è possibile presentare opposizione al Giudice di Pace competente per territorio.
In questi giudizi il ricorrente può stare in giudizio personalmente, senza rivolgersi, quindi, ad un avvocato.
L’atto introduttivo del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa è il ricorso che dovrà contenere tutti gli elementi previsti dalla legge: indicazione dell’autorità giudiziaria competente, indicazione delle generalità del ricorrente, individuazione della pubblica amministrazione convenuta, indicazione degli estremi dell’atto da impugnare, esposizione dei fatti e dei motivi su cui si fonda il ricorso, nonché indicazione di mezzi di prova e documenti che si offrono in comunicazione.
Ovviamente sono previsti dei costi, consistenti nel pagamento del contributo unificato in base al valore della controversia.
Il relativo giudizio si concluderà con una sentenza emessa dal Giudice di Pace, la quale potrà essere di accoglimento, con conseguente annullamento, in tutto o in parte della sanzione amministrativa opposta, ovvero di rigetto, con condanna al pagamento della sanzione della quale procede egli stesso a determinare l’importo.
In caso di condanna, il pagamento dovrà avvenire entro i trenta giorni successivi alla notifica della sentenza.
Avverso tale sentenza, il ricorrente opponente potrà proporre appello dinanzi al Tribunale competente e, eventualmente, ricorso per Cassazione rispetto alla sentenza del Tribunale stesso, ma in entrambi i casi necessariamente dovrà avvalersi della difesa tecnica a mezzo di un avvocato.
4 - Quali sono i possibili vizi del provvedimento sanzionatorio?
Tra i possibili motivi di ricorso – sia esso davanti al Prefetto o al Giudice di Pace – certamente va menzionato l’accertamento della sussistenza di vizi che rendano nullo il provvedimento amministrativo di constatazione della violazione a norme del Codice della Strada.
Tali vizi sono molteplici, ma è possibile esaminare i principali.
In primo luogo, è opportuno ricordare che un verbale affinché si possa reputare legittimo deve essere notificato tempestivamente nel termine massimo di novanta giorni dall’illecito contestato. Qualora tale termine non dovesse essere rispettato, la contravvenzione è da reputarsi nulla.
Il Codice della Strada, inoltre, prevede che il verbale debba contenere, obbligatoriamente, tutta una serie di elementi che, mancando, lo viziano da un punto di vista formale. Ad esempio, sono vizi di forma l’omessa indicazione della data e dell’ora in cui è avvenuta l’infrazione contestata oppure l’omessa o l’errata indicazione delle norme violate.
Va, comunque, precisato che un vizio di forma non sempre rende nullo un verbale. Difatti, tale effetto si ha solamente nell’ipotesi in cui l’errore comporti una compromissione dei diritti di difesa, garantiti dalla Costituzione, del contravventore. Ne consegue che gli errori non comporteranno nullità se compensati da altri elementi contenuti nel medesimo verbale.
Caso particolare e certamente discusso è rappresentato dalla mancata o non corretta indicazione della norma violata.
Come detto questo elemento è certamente essenziale ma, come ha anche specificato la Corte di Cassazione (sul punto si veda Cass. Sent. n. 11421/2009), la sua omissione o errata indicazione non comporterà nullità della contestazione laddove il verbalizzante abbia in ogni caso descritto in maniera completa ed esauriente il fatto contestato, informando della possibilità del pagamento in misura ridotta o dei ricorsi esperibili dinanzi al Prefetto o al Giudice di Pace e, in sostanza, non ledendo il diritto di difesa del contravventore.
Editor: avv. Marco Mezzi
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Egregio Avvocato
16 nov. 2021 • tempo di lettura 2 minuti
Il codice civile dedica il Capo VI del Titolo I del Libro sulle obbligazioni in generale a tre particolari istituti, comunemente conosciuti come “ipotesi di assunzione del debito altrui”. Si tratta, nello specifico, di tre ipotesi nelle quali un soggetto, originariamente estraneo al rapporto obbligatorio, si fa carico del debito, promettendo di adempiere in luogo del debitore originario.Volendo descrivere le tre differenti figure, si ha espromissione (art. 1272 c.c.) quando il terzo (cd. espromittente) si obbliga nei confronti del creditore (espromissario) di farsi carico del debito dell’originario debitore (espromesso). In questo caso, dunque, è il terzo che di sua sponte si reca dal creditore al fine di assumersi il debito. Si tratta di accollo (art. 1273 c.c.), invece, quando il terzo (accollante) si obbliga nei confronti del debitore (accollato) ad assumersi il debito di quest’ultimo e adempiere verso il creditore (accollatario). A differenza dell’espromissione, nell’accollo l’accordo intercorre tra il terzo e il debitore originario.Infine, si ha un’ipotesi di delegazione nel caso in cui il debitore (delegante) ordina al soggetto terzo (delegato) di pagare al creditore (delegatario). Anche in questo caso, così come nell’accollo, l’accordo intercorre tra il terzo e il debitore originario, ma la differenza sta nella spontaneità dell’assunzione del debito: si ritiene, infatti, che nell’accollo l’assunzione del debito altrui da parte del terzo avvenga ad esito di un’azione spontanea del terzo stesso, mentre nella delegazione è espressione di un ordine (il cd. iussum delegatorio). Tutte le ipotesi descritte danno luogo ad una modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio dal lato passivo: il soggetto originariamente debitore viene sostituito dal terzo che subentra nella sua posizione. Tuttavia, per potersi avere tale modifica è necessario il consenso del creditore. Invero, al contrario di quanto avviene nei casi di modifica soggettiva dal lato attivo (es. cessione del credito), la modifica del soggetto passivo potrebbe comportare dei pregiudizi per il creditore, che dunque deve esprimere il proprio consenso.Per tale motivo, il codice civile dispone che in tutte le fattispecie di assunzione del debito altrui il debitore originario non venga liberato, ma sarà tenuto in solido con il nuovo debitore. Si può avere liberazione del debitore originario solo ove il creditore lo dichiari espressamente, altrimenti potrà essere richiesto l’intero sia all’uno che all’altro soggetto.
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Egregio Avvocato
20 giu. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Il codice civile riconosce a tutti i consociati un'ampia libertà negoziale, che si traduce nella concreta possibilità di gestire al meglio i propri interessi attraverso la conclusione dei contratti che si ritengono più adatti.Tale libertà non può esprimersi in modo del tutto casuale, ma deve sempre perseguire interessi meritevoli di tutela.In alcuni casi detti interessi sono già espressi nel codice civile, attraverso la predisposizione di contratti tipici, descritti in tutti gli elementi costitutivi.Così è nel caso del contratto di comodato, che l'art. 1803 c.c. definisce come un contratto essenzialmente sempre gratuito, poichè una parte consegna ad un'altra una cosa mobile o immobile, affinchè se ne serva per un tempo o un uso determinato e la restituisca al termine, senza percepire nulla come corrispettivo di tale uso.Può accadere, tuttavia, che chi ha dato in comodato l'immobile, si ritrovi improvvisamente ad avere necessità di liquidità e, per questo, decida di vendere quell'immobile.In questo caso il contratto di comodato, anche se è preesistente, non sarà opponibile al nuovo proprietario, con la conseguenza che il comodatario (cioè colui che occupa la casa in virtù del contratto di comodato), sarà costretto a dover lasciare l'immobile.Il nuovo proprietario dovrà, dunque, inviare una comunicazione nella quale manifesta la propria volontà di disporre del bene e, se il comodatario non libera l'immobile, il nuovo proprietario ha diritto al risarcimento dei danni patiti.
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19 dic. 2020 • tempo di lettura 8 minuti
Adottando il DPCM del 3 dicembre 2020 e il Decreto Legge 172/2020, il Governo ha varato nuove misure di contenimento per fronteggiare il rischio di una diffusione capillare del virus durante le feste natalizie. Quali sono le attività effettivamente permesse? Sono previste delle sanzioni in caso di violazione?Qual è l’impostazione del D.P.C.M. del 3 dicembre 2020 e del Decreto Legge 172/2020? Quali sono le misure sempre vigenti?Quali sono le misure specifiche in relazione ai singoli giorni?Cosa succede in caso di violazione delle misure?1 - Qual è l’impostazione del D.P.C.M. del 3 dicembre 2020 e del Decreto Legge 172/2020?Per ricostruire l’attuale quadro delle misure governative è necessario considerare i due testi di legge adottati dal Governo nel mese di dicembre.Il DPCM del 3 dicembre 2020 ha introdotto nuove misure limitative degli spostamenti e delle attività socio-economiche per il contenimento della diffusione del Covid-19.Esso manteneva il modello della divisione del territorio nazionale in tre aree, individuate facendo riferimento ai colori giallo, arancione e rosso, prevedendo misure proporzionali al livello di rischio di riferimento.Venivano inoltre disposte regole ulteriori ed omogenee su tutta la penisola per evitare rischi di spostamenti e assembramenti pericolosi.Il Decreto Legge del 18 dicembre 2020 n. 172 utilizza, invece, la logica dei gradi di rischio per differenziare le limitazioni previste nei giorni del periodo festivo, al fine di variare le limitazioni in funzione del pericolo previsto. Queste vanno ad affiancarsi a quelle del DPCM del 3 dicembre non espressamente derogate.2 - Quali sono le misure sempre vigenti? Attraverso una lettura combinata dei due decreti indicati, in via estremamente semplificata, possono classificarsi le misure previste in relazione ai giorni del periodo di festa. In generale, nell’intero periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio:divieto per gli spostamenti tra Regioni diverse e da/per le Province autonome di Trento e Bolzano, anche per raggiungere le seconde case, dal 21 dicembre al 6 gennaio;vietato spostarsi dalle ore 22 alle ore 5, ogni giorno e dalle ore 22 alle ore 7 del mattino del primo gennaio. È invece fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi;è prevista la chiusura di bar e ristoranti; è possibile solo l’asporto, dalle ore 5 alle ore 22, mentre la consegna a domicilio è sempre consentita;gli alberghi rimangono aperti in tutta Italia, ma sono vietati veglioni e cene il 31 sera: i ristoranti degli alberghi chiuderanno alle 18, dopo sarà possibile solo il servizio in camera;le celebrazioni religiose sono possibili ma nel rispetto del coprifuoco delle 22 (con conseguente anticipazione delle messe serali);sono chiusi gli impianti per sciatori amatoriali, dal 4 dicembre e fino al 6 gennaio; e sospese le crociere (in partenza, scalo o arrivo in porti italiani) dal 21 dicembre al 6 gennaio;è obbligatorio, per gli italiani che rientrano da turismo all’estero e stranieri in arrivo in Italia tra il 21 dicembre e 6 gennaio, sottoporsi alla quarantena (i.e. sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora indicata).3 - Quali sono le misure specifiche in relazione ai singoli giorni?Più specificamente, nei giorni del 24, 25, 26, 27, 31 dicembre e 1, 2, 3, 5, 6 gennaio 2021, è prevista l’applicazione delle misure relative alle “aree rosse”. Di conseguenza è consentito:sempre, anche nelle ore notturne, spostarsi per esigenze lavorative, necessità o per motivi di salute, munendosi di autocertificazione nella quale si indica il motivo stesso. Nei casi di necessità rientra anche: la possibilità di prestare assistenza a persone non autosufficienti, il rientro nel Comune in cui si ha la residenza, il domicilio o in cui si abita con continuità o periodicità. Ciò permetterà, ad esempio, il ricongiungimento di coppie che sono lontane per motivi di lavoro ma che convivono con una certa frequenza nella medesima abitazione;la visita ad amici o parenti, spostandosi al massimo in due persone e una volta sola nell’arco della giornata, dalle ore 5 alle ore 22 (nel conteggio sono esclusi i figli minori di 14 anni, le persone con disabilità e i conviventi non autosufficienti);svolgere l’attività motoria nei pressi della propria abitazione e l’attività sportiva all’aperto ma solo in forma individuale.Rimangono aperti: supermercati, negozi di beni alimentari e prima necessità, farmacie e parafarmacie, edicole, tabaccherie, lavanderie, parrucchieri e barbieri.Sono invece chiusi: negozi, centri estetici.Nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, è prevista invece l’applicazione delle misure, meno gravi, relative alle “aree arancioni”. Di conseguenza, oltre a quanto già consentito negli altri giorni:è consentito anche spostarsi dai piccoli Comuni (fino a 5mila abitanti) in un raggio di 30km - ma senza poter andare nei Comuni capoluoghi di provincia;sono aperti tutti i negozi fino alle ore 21.4 - Cosa succede in caso di violazione delle misure?Il primo decreto-legge (n. 6/2020) adottato per fronteggiare l’emergenza aveva previsto una sanzione penale, cioè l’applicazione del reato di cui all’art. 650 c.p. in caso di inosservanza delle disposizioni del DPCM. Successivamente, il decreto-legge n. 19/2020 ha espressamente escluso tale conseguenza sanzionatoria.La violazione delle misure prescritte dai D.P.C.M. o dalle Ordinanze ministeriali o regionali è punita oggi con una sanzione amministrativa, da € 400 a € 3.000, aumentata di un terzo se la violazione è compiuta utilizzando un veicolo.È previsto, inoltre, che il trasgressore possa pagare entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo (400€); e la somma è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione. È possibile corrispondere la somma dovute presso l’ufficio dal quale dipende l’agente accertatore o con versamento in conto corrente postale o, se previsto, con conto corrente bancario o mediante strumenti di pagamento elettronico. Le modalità di pagamento e le relative istruzioni sono comunque indicate nel verbale notificato o comunicato.Inoltre, se l’accertatore dispone di idonea apparecchiatura, è possibile anche pagare immediatamente all’accertatore stesso mediante strumenti di pagamento elettronico (e oltretutto nella misura ridotta del 30%); dopo il pagamento, il verbale viene trasmesso agli uffici di riferimento, viene rilasciata una ricevuta della somma riscossa e nella copia del verbale rilasciata al trasgressore dovrà indicarsi il pagamento. E per le violazioni commesse prima del 25 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 19)? Poiché il decreto legge n.19 ha abrogato il reato previsto dal d.l. n. 6/2020, nessun cittadino è punibile penalmente in caso di violazione del decreto, neanche per le violazioni commesse prima del 25 marzo. A queste sono invece applicabili le sanzioni amministrative introdotte dal d.l. n. 19, ma nella misura minima ridotta alla metà - cioè 200€.E per chi viola la quarantena?Il d.l. 19/2020 ha previsto “di regola” che la condotta di chi viola la quarantena debba essere qualificata come illecito amministrativo e punita ai sensi dell’articolo 260 del TU delle leggi sanitarie (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265). Nei casi più gravi, la violazione potrebbe integrare anche un reato di epidemia colposa, punito ai sensi dell’art. 452 del Codice penale, o (in teoria) anche un più grave reato (come epidemia dolosa o perfino lesioni o omicidio doloso) – anche se tali conclusioni sono state ritenute eccessivamente gravi e sproporzionate. E per le violazioni delle disposizioni del nuovo DPCM e del Decreto Legge 172/2020?Secondo alcuni commentatori, il nuovo DPCM sarebbe privo di sanzioni per la violazione dei divieti di circolazione. Il decreto non ha, infatti, previsto alcuna sanzione e non sarebbero applicabili le sanzioni amministrative previste dai decreti-legge precedenti, in quanto non espressamente richiamate e in ogni caso incongruenti.Questi, infatti, erano relative agli spostamenti interregionali; il blocco della circolazione durante le feste è invece uniforme su tutto il territorio nazionale.Invero, voci governative, come quella espressa da una recente circolare del Ministero dell’Interno (del 7 dicembre) hanno negato questa interpretazione, evidenziando che il DPCM del 3 dicembre è attuativo anche del d.l. 19/2020, che rimanda ai DPCM successivi, compreso il corrente, per l’individuazione di misure di contenimento della pandemia e prevede all’art. 4 le sanzioni amministrative da applicare alle condotte poste in essere in violazione di tali misure, tra cui quelle del DPCM corrente. Tra queste sarebbe indubbiamente ricompresa anche quella che limita gli spostamenti sull’intero territorio nazionale per il periodo natalizio. Il decreto legge del 18 dicembre, n. 172/2020, probabilmente anche per ovviare a questo dubbio interpretativo, ha espressamente stabilito all’art. 1, comma 3, che sia alle violazioni delle nuove misure introdotte dal decreto legge, sia a quelle previste dal DPCM del 3 dicembre si applicano le misure previste dal decreto-legge 19/2020, cioè la sanzione amministrativa prima richiamata. Resta, in ogni caso, la possibilità, nei casi più gravi, di essere puniti ai sensi dell’art. 650 c.p., per inosservanza di un un provvedimento legalmente dato dall'Autorità – diverso dal generico D.P.C.M.; nonché ai sensi del 459 c.p. per falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, nel caso in cui si indichino informazioni non veritiere nelle autocertificazioni necessarie per derogare ai divieti. Si attendono, comunque, ulteriori chiarimenti in ordine alla misure e alle sanzioni predisposte; in relazione a queste e ad ogni altro chiarimento è opportuno consultare periodicamente il sito del Governo e le relative FAQ all’indirizzo http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638, sempre in corso di aggiornamento.Si raccomanda inoltre di consultare il sito http://www.governo.it/it/coronavirus-dieci-regole#:~:text=Le%20Regioni%20hanno%20infatti%20attivato,in%20caso%20di%20necessit%C3%A0 per chiarimenti in relazione alle regole da seguire per evitare i contagi e nel quale sono anche indicati i numeri verdi regionali disponibili per chiarimenti e informazioni, nonché il numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute, sempre attivo.Editor: dott.ssa Anna Maria Calvino
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24 mar. 2022 • tempo di lettura 4 minuti
Quando si acquista una “prima casa” il Legislatore prevede un trattamento fiscale agevolato che consente, a determinate condizioni, di pagare imposte ridotte all’atto di acquisto. E se sono anche un soggetto UNDER 36?1. Quali sono le agevolazioni fiscali?2. Quali sono i presupposti per ottenere i benefici?3. Posso rivendere una casa acquistata con i benefici “prima casa”?4. Brevi cenni sulle agevolazioni UNDER 36.1 - Quali sono le agevolazioni fiscali?Con l’espressione “acquisto prima casa” si fa riferimento ad un particolare regime fiscale di favore che il Legislatore riconosce all’acquirente (persona fisica) che – al ricorrere di determinati presupposti –acquista un primo immobile destinato ad abitazione. In particolare, le agevolazioni si sostanziano nella diminuzione della cd. imposta di registro.Ogni atto giuridico è soggetto al pagamento obbligatorio di un’imposta da versare allo Stato per la registrazione dell’atto all’Agenzia delle Entrate. Tale imposta può essere proporzionale (ossia una percentuale da applicare a una data base imponibile) oppure fissa.Per gli atti traslativi a titolo oneroso di diritti reali su beni immobili (es. vendita), acquistati da privati, ai sensi dell’art. 1, Tariffa I, Parte I DPR n. 131/1986, l’imposta di registro è del 9%.Quando il trasferimento, però, ha ad oggetto diritti inerenti immobili “prima casa” l’imposta di registro è ridotta al 2%.L’aliquota deve poi essere applicata ad una base imponibile. Ebbene, nel caso di acquisti prima casa (se l’atto non è imponibile Iva e l’acquirente lo richieda) la base imponibile su cui calcolare l’imposta è il “valore catastale”, e non il prezzo pattuito dalle parti. Esso si ottiene moltiplicando la rendita catastale per determinati coefficienti, inferiori nel caso in cui ci troviamo all’interno di tale regime agevolato, che comportano per l’acquirente un ulteriore risparmio d’imposta. Facciamo un esempio per capire meglio. Ipotizziamo che un’immobile abbia una rendita catastale di 900 euro:a) se acquisto con le agevolazioni “prima casa” pagherò un’imposta di registro di 2.079 euro. Perché la base imponibile sarà data da: 900 (rendita) x 115,5 (coefficiente prima casa) = 103.950. A cui devo applicare l’aliquota del 2%: 103.950 x 0,02 = 2.079. b) se acquisto senza le agevolazioni “prima casa” pagherò un’imposta di registro di 10.206 euro.Perché la base imponibile sarà data da: 900 (rendita) x 126 (coefficiente non prima casa) = 133.400A cui devo applicare l’aliquota del 9%: 133.400 x 0,09 = 10.206.Una bella differenza! N.B. che l’imposta di registro dovuta non è mai inferiore a 1.000 euro. Se, ad esempio, a seguito del calcolo predetto l’imposta da versare risultasse 800 euro, scatterebbe la soglia minima, per cui l’acquirente sarebbe comunque tenuto a pagare la somma di 1.000.Ma attenzione, se l’abitazione “prima casa” viene venduta o donata prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di acquisto si decade dai benefici e sono previste delle sanzioni salvo, come appresso detto, il riacquisto entro un anno di altra “prima casa”. 2 - Quali sono i presupposti per ottenere i benefici?I presupposti possiamo distinguerli in oggettivi, perché legati alla natura del bene acquistato e alla sua ubicazione, e soggettivi, inerenti la situazione giuridica dell’acquirente.Tutti devono ricorrere ai fini delle agevolazioni predette, e precisamente: la casa che si intende acquistare non deve fare parte delle categorie A/1-A/8-A/9, qualunque sia la dimensione dell’immobile (cioè non deve essere una casa di lusso);l’abitazione deve essere ubicata nel Comune in cui si ha la residenza, oppure, nel Comune in cui si intende trasferire la propria residenza obbligatoriamente nel termine di 18 mesi decorrenti dall’atto di acquisto; o, ancora, nel Comune in cui si svolge la propria attività (lavorativa, sportiva, di studio o di volontariato), o se ci si è trasferiti all’estero, nel Comune in cui ha la sede o svolge la propria attività il soggetto da cui l’acquirente stesso dipende; chi compara non deve essere titolare di un altro immobile nello stesso Comune in cui si trova l’immobile da acquistare;chi compra non deve essere titolare su tutto il territorio nazionale (neppure per quote, anche in regime di comunione legale con il coniuge) di diritti di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su altro immobile acquistato con le agevolazioni anzidette, salvo quanto previsto dal 1° gennaio 2016 (vedi di seguito il punto 3).3 - Posso rivendere una casa acquistata con i benefici “prima casa”?Si.Dal 1° gennaio 2016, chi ha acquistato un’abitazione con i benefici “prima casa” può acquistare, sia a titolo oneroso sia gratuito (successione o donazione), un altro immobile abitativo e beneficiare nuovamente delle agevolazioni, ma a condizione che la casa già posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto. 4 - Brevi cenni sulle agevolazioni UNDER 36.Se sei anche un giovane di età inferiore a 36 anni e hai un indicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore a 40.000 euro, non paghi l’imposta di registro!Invero, il D.L. n. 73/2021 prevede che all’atto di acquisto di una “prima casa”, non soggetto ad iva, non siano neppure dovute l’imposta ipotecaria e catastale (pari a 50 euro l’una). La nuova scadenza dell'agevolazione introdotta dal decreto Sostegni bis (bonus prima casa under 36) è ad oggi fissata al 31 dicembre 2022.Editor: Dott.ssa Flavia Carrubba
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