La dichiarazione giudiziale di paternità e maternità

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Pubblicato il 8 lug. 2021 · tempo di lettura 5 minuti

La dichiarazione giudiziale di paternità e maternità | Egregio Avvocato
Il figlio, nato fuori dal matrimonio, che non è stato riconosciuto può ricorrere all’istituto della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, disciplinato dal codice civile dagli articoli 269 – 279, affinché il Tribunale accerti con sentenza chi sia il genitore e, di conseguenza, dichiari la paternità e la maternità.
L’oggetto dell’azione di riconoscimento risiede nell’accertamento del dato biologico della procreazione e la funzione dell’istituto è quella di garantire al figlio che sia nato fuori del matrimonio, e che non sia stato spontaneamente riconosciuto, il diritto a conseguire, comunque, lo status di figlio.
La sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell’articolo 277 c.c. ed implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione matrimoniale di natura patrimoniale, ereditari e di tipo personale. 


  1. Quali sono i presupposti per esercitare l’azione di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità?
  2. Chi sono i legittimati attivi e passivi?
  3. Qual è il procedimento da seguire per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità?
  4. Quali sono gli effetti della sentenza dichiarativa della filiazione?


1 – Quali sono i presupposti per esercitare l’azione di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità?


L’azione può essere esercitata se ricorrono tutte le seguenti condizioni: a) il figlio è nato fuori dal matrimonio; b) il figlio non è stato riconosciuto da uno o da entrambi i genitori; c) il riconoscimento è ammesso.

Nei casi di figlio incestuoso l’azione può essere promossa soltanto dopo aver ottenuto l’autorizzazione del giudice.  

È inammissibile la dichiarazione giudiziale di maternità nei confronti di una donna che, al momento del parto, ha chiesto l’anonimato. Infatti, secondo il Tribunale di Milano la volontà della madre di rimanere anonima deve prevalere sull’interesse del figlio a conoscere le proprie origini e la propria identità biologica c.d. diritto all’oblio.

L’articolo 269 c.c. non pone alcuna limitazione in ordine ai mezzi con i quali può essere provata la paternità naturale, pertanto, il legale genitoriale può essere dimostrato sulla base sia della prova testimoniale, relativa alla relazione tra i pretesi genitori, sia di una consulenza tecnica d’ufficio genetica.

La c.t.u. genetica percipiente è lo strumento più idoneo, avente margini di sicurezza elevatissimi, per l’acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione naturale.

La costante giurisprudenza di legittimità afferma che il rifiuto di sopporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile dal giudice di così elevato valore indiziario da poter da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda di accertamento della paternità.

Quanto alla prova della maternità questa è dimostrata provando l’identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.

Ed ancora, la prova della maternità può essere fornita dall’ospedale presso cui è avvenuto il parto. 


2 - Chi sono i legittimati attivi e passivi?


La legge stabilisce che l’azione può essere esercitata dal figlio nato fuori del matrimonio che non è stato riconosciuto.

Nel momento in cui il figlio è: a) minore, l’azione viene proposta nel suo interesse dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale, in mancanza del genitore o in caso di sua impossibilità, è esercitata dal tutore previa autorizzazione del giudice; b) interdetto, l’azione viene proposta dal tutore previa autorizzazione del giudice. In ogni caso se il figlio ha compiuto i 14 anni, occorre il suo consenso per promuovere o per proseguire l’azione. 

Se il figlio muore prima di aver iniziato l’azione, questa può essere promossa dai suoi discendenti entro due anni dalla sua morte; nel caso in cui il figlio muore dopo aver intrapreso l’azione, questa può essere proseguita dai discendenti. 

La domanda di accertamento giudiziale di paternità o maternità deve essere proposta nei confronti del genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi.

Se mancano anche gli eredi, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.

Qualora il legittimato passivo sia minorenne, il contraddittorio deve essere istaurato nei confronti del suo rappresentante legale.


3 - Qual è il procedimento da seguire per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità?


L’azione di riconoscimento giudiziale di paternità o maternità deve essere introdotta nelle forme ordinarie del giudizio a cognizione piena ex artt. 163 ss c.p.c e, dunque, con citazione. 

Competente per territorio è il Tribunale del luogo di residenza del genitore convenuto, secondo i principi generali in materia di giudizi aventi natura contenziosa. 

Non è ammessa alcuna negoziazione o rinuncia alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità in quanto tale azione ha ad oggetto diritti indisponibili, ma è ammessa la rinuncia all’azione, accettata dalle parti costituite, il che comporta l’estinzione del giudizio in cui è manifestata e l’azione può essere successivamente riproposta dallo stesso genitore e dal figlio che abbia raggiunto la maggiore età. 


4 - Quali sono gli effetti della sentenza dichiarativa della filiazione?


Come innanzi accennato, la sentenza dichiarativa della filiazione produce gli effetti di uno spontaneo riconoscimento ed implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione matrimoniale.

Gli effetti della dichiarazione giudiziale si producono retroattivamente, fin dal momento della nascita.

In particolare, l’obbligo di mantenimento grava su ognuno dei genitori fin dal momento della nascita e al genitore che abbia compiuto per primo il riconoscimento spetta, per il periodo in cui ha provveduto da solo alle necessità del figlio, il rimborso pro quota delle spese sostenute dalla nascita.

Il rimborso pro quota delle spese sostenute per il mantenimento del figlio ha natura indennitaria e quindi può essere liquidato in via equitativa, con riguardo agli esborsi presumibilmente sostenuti in concreto, alle esigenze dei figli e alle sostanze e ai redditi di ciascun genitore. 

La corresponsione del rimborso pro quota per il periodo precedente alla proposizione dell’azione prescinde da un’espressa domanda di parte.


Editor: Avv. Elisa Calviello

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28 ott. 2021 • tempo di lettura 4 minuti

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Coronavirus e assegno di mantenimento: È possibile una revisione?

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La cosiddetta “Giustizia lumaca” e l’equa riparazione prevista dalla Legge Pinto

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Il tema della cosiddetta Giustizia Lumaca è, da anni, al centro del dibattito pubblico e svariati - e non sempre del tutto efficaci - sono stati i tentativi di riforma della giustizia italiana. Nell’ottica di una riduzione delle lungaggini dei processi sono stati introdotti vari metodi stragiudiziali ed alternativi di risoluzione delle dispute: i c.d. metodi ADR, dall’acronimo inglese Alternative Dispute Resolution.Tuttavia, il nostro ordinamento giuridico ha inteso prevedere, con l’emanazione della Legge Pinto, anche un procedimento per il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dalla irragionevole durata del processo. Qual è, quindi, l’ambito di applicazione della Legge Pinto? Quali sono i presupposti per la richiesta del risarcimento dei danni? Come si svolge il relativo procedimento?La Legge Pinto: perché è stata introdotta? Qual è il suo ambito di applicazione?Quali sono i presupposti per la proposizione della domanda di equa riparazione?Come identificare il danno risarcibile?Come si svolge il relativo procedimento?1 - La Legge Pinto: perché è stata introdotta? Qual è il suo ambito di applicazione?La Legge n. 89 del 24 marzo 2001, nota come Legge Pinto, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico un apposito procedimento per il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, che derivino dalla durata irragionevole del processo.Ma, in concreto, qual è la ratio di questa legge?La risposta a tale quesito è immediata: tutelare il principio di ragionevole durata dei processi sancito dall’articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e costituzionalizzato, quale corollario del principio del giusto processo, dalla nostra Costituzione all’articolo 111, il cui secondo comma testualmente recita «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata».Prescindendo dal grado in cui si concludono, il procedimento introdotto dalla Legge Pinto si applica alle controversie civili, ai procedimenti penali ed amministrativi, alle procedure fallimentari ed anche ai procedimenti tributari.2 - Quali sono i presupposti per la proposizione della domanda di equa riparazione?Ai fini della proposizione della domanda di equa riparazione prevista dalla Legge Pinto è necessario il rispetto di alcuni requisiti. In particolare: l’irragionevole durata del processo, l’attuazione dei c.d. rimedi preventivi, l’esistenza di un danno e il nesso di causalità tra l’irragionevole durata del processo e il danno.Ma, nel concreto, quando si può dire che un processo si sia concluso in un termine ragionevole?L’articolo 2, comma 2 bis della Legge Pinto prevede che il termine di ragionevole durata del processo sia rispettato se non eccede la durata di:3 anni per i procedimenti di primo grado;2 anni per i procedimenti di secondo grado;1 anno per il giudizio di legittimità;3 anni per i procedimenti di esecuzione forzata;6 anni per le procedure concorsuali.In ogni caso, va detto che il termine ragionevole è rispettato laddove il giudizio sia definitivo in modo irrevocabile in un tempo non superiore a 6 anni.Per quanto riguarda il computo della durata è opportuno riferirsi a criteri diversi a seconda della natura del processo. Nel processo civile, il termine decorre dal deposito del ricorso introduttivo ovvero dalla notifica dell’atto di citazione. Invece, nel processo penale, il termine decorre dal momento in cui il soggetto indagato viene a conoscenza del procedimento a suo carico mediante atto dell’autorità giudiziaria.Come detto, la ragionevole durata del processo non è l’unico requisito richiesto affinché si possa proporre il procedimento per l’equa riparazione. Difatti, sono necessari anche i cosiddetti rimedi preventivi. A far data dal 31 ottobre 2016, invero, la procedura prevista dalla Legge Pinto è attivabile, a pena di inammissibilità, esclusivamente dopo aver esperito tali rimedi preventivi che variano a seconda del procedimento contestato.In particolar modo, nel processo civile il rimedio preventivo è rappresentato dalla proposizione del giudizio con rito sommario ovvero dalla richiesta di passaggio dal rito ordinario a quello sommario da effettuarsi entro l’udienza di trattazione e, comunque, almeno sei mesi prima che trascorrano i tre anni del primo grado di giudizio. Nell’ipotesi in cui non sia possibile il rito sommario di cognizione, invece, il rimedio preventivo nel processo civile è rappresentato dalla richiesta di trattazione orale prevista dall’articolo 281 sexies del codice di procedura civile, da effettuare sei mesi prima che scada il termine di ragionevole durata del processo.Per quanto concerne il processo penale, il rimedio preventivo è rappresentato dalla cosiddetta istanza di accelerazione, anch’essa da presentare sei mesi prima che spiri il termine di ragionevole durata del processo. In maniera del tutto similare, nei processi contabili e pensionistici dinanzi alla Corte dei Conti e alla Corte di Cassazione, il rimedio preventivo è esperito con la presentazione di un’istanza di accelerazione, in questi casi da presentare, rispettivamente, almeno sei mesi ed almeno due mesi prima della scadenza del termine di ragionevole durata.Nel processo amministrativo, infine, il rimedio preventivo è rappresentato dal deposito di un’istanza con cui si segnala l’urgenza.3 - Come identificare il danno risarcibile?Appurata l’irragionevole durata del processo ed esperiti, a pena di inammissibilità, i rimedi preventivi, è necessario provare l’esistenza di un danno, nonché il relativo nesso causale.Ma cosa prevede, nello specifico, la Legge Pinto?La Legge n. 89/2001, per come modificata nel corso degli anni, sancisce chiaramente che chi, pur avendo esperito i rimedi preventivi […], ha subìto un danno patrimoniale o non patrimoniale a causa dell’irragionevole durata del processo ha diritto ad una equa riparazione.In particolare, è possibile richiedere la riparazione del danno patrimoniale nella sua duplice accezione di danno emergente, ossia la perdita economica effettivamente subìta, e di lucro cessante, vale a dire il mancato guadagno che, invece, si sarebbe potuto produrre se il processo si fosse concluso entro i termini della ragionevole durata.Anche per ciò che concerne il danno non patrimoniale è opportuno distinguere diverse, per così dire, “tipologie”. Infatti, può essere richiesto il danno morale, relativamente al turbamento dello stato d’animo del soggetto interessato, il danno biologico, nell’ipotesi di lesione dell’interesse all’integrità psichica e fisica della persona, ovviamente a seguito di accertamento medico, ed il danno esistenziale, laddove si provi l’esistenza della lesione di altri interessi di rango costituzionale riguardanti la persona interessata.È comunque ovvio che il danno vada provato e, seguendo l’orientamento prevalente, l’onere grava sul soggetto ricorrente.4 - Come si svolge il relativo procedimento?Il procedimento di equa riparazione si svolge in due fasi. La prima, sempre necessaria, si svolge, , inaudita altera parte, vale a dire sulla base del solo ricorso presentato dal soggetto interessato.La seconda fase, invece, solo eventuale, si svolge in contraddittorio, nel caso in cui vi sia opposizione. Come accennato, la domanda si propone con ricorso, che deve necessariamente contenere gli elementi prescritti dall’articolo 125 del codice di procedura civile e deve essere presentato al Presidente della Corte d’Appello del distretto in cui ha sede il Giudice dinanzi al quale si è svolto il primo grado del processo di cui si contesta l’irragionevole durata.Il ricorso è presentato nei confronti: del Ministro della giustizia in ipotesi di procedimenti del giudice ordinario; del Ministro della difesa quando si tratti di procedimenti del giudice militare;del Ministro dell’economia e delle finanze, in tutti gli altri casi.Unitamente al ricorso è necessario il deposito di copia autentica di:atto di citazione, ricorso, comparse e memorie relative al procedimento nel cui ambito si asserisce che si sia verificata la violazione;verbali di causa e provvedimenti del giudice;provvedimento che ha definito il giudizio, ove questo si sia concluso con sentenza o con ordinanza irrevocabili.Inizialmente, la Legge Pinto prevedeva che il ricorso dovesse essere presentato entro sei mesi dal momento in cui la decisione che concludeva il procedimento fosse divenuta definitiva. Tuttavia, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 88 del 2018, ha parzialmente dichiarato incostituzionale tale previsione, prevedendo, così, la possibilità di proporre domanda di equa riparazione anche in pendenza di procedimento.Il Presidente della Corte d’Appello – o altro magistrato designato – deve pronunciarsi sulla domanda di equa riparazione entro il termine di 30 giorni dal deposito del ricorso.In caso di accoglimento della domanda, il Giudice ingiunge, con decreto motivato provvisoriamente esecutivo, all’amministrazione interessata, di pagare la somma liquidata a titolo di equa riparazione. Tale indennizzo si determina ai sensi dell’articolo 2056 del codice civile tenendo conto dell’esito del processo in cui è verificata la violazione, del comportamento del Giudice e delle parti, della natura degli interessi coinvolti e del valore e della rilevanza della causa.L’indennizzo liquidato dal Giudice non può essere inferiore a € 400,00 né superiore a € 800,00 per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi che ecceda il termine di ragionevole durata.Editor: avv. Marco Mezzi

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La tutela della bigenitorialità contro le condotte manipolative: una disamina dell'ordinanza n. 20033/2026 della Corte di Cassazione

15 set. 2026 • tempo di lettura 3 minuti

Il principio di bigenitorialità costituisce uno dei pilastri portanti del moderno diritto di famiglia, configurandosi non già come un mero diritto soggettivo in capo ai genitori, bensì come un diritto fondamentale del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambe le figure genitoriali. Tale principio, ampiamente riconosciuto a livello internazionale e recepito dal legislatore nazionale, impone all'ordinamento di apprestare tutele concrete contro ogni condotta finalizzata a recidere o compromettere il legame del figlio con uno dei genitori, in particolare nei contesti di separazione altamente conflittuale.Con l'ordinanza n. 20033 del 15 giugno 2026, la Corte di Cassazione affronta con rigore il fenomeno delle dinamiche manipolatorie poste in essere da un genitore ai danni del minore. Nel caso in esame, la Suprema Corte ha respinto il ricorso di una madre che aveva attuato condotte ostruzionistiche e manipolative sistematiche, volte a porre il figlio adolescente in contrasto con la figura paterna.La decisione si segnala per la fermezza della sanzione civilistica applicata: la perdita non solo del collocamento del minore (trasferito presso il padre), ma dello stesso affidamento condiviso. Il Giudice di legittimità ha ritenuto che la persistenza della condotta manipolativa, rimasta immutata nonostante i precedenti provvedimenti giudiziari, dimostrasse l'inidoneità genitoriale della madre, in quanto incapace di salvaguardare l'interesse superiore del figlio.Uno degli aspetti di maggior rilievo dottrinale dell'ordinanza risiede nella delimitazione del valore giuridico da attribuire alle dichiarazioni del minore (nella specie, infradodicenne). La Cassazione chiarisce che l'ascolto del minore e le volontà da questi espresse – anche laddove apparentemente sorrette da maturità e consapevolezza – non possono assurgere a parametro esclusivo e assoluto per la decisione giudiziale.In presenza di un quadro familiare patologico, caratterizzato da condizionamenti psicologici e pressioni esplicite o implicite, il rifiuto manifestato dal figlio nei confronti di un genitore deve essere sottoposto a un vaglio critico rigoroso. Il giudice di merito ha il dovere di indagare la genuinità di tale rifiuto, al fine di verificare se esso sia espressione di una libera scelta o, al contrario, il prodotto di un conflitto di lealtà generato dal genitore manipolatore.La pronuncia in commento si pone in perfetta armonia con l'orientamento della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Corte EDU). La giurisprudenza convenzionale ha più volte ribadito che l'opinione del minore non gode di un'immutabilità assoluta e non può tradursi in un "diritto di veto incondizionato" capace di paralizzare il diritto di visita e di contatto del genitore non collocatario.L'allineamento all'articolo 8 della Convenzione CEDU impone che le decisioni dei tribunali nazionali non si appiattiscano acriticamente sulle dichiarazioni del minore qualora emerga l'incapacità dello stesso di esprimere desideri liberi da condizionamenti. Una decisione basata su una volontà distorta dalla manipolazione violerebbe l'obbligo dello Stato di garantire il rispetto della vita familiare di entrambe le parti.L'analisi del provvedimento non può prescindere da una riflessione sul ruolo degli operatori del diritto e dei consulenti tecnici (CTU). La manipolazione del minore si configura come una forma di violenza psicologica endofamiliare di eccezionale gravità.Di conseguenza, i professionisti coinvolti a vario titolo nei procedimenti di separazione sono chiamati a una rigorosa osservanza dei doveri deontologici ed etici. Sposare acriticamente strategie processuali fondate sulla demonizzazione dell'altro genitore, o strumentalizzare il disagio del minore per fini economici o ideologici, rappresenta una deviazione funzionale dalla missione sociale della giustizia minorile e un concorso nell'alimentare la frattura del legame genitoriale.In conclusione, l'ordinanza n. 20033/2026 della Corte di Cassazione segna un punto di svolta nell'evoluzione del diritto di famiglia italiano. Essa riafferma che il superiore interesse del minore si realizza non già assecondando passivamente ogni sua manifestazione di volontà, bensì tutelando il suo diritto biologico e psicologico alla bigenitorialità. La punizione severa delle condotte manipolative, attuata mediante l'inversione del collocamento e la revisione del regime di affido, risponde alla necessità di sanzionare l'abuso della responsabilità genitoriale e di restituire ai minori la serenità necessaria per una crescita equilibrata, libera da condizionamenti e strumentalizzazioni.

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