Avv. Michele Danza
E' noto agli addetti ai lavori nell'ambito del diritto civile un principio di portata generale e recepito anche dal legislatore costituente del 1948 relativo alla cosiddetta tipicità dei diritti reali di godimento, per tali intendendosi tutti quei diritti soggettivi aventi ad oggetto il potere di disposizione e fruizione di un bene determinato.
In effetti, la categoria dei diritti reali risulta di recente introduzione ed elaborazione, dato atto che dalle fonti del diritto romano non si rinviene alcun concetto assimilabile a ciò che nell'attuale momento storico va sotto il nome di diritto reale di godimento, comprendente tanto gli iura in re propria (proprietà) quanto gli iura in re alinea (usufrutto, servitù prediali, superficie, ecc.).
L'antico diritto romano conosceva infatti le actiones in rem, ossia tutte quelle azioni giudiziarie aventi ad oggetto una res, un bene specifico.
La categoria dei diritti reali, invero, comprende una serie di diritti soggettivi dotati dei caratteri della immediatezza, inerenza e assolutezza, che contribuiscono a differenziarli rispetto ai diritti di credito, ossia a tutti quei diritti che taluno (creditore) vanta nei confronti di una altro soggetto (debitore) in ordine all'adempimento di una data prestazione, a carattere patrimoniale o non patrimoniale, rispondente ad un interesse economico del creditore medesimo. Il dato differenziale che contribuisce a contraddistinguere i diritti di credito rispetto ai diritti reali è dato proprio dalla relatività dei primi, intesa nel senso che il creditore può esercitare il suo credito solo nei confronti del rispettivo debitore (o di una pluralità di debitori ove si tratti di obbligazione solidale dal lato passivo), a differenza, per l'appunto, dei diritti reali, notoriamente caraterizzati, come già detto, dall'assolutezza, intesa nel senso che il loro titolare ha potere di esercitare il relativo diritto e di farlo valere nei confronti della generalità dei consociati, rispetto ai quali grava un generale dovere di astensione dal compiere atti che possano interferire o turbare l'esercizio dell'altrui diritto soggettivo.
Naturalmente, nell'ambito dei diritti reali, un posto di rilevante importanza non può che essere occupato proprio dal diritto di proprietà, definito dall'art, 832 c.c., come il potere di godere e disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo.
Invero, la definizione che ne offre il legislatore del 1942, in ordine al diritto reale per eccellenza, non è poi più di tanto dissimile da quella offerta dal codice previgente del 1865, ove si legge, appunto all'art. 436, "La proprietà è il diritto di godere e disporre delle cose nella maniera più assoluta, purché non se ne faccia un uso vietato dalle leggi o dai regolamenti".
Ma vi è di più: tale definizione assimila in un certo senso la nota disposizione contenuta nel Code Civil del 1804 all'art. 544, ove si legge: Il diritto di proprietà è quello che appartiene ad ogni cittadino di godere e disporre a suo piacimento dei suoi beni, dei suoi redditi, del frutto del suo lavoro e della sua operosità.
L'elemento differenziale che corre tra il concetto di proprietà assimilato dal legislatore del 1942 e quello fatto proprio dal codice civile del Regno d'Italia del 1865 è dato proprio dalla lettura costituzionale della relativa disposizione di legge generale.
E' noto a tutti che l'avvento del regime repubblicano e l'entrata in vigore della Costituzione del 1948 hanno imposto un profondo ripensamento delle norme e delle leggi, sino ad allora vigenti, di matrice fascista, con la necessaria abrogazione dei riferimenti al corporativismo che contraddistingueva il previgente assetto ordinamentale.
Cionondimeno, il regime fascista si fondava su una Costituzione antica ed ottriata, a tutti noto come lo Statuto Albertino del 1848, frutto dei moti rivoluzionari che dilagarono in Europa in quel frangente storico. Lo Statuto del 1848 conteneva una accezione quasi sacrale del diritto di proprietà, considerato persino un diritto sacro ed inviolabile.
Ad oggi, la Costituzione repubblicana di un secolo dopo approda a tutt'altri lidi, riconoscendo il diritto di proprietà nella Parte I- Titolo III, dedicato ai "Rapporti Economici", ove si legge all'art. 42, c. 2 "La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti".
Si esalta dunque la funzione sociale che assolve la proprietà privata, il che non si pone affatto in contrasto con quanto prevede l'art. 832 c.c., che, nel dare la definizione di proprietà, come già visto, stabilisce che il relativo potere di godimento debba essere esercitato entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi statuiti dal legislatore.
Per questo motivo, unitamente ai caratteri della imprescrittibilità e dell'assolutezza, la proprietà privata si connota altresì del carattere della elasticità, nel senso che la stessa può essere limitata, o per così dire compressa, in presenza di limiti di godimento fissati dalla legge o dalla volontà dei privati, sia pure nei casi esclusivamente previsti dal legislatore e con le dovute cautele.
Una ricaduta senz'altro molto significativa di quanto appena riportato interessa il potere di espropriazione di cui è titolare l'Amministrazione pubblica o l'organo che la rappresenta, nell'esercizio delle relative attribuzioni. L'agere publicum avviene sempre in conformità al dettato normativo (e nel rispetto dei noti canoni di imparizalità e buon andamento ex art. 97, c 2 Cost.), tanto è vero che la stessa P.A. non può che agire per il perseguimento di fini fissati dalla Legge a tutela di interessi collettivi. L'espropriazione si realizza con un provvedimento autoritativo a carattere ablatorio, con cui l'organo della P.A. competente priva il privato del relativo diritto di proprietà su un bene , salva corresponsione di equo indennizzo, generalmente commisurato al valore venale del bene espropriato.
Sotto il profilo privatistico, limiti alla proprietà privata possono derivare da un atto di costituzione di diritti reali di godimento su cosa altrui, quali il diritto di usufrutto o di servitù prediale.
Concentrandoci sulle seconde, è noto che la servitù altro non è che un peso imposto su un fondo (c.d. servente) per l'utilità che può derivare ad un altro fondo (c.d. dominante) ad esso attiguo ed appartenente a diverso proprietario. La disciplina è contenuta a livello sistematico negli artt. 1027 e ss. c.c., che infatti distinguono almeno due tipi di servitù prediali (da praedium in latino ossia "terreno"): le servitù coattive o legali e le servitù volontarie.
Le prime, come è facile intuire, si costituiscono in virtù di un'espressa previsione normativa, come accade per le servitù di elettrodotto o acquedotto e scarico coattivo, ovvero ancora per le servitù di passaggio coattivo di cui agli artt. 1051 e ss. c.c.; al contrario, le cosiddette servitù volontarie si costituiscono per contratto o per testamento e sono da distinguere rispetto ad un terzo modo di costituzione, ossia per destinazione del padre di famiglia, che, insieme a quella per usucapione, rientrano nell'ambito di previsione di cui agli artt. 1061 e 1062 c.c.
Ai fini della nostra indagine, a ben vedere, ciò che è opportuno porre in evidenza è la nozione di utilità rinvenibile all'art. 1028 c.c., intesa quale maggiore comodità o amenità che può derivare al fondo dominante.
Invero, alla nozione succitata è stata offerta dalla giurisprudenza di legittimità una lettura pressoché estensiva, tanto da ricomprendere qualsivoglia forma di utilitas, purché a carattere reale.
Da questo principio si può facilmente giungere ad una soluzione negativa, in ordine all'ammissibilità delle servitù di parcheggio, aventi ad oggetto appunto il diritto del proprietario del fondo dominante di fruire dello spazio riservato al parcheggio delle proprie vetture sulla area del fondo servente.
Infatti, la caratteristica fondamentale delle servitù è il loro carattere reale, unitamente all'inerenza dell'utilità al fondo dominante. La realitas, anche definita "predialità", è dunque imprescindibile per la valida costituzione del diritto di servitù, ragion per cui il proprietario del fondo dominante può ricevere un vantaggio esclusivamente attraverso il proprio bene e non già per uno scopo per così dire egoistico o per un utilità personale.
Quanto detto, che trova riscontro altresì nella giurisprudenza di legittimità più recente (ex multis Cass. civile, sez. II, 06/11/2014, n. 23708, nonchè Cass. civile, sez. II, 07/03/2013, n. 5769), si pone perfettamente in linea col principio di tipicità dei diritti reali, la cui ratio si rinviene proprio nell'esigenza di impedire che i privati, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, costituiscano limitazioni alla proprietà privata atipiche, ossia non previste o avallate dal legislatore, con ciò inibendo la piena e libera fruizione del diritto di proprietà, la cui garanzia ed il cui riconoscimento trovano espressa sanzione a livello di Legge fondamentale.
Si legge chiaramente nella sentenza appena citata della Suprema Corte quanto segue: "Il parcheggio di autovetture costituisce manifestazione di un possesso a titolo di proprietà del suolo, non anche estrinsecazione di un potere di fatto riconducibile al contenuto di un diritto di servitù, del quale difetta la “realitas”, intesa come inerenza al fondo dominante dell’utilità, così come al fondo servente del peso, mentre la mera “commoditas” di parcheggiare l’auto per specifiche persone che accedano al fondo non può in alcun modo integrare gli estremi della utilità inerente al fondo stesso, risolvendosi, viceversa, in un vantaggio affatto personale dei proprietari”.
Alla luce di quanto detto, e del carattere conseguentemente irregolare della servitù di parcheggio eventualmente istituita su accordo tra le parti, qualsiasi contratto avente ad oggetto la costituzione di una servitù di tale natura non può che considerarsi fonte, tutt'al più, di un mero rapporto obbligatorio, in virtù del quale l'una parte concede all'altra la possibilità di fruire di una spazio all'interno del proprio terreno, adibito appunto ad area parcheggio, ma giammai può dirsi esistente un rapporto a carattere reale e, per l'effetto, sussistente un vincolo assimilabile ad una servitù di passaggio, per difetto del carattere reale della relativa utilitas al proprietario del fondo dominante.
Sempre la Corte di legittimità, con la sentenza del 2014 appena richiamata, specifica che il relativo contratto sarà affetto da nullità assoluta e art. 1418 c.c. per impossibilità dell'oggetto.
Successivamente, la stessa S.C. sembra essere caduta in contraddizione, quando con la sent. n. 16698/2017 statuisce: “In tema di servitù, lo schema previsto dall’art. 1027 c.c. non preclude in assoluto la costituzione di servitù avente ad oggetto il parcheggio di un’autovettura su fondo altrui, a condizione che, in base all’esame del titolo e ad una verifica in concreto della situazione di fatto, tale facoltà risulti essere stata attribuita come vantaggio in favore di altro fondo per la sua migliore utilizzazione”.
Quello che può sembrare un ribaltamento del principio di diritto espresso nel 2014 altro non è che una puntualizzazione dello stesso, avendo avuto cura la S.C. di specificare che, ai fini della configurabilità della servitù di parcheggio, è necessario valutare la sussistenza dei caratteri fondamenti e strutturali del diritto reale minore e in particolare l’altruità della cosa, l’immediatezza, l’inerenza al fondo servente e al fondo dominante, la specificità dell’utilità riservata.
Pertanto, non potremo non chiederci come si contraddistingue un diritto personale da un diritto reale di godimento su cosa altrui, dovendo, per risolvere l'empasse, aver cura della situazione concreta, inserita nella realtà fattuale, unendo a ciò l'esame del titolo su cui il diritto si fonda, con ciò potendo individuare i caratteri ed i requisiti essenziali del diritto di servitù.
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14 mag. 2024 • tempo di lettura 2 minuti
Ai sensi dell’art. 315-bis, comma 1, c.c. “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni”. Problemi possono emergere laddove nascano contrasti sulla scelta dell'istituto scolastico da far frequentare al bambino. Al riguardo, l'art.t 337, comma 3, c.c. (che, tra gli altri, richiama anche le materie dell'"istruzione e dell'educazione" dei minori) sancisce che,in caso di contrasto tra i genitori su questione di “particolare importanza” per la prole minore, “la decisione è rimessa al giudice”, con disposizione applicabile anche ai figli nati fuori dal matrimonio ai sensi dell’art. 337-bis c.c.. Il giudice quindi, come soggetto super partes, è chiamato espressamente, in via del tutto eccezionale, a ingerirsi nella vita privata della famiglia, adottando gli opportuni provvedimenti relativi alla prole, in luogo dei genitori. In questi casi, il criterio utilizzato dal Giudice per la risoluzione delle controversie tra genitori separati o divorziati attinenti l'educazione, deve essere il più possibile oggettivo (ad esempio, la vicinanza della scuola rispetto alla residenza del figlio, la migliore offerta formativa, la presenza o meno di particolari indirizzi educativi ecc.), sempre però alla luce del generale e sovraordinato principio del best interest of the child (cfr., tra le altre pronunce, Cass. civ. n. 1196/2005; Cass. civ. n. 25310/2020; Cass. civ. n. 21553/2021; Cass. civ. n. 6802/2023).In una interessante sentenza, il Tribunale di Milano (Trib. Milano 2 febbraio 2017) osserva che l'interesse del minore non può comportare "il radicale mutamento delle abitudini e delle prospettive di vita" dello stesso, ragion per cui qualsivoglia osservazione - seppur giusta a livello di principio - deve trovare il giusto contraltare nel benessere psicofisico del bambino, il quale mai deve essere coinvolto nelle diatribe tra i genitori.La decisione non può che trovarci d'accordo, soprattutto perchè pone alla base della scelta il best interest of the child.Appare il caso di sottolineare che, dopo la riforma Cartabia, in caso di contrasto insanabile tra genitori separati in merito alla scelta della scuola per i figli, la decisione spetterà al Tribunale con ricorso ex art. 473-bis. 38 c.p.c
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1 mar. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Una recente sentenza del Tribunale di Busto Arsizio (sent. n. 1788 del 16.12.2021), in tema di nullità della delibera assembleare per lesione alla proprietà privata, si pone nel solco della nota decisione adottata dal Tribunale di Roma (sent. 17997/2020).Nel caso specifico la condomina attrice ha contestato la riduzione del piano di calpestio del proprio balcone di 5 cm, documentando quanto affermato con una propria relazione di parte. Con il provvedimento in commento, il Tribunale adito ha ritenuto che la delibera condominiale non può incidere sulla proprietà privata dei singoli condomini, diversamente la stessa verrebbe adottata con eccesso di potere in violazione dei limiti codicistici di cui all'art. 1135 cc, talché tale delibera sarebbe nulla. Dall'esame della sentenza si colgono ulteriori spunti di riflessione:- il Tribunale non ha ritenuto di rilievo quanto contestato dalla condomina in merito all'onere di rimuovere dal proprio balcone alcuni manufatti per consentire il rifacimento delle facciate, la decisione è motivata sul punto dal fatto che tale rimozione non incide in modo permanente sul diritto dominicale della condomina, in quanto dopo i lavori tali manufatti potrebbero essere riposizionati;- il Tribunale non ha inoltre ritenuto di rilevo la contestazione relativa all'imposizione della sostituzione delle caldaie, questo in quanto, nel caso specifico, la delibera non prevedeva di per sè un obbligo di sostituire le stesse, bensì solo la facoltà di aderire all'offerta formulata dall'impresa. In ogni caso, alla luce del ben più grave vizio di "eccesso di potere" per violazione della proprietà privata, il Tribunale ha comunque dichiarato la nullità della delibera impugnata. Avv. Ruggiero Gorgoglione WR Milano Avvocatiwww.wrmilanoavvocati.com wravvocati@gmail.com +393397007006
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21 gen. 2021 • tempo di lettura 4 minuti
Alla morte di una persona i suoi beni passano agli eredi, testamentari o legittimi. Il trasferimento di ricchezza a causa di morte è tassato dallo Stato ed è per questo che i chiamati all'eredità, o coloro che nel frattempo l’amministrano, devono presentare la Dichiarazione di Successione presso l’Agenzia dell’Entrate. Ma cos’è la dichiarazione e chi, di preciso, la deve presentare?Cos’è la Dichiarazione di successione Chi deve presentarla ed entro quanto tempoDove e come presentarla Perché è importante 1 - Cos’è la Dichiarazione di Successione Quasi tutti i trasferimenti di ricchezza sono sottoposti al pagamento di un’imposta a favore dello Stato, tra questi rientrano i trasferimenti che si generano in forza di una successione a causa di morte: cioè i beni che alla morte del defunto passano a favore dei suoi eredi, legittimi o testamentari.Infatti, il D.P.R. n. 637/1972, che regola l’imposta sulle successioni e donazioni, all’art. 1 stabilisce che l'imposta sulle successioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte. Ciò giustifica la ragione per cui, alla morte di un soggetto, deve essere presentata presso l’Agenzia delle Entrate la cd. Dichiarazione di Successione. La dichiarazione contiene la descrizione analitica di tutti i beni e diritti che si trovano nell’asse ereditario ed il relativo valore, proprio al fine di permettere all’Agenzia l’individuazione della base imponibile e la determinazione dell’eventuale imposta da liquidare.L’imposta di successione non è sempre dovuta! In caso di eredità a favore del coniuge o di parenti in linea retta si paga soltanto se l’asse ereditario supera la franchigia di 1 milione di euro e per un’aliquota del 4% (per le altre franchigie e aliquote guarda qui).2 - Chi deve presentarla ed entro quanto tempoEntro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che ai sensi dell’art. 456 codice civile coincide con il momento della morte, sono obbligati a presentare la dichiarazione:i chiamati all’eredità (cioè coloro che per legge o per testamento ricevono l’eredità, ancorché non l’abbiano ancora accettata);i legatari;i rappresentanti legali, quando i chiamati e legatari sono soggetti incapaci (es. in caso di minore sono i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale);coloro che siano stati immessi nel possesso temporaneo dei beni dell’assente;gli amministratori dell’eredità e i curatori delle eredità giacente; gli esecutori testamentari. Se vi sono più persone obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente che ne venga presentata una sola: ad esempio, se alla morte sono chiamati all’eredità più figli, basta che uno solo di questi presenti la dichiarazione. Sono esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione il coniuge e ai parenti in linea retta del defunto (cioè i figli, discendenti o genitori) ai quali sia stata devoluta un’eredità con valore dell’attivo non superiore a 100.000 euro e nell’asse ereditario non ci sono beni immobili o diritti reali immobiliari.In caso di dichiarazione tardiva si può sempre procedere ad un ravvedimento operoso: ossia si produrrà la dichiarazione e si pagheranno gli interessi di mora. Tuttavia, se l’Agenzia delle Entrate ha già operato l’accertamento d’ufficio il ravvedimento operoso non sarà più possibile e si dovranno pagare le sanzioni amministrative in aggiunta a quanto dovuto e agli interessi di mora. 3 - Dove e come presentarla Dal 2018 la dichiarazione può essere presentata solo online, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, dal contribuente o da un professionista incaricato.L’Agenzia delle Entrate fornisce sul proprio sito il Modello di Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, accompagnato da due fascicoli che forniscono le istruzioni per l’inserimento corretto di tutti i dati.Ad esempio, nella dichiarazione dovranno essere indicati, oltre ai dati degli eredi e del defunto:i beni immobili e i diritti reali su beni immobili; le rendite, le pensioni e i crediti; le aziende, quote sociali, azioni o obbligazioni; le navi, le imbarcazioni e gli aeromobili che non fanno parte di aziende;le passività deducibili.Se nel compendio ereditario ci sono beni immobili (terreni o fabbricati) occorre versare entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione anche le imposte ipotecaria e catastale, di bollo, la tassa ipotecaria ed i tributi speciali.Attenzione! chi ha presentato la dichiarazione di successione in cui sono indicati beni immobili non deve presentare la dichiarazione IMU: sono gli stessi uffici dell’Agenzia delle Entrate che trasmettono la copia della dichiarazione al Comune.4 - Perché è importante Oltre a comunicare il trasferimento dei beni agli eredi a fini fiscali, la dichiarazione di successione è importante perché nessun bene ricevuto in eredità può essere venduto se non sono state pagate le relative imposte. Inoltre, la prova della presentazione della dichiarazione viene richiesta sempre dalle banche prima di poter mettere a disposizione degli eredi il conto corrente del defunto.È importante precisare che la dichiarazione di successione è ben diversa dall’accettazione dell’eredità. Abbiamo visto, infatti, che la dichiarazione ha una mera valenza fiscale, volta a individuare la consistenza dell’asse ereditario e verificare se è dovuta l’imposta di successione e il suo quantum: pertanto, la dichiarazione non sostituisce l’accettazione dell’eredità, cioè l’atto con cui gli eredi accettano di subentrare in ogni rapporto giuridico attivo e passivo del de cuius.
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Egregio Avvocato
4 mar. 2021 • tempo di lettura 5 minuti
Quando un cittadino non può permettersi di sostenere le spese legali, lo Stato garantisce il suo diritto alla difesa attraverso l’istituto del patrocinio a spese dello Stato (c.d. gratuito patrocinio). L’istituto trova fondamento e riconoscimento nell’articolo 24 della Costituzione, attraverso il quale lo Stato garantisce e rende effettivo il diritto di difesa dei soggetti meno abbienti, ed in particolare il diritto di poter agire e difendersi di fronte all’autorità giudiziaria, civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria.Per poter essere ammessi a tale istituto è necessario essere in possesso di determinati requisiti, individuati dalla legge all’art. 74 del DPR 115/2002, per tutta la durata del processo. In caso di ammissione al gratuito patrocinio, l’avvocato percepirà il proprio compenso esclusivamente dallo Stato.Chi può essere ammesso al gratuito patrocinio?Qual è il limite di reddito per poter essere ammessi al gratuito patrocinio e quali redditi devono essere considerati?Come si richiede il gratuito patrocinio?Cosa avviene in caso di soccombenza e condanna alle spese?1 - Chi può essere ammesso al gratuito patrocinio?Il patrocinio a spese dello Stato, comunemente denominato “gratuito patrocinio”, è quell’istituto che garantisce il diritto di difesa ai soggetti economicamente più deboli. Possono essere ammessi: i cittadini italiani (anche liberi professionisti o titolari di partita IVA), i cittadini stranieri o gli apolidi, purché si trovino regolarmente sul territorio nazionale, gli enti senza scopo di lucro o le associazioni.I soggetti sopra indicati potranno chiedere l’ammissione al gratuito patrocinio per difendersi (quando convenuti in giudizio da altri) o per agire (per tutelare il proprio diritto leso), in ogni stato e grado del processo.In caso di ammissione al gratuito patrocinio, il difensore non riceverà alcun compenso direttamente dal cliente, in quanto le spese legali saranno interamente a carico dello Stato. Invero, se il legale dovesse richiedere e/o percepire compensi o rimborsi da parte del cliente ammesso al gratuito patrocinio si configurerebbe un illecito disciplinare professionale ai sensi dell’art. 85 c.3 DPR 115/2002 e art. 29 c.8 Codice deontologico forense.Sono esclusi dal beneficio i soggetti già condannati con sentenza definitiva per: associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.), reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p., reati commessi al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso (ex art. 416 bis c.p.), associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater DPR 43/1973), produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (artt. 73 e 74 c. 1 DPR 309/1990).2 - Qual è il limite di reddito per poter essere ammessi al gratuito patrocinio e quali redditi devono essere considerati?L’istituto del gratuito patrocinio consente l’accesso alla giustizia a soggetti meno abbienti che non sono in grado di sostenere le spese legali.Ai fini del giudizio sull’ammissione viene considerata ogni componente di reddito, imponibile o meno, in quanto espressiva di capacità economica.In particolare, per poter essere ammessi al beneficio è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, non superiore ad € 11.746,68.Devono essere computati nel reddito: le pensioni che abbiano natura “sostitutiva” della retribuzione, l’assegno separazione o divorzio a favore del coniuge (ma non l’assegno a favore dei figli), gli interessi dei conti correnti ed i proventi da fondi di investimento.Non rientra, invece, tutto quanto percepito a titolo di indennità di accompagnamento a favore degli invalidi totali.Inoltre, ai fini del calcolo, si considerano anche i redditi dei membri costituenti la famiglia convivente, ossia i soggetti conviventi risultanti dai registri dell’ufficio anagrafe presso il Comune di residenza. Se il soggetto richiedente, quindi, convive con il coniuge, l’unito civilmente o altri familiari, il reddito rilevante ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio, comprende la somma dei redditi conseguiti da ogni componente della famiglia, compreso quello del richiedente.Nella valutazione di tale “reddito familiare complessivo” bisognerà fare riferimento non tanto alla convivenza anagrafica, quanto piuttosto al nucleo familiare di fatto, ovvero a quei legami stabili e di effettiva convivenza. Si terrà in considerazione il reddito personale del solo richiedente solo nel caso in cui la causa ha ad oggetto i diritti della personalità ed in quei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi (ad esempio in una causa di separazione tra coniugi).3 - Come si richiede il gratuito patrocinio?Per poter essere ammesso al gratuito patrocinio la procedura da seguire cambia a seconda della sede presso cui il giudizio viene instaurato.Nei giudizi civili ed amministrativi, il soggetto deve presentare apposita domanda/istanza di ammissione presso la segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente. La domanda di ammissione, in ambito civile, viene compilata telematicamente dall’avvocato scelto ed inviata alla segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.La domanda deve contenere: la richiesta di ammissione, i dati anagrafici del richiedente e dei soggetti conviventi con lo stesso, l’indicazione dei redditi percepiti, l’indicazione della data di udienza (nel momento in cui è necessario costituirsi in giudizio), le generalità e residenza della controparte, delle ragioni di fatto e diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere, delle prove (documenti, testimoni ecc.).Alla domanda viene allegata copia della carta d’identità e del codice fiscale del richiedente.Al termine della procedura, il difensore nominato deve autenticare, a pena d’inammissibilità, l’istanza di ammissione ed inviarla telematicamente al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.La domanda viene esaminata dai componenti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ed entro 10 giorni dalla ricezione, in caso di esito positivo, viene accolta con delibera, comunicata via pec all’avvocato. Il richiedente viene così ammesso al gratuito patrocinio in via provvisoria ed anticipata.Sarà poi il giudice a verificare, durante tutta la durata del processo, se sussistono o meno i presupposti per poter essere esonerati dal pagamento delle spese legali.Invece, in ambito penale l’istanza, con la quale si richiede l’ammissione al gratuito patrocinio, viene depositata, dal richiedente o dall’avvocato, direttamente presso la cancelleria del giudice davanti al quale pende il procedimento.4 - Cosa avviene in caso di soccombenza e condanna alle spese?Nel momento in cui la parte ammessa al gratuito patrocinio perde il giudizio possono verificarsi due ipotesi: (i) mancanza di condanna alle spese: in tal caso, nessuna spesa verrà sostenuta da parte del soggetto ammesso al gratuito patrocinio, in quanto il suo avvocato sarà pagato dallo Stato; (ii) condanna alle spese: in tale circostanza, al contrario, la parte ammessa dovrà corrispondere l’importo stabilito in sentenza in favore di controparte o del suo avvocato. Editor: avv. Elisa Calviello
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