Avv. Michele Danza
E' noto agli addetti ai lavori nell'ambito del diritto civile un principio di portata generale e recepito anche dal legislatore costituente del 1948 relativo alla cosiddetta tipicità dei diritti reali di godimento, per tali intendendosi tutti quei diritti soggettivi aventi ad oggetto il potere di disposizione e fruizione di un bene determinato.
In effetti, la categoria dei diritti reali risulta di recente introduzione ed elaborazione, dato atto che dalle fonti del diritto romano non si rinviene alcun concetto assimilabile a ciò che nell'attuale momento storico va sotto il nome di diritto reale di godimento, comprendente tanto gli iura in re propria (proprietà) quanto gli iura in re alinea (usufrutto, servitù prediali, superficie, ecc.).
L'antico diritto romano conosceva infatti le actiones in rem, ossia tutte quelle azioni giudiziarie aventi ad oggetto una res, un bene specifico.
La categoria dei diritti reali, invero, comprende una serie di diritti soggettivi dotati dei caratteri della immediatezza, inerenza e assolutezza, che contribuiscono a differenziarli rispetto ai diritti di credito, ossia a tutti quei diritti che taluno (creditore) vanta nei confronti di una altro soggetto (debitore) in ordine all'adempimento di una data prestazione, a carattere patrimoniale o non patrimoniale, rispondente ad un interesse economico del creditore medesimo. Il dato differenziale che contribuisce a contraddistinguere i diritti di credito rispetto ai diritti reali è dato proprio dalla relatività dei primi, intesa nel senso che il creditore può esercitare il suo credito solo nei confronti del rispettivo debitore (o di una pluralità di debitori ove si tratti di obbligazione solidale dal lato passivo), a differenza, per l'appunto, dei diritti reali, notoriamente caraterizzati, come già detto, dall'assolutezza, intesa nel senso che il loro titolare ha potere di esercitare il relativo diritto e di farlo valere nei confronti della generalità dei consociati, rispetto ai quali grava un generale dovere di astensione dal compiere atti che possano interferire o turbare l'esercizio dell'altrui diritto soggettivo.
Naturalmente, nell'ambito dei diritti reali, un posto di rilevante importanza non può che essere occupato proprio dal diritto di proprietà, definito dall'art, 832 c.c., come il potere di godere e disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo.
Invero, la definizione che ne offre il legislatore del 1942, in ordine al diritto reale per eccellenza, non è poi più di tanto dissimile da quella offerta dal codice previgente del 1865, ove si legge, appunto all'art. 436, "La proprietà è il diritto di godere e disporre delle cose nella maniera più assoluta, purché non se ne faccia un uso vietato dalle leggi o dai regolamenti".
Ma vi è di più: tale definizione assimila in un certo senso la nota disposizione contenuta nel Code Civil del 1804 all'art. 544, ove si legge: Il diritto di proprietà è quello che appartiene ad ogni cittadino di godere e disporre a suo piacimento dei suoi beni, dei suoi redditi, del frutto del suo lavoro e della sua operosità.
L'elemento differenziale che corre tra il concetto di proprietà assimilato dal legislatore del 1942 e quello fatto proprio dal codice civile del Regno d'Italia del 1865 è dato proprio dalla lettura costituzionale della relativa disposizione di legge generale.
E' noto a tutti che l'avvento del regime repubblicano e l'entrata in vigore della Costituzione del 1948 hanno imposto un profondo ripensamento delle norme e delle leggi, sino ad allora vigenti, di matrice fascista, con la necessaria abrogazione dei riferimenti al corporativismo che contraddistingueva il previgente assetto ordinamentale.
Cionondimeno, il regime fascista si fondava su una Costituzione antica ed ottriata, a tutti noto come lo Statuto Albertino del 1848, frutto dei moti rivoluzionari che dilagarono in Europa in quel frangente storico. Lo Statuto del 1848 conteneva una accezione quasi sacrale del diritto di proprietà, considerato persino un diritto sacro ed inviolabile.
Ad oggi, la Costituzione repubblicana di un secolo dopo approda a tutt'altri lidi, riconoscendo il diritto di proprietà nella Parte I- Titolo III, dedicato ai "Rapporti Economici", ove si legge all'art. 42, c. 2 "La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti".
Si esalta dunque la funzione sociale che assolve la proprietà privata, il che non si pone affatto in contrasto con quanto prevede l'art. 832 c.c., che, nel dare la definizione di proprietà, come già visto, stabilisce che il relativo potere di godimento debba essere esercitato entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi statuiti dal legislatore.
Per questo motivo, unitamente ai caratteri della imprescrittibilità e dell'assolutezza, la proprietà privata si connota altresì del carattere della elasticità, nel senso che la stessa può essere limitata, o per così dire compressa, in presenza di limiti di godimento fissati dalla legge o dalla volontà dei privati, sia pure nei casi esclusivamente previsti dal legislatore e con le dovute cautele.
Una ricaduta senz'altro molto significativa di quanto appena riportato interessa il potere di espropriazione di cui è titolare l'Amministrazione pubblica o l'organo che la rappresenta, nell'esercizio delle relative attribuzioni. L'agere publicum avviene sempre in conformità al dettato normativo (e nel rispetto dei noti canoni di imparizalità e buon andamento ex art. 97, c 2 Cost.), tanto è vero che la stessa P.A. non può che agire per il perseguimento di fini fissati dalla Legge a tutela di interessi collettivi. L'espropriazione si realizza con un provvedimento autoritativo a carattere ablatorio, con cui l'organo della P.A. competente priva il privato del relativo diritto di proprietà su un bene , salva corresponsione di equo indennizzo, generalmente commisurato al valore venale del bene espropriato.
Sotto il profilo privatistico, limiti alla proprietà privata possono derivare da un atto di costituzione di diritti reali di godimento su cosa altrui, quali il diritto di usufrutto o di servitù prediale.
Concentrandoci sulle seconde, è noto che la servitù altro non è che un peso imposto su un fondo (c.d. servente) per l'utilità che può derivare ad un altro fondo (c.d. dominante) ad esso attiguo ed appartenente a diverso proprietario. La disciplina è contenuta a livello sistematico negli artt. 1027 e ss. c.c., che infatti distinguono almeno due tipi di servitù prediali (da praedium in latino ossia "terreno"): le servitù coattive o legali e le servitù volontarie.
Le prime, come è facile intuire, si costituiscono in virtù di un'espressa previsione normativa, come accade per le servitù di elettrodotto o acquedotto e scarico coattivo, ovvero ancora per le servitù di passaggio coattivo di cui agli artt. 1051 e ss. c.c.; al contrario, le cosiddette servitù volontarie si costituiscono per contratto o per testamento e sono da distinguere rispetto ad un terzo modo di costituzione, ossia per destinazione del padre di famiglia, che, insieme a quella per usucapione, rientrano nell'ambito di previsione di cui agli artt. 1061 e 1062 c.c.
Ai fini della nostra indagine, a ben vedere, ciò che è opportuno porre in evidenza è la nozione di utilità rinvenibile all'art. 1028 c.c., intesa quale maggiore comodità o amenità che può derivare al fondo dominante.
Invero, alla nozione succitata è stata offerta dalla giurisprudenza di legittimità una lettura pressoché estensiva, tanto da ricomprendere qualsivoglia forma di utilitas, purché a carattere reale.
Da questo principio si può facilmente giungere ad una soluzione negativa, in ordine all'ammissibilità delle servitù di parcheggio, aventi ad oggetto appunto il diritto del proprietario del fondo dominante di fruire dello spazio riservato al parcheggio delle proprie vetture sulla area del fondo servente.
Infatti, la caratteristica fondamentale delle servitù è il loro carattere reale, unitamente all'inerenza dell'utilità al fondo dominante. La realitas, anche definita "predialità", è dunque imprescindibile per la valida costituzione del diritto di servitù, ragion per cui il proprietario del fondo dominante può ricevere un vantaggio esclusivamente attraverso il proprio bene e non già per uno scopo per così dire egoistico o per un utilità personale.
Quanto detto, che trova riscontro altresì nella giurisprudenza di legittimità più recente (ex multis Cass. civile, sez. II, 06/11/2014, n. 23708, nonchè Cass. civile, sez. II, 07/03/2013, n. 5769), si pone perfettamente in linea col principio di tipicità dei diritti reali, la cui ratio si rinviene proprio nell'esigenza di impedire che i privati, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, costituiscano limitazioni alla proprietà privata atipiche, ossia non previste o avallate dal legislatore, con ciò inibendo la piena e libera fruizione del diritto di proprietà, la cui garanzia ed il cui riconoscimento trovano espressa sanzione a livello di Legge fondamentale.
Si legge chiaramente nella sentenza appena citata della Suprema Corte quanto segue: "Il parcheggio di autovetture costituisce manifestazione di un possesso a titolo di proprietà del suolo, non anche estrinsecazione di un potere di fatto riconducibile al contenuto di un diritto di servitù, del quale difetta la “realitas”, intesa come inerenza al fondo dominante dell’utilità, così come al fondo servente del peso, mentre la mera “commoditas” di parcheggiare l’auto per specifiche persone che accedano al fondo non può in alcun modo integrare gli estremi della utilità inerente al fondo stesso, risolvendosi, viceversa, in un vantaggio affatto personale dei proprietari”.
Alla luce di quanto detto, e del carattere conseguentemente irregolare della servitù di parcheggio eventualmente istituita su accordo tra le parti, qualsiasi contratto avente ad oggetto la costituzione di una servitù di tale natura non può che considerarsi fonte, tutt'al più, di un mero rapporto obbligatorio, in virtù del quale l'una parte concede all'altra la possibilità di fruire di una spazio all'interno del proprio terreno, adibito appunto ad area parcheggio, ma giammai può dirsi esistente un rapporto a carattere reale e, per l'effetto, sussistente un vincolo assimilabile ad una servitù di passaggio, per difetto del carattere reale della relativa utilitas al proprietario del fondo dominante.
Sempre la Corte di legittimità, con la sentenza del 2014 appena richiamata, specifica che il relativo contratto sarà affetto da nullità assoluta e art. 1418 c.c. per impossibilità dell'oggetto.
Successivamente, la stessa S.C. sembra essere caduta in contraddizione, quando con la sent. n. 16698/2017 statuisce: “In tema di servitù, lo schema previsto dall’art. 1027 c.c. non preclude in assoluto la costituzione di servitù avente ad oggetto il parcheggio di un’autovettura su fondo altrui, a condizione che, in base all’esame del titolo e ad una verifica in concreto della situazione di fatto, tale facoltà risulti essere stata attribuita come vantaggio in favore di altro fondo per la sua migliore utilizzazione”.
Quello che può sembrare un ribaltamento del principio di diritto espresso nel 2014 altro non è che una puntualizzazione dello stesso, avendo avuto cura la S.C. di specificare che, ai fini della configurabilità della servitù di parcheggio, è necessario valutare la sussistenza dei caratteri fondamenti e strutturali del diritto reale minore e in particolare l’altruità della cosa, l’immediatezza, l’inerenza al fondo servente e al fondo dominante, la specificità dell’utilità riservata.
Pertanto, non potremo non chiederci come si contraddistingue un diritto personale da un diritto reale di godimento su cosa altrui, dovendo, per risolvere l'empasse, aver cura della situazione concreta, inserita nella realtà fattuale, unendo a ciò l'esame del titolo su cui il diritto si fonda, con ciò potendo individuare i caratteri ed i requisiti essenziali del diritto di servitù.
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14 feb. 2022 • tempo di lettura 5 minuti
Ai sensi dell’articolo 587 del codice civile il testamento può definirsi come l’atto con cui un soggetto dispone, per il tempo in cui non sarà più in vita, di tutte o parte delle proprie sostanze.Ma quante e quali sono le tipologie di testamento? Sono previsti casi in cui è possibile impugnare il testamento?Le diverse tipologie di testamento e i casi in cui è possibile impugnarloL’impugnazione per annullabilità del testamentoL’impugnazione per nullità del testamentoL’impugnazione del testamento per lesione di legittima1 - Le diverse tipologie di testamentoOltre a fornire la definizione di testamento quale atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse, la legge disciplina tre diverse tipologie di testamento: il testamento olografo, il testamento pubblico e il testamento segreto.Il testamento olografo è, in buona sostanza, la tipologia “più semplice” di testamento. Difatti, è sufficiente che sia scritto per intero, datato e sottoscritto di proprio pugno dal testatore.Il testamento pubblico, al contrario, deve essere necessariamente redatto da un notaio alla presenza di due testimoni che non devono essere interessati all’atto.Tale tipologia di testamento deve essere redatto rispettando alcune formalità. In particolare: a) il testatore deve dichiarare oralmente al notaio, alla presenza dei due testimoni, le sue ultime volontà, in modo assolutamente spontaneo e libero; b) il notaio, seguendo le disposizioni dettategli dal testatore, provvede alla materiale redazione dell’atto, dandone lettura al termine e apponendo indicazione del luogo, della data e dell’ora in cui il testamento è stato redatto; c) il testatore, i testimoni e il notaio devono provvedere a sottoscrivere il testamento.Il testamento segreto, infine, è preparato dallo stesso testatore e consegnato a un notaio, il quale ha l’unico compito di custodirlo e redigere l’atto di ricevimento.Tutte e tre le citate tipologie di testamento possono essere affette da determinati vizi che consentono, a chi ne ha interesse, di proporre impugnazione. Per brevità di trattazione, è possibile affermare che le ragioni che giustificano l’impugnazione del testamento sono: a) l’incapacità del testatore, b) la violazione degli obblighi di forma del testamento, c) la violazione del contenuto del testamento, d) la redazione del testamento in presenza di un vizio della volontà del testatore, vale a dire in presenza di errore, violenza o dolo.Ognuna di queste motivazioni giustificatrici dell’impugnabilità del testamento conduce a una differente forma di invalidità. In particolare, il testamento può essere annullabile oppure nullo.2 - L’impugnazione per annullabilità del testamentoL’annullabilità del testamento segue la violazione delle norme che sono dettate in materia di difetto di capacità, vizi della volontà e ogni altro vizio meno grave di carattere formale. In primo luogo, è opportuno ricordare che non possono fare testamento i minori di età, gli interdetti per infermità mentale e coloro i quali, sebbene non interdetti, siano stati, anche in via transitoria, incapaci di intendere o di volere al momento della redazione del testamento.Laddove uno di questi soggetti abbia redatto un testamento, lo stesso può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse, proponendo azione di annullabilità che si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.Inoltre, il testamento può essere impugnato al fine di dichiararne l’annullabilità anche in presenza dei vizi del volere del testatore che, come anticipato, si hanno nell’ipotesi di errore, violenza o dolo. Anche in tal caso, l’impugnazione può essere proposta da chiunque ne abbia interesse nel termine di cinque anni dal giorno in cui si è avuta notizia del dolo, della violenza o dell’errore. In particolare, è annullabile il testamento redatto sulla base di convinzioni errate (errore), oppure redatto deitro la minaccia di un male ingiusto e notevole (violenza psicologica o morale) ed infine il testamento scritto dietro l’inganno di terzi (dolo).3 - L’impugnazione per nullità del testamentoLa nullità del testamento è una forma di invalidità certamente più grave dell’annullabilità. Difatti, la nullità può essere fatta valere impugnando il testamento in qualsiasi momento, a differenza della causa di annullabilità che viene sanata laddove non si proponga impugnazione entro cinque anni.Il codice civile prevede che il testamento sia nullo laddove manchi l’autografia o la sottoscrizione nell’ipotesi di testamento olografo. In caso di testamento pubblico, invece, lo stesso sarà nullo laddove manchi la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore ovvero la sottoscrizione dell’uno o dell’altro.Svariate sono le cause di nullità previste dal codice civile del nostro ordinamento. È possibile, tuttavia, elencare le principali cause di nullità.Innanzitutto, è nullo il c.d. testamento congiuntivo semplice o reciproco. Il primo è il testamento redatto da due persone nel medesimo documento a favore di un soggetto terzo, mentre il secondo è quello in cui i testatori dispongono dei propri beni uno a favore dell’altro.Sono altresì nulle le disposizioni testamentarie rimesse all’arbitrio di un soggetto terzo, nonché quelle che siano illecite, impossibili o che perseguano motivi illeciti.Ovviamente nullo è il testamento redatto a seguito della violenza fisica esercitata sul testatore.Sono, infine, nulle le disposizioni a favore di una persona indeterminata.4 - L’impugnazione del testamento per lesione di legittimaOltre ai casi di impugnazione per annullabilità o nullità del testamento, vi è un’ulteriore possibilità di impugnare il testamento.Si tratta dell’impugnazione per lesione di legittima.Prescindendo dalla presenza di un testamento, la legge prevede che determinati soggetti hanno diritto all’eredità. Si tratta dei c.d. eredi legittimari che, per legge, sono il coniuge, i figli e, in assenza di questi ultimi, gli ascendenti.Orbene, a tali soggetti spetta necessariamente una quota dell’eredità, per l’appunto la quota di legittima.L’azione di impugnazione del testamento per lesione della quota di legittima consente di ridefinire l’asse ereditario.Difatti, l’azione di riduzione è quell’azione volta a tutelare le quote di legittima spettanti ai legittimari. In particolare, l’erede legittimario che ritenga di aver ricevuto meno di quanto gli spetterebbe per legge può impugnare il testamento.In particolare, per poter esercitare tale azione l’erede legittimario deve, innanzitutto, accettare il testamento con beneficio di inventario; dopodiché potrà impugnare il testamento entro il termine di dieci anni dalla data di accettazione, sebbene una parte minoritaria della giurisprudenza ritenga che i dieci anni decorrano dall’apertura della successione.
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4 gen. 2021 • tempo di lettura 7 minuti
Le palestre (purtroppo) rimangono ancora chiuse ma i mesi di abbonamento continuano a decorrere: posso ottenere il rimborso per i mesi non goduti? Mi è stato offerto, in alternativa al rimborso, un voucher; a quali condizioni tale modalità di rimborso è valida? Posso recedere dal contratto? Proviamo a chiarire quali possano essere le soluzioni a disposizione dei consumatori e le misure emergenziali in materia di rimborsi messe in campo per andare incontro anche alle palestre. Le chiusure delle palestre a causa del COVID.Le soluzioni previste per le chiusure derivanti dal primo lockdown.Le soluzioni secondo il codice civile.Come procedere per chiedere il rimborso e/o per recedere dal contratto?1 - Le chiusure delle palestre a causa del COVID.Sono diversi i mesi nel corso dei quali vi è stata l’impossibilità di usufruire dell’abbonamento in palestra; inizialmente a causa del primo lockdown, successivamente nel periodo autunnale per via delle ulteriori chiusure disposte dal governo per la seconda ondata dell’epidemia (25 ottobre – 24 novembre). Il DPCM del 3 dicembre ha infine prorogato al 15 gennaio 2021 la scadenza dell’ultimo provvedimento di chiusura. Fonti del governo e indiscrezioni sottolineano, altresì, che non è mai stata in discussione un’eventuale riapertura delle attività di palestre, piscine, cinema e teatri, i quali quindi continueranno, con molta probabilità, a rimanere chiusi anche dopo tale ultima data.È dunque particolarmente sentita, ormai da mesi, la necessità di fare chiarezza su alcuni aspetti cruciali. Posso ottenere il rimborso per i mesi non goduti? Mi è stato offerto, in alternativa al rimborso, un voucher; a quali condizioni tale modalità di rimborso è valida? Posso recedere dal contratto? Queste domande richiedono una risposta (parzialmente) differente in relazione all’eventualità che il mancato godimento dei servizi previsti dal contratto con la palestra sia intervenuto nel corso del primo lockdown oppure nelle ulteriori chiusure imposte da ottobre in poi. 2 - Le soluzioni previste per le chiusure derivanti dal primo lockdown.I decreti “Cura Italia” e “Rilancio” (convertiti con la Legge 77/2020) hanno previsto una legislazione emergenziale relativa al mancato godimento dei servizi offerti dalle palestre a causa delle chiusure.Più precisamente, l’art. 216, quarto comma, del Decreto Rilancio aveva stabilito che:a seguito della sospensione delle attività sportive ricorresse la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta “in relazione ai contratti di abbonamento per l’accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo”, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del Codice Civile. Il soggetto acquirente potesse presentare istanza di rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione dell’attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato.Il gestore dell’impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione della predetta istanza potesse rilasciare, in alternativa al rimborso del corrispettivo, un voucher di pari valore “incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell’attività sportiva” (e, quindi, entro il 25 maggio 2021). L’istanza di cui al punto sub b) dovesse essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente Decreto Rilancio, ossia entro il 18 agosto 2020. La normativa in questione è particolarmente interessante per due ordini di ragioni. La prima riguarda un comportamento attivo del consumatore. Occorre precisare, a riguardo, che il 18 agosto 2020 è da considerarsi come un termine decadenziale, decorso il quale non si può più chiedere (o meglio, non si ha il diritto di richiedere) il rimborso dei mesi non goduti durante il primo lockdown. La seconda riguarda, invece, alcuni comportamenti attivi delle palestre. Alcune palestre, a seguito di tale normativa, hanno previsto l’utilizzo del voucher per un periodo determinato oppure ne hanno condizionato la spendibilità all’attivazione di un nuovo abbonamento. Orbene, queste modalità non rispettano quanto previsto dal Decreto Rilancio in quanto il consumatore ha diritto ad un voucher da attivare nell’arco di un anno, a suo piacimento, a partire dalla scadenza dei mesi di chiusura. Esso deve essere infatti “incondizionatamente utilizzabile”.Inoltre, altre palestre, nonostante la predetta normativa, in alternativa al rimborso o al voucher, dopo aver “congelato” l’abbonamento durante il lockdown (senza prelevare alcun corrispettivo), hanno ricollocato i tre mesi non goduti in coda all’ultimo mese di abbonamento, pur senza il consenso del consumatore. Si precisa che qualsiasi proroga ai mesi di abbonamento a seguito della scadenza prevista dal contratto come soluzione di rimborso per i mesi non goduti costituisce una modifica contrattuale, per la quale occorre il consenso del consumatore ex art. 1321 del Codice Civile. 3 - Le soluzioni secondo il codice civile.Da più parti si ritiene altamente probabile l’introduzione, a stretto giro, di un decreto che preveda le stesse modalità di rimborso del Decreto Rilancio. In ogni caso, in mancanza di una legislazione emergenziale sui rimborsi o sui voucher per le nuove chiusure, la disciplina di riferimento è quella dettata dagli artt. 1463 del Codice Civile (impossibilità totale, ad esempio in caso di abbonamento trimestrale) e 1464 del Codice Civile (impossibilità parziale, qualora residuino ancora alcuni mesi dell’abbonamento a seguito delle riaperture, ad esempio in caso di abbonamento annuale), in materia di impossibilità sopravvenuta per l’esecuzione del contratto. Ai sensi di queste disposizioni, da un lato, la palestra – durante il periodo di chiusura – non ha il diritto di chiedere il pagamento dell’abbonamento e dall’altro lato, ha l’obbligo di restituire i pagamenti già ricevuti. In altre parole, qualora la palestra abbia, nonostante la chiusura, continuato a ricevere il pagamento, il consumatore ha diritto a ottenere il rimborso. A seguito della precedente riapertura (maggio – ottobre), molti consumatori hanno altresì lamentato che a fronte dello stesso corrispettivo (generalmente mensile), la palestra non potesse più garantire lo stesso servizio. È infatti radicale la difformità dei servizi delle palestre a seguito delle restrizioni imposte dall’epidemia: possibilità di trattenersi in palestra al massimo 90 minuti, necessità di prenotazione dei corsi di fitness, chiusura di piscine, saune e altri servizi accessori. Il consumatore potrebbe, inoltre, non essere più interessato alla fruizione di tali servizi per ragioni di tutela della propria salute. Alla luce delle mutate condizioni contrattuali e dello squilibrio contrattuale a danno del consumatore, è ragionevole ritenere sussistente il diritto di quest’ultimo di recedere dal contratto per la parte residua. È chiaro che, in ogni caso, il principio di buona fede nell’esecuzione del contratto impone di andare incontro alle esigenze dell’esercente del servizio, ossia la palestra, qualora quest’ultimo si rendesse disponibile a rimodulare il corrispettivo pattuito, tenendo conto delle mutate condizioni di fruizione dei servizi offerti: ad esempio, riducendo il prezzo e fornendo al contempo alcuni servizi alternativi, quali la possibilità di seguire i corsi online.Si ricordi, in ogni caso, che qualsiasi proroga ai mesi di abbonamento a seguito della scadenza prevista dal contratto come soluzione di rimborso per i mesi non goduti costituisce una modifica contrattuale, per la quale occorre il consenso del consumatore ex art. 1321 del Codice Civile.4 - Come procedere per chiedere il rimborso e/o per recedere dal contratto? Il primo suggerimento è quello di formulare per iscritto (via email o pec) una richiesta di rimborso per i giorni non goduti durante il periodo di chiusura. A questa si può aggiungere (qualora non si sia interessati a frequentare la palestra nei giorni di riapertura), una richiesta di recesso dal contratto giustificato dalle mutate condizioni contrattuali. In caso la richiesta di rimborso e/o recesso non trovasse riscontro positivo, la strada successiva è il contenzioso giudiziario, il quale con grande probabilità dovrà essere instaurato di fronte al Giudice di Pace. Solo qualora la controversia sia di valore superiore a Euro 5.000 euro, sarà competente il tribunale ordinario.Si sottolinea, in ogni caso, alla luce delle difficoltà del periodo e dell’arretrato che già opprime il nostro sistema giudiziario, che la strada più diligente è senz’altro quella di tentare di negoziare soluzioni che vadano incontro anche alle esigenze delle palestre, ad esempio un voucher di cui è possibile usufruire a piacimento del consumatore (in sostituzione al rimborso) o la riduzione del prezzo dell’abbonamento per i mesi di riapertura e la possibilità di usufruire di corsi online (in sostituzione al recesso).
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Egregio Avvocato
14 nov. 2021 • tempo di lettura 1 minuti
Nel caso di merce acquistata durante i saldi, il consumatore ha diritto al cambio in tre casi:sempre, nel caso di bene “difettoso”, cioè affetto da vizi di fabbricazione, per effetto della garanzia prevista dal Codice del Consumo, che dura due anni ma richiede una denuncia entro 60 giorni dall’acquisto;se il commerciante l’ha promesso volontariamente ed alle condizioni da questi precisate;sempre, in caso di acquisti online, entro 14 giorni dalla consegna del bene.Se il cambio non è possibile (ad es. perché non ci sono più beni disponibili), il consumatore ha diritto alla riparazione gratuita del bene difettoso, alla riduzione del prezzo o ad un buono da utilizzare per altri acquisti.
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Egregio Avvocato
20 apr. 2021 • tempo di lettura 6 minuti
La riforma del Condominio, disciplinata dalla Legge n. 220 del 2012, ha finalmente dato una risposta, forse non del tutto esaustiva, all’annosa questione del possesso (o detenzione) degli animali all’interno degli edifici condominiali.Infatti, con l’introduzione di un’apposita norma nel codice civile, è stato - in un certo senso - liberalizzato l’ingresso degli animali domestici nei condominii. Nonostante ciò, diversi sono gli interrogativi che permangono: possono essere previsti dei limiti? Quali sono i comportamenti da tenere? In caso di contratto di locazione, il proprietario può porre dei divieti al conduttore?Animali domestici in Condominio: cosa prevede la legge? Quali animali rientrano nella nozione del codice civile?Cosa occorre fare se il regolamento condominiale ne vieta il possesso o la detenzione?Quali comportamenti è opportuno tenere?Animali domestici e locazione: il proprietario locatore può impedirne il possesso?1 - Animali domestici in Condominio: cosa prevede la legge? Quali animali rientrano nella nozione del codice civile?Possedere un animale domestico all’interno di un edificio condominiale può causare dissidi tra i singoli condòmini. Non tutti, infatti, nutrono i medesimi sentimenti verso gli animali, oppure, anche in presenza di persone che li apprezzano, possono sorgere problemi di varia natura.La Legge n. 220 del 2012 di riforma dell’istituto condominiale è intervenuta anche su tale argomento, con l’introduzione del comma 5 all’articolo 1138 del codice civile, il quale recita testualmente: «le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici».Questa definizione, tuttavia, non è stata esente da critiche. Difatti, se da un lato, è ovviamente positivo aver, finalmente, sdoganato la possibilità di possedere o detenere animali all’interno degli appartamenti condominiali, dall’altro lato la terminologia utilizzata è considerata da molti – anche da alcune associazioni di medici veterinari – troppo stringente e non in linea con la realtà. Invero, aver adoperato il termine animale domestico anziché animale da compagnia è stato, in un certo senso, giustificato dall’intento di evitare di acconsentire alla presenza dei cosiddetti animali non convenzionali o esotici, che dir si voglia. Le critiche mosse da associazioni di medici veterinari – primi fra tutti la Società Italiana Veterinari Animali Esotici e l’Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani – sono dettate dal fatto che il legislatore abbia attribuito all’aggettivo domestico un significato ambiguo e più vicino al “senso comune” che alla scienza. In altri termini, la definizione si ritiene errata poiché non considera come d’affezione tutti quegli animali non convenzionali o esotici, quali conigli, cincillà, piccoli roditori, volatili, contrastando, tra l’altro, con la Convenzione Europea per la Protezione degli Animali da Compagnia – ratificata anche dallo Stato Italiano – volta proprio a tutelare «ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall’uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia».2 - Cosa occorre fare se il regolamento condominiale ne vieta il possesso o la detenzione?Come detto, è il codice civile che impone il divieto di impedire, all’interno dei regolamenti condominiali, la detenzione o il possesso di animali domestici.Ne consegue che un’eventuale disposizione contraria a quanto disposto dall’articolo 1138 del codice civile, renda nullo qualsiasi regolamento condominiale. Inoltre, il singolo condòmino a cui dovesse essere vietato di tenere nella propria abitazione un animale in virtù di una delibera assembleare, può ricorrere al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla data in cui è stata emessa tale delibera o da quella in cui il soggetto abbia ricevuto il verbale suddetto.3 - Quali comportamenti è opportuno tenere?Aver consentito per legge il possesso o la detenzione di animali domestici all’interno di edifici condominiali non fa sì che il proprietario dell’animale in questione possa non rispettare i diritti altrui.Innanzitutto, il proprietario di un animale domestico è, per ovvie ragioni, passibile di reclamo da parte degli altri condòmini qualora le immissioni – rumori molesti e odori sgradevoli – provenienti dal suo appartamento provochino insofferenze che, ovviamente, vanno provate.Nell’ipotesi in cui, come prevede il codice civile, le immissioni diventino intollerabili, il Condominio potrà chiedere la cessazione della turbativa approvando una specifica delibera assembleare ovvero rivolgendosi al Giudice di Pace. Particolare attenzione deve avere il proprietario dell’animale relativamente al rumore. Infatti, la tutela contro le immissioni rumorose è prevista anche dal nostro codice penale come specifica ipotesi di reato: il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone.Va anche segnalato che gli animali non possono essere lasciati per lungo tempo senza vigilanza, poiché potrebbe ipotizzarsi il reato di omessa custodia.Altro tema relativo ai doveri del proprietario di un animale domestico è l’accesso di quest’ultimo nelle parti comuni del Condominio, in merito, il codice civile dispone che ogni condòmino ha il diritto di usufruire delle parti comuni nel rispetto delle normative igienico-sanitarie e del decoro urbano. Va da sé, quindi, che non può essere negato l’accesso alle parti comuni all’animale domestico ma, al tempo stesso, il proprietario deve adottare tutte quelle accortezze al fine di non ledere il diritto altrui al godimento delle stesse. In particolare, il cane che circola negli spazi comuni deve sempre indossare il cosiddetto guinzaglio corto – non più lungo di 1,50 metri – mentre per quel che riguarda la museruola, il padrone deve portarla con sé e farla indossare solo in caso di necessità (ad esempio, stando a un’ordinanza del Ministero della Salute, in ascensore la museruola va sempre fatta indossare).4 - Animali domestici e locazione: il proprietario locatore può impedirne il possesso?Se, per legge, il regolamento condominiale non può vietare il possesso o la detenzione di un animale domestico, lo stesso non si può dire nel caso in cui si tratti di immobile concesso in locazione.Nessuna norma, infatti, vieta al locatore di prevedere nel contratto di locazione un divieto di detenere animali domestici. Tra il proprietario locatore e l’inquilino conduttore vige l’autonomia negoziale e ne consegue che le parti sono del tutto libere di determinare il contenuto del contratto, pur nel rispetto della legge.Pertanto, è del tutto lecita un’eventuale clausola che vieti al conduttore di detenere animali domestici. Nell’ipotesi in cui, al contrario, il contratto non preveda alcun divieto, ciò non significa che il conduttore possa non rispettare gli obblighi o norme di comportamento a suo carico.Difatti, pur potendo possedere un animale domestico, occorrerà comunque fare riferimento alle regole generali dettate in materia di locazione. Ad esempio, il codice civile impone al conduttore di conservare l’immobile concessogli in locazione in buone condizioni, osservando la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l’uso determinato nel contratto. Nonostante ciò, una parte della giurisprudenza sta, lentamente, iniziando a considerare gli animali quali esseri senzienti, applicando il principio di inviolabilità di cui all’articolo 2 della Costituzione anche ad essi. In virtù di questa interpretazione, parte della giurisprudenza ritiene che la ratio dell’articolo 1138 del codice civile non sia incentrata sul diritto di proprietà dell’immobile, bensì sul “diritto all’animale d’affezione”. Ne consegue che sarebbero nulle le clausole che, nei contratti di locazione, vietino la detenzione di animali domestici poiché la libertà negoziale sarebbe limitata dal principio costituzionale di inviolabilità.Va, in ogni caso, precisato che, al momento della redazione di questo articolo, sul punto la giurisprudenza non è ancora consolidata e che, stante anche il silenzio della legge, è certamente consigliabile confrontarsi con il proprietario locatore, per evitare possibili futuri problemi. Editor: Avv. Marco Mezzi
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Egregio Avvocato
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