Diffamazione a mezzo stampa e responsabilità civile: le imprecisioni secondarie o marginali nell'articolo non escludono le esimenti del diritto di cronaca e di critica

Avv. Lorenzo Mariani

Avv. Lorenzo Mariani

Pubblicato il 8 feb. 2025 · tempo di lettura 1 minuti

Con l’Ordinanza n. 7757 del 08.04.2020 la Sezione III Civile della Suprema Corte di Cassazione ha confermato che, in materia di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo della stampa, la verità dei fatti narrati, legittimante il diritto di cronaca e di critica, non è scalfita da inesattezze secondarie o marginali che non siano in grado di alterare la portata informativa dell’articolo rispetto al soggetto al quale sono riferibili. Il giudizio sulla rilevanza giuridica di tali inesattezze, ossia sulla loro idoneità a diffamare, non costituisce accertamento in fatto ma giudizio di valore.


Articolo pubblicato su Nuove Frontiere Diritto (ISSN 2240-726X). Clicca qui per leggere l'articolo


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La donazione obnuziale

28 apr. 2022 • tempo di lettura 3 minuti

In vista di un determinato matrimonio futuro, gli sposi tra loro o anche altri soggetti possono fare un tipo particolare di donazione detta obnuziale. La donazione obnuziale è un negozio formale e tipico, caratterizzato dall’espressa menzione nell’atto pubblico che la contiene, dove l’attribuzione patrimoniale, eseguita da uno dei futuri sposi o da un terzo, sia compiuta in riguardo di un futuro e determinato matrimonio.Pertanto, per aversi donazione obnuziale è necessario che si faccia riferimento a un determinato matrimonio, cosicché è da escludere l’attribuzione patrimoniale effettuata nella prospettiva generica e accidentale del matrimonio.L’istituto della donazione obnuziale è incompatibile con l’istituto della donazione indiretta, in cui lo spirito di liberalità viene perseguito attraverso il compimento di atti diversi da quelli previsti per la donazione. 1. Chi può essere il donatario e come si perfeziona la donazione?2. Quali sono gli effetti della donazione obnuziale in caso di separazione o divorzio?3. Quali sono gli effetti della donazione obnuziale in caso di nullità del matrimonio?1 – Chi può essere il donatario e come si perfeziona la donazione?In tale tipo di donazione il donatario può essere alternativamente: a) uno o entrambi gli sposi (ad esempio un genitore dona al figlio, o al figlio e alla futura moglie); b) i figli nascituri da questi (un genitore dona al nascituro della figlia e del futuro genero).Diversamente da quanto avviene nella donazione tipica, in tale ipotesi la donazione: a) si perfeziona senza bisogno di accettazione a seguito della celebrazione del matrimonio a condizione che nell’atto pubblico sia espressamente indicato che la donazione è motivata dal matrimonio stesso; b) non produce effetti fino alla celebrazione del matrimonio (e, quindi, sottoposta alla condizione sospensiva della celebrazione dello stesso); c) non può essere revocata dal donante né per ingratitudine del donatario né in caso di sopravvenienza di figli; d) non obbliga il donatario a prestare gli alimenti al donante. 2 - Quali sono gli effetti della donazione obnuziale in caso di separazione o divorzio?A seguito della separazione dei coniugi o di divorzio il bene donato diventa di proprietà esclusiva del donatario della liberalità così come risulta dall’atto pubblico.Quando dall’atto non è possibile individuare il donatario, è necessario accertare se l’attribuzione è stata posta a favore di entrambi i coniugi o di uno solo, considerando che nella maggior parte dei casi la donazione per futuro matrimonio è destinata alla nascente famiglia e non a un donatario determinato. La donazione per futuro matrimonio risolutivamente condizionata alla pronuncia di separazione o divorzio è lecita: il donante può prevedere nel contratto di donazione che gli effetti della liberalità cessino al verificarsi di un evento futuro e incerto come lo scioglimento del matrimonio.3 - Quali sono gli effetti della donazione obnuziale in caso di nullità del matrimonio?Se il matrimonio è dichiarato nullo anche la donazione obnuziale diventa nulla. Il donatario deve restituire il bene al donante, ma restano salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede tra il giorno del matrimonio e il passaggio in giudicato della sentenza che ne dichiara la nullità.Il coniuge in buona fede non è tenuto a restituire i frutti percepiti prima della domanda di annullamento del matrimonio.Se la donazione era a favore di figli nascituri, essa rimane efficace per i figli rispetto ai quali si verificano gli effetti del matrimonio putativo (ossia del matrimonio contratto in buona fede dai coniugi che ignoravano la causa di nullità).

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Commette reato il coniuge che approfitta del rifiuto del figlio per incontrare l'altro genitore.

17 mar. 2023 • tempo di lettura 1 minuti

Per noi avvocati matrimonialisti/divorzisti non è insolito sentirsi dire da taluni genitori di non voler far vedere i figli nel giorno previsto per il diritto di visita perchè “il bambino piange“. Orbene, questo non è un motivo valido per sospendere il diritto di visita. Spesso, infatti, i capricci dei bambini diventano uno strumento per negare all'ex coniuge i propri diritti. Ed invero, la Cassazione, nella sentenza 26810, riconosce che l'approfittarsi dei “rifiuti” di minore ad incontrare l'altro genitore "equivale ad una sostanziale ammissione di un profilo doloso, seppur attenuato, della sua condotta, in quanto si riscontra la mancanza di una attiva e doverosa collaborazione da parte del genitore affidatario alla riuscita delle visite e degli incontri dell’altro genitore stabiliti con provvedimento del giudice civile, collaborazione essenziale soprattutto nel caso di un minore in tenera età, nel cui interesse si prevede che entrambi i genitori debbano mantenere e coltivare un rapporto affettivo con il proprio figlio". Il reato viene meno solo laddove l’impedire al genitore non affidatario il diritto di visita sia effettivamente mosso dalla necessità di tutelare l’interesse morale e materiale del minore, il che alle volte può risultare estremamente difficile da provare. Bisogna, pertanto, evitare strumentalizzazioni di questo genere e ricordarsi sempre e comunque che i figli sono di entrambi i genitori, anche se l'amore di un tempo è tra di loro finito. Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo Matrimonialista - Divorzista - Curatore Speciale del Minore

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Accordi di separazione o divorzio davanti al sindaco

20 dic. 2021 • tempo di lettura 4 minuti

Con il DL 132/2014 conv. in L. 162/2014 è stata introdotta la possibilità per di coniugi di potersi separare o divorziare mediante un accordo concluso dinanzi al sindaco senza ricorrere quindi all’autorità giudiziaria.Tale accordo, però, è possibile solo se non ci sono figli o se i figli maggiorenni sono capaci, non hanno handicap gravi o sono economicamente autosufficienti. Grazie a tale procedimento i coniugi potranno chiedere, nel rispetto dei limiti di legge, la separazione, il divorzio ossia la cessazione degli effetti civili del matrimonio o lo scioglimento del matrimonio oltre che la modifica delle condizioni di separazione o divorzio.Anche i componenti dell’unione civile possono chiedere lo scioglimento dell’unione civile tra di loro costituita o la modifica delle condizioni dello scioglimento.Quali sono i limiti e i divieti dell’accordo dinanzi al sindaco?È necessaria l’assistenza di un avvocato?Qual è il procedimento da seguire per raggiungere l’accordo?Quali sono gli effetti dell’accordo?1 - Quali sono i limiti e i divieti dell’accordo dinanzi al sindaco?I coniugi, gli ex coniugi, i componenti o gli ex componenti dell’unione civile non possono accedere alla procedura in presenza di figli minori di età o maggiori incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.Tale limite riguarda esclusivamente i figli avuti in comune dai coniugi o dagli ex coniugi, pertanto, la richiesta può essere avanzata se i figli minori o incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti non sono comuni ma sono di uno solo dei coniugi richiedenti.L’articolo 12, comma III, del DL 132/2014 contiene un divieto abbastanza significativo ovvero quello secondo cui l’accordo tra le parti non contenere patti di trasferimento patrimoniale.Tale scelta serve a tutelare il soggetto più debole della coppia che sarebbe senza dubbio penalizzato data la celerità e semplicità della procedura che attribuisce all’ufficiale di stato civile un ruolo meramente certificatore dell’accordo tra le parti.Il divieto riguarda esclusivamente i patti che hanno per effetto il trasferimento della proprietà o di altri diritti reali, poiché, l’accordo può prevedere l’obbligo di pagare una somma di denaro a titolo periodico sia in caso di separazione sia in caso di divorzio congiunto o la revoca o la revisione della misura dell’assegno in sede di modifica. Non sarà possibile prevedere il pagamento in un’unica soluzione dell’assegno periodico di divorzio in quanto spetta al tribunale valutare l’equità di tale pagamento e tale controllo non può essere effettuato dal sindaco il quale non può entrare nel merito della somma consensualmente decisa né della sua congruità.2 - È necessaria l’assistenza di un avvocato?Ai sensi dell’articolo 12, comma I, DL 132/2014 i coniugi posso fare tutto personalmente in quanto la presenza di un avvocato è facoltativa.La procedura si svolge dinanzi al sindaco del comune di residenza di uno dei due coniugi o di quello presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio. 3 - Qual è il procedimento da seguire per raggiungere l’accordo?Ciascun coniuge presenta al sindaco una dichiarazione contenente la volontà di separarsi, far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenere lo scioglimento, o di sciogliere l’unione civile, indicando anche le condizioni concordate. Nel momento in cui il sindaco riceve le dichiarazioni va a compilare l’atto contenente l’accordo che sarà sottoscritto dallo stesso e lo farà sottoscrivere anche alle parti. Il sindaco non ha alcun compito di controllo ma è tenuto solamente a recepire quanto concordato dalle parti senza entrare nel merito della somma consensualmente decisa dalle parti né della sua congruità. Quando il sindaco riceve le dichiarazioni delle parti, le invita a comparire nuovamente di fronte a sé non pima di 30 giorni dalla ricezione per confermare l’accordo.Tale periodo interlocutore serve al sindaco per svolgere un mero controllo sulle dichiarazioni rese dagli interessati. Se i coniugi o le parti dell’unione civile non compaiono nella data indicata o, se compaiono non confermano le condizioni concordate, l’accordo non produce effetti.In questo caso il sindaco dovrà comunque iscrivere l’atto già redatto nei registri dello stato civile dove da atto della mancata conferma da parte degli interessati.Il sindaco, dopo la conferma dell’atto da parte degli interessati, va a comunicare la sua avvenuta iscrizione nei registri di stato civile alla cancelleria del tribunale. L’ufficiale dello stato civile procede: a) all’iscrizione dell’accordo nei registri dell’atto di matrimonio o negli archivi informativi; b) all’annotazione dell’accordo a margine dell’atto di matrimonio; c) all’annotazione dell’accordo sull’atto di nascita di ciascun coniuge.4 – Quali sono gli effetti dell’accordo? L’accordo concluso dinanzi all’ufficiale di stato civile produce gli effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione giudiziale, cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o divorzio. L’accordo di separazione dinanzi al sindaco legittima ciascun coniuge a richiedere il divorzio decorsi 6 mesi dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso dinanzi all’ufficiale di stato civile.  

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La pubblicazione online di pagelle e voti scolastici dei minori: profili giuridici, pedagogici e di tutela della privacy

11 lug. 2026 • tempo di lettura 5 minuti

La crescente diffusione dei social network ha modificato profondamente le modalità con cui le famiglie condividono eventi e successi dei propri figli. Tra le pratiche sempre più frequenti emerge la pubblicazione online di pagelle, voti scolastici e risultati accademici dei minori. Sebbene tale comportamento sia spesso motivato dall'orgoglio genitoriale, esso solleva rilevanti questioni giuridiche, etiche e pedagogiche. Il presente contributo analizza le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, il fenomeno dello sharenting e le implicazioni educative legate all'esposizione digitale dei minori.L'avvento delle piattaforme digitali ha favorito una condivisione sempre più intensa della vita familiare. Fotografie, video, certificati scolastici e risultati accademici vengono frequentemente pubblicati sui social media, contribuendo alla costruzione dell'identità digitale dei minori. In particolare, durante il periodo di consegna delle pagelle scolastiche, numerosi genitori condividono online immagini dei voti ottenuti dai figli, spesso senza considerare le conseguenze che tali pubblicazioni possono avere sul diritto alla riservatezza e sull'autodeterminazione digitale dei ragazzi.La questione assume una particolare rilevanza poiché coinvolge soggetti minorenni, caratterizzati da una tutela rafforzata nell'ambito della protezione dei dati personali.Il Garante per la protezione dei dati personali ha dedicato ampio spazio al tema della privacy scolastica nel vademecum La scuola a prova di privacy, documento rivolto a studenti, famiglie e istituzioni scolastiche.Secondo il Garante, i voti scolastici sono accessibili attraverso il registro elettronico esclusivamente mediante credenziali personali dello studente e della sua famiglia. Nel caso di scuole prive di registro elettronico, è consentita l'affissione dei tabelloni, purché siano escluse informazioni che possano rivelare condizioni di salute o altre informazioni personali non pertinenti.Particolare attenzione viene posta agli studenti con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA): eventuali riferimenti a prove differenziate non devono comparire nei tabelloni pubblici, ma esclusivamente nella documentazione individuale destinata allo studente.L'Autorità sottolinea inoltre che la pubblicazione online degli esiti scolastici non è ammessa per le istituzioni scolastiche. Tale divieto si fonda sulla considerazione che la diffusione via Internet costituisce una forma particolarmente invasiva di trattamento dei dati personali, poiché le informazioni possono permanere in rete per un tempo indefinito ed essere consultate da soggetti estranei alla comunità scolastica.Dal punto di vista giuridico, i voti scolastici non rientrano tra le categorie particolari di dati personali (i cosiddetti "dati sensibili"), ma costituiscono comunque informazioni riferibili a una persona identificata o identificabile.Secondo diversi professionisti del settore legale, la pubblicazione di un voto scolastico non configura automaticamente una violazione della normativa sulla privacy. Tuttavia, il problema emerge quando tali informazioni vengono associate a elementi identificativi quali, exempli gratia, nome e cognome, fotografia del minore, istituto scolastico frequentato, classe di appartenenza, ulteriori dettagli personali, etc.In questi casi aumenta significativamente il rischio di identificazione del minore e di diffusione incontrollata delle informazioni. Gli esperti raccomandano pertanto, qualora si scelga di condividere tali contenuti, di oscurare ogni dato identificativo e di limitare la visibilità dei post a cerchie ristrette di utenti.La pratica della condivisione online di contenuti riguardanti i figli è comunemente definita sharenting, termine derivante dalla fusione delle parole inglesi sharing (condivisione) e parenting (genitorialità).Secondo il Garante, la pubblicazione sistematica di immagini, video e informazioni personali contribuisce alla costruzione della reputazione digitale dei minori fin dalla più tenera età. Tale processo avviene spesso senza il consenso consapevole degli interessati e può influenzare la percezione sociale futura del soggetto.La reputazione digitale rappresenta oggi una componente significativa dell'identità personale. Le informazioni pubblicate dai genitori possono permanere online per anni, essere archiviate, condivise o indicizzate dai motori di ricerca, generando una traccia digitale difficilmente eliminabile.Un aspetto particolarmente critico riguarda il diritto del minore a definire autonomamente la propria immagine pubblica. Crescendo, infatti, i ragazzi potrebbero non riconoscersi nella rappresentazione costruita dai genitori o percepire come invasiva la diffusione di informazioni relative al proprio percorso scolastico.Uno dei principali rischi evidenziati dal Garante riguarda la perdita di controllo sulle informazioni una volta pubblicate.Nel contesto digitale, infatti, la condivisione di un contenuto non coincide con la sua semplice visualizzazione da parte dei destinatari originari. Immagini e documenti, in fatti, possono essere scaricati, copiati, inoltrati, archiviati e condivisi ulteriormente senza autorizzazione.Questo fenomeno riguarda non soltanto i social network pubblici, ma anche applicazioni di messaggistica privata come WhatsApp o Telegram. Una fotografia della pagella inviata a un gruppo ristretto può essere facilmente inoltrata ad altri utenti, sfuggendo completamente al controllo del soggetto che l'ha originariamente condivisa.La perdita di controllo sui dati costituisce pertanto uno degli elementi centrali nelle valutazioni di rischio relative alla pubblicazione di informazioni riguardanti minori.Oltre agli aspetti giuridici, la questione presenta importanti risvolti educativi.In pedagogia, si sottolinea come il voto rappresenti soltanto un indicatore all'interno di un percorso formativo più ampio e non possa essere considerato una misura del valore personale dello studente. Identificare il ragazzo con il risultato ottenuto rischia infatti di favorire dinamiche di etichettamento eccessivamente semplificanti.Secondo l'approccio pedagogico comunemente accettato, la pagella dovrebbe diventare uno strumento di dialogo familiare e di riflessione condivisa. La lettura congiunta dei risultati scolastici consente di valorizzare l'esperienza dello studente, comprendere difficoltà e progressi e promuovere una maggiore consapevolezza del proprio percorso di apprendimento.In tale prospettiva, la condivisione più significativa non è quella pubblica e digitale, ma quella che avviene all'interno della famiglia attraverso il confronto e l'ascolto reciproco.La pubblicazione di pagelle e voti scolastici sui social network si colloca all'intersezione tra libertà di espressione dei genitori, tutela della privacy dei minori e responsabilità educativa. Sebbene non esista un divieto assoluto per le famiglie, le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali evidenziano la necessità di adottare un approccio prudente e consapevole. La diffusione online di risultati scolastici contribuisce infatti alla costruzione della reputazione digitale dei minori, espone informazioni personali a una platea potenzialmente illimitata e può incidere sul diritto dei ragazzi a controllare la propria identità digitale futura.Alla luce delle considerazioni giuridiche e pedagogiche emerse, appare opportuno privilegiare forme di condivisione più riservate e rispettose dell'autonomia del minore, evitando la diffusione pubblica di pagelle e voti o adottando adeguate misure di anonimizzazione e limitazione dell'accesso ai contenuti. In una società sempre più digitalizzata, la tutela della dignità e della riservatezza dei minori rappresenta una responsabilità condivisa che coinvolge famiglie, scuola e istituzioni.

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