Assegno divorzile e ripetizione di somme indebitamente percepite

Avv. Prof.  Domenico  Lamanna Di Salvo

Avv. Prof. Domenico Lamanna Di Salvo

Pubblicato il 7 nov. 2023 · tempo di lettura 3 minuti

Con la recente sentenza n. 28646/2021, la Cassazione è tornata ancora una volta ad esaminare il tema dell'assegno divorzile, con particolare riferimento ai presupposti per la sua attribuzione e alle conseguenze del venir meno dei presupposti stessi. Nel caso de quo, il Tribunale di primo grado aveva condannato il marito ad un assegno tale da garantire all'ex moglie un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio. Tale decisione era stata confermata dalla Corte d'Appello di Ancona, ma la Cassazione aveva accolto il ricorso avanzato dal marito, rinviando il gravame alla Corte di Appello che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva revocato l'assegno divorzile a favore della donna, altresì condannandola a restituire all'ex marito le somme precedentemente ricevute a partire dalla data di deposito della prima ordinanza della Cassazione.

Il marito, però, proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza del giudice di rinvio, sulla base di tre motivi:

  • In primo luogo, il ricorrente lamentava che, nonostante la Corte di appello avesse negato l'esistenza ab origine dei presupposti per l'attribuzione dell'assegno divorzile, la stessa aveva poi consentito la mancata restituzione della maggior parte di quanto percepito a tale titolo, in base alla buona fede della donna, in realtà insussistente.
  • Inoltre, l'insussistenza originaria dei presupposti per l'attribuzione dell'assegno, comporta, a detta del ricorrente. che l'ex coniuge sia tenuta a restituire integralmente quanto percepito a tale titolo.
  • Infine, l'ex marito contestava la compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio.

la Suprema Corte, nel decidere sulla vicenda, sottolineava che la Corte di Appello si era attenuto ai canoni dettati dalla Cassazione stessa (ex plurimis, Cass. 11504/2017), secondo cui "il diritto all'assegno divorzile è condizionato dal previo riconoscimento all'esito di una verifica necessaria, articolata nelle due diverse fasi, ovvero l'accertamento del riconoscimento o meno del diritto all'assegno e la determinazione dell'importo dell'assegno stesso. In base a tale giudizio in due fasi, la Corte di Appello ha escluso ab origine l'an debeatur dell'assegno richiesto dall'ex moglie, attenendosi alla descrizione della situazione patrimoniale e reddituale della donna". Alla luce di ciò, i primi due punti di gravame venivano ritenuti fondati, In particolare, gli ermellini sottolineavano che la ripetibilità di quanto corrisposto a titolo di assegno divorzile, deve ritenersi passato in giudicato qualora, successivamente, se ne accerti la non debenza ab origine. In merito, poi, alla decorrenza, e contrariamente a quanto sancito dalla corte di Appello, qualora si accerti che una determinata somma non è dovuta, la buona fede di chi l'ha percepita e deve restituirla non giustifica la ritenzione di quanto indebitamente pagato, ma, tuttalpiù, riguarda la decorrenza dei frutti e degli interessi maturati. Pertanto, secondo gli Ermellini, l'accertamento dell'insussistenza del diritto all'assegno divorzile comporta che lo stesso non sia dovuto dal momento giuridicamente rilevante in cui decorre la sua iniziale attribuzione, che ha natura costitutiva: tale momento coincide con il passaggio in giudicato della sentenza di risoluzione del vincolo coniugale. Pertanto, l''obbligo restitutorio a carico della ex moglie dovrà estendersi anche al periodo ricompreso tra quando la stessa ha iniziato a percepire l'emolumento e la prima ordinanza della Cassazione del 2017.

Infine, la Corte ha precisato che gli interessi legali sulla somma da restituire dovranno essere riconosciuti, ai sensi dell'art. 1282 c.c., dal giorno del pagamento, in quanto la caducazione del titolo rende indebito il pagamento sin dall'origine, e dunque l'obbligazione restitutoria deve ritenersi sorta ed esigibile sin da quel momento.

Rebus sic stantibus, il ricorso dell'ex marito veniva accolto e, la Corte condannava la ex moglie a restituire quanto ricevuto a titolo di assegno divorzile sin da quando la stessa ha iniziato a percepire l'emolumento, oltre agli interessi legali su tali somme, dalle date dei rispettivi pagamenti fino all'effettivo soddisfo. Ferma rimaneva, invece, la compensazione delle spese processuali in tutti i gradi di giudizio, in considerazione della peculiarità dell'intero iter processuale.

La sentenza de quo, che appare condivisibile in ogni suo punto, ci ricorda come la rieptizione delle somme indebitamente percepite debba rappresentare un caposaldo dell'intero assetto giuridico dell'assegno di mantenimento, in quanto molto spesso vengono disposti importi esorbitanti e/o non spettanti. Appare fin troppo facile capire quali conseguenze derivino da ciò, se non si fà chiarezza sull'obbligo - giuridico prima che morale - di ripetizione delle stesse.

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Mancata emissione dello scontrino: cosa rischia il cliente?

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La maggior parte degli esercizi commerciali sono obbligati ad emettere lo scontrino fiscale. La regola è quella secondo cui ad esito del pagamento del cliente deve essere emesso lo scontrino, e solo eccezionalmente alcuni soggetti sono esonerati (es. tabaccai o benzinai).In caso di mancata emissione dello scontrino, sicuramente il negoziante commette un’evasione fiscale, a fronte della quale dovrà applicarsi una sanzione tributaria: si tratta di illecito amministrativo, e non invece di reato. Le uniche autorità competenti ad accertare le evasioni sono l’Agenzia delle Entrate e, per conto di questa, la Guardia di Finanza.Differente è la situazione del cliente. Dal 1999 al 2003 è esistita una norma che imponeva al cliente l’obbligo di chiedere lo scontrino, riconoscendo quindi una responsabilità anche in capo al cliente, che veniva sanzionato mediante una multa.A partire dal 2003, invece, è stata espunta qualsiasi tipo di responsabilità in capo al cliente, il quale non ha più alcun tipo di obbligo e non può essere sanzionato in alcun modo.Certamente il cliente potrà comunque segnalare il negoziante che non gli ha voluto rilasciare lo scontrino, mediante una segnalazione (non anonima!) alla Guardia di Finanza. Invero oggi, richiedere lo scontrino fiscale risponde ad un “obbligo sociale”, e inoltre può rivelarsi molto utile per il cliente stesso, che potrà detrarre alcune spese nella dichiarazione dei redditi.

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Egregio Avvocato

Annullamento del matrimonio nel Diritto Civile e dichiarazione di nullità in quello Canonico.

20 mag. 2024 tempo di lettura 2 minuti

Nel linguaggio comune si parla tutt'oggi di "annullamento del matrimonio" ma questo è errato, in quanto, nel diritto canonico, non esiste il divorzio, bensì la dichiarazione di nullità di un matrimonio, sì celebrato secundum ritum Sanctae Romanae Ecclesiae ma viziato da situazioni tanto gravi da comportarne la nullità ab origine, come se il matrimonio stesso non fosse mai stato celebrato (tam quam non esset). Per ottenere la declaratoria di nullità, il vizio deve ricadere tra quelli previsti dal Codice di Diritto Canonico. Exempli gratia, si consideri il Canon 1103, secondo cui è nullo il matrimonio celebrato sotto l'effetto del timore provocato da pressione psicologica o costrizione morale, come pure da violenza o minaccia materiale.In tal caso, se siamo di fronte ad un matrimonio concordatario o solo religioso celebrato sotto violenza e costrizione grave, anche qualora fosse solo reverenziale, il soggetto che lo ha subito potrà sempre impugnare il vincolo nuziale e chiedere al Tribunale Ecclesiastico competente di dichiarare la nullità dello stesso anche dopo il cessare della violenza o della costrizione Il vizio per la Chiesa non è sanabile, quindi non vi è nessuan prescrizione temporale.Diverso è invece l'approccio del Diritto Italiano. Ed invero, secondo il Codice Civile, nel caso di specie si parla di “annullamento del matrimonio” in quanto il vincolo di per sé è nato valido e solo l'effetto di annullamento dello stesso si andrà a produrre a condizione che “non vi sia stata coabitazione per un anno”, intesa nei termini di una completa vita coniugale successivamente al cessare della violenza. Qui, inoltre, vi è un limite temporale fissato dalla legge in un anno. Tale sanatio prevista dall'art. 122 c.c. comunque in linea con i principi del diritto in termini di sanatoria e prescrizione del diritto (cfr. Trib. Modena 9 novembre 2022).Pertanto, è difficile provare tale circostanza, in quanto chi ha posto in essere la violenza andrà a dichiarare che la stessa non è mai esistita o che al massimo sia cessata da oltre un anno e pertanto nulla può essere dichiarato ai fini della annullabilità. Viceversa il soggetto debole, dopo aver subito la violenza al consenso, dovrà anche subire l'onta di un processo per avere giustizia.La discrasia tra Diritto Civile e Diritto Canonico si colloca sulla scia di un orientamento purtroppo oramai consolidato nel ns. Ordinamento, che, facendo leva sulla laicità dello Stato, de facto ignora e snobba l'Insegnamento della Chiesa, degradando in tal modo le statuizioni dei Tribunali Ecclesiastici a mere vicende afferenti la sfera religiosa dei coniugi. Non resta che augurarsi una più profonda collaborazione ed un più sincero timore reverenziale nei confronti di Santa Romana Chiesa, piuttosto che una "scissione" del Diritto, che non giova alla fine dei conti alle persone.Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo Matrimonialista - Divorzista - Curatore Speciale del Minore

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Affidamento dei figli minori e trasferimento all'estero

27 apr. 2023 tempo di lettura 1 minuti

Uno dei temi più dibattuti da noi avvocati matrimonialisti/divorzisti è, ovviamente, l'affido dei figli minori in seno ad un giudizio di separazione. Dando per scontato che, nella maggior parte dei casi, i Tribunali optano per l'affido condiviso, quid iuris quando uno dei genitori - per i più svariati motivi - decide di spostare la propria residenza all'estero? Il tema è stato di recente analizzato dalla Suprema Corte nella decisione in commento. (Corte di Cassazione - Ordinanza n. 24651/2022, Sez. Prima Civile) L'orientamento qui espresso pare assolutamente condivisibile. Ed invero, il consenso di un genitore al collocamento dei figli presso l'ex coniuge (id est, spesso la madre) non presuppone sic et simpliciter un'implicita autorizzazione al trasferimento all'estero, in quanto tale passo - seppur costituzionalmente garantito, stante la libertà di decidere dove vivere - comporta notevoli limitazioni alla bigenitorialità e all'esercizio di quel diritto/dovere ad essa intrinsecamente connesso. Ne discende che qualsiasi decisione unilaterale di trasferimento all'estero con figli minori è da ritenersi lesivo dei diritti dell'altro genitore, che si vede de facto limitato nell'esercizio delle prerogative genitoriali, e, pertanto, costituisce illecito di sottrazione internazionale di minori, tema che è regolamentato persino a livello internazionale dalla Convenzione internazionale de L'Aia. La decisione degli Ermellini appare impeccabile sotto un profilo logico ed interpretativo e rappresenta sicuramente un piunto fermo nella soluzione di simili controversie.Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo Matrimonialista - Divorzista - Curatore Speciale del Minore

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Acquisto "Prima Casa"

24 mar. 2022 tempo di lettura 4 minuti

Quando si acquista una “prima casa” il Legislatore prevede un trattamento fiscale agevolato che consente, a determinate condizioni, di pagare imposte ridotte all’atto di acquisto. E se sono anche un soggetto UNDER 36?1. Quali sono le agevolazioni fiscali?2. Quali sono i presupposti per ottenere i benefici?3. Posso rivendere una casa acquistata con i benefici “prima casa”?4. Brevi cenni sulle agevolazioni UNDER 36.1 - Quali sono le agevolazioni fiscali?Con l’espressione “acquisto prima casa” si fa riferimento ad un particolare regime fiscale di favore che il Legislatore riconosce all’acquirente (persona fisica) che – al ricorrere di determinati presupposti –acquista un primo immobile destinato ad abitazione.  In particolare, le agevolazioni si sostanziano nella diminuzione della cd. imposta di registro.Ogni atto giuridico è soggetto al pagamento obbligatorio di un’imposta da versare allo Stato per la registrazione dell’atto all’Agenzia delle Entrate. Tale imposta può essere proporzionale (ossia una percentuale da applicare a una data base imponibile) oppure fissa.Per gli atti traslativi a titolo oneroso di diritti reali su beni immobili (es. vendita), acquistati da privati, ai sensi dell’art. 1, Tariffa I, Parte I DPR n. 131/1986, l’imposta di registro è del 9%.Quando il trasferimento, però, ha ad oggetto diritti inerenti immobili “prima casa” l’imposta di registro è ridotta al 2%.L’aliquota deve poi essere applicata ad una base imponibile. Ebbene, nel caso di acquisti prima casa (se l’atto non è imponibile Iva e l’acquirente lo richieda) la base imponibile su cui calcolare l’imposta è il “valore catastale”, e non il prezzo pattuito dalle parti. Esso si ottiene moltiplicando la rendita catastale per determinati coefficienti, inferiori nel caso in cui ci troviamo all’interno di tale regime agevolato, che comportano per l’acquirente un ulteriore risparmio d’imposta. Facciamo un esempio per capire meglio. Ipotizziamo che un’immobile abbia una rendita catastale di 900 euro:a) se acquisto con le agevolazioni “prima casa” pagherò un’imposta di registro di 2.079 euro. Perché la base imponibile sarà data da: 900 (rendita) x 115,5 (coefficiente prima casa) = 103.950. A cui devo applicare l’aliquota del 2%: 103.950 x 0,02 = 2.079. b) se acquisto senza le agevolazioni “prima casa” pagherò un’imposta di registro di 10.206 euro.Perché la base imponibile sarà data da: 900 (rendita) x 126 (coefficiente non prima casa) = 133.400A cui devo applicare l’aliquota del 9%: 133.400 x 0,09 = 10.206.Una bella differenza! N.B. che l’imposta di registro dovuta non è mai inferiore a 1.000 euro. Se, ad esempio, a seguito del calcolo predetto l’imposta da versare risultasse 800 euro, scatterebbe la soglia minima, per cui l’acquirente sarebbe comunque tenuto a pagare la somma di 1.000.Ma attenzione, se l’abitazione “prima casa” viene venduta o donata prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di acquisto si decade dai benefici e sono previste delle sanzioni salvo, come appresso detto, il riacquisto entro un anno di altra “prima casa”. 2 - Quali sono i presupposti per ottenere i benefici?I presupposti possiamo distinguerli in oggettivi, perché legati alla natura del bene acquistato e alla sua ubicazione, e soggettivi, inerenti la situazione giuridica dell’acquirente.Tutti devono ricorrere ai fini delle agevolazioni predette, e precisamente: la casa che si intende acquistare non deve fare parte delle categorie A/1-A/8-A/9, qualunque sia la dimensione dell’immobile (cioè non deve essere una casa di lusso);l’abitazione deve essere ubicata nel Comune in cui si ha la residenza, oppure, nel Comune in cui si intende trasferire la propria residenza obbligatoriamente nel termine di 18 mesi decorrenti dall’atto di acquisto;  o, ancora, nel Comune in cui si svolge la propria attività (lavorativa, sportiva, di studio o di volontariato), o se ci si è trasferiti all’estero, nel Comune in cui ha la sede o svolge la propria attività il soggetto da cui l’acquirente stesso dipende; chi compara non deve essere titolare di un altro immobile nello stesso Comune in cui si trova l’immobile da acquistare;chi compra non deve essere titolare su tutto il territorio nazionale (neppure per quote, anche in regime di comunione legale con il coniuge) di diritti di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su altro immobile acquistato con le agevolazioni anzidette, salvo quanto previsto dal 1° gennaio 2016 (vedi di seguito il punto 3).3 - Posso rivendere una casa acquistata con i benefici “prima casa”?Si.Dal 1° gennaio 2016, chi ha acquistato un’abitazione con i benefici “prima casa” può acquistare, sia a titolo oneroso sia gratuito (successione o donazione), un altro immobile abitativo e beneficiare nuovamente delle agevolazioni, ma a condizione che la casa già posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto. 4 - Brevi cenni sulle agevolazioni UNDER 36.Se sei anche un giovane di età inferiore a 36 anni e hai un indicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore a 40.000 euro, non paghi l’imposta di registro!Invero, il D.L. n. 73/2021 prevede che all’atto di acquisto di una “prima casa”, non soggetto ad iva, non siano neppure dovute l’imposta ipotecaria e catastale (pari a 50 euro l’una). La nuova scadenza dell'agevolazione introdotta dal decreto Sostegni bis (bonus prima casa under 36) è ad oggi fissata al 31 dicembre 2022.Editor: Dott.ssa Flavia Carrubba

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