Avv. Elisa Calviello
In vista di un determinato matrimonio futuro, gli sposi tra loro o anche altri soggetti possono fare un tipo particolare di donazione detta obnuziale.
La donazione obnuziale è un negozio formale e tipico, caratterizzato dall’espressa menzione nell’atto pubblico che la contiene, dove l’attribuzione patrimoniale, eseguita da uno dei futuri sposi o da un terzo, sia compiuta in riguardo di un futuro e determinato matrimonio.
Pertanto, per aversi donazione obnuziale è necessario che si faccia riferimento a un determinato matrimonio, cosicché è da escludere l’attribuzione patrimoniale effettuata nella prospettiva generica e accidentale del matrimonio.
L’istituto della donazione obnuziale è incompatibile con l’istituto della donazione indiretta, in cui lo spirito di liberalità viene perseguito attraverso il compimento di atti diversi da quelli previsti per la donazione.
1. Chi può essere il donatario e come si perfeziona la donazione?
2. Quali sono gli effetti della donazione obnuziale in caso di separazione o divorzio?
3. Quali sono gli effetti della donazione obnuziale in caso di nullità del matrimonio?
In tale tipo di donazione il donatario può essere alternativamente: a) uno o entrambi gli sposi (ad esempio un genitore dona al figlio, o al figlio e alla futura moglie); b) i figli nascituri da questi (un genitore dona al nascituro della figlia e del futuro genero).
Diversamente da quanto avviene nella donazione tipica, in tale ipotesi la donazione: a) si perfeziona senza bisogno di accettazione a seguito della celebrazione del matrimonio a condizione che nell’atto pubblico sia espressamente indicato che la donazione è motivata dal matrimonio stesso; b) non produce effetti fino alla celebrazione del matrimonio (e, quindi, sottoposta alla condizione sospensiva della celebrazione dello stesso); c) non può essere revocata dal donante né per ingratitudine del donatario né in caso di sopravvenienza di figli; d) non obbliga il donatario a prestare gli alimenti al donante.
A seguito della separazione dei coniugi o di divorzio il bene donato diventa di proprietà esclusiva del donatario della liberalità così come risulta dall’atto pubblico.
Quando dall’atto non è possibile individuare il donatario, è necessario accertare se l’attribuzione è stata posta a favore di entrambi i coniugi o di uno solo, considerando che nella maggior parte dei casi la donazione per futuro matrimonio è destinata alla nascente famiglia e non a un donatario determinato.
La donazione per futuro matrimonio risolutivamente condizionata alla pronuncia di separazione o divorzio è lecita: il donante può prevedere nel contratto di donazione che gli effetti della liberalità cessino al verificarsi di un evento futuro e incerto come lo scioglimento del matrimonio.
Se il matrimonio è dichiarato nullo anche la donazione obnuziale diventa nulla. Il donatario deve restituire il bene al donante, ma restano salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede tra il giorno del matrimonio e il passaggio in giudicato della sentenza che ne dichiara la nullità.
Il coniuge in buona fede non è tenuto a restituire i frutti percepiti prima della domanda di annullamento del matrimonio.
Se la donazione era a favore di figli nascituri, essa rimane efficace per i figli rispetto ai quali si verificano gli effetti del matrimonio putativo (ossia del matrimonio contratto in buona fede dai coniugi che ignoravano la causa di nullità).
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25 lug. 2025 • tempo di lettura 6 minuti
Come noto, il principio di bigenitorialità è stato introdotto con la L. 54/2006, riguardante l'affidamento condiviso. Questo principio è stato poi ripetutamente ribadito dalla Corte di Cassazione che lo ha, però, subordinato al benessere del bambino. L'art. 337 ter c.c. afferma che "il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale".Per assicurare ciò, il giudice adotta provvedimenti che perseguano l'interesse esclusivo della prole, decidendo:· tempi e modalità della presenza dei figli minori presso ciascun genitore;· come e in quale misura ciascun genitore contribuisca al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli.Il comma 4 dell'art. 337-ter c.c. prosegue affermando che, se non ci sono accordi tra i genitori circa le modalità di mantenimento dei figli, sarà il giudice a decidere l'ammontare dell'assegno di mantenimento, tenendo conto:· delle attuali esigenze del figlio;· del tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;· dei tempi di permanenza presso ciascun genitore;· delle risorse economiche di entrambi i genitori;· della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.Negli ultimi anni, la legge 54/2006 ha introdotto il principio di bigenitorialità, riguardante l'affidamento condiviso. Questo principio, ripetutamente ribadito dalla Corte di Cassazione, è comunque subordinato al benessere del bambino.Tanto premesso, ci si chiede se il minore in tenera età possa pernottare anche con il padre non affidatario.Al riguardo, è opportuno, in primis, analizzare i risultati scientifici, per poi passare ad una disamina dell'orientamento giurisprudenziale delle Corti italiane.La scienza sottolinea che l'attaccamento padre-figlio è un legame che non si origina da solo, ma va migliorato ogni giorno. Il ruolo del padre è importante nella crescita dei figli quanto quello della madre, e questo si è modificato soprattutto negli ultimi decenni. La relazione con le figure di riferimento risulta essere fondamentale per lo sviluppo non solo relazionale, ma anche psicologico e affettivo del bambino. Una figura paterna presente e che si occupa dei propri figli permette una crescita più armoniosa e questo si riflette in modo positivo sulla vita del bambino, anche una volta diventato adulto.Già nel 2013 una ricerca francese rilevava come il rischio di perdere definitivamente il contatto con un genitore fosse dell’1 per cento nel caso in cui il giudice stabilisse un affidamento paritetico alla prima udienza e salisse al 21% nel caso di un affidamento ‘tradizionale’ (2 week-end al mese col padre). La perdita genitoriale nei primi 9 anni di vita è correlata ad una aumentata probabilità di danni cromosomici con rischio elevato di malattie organiche a distanza.Nel 2014, una ricerca coordinata dal prof. Richard Warshak con l’endorsement di 110 ricercatori internazionali, concentrata sulla revisione della letteratura internazionale relativa all’affidamento materialmente condiviso per bambini sotto i quattro anni, arrivava a concludere che:1. “Non c’è evidenza della necessità di ritardare l’introduzione di un frequente e regolare coinvolgimento (pernottamento incluso) di ambedue i genitori coi propri figli”;2. “In generale, i risultati degli studi rivisitati in questo documento sono favorevoli ai piani genitoriali che meglio equilibrano il tempo dei bambini presso le due case”.In uno studio del 2016 William V. Fabricius e Go Woon Suh hanno evidenziato come il pernottamento in forma paritaria di bambini sotto i 2 anni comporta:1. migliori relazioni del bambino sia col papà sia con la mamma nel breve termine;2. migliori relazioni con il papà e la mamma a lungo termine.Una ricerca governativa svedese ha evidenziato, su un campione di 3656 bimbi in età prescolare (3-5 anni), che quelli in regime di affidamento materialmente condiviso mostrano minori sintomi di disturbo psicologico di quelli in affido materialmente esclusivo. E un altro studio svedese ha evidenziato l’assenza di differenza a livello di ormone dello stress fra bambini in affido paritetico-alternato e in affido a residenza prevalente.Alla luce di questi risultati, il Consiglio d’Europa ha osservato che la decennale esperienza dell’Australia, ove la presunzione di affidamento materialmente condiviso esiste dal 2006, risulta benefica sopra i 4 anni di età e priva di qualunque effetto nocivo tra i 2 e i 4 anni.Fin qui i risultati scientifici. Ma cosa succede nelle Corti italiane?Purtroppo, la questione appare ben lungi dall'essere unanimemente considerata.Un primo orientamento (ex plurimis, Cass. 16125/2020) ritiene che il diritto di visita dei genitori di bambini in tenera età possa subire restrizioni solo ed esclusivamente se ciò ricada nell'ambito dell'interesse del minore, pur sottolineando a chiare lettere la tutela del principio di bigenitorialità "inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione e istruzione della prole."Analogamente, la Suprema Corte nel 2024 (Cass. n.19069/2024 pubblicata l’11 luglio 2024), confermando quanto precedentemente statuito dalla Corte d’Appello di Ancona, non prevedeva alcun pernottamento fino al raggiungimento dei 3 anni di età del figlio. Osservava la Corte di Appello di Ancona che fino ai tre anni, il minore deve dormire in casa della madre. La scelta del pernottamento esclusivo del figlio presso l'abitazione della madre veniva motivata affermando che il pernottamento presso il padre sarebbe stato dannoso per il minore. Veniva, pertanto, ribadito che, fino al terzo anno di età del bambino, il padre avrebbe avuto diritto di passare due pomeriggi alla settimana con il figlio, uno infrasettimanale e uno nel weekend; per le vacanze estive e natalizie il padre avrebbe potuto passare due settimane consecutive con il figlio, ma sempre senza il pernottamento.Il provvedimento della Cassazione risponde alle crescenti preoccupazioni relative alla gestione dell’affidamento nei primi anni di vita del bambino. La decisione sottolinea l’importanza di un ambiente stabile e familiare, evidenziando che, fino ai tre anni, il pernottamento fuori dalla casa delgenitore collocatario potrebbe costituire un elemento di stress per il minore. Un altro orientamento, invece, sembra aderire alle conclusioni scientifiche su riportate.Sempre nel 2024, gli Ermellini (Cassazione Civile, Sez. I, 9 aprile 2024, n. 9442) osservavano che "i tempi di permanenza dei minori presso il genitore non convivente devono di regola comprendere tutti i momenti della vita quotidiana del minore, anche se in misura proporzionalmente ridotta rispetto ai tempi di convivenza con l’altro genitore, e in essi vanno compresi i pernottamenti – salvo che si evidenzi uno specifico e attuale pregiudizio per il minore – in modo da consentire al genitore non convivente con il figlio di svolgere pienamente le sue funzioni di cura, educazione, istruzione, assistenza materiale e morale, in conformità alle condizioni del provvedimento di affidamento".Tale dicotomia è ancor più marcato nella Giurisprudenza di merito.Come si vede, siamo ben lontani dall'avere un orientamento univoco, anche se ciò sarebbe davvero auspicabile.A nostro modesto parere, la suddivisione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore è il frutto di una valutazione ponderata del giudice del merito, che partendo dall’esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, deve tener conto anche del suo diritto ad una significativa relazione con entrambi i genitori e il diritto di questi ultimi di esplicare, nella relazione con i figli, il proprio ruolo educativo.Ci auguriamo che si possa arrivare quanto prima ad un orientamento univoco, nel supremo interesse del benessere psico - fisico dei minori.
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23 set. 2024 • tempo di lettura 2 minuti
Il coniuge che lascia la propria abitazione è, nell'immaginario collettivo, l'origine scatenante la crisi del rapporto matrimoniale. Ad un'attenta analisi, però, non può sfuggire che, invece, la crisi matrimoniale affonda le sue ragioni in un momento antecedente, pertanto l'andarsene via di casa rappresenta solo la plateale esplosione di un malessere che già da tempo covava nella coppia.La ragione per una tale drastica decisione può avere diverse spiegazioni logiche, che esulano dagli scopi di questo intervento. Quello che dobbiamo precisare è la rilevanza giuridica di un tale atto.Oggi, non vi è più il reato di abbandono del tetto coniugale, ma questo gesto può avere delle importanti conseguenze sul piano civilistico in sede di separazione e divorzio. Un tale gesto, infatti, può avere conseguenze importanti ai fini dell'addebito, ragion per cui - qualora ci si dovesse decidere di farlo - è opportuno pianificare le proprie azioni con il proprio legale, onde evitare spiacevoli conseguenze. Pertanto, riteniamo opportuno suggerire di non abbandonare mai la casa coniugale, cercando di resistere - laddove possibile - fino all'udienza presidenziale. Ovviamente, laddove dovessero presentarsi situazioni gravemente conflittuali o il pericolo di strumentalizzazioni o false denunce di violenza, è meglio depositare un ricorso e andare via da casa. In ogni caso, tali decisioni debbono essere attentamente valutate comunemente con il proprio difensore, in quanto, in via astrattamente teorica, esistono delle situazioni in cui l’abbandono immediato della casa coniugale è la soluzione migliore per tutelarsi; difatti, è considerata prevalente la tutela del coniuge eventualmente vittima di episodi di violenza psicologica o fisica. In questi casi, diventa fondamentale far prevalere il diritto del soggetto ad allontanarsi dalla fonte della violenza, rappresentata dall’altro coniuge.Recentemente, la Suprema Corte (Cass. N. 20228/2022) si è interessata all'argomento, asserendo che "l’abbandono della casa coniugale da parte di uno dei coniugi non costituisce presupposto per l’addebito della separazione qualora la convivenza sia già divenuta intollerabile, non avendo quindi alcuna efficacia causale sulla rottura del vincolo coniugale". Sulla stessa scia, gli Ermellini si erano già espressi precedentemente (Cass. Sez. I, 16.04.2018, n. 9384), sottolineando che “l’abbandono del tetto coniugale è giustificato dalla violazione degli obblighi di fedeltà da parte del marito, intento alla ricerca di relazioni extraconiugali tramite internet. Ciò costituisce una circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi ed a provocare l’insorgere della crisi matrimoniale all’origine della separazione”.In conclusione, appare opportuno valutare attentamente, insieme al proprio procuratore, tutte i fattori presenti e decidere, sempre di comune accordo, sul da farsi. In ogni caso, sono da evitare i colpi di testa insensati e non opportunamente ponderati.Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo Matrimonialista - Divorzista - Curatore Speciale del Minore
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22 ott. 2024 • tempo di lettura 2 minuti
L’affidamento condiviso, che presuppone la capacità per i genitori di instaurare un’ottimale e prolungata sintonia sulle scelte educative per i figli, costituisce oggi il regime ordinario di affidamento, alla luce del principio di bigenitorialità.L’affidamento esclusivo costituisce, invece, una soluzione eccezionale, consentita solo qualora uno dei genitori dimostri una condizione di manifesta carenza, o un'inidoneità educativa ovvero un comportamento tale da rendere l’affidamento condiviso contrario all’interesse esclusivo del minore. La legge non indica quali siano i casi che comportano la revoca dell’affidamento condiviso, pertanto la decisione è rimessa alla valutazione del Giudice, eseguita caso per caso con provvedimento motivato.In via generale, l’interesse del minore puo' essere pregiudicato da un affidamento condiviso nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio o non contribuisca al suo mantenimento, proponga scelte di vita non rispettose delle esigenze e delle aspirazioni del figlio, si trovi in condizioni di grave impedimento fisico o psichico o di obiettiva lontananza. Secondo il Tribunale di Napoli (sent. 3934/2017), che richiama un costante orientamento dei giudici di legittimità (cfr. ex multis, Cass. n. 16593/2008 e n. 24526/2010), l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitoreIl genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del Giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi. Tuttavia le decisioni di maggiore interesse per i figli devono essere adottate da entrambi i genitori.Vediamo adesso alcune decisioni sull'affidamento esclusivo. Per il Tribunale di Roma (sent. n. 11735/2017) chi si disinteressa economicamente ed emotivamente dei figli rischia di vedersi togliere l'affidamento dei minori;Il Tribunale di Torino (20 gennaio 2023, n. 205) ha disposto l'affido esclusivo, in quanto il padre aveva trascurato la relazione con la figlia, rendendosi poi irreperibile e mancando al dovuto mantenimento della stessa.Nell'ordinanza n. 16738/2018, la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo l'affido esclusivo della figlia minore alla madre in attesa che il padre, inaffidabile e disinteressato, recuperasse la funzione genitoriale.Sempre gli Ermellini avevano concluso in maniera simile nell'ordinanza 19836/2014, disponendo l'affido esclusivo al padre, in quanto la madre si era completamente disinteressata della bambina, trasferendosi altrove. La Cassazione con l'ordinanza del 19 Settembre 2022 n. 27348, ha ribadito la legittimità dell'affido esclusivo alla madre se il padre si rifiuta di comunicare con lei e non risponde alle sue mail e ai messaggi whatsapp.Questi esempi ci fanno comprendere come il tema si offra a speculazioni eterogenee e complesse, che, sicuramente, non preferiscono uno o l'altro dei genitori, ma che, invece, hanno come obiettivo il benessere psico - fisico del minore.
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16 lug. 2025 • tempo di lettura 2 minuti
Un problema molto frequente nelle cause di separazione e divorzio riguarda il mantenimento da corrispondere ai figli maggiorenni. Le Corti italiane, nel decidere sulla vicenda, assumono di solito orientamenti contrastanti, ma recentemente la Cassazione ha cercato di fare chiarezza sul punto. Vogliamo pertanto analizzare la vicenda alla luce delle recenti statuizioni.Il primo criterio da considerare per decidere se mantenere o revocare l'assegno di mantenimento è l'età del figlio. Il raggiungimento della maggiore età è il punto di partenza (Cass. 22813/2023), seguito da una valutazione che tiene conto dell'età e della capacità di autosostentamento del figlio. L'obbligo di mantenimento non può protrarsi oltre certi limiti di tempo e ragionevolezza. Recentemente, la Cassazione (Cass. 2259/2024 ha sancito che, se il figlio ha compiuto 30 anni ed è ancora senza lavoro, cessa il sostegno economico. Questo principio si applica anche se il giovane ha solo svolto stage o tirocini, senza riuscire a trovare un'occupazione stabile. Le motivazioni sono state riprese anche da più recenti ordinanze della Cassazione (Cass. 24731 del 16 settembre 2024; Cass. 24391/2024). Cruciale è, al riguardo, il cosiddetto "principio di auto responsabilità" (cfr., in tal senso, Cass. n. 26875 del 2023),secondo cui un adulto dovrebbe essere in grado di mantenersi autonomamente, senza dipendere dai genitori. Ovviamente, se un figlio sta ancora studiando subito dopo aver raggiunto la maggiore età, ha diritto al mantenimento. Tuttavia, per chi ha superato i trent'anni, dimostrare la necessità di questo sostegno diventa più difficile. Il figlio dovrà provare che ci sono ragioni valide, non dipendenti dalla sua volontà, che gli impediscono di lavorare.Nel contesto odierno, l'ingresso nel mondo del lavoro può essere lungo e complesso, e frequentare uno stage è spesso parte di questo processo. Tuttavia, come sottolineato dalla Cassazione, svolgere un tirocinio non giustifica il mantenimento a lungo termine. Se un figlio trentenne è ancora coinvolto in attività formative o non stabili, è ragionevole considerare che ciò possa dipendere da una scarsa attitudine a cogliere le opportunità, piuttosto che dalla mancanza di occasioni lavorative. In conclusione, gli ermellini sembrano indicare il limite dei 30 anni come una barriera invalicabile, oltre la quale si perde il diritto al mantenimento. Anche prima dei 30 anni, però, il mantenimento può essere revocato in determinate situazioni (Cass. 38366/2021), ad esempio:· scarso rendimento negli studi (Cass. civ. n. 27377/2013), come il mancato superamento di esami o il loro svolgimento con tempi molto dilatati (Cass. 8049/2022);· mancanza di impegno nella ricerca di un'occupazione, ad esempio la mancata partecipazione a stage, tirocini o concorsi pubblici (cfr., in tal senso, Cass. n. 38366 del 2021)· non iscriversi al centro per l'impiego o non inviare il curriculum per cercare lavoro (Cass 27818 del 28.10.2024).Ciò premesso, è anche vero che il genitore non può decidere autonomamente di smettere di versare l'assegno di mantenimento. Solo il giudice ha il potere di revocare l'obbligo di mantenimento, previa richiesta formale da parte del genitore. Pertanto, è importante valutare la situazione nel caso concreto, prima di prendere qualsivoglia decisione ed esporsi a conseguenze più gravi.
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