Avv. Eleonora Zito
Con l' entrata in vigore della nuova riforma . Richiedi assistenza separazione e divorzi ed anche per redigere il piano genitoriale nel caso di figli minori.
Con l’entrata in vigore della nuova riforma in materia di famiglia, occorre redigere il piano genitoriale.
Cos’è un piano genitoriale?
Il piano genitoriale è un documento redatto (con l’aiuto di un avvocato esperto in diritto di famiglia o di un mediatore familiare) dai due genitori che hanno deciso di interrompere la convivenza e la propria relazione sentimentale.
E’ uno strumento efficacissimo per facilitare gli accordi sulla genitorialità
Il piano genitoriale è fondamentale per la gestione dei problemi che inevitabilmente si dovranno sostenere con l’altro genitore e per la cura e l’educazione dei figli dopo la separazione.
Un piano genitoriale ben scritto può fungere da mappa per la gestione del nucleo familiare post-separazione. Un buon piano genitoriale deve privilegiare il benessere dei figli e la tutela dei loro interessi.
Lo studio legale fornisce assistenza per separazione e divorzi in tutto il territorio nazionale.
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30 dic. 2020 • tempo di lettura 3 minuti
"Startup” quante volte è capitato di sentirle nominare e quante altre ci si è chiesti cosa fossero veramente. Una piattaforma che permette di ricevere direttamente a casa prodotti locali? Un vaso smart che amplifica le proprietà naturali delle piante e purifica l’aria? Le startup sono ormai nella nostra realtà economica e giuridica e spesso usufruiamo dei loro servizi senza neanche saperlo. Eppure, non tutte sono Startup Innovative!Cos'è una Startup Innovativa ai sensi del D.L. 179/2012?La disciplina agevolativa I requisiti essenziali Come costituire una Startup Innovativa1 - Cos'è una Startup Innovativa ai sensi del D.L. 179/2012?Il concetto di “startup” (o “start-up” o “start up”) è riferibile a qualsiasi impresa che si trovi in uno stadio iniziale della propria attività, quando cioè il modello di business, prodotto e mercato non sono ancora perfettamente definiti. Tuttavia, se la startup largamente intesa è qualsiasi impresa nella fase genetica della propria vita, a prescindere dall’attività sociale svolta, solo alcune sono o diventano o, meglio ancora, acquisiscono la qualifica giuridica di “Startup Innovativa” ai sensi del Decreto Legge del 18 ottobre 2012, n. 179 (c.d. Decreto Crescita 2.0). Queste ultime, infatti, ai sensi di legge, sono solo quelle società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, che hanno come oggetto sociale, esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Più semplicemente, sono le aziende che si pongono l’obiettivo di sviluppare prodotti o servizi di natura tecnologica: ad esempio, una pizzeria non è una startup innovativa ma può esserlo la società che abbia creato un nuovo software per la gestione efficiente degli ordini. 2 - La disciplina agevolativa Le startup innovative godono di una disciplina agevolativa prevista dal Decreto Crescita 2.0, recentemente ampliata dal legislatore con il D.L. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) per l’emergenza Covid-19 attraverso la destinazione di nuove risorse a fondo perduto.Le startup innovative, ad esempio:sono esonerate dal pagamento dei diritti camerali e imposte di bollo;godono di facilitazioni nel ripianamento delle perdite e nella gestione della crisi di impresa; hanno una disciplina del lavoro tagliata su misura e possono remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale;possono avviare campagne di raccolta di capitale diffuso attraverso portali online autorizzati (cd. equity crowdfunding);sono previsti incentivi fiscali per coloro, persone fisiche o giuridiche, che intendono investire nel capitale di rischio delle startup innovative. 3 - I requisiti essenzialiL’ottenimento della qualifica di “startup innovativa” avviene mediante l’iscrizione della società nella sezione speciale del Registro delle Imprese, creata ad hoc presso ogni Camera di Commercio. Ai fini dell’iscrizione, la società deve soddisfare una serie di requisiti indicati dall’art. 25 del D.L. 179/2012. In particolare, la società deve:avere la propria sede principale in Italia o in uno Stato UE;essere di nuova costituzione o comunque avere meno di 4 anni di attività, non nascere da operazioni di fusione, scissione o cessione di ramo di azienda;presentare un fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro;non distribuire utili;nonché possedere uno dei criteri alternativi indicati al comma 2, lett. h) del predetto articolo.La società rimane iscritta per un periodo di 5 anni durante il quale può usufruire della disciplina agevolata. 4 - Come costituire una Startup InnovativaHai un’idea innovativa? costituire una Startup Innovativa è più semplice di quanto pensi!È possibile costituirla con l’aiuto di un notaio o tramite una procedura online “fai-da-te”. La costituzione online è però limitata alla sole società a responsabilità limitata (S.r.l.) e può essere effettuata direttamente sul sito InfoCamere del Registro delle Imprese (http://startup.infocamere.it/atst/guidaCostitutivo?0).Il sito propone due procedure:una guidata, in cui è contemplato il coinvolgimento di una Camera di Commercio per aiutare nella stesura dell’atto costitutivo e dello statuto e per assolvere i successivi adempimenti;una non-guidata, dove l’imprenditore può procedere all’iscrizione in piena autonomia con intervento della Camera solo per la verifica e correttezza della documentazione.Per avviare entrambe le procedure i soci fondatori dovranno essere in possesso, tutti, della “firma digitale” e aver già ottenuto la PEC della nuova impresa, o presso certificatori attivi o presso la stessa Camera di Commercio.Sarà richiesto ai soci fondatori il pagamento dell’imposta per la registrazione degli atti all’Agenzia delle Entrate (200,00 euro) e l’ottenimento del codice fiscale, nonché di presentarsi alla fine della procedura di persona presso la Camera di Commercio di riferimento. Editor: dott.ssa Flavia Carrubba
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Egregio Avvocato
12 mag. 2026 • tempo di lettura 3 minuti
La giurisprudenza recente in materia di assegno divorzile conferma un orientamento sempre più rigoroso, volto a superare ogni automatismo basato sulla mera disparità economica tra gli ex coniugi. In tale prospettiva si collocano, da un lato, l’ordinanza n. 1999/2026 della Corte di Cassazione e, dall’altro, i principi ribaditi da precedenti pronunce, tra cui l’ordinanza n. 300/2026 (in linea con la decisione n. 16604/2022), che contribuiscono a delineare con maggiore precisione i presupposti per il riconoscimento dell’assegno divorzile.Secondo la Suprema Corte, non è sufficiente dimostrare uno squilibrio economico tra le parti: è invece necessario provare che tale disparità sia conseguenza diretta — o quantomeno sia stata aggravata — dalle scelte condivise durante il matrimonio. In particolare, il coniuge richiedente deve dimostrare di aver subito un sacrificio patrimoniale o professionale in favore della famiglia o dell’altro coniuge, rinunciando a concrete opportunità lavorative o reddituali.Nel caso oggetto dell’ordinanza n. 1999/2026, la Corte ha confermato la decisione della Corte d’Appello che, riformando la sentenza di primo grado, aveva negato l’assegno divorzile a una ex moglie inizialmente beneficiaria di un contributo mensile di 500 euro. Non solo: la donna è stata condannata a restituire le somme percepite a partire dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, oltre alle spese di lite. La Cassazione ha ritenuto inammissibili i motivi di ricorso, in quanto fondati esclusivamente sulla disparità economica, senza fornire alcuna prova del nesso causale tra le condizioni economiche peggiori e le scelte matrimoniali.Particolarmente rilevante è il principio affermato in tema di ripetibilità delle somme già versate: qualora venga accertata l’assenza originaria dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno, trova applicazione la regola generale della piena ripetibilità delle prestazioni economiche corrisposte. In assenza di specifiche circostanze idonee a giustificare l’esclusione dell’obbligo restitutorio, l’ex coniuge beneficiario è dunque tenuto a restituire quanto indebitamente percepito.Questo orientamento si inserisce in un quadro più ampio di evoluzione della disciplina dell’assegno divorzile, profondamente ridefinita negli ultimi anni. Si è infatti passati da una concezione prevalentemente assistenziale a una funzione composita, che integra profili assistenziali, perequativi e compensativi. In tale contesto, il giudice è chiamato a compiere una valutazione complessiva dell’intera storia coniugale, verificando non solo l’eventuale impossibilità del richiedente di mantenersi autonomamente, ma anche il contributo fornito alla formazione del patrimonio familiare e dell’altro coniuge.La giurisprudenza richiede, dunque, la sussistenza congiunta di tre elementi fondamentali: una disparità economico-patrimoniale tra gli ex coniugi; il nesso causale tra tale disparità e le scelte di vita familiare condivise; la prova concreta dei sacrifici sostenuti dal coniuge economicamente più debole. Tale prova deve essere specifica e puntuale, non essendo sufficienti allegazioni generiche.Ulteriori elementi rilevanti nella valutazione giudiziale sono la durata del matrimonio e la capacità lavorativa residua del richiedente. In particolare, matrimoni di breve durata — come quello di sei anni esaminato in una delle pronunce richiamate — difficilmente possono giustificare un’incidenza significativa sulle prospettive professionali di uno dei coniugi, soprattutto in presenza di una persistente capacità di produrre reddito.La Corte ha inoltre ribadito l’irrilevanza della convivenza prematrimoniale ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile, confermando un orientamento restrittivo che continua tuttavia a suscitare dibattito, specie in considerazione della crescente diffusione delle unioni di fatto.Sotto il profilo processuale, viene riaffermato il principio secondo cui la valutazione delle prove, comprese le presunzioni semplici, spetta al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata. Ne consegue l’inammissibilità di ricorsi per cassazione che si risolvano in una richiesta di riesame del merito della controversia.In conclusione, le pronunce esaminate confermano un orientamento sempre più rigoroso e coerente con il principio di autoresponsabilità economica: l’assegno divorzile non può essere riconosciuto sulla base della sola disparità reddituale, ma richiede la dimostrazione di un effettivo sacrificio coniugale causalmente collegato alle scelte matrimoniali. Tale impostazione contribuisce a delineare un sistema che valorizza le scelte di vita realmente condivise e responsabilizza entrambi gli ex coniugi nella costruzione della propria autonomia economica dopo il divorzio.
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1 mar. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
In base alla loro origine i regolamenti condominiali si distinguono tra:regolamenti contrattuali, ovvero quelli in generale precostituiti al momento della realizzazione dell’edificio ed accettati nei rogiti di acquisto dai singoli condomini;regolamenti assembleari, ovvero i regolamenti approvati in un secondo momento dall’assemblea con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio in base al combinato disposto dell’art. 1138 c.c. comma 3 e 1136 c.c. comma 2.I quorum necessari per la modifica del regolamento dipendono dalla natura della clausola (contrattuale o regolamentare) in questione e ciò indipendentemente dalla natura del regolamento come ormai ampiamente condiviso dalla giurisprudenza (Cass. Sez. Un. 943/1999, Cass. n. 22464/2014, Cass. n. 9877/2012, Cass. n. 3733/1985)Le clausole sono considerate di natura contrattuale solo qualora limitino i diritti dei condomini sulle proprietà private o parti comuni, ovvero attribuiscono ad alcuni maggiori diritti rispetto ad altri. Tale tipologia di clausole richiede la modifica all’unanimità.Le clausole che invece disciplinano l’uso delle parti e beni comuni sono clausole di natura regolamentare, la cui modifica richiede le maggioranze prescritte dall’art. 1136 c.c.Le modifiche deliberate in assemblea devono poi, in ogni caso, essere annotate al regolamento.Avv. Ruggiero Gorgoglione WR Milano Avvocatiwww.wrmilanoavvocati.com wravvocati@gmail.com +393397007006
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8 feb. 2025 • tempo di lettura 1 minuti
Il tema della tutela cautelare d’urgenza, richiesta e ottenuta prima dell’udienza presidenziale di separazione e divorzio o dell’udienza di comparizione nei giudizi camerali, è sovente affrontato da dottrina e giurisprudenza familiarista. Sul punto, si riscontrano due visioni divergenti sull’ammissibilità del ricorso ex art. 700 cpc nel processo di famiglia, data l’esistenza di strumenti tipici della materia, quali i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 708 cpc, gli ordini di protezione ex 736 bis cpc e i rimedi monitori e risarcitori ex 709 ter cpc. Peraltro, la natura cautelare di tali istituti è a sua volta oggetto di dibattito. Ad ogni modo, è consistente la giurisprudenza che ammette una generica tutela cautelare prima dell’udienza presidenziale, a prescindere da questioni di nomen juris. Ugualmente, non mancano provvedimenti di sequestro conservativo ex art. 671 cpc o giudiziario ex art. 670 cpc adottati dal giudice della crisi familiare. Tali arresti sono fondati, principalmente, sulla necessità di tutelare il supremo interesse del minore da pregiudizi gravi e imminenti, che non possono attendere l’ordinanza presidenziale ex art. 708 cpc o altri rimedi tipici. Alcune pronunce estendono tale esigenza dal minore al genitore più “debole” da un punto di vista economico, ovvero vittima di violenza intrafamiliare. Il presente articolo si ripropone si tratteggiare il profilo della tutela cautelare in fase presidenziale, analizzando alcune pronunce emblematiche e il loro rapporto con i futuri strumenti di diritto positivo previsti dalla riforma del processo civile ex DLgs 149/2022.Pubblicato su Salvis Juribus (ISSN 2464-9775) il 21.12.2022. Clicca qui per leggere l'articolo
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