Contratti bancari: a quale tasso prestare attenzione.

Avv. Anna Maria  Crucitti

Avv. Anna Maria Crucitti

Pubblicato il 29 set. 2022 · tempo di lettura 2 minuti

La contrattazione bancaria è sempre molto complessa. Il cliente è, generalmente, chiamato a sottoscrivere dei moduli prestampati, ricchi di clausole e condizioni di non facile e immediata comprensione. Per tale ragione, molto spesso si finisce per accettare condizioni svantaggiose, nell'errata convinzione di non avere altra scelta.

Ecco, quindi, un rimedio a tale problema: conoscere i tassi di interesse e sapere quale sia quello rivelatore della convenienza del contratto.

Molto spesso, infatti, indotti anche da un'errata pubblicità, si ritiene che il tasso cui riferirsi per valutare il costo del contratto che si vuol sottoscrivere, mutuo-finanziamento-credito al consumo-, sia il TAN (tasso annuo di interesse nominale).

In verità, il tasso da tenere sotto controllo è il TAEG (tasso annuale effettivo globale), che ha la funzione di indicazione di costo globale del contratto, espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito. Il TAEG, essendo un indicatore sintetico del costo totale del credito, si compone sia degli interessi, che del costo di tutti gli ulteriori elementi accessori connessi al contratto, cioè quegli oneri che l'istituto di credito pone a carico del cliente come condizione per la stipula (ad esempio le assicurazioni o altre garanzie richieste dalla banca).

E' necessario che il cliente venga posto nelle condizioni di conoscere il TAEG del proprio contratto, prima della sua sottoscrizione e in modo chiaro e preciso.

Tale indicatore, infatti, è il solo che consente un reale raffronto tra le offerte presenti sul mercato, potendo valutare la rispettiva convenienza.

In altre parole, anche se lo slogan recita "TAN zero", bisogna prestare molta attenzione, perchè il TAEG potrebbe essere molto più elevato.

Ancora diverso è il TEG (tasso effettivo globale), il quale è rilevante ai fini della determinazione delle soglie d'usura. Serve, dunque, per valutare se le condizioni di costo delle operazioni creditizie praticate dalle banche abbiano, o meno, carattere usurario.

Per qualunque dubbio, rivolgiti ad un legale di fiducia che possa valutare con te il contratto che intendi stipulare, oppure che hai già sottoscritto.


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Il testamento: tipologie e ipotesi di impugnabilità

14 feb. 2022 tempo di lettura 5 minuti

Ai sensi dell’articolo 587 del codice civile il testamento può definirsi come l’atto con cui un soggetto dispone, per il tempo in cui non sarà più in vita, di tutte o parte delle proprie sostanze.Ma quante e quali sono le tipologie di testamento? Sono previsti casi in cui è possibile impugnare il testamento?Le diverse tipologie di testamento e i casi in cui è possibile impugnarloL’impugnazione per annullabilità del testamentoL’impugnazione per nullità del testamentoL’impugnazione del testamento per lesione di legittima1 - Le diverse tipologie di testamentoOltre a fornire la definizione di testamento quale atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse, la legge disciplina tre diverse tipologie di testamento: il testamento olografo, il testamento pubblico e il testamento segreto.Il testamento olografo è, in buona sostanza, la tipologia “più semplice” di testamento. Difatti, è sufficiente che sia scritto per intero, datato e sottoscritto di proprio pugno dal testatore.Il testamento pubblico, al contrario, deve essere necessariamente redatto da un notaio alla presenza di due testimoni che non devono essere interessati all’atto.Tale tipologia di testamento deve essere redatto rispettando alcune formalità. In particolare: a) il testatore deve dichiarare oralmente al notaio, alla presenza dei due testimoni, le sue ultime volontà, in modo assolutamente spontaneo e libero; b) il notaio, seguendo le disposizioni dettategli dal testatore, provvede alla materiale redazione dell’atto, dandone lettura al termine e apponendo indicazione del luogo, della data e dell’ora in cui il testamento è stato redatto; c) il testatore, i testimoni e il notaio devono provvedere a sottoscrivere il testamento.Il testamento segreto, infine, è preparato dallo stesso testatore e consegnato a un notaio, il quale ha l’unico compito di custodirlo e redigere l’atto di ricevimento.Tutte e tre le citate tipologie di testamento possono essere affette da determinati vizi che consentono, a chi ne ha interesse, di proporre impugnazione. Per brevità di trattazione, è possibile affermare che le ragioni che giustificano l’impugnazione del testamento sono: a) l’incapacità del testatore, b) la violazione degli obblighi di forma del testamento, c) la violazione del contenuto del testamento, d) la redazione del testamento in presenza di un vizio della volontà del testatore, vale a dire in presenza di errore, violenza o dolo.Ognuna di queste motivazioni giustificatrici dell’impugnabilità del testamento conduce a una differente forma di invalidità. In particolare, il testamento può essere annullabile oppure nullo.2 - L’impugnazione per annullabilità del testamentoL’annullabilità del testamento segue la violazione delle norme che sono dettate in materia di difetto di capacità, vizi della volontà e ogni altro vizio meno grave di carattere formale. In primo luogo, è opportuno ricordare che non possono fare testamento i minori di età, gli interdetti per infermità mentale e coloro i quali, sebbene non interdetti, siano stati, anche in via transitoria, incapaci di intendere o di volere al momento della redazione del testamento.Laddove uno di questi soggetti abbia redatto un testamento, lo stesso può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse, proponendo azione di annullabilità che si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.Inoltre, il testamento può essere impugnato al fine di dichiararne l’annullabilità anche in presenza dei vizi del volere del testatore che, come anticipato, si hanno nell’ipotesi di errore, violenza o dolo. Anche in tal caso, l’impugnazione può essere proposta da chiunque ne abbia interesse nel termine di cinque anni dal giorno in cui si è avuta notizia del dolo, della violenza o dell’errore. In particolare, è annullabile il testamento redatto sulla base di convinzioni errate (errore), oppure redatto deitro la minaccia di un male ingiusto e notevole (violenza psicologica o morale) ed infine il testamento scritto dietro l’inganno di terzi (dolo).3 - L’impugnazione per nullità del testamentoLa nullità del testamento è una forma di invalidità certamente più grave dell’annullabilità. Difatti, la nullità può essere fatta valere impugnando il testamento in qualsiasi momento, a differenza della causa di annullabilità che viene sanata laddove non si proponga impugnazione entro cinque anni.Il codice civile prevede che il testamento sia nullo laddove manchi l’autografia o la sottoscrizione nell’ipotesi di testamento olografo. In caso di testamento pubblico, invece, lo stesso sarà nullo laddove manchi la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore ovvero la sottoscrizione dell’uno o dell’altro.Svariate sono le cause di nullità previste dal codice civile del nostro ordinamento. È possibile, tuttavia, elencare le principali cause di nullità.Innanzitutto, è nullo il c.d. testamento congiuntivo semplice o reciproco. Il primo è il testamento redatto da due persone nel medesimo documento a favore di un soggetto terzo, mentre il secondo è quello in cui i testatori dispongono dei propri beni uno a favore dell’altro.Sono altresì nulle le disposizioni testamentarie rimesse all’arbitrio di un soggetto terzo, nonché quelle che siano illecite, impossibili o che perseguano motivi illeciti.Ovviamente nullo è il testamento redatto a seguito della violenza fisica esercitata sul testatore.Sono, infine, nulle le disposizioni a favore di una persona indeterminata.4 - L’impugnazione del testamento per lesione di legittimaOltre ai casi di impugnazione per annullabilità o nullità del testamento, vi è un’ulteriore possibilità di impugnare il testamento.Si tratta dell’impugnazione per lesione di legittima.Prescindendo dalla presenza di un testamento, la legge prevede che determinati soggetti hanno diritto all’eredità. Si tratta dei c.d. eredi legittimari che, per legge, sono il coniuge, i figli e, in assenza di questi ultimi, gli ascendenti.Orbene, a tali soggetti spetta necessariamente una quota dell’eredità, per l’appunto la quota di legittima.L’azione di impugnazione del testamento per lesione della quota di legittima consente di ridefinire l’asse ereditario.Difatti, l’azione di riduzione è quell’azione volta a tutelare le quote di legittima spettanti ai legittimari. In particolare, l’erede legittimario che ritenga di aver ricevuto meno di quanto gli spetterebbe per legge può impugnare il testamento.In particolare, per poter esercitare tale azione l’erede legittimario deve, innanzitutto, accettare il testamento con  beneficio di inventario; dopodiché potrà impugnare il testamento entro il termine di dieci anni dalla data di accettazione, sebbene una parte minoritaria della giurisprudenza ritenga che i dieci anni decorrano dall’apertura della successione.

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Il mantenimento dei figli maggiorenni

13 mag. 2021 tempo di lettura 4 minuti

I figli maggiorenni se da un lato non sono più giuridicamente soggetti ai diritti e ai poteri di indirizzo educativo dei genitori, dall’altro continuano ad essere titolari di un diritto generale al mantenimento il cui contenuto è abbastanza ampio in quanto vengono contemplate le esigenze di studio, di svago, di sport, di socializzazione e di cura della persona.L’obbligo di mantenimento gravante sul genitore, dunque, non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio ma, tuttavia, non può protrarsi illimitatamente nel tempo.Secondo parte della dottrina, il mantenimento si protrae fino al momento in cui il figlio abbia conseguito una propria indipendenza economica e sia, quindi, in grado di provvedere in modo autonomo al soddisfacimento delle proprie esigenze.Recentemente la Corte di Cassazione con l’ordinanza n.17183/2020 ha enunciato il principio dell’autoresponsabilità del figlio maggiorenne abbandonando, così, ogni forma di assistenzialismo.Qual è la durata dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni?Qual è l’onore della prova alla luce dell’ordinanza n. 17183/2020?È possibile il pagamento dell’assegno direttamente al figlio maggiorenne?Allo studente fuori sede spetta un aumento dell’assegno?1 – Qual è la durata dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenniPer anni la giurisprudenza ha ritenuto che il diritto del figlio ad essere mantenuto dai propri genitori non cessi automaticamente con il compimento della maggiore età, ma perduri – immutato – finché non sia stata data prova che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica oppure che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipenda da un atteggiamento di inerzia del figlio stesso o da un suo rifiuto ingiustificato.Secondo il nuovo orientamento enunciato dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 17183/2020, il figlio è in grado di provvedere a sé stesso non appena compie 18 anni, a meno che non dimostri di avere ancora diritto ad essere mantenuto dai genitori.Tale orientamento ha la finalità di spronare il figlio a non adagiarsi, a non attendere e, al contrario, ad attivarsi proficuamente per il raggiungimento dei propri obiettivi.Nel momento in cui il figlio, ha già concluso il suo percorso formativo e non trova un'occupazione compatibile con la sua preparazione, non potrà attendere che arrivi l'occasione lavorativa perfetta, ma deve andare a ridimensionare le proprie aspirazioni e rendersi indipendente.Si afferma così il principio dell'autoresponsabilità: il figlio maggiorenne ha diritto ad essere mantenuto oltre il compimento dei 18 anni solo se dimostra di essere in possesso dei requisiti per beneficiare di tale contributo economico.2 - Qual è l’onore della prova alla luce dell’ordinanza n. 17183/2020?In base all'orientamento maggioritario, è il genitore obbligato al mantenimento che deve provare il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio oppure il suo atteggiamento di inerzia nella ricerca di un lavoro compatibile con le sue attitudini e la sua professionalità o, ancora, il rifiuto da parte sua di occasioni di lavoro. Con l’affermarsi del predetto principio di autoresponsabilità si sono registrate conseguenze rilevanti sul piano dell’onere della prova: secondo l'orientamento (innovativo) è il figlio che deve dimostrare di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente nella ricerca di un lavoro in base alle reali opportunità offerte dal mercato, ridimensionando – se necessario – le proprie aspirazioni, senza attendere una opportunità consona alle proprie aspirazioni.La prova per il figlio sarà più agevole nel momento in cui la sua età è prossima a quella di un recente maggiorenne; di contro, la prova sarà sempre più gravosa man mano che l’età del figlio aumenti.3 - È possibile il pagamento dell’assegno direttamente al figlio maggiorenne?La Cassazione, in modo uniforme, ha precisato che, accanto al diritto del figlio al mantenimento, sussiste un autonomo e concorrente diritto del genitore con lui convivente a percepire il contributo dell’altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento (cfr. Cass. n. 25300/13; ord. n. 24316/13; Cass. 21437/2007; Cass. 4188/2006; 8007/2005).Conseguentemente, il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l’altro genitore non ha alcuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti adempiere l’obbligazione e pertanto non può pretendere di assolvere la propria prestazione nei confronti del figlio anziché del genitore convivente, il quale ha chiesto in sede giudiziale il mantenimento per il figlio. (cfr. Cass. civile, sez. I, ordinanza 09/07/2018 n. 18008).Recentemente, la Cassazione con ordinanza n. 9700/2021 ha precisato che solo il giudice è autorizzato a riconoscere al figlio il pagamento diretto del mantenimento del genitore obbligato, in quanto il mantenimento per i figli risponde a un loro interesse superiore che è sottratto alla disposizione dalle parti.Solo la domanda autonoma del figlio ad ottenere il mantenimento diretto può negare il concorrente diritto del genitore convivente a percepire il relativo assegno, dimostrando così la volontà dell’avente diritto di gestire autonomamente le risorse destinate al suo mantenimento.4 - Allo studente fuori sede spetta un aumento dell’assegno?L’aumento delle esigenze del figlio è notoriamente legato alla sua crescita e allo sviluppo della sua personalità in svariati ambiti, compreso quello della formazione culturale e della vita sociale.Tale aumento non ha bisogno di una specifica dimostrazione, e di per sé legittima la revisione dell’assegno di mantenimento, anche in mancanza di evoluzioni migliorative delle condizioni patrimoniali del genitore tenuto alla contribuzione.E’, dunque, giustificata la maggiorazione dell’assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne dedito agli studi universitari in un luogo diverso da quello di residenza.Editor: Avv. Elisa Calviello

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Egregio Avvocato

Spese straordinarie dei figli minori per corso d'inglese e il principio di proporzionalità nel rimborso: riflessioni alla luce dell’ordinanza n. 17017/2025 della Cassazione

4 mar. 2026 tempo di lettura 4 minuti

La regolamentazione delle spese straordinarie dei figli minori rappresenta, da sempre, un tema di delicata interpretazione nel diritto di famiglia italiano. L’art. 337-ter c.c. disciplina la ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie sostenute per il mantenimento dei figli, prevedendo l’obbligo di contribuzione proporzionale secondo le capacità economiche dei genitori. Tuttavia, permane una significativa incertezza riguardo al confine tra spese ordinarie e straordinarie, alla necessità di un preventivo accordo e alle modalità di rimborso.L’ordinanza n. 17017 del 25 giugno 2025 della Cassazione si inserisce in questo contesto, chiarendo che la mancanza di consenso preventivo non determina automaticamente il venir meno del diritto al rimborso, richiamando l’attenzione sulla prevalenza dell’interesse del minore e sulle prassi familiari consolidate.Nel caso sottoposto all’esame della Cassazione, un genitore aveva impugnato, innanzi al Tribunale di Roma, la sentenza con la quale il Giudice di Pace aveva respinto l’opposizione da lui promossa avverso un decreto ingiuntivo notificato dalla ex coniuge. Il decreto riguardava il pagamento pro quota di alcune spese straordinarie relative al mantenimento dei figli minori, poste a carico del genitore nella misura di due terzi in ragione della sentenza di separazione.Il Tribunale, in sede di appello, aveva revocato il decreto ingiuntivo, ritenendo che le spese contestate – tra cui la frequenza di un corso privato di lingua inglese – non potessero considerarsi necessarie in assenza di un accordo preventivo tra i genitori. La moglie aveva quindi proposto ricorso in Cassazione, lamentando violazione dei principi in materia di spese straordinarie dei figli ai sensi dell’art. 337-ter c.c.La Corte di Cassazione ha, in particolare, sottolineato le seguenti distinzioni: Spese prevedibili e ordinarie: Il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, come quelle scolastiche o mediche ordinarie.Spese imprevedibili e straordinarie: Per le spese straordinarie che eccedono l’ordinario regime di vita della prole, caratterizzate da rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, è necessario un preventivo accordo tra i genitori.Mancanza di accordo: L’assenza di informazione preventiva o assenso non comporta automaticamente la perdita del diritto al rimborso. Il giudice deve valutare la rispondenza delle spese all’interesse del minore e al tenore di vita familiare.Tale orientamento richiama un approccio sostanziale, privilegiando la funzione educativa e sociale delle spese piuttosto che il mero formalismo procedurale. Un punto centrale del caso riguardava la qualificazione delle spese sostenute per corsi di lingua inglese. Il Tribunale di Roma le aveva considerate “non necessarie”, escludendo il rimborso. La Cassazione ha censurato tale impostazione per due motivi principali:La motivazione era generica e apodittica, priva di adeguata analisi dell’interesse del minore.La frequenza di corsi di lingua inglese, secondo la Corte, risponde a una consuetudine consolidata nelle famiglie italiane, rappresentando un’integrazione educativa significativa e utile per il percorso universitario e professionale futuro dei figli. La Corte ha, quindi, qualificato tali spese come ordinarie nel contesto dell’educazione dei figli, rendendo legittimo il diritto al rimborso pro quota anche senza preventivo accordo.L’ordinanza n. 17017/2025 sottolinea la necessità di un approccio sostanziale nella valutazione delle spese straordinarie, che può essere sintetizzato come segue:Non è sufficiente rilevare l’assenza di un consenso tra i genitori;Il giudice deve considerare l’effettivo interesse del minore, la natura prevedibile e ordinaria delle spese e la coerenza con il tenore di vita familiare;Spese integrate nella prassi educativa consolidata, come corsi di lingua o attività culturali, possono essere considerate ordinarie e quindi rimborsabili pro quota. Nonostante ciò, la Cassazione evidenzia come permangano orientamenti divergenti in materia, nonché differenze nell’applicazione dei protocolli sui Tribunali territoriali, rendendo opportuna una chiarificazione normativa che distingua chiaramente tra spese ordinarie e straordinarie e definisca i criteri per il rimborso.L’ordinanza n. 17017/2025 costituisce un contributo importante alla giurisprudenza sulle spese straordinarie dei figli, ribadendo la prevalenza dell’interesse del minore rispetto al mero formalismo dell’accordo preventivo tra genitori. L’inclusione di spese come i corsi di lingua inglese nell’ambito delle spese ordinarie evidenzia un approccio pragmatico e adattato alla realtà sociale e culturale contemporanea.Tuttavia, la mancanza di uniformità tra i Tribunali e le divergenze dottrinali suggeriscono la necessità di un intervento legislativo che definisca in maniera chiara i confini tra spese ordinarie e straordinarie e le condizioni per il rimborso. In attesa di tale intervento, i giudici sono chiamati a valutare caso per caso la proporzionalità delle spese sostenute e il loro effettivo beneficio per i figli, mantenendo il principio cardine dell’interesse preminente del minore come guida imprescindibile delle decisioni.

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Adozione internazionale

16 gen. 2023 tempo di lettura 3 minuti

o Studio Legale Lamanna Di Salvo si occupa da anni di problematiche di diritto di famiglia inerenti separazione, divorzio, sottrazione di minori, adozione nazionale e internazionale, affidamento. Nell'esecuzione degli incarichi affidatici prestiamo particolare attenzione alla tutela dei minori, che sono proprio i soggetti più deboli, i cui diritti - pur sulla carta indiscutibilmente riconosciuti a livello nazionale e internazionale - vengono spesso messi in secondo piano nelle vicende patologiche del rapporto coniugale. Oggi vogliamo dedicare particolare attenzione all'adozione internazionale, intesa come lo strumento volto a dare una nuova famiglia al minore a cui manchi in via definitiva il sostegno da parte della famiglia di origine e che, pertanto, si trovi in stato di abbandono. La Legge n° 184/1983 regola anche sia l'adozione nazionale che quella di minori stranieri e residenti all'estero. I requisiti per l'adozione internazionale sono gli stessi previsti per l'adozione nazionale, e sono previsti dall'art. 6 della legge 184/83 (come modificata dalla legge 149/2001) L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o per un numero inferiore di anni se i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, e ciò sia accertato dal tribunale per i minorenni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando, con la possibilità di deroga in caso di danno grave per il minore. Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni.I predetti limiti di età possono essere derogati nell’interesse del minore o dei minori nell’ipotesi di adozione di più fratelli. Tutte le coppie che intendono iniziare un percorso di adozione internazionale devono presentare la dichiarazione di disponibilità al Tribunale dei Minori del circondario in cui risiedono e successivamente richiedere che lo stesso dichiari la loro idoneità all’adozione. Successivamente, i servizi sociali di competenza eseguono una serie di accertamenti sulla cui base il Tribunale pronuncerà un Decreto che attesta l’idoneità o l’inidoneità. Il Tribunale, dopo aver ricevuto le valutazione del servizio sociale, provvederà ad emettere il decreto di idoneità o meno all’adozione internazionale. Entro un anno dalla pronuncia del decreto di idoneità i richiedenti devono rivolgersi ad un ente autorizzato dalla commissione per le adozioni internazionali il quale metterà in contatto gli adottanti con il minore straniero. La Commissione, in particolare, provvede a comunicare l’emissione dell’autorizzazione all’ingresso in Italia agli uffici consolari del luogo. Sono tali Uffici Consolari a rilasciare materialmente il visto d’ingresso per adozione. Il Tribunale per i Minorenni, in seguito, dichiara efficace in Italia il provvedimento di adozione pronunciato all'estero e ne ordina la trascrizione nei registri dello stato civile Invece, nel caso in cui il provvedimento straniero, anziché disporre direttamente l’adozione, disponga l'affidamento a scopo di adozione, sarà necessario che il Tribunale per i Minorenni dichiari efficace l’affidamento a scopo adottivo in Italia. In tale ultima ipotesi, l’adozione si perfezionerà in Italia all’esito positivo del periodo di affidamento preadottivo e sarà il Tribunale per i Minorenni a decidere con Decreto l’adozione, provvedendo ad ordinarne la trascrizione nei registri dello stato civile.

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