Può il diritto di visita del genitore non collocatario essere sospeso per ragioni sanitarie per tutto il periodo emergenziale causato dal Covid 19?

Avv. Elisa Calviello

Avv. Elisa Calviello

Pubblicato il 5 feb. 2021 · tempo di lettura 5 minuti

Riferimenti normativi: art. 337 ter c.c., Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori, Convenzione di New York del 1989, Convenzione di Strasburgo del 1996.

Sentenza in commento: Tribunale Torre Annunziata, 06/04/2020, (ud. 06/04/2020, dep. 06/04/2020).


Il fatto


Con ricorso depositato il 17.03.2020, ai sensi dell’art. 4 comma 8 legge 898/1970, dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata la ricorrente P.A. chiedeva di “sospendere temporaneamente e sino alla cessazione dell’emergenza sanitaria in essere, le visite tra padre e la figlia minore A., affetta da grave patologia dello spettro autistico, restando assicurata una videochiamata ogni giorno e la possibilità di recuperare le visite perse non appena sarà possibile”.

A fondamento della propria richiesta la ricorrente P.A. evidenziava l’esigenza di tutela della salute della minore e l’esigenza di riduzione del rischio di contagio in virtù delle misure emergenziali previste dalla disciplina statale (d.p.c.m del 09.03.2020) e dall’ordinanza emessa del Presidente della Regione Campania n. 15/2020.

Inoltre la ricorrente P.A. dava atto della sospensione delle attività del Centro Serapide (ove la minore di reca a fare riabilitazione e incontra il padre una volta a settimana) e del Polo per la famiglia preso la IV Municipalità di Napoli ( dove A. incontra il padre una volta a settimana).

Il resistente S.A., costituendosi in giudizio, si opponeva a tale richiesta sottolineando il benefico psico - fisico che la figlia trae dagli incontri con il padre e che lo stesso  non esporrebbe mai la figlia A. a nessun pericolo di contagio “limitandosi a prelevare la figlia dal suo domicilio per condurla a casa sua senza alcun rischio”.

Il diritto di visita del convenuto S.A. e la figlia minore A. veniva disciplinato con l’ordinanza del 10.03.2019 prevendo la facoltà per il padre di vedere e tenere con sé la figlia per due volte al mese, a settimana alterne, una volta il sabato ed una volta la domenica, liberamente, per tre ore dalle 15.30 alle 18.30 alla presenza della nonna paterna o di altre persone di fiducia.


La questione


Può il diritto di visita del genitore non collocatario essere sospeso per ragioni sanitarie per tutto il periodo emergenziale causato dal Covid 19?



La soluzione


Il Tribunale rigettava la richiesta di sospensione delle visite del padre S.A. con la minore A. avanzata dalla ricorrente P.A. autorizzando il resistente ad effettuare le visite per tutto il periodo emergenziale causato dal Covid 19.

Alla luce dei decreti legge e dei DPCM che si stanno susseguendo al fine di evitare il diffondersi del contagio del Covid 19, il Governo ha avuto modo di chiarire che “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti della separazione o divorzio” (cfr. FAQ sul sito del Governo).

Nel caso di specie il Giudice esaminava anche l’ordinanza n. 15 del 13.03.2020 con la quale il Presidente della Regione Campania precisava che sono considerate situazioni di necessità ( che legittimano spostamenti temporanei ed individuali), quelle correlate ad esigenze primarie delle persone.

Il Giudice sulla base dei predetti interventi governativi considerava leciti gli spostamenti finalizzati all’attuazione della frequentazione da parte del figlio minore con il genitore non collocatario.

Il generico riferimento all’emergenza sanitaria non può comprimere il diritto del figlio a godere di congrua frequentazione con entrambi i genitori dove tale frequentazione con il genitore non collocatario è fondamento essenziale all’equilibrio psico – fisico del minore.

È compito dei genitori garantire regolari rapporti genitoriali ai minori al fine trasmettere agli stessi fiducia e serenità anche con riferimento alle relazioni effettive con i propri genitori.


Conclusioni 


In questo periodo di restrizioni e cautele la decisione adottata dal Tribunale di Torre Annunziata è abbastanza significativa nella parte in cui va a tutelare il diritto alla bi-genitorialità che assume rilievo nell’ordinamento costituzionale interno e nell’orientamento internazionale. 

Nel caso di specie il Tribunale ha attuato una particolare e delicata operazione di bilanciamento degli interessi in gioco dove i valori di riferimento potenzialmente confliggenti sono rappresentati, da un lato, dal diritto alla bi-genitorialità del minore, e, dall’altro, dal diritto alla salute.

Nel momento in cui cessa la relazione affettiva e quindi la convivenza tra i genitori, il figlio minore, ai sensi dell’articolo 337 ter c.c., ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Il diritto alla bi-genitorialità può essere compresso solo in presenza di oggettive e specifiche ragioni di tutela della salute proprie del caso di specie (per esempio in considerazione della specifica attività lavorativa del genitore, ovvero dalla provenienza da zone “rosse” o da contesti abitativi esposti in misura rilevante al pericolo di contagio, ovvero dall’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici per raggiungere il minore).

In un periodo di  attuale emergenza sanitaria i minori sono i soggetti più vulnerabili e maggiormente colpiti dalle misure per contenere il contagio Covid – 19.

Basti pensare alla chiusura delle scuole unitamente all’interruzione di tutte quelle attività extra scolastiche  che un minore compie quotidianamente oltre al divieto di incontrare parenti ed amici.

È necessario, dunque, in un periodo delicato di restrizioni e cautele, garantire ai minori regolari rapporti genitoriali al fine di trasmettere fiducia e serenità agli stessi.

Sarà compito dei genitori, nell’esercizio della loro responsabilità genitoriale, individuare le misure adeguate alla tutela della salute della prole nel momento in cui viene esercitato il diritto di visita del genitore non collocatorio.

Uno dei doveri del genitore collocatario è proprio quello di favorire il rapporto tra i figli e l’altro genitore evitando di porre in essere comportamenti inspiegabilmente ostruzionisti o limitativi quali ad esempio l’istaurazione di giudizi di modifica delle condizioni di separazione o divorzio in merito ai provvedimenti di affidamento o collocamento dei minori.


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Il diritto degli ascendenti alla frequentazione dei nipoti tra interesse del minore e poteri officiosi del Giudice

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In materia di provvedimenti riguardanti i minori, la giurisprudenza di legittimità ribadisce costantemente che il criterio guida di ogni decisione giudiziale è rappresentato dall’interesse superiore del minore, da valutarsi con riferimento alla situazione concreta esistente al momento della decisione. 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Tale impostazione trova fondamento nell’art. 317-bis, comma 2, c.c., nonché nei principi sovranazionali sanciti dall’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo.La frequentazione con gli ascendenti assume rilevanza giuridica solo nella misura in cui sia idonea a contribuire positivamente allo sviluppo armonico della personalità del minore e si inserisca in una fruttuosa cooperazione educativa con i genitori, titolari esclusivi della responsabilità genitoriale.Con la sentenza n. 9145/2020 la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso proposto da un nonno avverso la decisione di merito che aveva modificato in senso restrittivo il regime di incontri con le nipotine. 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Al contrario, risultava evidente una situazione di forte e persistente conflittualità tra nonni e genitori, alimentata dalla totale disapprovazione dei primi rispetto all’indirizzo educativo adottato dai secondi, nonché da indebite intrusioni nella privacy familiare.Il Tribunale ha sottolineato come tali condotte costituissero un fattore di interferenza negativa sul progetto educativo e sull’armonico sviluppo della personalità delle minori, escludendo che una frequentazione imposta in via giudiziaria, in un clima apertamente ostile, potesse rispondere al loro interesse.Dalla ricostruzione giurisprudenziale emerge un orientamento ormai consolidato:il rapporto tra nonni e nipoti, pur riconosciuto come valore affettivo e relazionale, non può tradursi in una indebita ingerenza nelle prerogative genitoriali. L’educazione dei figli spetta esclusivamente ai genitori, mentre agli ascendenti compete un ruolo di supporto affettivo, da esercitarsi nel rispetto dei confini educativi familiari.In presenza di comportamenti invasivi, conflittuali o comunque idonei a compromettere il benessere del minore, il Giudice può legittimamente limitare o modificare il diritto di visita degli ascendenti. Il bene primario da tutelare resta il benessere psicofisico del minore, a fronte del quale ogni altro interesse è destinato a recedere.

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