Egregio Avvocato
Pubblicato il 14 giu. 2021 · tempo di lettura 6 minuti
La disciplina delle obbligazioni nell’ordinamento giuridico italiano si basa su un assunto fondamentale: qualsiasi spostamento di ricchezza deve essere retto da una giustificazione causale. Ciò sta ad indicare, da un lato, che non vi può essere un arricchimento ingiustificato di un soggetto a scapito di un altro; dall’altro lato, che se manca la causa allo spostamento, deve essere previsto un rimedio, come ad esempio la ripetizione dell’indebito (art. 2033 c.c.)
Tale principio viene derogato dalle obbligazioni naturali: l’art. 2034 c.c. dispone, infatti, che in caso di obbligazioni naturali non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato. Risulta, quindi, fondamentale comprendere quando si tratta di un’obbligazione naturale e quando, invece, è possibile ripetere quanto pagato.
L’art. 2034 c.c. dispone la disciplina generale delle obbligazioni naturali e sancisce che se sussiste un dovere morale o sociale e il soggetto (che deve essere capace) adempie a questo dovere in modo spontaneo, non è ammessa la ripetizione.
Si tratta dell’adempimento di un’obbligazione che non è giuridica, e manca quindi di coazione giuridica, ma che trova comunque spazio all’interno dell’ordinamento giuridico. Viene, infatti, ammessa la teoria della pluralità degli ordinamenti: vi sono degli ordinamenti non statali, come quello dei cd. giochi tollerati (es. superenalotto), che ottengono un momento di rilevanza nell’ordinamento statale. L’inosservanza di un dovere morale o sociale comporta un giudizio di riprovazione e disistima tra i consociati.
L’art. 2034 c.c. pone una deroga a quanto previsto dall’art. 2033 c.c., secondo cui chi paga quanto non dovuto – e quindi dà vita ad un indebito – ha diritto a chiedere la ripetizione, escludendo la possibilità per il soggetto che adempie a tale dovere morale o sociale di chiedere la ripetizione di quanto spontaneamente adempiuto. L’effetto è quello della cd. soluti retentio, cioè l’estinzione di un rapporto preesistente.
In merito alla natura giuridica delle obbligazioni naturali, sono state sostenute due teorie:
Tra le due teorie, in giurisprudenza prevale una teoria intermedia: l’obbligazione naturale non esiste e non è una vera e propria obbligazione (di base accoglie la prima teoria), ma allo stesso tempo bisogna evidenziare che l’ordinamento italiano manifesta un favor verso l’adempimento dell’obbligazione naturale. Dunque, bisogna dare dignità giuridica anche a tutti quegli atti che hanno una funzione analoga all’adempimento “normale” (cioè, surrogati dell’adempimento). Di conseguenza, l’adempimento del terzo è ammesso nelle obbligazioni naturali perché ha la stessa funzione dell’adempimento, così come la datio in solutum; al contrario, la novazione di un’obbligazione naturale si ritiene inammissibile perché non è analoga all’adempimento, ma estingue e crea un nuovo rapporto.
Per aversi obbligazione naturale non è sufficiente la mera non contrarietà al buon costume, ma è richiesto un quid pluris, identificabile nella doverosità morale o sociale: nel caso di mancato adempimento, si crea un giudizio di disistima.
Si richiede inoltre che il soggetto che adempie sia capace, e che agisca spontaneamente: l’adempimento è rimesso alla libera scelta dello stesso, e non invece ad una coazione esterna. Inoltre, la giurisprudenza richiede anche la sussistenza della proporzionalità: la prestazione deve essere proporzionale ai mezzi di cui l’adempiente dispone e all’interesse che mira a soddisfare.
Il legislatore ha previsto esplicitamente delle ipotesi di obbligazioni naturali nel codice civile a fronte delle quali sussiste un dovere morale o sociale, che non è suscettibile di coazione giuridica, ma che una volta adempiuto non consente di chiedere indietro quanto prestato.
Ciò avviene, ad esempio, a fronte delle disposizioni fiduciarie (art. 627 co. 2 c.c.): la volontà del defunto, affidata al fiduciario, impegna la coscienza di quest’ultimo. Se il fiduciario spontaneamente esegue quanto disposto dal testatore, trasferendo i beni alla persona voluta dal testatore stesso, non potrà più agire per la ripetizione.
Lo stesso è previsto in caso di pagamento di un debito di gioco o di scommessa, alla luce dell’art. 1933 c.c. che espressamente dispone che in questi casi non compete azione.
Sono ammesse nell’ordinamento italiano anche delle ipotesi atipiche di obbligazioni naturali: l’intero sistema di diritto privato è orientato alla atipicità delle fonti, quindi pacificamente possono essere previste delle ipotesi atipiche di obbligazioni naturali. Si tratta, ad esempio, dei contributi che vengono dati al convivente more uxorio per il mantenimento durante la convivenza; o anche del pagamento di debiti ultralegali non usurari, che siano stati stabiliti oralmente.
Un’ipotesi maggiormente problematica è quella del pagamento del debito prescritto. L’art. 2940 c.c. dispone che non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto.
Secondo una prima tesi, tale ipotesi rientra pienamente nella categoria di obbligazioni naturali. Il maggiore argomento a sostegno di tale tesi è quello letterale: il legislatore nel descrivere la disciplina dell’art. 2940 c.c. utilizza gli stessi termini che utilizza nelle obbligazioni naturali, escludendo la possibilità di ripetere quanto spontaneamente pagato. Se il debitore spontaneamente paga un debito che invece si era già prescritto, non potrà chiedere indietro quanto pagato.
Tuttavia, secondo una diversa tesi, vi sono delle divergenze tra il pagamento del debito prescritto e le obbligazioni naturali, tali per cui non è possibile sostenere che sia applicabile la medesima disciplina.
Un primo segnale di divergenza, in realtà, si rinviene già dalla lettera della legge: l’art. 2034 c.c. richiede non solo la spontaneità del pagamento, ma anche la capacità del singolo soggetto, mentre l’art. 2940 c.c. richiama solo la spontaneità, facendo quindi riferimento al fatto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1191 c.c., il debitore non deve essere capace quando adempie. Il debito prescritto rientrerebbe ancora nella categoria delle obbligazioni civili, e non in quelle naturali, e di conseguenza non è richiesto il requisito della capacità del debitore.
Inoltre, si evidenzia che se il debitore non eccepisce la prescrizione del debito, il giudice non potrà rilevarla. Quindi è evidente che il creditore potrà comunque far valere la propria pretesa in giudizio, e il debitore potrà anche essere condannato.
È evidente quindi la differenza con le obbligazioni naturali: nel debito prescritto, comunque il creditore ha una pretesa che può far valere in giudizio; mentre nelle obbligazioni naturali il creditore non ha proprio l’azione.
Infine, ulteriore argomento a favore della tesi che distingue il pagamento del debito prescritto dalle obbligazioni naturali è quello per cui la prescrizione non ha l’effetto della soluti retentio, quindi della estinzione del rapporto preesistente – come avviene per le obbligazioni naturali. L’unico effetto è quello di creare in capo al debitore un diritto potestativo alla estinzione (che può far valere in via di eccezione): se tale potere non viene esercitato, l’obbligazione civile continua a vivere.
Dunque, ai sensi di questa seconda tesi, il debito prescritto è un normale debito, che non viene degradato a debito naturale. Ne consegue che nel momento in cui il debitore adempie sta solo rinunciando al diritto di prescrizione, e che potranno trovare applicazione tutte le ordinarie regole delle obbligazioni civili.
Editor: dott.ssa Claudia Cunsolo
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Egregio Avvocato
1 mar. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Esaminiamo brevemente l'annosa questione della legittimità dell'installazione del condizionatore sulla facciata del condominio.Innanzitutto è opportuno verificare se il regolamento comunale prevede delle restrizioni alle quali chiaramente non è possibile derogare.E’ poi opportuno poi esaminare il regolamento condominiale, che ha valore contrattuale tra il condominio ed il Condominio, e che potrebbe prevedere dei divieti espressi ed eventuali sanzioni.In assenza dei suddetti limiti bisogna poi considerare il decoro architettonico in generale, e quindi tener conto dell’estetica della facciata e dell’eventuale presenza di altri apparecchi.A tal fine è sempre opportuno ottenere un’autorizzazione da parte dell’assemblea, in modo da evitare problemi in un secondo momento.E’ poi doveroso, secondo una parte della giurisprudenza di merito, considerare la distanza verticale tra l’apparecchio e la soglia delle finestre degli altri condomini, distanza che deve essere di almeno 3 metri.Infine bisogna assolutamente evitare lo stillicidio verso le altre unità immobiliari, rispetto al quale, secondo la Giurisprudenza, lo scarico nel pluviale condominiale non è legittimo.Avv. Ruggiero Gorgoglione WR Milano Avvocatiwww.wrmilanoavvocati.com wravvocati@gmail.com +393397007006
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8 feb. 2025 • tempo di lettura 1 minuti
Con la Sentenza n. 13136 del 08.09.2022 la XIII Sezione Civile del Tribunale di Roma ha rigettato una domanda di risarcimento ex art. 2052 cc avanzata da una veterinaria avverso il padrone di un cane da cui la donna era stata morsa poco prima di operarlo. Il tribunale, con una pronuncia che valorizza i compiti di cura della danneggiata verso l’animale, ha ritenuto che esso fosse stato affidato alla dottoressa e che la sua negligenza avesse ingenerato un caso fortuito, nonostante la presenza del padrone al momento del sinistro. La pronuncia offre l’occasione di analizzare gli elementi della responsabilità ex art. 2052 cc e la permeabilità della distinzione tra caso fortuito e responsabilità di chi ha in uso l’animale.Articolo pubblicato su Giurisprudenza Civile – Giuricivile (ISSN 2532-201X) n. 2/2023. Clicca per leggere l'articolo completo.
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6 mar. 2023 • tempo di lettura 1 minuti
Niente assegno divorzile all’ex moglie se il nuovo compagno è divenuto un riferimento per suo figlio. Si pone, pertanto, il problema giuridico di valutare la relazione tra i figli e i nuovi partner dei genitori. Al riguardo, questa recentissima sentenza di Cassazione assume un ruolo fondamentale nel dirimere tale vexata quaestio che occupa quotidianamente l'attività di ogni avvocato matrimonialista/divorzista. Secondo la Cassazione, se il nuovo compagno dell’ex moglie è divenuto riferimento per il figlio di quest’ultima, la stessa non ha diritto all’assegno divorzile. Secondo la Suprema Corte, infatti, il divenire punto di riferimento per il figlio della propria compagna è un dettaglio, di per sé, idoneo a riconoscere stabilità alla nuova relazione sentimentale della donna, circostanza la quale comporta il venire meno del diritto all’assegno di divorzio per l’ex coniuge. Nel caso di specie, la solidità del rapporto tra il minore ed il compagno della madre, riscontrata nelle consulenze tecniche d’ufficio effettuate nel corso dei vari gradi di giudizio, ha appurato senza ombra di dubbio la convivenza di fatto tra l’ex moglie ed il nuovo compagno della stessa, dato il coinvolgimento del figlio nella nuova coppia. Proprio tale rapporto del minore con il nuovo compagno della donna è stato valutato come sintomatico della saldezza e stabilità del nuovo rapporto e della esistenza della coppia di fatto e, quindi, del venir meno del diritto dell’ex coniuge all’assegno divorzile. La decisione degli Ermellini (Cass. Civ. Sez I Ord. 31.01.2023, n. 2840) appare pienamente condivisibile da un punto di vista giuridico, in quanto - per lo meno - contribuisce a ridimensionare notevolmente l'istituto del mantenimento, oramai inadeguato alle nuove realtà sociali italiane.
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20 mag. 2024 • tempo di lettura 2 minuti
Recente giurisprudenza di merito è ritornata sulla vexata quaestio relativa al dovere di un ex coniuge di attivarsi in maniera efficace per la ricerca di un posto di lavoro. Ricordiamo che il nostro diritto di famiglia si basa sul cosiddetto principio di solidarietà, ovverosia esiste in astratto un diritto alla compensazione tra i due ex coniugi, in presenza di un divario economico rilevante. A parziale contrapposizione di questo principio, però, vi è il dovere - per il coniuge economicamente più svantaggiato - di cercare attivamente un'occupazione, dandone altresì prova nel giudizio di divorzio. Al riguardo, gli Ermellini hanno assunto una posizione univoca e costante negli ultimi anni, proprio al fine di evitare un'indiscriminata concessione dell'assegno di mantenimento, a prescindere da un ruolo lavorativo attivo. Negare questo principio, estremamente logico e da noi ab origine condiviso, significherebbe riconoscere un astratto diritto ad una "rendita parassitaria", spesso riconoscibile proprio alla ex moglie, il che contrasterebbe - in definitiva - col mutato ruolo sociale della donna e con la tanto decantata parità tra i sessi.Pertanto,la sentenza de quo introduce il concetto di "inerzia colpevole", ovverosia di quell'atteggiamento di un ex coniuge che, cullandosi sul mantenimento, non si prodighi attivamente per la ricerca di un lavoro. Sottolinea al riguardo il tribunale che l'importante è dimostrare di aver fatto tutto il possibile per cercare un'occupazione lavorativa, indipendentemente dall'ottenimento o meno di un lavoro. Ma, ovviamente, logica vuole che chi cerca, trova" ...La sentenza appare condivisibile sotto tutti i punti di vista e sembra andare nell'auspicata direzione di un'abolizione di quel "mantenimento parassitario erga omnes" che rappresenta il cancro del nostro diritto di famiglia e contro il quale noi dello Studio Lamanna Di Salvo lottiamo da decenni, nel nome della Giustizia e dell'Equità sociale.Prof. Avv. Domenico Lamanna Di SalvoMatrimonialista - Divorzista - Curatore Speciale del Minore
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