Egregio Avvocato
Pubblicato il 14 giu. 2021 · tempo di lettura 6 minuti
La disciplina delle obbligazioni nell’ordinamento giuridico italiano si basa su un assunto fondamentale: qualsiasi spostamento di ricchezza deve essere retto da una giustificazione causale. Ciò sta ad indicare, da un lato, che non vi può essere un arricchimento ingiustificato di un soggetto a scapito di un altro; dall’altro lato, che se manca la causa allo spostamento, deve essere previsto un rimedio, come ad esempio la ripetizione dell’indebito (art. 2033 c.c.)
Tale principio viene derogato dalle obbligazioni naturali: l’art. 2034 c.c. dispone, infatti, che in caso di obbligazioni naturali non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato. Risulta, quindi, fondamentale comprendere quando si tratta di un’obbligazione naturale e quando, invece, è possibile ripetere quanto pagato.
L’art. 2034 c.c. dispone la disciplina generale delle obbligazioni naturali e sancisce che se sussiste un dovere morale o sociale e il soggetto (che deve essere capace) adempie a questo dovere in modo spontaneo, non è ammessa la ripetizione.
Si tratta dell’adempimento di un’obbligazione che non è giuridica, e manca quindi di coazione giuridica, ma che trova comunque spazio all’interno dell’ordinamento giuridico. Viene, infatti, ammessa la teoria della pluralità degli ordinamenti: vi sono degli ordinamenti non statali, come quello dei cd. giochi tollerati (es. superenalotto), che ottengono un momento di rilevanza nell’ordinamento statale. L’inosservanza di un dovere morale o sociale comporta un giudizio di riprovazione e disistima tra i consociati.
L’art. 2034 c.c. pone una deroga a quanto previsto dall’art. 2033 c.c., secondo cui chi paga quanto non dovuto – e quindi dà vita ad un indebito – ha diritto a chiedere la ripetizione, escludendo la possibilità per il soggetto che adempie a tale dovere morale o sociale di chiedere la ripetizione di quanto spontaneamente adempiuto. L’effetto è quello della cd. soluti retentio, cioè l’estinzione di un rapporto preesistente.
In merito alla natura giuridica delle obbligazioni naturali, sono state sostenute due teorie:
Tra le due teorie, in giurisprudenza prevale una teoria intermedia: l’obbligazione naturale non esiste e non è una vera e propria obbligazione (di base accoglie la prima teoria), ma allo stesso tempo bisogna evidenziare che l’ordinamento italiano manifesta un favor verso l’adempimento dell’obbligazione naturale. Dunque, bisogna dare dignità giuridica anche a tutti quegli atti che hanno una funzione analoga all’adempimento “normale” (cioè, surrogati dell’adempimento). Di conseguenza, l’adempimento del terzo è ammesso nelle obbligazioni naturali perché ha la stessa funzione dell’adempimento, così come la datio in solutum; al contrario, la novazione di un’obbligazione naturale si ritiene inammissibile perché non è analoga all’adempimento, ma estingue e crea un nuovo rapporto.
Per aversi obbligazione naturale non è sufficiente la mera non contrarietà al buon costume, ma è richiesto un quid pluris, identificabile nella doverosità morale o sociale: nel caso di mancato adempimento, si crea un giudizio di disistima.
Si richiede inoltre che il soggetto che adempie sia capace, e che agisca spontaneamente: l’adempimento è rimesso alla libera scelta dello stesso, e non invece ad una coazione esterna. Inoltre, la giurisprudenza richiede anche la sussistenza della proporzionalità: la prestazione deve essere proporzionale ai mezzi di cui l’adempiente dispone e all’interesse che mira a soddisfare.
Il legislatore ha previsto esplicitamente delle ipotesi di obbligazioni naturali nel codice civile a fronte delle quali sussiste un dovere morale o sociale, che non è suscettibile di coazione giuridica, ma che una volta adempiuto non consente di chiedere indietro quanto prestato.
Ciò avviene, ad esempio, a fronte delle disposizioni fiduciarie (art. 627 co. 2 c.c.): la volontà del defunto, affidata al fiduciario, impegna la coscienza di quest’ultimo. Se il fiduciario spontaneamente esegue quanto disposto dal testatore, trasferendo i beni alla persona voluta dal testatore stesso, non potrà più agire per la ripetizione.
Lo stesso è previsto in caso di pagamento di un debito di gioco o di scommessa, alla luce dell’art. 1933 c.c. che espressamente dispone che in questi casi non compete azione.
Sono ammesse nell’ordinamento italiano anche delle ipotesi atipiche di obbligazioni naturali: l’intero sistema di diritto privato è orientato alla atipicità delle fonti, quindi pacificamente possono essere previste delle ipotesi atipiche di obbligazioni naturali. Si tratta, ad esempio, dei contributi che vengono dati al convivente more uxorio per il mantenimento durante la convivenza; o anche del pagamento di debiti ultralegali non usurari, che siano stati stabiliti oralmente.
Un’ipotesi maggiormente problematica è quella del pagamento del debito prescritto. L’art. 2940 c.c. dispone che non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto.
Secondo una prima tesi, tale ipotesi rientra pienamente nella categoria di obbligazioni naturali. Il maggiore argomento a sostegno di tale tesi è quello letterale: il legislatore nel descrivere la disciplina dell’art. 2940 c.c. utilizza gli stessi termini che utilizza nelle obbligazioni naturali, escludendo la possibilità di ripetere quanto spontaneamente pagato. Se il debitore spontaneamente paga un debito che invece si era già prescritto, non potrà chiedere indietro quanto pagato.
Tuttavia, secondo una diversa tesi, vi sono delle divergenze tra il pagamento del debito prescritto e le obbligazioni naturali, tali per cui non è possibile sostenere che sia applicabile la medesima disciplina.
Un primo segnale di divergenza, in realtà, si rinviene già dalla lettera della legge: l’art. 2034 c.c. richiede non solo la spontaneità del pagamento, ma anche la capacità del singolo soggetto, mentre l’art. 2940 c.c. richiama solo la spontaneità, facendo quindi riferimento al fatto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1191 c.c., il debitore non deve essere capace quando adempie. Il debito prescritto rientrerebbe ancora nella categoria delle obbligazioni civili, e non in quelle naturali, e di conseguenza non è richiesto il requisito della capacità del debitore.
Inoltre, si evidenzia che se il debitore non eccepisce la prescrizione del debito, il giudice non potrà rilevarla. Quindi è evidente che il creditore potrà comunque far valere la propria pretesa in giudizio, e il debitore potrà anche essere condannato.
È evidente quindi la differenza con le obbligazioni naturali: nel debito prescritto, comunque il creditore ha una pretesa che può far valere in giudizio; mentre nelle obbligazioni naturali il creditore non ha proprio l’azione.
Infine, ulteriore argomento a favore della tesi che distingue il pagamento del debito prescritto dalle obbligazioni naturali è quello per cui la prescrizione non ha l’effetto della soluti retentio, quindi della estinzione del rapporto preesistente – come avviene per le obbligazioni naturali. L’unico effetto è quello di creare in capo al debitore un diritto potestativo alla estinzione (che può far valere in via di eccezione): se tale potere non viene esercitato, l’obbligazione civile continua a vivere.
Dunque, ai sensi di questa seconda tesi, il debito prescritto è un normale debito, che non viene degradato a debito naturale. Ne consegue che nel momento in cui il debitore adempie sta solo rinunciando al diritto di prescrizione, e che potranno trovare applicazione tutte le ordinarie regole delle obbligazioni civili.
Editor: dott.ssa Claudia Cunsolo
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Egregio Avvocato
21 apr. 2022 • tempo di lettura 5 minuti
L’ordinamento giuridico italiano riconosce un generale dovere di diligenza e prudenza in capo a chiunque detenga un animale e attribuisce a questo soggetto una posizione di garanzia nell’ipotesi di eventi dannosi.Quali sono, quindi, le conseguenze, penali e civili, a cui può incorrere il proprietario di un animale che dovesse arrecare un danno a terzi?L’omessa custodia degli animaliA chi è imposto l’obbligo di custodia?La responsabilità per danni cagionati dagli animaliUn caso particolare: il danno cagionato dalla fauna selvatica e dagli animali randagi1 - L’omessa custodia degli animaliIl codice penale prevede una forma di responsabilità per chiunque lasci libero o non custodisca, con la dovuta diligenza, un animale considerato pericoloso.Difatti, l’articolo 672 del Codice penale stabilisce che chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da euro 25 a euro 258. Alla stessa pena soggiace: 1) chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi gli animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l’incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta; 2) chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l’incolumità delle persone.Questa fattispecie è posta a tutela della pubblica sicurezza in una fase ancora prodromica alla creazione di una vera e propria situazione di pericolo per le persone.La norma citata prevede tre distinte fattispecie. Difatti, mentre al primo comma è punita la condotta di chi lasci liberi, non custodisca con cautela o affidi a persona inesperta, in qualsiasi luogo, un animale pericoloso, il secondo comma punisce la medesima condotta ma attuata in luoghi aperti. Invece, il terzo comma punisce l’aizzamento dell’animale, anche non pericoloso, in modo da mettere in pericolo l’incolumità delle persone. Quest’ultima fattispecie rappresenta un’ipotesi di reato di pericolo concreto, mentre le prime due sono reati di pericolo astratto o presunto in cui la legge qualifica di per sé pericolosa l’inadeguata custodia di animali pericolosi.2 - A chi è imposto l’obbligo di custodia?Come si è potuto evincere dall’analisi dell’articolo 672 del codice penale, l’obbligo di custodia sorge ogni qualvolta sussista una relazione anche semplicemente di detenzione tra l’animale e una persona. Ciò perché il citato articolo ricollega il dovere di non lasciare libero l’animale o di custodirlo con le debite cautele al suo possesso da intendere anche come pura e semplice detenzione, non essendo necessario un rapporto di proprietà in senso civilistico.Sul punto, anche la Corte di cassazione ha stabilito che l’obbligo di custodia sorge a prescindere dal rapporto di proprietà, essendo sufficiente la semplice detenzione. Difatti, prevede che tale posizione di garanzia prescinde dalla nozione di appartenenza e risulta irrilevante il dato formale relativo alla registrazione dell’anagrafe canina o all’apposizione di un microchip di identificazione (vedasi Cass. pen., n. 13464/2020). Per quel che riguarda, più nello specifico, i cani, è stato stabilito che il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, civilmente e penalmente, dei danni e delle lesioni a persone, animali e cose provocati dall’animale stesso e che chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.3 - La responsabilità per danni cagionati dagli animaliEsaminato il profilo penalistico dell’omessa custodia degli animali, è opportuno analizzare anche gli aspetti civilistici di responsabilità che sono la conseguenza degli eventuali danni cagionati dall’animale non custodito con le dovute cautele.La responsabilità per i danni cagionati dagli animali è disciplinata dall’articolo 2052 del Codice civile il quale stabilisce che il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.Questa responsabilità ha natura oggettiva e si fonda sulla relazione di proprietà o di uso, anche temporaneo, che intercorre con l’animale, nonché sulla presunzione di colpa in vigilando o in custodendo.La responsabilità ricorre ogni volta in cui il danno sia stato prodotto, con diretto nesso causale, da fatto proprio dell’animale. Tale responsabilità è, per così dire, alternativa tra il proprietario e colui che se ne serve. Avere in uso l’animale significa esercitare, su di esso, un potere effettivo sia esso di governo, gestione, controllo e vigilanza, nonché di trarne utilità e profitto. In altri termini, chi si serve dell’animale è colui che, con il consenso del proprietario, ne fa uso per soddisfare un proprio autonomo interesse, in modo tale che il proprietario non ne abbia più controllo.Laddove, invece, il proprietario continui a far uso dell’animale, sia pure tramite un terzo, resta il responsabile degli eventuali danni. Ne consegue che, la responsabilità di cui all’articolo 2052 del Codice civile non può imputarsi a chi utilizzi l’animale per svolgere mansioni inerenti alla propria attività lavorativa.4 - Un caso particolare: il danno cagionato dalla fauna selvatica e dagli animali randagiFinora sono state esaminate le ipotesi in cui i danni cagionati da animali siano derivanti dall’omessa custodia di chi ne è il proprietario o il detentore. Ma cosa accade nel caso in cui tali danni siano cagionati da fauna selvatica o animali randagi?Il danno cagionato dalla fauna selvatica non è risarcibile ex articolo 2052 del Codice civile, in quanto lo stato di libertà della selvaggina è incompatibile con qualsiasi obbligo di custodia che possa essere a carico della Pubblica Amministrazione. È, invece, risarcibile a norma dell’articolo 2043 del Codice civile, con la conseguenza che, in base all’onere probatorio stabilito da tale norma, spetterà al danneggiato provare tutti gli elementi costitutivi dell’illecito.Anche con riferimento agli animali randagi la responsabilità per i danni da loro causati è da ritenersi disciplinata dalle regole generali di cui all’articolo 2043 del Codice civile e non anche ai sensi dell’articolo 2052. Non è possibile quindi riconoscere una responsabilità semplicemente sulla base dell’individuazione dell’ente cui le leggi affidano il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo. Occorre, quindi, che sia specificatamente allegato e provato dal danneggiato che la cattura e custodia dello specifico animale randagio che ha provocato il danno fosse effettivamente possibile ed esigibile e che tale omissione sia derivata da comportamento colposo dell’ente preposto.
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3 feb. 2022 • tempo di lettura 5 minuti
Gli articoli 167 – 171 del codice civile disciplinano l’istituto del fondo patrimoniale che può essere costituito da uno o entrambi i coniugi, oppure da parte di un soggetto terzo, su beni immobili, mobili e titoli di credito.Lo scopo dell’istituto in oggetto è quello di creare un patrimonio “separato” destinato a soddisfare i bisogni della famiglia stessa, non aggredibile dai creditori in caso di debiti sorti nello svolgimento dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo di uno dei coniugi.Il fondo patrimoniale può essere costituito in qualunque momento del matrimonio tra i due coniugi ma può essere costituito anche in vista del futuro matrimonio ma in questo caso l’atto costitutivo è condizionato alla celebrazione del matrimonio stesso.La disciplina prevista per il fondo patrimoniale si applica anche agli accordi conclusi all’interno delle unioni civili.1 . Come avviene la costituzione del fondo patrimoniale?2. Come avviene l’amministrazione dei beni?3. Quali sono gli effetti nei confronti dei terzi?4. Quando avviene la cessazione del fondo patrimoniale?1 – Come avviene la costituzione del fondo patrimoniale?Ai sensi dell’articolo 167 comma I c.c. il fondo patrimoniale può essere costituito alternativamente: a) da uno solo dei coniugi, da entrambi i coniugi o da un terzo con atto pubblico notarile. Nel momento in cui viene costituito da un terzo è necessaria l’accettazione da parte dei coniugi anche con atto pubblico separato; b) da un terzo, con testamento mediante attribuzione a titolo di legato; quando il fondo viene costituito da un terzo con testamento è necessaria l’accettazione da parte di entrambi i coniugi dopo l’apertura della successione da rendersi nella forma dell’atto pubblico.Una volta costituito il fondo può vincola beni immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri, titoli di credito specificatamente individuati, i quali devono essere determinati al fine di assolvere agli adempimenti pubblicitari previsti per il tipo di bene conferito.Non posso essere conferiti in fondo patrimoniale gli assegni, le cambiali, l’azienda e i beni all’estero.Possono formare oggetto del fondo anche beni futuri come ad esempio un edificio da costruire.Tramite il fondo patrimoniale si può attribuire la proprietà o altro diritto reale ma anche il solo diritto di godimento.Ai fini dell’opponibilità del fondo ai terzi, il notaio deve annotare la sua costituzione a margine dell’atto di matrimonio conservato dei registri del comune in cui il matrimonio è stato celebrato. 2 - Come avviene l’amministrazione dei beni?I beni destinati al fondo diventano di proprietà di entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell’atto costitutivo.L’amministrazione degli immobili è regolata dalle norme relative all’amministrazione dei beni in comunione legale e pertanto gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti da ciascuno dei coniugi disgiuntamente mentre gli atti di straordinaria amministrazione che possono comportare un mutamento delle condizioni economiche della famiglia è richiesto il consenso di entrambi i coniugi.Nel caso in cui vi siano figli minori, gli atti di disposizione dei beni del fondo patrimoniale richiedono l’autorizzazione del tribunale, se nell’atto di costituzione del fondo non sia stata espressamente esclusa la necessità dell’autorizzazione giudiziaria. I proventi derivanti dai beni vincolati possono essere impegnati solo per i bisogni della famiglia per soddisfare quelle che sono le esigenze di vita dei suoi componenti che comprendono: a) le esigenze primarie attinenti alla vita della famiglia (mantenimento, abitazione, educazione dei figli e dei componenti del nucleo, cure mediche, etc..); b) i bisogni relativi allo sviluppo della famiglia e al potenziamento della sua capacità lavorativa.3 - Quali sono gli effetti nei confronti dei terzi?Ai fini dell’opponibilità del fondo ai terzi, devono essere annotati ad istanza del notaio che lo ha rogato a margine dell’atto di matrimonio: a) l’atto di costituzione del fondo; b) la data del contratto; c) il notaio rogante; d) le generalità dei contraenti.Per i debiti finalizzati al soddisfacimento diretto dei bisogni della famiglia, nel momento in cui il debitore non adempia alle obbligazioni contratte a tale scopo, i beni facenti parte del fondo patrimoniale possono essere aggrediti da parte dei creditori. Si pensi all'acquisto ed alla conservazione della casa adibita a residenza familiare; al sostenimento delle spese condominiali; al pagamento degli oneri fiscali in genere connessi all’abitazione familiare; all'acquisto di cibo e vestiario; all'acquisto e alla manutenzione di autovetture.Pertanto, i beni del fondo e i relativi proventi non sono aggredibili dai creditori per debiti che questi sapevano essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, salvo che il fondo fosse costituito in danno ai creditori stessi.Se il fondo è costituito allo scopo o comunque ha l’effetto di sottrarre determinati beni al pagamento dei debiti o delle imposte dovute dai coniugi, i creditori possono utilizzare l’azione revocatoria ordinaria che rende inefficace il fondo nei confronti degli stessi. In caso di bene immobile o bene mobile registrato il creditore pregiudicato dall’atto costitutivo del fondo patrimoniale può pignorare direttamente il bene purché sia munito di titolo esecutivo e agisca entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole.4 - Quando avviene la cessazione del fondo patrimoniale?Ai sensi dell’art. 171 c.c. la destinazione del fondo termina a seguito dell’annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.Non determinano la cessazione del fondo né la separazione personale dei coniugi, né la separazione giudiziale dei beni, né il fallimento, né la dichiarazione di assenza dei coniugi.Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio. In questo caso il giudice può dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l’amministrazione del fondo.Se non ci sono figli minori per dividere i beni si applicano le norme sullo scioglimento della comunione legale, i beni destinati da un solo coniuge con riserva di proprietà, invece, ritornano nella sua piena disponibilità.
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27 lug. 2021 • tempo di lettura 3 minuti
La miriade di informazioni che ogni giorno lasciamo in questo mondo online forma la nostra identità digitale. Profili social, contenuti multimediali, messaggi di posta elettronica: tutto ciò che fine fa alla nostra morte? I dati personali-digitali non muoiono con l’interessato ed allora, in assenza di una efficiente regolamentazione, nascono nuove soluzioni operative.1. Cos’è l’eredità digitale?2. Cosa prevedono alcune piattaforme online.3. In che modo posso disporne?1 - Cos’è l’eredità digitale?Non esiste una legislazione specifica in materia dalla quale poter prendere in prestito una definizione, tuttavia, possiamo definire l’eredità digitale come la trasmissione a soggetti terzi del nostro patrimonio digitale. Intendiamo per “patrimonio digitale” l’insieme di tutti i rapporti giuridici e beni, con o senza valore economico, presenti o su un supporto elettronico o conservati su server remoti, accessibili solo online mediante apposite credenziali, riferibili alla cd. identità digitale. Fanno quindi parte dell’eredità digitale non solo i dispositivi fisici (come hard disk e chiavi usb) ma, ad esempio, i profili dei social network, l’online-banking, la posta elettronica, le chat, gli spazi di archiviazione, i file multimediali, le licenze software e le criptovalute. 2 - Cosa prevedono alcune piattaforme online. Alcuni social come Facebook ed Instagram danno la possibilità a ciascun utente di scegliere che l’account venga eliminato in modo permanente al proprio decesso. Facebook, in assenza di indicazioni, provvede a convertire i profili social in account commemorativi che “permettono ad amici e familiari di raccogliere e condividere ricordi di una persona che è venuta a mancare” e dal 2018 permette di individuare un “contatto erede”, ossia la designazione di un soggetto al quale viene concesso di accedere e gestire, con alcuni limiti, l’account del de cuius.Altro discorso è possibile fare per i servizi di posta elettronica, i quali hanno politiche molto diverse tra loro. Ad esempio, Google offre ai propri utenti la facoltà di stabilire chi, alla propria morte, potrà avere accesso alla casella di posta elettronica oppure che la stessa venga cancellata, o, in assenza di indicazioni, impone la collaborazione con gli stretti congiunti circa la destinazione dell’account, tutelando il diritto alla riservatezza. Ancora, Yahoo, stabilisce l’automatica cancellazione della casella di posta alla notizia della morte del titolare, così imponendo una sorta di non-trasferibilità del patrimonio digitale. 3 - In che modo posso disporne?Come detto, in Italia non esiste una legislazione in materia di successione nel patrimonio digitale ed, inoltre, i “dati personali” di soggetti deceduti non rientrano neppure nell’ambito di applicazione del Regolamento Europeo in materia di dati personali n. 2016/679. Ad oggi, l’unico riferimento normativo sul tema è l’art. art. 2-terdecies del Codice Privacy (d. lgs. 196/2003), il quale stabilisce che i diritti “riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione” e che l'esercizio dei predetti diritti non è ammesso nei casi previsti dalla legge o allorquando “l'interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest'ultimo comunicata”. Pertanto, in assenza di un'armonizzazione comunitaria del mercato unico “digitale” e in difetto di un’opportuna legislazione nazionale, la soluzione migliore per tutelare il proprio patrimonio digitale appare essere il testamento. Infatti - oltre ad informarsi sulle regole stabilite da ciascun servizio digitale utilizzato - attraverso il testamento è possibile assegnare le credenziali di accesso di server e piattaforme a chi crediamo possa farne buon uso oppure conferire a persone fidate l’incarico di gestire, secondo precise istruzioni, la propria eredità digitale (si parla in quest’ultimo caso di “mandato post mortem”). Se sei interessato al tema leggi anche “Il diritto all’oblio”.Editor: Dott.ssa Flavia Carrubba
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Egregio Avvocato
4 mag. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Negli ultimi mesi abbiamo vissuto una situazione peculiare che ha sollevato non pochi quesiti anche a livello di diritto di famiglia. In particolare, ci si é chiesti se le misure di contenimento della pandemia da COVID -19 possano o meno giustificare una riduzione dell´assegno di mantenimento. A nostro modesto parere, la questione appare abbastanza semplice. La normativa italiana (art. 156 del Codice civile e art. 9, comma 1, della legge 898/70) prevedono che, una volta statuiti eventuali accordi in merito all´assegno di mantenimento, tali pattuizioni fanno riferimento alla situazione esistente al momento della divisione coniugale. , solo se tale situazione dovesse cambiare sensibilmente, se ne potrà chiedere il riesame per adeguare – secondo un vaglio comparativo delle condizioni delle parti (Cassazione 1119/2020) – l’importo o lo stesso obbligo contributivo al quadro attuale. Non si procederà, pertanto, ad una nuova ponderazione di fatti già esaminati ma si accerterà se, ed in che misura, gli eventi sopravvenuti abbiano alterato gli equilibri così da bilanciare gli impegni economici con il mutato assetto (Cassazione 22269/2020). Tanto premesso, la pandemia e le misure di contenimento ad essa collegate assumono una certa importanza solo e nella misura in cui le stesse abbiano o meno influito sulla situazione economica. Dovrà, poi, attentamente valutarsi se tali condizioni si sino modificate in peius e se tale peggioramento sia destinato ad essere permanente e non temporaneo. Se effettivamente ci si trova di fronte ad una mutata situazione a carattere permanente, si potrá richiedere la modifica delle condizioni di separazione e/o di divorzio. In caso contrario, tale richiesta sará obtorto collo destinata ad essere respinta. PROF. AVV. DOMENICO LAMANNA DI SALVO MATRIMONIALISTA - DIVORZISTA - CURATORE SPECIALE DEL MINORE
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