Avv. Prof. Domenico Lamanna Di Salvo
Recentemente, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite (32198/2021) ha deciso di porre fine alla vexata quaestio sull´assegno divorzile in presenza di una nuova convivenza more uxorio. Con malcelata sorpresa degli addetti ai lavori, La SS. UU. fanno un´inversione di marcia rispettto ad un orientamento che sembrava oramai consolidato e relativo ad una scelta di vita di un ex coniuge, che intraprende una nuova relazione more uxorio.
Gli Ermellini, nella decisione de quo, partono dalla considerazione che l´assegno divorzile si basa su una componente assistenziale e da una compensativa. A fronte di tale doppia natura vi é la necessità di chi corrisponde all'esigenza dell'ex coniuge di non vedersi limitato il suo progetto di vita futura dall'obbligo di versare per sempre l'assegno a chi ha formato una nuova famiglia di fatto e, dall´altro, le fin troppo dubbie necessitá di chi ha contribuito alla fortune della famiglia nel corso del matrimonio. La sentenza de quo vuole bilanciare gli interessi in gioco, cancellando con un colpo di spugna i progressi fatti nel corso degli anni al fine di salvaguardare chi, con il proprio lavoro o con le ricchezze della propria famiglia di origine, aveva costruito le proprie fortune. Oggi, la nuova famiglia di fatto non esclude il diritto all'assegno di divorzio per il coniuge economicamente più debole e privo di mezzi adeguati: ció cancella ogni sorta di automatismo tra nuova convivenza e perdita dell'assegno in favore del coniuge economicamente più debole, sottolineando che il nuovo percorso di vita intrapreso con una terza persona, che sia accertato giudizialmente, incide sì sul diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio, sulla sua revisione o sulla sua quantificazione, ma non ne determina necessariamente la perdita integrale. Il coniuge economicamente più debole può, infatti conservare il diritto esclusivamente in funzione compensativa e non assistenziale, a condizione di fornire une serie di prove, quali ad esempio contributo offerto alla comunione familiare, eventuali rinunce, occasioni lavorative e di crescita professionale durante il matrimonio nell'interesse della famiglia, l'apporto dato alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge, e via discorrendo.
La soluzione scelta puó commentarsi solo in un modo: summum ius, summa iniuria. La nuova struttura dell´assegno divorzile scelta dalla Suprema Corte creerá - ne siamo piú che sicuri - nuovi contenziosi, ulteriori occasioni di risentimento, ulteriore alterco tra le parti e, pertanto, nuovo potenziale substrato per i reati endo - familiari. Infine tale decisione stimulerá nuove forme di povertà e spingerà i piú abbienti ad occultare le proprie ricchezze, impoverendo cosí di fatto il Paese che, da oggi in poi, sará ostaggio di una visione distorta del matrimonio.
Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo
Matrimonialista - Divorzista
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20 dic. 2025 • tempo di lettura 4 minuti
Un tema oggigiorno molto sentito è la pubblicazione delle foto dei propri figli sui social. Tale attività, di per sé pacificamente condivisibile, non è, però, del tutto scevra da pericoli e conseguenze che possono esser particolarmente spiacevoli, soprattutto in caso di separazione e divorzio. Cominciamo col dire che l’immagine di una persona è tutelata sia dal Codice civile - che stabilisce il diritto al risarcimento del danno per le pubblicazioni di immagini di persone senza autorizzazione o in modo da lederne il decoro - sia da quello penale, che punisce l’offesa alla dignità e della reputazione comunicando con più persone, sia dalla legge sul diritto d’autore, che pone limiti all’utilizzo del ritratto.Queste regole valgono anche per le foto (e i video) dei figli realizzati dai genitori, i quali potranno anche essere “proprietari” del ritratto secondo la legge sul diritto d’autore ma non possono usare il frutto della loro “content creation” per sfruttare l’immagine del minore. Ma quali possono essere le conseguenze penali derivanti dalla violazione di questo generale principio? Recentemente, il Tribunale di Milano, con un'ordinanza che ha fatto molto discutere sia in dottrina che in giurisprudenza, ha sancito che pubblicare foto di minori può essere reato. Invero, secondo i giudici meneghini, la condivisione non autorizzata di immagini di bambini e ragazzi sui social può integrare una condotta penalmente rilevante, in presenza di determinate condizioni. Nel caso de quo, un genitore aveva pubblicato online diverse immagini del figlio minore senza il consenso dell’altro genitore. Il Tribunale ha ritenuto che tale condotta violasse l’art. 10 del codice civile, gli artt. 96 e 97 della legge sul diritto d’autore (L. 633/1941), ma soprattutto l’art. 614 c.p. in tema di violazione della vita privata, e l’art. 595 c.p. in caso di contenuti potenzialmente lesivi della reputazione del minore. Inoltre, se dalla pubblicazione deriva un’esposizione mediatica eccessiva o un rischio concreto per la riservatezza e l’incolumità del minore, può essere configurata anche la violazione dell’art. 16 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e, in alcuni casi, la violazione dell’art. 8 della CEDU sul diritto alla vita privata e familiare.La Suprema Corte (Cass. Pen., Sez. V, Sent., 25 agosto 2025, n. 29683) sembra collocarsi su questa scia di pensiero, in quanto considera la pubblicazione di foto di minori sul web ua fattispecie del reato di trattamento illecito di dati personali: "Il delitto di trattamento illecito di dati personali di cui all'art. 167 d.lgs. 196/2003 si sostanzia anche dalla mera pubblicazione su una chat di un numero di telefono privato, in assenza del consenso dell'interessato, in quanto tale condotta arreca, di per sé, un nocumento a quest'ultimo, che ben può essere di natura non patrimoniale. In tale fattispecie di reato rientra anche la pubblicazione di foto di minori sul web".Un tale orientamento è sicuramente da condividere, in quanto rappresenta un importante monito per chiunque pubblichi contenuti online, anche in buona fede. Il rispetto della riservatezza e della dignità dei minori non è solo una questione morale, ma anche giuridica, e può dar luogo a responsabilità civili e penali.Da un punto di vista sociologico, si potrebbe obiettare che tale approccio sia fuori dal tempo perché applica norme non in linea col moderno modo di pensare. D'altro canto, però, se il mondo va a rotoli, non è detto che per forza bisogna mantenere il timone verso quella destinazione. La decisione del tribunale di Milano, proprio nella sua compostezza e nell’evitare un elenco completo e dettagliato degli atti che possono compiere reato, dà in realtà indicazione preziosa ai genitori, in un momento in cui fare appare indispensabile avere informazioni corrette per crescere i propri figli. Proprio questo è, a nostro parere, il messaggio e la lezione che i Giudici meneghini vogliono comunicarci: occorre affrontare la questione con molta ponderazione, valutando concretamente il singolo caso e, soprattutto, attenendosi ai seguenti punti salienti che vogliamo qui di seguito sintetizzare: in primis, è necessario il consenso di entrambi alla pubblicazione delle immagini del figlio minorenne. In caso di disaccordo, è il giudice a decidere; i terzi (nonni, amici, insegnanti, ecc.) hanno bisogno del consenso espresso e documentabile di chi esercita la responsabilità genitoriale; non si possono pubblicare immagini che mostrino il minore in situazioni potenzialmente imbarazzanti, riconoscibili pubblicamente o in contesti che potrebbero essere fraintesi; sui social, bisogna impostare profili privati, rendere irriconoscibile il viso del proprio bambino e limitare la visibilità dei contenuti solo a persone fidate, anche se ciò non elimina il rischio giuridico in caso di contestazione.Quali sono i rischi connessi allo sharenting, ovverosia, alla condivisione e alla pubblicazione di materiale video-fotografico dei propri figli sui social network? Ne parleremo nel prossimo articolo.
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27 nov. 2024 • tempo di lettura 3 minuti
Spesso si sente parlare di affidamento paritetico, ma non a tutti è ben chiaro il significato e la portata di un tale concetto. Oggi vogliamo approfondire tale problematica alla luce di recenti statuizioni giurisprudenziali.Preliminarmente, occorre chiedersi se, da un punto di vista giurisprudenziale e, soprattutto, umano sia possibile permettere ad un minore di vivere alternativamente col padre e con la madre. La Giurisprudenza appare profondamente divisa sul punto: alcuni Tribunali sembrano accordarla "laddove ve ne siano le condizioni di fattibilità e, quindi, tenendo sempre in considerazione le caratteristiche del caso concreto (quali l’età del minore, gli impegni lavorativi di ciascuno dei genitori, la disponibilità di un’abitazione dignitosa per la crescita dei figli, ecc...)” (Trib. Catanzaro, 28 /02/ 2019 n. 443). Al riguardo, si osserva che il collocamento del minore presso entrambi i genitori, in modo paritetico, rispetta il principio della bigenitorialità e tiene conto in via prioritaria delle esigenze della figlia (Tribunale Roma sez. I, 26/03/2019, n.6447).Recentemente, il Tribunale di Palermo, con una storica sentenza (Trib. Palermo, 26/01/2024) ha dato un'interpretazione particolare ed interessante, stabilendo che “l’articolo 337 ter del codice civile non si riferisce esclusivamente all’affidamento legale condiviso ma anche alla custodia fisica condivisa, lasciando quindi propendere per la preferibilità del collocamento paritetico” ed accogliendo in tal modo le richieste formulate dallo stesso minore capace di discernimento. La decisione ha fatto molto discutere non solo perché per la prima volta, in Sicilia i giudici hanno riconosciuto l’affidamento paritario, ma anche e soprattutto perché la decisione è stata motivata con un'interpretazione estensiva dell'art. 337 c.c., aprendo e porte ad un dibattito dottrinario e giurisprudenziale che non accennerà a placarsi nei mesi a venire.Parimenti, però, alcuni Giudici di merito hanno rilevato che " la proposta di doppio domicilio presso le abitazioni dei genitori con un regime di frequentazione paritario ed alternato non corrisponde all’esigenza di serenità dei minori assicurata dalla sicurezza di avere un ambiente di vita stabile e duraturo che solo la permanenza presso la casa familiare dove i minori hanno vissuto finora può garantire.” (Tribunale Velletri sez. I, 06/05/2020, n.680) In altre parole, l'affido paritetico "non appare confacente all’interesse supremo dei minori ad avere un unico e stabile domicilio.” (Tribunale Velletri sez. I, 06/05/2020, n.680). Recentemente, la Suprema Corte (Cass. 24 febbraio 2023, N. 5738) ha sottolineato che "le statuizioni relative all’esercizio della responsabilità genitoriale, non possono fondarsi su una ratio implicita o essere desunto per relationem come effetto automaticamentediscendente da altre disposizioni giudiziali quali quella sul diritto di visita paritetico, richiedendouna specifica ed autonoma valutazione dell’interesse del minore in relazione alla sua adozione e al suo contenuto prescrittivo". Questo è, appunto, ciò che noi abbiamo sempre sostenuto sia nelle aule di Tribunale che nei dibattiti dottrinari cui siamo intervenuti. In altre parole, solo in casi concreti e specifici l'affido paritetico può essere disposto e, in ogni caso, a condizione che esso soddisfi i reali interessi del minore, e non, invece, il desiderio degli ex partner. Resta da vedere se questo orientamento di parte della Giurisprudenza di merito e di legittimità verrà condiviso unanimemente. L'affido condiviso, poi, comporta anche interessanti conseguenze in merito all'assegno di mantenimento. Di questo, però, ce ne occuperemo in altra sede.
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3 gen. 2023 • tempo di lettura 2 minuti
Le cronache hollywoodiane portano spesso all'attenzione dei lettori di rotocalchi rosa i cosiddetti "accordi prematrimoniali" di attrici e attori famosi. Trattasi di un vero e proprio accordo minuzioso volto a regolare “a tavolino” le sorti del proprio matrimonio. Va precisato che tali accordi non sono obbligatori, ma, una volta sottoscritti, assumono natura vincolante. Ed invero, le parti, una volta sottoscritto l'accordo prematrimoniale, dovranno necessariamente attenervisi. In caso di divorzio, poi, il giudice, preso atto dell'esistenza di tali accordi nel patto prematrimoniale, pronuncia lo scioglimento del matrimonio esattamente a quelle condizioni concordate. Tale sistema, che ha sicuramente una sua enorme efficacia pratica, è tipico di molti paesi anglosassoni (in primis, appunto, gli Stati Uniti d'America) e ha potuto facilmente trovare applicazione data la sostanziale mancanza di un regime patrimoniale di riferimento. Tanto premesso, ci si chiede se un tale accordo possa avere una qualsivoglia valenza giuridica in Italia. La risposta è fin troppo scontata: gli accordi pre - matrimoniali in Italia sono nulli: non esiste una legge che li regolamenti e il codice civile li esclude espressamente. Ma è proprio così? In realtà, tali patti possono avere in sede processuale un peso probatorio non indifferente. Il giudice italiano, chiamato a pronunciarsi sulla separazione e sul divorzio, non potrà completamente ignorare quanto i coniugi avevano espressamente dichiarato e concordato. Invero, tali accordi rappresentano una fotografia di vita familiare cristallizzata scattata “in tempi di pace”, sull'onda di quel sentimento di amore e devozione reciproca che dovrebbe rappresentare la base di ogni unione matrimoniale. Il loro contenuto, pertanto, appare scevro dai rancori e dalle acredini che caratterizzano ogni scioglimento di un matrimonio e, pertanto, appaiono essere più oggettivi, ragion per cui possono davvero costituire un indizio di prova che il Giudice può utilizzare per prendere le proprie decisioni. In conclusione, anche nel momento in cui i coniugi appaiono trasportati dall'ardore e dalla passione di una futura vita insieme, non bisognerebbe trascurare di prevenire possibili situazioni avverse, pianificando con il proprio legale una possibile strategia di uscita nell'ipotesi di una separazione e/o di un divorzio. Rimane, ovviamente, auspicabile che il legislatore possa in tempi rapidi introdurre questo utilissimo strumento nel nostro diritto, che indubbiamente risolverebbe molti aspetti del contenzioso familiare.Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo Matrimonialista - Divorzista - Curatore Speciale del Minore
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4 nov. 2021 • tempo di lettura 6 minuti
L’articolo 1571 del codice civile definisce la locazione come quel contratto con il quale una parte si obbliga nei confronti di altra parte di farle godere un bene – mobile o immobile – per un determinato periodo di tempo e verso il pagamento di un dato prezzo, il c.d. canone.Quando si tratta di beni immobili locati a fini abitativi, la Legge n. 431/1998 stabilisce che il contratto di locazione deve avere durata, minima, di quattro anni rinnovabili, alla scadenza, per ulteriori quattro.È, tuttavia, possibile stipulare il contratto per una durata inferiore. Infatti, è stato previsto il c.d. contratto di locazione ad uso transitorio. Ma cosa prevede la legge in merito? E cosa si intende per affitto breve, formula sempre più utilizzata, specialmente per fini turistici?Cosa si intende per locazione ad uso transitorio?…e cosa per locazione breve?È possibile applicare la cedolare secca agli affitti brevi?Quali adempimenti per gli intermediari?Gli affitti brevi con finalità turistiche: il c.d. Codice CIR1 - Cosa si intende per locazione ad uso transitorio?Come accennato in premessa, quando si tratta di locazione di un immobile a fini abitativi, la legge prevede una durata minima di quattro anni, con possibilità di rinnovo, alla scadenza, per ulteriori quattro anni.Certamente, nulla impedisce alle parti contraenti di stipulare un contratto dalla durata superiore. Tuttavia, accade molto di frequente che le parti stipulino un contratto di durata inferiore al minimo previsto dalla legge.Si tratta delle ipotesi dei cosiddetti contratti di locazione abitativa a uso transitorio. Ma cosa si intende per contratto di locazione ad uso transitorio?Il contratto transitorio è regolamentato dall’articolo 5 della già citata Legge del 1998, sebbene tale articolo si concentri unicamente sulle locazioni stipulati dagli studenti universitari.Nonostante ciò è possibile affermare che il contratto di locazione transitoria è un tipo di contratto riguardante la locazione di immobili ad uso abitativo per esigenze temporanee non turistiche. Difatti, il locatore concede per un periodo di tempo limitato l’immobile al conduttore, dietro il corrispettivo del pagamento del canone.Ma quali sono i requisiti e la durata del contratto di locazione transitoria?Tale contratto deve avere, per legge, una durata compresa tra 1 e 18 mesi. Nel caso in cui il contratto superi i 30 giorni, lo stesso deve essere registrato. Questo contratto può essere stipulato nel caso in cui il conduttore si sia dovuto trasferire, momentaneamente, per motivi di studio o di lavoro, oppure se non ha disposizione la propria abitazione in quanto in fase di ristrutturazione o ancora se deve assistere un familiare per problemi di salute.2 - …e cosa per locazione breve?Più di recente si è diffusa un’altra tipologia di contratto di locazione di immobili ad uso abitativo, caratterizzata da una durata certamente inferiore. Si tratta, in un certo senso, di una sottocategoria della locazione ad uso transitorio e si definisce locazione (noto anche in modo non del tutto corretto come affitto) breve o ad uso turistico.Tale tipologia di contratto di locazione ha preso sempre più piede grazie al diffondersi di portali per i servizi turistici che hanno, indubbiamente, facilitato l’incontro della domanda con l’offerta.Almeno inizialmente, i contratti di locazione breve erano disciplinate da alcune leggi regionali. Tuttavia, il legislatore è intervenuto con il Decreto Legge n. 50 del 2017, dettando una disciplina fiscale apposita.Inoltre, il citato Decreto Legge definisce la locazione breve come un contratto di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni. Per poter rientrare in questa nuova disciplina, tuttavia, i contratti di locazione breve devono essere stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa sia direttamente sia indirettamente tramite soggetti intermediari o portali telematici.La locazione breve deve riguardare le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 ad A11, con esclusione della categoria A10 relativa a uffici o studi privati, che devono essere locate ad uso abitativo.3 - È possibile applicare la cedolare secca agli affitti brevi?La risposta è certamente affermativa.Ma facciamo un passo indietro. Cos’è la cedolare secca? La cedolare secca, riportando la definizione rinvenibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, è un regime facoltativo che si sostanzia nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali. Inoltre, per i contratti con cedolare secca non è necessario pagare l’imposta di registro e quella di bollo dovute per le registrazioni, le risoluzioni e le proroghe dei contratti. Tuttavia, scegliere di optare per la cedolare secca comporta la rinuncia alla facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone di locazione, inclusa la variazione secondo gli indici ISTAT.Ma, tornando all’ipotesi della locazione breve, la normativa in materia consente al proprietario dell’immobile di optare per il regime della cedolare secca potendo, quindi, assoggettare il reddito derivante dalla locazione stessa all’imposta del 21%, sostitutiva di IRPEF e addizionali.4 - Quali adempimenti per gli intermediari?Come detto, la figura dei contratti di locazione breve è sorta insieme alla diffusione dei portali telematici di servizi turistici che possono tranquillamente considerarsi degli intermediari nella stipula dei contratti medesimi.Quali sono gli adempimenti da compiere? Il già citato Decreto Legge n. 50 del 2017 ha previsto alcuni specifici adempimenti di natura informativa ogni qualvolta che un intermediario intervenga nella stipula di un contratto di locazione breve.In particolare, gli intermediari devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati dei contratti di locazione breve stipulati a far data dal 1° giugno 2017 per il loro tramite e trattenere una somma – pari al 21% del canone – laddove intervengano anche nel pagamento o incassano i corrispettivi. Tale somma va, poi, versata tramite il modello F24.I dati relativi alle locazioni brevi devono essere comunicati entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del contratto. Nel caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati è prevista la sanzione da € 250,00 a € 2.000 indicata dal Decreto Legislativo n. 471/1997 all’articolo 11, comma 1. 5 - Gli affitti brevi con finalità turistiche: il c.d. Codice CIROltre a quelli appena menzionati, alcuni Regioni hanno introdotto ulteriori adempimenti di carattere amministrativo relativamente alle locazioni brevi con finalità turistiche.In particolare, la Regione Lombardia ha istituito il c.d. Codice Identificativo di Riferimento da utilizzare negli annunci di promozione e commercializzazione degli immobili dati in locazione turistica.Nel dettaglio, con lo scopo di semplificare i controlli da parte delle autorità si è previsto che la pubblicità, la promozione e la commercializzazione dell’offerta delle strutture ricettive dati in locazione breve per finalità turistiche con scritti o supporti digitali devono, necessariamente, indicare l’apposito codice identificativo di riferimento.Sul punto è intervenuto anche il c.d. Decreto Legge Crescita n. 34 del 2019, istituendo una vera e propria banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazione brevi, prevedendo che esse debbano essere identificate attraverso un codice alfanumerico da utilizzare per ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi al pubblico.Il Ministero del Turismo ancor più di recente – il 29 settembre 2021 – ha poi dato attuazione al precedente Decreto, disciplinando ancor più nel dettaglio la banca dati e disponendo che laddove le Regioni non si siano già dotate di un Codice CIR – Codice Identificativo di Riferimento Regionale – sarà la stessa banca dati a generare il codice identificativo alfanumerico.Editor: avv. Marco Mezzi
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