Il regolamento condominiale

Avv. Marco Mezzi

Avv. Marco Mezzi

Pubblicato il 20 gen. 2022 · tempo di lettura 3 minuti
Il regolamento condominiale | Egregio Avvocato
L’articolo 1138 del codice civile disciplina il regolamento condominiale, pur non fornendo una definizione univoca dello stesso.
Pertanto, cosa s’intende per regolamento condominiale? In quali casi è obbligatorio? Quali sono i tipi di regolamento condominiale?


1. Cos’è il regolamento condominiale? In quali casi è obbligatorio?

2. Approvazione e modifica del regolamento condominiale

3. Le diverse tipologie di regolamento condominiale


1 - Cos’è il regolamento condominiale? In quali casi è obbligatorio?


Come accennato in premessa, il legislatore non ha inteso fornire una definizione univoca del regolamento condominiale. 

Tuttavia, è possibile affermare che il regolamento condominiale sia lo strumento mediante il quale si disciplina l’uso della cosa comune, la ripartizione delle spese ed ogni altro aspetto relativo alla gestione e all’amministrazione di un condominio.

Quando è obbligatorio dotarsi di un regolamento condominiale?


Per rispondere a questa domanda è necessario esaminare l’articolo 1138 del codice civile, il cui primo comma sancisce che quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l’uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell’edificio e quelle relative all’amministrazione.


2 - Approvazione e modifica del regolamento condominiale


Appurato che il regolamento condominiale è obbligatorio nell’ipotesi in cui un edificio sia formato da più di dieci condomini, va compreso come lo stesso venga approvato.

Sempre l’articolo 1138 del codice civile stabilisce che l’iniziativa per la formazione del regolamento – o per la revisione di quello già adottato – può essere presa da ciascun condomino. 

Per essere approvato, ovviamente, occorre ottenere la maggioranza richiesta dalla legge. In questo caso, la norma di riferimento è l’articolo 1136 del codice civile, in base al quale sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

Come si esaminerà a breve, i regolamenti condominiali si distinguono in assembleare e contrattuale. La differenza assume rilevanza anche per quel che riguarda la modifica del regolamento. 

Difatti, nel caso di regolamento assembleare la legge dispone che ogni condomino possa assumere l’iniziativa per la modifica del regolamento e l’assemblea provvederà con le stesse maggioranze previste per l’approvazione.

In caso di regolamento contrattuale, invece, va detto che la Corte di cassazione con sentenza n. 17694/2007 ha stabilito che il regolamento ha natura contrattuale ed è modificabile solamente all’unanimità dei condomini in due ipotesi: 1. quando le disposizioni del regolamento limitano i diritti dei condomini; 2. quando contiene clausole in forza delle quali alcuni condomini hanno maggiori diritti rispetto ad altri.


3 - Le diverse tipologie di regolamento condominiale  


Con riferimento alla natura, il regolamento condominiale è distinguibile in: regolamento ordinario o assembleare, regolamento contrattuale o negoziale, regolamento giudiziale.


Il regolamento si definisce di natura assembleare quando, per l’appunto, è approvato dall’assemblea dei condomini. 

L’articolo 71 delle disposizioni attuative del codice civile prevede che il regolamento assembleare sia trascritto in un apposito registro tenuto presso l’associazione professionale dei proprietari di fabbricati, sebbene tale norma non sia mai stata applicata.

Secondo l’orientamento costante della giurisprudenza, i regolamenti ordinari non possono importare limitazioni delle facoltà comprese nel diritto di proprietà dei condomini sulle parti di loro esclusiva proprietà.


Diversamente può, invece, disporre il regolamento contrattuale. Esso è definito tale perché è accettato da tutti i condomini ed ha valenza contrattuale. Solitamente è lo stesso proprietario originario a predisporre il regolamento che va, di volta in volta, allegato ai singoli atti di acquisto. Con questo tipo di regolamento è possibile limitare l’uso delle parti comuni, limitare i diritti dei singoli condomini sulle rispettive proprietà o ampliare i poteri di uno o più condomini rispetto agli altri.

La terza tipologia, infine, è quella dei regolamenti giudiziali, i quali si hanno qualora non si riesca a formare un regolamento in sede assembleare ed è necessario ricorrere all’autorità giudiziaria affinché sia la stessa a provvedere.

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L’accesso “difensivo”Sotto il primo versante, quando viene chiesto l’accesso a documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria ai richiedenti per curare o per difendere i propri interessi giuridici, esso deve comunque essere garantito: la valutazione rimessa all’amministrazione ha ad oggetto, quindi, la necessità di quanto richiesto.Si ritiene comunemente che non è sufficiente che l’istanza di accesso faccia generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite ad un processo in corso o ancora da instaurare: l’istante dovrà, al contrario, motivare adeguatamente sul rapporto di necessarietà fra la documentazione richiesta e la situazione finale controversa.Solo se supererà positivamente questo vaglio rigoroso, la richiesta di ostensione al documento potrà essere accolta.3 - La tutela di dati giudiziari, sensibili e super-sensibiliSotto il secondo profilo, vi sono alcune tipologie di dati che richiedono una tutela “rafforzata”. Si tratta di:dati giudiziari: sono quelli che rivelano l'esistenza di determinati provvedimenti giudiziari soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale (come, ad esempio, i provvedimenti penali di condanna definitivi, la liberazione condizionale, il divieto od obbligo di soggiorno, le misure alternative alla detenzione), nonché la qualità di imputato o di indagato;dati sensibili: sono quelli idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale;dati super-sensibili: sono i dati sensibili che sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.Per quanto riguarda i dati giudiziari e i dati sensibili, nelle operazioni di verifica sul possibile pregiudizio derivante dalla conoscibilità di queste informazioni, l’Amministrazione deve tenere conto di vari parametri. In primo luogo, la natura sensibile o giudiziaria dei dati dovrebbe far propendere in linea di principio per il rifiuto dell’accesso generalizzato, salvo valutare poi caso per caso le varie situazioni particolari in cui non vi sarebbe comunque un pregiudizio (ad esempio perché le informazioni erano già state rese pubbliche dall’interessato stesso). Inoltre, particolare attenzione dovrà essere posta nei casi in cui si tratti di informazioni che potrebbero comportare, in base al loro uso, rischi specifici per i diritti e le libertà degli interessati (come ad esempio i dati di localizzazione) o quando l’istanza di accesso abbia ad oggetto documenti contenenti informazioni su minori: in questi casi sarà auspicabile una maggiore cautela nell’accoglimento di tale istanza.Ancora, è necessario tenere presente che, con riferimento ai dati e alle informazioni personali contenuti in documenti riferiti a singole persone (si pensi a professionisti iscritti a un Ordine o a un Albo o ai partecipanti ad una procedura di concorso) un eventuale accoglimento dell’accesso civico potrebbe determinare ripercussioni negative sul piano professionale, personale e sociale, non solo all’interno dell’ambiente lavorativo ma anche al di fuori.Per quanto riguarda, infine, i dati super-sensibili, l’accesso è consentito solo se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso a documenti amministrativi sia di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, cioè consista in un diritto della personalità o in un altro diritto o liberà fondamentale e inviolabile. 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Egregio Avvocato

Revoca assegno di mantenimento e attività lavorativa atipica dell'avente diritto

23 feb. 2026 tempo di lettura 3 minuti

Il tema del diritto all’assegno di mantenimento in sede di separazione giudiziale è tradizionalmente disciplinato dagli articoli 143, 148 e 156 c.c., integrati dai principi giurisprudenziali in materia di accertamento delle condizioni economiche dei coniugi. In tale contesto, si pone la questione della prova delle attività lavorative del coniuge beneficiario dell’assegno, soprattutto quando vi sia il sospetto di un’attività reddituale non dichiarata.La vicenda trae origine da una separazione giudiziale con addebito in cui la moglie ricorrente sosteneva di non possedere redditi sufficienti per il proprio mantenimento, richiedendo il versamento di un assegno mensile da parte del marito. Quest’ultimo, contestando tale dichiarazione, produceva in appello una relazione investigativa volta a dimostrare che la moglie svolgeva effettivamente un’attività lavorativa presso un’agenzia immobiliare.Il Tribunale di primo grado aveva accolto la domanda della donna, determinando l’importo dell’assegno mensile in €400,00 per la moglie e €700,00 per il figlio. In secondo grado, la Corte d’Appello di Napoli riduceva significativamente tali importi a €150,00 mensili per la moglie e €200,00 per il figlio, sulla base della prova della concreta attività lavorativa della donna e dell’autonomia economica del figlio.La Corte di Cassazione ha ribadito che le relazioni investigative costituiscono prova atipica, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., e possono essere valutate dal giudice purché corroborate da altri elementi probatori, come la testimonianza diretta dell’investigatore autore della relazione.Nel caso di specie, la Corte di Appello aveva considerato:la relazione dell’investigatore, corredata da fotografie;la testimonianza dell’investigatore quale testimone oculare dei fatti; l’attività quotidiana della donna presso l’agenzia immobiliare, comprovata dalle circostanze raccolte. In tal modo, la Corte ha qualificato la relazione investigativa come documento idoneo a fornire prova indiziaria, contribuendo a verificare la verità materiale e a supportare la riduzione dell’assegno di mantenimento. La Corte ha specificato che non vi è stata violazione dell’art. 115 c.p.c., in quanto la decisione non si fonda su prove inventate, ma su elementi documentali e testimonianze acquisite regolarmente.L’ordinanza n. 617/2026 rappresenta un importante chiarimento in materia di prova atipica nelle controversie di diritto di famiglia, evidenziando i seguenti punti:Prova atipica e valore indiziario: le relazioni investigative, se supportate da testimonianza diretta, possono costituire prova rilevante ai fini dell’accertamento di redditi o attività lavorative.Riduzione o revoca dell’assegno: la prova dell’attività lavorativa del coniuge può legittimamente determinare la riduzione o l’esclusione dell’assegno di mantenimento, in quanto l’obbligo contributivo è subordinato alla reale necessità economica.Tutela del contraddittorio: la produzione della relazione investigativa in appello, integrata dalla testimonianza del suo autore, non viola il principio del contraddittorio, essendo correttamente assunta come prova di fatto sopravvenuto. La pronuncia conferma la crescente rilevanza delle prove atipiche nel diritto di famiglia e sancisce un principio di equilibrio tra diritto al mantenimento e responsabilità economica del coniuge. In particolare, la Corte ribadisce che il mantenimento non può essere automatico ma deve essere proporzionato alla reale condizione economica del beneficiario, anche quando la dimostrazione avvenga tramite strumenti non convenzionali, purché idonei e valutati nel rispetto delle garanzie processuali.In conclusione, la decisione costituisce un precedente significativo nell’indirizzo giurisprudenziale che valorizza la prova indiziaria e atipica per assicurare una corretta verifica delle circostanze economiche dei coniugi, in linea con il principio di giustizia sostanziale.

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Genitori separati e diffusione dell'immagine dei minori sui social

20 dic. 2025 tempo di lettura 5 minuti

La pubblicazione e il relativo consenso di pubblicare e condividere le foto dei propri figli sui social è un tema molo dibattuto nel diritto di famiglia e rappresenta un terreno di scontro non solo per coppie sposate e non, ma anche in dottrina e giurisprudenza le opinioni sono spesso discordanti. Partiamo dall'assunto secondo cui, per potere pubblicare le foto dei figli minori, è necessario il consenso di entrambi i genitori che godano della responsabilità genitoriale. In tal modo, si cerca di tutelare il diritto costituzionalmente rilevante all’immagine e alla riservatezza, che nel caso dei bambini gode di una salvaguardia privilegiata che trova il suo fondamento giuridico nella legge 176/1991, che ha ratificato in Italia la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (la quale, all’art. 16 c.1, prevede che i minori non possano essere oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella loro vita privata, né di affronti illegali al loro onore e reputazione) nonché nell’articolo 10 del Codice civile, e nell’articolo 2 della Costituzione. Più recentemente, è anche intervenuto il Regolamento Europeo sulla Privacy, il quale dispone che: “I minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali (…)”; (Considerando n. 38 Regolamento UE 679/2016). Il medesimo Regolamento (articolo 8), come attuato in Italia (d.lgs. n. 101/2018 art. 2 quinquies), stabilisce che il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a 14 anni, come la pubblicazione di immagini, sia lecito purché il consenso venga prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale. Fatte tali necessarie premesse, esaminiamo alcune pronunce di diversi Tribunali, che si sono pronunciati al riguardo:Il Tribunale di Trani (ordinanza 30 agosto 2021) ha accolto il ricorso d’urgenza promosso dal padre di una minore nei confronti della madre, da cui era legalmente separato, per rimuovere le immagini e le informazioni relative alla figlia pubblicate sui social network, inibendone la futura diffusione senza l’espresso consenso paterno e condannando la madre, ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c., al pagamento di una somma di denaro - a favore della figlia - per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento e per ogni violazione o inosservanza successiva.Infatti, la Corte ha ritenuto fondate le ragioni di un padre, in totale disaccordo sulla pubblicazioni di immagini della figlia minore, e ha ordinato alla madre di rimuovere dai propri social tutte le immagini pubblicate della figlia, le ha inibito per il futuro di diffondere immagini e video della minore senza il consenso del padre e l’ha addirittura condannata una cifra simbolica per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento e, dunque, nella cancellazione delle immagini già pubblicate. - Questa pronuncia ricalca un meno recente, ma sempre attuale, provvedimento del Tribunale di Mantova del 2017. In quella occasione il Tribunale ha considerato l’inserimento di foto dei figli minori sui social, avvenuto con l’opposizione dell’altro genitore, una violazione di norme interne e internazionali: l’articolo 10 del codice civile, gli articoli 4,7,8 e 145 del Codice in materia di dati personali e gli articoli 1 e 16, comma 1, della Convenzione di New York del 1989, ratificata dall’Italia nel 1991 e l’art. 8 del Regolamento europeo n. 679 del 2016 (non ancora in vigore all’epoca).Questa pronuncia ricalca un meno recente, ma sempre attuale, provvedimento del Tribunale di Mantova del 2017. In quella occasione il Tribunale ha considerato l’inserimento di foto dei figli minori sui social, avvenuto con l’opposizione dell’altro genitore, una violazione di norme interne e internazionali: l’articolo 10 del codice civile, gli articoli 4,7,8 e 145 del Codice in materia di dati personali e gli articoli 1 e 16, comma 1, della Convenzione di New York del 1989, ratificata dall’Italia nel 1991 e l’art. 8 del Regolamento europeo n. 679 del 2016 (non ancora in vigore all’epoca).Anche il Tribunale di Roma, sulla scia di precedenti decisioni, ha dichiarato che "deve essere disposta, a tutela del minore e al fine di evitare il diffondersi di informazioni anche nel nuovo contesto sociale frequentato dal ragazzo, l’immediata cessazione della diffusione da parte della madre in social network di immagini, notizie e dettagli relativi ai dati personali e dati personali e alla vicenda giudiziaria inerente il figlio". Tra le ultime pronunzie vi è la sentenza del Tribunale di Rieti n. 443 del 17.10.2022 che si è occupata del caso di una zia (sorella della madre dei minori) che ha condiviso su una nota piattaforma social la foto di due bambini senza il consenso del padre. Il Giudice ha stabilito che “la pubblicazione sui social network di fotografie ritraenti soggetti minori di età richiede il necessario preventivo consenso esplicito di entrambi i genitori ai sensi dell’art. 320 c.c., in quanto si tratta di un atto che eccede l’ordinaria amministrazione, avente ad oggetto il trattamento di dati sensibili". Qualora si violi tale principio, è risarcibile il danno non patrimoniale da lesione del diritto all’immagine e del diritto alla privacy del minore ritratto, purché allegato in modo sufficientemente specifico e provato, sia pure per presunzione. Dal nostro punto di vista condividiamo pienamente tali decisioni, che sono prese nel pieno rispetto del concetto di bigenitorialità alla base del nostro ordinamento e che rispecchiano, a parte ogni altra considerazione, l'importanza della condivisione su scelte fondamentali che riguardano i figli. Resta, infine da chiarire quando diventa reato pubblicare le foto dei minori sui social. Di questo, però, ci occuperemo in un prossimo intervento!

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Assegno divorzile e ripetizione di somme indebitamente percepite

7 nov. 2023 tempo di lettura 3 minuti

Con la recente sentenza n. 28646/2021, la Cassazione è tornata ancora una volta ad esaminare il tema dell'assegno divorzile, con particolare riferimento ai presupposti per la sua attribuzione e alle conseguenze del venir meno dei presupposti stessi. Nel caso de quo, il Tribunale di primo grado aveva condannato il marito ad un assegno tale da garantire all'ex moglie un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio. Tale decisione era stata confermata dalla Corte d'Appello di Ancona, ma la Cassazione aveva accolto il ricorso avanzato dal marito, rinviando il gravame alla Corte di Appello che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva revocato l'assegno divorzile a favore della donna, altresì condannandola a restituire all'ex marito le somme precedentemente ricevute a partire dalla data di deposito della prima ordinanza della Cassazione. Il marito, però, proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza del giudice di rinvio, sulla base di tre motivi: In primo luogo, il ricorrente lamentava che, nonostante la Corte di appello avesse negato l'esistenza ab origine dei presupposti per l'attribuzione dell'assegno divorzile, la stessa aveva poi consentito la mancata restituzione della maggior parte di quanto percepito a tale titolo, in base alla buona fede della donna, in realtà insussistente.Inoltre, l'insussistenza originaria dei presupposti per l'attribuzione dell'assegno, comporta, a detta del ricorrente. che l'ex coniuge sia tenuta a restituire integralmente quanto percepito a tale titolo.Infine, l'ex marito contestava la compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio.la Suprema Corte, nel decidere sulla vicenda, sottolineava che la Corte di Appello si era attenuto ai canoni dettati dalla Cassazione stessa (ex plurimis, Cass. 11504/2017), secondo cui "il diritto all'assegno divorzile è condizionato dal previo riconoscimento all'esito di una verifica necessaria, articolata nelle due diverse fasi, ovvero l'accertamento del riconoscimento o meno del diritto all'assegno e la determinazione dell'importo dell'assegno stesso. In base a tale giudizio in due fasi, la Corte di Appello ha escluso ab origine l'an debeatur dell'assegno richiesto dall'ex moglie, attenendosi alla descrizione della situazione patrimoniale e reddituale della donna". Alla luce di ciò, i primi due punti di gravame venivano ritenuti fondati, In particolare, gli ermellini sottolineavano che la ripetibilità di quanto corrisposto a titolo di assegno divorzile, deve ritenersi passato in giudicato qualora, successivamente, se ne accerti la non debenza ab origine. In merito, poi, alla decorrenza, e contrariamente a quanto sancito dalla corte di Appello, qualora si accerti che una determinata somma non è dovuta, la buona fede di chi l'ha percepita e deve restituirla non giustifica la ritenzione di quanto indebitamente pagato, ma, tuttalpiù, riguarda la decorrenza dei frutti e degli interessi maturati. Pertanto, secondo gli Ermellini, l'accertamento dell'insussistenza del diritto all'assegno divorzile comporta che lo stesso non sia dovuto dal momento giuridicamente rilevante in cui decorre la sua iniziale attribuzione, che ha natura costitutiva: tale momento coincide con il passaggio in giudicato della sentenza di risoluzione del vincolo coniugale. Pertanto, l''obbligo restitutorio a carico della ex moglie dovrà estendersi anche al periodo ricompreso tra quando la stessa ha iniziato a percepire l'emolumento e la prima ordinanza della Cassazione del 2017.Infine, la Corte ha precisato che gli interessi legali sulla somma da restituire dovranno essere riconosciuti, ai sensi dell'art. 1282 c.c., dal giorno del pagamento, in quanto la caducazione del titolo rende indebito il pagamento sin dall'origine, e dunque l'obbligazione restitutoria deve ritenersi sorta ed esigibile sin da quel momento.Rebus sic stantibus, il ricorso dell'ex marito veniva accolto e, la Corte condannava la ex moglie a restituire quanto ricevuto a titolo di assegno divorzile sin da quando la stessa ha iniziato a percepire l'emolumento, oltre agli interessi legali su tali somme, dalle date dei rispettivi pagamenti fino all'effettivo soddisfo. Ferma rimaneva, invece, la compensazione delle spese processuali in tutti i gradi di giudizio, in considerazione della peculiarità dell'intero iter processuale.La sentenza de quo, che appare condivisibile in ogni suo punto, ci ricorda come la rieptizione delle somme indebitamente percepite debba rappresentare un caposaldo dell'intero assetto giuridico dell'assegno di mantenimento, in quanto molto spesso vengono disposti importi esorbitanti e/o non spettanti. Appare fin troppo facile capire quali conseguenze derivino da ciò, se non si fà chiarezza sull'obbligo - giuridico prima che morale - di ripetizione delle stesse.

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