Il regolamento condominiale

Avv. Marco Mezzi

Avv. Marco Mezzi

Pubblicato il 20 gen. 2022 · tempo di lettura 3 minuti
Il regolamento condominiale | Egregio Avvocato
L’articolo 1138 del codice civile disciplina il regolamento condominiale, pur non fornendo una definizione univoca dello stesso.
Pertanto, cosa s’intende per regolamento condominiale? In quali casi è obbligatorio? Quali sono i tipi di regolamento condominiale?


1. Cos’è il regolamento condominiale? In quali casi è obbligatorio?

2. Approvazione e modifica del regolamento condominiale

3. Le diverse tipologie di regolamento condominiale


1 - Cos’è il regolamento condominiale? In quali casi è obbligatorio?


Come accennato in premessa, il legislatore non ha inteso fornire una definizione univoca del regolamento condominiale. 

Tuttavia, è possibile affermare che il regolamento condominiale sia lo strumento mediante il quale si disciplina l’uso della cosa comune, la ripartizione delle spese ed ogni altro aspetto relativo alla gestione e all’amministrazione di un condominio.

Quando è obbligatorio dotarsi di un regolamento condominiale?


Per rispondere a questa domanda è necessario esaminare l’articolo 1138 del codice civile, il cui primo comma sancisce che quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l’uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell’edificio e quelle relative all’amministrazione.


2 - Approvazione e modifica del regolamento condominiale


Appurato che il regolamento condominiale è obbligatorio nell’ipotesi in cui un edificio sia formato da più di dieci condomini, va compreso come lo stesso venga approvato.

Sempre l’articolo 1138 del codice civile stabilisce che l’iniziativa per la formazione del regolamento – o per la revisione di quello già adottato – può essere presa da ciascun condomino. 

Per essere approvato, ovviamente, occorre ottenere la maggioranza richiesta dalla legge. In questo caso, la norma di riferimento è l’articolo 1136 del codice civile, in base al quale sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

Come si esaminerà a breve, i regolamenti condominiali si distinguono in assembleare e contrattuale. La differenza assume rilevanza anche per quel che riguarda la modifica del regolamento. 

Difatti, nel caso di regolamento assembleare la legge dispone che ogni condomino possa assumere l’iniziativa per la modifica del regolamento e l’assemblea provvederà con le stesse maggioranze previste per l’approvazione.

In caso di regolamento contrattuale, invece, va detto che la Corte di cassazione con sentenza n. 17694/2007 ha stabilito che il regolamento ha natura contrattuale ed è modificabile solamente all’unanimità dei condomini in due ipotesi: 1. quando le disposizioni del regolamento limitano i diritti dei condomini; 2. quando contiene clausole in forza delle quali alcuni condomini hanno maggiori diritti rispetto ad altri.


3 - Le diverse tipologie di regolamento condominiale  


Con riferimento alla natura, il regolamento condominiale è distinguibile in: regolamento ordinario o assembleare, regolamento contrattuale o negoziale, regolamento giudiziale.


Il regolamento si definisce di natura assembleare quando, per l’appunto, è approvato dall’assemblea dei condomini. 

L’articolo 71 delle disposizioni attuative del codice civile prevede che il regolamento assembleare sia trascritto in un apposito registro tenuto presso l’associazione professionale dei proprietari di fabbricati, sebbene tale norma non sia mai stata applicata.

Secondo l’orientamento costante della giurisprudenza, i regolamenti ordinari non possono importare limitazioni delle facoltà comprese nel diritto di proprietà dei condomini sulle parti di loro esclusiva proprietà.


Diversamente può, invece, disporre il regolamento contrattuale. Esso è definito tale perché è accettato da tutti i condomini ed ha valenza contrattuale. Solitamente è lo stesso proprietario originario a predisporre il regolamento che va, di volta in volta, allegato ai singoli atti di acquisto. Con questo tipo di regolamento è possibile limitare l’uso delle parti comuni, limitare i diritti dei singoli condomini sulle rispettive proprietà o ampliare i poteri di uno o più condomini rispetto agli altri.

La terza tipologia, infine, è quella dei regolamenti giudiziali, i quali si hanno qualora non si riesca a formare un regolamento in sede assembleare ed è necessario ricorrere all’autorità giudiziaria affinché sia la stessa a provvedere.

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Il diritto del coniuge assegnatario è opponibile ai terzi?A tutela dell’assegnatario la legge prevede espressamente che il provvedimento di assegnazione è suscettibile di trascrizione nell’apposito registro immobiliare della Conservatoria per renderlo opponibile a eventuali terzi che abbiano acquistato la casa dopo la trascrizione.È possibile opporre l’assegnazione anche a chi intende costituire altri diritti reali sulla casa.Ciò significa che i terzi a cui è nota l’esistenza dell’assegnazione, in quanto trascritta, devono attendere la revoca o la cessazione di tale provvedimento per poter entrare in possesso dell’immobile acquistato.È necessario precisare che se l’assegnazione è disposta sulla base della concorde richiesta dei coniugi in sede di giudizio di separazione, in assenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti, non è opponibile né ai terzi e né al coniuge non assegnatario che vuole proporre domanda di divisione del bene di cui è proprietario.L’opponibilità è infatti collegata al presupposto che il coniuge assegnatario sia anche affidatario dei figli. 3 - Se la casa coniugale è in locazione il coniuge assegnatario subentra ex lege nel contratto?Nel momento in cui la casa coniugale è in locazione e il contratto è intestato al genitore estromesso oppure ad entrambi i coniugi, in caso di separazione giudiziale (e nel caso di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio) subentra solo il coniuge a cui è assegnata la casa familiare. Per legge il coniuge assegnatario subentra nel contratto di locazione e diventa naturalmente obbligato al pagamento dei canoni e delle relative spese di conduzione.Tale effetto legale si produce anche in capo al convivente di fatto affidatario della prole.4 - Quanto avviene l’estinzione del diritto di godimento della casa coniugale?Le legge indica determinati presupposti, in presenza dei quali, le parti possono chiedere al giudice di revocare l’assegnazione della casa familiare: a) nel momento in cui i figli non convivono più o diventano economicamente indipendenti; b) il coniuge assegnatario non abita più nella casa familiare o cessa di abitarvi stabilmente; c) il coniuge assegnatario inizia una convivenza more uxorio nella casa assegnata o contrae nuovo matrimonio; c) uno dei coniugi cambio la propria residenza o domicilio. Nel momento in cui si verificano uno dei predetti fatti l’assegnazione non viene meno di diritto ma sarà il coniuge interessato chiedere la revoca al Tribunale, il quale dovrà decidere in base alla valutazione nell’interesse primario dei figli minori.Il coniuge interessato alla revoca dell’assegnazione della casa coniugale dovrà presentare ricorso per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio ed avrà l’onore di provare il fatto posto alla base della richiesta di revoca. La prova sarà abbastanza rigorosa nel momento in cui c’è la presenza di figli affidati o conviventi con l’assegnatario, in ogni caso il giudice deve verificare se la revoca contrasti con i preminenti interessi della prole.Editor: Avv. 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La tutela cautelare nelle more dell’udienza presidenziale di separazione

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Codice Rosso e le modifiche della Cartabia

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Il Codice Rosso nasce come proposta di legge presentata in Italia per modificare il codice penale in materia di violenza domestica e di genere. Le modifiche proposte mirano a rafforzare la protezione delle vittime e a rendere più efficaci le misure di prevenzione e contrasto alla violenza. La proposta di legge, nota anche come "Codice Rosso", è stata presentata dal Ministro della Giustizia Marta Cartabia. Le modifiche proposte riguardano principalmente l'allargamento della definizione di violenza domestica, l'aumento delle pene per i reati di violenza e l'istituzione di un registro nazionale delle condanne per violenza domestica e di genere.Il Codice Rosso, o proposta di legge per la modifica del codice penale in materia di violenza domestica e di genere, presentato dal Ministro della Giustizia Marta Cartabia, prevede diverse misure per rafforzare la protezione delle vittime e rendere più efficaci le misure di prevenzione e contrasto alla violenza.Alcune delle principali misure previste dalla proposta di legge sono:Allargamento della definizione di violenza domestica per includere anche le forme di violenza psicologica e economica.Aumento delle pene per i reati di violenza domestica e di genere, per rendere più efficaci le sanzioni e dissuadere i colpevoli dal commettere ulteriori violenze.Istituzione di un registro nazionale delle condanne per violenza domestica e di genere, per monitorare i reati e prevenire la recidiva.Introduzione di misure di protezione per le vittime, come l'allontanamento immediato del colpevole dalla residenza familiare e il divieto di avvicinamento.Gli effetti attesi dalle modifiche proposte dal Ministro Cartabia sono:un maggiore livello di protezione per le vittime di violenza domestica e di genereun maggiore deterrente per i colpevoli, grazie all'aumento delle pene previste dalla leggeuna maggiore efficacia nella prevenzione e nel contrasto della violenza domestica e di genere, grazie all'istituzione di un registro nazionale delle condanne e all'introduzione di misure di protezione per le vittime.Il Codice Rosso è stato approvato in Italia con la legge n. 69 del 19 luglio 2019. La legge ha introdotto modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per rafforzare la protezione delle vittime di violenza domestica e di genere, introducendo nuovi reati e sanzioni più severe per i colpevoli.

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