Avv. Prof. Domenico Lamanna Di Salvo
Uno dei temi più dibattuti da noi avvocati matrimonialisti/divorzisti è, ovviamente, l'affido dei figli minori in seno ad un giudizio di separazione. Dando per scontato che, nella maggior parte dei casi, i Tribunali optano per l'affido condiviso, quid iuris quando uno dei genitori - per i più svariati motivi - decide di spostare la propria residenza all'estero? Il tema è stato di recente analizzato dalla Suprema Corte nella decisione in commento.
(Corte di Cassazione - Ordinanza n. 24651/2022, Sez. Prima Civile)
L'orientamento qui espresso pare assolutamente condivisibile. Ed invero, il consenso di un genitore al collocamento dei figli presso l'ex coniuge (id est, spesso la madre) non presuppone sic et simpliciter un'implicita autorizzazione al trasferimento all'estero, in quanto tale passo - seppur costituzionalmente garantito, stante la libertà di decidere dove vivere - comporta notevoli limitazioni alla bigenitorialità e all'esercizio di quel diritto/dovere ad essa intrinsecamente connesso. Ne discende che qualsiasi decisione unilaterale di trasferimento all'estero con figli minori è da ritenersi lesivo dei diritti dell'altro genitore, che si vede de facto limitato nell'esercizio delle prerogative genitoriali, e, pertanto, costituisce illecito di sottrazione internazionale di minori, tema che è regolamentato persino a livello internazionale dalla Convenzione internazionale de L'Aia.
La decisione degli Ermellini appare impeccabile sotto un profilo logico ed interpretativo e rappresenta sicuramente un piunto fermo nella soluzione di simili controversie.
Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo
Matrimonialista - Divorzista - Curatore Speciale del Minore
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2 ago. 2025 • tempo di lettura 7 minuti
Ogni anno, in occasione delle vacanze estive, si ripresenta per noi avvocati familiaristi – divorzisti il problema delle coppie separate relativo alle vacanze con i figli.Cercheremo qui di chiarire i punti salienti, sottolineando sempre che in tali casi dovrebbe prevalere il buon senso e non l’egoismo.La legge prevede che i genitori separati debbano comunicare all’altro genitore con congruo avviso (di solito entro maggio) le date in cui vogliono trascorrere le vacanze con i propri figli. Generalmente, i protocolli dei Tribunali italiani garantiscono un periodo di 15 giorni anche non continuativi per le vacanze estive. Inoltre, nei casi di separazione altamente conflittuale, è consigliabile inserire un’apposita clausola negli accordi di separazione o divorzio, che imponga a entrambi i genitori di comunicare reciprocamente dove trascorreranno le vacanze con i figli ed anche la regolamentazione delle chiamate/videochiamate quando i figli sono in vacanza con l'altro genitore.Spesso, però, accade che tali comunicazioni non vengano effettuate per tempo, per i più svariati motivi. Cosa accade in tal caso?Dal punto di vista civilistico la mancata comunicazione del luogo di vacanza può essere considerata una violazione del principio di collaborazione tra genitori. Invero, l’art. 143 c.c. impone ai genitori l’obbligo di collaborare nell’interesse della famiglia. Pertanto, il genitore che omette di comunicare la destinazione delle vacanze potrebbe essere ritenuto responsabile di un illecito endofamiliare, che comporta - in caso di ricorso al Tribunale – l’ammonizione del genitore inadempiente da parte del giudice e la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali, in caso di grave pregiudizio per l’altro genitore.Da un punto di vista penale, non si configura alcun reato se un genitore porta in vacanza i figli senza comunicarlo all’altro. Attenta giurisprudenza di merito in materia (Trib. Rieti, Sez. GIP, 15.06.2011) ha chiarito alcuni aspetti:· La condotta de quo è sì una “violazione piuttosto grave”, poiché rende difficile all’altro genitore rintracciare i figli in caso di emergenza, tuttavia, se gli accordi di separazione o divorzio prevedono solo l’obbligo di concordare i periodi di vacanza, ma non il luogo preciso, non si configura alcun reato. In particolare, non si tratta di violazione dell’art. 388, comma 2, c.p. (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice), né di violazione dell’art. 570 c.p. (violazione degli obblighi di assistenza familiare).Pertanto, pur non essendovi gli estremi di reato, ciò non significa che il comportamento di omettere una tale comunicazione sia giusto o men che meno accettabile in quanto si incorre in ogni caso nella violazione del diritto dell’altro coniuge di conoscere il luogo dove i propri figli si trovano e che risulta sanzionabile dal punto di vista civile. Tutto ciò, inoltre, va ad enorme discapito dei bambini per il cui bene i due genitori dovrebbero collaborare e non farsi delle inutili guerre.Altro tema scottante riguarda il mantenimento durante le vacanze estive. L’assegno di mantenimento deve essere pagato anche quando i figli trascorrono le vacanze con chi ne è obbligato? È questa una domanda molto comune tra i genitori separati. Preliminarmente, va osservato come l’assegno di mantenimento è considerato come una rateizzazione di una somma unica annuale, precedentemente stabilita dal giudice della famiglia, che viene appunto rateizzata per permetterne il più comodo e regolare adempimento da parte dell’obbligato. Proprio per tali motivi il genitore non collocatario ed obbligato al versamento dell’assegno non potrà essere sollevato da tale obbligo neppure nel periodo in cui i bambini trascorreranno con lui le vacanze estive. La Corte di Cassazione Sez. I Civile ha infatti sancito come l’obbligo al mantenimento non sia il semplice rimborso mensile delle spese sostenute per i minori, ma si configuri in una rata mensile di un contributo annuo già precedentemente determinato e dunque non influenzato dal fatto che i minori trascorrano le vacanze con l’uno o l’altro genitore. Con la Sentenza dell’8 settembre 2014, n. 18869 la Corte ha infatti dichiarato che: “(…) Non sussiste il vizio motivazionale denunciato. In realtà la denuncia attiene alla contraddittorietà della decisione rapportata all’affermazione del criterio assistenziale dell’assegno. La Corte di merito ha motivato il rigetto della domanda del P. di riduzione dell’assegno per il periodo estivo, in cui le ragazze soggiornavano presso di lui, facendo riferimento al consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale, in mancanza di diverse disposizioni, il contributo al mantenimento dei figli minori, determinato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce il mero rimborso delle spese sostenute dal suddetto affidatario nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all’anno. Ne consegue che il genitore non affidatario non può ritenersi sollevato dall’obbligo di corresponsione dell’assegno per il tempo in cui i figli, in relazione alle modalità di visita disposte dal giudice, si trovino presso di lui ed egli provveda pertanto, in modo esclusivo, al loro mantenimento (v., in tal senso, Cass., sent. n. 12308 del 2007, n. 566 del 2001).Altra vexata quaestio riguarda, poi, la natura delle spese delle vacanze estive. In particolare, ci si chiede se tali spese siano da considerarsi straordinarie o meno e se dunque vadano divise tra i due coniugi. La Cassazione si è più volte espressa in materia di spese straordinarie, stabilendo che “Le spese ordinarie sono quelle destinate a soddisfare i bisogni quotidiani del minore, mentre, quelle straordinarie, sono costituite dagli esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli minori fino a quel momento, o comunque spese non quantificabili e determinabili in anticipo o di non lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori”. Le “spese straordinarie” sono, dunque, quelle destinate a far fronte a ciò che è imprevedibile ed impronosticabile e, come appare evidente, le vacanze estive non fanno parte di tali eventualità. Sarà quindi onere del genitore con il quale il minore trascorrerà la vacanza sostenere le spese per la stessa. Qualora invece si tratti di vacanze trascorse autonomamente dal bambino, quali campi scuola o campeggi estivi, sarà necessario un preventivo accordo tra i genitori per regolamentarne i pagamenti.Va, infine analizzato il caso – non infrequente ai nostri giorni – di vacanze all’estero. La risposta è da cercarsi, in primis, negli accordi di separazione. Non è inusuale che nel provvedimento giudiziale sia fatta menzione del reciproco assenso dei genitori al rilascio dei documenti validi per l’espatrio dei figli. In altri casi, invece, i genitori si accordano per consentire viaggi all’estero del minore soltanto al compimento della maggiore età, ovvero soltanto in determinati luoghi ad esclusione di altri, per fare degli esempi. Nel caso in cui, diversamente, non sia stato previsto nulla nel provvedimento del Tribunale, il genitore che intenda portare con sé il figlio minore per un viaggio all’estero dovrà chiedere, necessariamente, il consenso dell’altro genitore affinché il Comune o la Questura rilascino i documenti occorrenti. In caso di rifiuto immotivato, quindi, l’altro genitore potrà rivolgersi al Giudice competente presso il Tribunale ordinario civile che, compiuti gli accertamenti occorrenti per il caso concreto tramite delega alle Forze dell’Ordine interessate (ad esempio i Carabinieri di zona), valutate le ragioni dell’altro, potrà autorizzare il rilascio del documento valido all’espatrio. Tra le motivazioni considerate quali legittime giustificazioni del rifiuto del genitore a consentire il viaggio all’estero del figlio si annoverano, ad esempio, il fondato timore per viaggi in località insalubri o rischiose a causa di situazioni politicamente instabili o guerre, ovvero la sussistenza del fondato pericolo che il genitore intenda trasferirsi stabilmente all’estero portando i bambini con sé.Occorrerà, quindi, depositare un ricorso presso la cancelleria del Giudice Tutelare del Tribunale competente per la residenza del minore nel quale allegare il verbale di separazione o la sentenza di divorzio, la documentazione che attesti l’impossibilità ad acquisire il consenso dell’ex coniuge e il proprio stato di famiglia.Letto il ricorso il Giudice fisserà un’udienza per verificare le ragioni del mancato assenso del genitore e per decidere se concedere o meno l’autorizzazione volta ad ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto.L’istanza del rilascio del passaporto sarà rigettata se il Giudice riterrà che il rilascio o il rinnovo del passaporto sia pregiudizievole per il minore; al contrario, accoglierà l’istanza qualora ritenga che non vi siano pregiudizi per il minore oppure che il rifiuto da parte dell’ex coniuge sia ingiustificato. In caso di accoglimento del ricorso, il giudice emetterà un decreto con cui autorizza l’ex coniuge ad ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto.Ulteriore vexata quaestio: si possono sentire i figli mentre sono in vacanza con l'altro genitore? Anche qui è consigliabile inserire tale clausola negli accordi di separazione, ovviamente sì, è possibile sentire i propri figli mentre sono in vacanza con l'altro genitore, ma senza che telefonate e videochiamate diventino strumento di controllo e intralcino la genitorialità dell'altro genitore. Anche qui, dovrebbe prevalere il buon senso ed il rispetto.Concludendo, vogliamo concludere questa disamina cercando di rispondere alla domanda che, oramai, è comune: “Si possono portare i figli in vacanza con il nuovo partner”? Al riguardo, non esistono regole specifiche dettate dal Legislatore e solo il buon senso dovrebbe regolare questo aspetto. Quindi, il primo consiglio è inserire clausole negli accordi di separazione che regolino tali aspetti, considerando sempre the child’s best interests, e quindi condizionando tale eventualità all’assenza di gravi situazioni che possano essere pregiudizievoli per il minore.Nella speranza che quest’anno prevalga il buon senso, auguriamo a tutti buone vacanze.
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16 mag. 2022 • tempo di lettura 4 minuti
L’adozione di persone di maggiore d’età (conosciuta anche come “adozione civile”) è disciplinata dal Libro I, Titolo VII, capo I e II del Codice Civile articolo 291, dove i presupposti e la procedura sono completamenti diversi rispetto a quelli dell’adozione del minore. Questa forma di adozione ha come finalità quella di garantire all’adottante senza discendenti la continuità del nome e del patrimonio o quella di supplire a un’esigenza di solidarietà formalizzando un rapporto di stabile assistenza.L’adozione di maggiori di età conferisce all’adottato lo status di figlio adottivo, che va ad aggiungersi al suo stato familiare precedente. In origine l’istituto in esame era considerato quale “rimedio” per le persone senza figli che volessero trasmettere cognome e patrimonio a terzi, ma nel tempo l’adozione di maggiori di età ha assunto una funzione ed una lettura più moderna adatta all’epoca contemporanea. 1. A chi spetta la legittimazione e quali sono le condizioni per adottare?2. Il procedimento per l’adozione di maggiorenne 3. Quali sono gli effetti e l’eventuale revoca dell’adozione4. Cessazione degli effetti dell’adozione1 – A chi spetta la legittimazione ad adottare?Può chiedere di adottare: a) coniugi o conviventi; b) singole persone; i requisiti dell’adottante sono i seguenti: non avere discendenti; avere figli maggiorenni che acconsentono all’adozione; avere almeno 36 anni di età e almeno 18 anni di più della persona che si intende adottare.Per poter adottare un maggiorenne sono richieste le seguenti condizioni: a) consenso dell’adottante e dell’adottando; b) assenso dei genitori dell’adottando; c) assenso del coniuge dell’adottante se coniugati e non legalmente separati; d) assenso degli eventuali figli maggiorenni dell’adottante. Se negato l’assenso dei genitori o dei coniugi, il tribunale, su istanza dell’adottante, quando ritiene il rifiuto ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando, può pronunciare ugualmente l’adozione; in egual modo il tribunale può pronunciare l’adozione quando è impossibile ottenere l’assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate a esprimerlo.2 – Il procedimento per l’adozione di maggiorenne La richiesta si presenta con una domanda in carta semplice diretta al presidente del tribunale del luogo di residenza dell’adottante. Non è necessaria l’assistenza di un legale.Il consenso dell’adottante e dell’adottando deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale. L’assenso necessario delle altre persone può, invece, essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata.Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica se tutte le condizioni richieste sono state adempiute e, se l’adozione conviene all’adottando, provvede con sentenza decidendo di far luogo o non far luogo all’adozione. La sentenza definitiva che pronuncia l’adozione è trascritta a cura del cancelliere del tribunale su apposito registro e comunica all’ufficiale di stato civile per l’annotazione a margine dell’atto di nascita dell’adottando.3 - Quali sono gli effetti e l’eventuale revoca dell’adozionePer ciò che concerne gli effetti dell’adozione: l’adottato: a) assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio; b) conserva tutti i diritti e doveri verso la sua famiglia di origine; c)non acquista alcun rapporto civile con i parenti dell’adottante; d) acquista i diritti successori nei confronti dell’adottante. L’adottante: a) non acquista alcun rapporto civile con la famiglia dell’adottato; b) non acquista diritti successori nei confronti dell’adottato. L’adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine si vuol dire che l’adozione non induce alcun rapporto civile tra l’adottante e la famiglia dell’adottato, né tra l’adottato e i parenti dell’adottante.L’adozione non attribuisce all’adottante alcun diritto di successione, mentre i diritti dell’adottato nella successione dell’adottante sono regolati dalle norme del codice civile.I predetti effetti si producono dalla data del provvedimento che pronuncia dell’adozione. È possibile revocare l’adozione di maggiorenne solo in casi specifici previsti dalla legge e segnatamente: a) per indegnità dell’adottato, e cioè quando questi abbia tentato alla vita dell’adottante o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero se si sia reso colpevole verso di loro di delitto punibile con una condanna non inferiore a tre anni. In tale caso la revoca dell’adozione può essere pronunciata dal tribunale su domanda dell’adottante; b) per indegnità dell’adottante, e cioè quando questi abbia tentato alla vita dell’adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui.In tale caso la revoca dell’adozione può essere pronunciata dal tribunale su domanda dell’adottato.4 - Cessazione degli effetti dell’adozioneGli effetti dell’adozione cessano al momento del passaggio in giudicato della sentenza di revoca, che ha pertanto efficacia costitutiva: da quel momento viene meno lo status di figlio adottivo, e l’adottato perde il cognome, i diritti successori ed alimentari (così anche i figli di lui che, nati dopo l’adozione, avessero acquistato il cognome dell’adottante). È prevista, pertanto, l’efficacia ex nunc, perché si tratta di fatti verificatisi successivamente alla pronuncia di adozione, ma è prevista un’eccezione a tale principio: in un’ipotesi tassativa (costituita dal decesso dell’adottante per fatto imputabile all’adottato), gli effetti retroagiscono a tale momento, ma limitatamente ai diritti successori.
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4 dic. 2021 • tempo di lettura 4 minuti
In tempi di COVID, i contrasti tra i genitori si acuiscono ancor di piú, in relazione ad un tema che é diventato di stringente attualitá per tutti noi, vale a dire il vaccino anti COVID.In via preliminare, vogliamo sottolineare come, a nostro parere, al momento la vexata quaestio sulla vaccinazione abbia assunto toni da guerra civile, il che appare, a parere dello scrivente, assolutamente fuori luogo. Per inciso, riteniamo che, di fronte ad una minaccia globale, la sola risposta da fornire sia quella data dalla scienza, la quale sola puó fornire le informazioni sufficienti ad ognuno di noi per poter decidere se volersi proteggere o meno. Ma quid iuris quando il problema si pone per un minore, per il quale il potere decisionale spetta a chi ha la responsabilità genitoriale?Uno spunto interessante ci viene da recenti decisioni del Tribunale di Monza, sempre attento a problematiche nuove ed attuali.Un padre "no vax" rifiutava l'assenso al vaccino, senza considerare la volontà espressa dal figlio minore di anni 15, senza tenere conto dell´art. 3 legge n. 219/2017, secondo cui «il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità». Veniva pertanto introitato un ricorso ex art. 709-ter per contrasti nell'esercizio della responsabilità genitoriale in ambito sanitario, sub specie di consenso al vaccino anti Covid-19. Il Tribunale, valutato il concreto pericolo per la salute del minore, il diffondersi della malattia sul territorio nazionale, la circostanza che i trattamenti vaccinali sono considerati dalla comunità scientifica efficaci, sospendeva momentaneamente la responsabilità del genitore contrario al vaccino.Analogamente il Tribunale di Milano prendeva posizione al riguardo, con una decisione che susciterà un intenso dibattito al riguardo.Il padre di una bambina di 11 anni, conveniva in giudizio la sua ex moglie che si opponeva a somministrare alla loro figlia i vaccini (sia quelli obbligatori per legge che quelli facoltativi ma utili per la tutela della salute). La donna si opponeva persino ai tamponi molecolari per la diagnosi del COVID-19 ed il test antigenico per accedere alle lezioni scolastiche. Chiedeva, pertanto, il padre, di essere autorizzato, anche a fronte di mancato consenso o dissenso materno, a prestare da solo l’assenso affinché la figlia minore infrasedicenne possa ricevere le mancanti vaccinazioni obbligatorie e i richiami vaccinali obbligatori ancora non effettuati, come da legge 119/2017, nonché le vaccinazioni facoltative raccomandate, al compimento del 12° anno d’età o comunque secondo le indicazioni del pediatra e di essere autorizzato a prestare, da solo e senza necessità del consenso materno, l’assenso affinché la figlia possa effettuare, ogni volta che sarà necessario, il tampone anti-COVID. Il Tribunale di Milano ribadisce che per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del calendario vaccinale nazionale, le vaccinazioni obbligatorie per legge (come, ad esempio, l´anti-poliomielitica, l´anti-difterica, l´anti-tetanica, l´anti-epatite B, l´anti-pertosse, l´anti-Haemophilus influenzae tipo b, l´anti-morbillo, l´anti-rosolia, l´anti-parotite, l´anti-varicella).Quanto al vaccino anti covid, il Tribunale sottolineava che esso é raccomandato dalla scienza medica a livello internazionale e, pertanto, autorizzava il padre a «provvedere in autonomia, senza il consenso della madre», a sottoporre la figlia a tutte le vaccinazioni obbligatorie e raccomandate; a farle i tamponi molecolari per la diagnosi del COVID-19 tutte le volte che sia necessario; a farle mettere la mascherina a scuola e in tutte le situazioni imposte dalla legge; e, quando la figlia compirà 12 anni, «a valutare in autonomia, sempre senza l’accordo della madre, se sia necessario o anche solo opportuno somministrarle il vaccino anti COVID, visti gli approdi della scienza, le autorizzazioni degli enti regolatori, le norme di legge e le raccomandazioni del pediatra».Entrambe le decisioni ci sembrano condivisibili sia da un punto di vista giuridico che etico, e rimarcano - qualora ce ne fosse ancora bisogno, che il diritto vigente, in tema di tutela della salute, non puó discostarsi dalle "raccomandazioni" della scienza medica, frutto della piú accurata ricerca farmacologica. In ogni caso, siamo sicuri che queste sentenze faranno non poco discutere gli operatori del diritto e i cittadini comuni. Ben venga la discussione, purché essa rimanga nei limiti di un confronto pacato e rispettoso della libertà di pensiero altrui.
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10 apr. 2024 • tempo di lettura 2 minuti
L'eterna e mai sopita diatriba nel diritto di famiglia italiano verte sempre e solamente sul diritto al mantenimento. L'istituto, nato come uno strumento per tutelare la moglie in un'epoca in cui la stessa era per lo più dedita alla cura della casa e dei figli, si è nel tempo trasformato in una stortura del nostro sistema giudiziario, assurgendo a "flagellum" del coniuge di sesso maschile, spesso a priori condannato a soccombere. Al riguardo registriamo un cambio di rotta deciso nella Giurisprudenza di legittimità e di merito, che - si spera - aprirà presto le porte ad una riforma dell'istituto, volta a tutelare in egual misura i coniugi e, soprattutto, a mettere fine a quella che noi abbiamo da sempre definito come una "espropriazione forzata" autorizzata.Una recente sentenza della Cassazione ha, infatti, stabilito che la relazione pluriennale con un altro partner ma senza coabitazione concorre al far venir meno il diritto all'assegno di divorzio. Lo ha stabilito la Cassazione con l'ordinanza n. 9817/2023, rigettando il ricorso di un'ex moglie avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in suo favore, in considerazione della sua condizione di autosufficienza economica e della dimostrata capacità di lavoro, nonchè appunto della stabile relazione con un altro partner, nonostante l'assenza di coabitazione. Secondo la Suprema Corte, “la convivenza di fatto instaurata dalla ricorrente con altro partner, intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, seppure in mancanza di coabitazione (cfr. Cass. 14151-2022, 9178-2018), correttamente è stata valorizzata nella sentenza impugnata quale fatto idoneo a concorrere con altri alla formazione del convincimento del giudice nel senso di non riconoscere la fondatezza del diritto azionato, in mancanza di prova della sussistenza in concreto dei presupposti giustificativi della componente compensativa dell'assegno" (ex plurimis, vd. anche Cass. SU 32198/2021).Una motivazione che, a nostro parere, va pienamente condivisa e getta le basi per un'auspicabile riforma dell'istituto de quo, oramai retaggio di un lontanissimo passato e frutto di una ideologia solidaristica che, adesso, non ha più alcuna ragion d'essere.Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo Matrimonialista - Divorzista - Curatore Speciale del Minore
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