Affidamento dei figli minori e trasferimento all'estero

Avv. Prof.  Domenico  Lamanna Di Salvo

Avv. Prof. Domenico Lamanna Di Salvo

Pubblicato il 27 apr. 2023 · tempo di lettura 1 minuti

Uno dei temi più dibattuti da noi avvocati matrimonialisti/divorzisti è, ovviamente, l'affido dei figli minori in seno ad un giudizio di separazione. Dando per scontato che, nella maggior parte dei casi, i Tribunali optano per l'affido condiviso, quid iuris quando uno dei genitori - per i più svariati motivi - decide di spostare la propria residenza all'estero? Il tema è stato di recente analizzato dalla Suprema Corte nella decisione in commento.

(Corte di Cassazione - Ordinanza n. 24651/2022, Sez. Prima Civile)

L'orientamento qui espresso pare assolutamente condivisibile. Ed invero, il consenso di un genitore al collocamento dei figli presso l'ex coniuge (id est, spesso la madre) non presuppone sic et simpliciter un'implicita autorizzazione al trasferimento all'estero, in quanto tale passo - seppur costituzionalmente garantito, stante la libertà di decidere dove vivere - comporta notevoli limitazioni alla bigenitorialità e all'esercizio di quel diritto/dovere ad essa intrinsecamente connesso. Ne discende che qualsiasi decisione unilaterale di trasferimento all'estero con figli minori è da ritenersi lesivo dei diritti dell'altro genitore, che si vede de facto limitato nell'esercizio delle prerogative genitoriali, e, pertanto, costituisce illecito di sottrazione internazionale di minori, tema che è regolamentato persino a livello internazionale dalla Convenzione internazionale de L'Aia.

La decisione degli Ermellini appare impeccabile sotto un profilo logico ed interpretativo e rappresenta sicuramente un piunto fermo nella soluzione di simili controversie.


Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo

Matrimonialista - Divorzista - Curatore Speciale del Minore

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La rotazione dei genitori nell’abitazione familiare e nell’affidamento condiviso: limiti applicativi e criticità

27 mar. 2026 tempo di lettura 4 minuti

Nel panorama del diritto di famiglia contemporaneo, il principio dell’affidamento condiviso mira a garantire la piena partecipazione di entrambi i genitori alla crescita e all’educazione dei figli minori, nel rispetto del loro superiore interesse. In questo contesto, la questione dell’assegnazione della casa familiare rappresenta uno degli aspetti più delicati nelle crisi della coppia.Negli ultimi anni la giurisprudenza ha iniziato a prendere in considerazione modelli organizzativi alternativi rispetto alla tradizionale assegnazione della casa familiare a uno dei genitori conviventi con i figli. Tra questi, si segnala la cosiddetta “rotazione dei genitori” nell’abitazione familiare, soluzione che prevede la permanenza stabile dei figli nella casa familiare mentre i genitori si alternano nella stessa abitazione secondo turnazioni prestabilite.Tale modello, tuttavia, presenta rilevanti criticità applicative, come dimostrano alcune recenti pronunce giurisprudenziali.La Corte d’Appello di Torino, sezione famiglia e minori, con il decreto n. 314/2024, aveva confermato un provvedimento emesso in primo grado dal Tribunale di Cuneo, stabilendo che le figlie della coppia rimanessero stabilmente nell’ex casa coniugale, mentre i genitori si alternassero settimanalmente nella stessa abitazione.Secondo i giudici di merito, tale soluzione appariva giustificata da alcune circostanze specifiche del caso concreto. In particolare:le minori risultavano fortemente legate a entrambi i genitori;sia il padre sia la madre venivano descritti come figure genitoriali «protettive, accudenti e consolanti»;entrambi disponevano di ulteriori abitazioni nelle quali poter soggiornare durante i periodi di non permanenza nella casa familiare.La decisione si inseriva inoltre nel solco di quanto affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 6810 del marzo 2023, che, nell’ambito di una controversia derivante dalla cessazione di una convivenza more uxorio, non aveva escluso in via di principio la possibilità di assegnare la casa familiare direttamente ai figli, prevedendo la rotazione dei genitori.Secondo la Suprema Corte, tale soluzione potrebbe risultare compatibile con il superiore interesse del minore qualora presupponga «una seria e concordata organizzazione dei genitori a ciò funzionale», finalizzata a garantire la continuità dell’habitat domestico e delle abitudini di vita dei figli.Nonostante le premesse teoriche favorevoli, la concreta applicazione di tale modello si è rivelata problematica.Come riportato anche dalla stampa specializzata, il Tribunale di Cuneo, con la sentenza n. 137/2024, è successivamente tornato sui propri passi rispetto alla precedente decisione. La soluzione della rotazione dei genitori si è infatti dimostrata difficilmente sostenibile nella pratica.Le parti hanno infatti richiesto espressamente la modifica del provvedimento a causa della eccessiva onerosità, sia sul piano organizzativo sia su quello emotivo, derivante dalla coabitazione alternata nella medesima abitazione.Nel corso dell’esperienza applicativa, inoltre, i conflitti tra i genitori sono progressivamente aumentati, spesso per motivi apparentemente banali, quali la gestione degli oggetti domestici, dei giocattoli delle bambine o degli elettrodomestici presenti nella casa. Tali circostanze hanno finito per alimentare ulteriormente la conflittualità tra le parti, con potenziali ripercussioni negative anche sul benessere delle minori.Secondo autorevole dottrina, formule come quella della rotazione dei genitori possono funzionare solo quando vi sia una reale sintonia tra gli ex partner e una cooperazione genitoriale stabile, condizioni che nella pratica risultano piuttosto rare nelle situazioni di crisi familiare. Invero, la vicenda su richiamata dimostra come la vicenda dimostri la difficoltà di imporre soluzioni organizzative che incidono profondamente sulla vita quotidiana delle persone in assenza di un effettivo accordo tra le parti.Alla luce delle esperienze applicative, appare evidente come la rotazione dei genitori nell’abitazione familiare rappresenti una soluzione eccezionale, praticabile solo in presenza di specifici presupposti.In particolare, tale modello organizzativo può risultare compatibile con l’interesse dei minori solo quando:la relazione tra i genitori sia caratterizzata da bassa conflittualità;vi sia una collaborazione stabile e consapevole nella gestione della genitorialità;entrambi i genitori dispongano di soluzioni abitative alternative adeguate;esista un accordo volontario tra le parti, e non una soluzione imposta giudizialmente. Al contrario, nei casi di elevata conflittualità tra i genitori — oggi purtroppo sempre più frequenti — l’imposizione di una simile organizzazione rischia di produrre effetti controproducenti. Non solo potrebbe compromettere l’equilibrio psicologico dei genitori, ma potrebbe anche riflettersi negativamente sul benessere psicofisico dei figli, che rappresenta il parametro centrale nelle decisioni relative all’affidamento.La vicenda giurisprudenziale analizzata dimostra come, nel diritto di famiglia, soluzioni teoricamente orientate alla tutela dei minori debbano essere valutate con grande prudenza nella loro applicazione concreta.La rotazione dei genitori nell’abitazione familiare può rappresentare uno strumento potenzialmente idoneo a preservare la stabilità dell’ambiente domestico dei figli, ma solo in presenza di condizioni relazionali particolarmente favorevoli.In assenza di tali presupposti, l’imposizione giudiziale di tale modello rischia di trasformarsi in una fonte ulteriore di conflitto tra i genitori, compromettendo proprio quell’interesse del minore che la misura intende tutelare.

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L'allontanamento del minore dal nucleo familiare

11 lug. 2026 tempo di lettura 5 minuti

L’allontanamento del minore dal proprio nucleo familiare costituisce una delle misure più incisive previste dall’ordinamento italiano a tutela dell’infanzia e dell’adolescenza. Si tratta di un provvedimento eccezionale, adottabile esclusivamente in presenza di situazioni di grave pregiudizio per la crescita, la salute o l’incolumità psicofisica del minore. Il distacco dalla famiglia deve infatti rappresentare l’ultima ratio, da utilizzare soltanto quando ogni altro intervento di sostegno e protezione si sia rivelato insufficiente.La disciplina trova il proprio fondamento negli artt. 330 e 333 del Codice Civile, relativi rispettivamente alla decadenza dalla responsabilità genitoriale e alla condotta pregiudizievole del genitore, nonché nell’art. 403 c.c., profondamente modificato dalla riforma Cartabia (L. 206/2021), che ha introdotto un sistema di controllo giurisdizionale tempestivo e rigoroso sui provvedimenti urgenti di allontanamento.La legge italiana consente l’intervento della pubblica autorità quando il minore sia moralmente o materialmente abbandonato, si trovi esposto, nel contesto familiare, a grave pregiudizio o pericolo per la propria incolumità psicofisica o, in generale, vi sia una situazione di emergenza che renda necessario un intervento immediato.Rientrano tra le situazioni maggiormente rilevanti, exempli gratia, la violenza domestica, i maltrattamenti fisici o psicologici, la grave incuria, l'abuso di sostanze, gli ambienti insalubri o degradati, una grave inadeguatezza genitoriale, l'esposizione del minore a condizioni idonee a comprometterne lo sviluppo emotivo, relazionale e cognitivo.Anche nei casi di violenza assistita o maltrattamento può essere disposto l’allontanamento, qualora emerga un concreto pericolo per il benessere psicofisico del minore.La giurisprudenza ha precisato che il pregiudizio non deve necessariamente essersi già concretizzato in un danno irreversibile, essendo sufficiente anche una situazione di pericolo potenziale per il minore (art. 333 c.c.).Prima della riforma introdotta dalla L. 206/2021, l’art. 403 c.c. attribuiva alla pubblica autorità un ampio potere di intervento urgente, senza prevedere un immediato controllo del giudice. Tale impostazione aveva suscitato numerose criticità, anche alla luce delle condanne pronunciate dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in materia di tutela della vita familiare.Con la riforma Cartabia il legislatore ha completamente ridisegnato la procedura, introducendo termini rigorosi e controlli giurisdizionali stringenti.Oggi, quando la pubblica autorità dispone il collocamento urgente del minore in luogo sicuro ed entro 24 ore deve trasmettere gli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni. Successivamente, entro le successive 72 ore il Pubblico Ministero deve chiedere la convalida del provvedimento oppure revocarlo. Poi, entro ulteriori 48 ore il Tribunale per i Minorenni deve pronunciarsi sulla convalida. L’udienza deve essere fissata entro 15 giorni: il mancato rispetto dei termini comporta la perdita di efficacia del provvedimento.La riforma ha quindi rafforzato il principio del contraddittorio, garantendo ai genitori il diritto di partecipare tempestivamente al procedimento e assicurando un controllo giudiziario immediato sulla legittimità dell’allontanamento.L’intervento urgente può essere disposto dalla pubblica autorità amministrativa, individuata nei servizi sociali, nelle forze dell’ordine, negli operatori sociosanitari e nel sindaco, attraverso gli organi di protezione dell’infanzia.I servizi sociali svolgono una funzione centrale. Infatti, questi effettuano le indagini sul contesto familiare, predispongono relazioni tecniche, individuano la collocazione più idonea per il minore, monitorano l’evoluzione della situazione familiare.Le relazioni dei servizi sociali costituiscono un elemento probatorio particolarmente rilevante, ma non sono insindacabili. I genitori possono contestarne il contenuto mediante memorie difensive, documentazione contraria e consulenze tecniche di parte (CTP).L’allontanamento del minore rappresenta una grave ingerenza nella vita familiare, tutelata dall’art. 8 CEDU, dall’art. 2 Cost., dall’art. 16 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e dall’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.La giurisprudenza nazionale ed europea ha più volte affermato che il diritto del minore a vivere nella propria famiglia costituisce la regola. L’allontanamento deve, pertanto, avere carattere temporaneo e le istituzioni devono favorire il ricongiungimento familiare non appena ciò sia concretamente possibile.Pertanto, anche dopo il collocamento del minore fuori casa, permane il diritto a mantenere rapporti continuativi con i genitori, secondo le modalità stabilite dal Tribunale, spesso inizialmente mediante incontri protetti.La Corte di Cassazione ha chiarito che lo stato di abbandono non può essere valutato in maniera astratta, ma richiede un accertamento concreto della situazione familiare. È stato ad esempio escluso lo stato di abbandono in presenza di una figura familiare sostitutiva idonea a garantire assistenza e stabilità al minore (Cass. civ., sez. I, n. 10126/2015).In altra pronuncia, è stato ritenuto legittimo l’allontanamento disposto sulla base delle relazioni dei servizi sociali che evidenziavano gravi segnali di sofferenza del minore, tra cui intenti suicidari, autolesionismo e aggressività (Cass. civ., n. 832/2020).La giurisprudenza ha inoltre ribadito che la sottrazione del minore dalla famiglia deve essere proporzionata e temporanea ed il pregiudizio per il minore può essere anche soltanto potenziale. Inoltre, la mancata collaborazione dei genitori con i programmi di sostegno può giustificare misure limitative della responsabilità genitoriale.Secondo il Tribunale per i Minorenni dell'Aquila (Ord. 20 Novembre 2025), elementi idonei a integrare una situazione di grave pregiudizio sono, ad esempio, le condizioni abitative insalubri, l'isolamento sociale del minore, la trascuratezza educativa, il rifiuto dei percorsi di supporto, l'esposizione mediatica lesiva della riservatezza del minore, etc.L’intero sistema di protezione minorile si fonda sul principio secondo cui l’allontanamento del minore deve costituire l’ultima ratio. Prima di arrivare alla separazione dal nucleo familiare, devono essere tentati tutti gli strumenti di sostegno alla genitorialità e di supporto al nucleo familiare.Solo quando tali interventi risultino inadeguati o incompatibili con l’urgenza della situazione, può essere disposto il collocamento del minore presso una famiglia affidataria, una comunità educativa, una struttura protetta o altro ambiente ritenuto idoneo alla sua tutela.L’obiettivo finale resta sempre quello di garantire i superiori interessi del minore, assicurandone la protezione senza recidere, se possibile, il legame familiare e favorendo il ricongiungimento appena le condizioni lo consentano.

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Obblighi alimentari

7 apr. 2022 tempo di lettura 4 minuti

Un componente della famiglia che versa in uno stato di bisogno e che non è in grado di provvedere ai propri interessi o alle proprie necessità può chiedere al tribunale di obbligare gli altri componenti della sua famiglia, secondo un ordine stabilito dalla legge, a intervenire per prestare quanto necessario a soddisfare i bisogni essenziali (artt. 433 – 448 c.c.).Il diritto agli alimenti ha una funzione e un contenuto più limitato rispetto a quello di mantenimento: include solo quanto è necessario per la vita di chi lo richiede, considerando la sua posizione sociale; si devono garantire solo i mezzi necessari alla sussistenza come il necessario per mangiare e una somma per pagare le spese essenziali per la casa.Il fondamento dell’obbligo alimentare risiede, dunque, nella solidarietà familiare.1. Chi può chiedere gli alimenti?2. Chi è obbligato agli alimenti?3. Come chiedere gli alimenti?4. Quando cessa l’obbligo alimentare?1 – Chi può chiedere gli alimenti?Il coniuge, i figli e gli altri componenti della famiglia legati da vincoli di parentela o affinità possono chiedere gli alimenti quando ricorrono le seguenti condizioni: a) si trovano in un reale stato di bisogno fisico o economico; b) non sono in grado di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento.Le condizioni economiche rilevanti sono quelle attuali in quanto non si devono considerare le vicende future eventuali quale ad esempio la probabile riscossione di crediti.Lo stato di bisogno sussiste quando un soggetto non è in grado di far fronte alle esigenze fondamentali della propria vita quali il vitto, l’abitazione, il vestiario e le cure mediche, per mancanza di adeguate sostanze patrimoniali e involontaria mancanza di un reddito di lavoro.Tale stato di bisogno deve essere valutato in relazione alle effettive condizioni del soggetto, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo dispone, compresi i redditi ricavabili dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto, e della loro idoneità a soddisfare le sue necessità primarie.2 – Chi è obbligato agli alimenti?Possono essere obbligati a prestare gli alimenti solo i soggetti che hanno un legale particolare con la persona incapace di provvedere alle proprie necessità, secondo il seguente ordine:a) coniuge; b) figli, anche adottivi, e in loro mancanza, discendenti prossimi; c) genitori e, in loro mancanza, discendenti prossimi; d) generi e nuore; e) suocero e suocera; f) fratelli e sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.L’obbligo sussiste anche: a) per le parti dell’unione civile; b) una volta cessata la convivenza di fatto, a carico del convivente nei confronti dell’altro che si trovi in uno stato di bisogno; c) a carico del soggetto beneficiato da una donazione, in caso di bisogno del donante. 3 – Come chiedere gli alimenti?Per chiedere gli alimenti il soggetto che versa in uno stato di bisogno deve promuovere un’azione giudiziale davanti al tribunale.L’obbligazione alimentare è strettamente personale e la relativa azione può essere esercitata solo dal suo titolare o dal suo rappresentante legale; pertanto il genitore non può esercitare l’azione per gli alimenti spettanti al figlio maggiorenne, anche se questo convive con il genitore stesso. La domanda si propone nei confronti degli obbligati ai sensi dell’articolo 433 c.c e nel momento in cui chi chiede gli alimenti lo fa nei confronti di un obbligato in ordine successivo ha l’onere di dimostrare che gli obbligati di grado anteriore non hanno la possibilità economica di adempiere, in tutto o in parte, alla loro obbligazione e la sussistenza di condizioni economiche sufficienti nel soggetto che indica come obbligato.Il soggetto chiamato a somministrare gli alimenti può liberarsi dall’obbligo provando che le proprie condizioni economiche non sono idonee a sopportare il carico degli alimenti. Per accertare lo stato di bisogno del richiedente il tribunale può ordinare indagini presso istituti bancari e verifiche dei rapporti di conto corrente.Il tribunale adotta la decisione sugli alimenti con sentenza e gli alimenti sono dovuti dal giorno dopo la domanda giudiziale, non sono dovuti, invece, gli alimenti per il passato: l’avente diritto non può chiedere la liquidazione degli alimenti per i mesi precedenti alla richiesta anche se in tali mesi versava in uno stato di bisogno.Chi deve somministrare gli alimenti può scegliere se farlo mediante assegno periodico o accogliendo e mantenendo nella propria casa la persona che vi ha diritto. 4 - Quando cessa l’obbligo alimentare?L’obbligazione alimentare cessa nelle seguenti ipotesi: a) morte dell’obbligato; b) mutamento della situazione economica dell’obbligato o del soggetto avente diritto; c) annullamento del matrimonio; d) revoca dell’adozione; e) disconoscimento di paternità; f) revocazione della donazione per cause diverse dalla violazione dell’obbligo alimentare.

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Il contratto di intermediazione finanziaria e il caso della nullità selettiva

18 nov. 2021 tempo di lettura 9 minuti

Il contratto di intermediazione finanziaria è quel contratto che permette di investire il proprio denaro per mezzo di strumenti finanziari, avvalendosi degli esperti di una banca o di una società di intermediazione. Una banca o un intermediario finanziario, infatti, deve obbligatoriamente proporre un contratto al proprio cliente così da iniziare a proporre soluzioni di investimento. È evidente, dunque, che si tratta di un contratto diffuso in particolare tra i soggetti investitori, ma che al contempo è stato oggetto di diverse pronunce giurisprudenziali date le sue peculiarità.Natura giuridica e disciplina del contratto di intermediazione finanziaria Tutela del soggetto debole, il cd. outsiderIl contratto monofirmaIl problema della nullità selettiva1 - Natura giuridica e disciplina del contratto di intermediazione finanziariaIl contratto di intermediazione finanziaria è il contratto intercorrente tra intermediario e cliente, finalizzato ad effettuare investimenti nel mercato finanziario. È anche definito come “contratto-quadro”, proprio perché è quello che consente di concludere altri contratti di investimento specifici, sottoposti al primo.Tale peculiare struttura ha posto un primo problema riguardante proprio la natura giuridica da riconoscere al contratto in esame. Secondo una prima ricostruzione si tratta di un contratto cornice, cioè un contratto normativo volto a disciplinare i successivi contratti di investimento. Il contratto quadro, infatti, regola preventivamente il contenuto e le condizioni alle quali saranno effettuati i successivi singoli investimenti, che a loro volta saranno altri negozi giuridici, altri contratti.Tale ricostruzione consente di valorizzare l’autonomia decisionale del cliente: i singoli investimenti, avendo natura contrattuale, rientrano nella categoria dei negozi giuridici; categoria che valorizza le scelte autonome delle parti.Secondo una tesi minoritaria, invece, il contratto quadro è assimilabile al mandato; mentre i singoli ordini di investimento sarebbero atti di esecuzione del mandato, e non contratti. Si perde, dunque, il valore dell’autonomia decisionale dei clienti.Sembra prevalente la prima ricostruzione, tanto che la giurisprudenza ammette la risoluzione dei singoli ordini di investimento, e aggiunge anche che la risoluzione del singolo contratto di investimento non si estende agli altri. La disciplina del contratto quadro si trova nel TUF (d. lgs. n. 58/98), e questa richiede la forma scritta solo per il contratto quadro; non è richiesta per i singoli contratti di investimento in quanto sarebbe incompatibile con l’esigenza di speditezza dei traffici.Dalla normativa secondaria, in particolare dal regolamento della Consob, si desumono poi una serie di obblighi informativi in capo all’intermediario nei confronti del cliente: anche questo confermerebbe la natura negoziale dei singoli ordini di investimento. Inoltre, si dice anche che il contratto quadro è un contratto indeterminato e non fa riferimento ai singoli specifici strumenti finanziari. Anche per questo motivo si preferisce ricostruire la natura degli ordini finanziari in termini negoziali.Il collegamento negoziale si ritiene sussista solo tra il contratto quadro (a monte) e il singolo contratto di investimento (a valle), non invece anche tra i singoli contratti di investimento – l’uno è autonomo dall’altro. Si aggiunge che gli ordini di investimento, costituendo dei singoli contratti, possono essere inquadrati all’interno del contratto di vendita o in altri casi di mandato. In ogni caso, risolto un singolo contratto a valle di investimento, la risoluzione di questo non si estende agli altri.2 - Tutela del soggetto debole, il cd. outsiderNel caso di contratto di intermediazione finanziaria si ha da un lato l’investitore e dall’altro lato il cliente (es. assicurazione e assicurato; banca e cliente). Il soggetto debole è detto outsider, compie quell’atto per uno scopo che può anche essere professionale ma è estraneo alla specifica professione svolta. È un soggetto diverso dal cd consumatore; ma in ogni caso si ritiene che permanga la distinzione tra cd. secondo e terzo contratto. Nel caso del contratto di intermediazione finanziaria, ove quindi si ha un soggetto debole cd. outsider (e non il consumatore) si rientra comunque nel secondo contratto. Alcune garanzie del consumatore vengono estese anche al cliente outsider, perché in entrambi i casi vi è un problema di asimmetria informativa. Invece nel terzo contratto (tra impresa debole e impresa forte) non vi è asimmetria informativa, ma invece una asimmetria economica: l’impresa debole è informata, ma conclude il contratto perché non ha alternative soddisfacenti nel mercato.Tra le garanzie che sono riconosciute anche al cliente outsider di sicuro vi è la cd. nullità di protezione, cioè la nullità a legittimità relativa. Solo il soggetto debole, in questo caso il cliente, può farla valere. Persino quando si tratta di rilevazione d’ufficio, il giudice può solo limitarsi a rilevarla ma non  può dichiararla: deve informare le parti della possibile nullità, e il consumatore può opporsi a che venga dichiarata.3 - Il contratto monofirmaL’art. 23 TUF prescrive che il contratto di intermediazione finanziaria rivesta forma scritta e prevede anche che una copia dello stesso venga consegnata al cliente. Nei casi di inosservanza, il contratto è nullo; come già visto, la nullità è una nullità di protezione e infatti il terzo comma dell’art. 23 prevede che la nullità possa essere fatta valere solo dal cliente.Potrebbe accadere che nella stipulazione del contratto non vi sia la firma del soggetto intermediario, quindi del cd. soggetto forte (la banca, ad esempio), ma sia presente solo la firma del cliente.Ci si è chiesti se in questo caso il soggetto outsider possa far valere la nullità del contratto di intermediazione finanziaria, o meno.Il problema, in particolare, si è posto perché in questo modo si potrebbe avere un utilizzo abusivo dello strumento di nullità di protezione da parte del cliente: potrebbe stipulare il contratto quadro, valutare l’andamento delle operazioni di investimento, e solo in un secondo momento, nel caso in cui le operazioni siano andate male, sollevare la nullità del contratto per assenza di forma perché manca la sottoscrizione dell’intermediario.È intervenuta la giurisprudenza della Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 898/2018), la quale ha evidenziato quale fosse la ratio della nullità per assenza di forma prevista dall’art. 23 TUF: trattasi di nullità per difetto di forma posta nell'interesse esclusivo del cliente, intesa ad assicurare a quest'ultimo, da parte dell'intermediario, la piena indicazione degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione ed altro come specificamente indicato. Come già visto, è l'investitore che è soggetto debole e quindi necessita di conoscere e di potere verificare nel corso del rapporto il rispetto delle modalità di esecuzione e le regole che riguardano la vigenza del contratto.Se questa è la ratio, ne deriva che è irrilevante la sottoscrizione dell’intermediario sul contratto quadro, quando questo è stato firmato dall'investitore (soggetto debole) ed una copia gli è stata pure consegnata. La forma in questo caso è una forma funzionale ad informare il cliente: si tratta di forma contenuto, veicolo di alcune informazioni. Se lo scopo della forma è quello di far conoscere queste informazioni sul contenuto del contratto alla parte debole, il fatto che sia presente o meno la sottoscrizione dell’intermediario è del tutto irrilevante. Questa nullità viene equiparata a quella prevista dall’art. 156 c.p.c. – la nullità non può essere pronunciata se l’atto ha comunque raggiunto lo scopo (e quindi quella di informare).Parte della dottrina ha criticato questa ricostruzione evidenziando che se si parla di forma scritta, la declinazione elementare della forma scritta è quella della scrittura privata (art. 2702 cc), la quale si caratterizza per il fatto che le sottoscrizioni di entrambi i contraenti siano formate per iscritto, altrimenti non si ha forma scritto. La dottrina ritiene che in realtà si poteva arrivare alla medesima soluzione facendo riferimento non tanto ad una forma dell’atto, quanto invece ad un obbligo di informazione per iscritto sul contenuto contrattuale. La sottoscrizione del cliente viene richiesta perché vale quale prova dell’avvenuta accettazione e consegna del contratto ex art. 23 TUF: se l’intermediario è obbligato a informare il cliente, l’assenza della sua firma non è causa di nullità, perché il compito dell’intermediario finanziario è solo quello di informare il cliente.4 - Il problema della nullità selettivaÈ il caso in cui il soggetto cliente abbia stipulato il contratto quadro, abbia fatto poi più operazioni di investimento, e infine decida di far valere la nullità del contratto quadro solo per alcuni dei contratti di investimento; ad esito quindi della valutazione dell’andamento delle varie operazioni.Gli interessi che vengono in rilievo sono, da un lato, la libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.) e, dall’altro lato, la tutela del risparmio (art. 47 Cost.).Secondo parte della dottrina è possibile ammettere tale nullità selettiva: l’art. 23 TUF prevede che la nullità è di protezione e quindi il cliente non solo può scegliere se far valere o meno la nullità, ma anche se avvalersi della nullità in relazione a tutti o solo ad alcuni strumenti.Ci si è chiesti, quindi, se la banca possa in via riconvenzionale far valere la nullità in generale, e quindi di tutti i contratti di investimento.In merito sono state sostenute due tesi:secondo una prima tesi, non è data tale possibilità alla banca, perché altrimenti non sarebbe più una nullità di protezione e a legittimazione relativa. Permettere alla banca di far valere la nullità in generale sarebbe del tutto elusivo rispetto alla disciplina delle nullità di protezione. La banca, piuttosto, potrebbe chiedere la compensazione delle somme spettanti al cliente a fronte della nullità dei contratti di investimento considerati nulli e delle somme ricevute. Potrebbe chiedere tale compensazione solo per quegli specifici contratti nulli, quindi verso i quali il cliente ha fatto valere la nullità di protezione.A sostegno di tale tesi si evidenzia anche che se così non fosse il cliente non farebbe mai valere la nullità di protezione. Infatti, se dovesse farla valere nei confronti di tutti gli strumenti di investimento la farebbe valere solo quando tutti i contratti di investimento vanno male; altrimenti sarebbe svantaggioso per lui.Inoltre, la nullità ha anche una funzione deterrente perché vuole evitare che l’investitore finanziario possa nel futuro con altri clienti non ottemperare ai requisiti di forma richiesti (art. 47 Cost.)Secondo una diversa tesi, è vero che la banca non può in via riconvenzionale far valere la nullità di tutti i contratti di investimento, perché altrimenti verrebbe eluso l’art. 23 TUF nella parte in cui prevede la legittimazione relativa, ma vi è un altro rimedio che discende dai principi generali a favore della banca: se il cliente estende la nullità soltanto ad alcuni ordini di investimento, la banca potrà eccepire l’exceptio doli, cioè il rimedio di carattere generale avverso l’esercizio abusivo di un diritto, cui segue la sterilizzazione dell’azione altrui.Si ritiene che vi sia un abuso del diritto da parte del cliente nei casi in cui vi è malafede: per esempio, quando il cliente ha consentito all’apporre una firma falsa e poi si è lamentato della stessa. Non è possibile dire che vi è un abuso ogni qualvolta il cliente sceglie di estendere la nullità ai soli contratti andati male. Editor: dott.ssa Claudia Cunsolo

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