Avv. Prof. Domenico Lamanna Di Salvo
Uno dei temi più dibattuti da noi avvocati matrimonialisti/divorzisti è, ovviamente, l'affido dei figli minori in seno ad un giudizio di separazione. Dando per scontato che, nella maggior parte dei casi, i Tribunali optano per l'affido condiviso, quid iuris quando uno dei genitori - per i più svariati motivi - decide di spostare la propria residenza all'estero? Il tema è stato di recente analizzato dalla Suprema Corte nella decisione in commento.
(Corte di Cassazione - Ordinanza n. 24651/2022, Sez. Prima Civile)
L'orientamento qui espresso pare assolutamente condivisibile. Ed invero, il consenso di un genitore al collocamento dei figli presso l'ex coniuge (id est, spesso la madre) non presuppone sic et simpliciter un'implicita autorizzazione al trasferimento all'estero, in quanto tale passo - seppur costituzionalmente garantito, stante la libertà di decidere dove vivere - comporta notevoli limitazioni alla bigenitorialità e all'esercizio di quel diritto/dovere ad essa intrinsecamente connesso. Ne discende che qualsiasi decisione unilaterale di trasferimento all'estero con figli minori è da ritenersi lesivo dei diritti dell'altro genitore, che si vede de facto limitato nell'esercizio delle prerogative genitoriali, e, pertanto, costituisce illecito di sottrazione internazionale di minori, tema che è regolamentato persino a livello internazionale dalla Convenzione internazionale de L'Aia.
La decisione degli Ermellini appare impeccabile sotto un profilo logico ed interpretativo e rappresenta sicuramente un piunto fermo nella soluzione di simili controversie.
Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo
Matrimonialista - Divorzista - Curatore Speciale del Minore
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20 dic. 2025 • tempo di lettura 5 minuti
La pubblicazione e il relativo consenso di pubblicare e condividere le foto dei propri figli sui social è un tema molo dibattuto nel diritto di famiglia e rappresenta un terreno di scontro non solo per coppie sposate e non, ma anche in dottrina e giurisprudenza le opinioni sono spesso discordanti. Partiamo dall'assunto secondo cui, per potere pubblicare le foto dei figli minori, è necessario il consenso di entrambi i genitori che godano della responsabilità genitoriale. In tal modo, si cerca di tutelare il diritto costituzionalmente rilevante all’immagine e alla riservatezza, che nel caso dei bambini gode di una salvaguardia privilegiata che trova il suo fondamento giuridico nella legge 176/1991, che ha ratificato in Italia la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (la quale, all’art. 16 c.1, prevede che i minori non possano essere oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella loro vita privata, né di affronti illegali al loro onore e reputazione) nonché nell’articolo 10 del Codice civile, e nell’articolo 2 della Costituzione. Più recentemente, è anche intervenuto il Regolamento Europeo sulla Privacy, il quale dispone che: “I minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali (…)”; (Considerando n. 38 Regolamento UE 679/2016). Il medesimo Regolamento (articolo 8), come attuato in Italia (d.lgs. n. 101/2018 art. 2 quinquies), stabilisce che il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a 14 anni, come la pubblicazione di immagini, sia lecito purché il consenso venga prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale. Fatte tali necessarie premesse, esaminiamo alcune pronunce di diversi Tribunali, che si sono pronunciati al riguardo:Il Tribunale di Trani (ordinanza 30 agosto 2021) ha accolto il ricorso d’urgenza promosso dal padre di una minore nei confronti della madre, da cui era legalmente separato, per rimuovere le immagini e le informazioni relative alla figlia pubblicate sui social network, inibendone la futura diffusione senza l’espresso consenso paterno e condannando la madre, ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c., al pagamento di una somma di denaro - a favore della figlia - per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento e per ogni violazione o inosservanza successiva.Infatti, la Corte ha ritenuto fondate le ragioni di un padre, in totale disaccordo sulla pubblicazioni di immagini della figlia minore, e ha ordinato alla madre di rimuovere dai propri social tutte le immagini pubblicate della figlia, le ha inibito per il futuro di diffondere immagini e video della minore senza il consenso del padre e l’ha addirittura condannata una cifra simbolica per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento e, dunque, nella cancellazione delle immagini già pubblicate. - Questa pronuncia ricalca un meno recente, ma sempre attuale, provvedimento del Tribunale di Mantova del 2017. In quella occasione il Tribunale ha considerato l’inserimento di foto dei figli minori sui social, avvenuto con l’opposizione dell’altro genitore, una violazione di norme interne e internazionali: l’articolo 10 del codice civile, gli articoli 4,7,8 e 145 del Codice in materia di dati personali e gli articoli 1 e 16, comma 1, della Convenzione di New York del 1989, ratificata dall’Italia nel 1991 e l’art. 8 del Regolamento europeo n. 679 del 2016 (non ancora in vigore all’epoca).Questa pronuncia ricalca un meno recente, ma sempre attuale, provvedimento del Tribunale di Mantova del 2017. In quella occasione il Tribunale ha considerato l’inserimento di foto dei figli minori sui social, avvenuto con l’opposizione dell’altro genitore, una violazione di norme interne e internazionali: l’articolo 10 del codice civile, gli articoli 4,7,8 e 145 del Codice in materia di dati personali e gli articoli 1 e 16, comma 1, della Convenzione di New York del 1989, ratificata dall’Italia nel 1991 e l’art. 8 del Regolamento europeo n. 679 del 2016 (non ancora in vigore all’epoca).Anche il Tribunale di Roma, sulla scia di precedenti decisioni, ha dichiarato che "deve essere disposta, a tutela del minore e al fine di evitare il diffondersi di informazioni anche nel nuovo contesto sociale frequentato dal ragazzo, l’immediata cessazione della diffusione da parte della madre in social network di immagini, notizie e dettagli relativi ai dati personali e dati personali e alla vicenda giudiziaria inerente il figlio". Tra le ultime pronunzie vi è la sentenza del Tribunale di Rieti n. 443 del 17.10.2022 che si è occupata del caso di una zia (sorella della madre dei minori) che ha condiviso su una nota piattaforma social la foto di due bambini senza il consenso del padre. Il Giudice ha stabilito che “la pubblicazione sui social network di fotografie ritraenti soggetti minori di età richiede il necessario preventivo consenso esplicito di entrambi i genitori ai sensi dell’art. 320 c.c., in quanto si tratta di un atto che eccede l’ordinaria amministrazione, avente ad oggetto il trattamento di dati sensibili". Qualora si violi tale principio, è risarcibile il danno non patrimoniale da lesione del diritto all’immagine e del diritto alla privacy del minore ritratto, purché allegato in modo sufficientemente specifico e provato, sia pure per presunzione. Dal nostro punto di vista condividiamo pienamente tali decisioni, che sono prese nel pieno rispetto del concetto di bigenitorialità alla base del nostro ordinamento e che rispecchiano, a parte ogni altra considerazione, l'importanza della condivisione su scelte fondamentali che riguardano i figli. Resta, infine da chiarire quando diventa reato pubblicare le foto dei minori sui social. Di questo, però, ci occuperemo in un prossimo intervento!
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1 feb. 2023 • tempo di lettura 3 minuti
Oggi vogliamo trattare un tema molto dibattuto sia in giurisprudenza che in politica, ovverosia la nullità del matrimonio religioso ed i suoi effetti nel mondo civile. Risponde alle domande il Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo, Ordinario di Diritto di Famiglia in Germania: *** Quale è la funzione dell'avvocato divorzista nel processo di nullità del matrimonio religioso? L'Avvocato divorzista non ha un ruolo nel processo canonico di nullità del matrimonio religioso, essendo il patrocinio in tali procedimenti demandato ad avvocati altamente specializzati, con una preparazione teologica oltre che giuridica. Ciononostante, riteniamo opportuno affiancare all'avvocato rotale anche e soprattutto un avvocato divrozista, in modo da coordinare e painificare la strategia difensiva, al fine di ottenere poi risultati sia a livello civilistico che canonico. La dichiarazione di nullità del matrimonio della Sacra Rota viene automaticamente riconosciuta dal Tribunale Ordinario Civile? Il problema di fondo del mondo moderno è la terrificante laicità dello Stato. In un ordinamento giuridico dove la res publica non riconosce alcun credo come religione di Stato, i due sistemi (canonico e civile) rimangono del tutto separati. In Italia, per grazia di Dio, è stato introdotto il cosiddetto "matrimonio concordatario", ovverosia un matrimonio celebrato - come è giusto che sia - dal Ministro del Culto di Santa Romana Chiesa ma con effetti civilistici, a seguito della lettura degli articoli del codice civile al termine del rito religioso. Tale matrimonio - solo se celebrato in Italia - può essere inficiato dalla dichiarazione di nullità canonica, a condizione che si instauri un procedimento speciale - cosiddetta delibazione - volta a far riconoscere nell'ordinamento giuridico italiano la sentenza di nullità canonica. La delibazione, comunque, è ad ogi soggetta ad alcune limitazioni, che solo recentemente la Cassazione ha criticato. Ci si auspica un chiarimento definitivo sulle effettive possibilità di delibare sentenze di nullità canoniche, ma dubitiamo fortemente che uno Stato ateo, laico ed anticlericale come la repubblica italiana possa mai riconoscere l'indiscusso Primato Petrino e il ruolo magistrale di Santa Romana Chiesa nelle tematiche della famiglia. Con la dichiarazione di nullità del matrimonio vengono meno i diritti all'eventuale assegno divorzile e di mantenimento dei figli? La delibazione rende di fatto nullo il matrimonio civile, a condizione che il Tribunale italiano non abbia in precedenza pronunciato sentenza di divorzio passata in giudicato (nel qual caso la sentenza canonica avrà solo effetti all'interno di Santa Romana Chiesa). Tanto premesso, la delibazione fa decadere qualsiasi pretesa economica della controparte, fatti però salvi i diritti dei figli nati da un'unione de facto nulla. Del resto, non potrebbe essere altrimenti, atteso che Santa Romana Chiesa mai prenderebbe decisioni che vanno contro i più piccoli, fedele agli insegnamenti del Divino Maestro e Signore nostro. E' utile la presenza dell'avvocato divorzista, affiancato al canonista per pianificare e coordinare le azioni da un punto di vista sia canonico che civilistico. In conclusione, riteniamo doveroso sottolineare come la Supremazia del Magistero di Santa Romana Chiesa richiede che sia lo Stato ad inchinarsi innanzi all'Autorità relgiosa e non il contrario. Il problema di fondo è, purtroppo, che la politica moderna ha dimenticato il valore della Religione.
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13 mag. 2021 • tempo di lettura 4 minuti
I figli maggiorenni se da un lato non sono più giuridicamente soggetti ai diritti e ai poteri di indirizzo educativo dei genitori, dall’altro continuano ad essere titolari di un diritto generale al mantenimento il cui contenuto è abbastanza ampio in quanto vengono contemplate le esigenze di studio, di svago, di sport, di socializzazione e di cura della persona.L’obbligo di mantenimento gravante sul genitore, dunque, non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio ma, tuttavia, non può protrarsi illimitatamente nel tempo.Secondo parte della dottrina, il mantenimento si protrae fino al momento in cui il figlio abbia conseguito una propria indipendenza economica e sia, quindi, in grado di provvedere in modo autonomo al soddisfacimento delle proprie esigenze.Recentemente la Corte di Cassazione con l’ordinanza n.17183/2020 ha enunciato il principio dell’autoresponsabilità del figlio maggiorenne abbandonando, così, ogni forma di assistenzialismo.Qual è la durata dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni?Qual è l’onore della prova alla luce dell’ordinanza n. 17183/2020?È possibile il pagamento dell’assegno direttamente al figlio maggiorenne?Allo studente fuori sede spetta un aumento dell’assegno?1 – Qual è la durata dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenniPer anni la giurisprudenza ha ritenuto che il diritto del figlio ad essere mantenuto dai propri genitori non cessi automaticamente con il compimento della maggiore età, ma perduri – immutato – finché non sia stata data prova che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica oppure che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipenda da un atteggiamento di inerzia del figlio stesso o da un suo rifiuto ingiustificato.Secondo il nuovo orientamento enunciato dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 17183/2020, il figlio è in grado di provvedere a sé stesso non appena compie 18 anni, a meno che non dimostri di avere ancora diritto ad essere mantenuto dai genitori.Tale orientamento ha la finalità di spronare il figlio a non adagiarsi, a non attendere e, al contrario, ad attivarsi proficuamente per il raggiungimento dei propri obiettivi.Nel momento in cui il figlio, ha già concluso il suo percorso formativo e non trova un'occupazione compatibile con la sua preparazione, non potrà attendere che arrivi l'occasione lavorativa perfetta, ma deve andare a ridimensionare le proprie aspirazioni e rendersi indipendente.Si afferma così il principio dell'autoresponsabilità: il figlio maggiorenne ha diritto ad essere mantenuto oltre il compimento dei 18 anni solo se dimostra di essere in possesso dei requisiti per beneficiare di tale contributo economico.2 - Qual è l’onore della prova alla luce dell’ordinanza n. 17183/2020?In base all'orientamento maggioritario, è il genitore obbligato al mantenimento che deve provare il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio oppure il suo atteggiamento di inerzia nella ricerca di un lavoro compatibile con le sue attitudini e la sua professionalità o, ancora, il rifiuto da parte sua di occasioni di lavoro. Con l’affermarsi del predetto principio di autoresponsabilità si sono registrate conseguenze rilevanti sul piano dell’onere della prova: secondo l'orientamento (innovativo) è il figlio che deve dimostrare di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente nella ricerca di un lavoro in base alle reali opportunità offerte dal mercato, ridimensionando – se necessario – le proprie aspirazioni, senza attendere una opportunità consona alle proprie aspirazioni.La prova per il figlio sarà più agevole nel momento in cui la sua età è prossima a quella di un recente maggiorenne; di contro, la prova sarà sempre più gravosa man mano che l’età del figlio aumenti.3 - È possibile il pagamento dell’assegno direttamente al figlio maggiorenne?La Cassazione, in modo uniforme, ha precisato che, accanto al diritto del figlio al mantenimento, sussiste un autonomo e concorrente diritto del genitore con lui convivente a percepire il contributo dell’altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento (cfr. Cass. n. 25300/13; ord. n. 24316/13; Cass. 21437/2007; Cass. 4188/2006; 8007/2005).Conseguentemente, il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l’altro genitore non ha alcuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti adempiere l’obbligazione e pertanto non può pretendere di assolvere la propria prestazione nei confronti del figlio anziché del genitore convivente, il quale ha chiesto in sede giudiziale il mantenimento per il figlio. (cfr. Cass. civile, sez. I, ordinanza 09/07/2018 n. 18008).Recentemente, la Cassazione con ordinanza n. 9700/2021 ha precisato che solo il giudice è autorizzato a riconoscere al figlio il pagamento diretto del mantenimento del genitore obbligato, in quanto il mantenimento per i figli risponde a un loro interesse superiore che è sottratto alla disposizione dalle parti.Solo la domanda autonoma del figlio ad ottenere il mantenimento diretto può negare il concorrente diritto del genitore convivente a percepire il relativo assegno, dimostrando così la volontà dell’avente diritto di gestire autonomamente le risorse destinate al suo mantenimento.4 - Allo studente fuori sede spetta un aumento dell’assegno?L’aumento delle esigenze del figlio è notoriamente legato alla sua crescita e allo sviluppo della sua personalità in svariati ambiti, compreso quello della formazione culturale e della vita sociale.Tale aumento non ha bisogno di una specifica dimostrazione, e di per sé legittima la revisione dell’assegno di mantenimento, anche in mancanza di evoluzioni migliorative delle condizioni patrimoniali del genitore tenuto alla contribuzione.E’, dunque, giustificata la maggiorazione dell’assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne dedito agli studi universitari in un luogo diverso da quello di residenza.Editor: Avv. Elisa Calviello
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Egregio Avvocato
21 mar. 2022 • tempo di lettura 4 minuti
Per far acquisire lo status di figlio al nuovo nato, occorre che i genitori effettuino la dichiarazione di nascita e sulla base di tale dichiarazione, poi, l’ufficiale dello stato civile redige l’atto di nascita.L’atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile attribuisce automaticamente al nuovo nato lo status di figlio e costituisce la prova della filiazione.La dichiarazione può essere resa anche da un soggetto delegato dai genitori o, ancora, dal medico, dall’ostetrica o da chiunque abbia assistito al parto.Se la nascita di un figlio avviene all’estero e almeno uno dei genitori è italiano, l’atto di nascita è formato secondo le regole dello Stato straniero.Successivamente i genitori devono richiederne la trascrizione in Italia presentando all’autorità diplomatico – consolare italiana nello stato estero la copia dell’atto di nascita redatto presso l’ufficio competente dello Stato estero e la dichiarazione sostitutiva comprovante la cittadinanza italiana di almeno uno dei genitori.1. Come avviene la presentazione della dichiarazione di nascita?2. Cos’è l’atto di nascita e quali sono gli effetti?3. Certificati ed estratti di nascita1 – Come avviene la presentazione della dichiarazione di nascita?La dichiarazione di nascita deve essere effettuata, alternativamente: a) entro 3 giorni dalla nascita presso la direzione sanitaria dell’ospedale dove è avvenuto il parto, il direttore sanitario la trasmette poi, unitamente all’attestazione di avvenuta nascita, all’ufficiale di stato civile del comune; b) entro 10 giorni dalla nascita presso l’ufficio di stato civile del comune. Se la dichiarazione è presentata dopo i 10 giorni dalla nascita (c.d. dichiarazione tardiva), in aggiunta ai documenti necessari alla dichiarazione di nascita, il dichiarante deve indicare anche i motivi del ritardo che entrano a far parte dell’atto di nascita. L’ufficiale di stato civile procede alla formazione tardiva dell’atto di nascita e ne dà segnalazione al Procuratore della Repubblica.La dichiarazione deve essere presentata al comune nel quale è avvenuta la nascita o in quello di residenza dei genitori. Se i genitori hanno residenze diverse, salvo diverso accordo tra di loro, la denuncia va fatta presso il comune di residenza della madre.In ogni caso occorre presentare l’attestato di nascita rilasciato dal personale medico dall’ospedale oltre il documento d’identità.2 - Cos’è l’atto di nascita e quali sono gli effetti?L’atto di nascita è il documento informatico redatto dall’ufficiale dello stato civile sulla base della dichiarazione di nascita e inserito poi nei registri dello stato civile.In esso sono indicati: a) luogo, anno, mese, giorno e ora della nascita; b) generalità, cittadinanza, residenza dei genitori; c) sesso del bambino; d) nome dato al bambino.L’ufficiale di stato civile deve indicare nell’atto di nascita anche determinati fatti o atti accaduti dopo la nascita, dettagliatamente indicati dalla legge, mediante le c.d. annotazioni.Ad esempio tra gli atti che devono essere annotati vi rientrano: provvedimenti di adozione, comunicazioni relative alla curatela e la tutela, sentenze di interdizione o inabilitazione e di revoca degli stessi provvedimenti, sentenze che pronunciano nullità, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e quelle che pronuncino la nullità o lo scioglimento dell’unione civile, sentenze che dichiarano o disconosco i figli.L’atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile attribuisce automaticamente al nuovo nato lo status di figlio nei confronti di entrambi i genitori e costituisce la prova della filiazione.Nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che viene attribuito con l’atto di nascita e il possesso di stato conforme all’atto stesso, salvo quanto disposto in caso di matrimonio putativo, di nascita dopo i 300 giorni dall’annullamento, dallo scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, dalla pronuncia di separazione giudiziale.Se dall’atto di nascita risultano errori od omissioni di dati, gli interessati possono chiederne la rettificazione al tribunale nella cui giurisdizione rientra l’ufficio di stato civile in cui è stato registrato l’atto di nascita da rettificare. L’ufficiale di stato civile deve annotare la sentenza di rettificazione sul corrispondente atto.3 – Certificati ed estratti di nascitaPer compiere determinati atti la legge richiede la presentazione di certificati o estratti di nascita che contengono le informazioni tratte dai registri dello stato civile.L’ufficiale di stato civile è competente a rilasciarli a chiunque ne faccia richiesta, salvo che si tratti di estratti per copia integrale che possono essere rilasciati soltanto quando ne è fatta richiesta da chi vi ha interesse e il rilascio non è vietato dalla legge.Le informazioni contenute sono diverse a seconda che si tratti di: a) certificati semplici: riportano nome, cognome, data e luogo di nascita del soggetto intestatario, hanno una validità illimitata perché riportano dati che non cambiano nel tempo; b) estratti per riassunto dell’atto di nascita: riportano l’indicazione dell’estratto per riassunto, oltre alla generalità del soggetto, alla data e luogo di nascita, l’ora e le eventuali annotazioni presenti sull’atto, la sottoscrizione dell’ufficiale di stato civile ed il bollo dell’ufficio. Tali certificati hanno la durata di 6 mesi dalla data del rilascio.
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