Avv. Prof. Domenico Lamanna Di Salvo
Il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice è previsto nel nostro ordinamento all'art. 388 c.p.
Trattasi di una fattispecie complessa, che può verificarsi - secondo la Suprema Corte - qualora la madre non consegni la figlia all'ex per le vacanze estive (Cassazione n. 28980/2022). Ed invero una madre che si adopera e si organizza per impedire alla figlia di trascorrere con il padre il mese di vacanze riconosciute dal giudice finisce per strumentalizzare la bambina dolosamente e scientemente, al punto da non aver nemmeno diritto a nessuna attenuante. I Giudici, in particolare, sottolineano che la condotta della donna "non è scarsamente offensiva in ragione della preordinazione, dell'organizzata condotta e del bene giuridico protetto dalla norma", generando così un dolo particolarmente intenso. La minore è stata quindi strumentalizzata in una vicenda caratterizzata da un'aspra conflittualità e da qui l'esclusione del riconoscimento anche delle attenuanti generiche invocate.
Riteniamo ampliamente condivisibile questa scelta, soprattutto alla luce del principio - oramai costante - della bigenitorialità, in base al quale la responsabilità per i figli minori è comune e condivisa, il che non dovrebbe assolutamente dare adito a strumentalizzazioni di nessun genere, che - alla fine - danneggiano solo i minori.
Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo
Matrimonialista - Divorzista - Curatore Speciale del Minore
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2 mag. 2025 • tempo di lettura 3 minuti
Con mantenimento diretto ci si riferisce a quella forma di assistenza economica che il genitore separato dà ai propri figli non versando un assegno periodico, ma provvedendo direttamente a soddisfare le loro esigenze. Si tratta di una modalità di sostegno che contribuisce a una piena attuazione del principio della bigenitorialità in quanto, in sostanza, crea una situazione il più possibile simile a quella di una famiglia unita.Ciò premesso, tale forma di mantenimento non è stata in passato particolarmente apprezzata dalle Corti italiane. Ed invero, Giurisprudenza di legittimità osserva che "il coniuge - divorziato o separato - ha diritto ad ottenere, iure proprio, dall'altro coniuge, il contributo per mantenere il figlio minorenne o maggiorenne convivente, non in grado di procurarsi autonomi mezzi di sostentamento (Cass. 11863 del 25 giugno 2004), e l'affidamento congiunto del figlio ad entrambi i genitori - previsto dall'articolo sei della legge sul divorzio (1 dicembre 1970, numero 898, come sostituito dall'articolo 11 della legge 6 marzo 1987, numero 74), analogicamente applicabili anche alla separazione personale dei coniugi - è istituto che, in quanto fondato sull'esclusivo interesse del minore, non fa venir meno l'obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento dei figli, in relazione alle loro esigenze di vita, sulla base del contesto familiare e sociale di appartenenza, rimanendo per converso escluso che l'istituto stesso implichi, come conseguenza "automatica", che ciascuno dei genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto e autonomo, alle predette esigenze, principio confermato nelle nuove previsioni della legge 8 febbraio 2006, numero 54, in tema di affidamento condiviso (Cass. n. 26060 del 10/12/2014; Cass. n. 16376 del 29/07/2011; Cass. n. 18187 del 18//8/2006").Anche la sentenza della Cassazione n. 16739 del 6 agosto 2020 ribadisce lo stesso concetto: "l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia, di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza.".Dello stesso tono Cass. n. 1722 del 16 giugno 2021, secondo cui il mantenimento diretto non sarebbe conciliabile con il regime dell'affido condiviso. Questa interpretazione non è ben accetta alla dottrina più attenta, che non ha mancato di sollevare pesanti critiche a questa impostazione anacronistica.Ultimamente, però, attenta Giurisprudenza di merito sembra aver rivisto le proprie posizioni.Apripista in questo senso è stato il Tribunale di Perugia, che già nel lontano 2012, sottolineava che il mantenimento diretto era l'unico strumento per realizzare pienamente un affido condiviso, sottolineando che "se il figlio passa lo stesso tempo a turno con entrambi i genitori va revocato l’assegno di mantenimento previsto, in via provvisoria, a carico del padre in favore della madre". Anche il Tribunale di Alessandria (Trib. Alessandria 31.05.2022) ribadiva questo concetto, supportandolo con il fatto che esso realizza pienamente l'idea di bigenitorialità che permea il nostro diritto di famiglia.Anche la Suprema Corte, in una recente sentenza, sembra aver recepito questo orientamento, il che lascia ben sperare che nel futuro - si psera prossimo - gli Ermellini possano davvero decidere un cambio di rotta che non solo corrisponde ad una diffusa logicità, ma che anche appare potenzialmente in grado di eliminiare (o, quanto meno, ridurre) il contenzioso di famiglia. Non dimentichiamo, infatti, che obbligazioni di pagamento (spesso confuse come rendite vitalizie) diventano un incentivo a cause di divorzio che hanno come unico scopo quello di garantirsi un'entrata fissa.Cosa accade, quando il figlio diventa maggiorenne? Ne parleremo nel prossimo articolo.
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12 gen. 2026 • tempo di lettura 4 minuti
L’art. 317-bis del Codice Civile stabilisce che «gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni» e riconosce loro la legittimazione ad adire l’autorità giudiziaria qualora l’esercizio di tale diritto venga ostacolato.La disposizione si colloca all’interno di un sistema normativo ispirato ai principi costituzionali di cui agli artt. 2 e 30 Cost., nonché alle fonti sovranazionali, in particolare l’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e l’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, che pongono al centro il diritto del minore a crescere nella propria famiglia e a mantenere relazioni affettive significative.Il diritto degli ascendenti non si configura, tuttavia, come un diritto assoluto o incondizionato: esso è strutturalmente funzionale e strumentale all’interesse superiore del minore, al quale rimane sempre recessivo.La giurisprudenza di legittimità ha progressivamente chiarito che il diritto dei nonni non è meramente riflesso rispetto a quello del genitore, ma costituisce un diritto autonomo, azionabile anche indipendentemente dalla posizione dei genitori.In tal senso si colloca l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 6658 del 13 marzo 2025, che ha affermato il diritto dei nonni paterni a mantenere un calendario di frequentazione autonomo rispetto a quello del genitore, ove tale modalità risulti conforme all’interesse del minore. La Suprema Corte ha censurato l’impostazione della Corte d’Appello di Genova che aveva subordinato la frequentazione dei nonni alla presenza del padre, senza fornire un’adeguata motivazione sul punto e senza predisporre una regolamentazione concreta ed equilibrata degli incontri. Secondo la Cassazione, una volta accertata:l’assenza di pregiudizio per il minore, el’esistenza di una relazione positiva, gratificante e soddisfacente tra nonni e nipotiil giudice che intenda limitare la frequentazione alla sola presenza del genitore deve motivare espressamente tale scelta, avvalendosi, se necessario, dei servizi sociali e di strumenti di modulazione delle relazioni idonei a favorire la spontaneità del rapporto.Un tema centrale nella giurisprudenza riguarda l’incidenza della conflittualità familiare sul diritto degli ascendenti.La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 21895/2022, ha ribadito che la conflittualità tra adulti non può, di per sé, giustificare l’interruzione dei rapporti tra nonni e nipoti, ove non sia dimostrato un concreto pregiudizio per il minore.Nel caso esaminato, nonostante il conflitto tra il nonno paterno e la madre della minore, i giudici di merito avevano valorizzato le qualità soggettive dell’ascendente e la sua capacità di trasmettere valori educativi e di legalità, ritenendo la frequentazione funzionale allo sviluppo equilibrato della bambina. La Suprema Corte ha confermato tale impostazione, richiamando il principio secondo cui il legame tra ascendenti e nipoti rientra a pieno titolo nella nozione di “vita familiare” tutelata dall’art. 8 CEDU.Particolarmente rilevante è l’elaborazione giurisprudenziale sul concetto di “rapporto significativo”.La sentenza n. 2881 del 31 gennaio 2023 della Corte di Cassazione ha chiarito che tale significatività non può derivare dalla mera assenza di pregiudizio, ma richiede una relazione effettivamente positiva, gratificante e soddisfacente per il minore.La Suprema Corte ha escluso che il mantenimento dei rapporti possa essere realizzato mediante coercizione o imposizione, affermando che: «il carattere significativo del rapporto implica una spontaneità di relazione e non una coercizione».Ne consegue che il giudice è chiamato non solo a verificare l’idoneità degli ascendenti a cooperare nel progetto educativo e formativo del minore, ma anche ad ascoltare quest’ultimo, qualora abbia compiuto dodici anni o sia comunque capace di discernimento.Un ulteriore sviluppo interpretativo emerge dalla giurisprudenza di merito, in particolare dal decreto della Corte d’Appello di Venezia del 18 febbraio 2022, che ha riconosciuto il diritto di una nonna paterna a costruire un rapporto significativo con una nipote mai incontrata.Superando una lettura meramente letterale dell’art. 317-bis c.c., la Corte ha ritenuto che, in assenza di elementi di pregiudizio, anche l’instaurazione ex novo di una relazione possa essere conforme all’interesse del minore, purché avvenga con gradualità, con il supporto dei servizi sociali e attraverso modalità idonee a tutelarne l’equilibrio emotivo.La centralità del ruolo dei nonni emerge anche in ambiti contigui, quali la tutela del minore in situazioni di abbandono.La Cassazione, con ordinanza n. 23320 del 29 agosto 2024, ha ribadito il principio secondo cui il minore non è adottabile qualora possa essere cresciuto dai nonni, valorizzando il diritto prioritario a rimanere nel proprio nucleo familiare di origine quale “tessuto connettivo della sua identità”.I nonni non sono meri sostituti dei genitori, ma figure affettive peculiari, capaci di offrire continuità, stabilità e un legame identitario profondo, spesso caratterizzato da un amore privo di aspettative e pressioni.Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale esaminato, può affermarsi che il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni:è un diritto giuridicamente tutelato e azionabile in giudizio;è autonomo rispetto a quello dei genitori, ma sempre recessivo rispetto all’interesse del minore;richiede una valutazione concreta e caso per caso, fondata sulla capacità degli ascendenti di contribuire positivamente al progetto educativo e formativo del minore; non può essere attuato mediante imposizione o coercizione, ma deve fondarsi sulla spontaneità della relazione. Resta, tuttavia, aperta una serie di questioni di grande rilevanza pratica e teorica, tra cui:Cosa accade se il minore rifiuta il rapporto con i nonni e risulta capace di discernimento?Quando e in quali casi i nonni possono essere chiamati a contribuire al mantenimento dei nipoti? Quali sono i limiti al diritto di frequentazione quando i nonni risultano eccessivamente “invadenti” o interferenti nella sfera genitoriale? Restate connessi: ne parleremo nei prossimi articoli.
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29 mar. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
L’assegnazione della casa familiare rappresenta uno dei momenti delicati nella dinamica della crisi familiare. Il vigente dato normativo viene regolato e sintetizzato dall’art. 337-sexies c.c. La norma, introdotta dalla novella in materia di filiazione riproduce sostanzialmente il contenuto della precedente disposizione in materia di casa familiare e recepisce l’orientamento ormai consolidato secondo il quale l’assegnazione della casa familiare deve essere decisa in funzione del preminente interesse dei figli minori o non autosufficienti alla conservazione dell’ambiente nel quale si è svolta la vita della famiglia unita.L’orientamento maggioritario in Cassazione prevede che affinché il giudice possa disporre l’assegnazione della casa familiare ad uno dei genitori separati o divorziati è necessario che oltre alla casa vi sia l’affidamento di figli minorenni o la convivenza con figli maggiorenni, incolpevolmente privi di adeguati mezzi autonomi di sostentamento.La ratio dell’istituto è proprio quella della tutela dei figli e dell’interesse di questi ultimi a permanere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti.L’atto di assegnazione è di natura eccezionale e attribuisce all’assegnatario un diritto personale di godimento, idoneo a comprimere la posizione giuridica dell’avente diritto a prescindere dal titolo posseduto. In ogni caso l’assegnazione presenta un suo valore economico che deve essere preso in considerazione nella regolazione dei rapporti economici tra i coniugi.
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Egregio Avvocato
20 dic. 2025 • tempo di lettura 6 minuti
La tutela dei minori parte dal presupposto che tali soggetti sono proprio i più deboli e, pertanto, i loro diritti - pur sulla carta indiscutibilmente riconosciuti a livello nazionale e internazionale - vengono spesso messi in secondo piano nelle vicende patologiche del rapporto coniugale.Oggi vogliamo dedicare particolare attenzione all'adozione internazionale, intesa come lo strumento volto a dare una nuova famiglia al minore a cui manchi in via definitiva il sostegno da parte della famiglia di origine e che, pertanto, si trovi in stato di abbandono. La Legge n° 184/1983 regola sia l'adozione nazionale che quella di minori stranieri e residenti all'estero. La predetta normativa stabilisce, in particolare, i requisiti minimi che una famiglia deve soddisfare per poter adottare, come l’età minima, la stabilità finanziaria e la stabilità della coppia, l’idoneità psicologica e l’idoneità fisica, al fine di garantire un ambiente sicuro e amorevole per il bambino. Inoltre, la legge 184/83 regola anche l’iter stesso, che determina tempi e modalità di valutazione dell’idoneità dei potenziali adottanti, la partecipazione degli organi competenti al processo di adozione, le visite domiciliari, le valutazioni psicologiche e sociali e le necessarie, indica i documenti e i certificati necessari. Tale struttura è stata di recente parzialmente modificata con interventi del legislatore e della stessa Corte Costituzionale. ma vediamo, in primis, l'originaria statuizione come formulata nella legge 184/83 (come modificata dalla legge 149/2001). I requisiti per l'adozione internazionale sono gli stessi previsti per l'adozione nazionale, e sono previsti dall'art. 6 della su richiamata legge: L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o per un numero inferiore di anni se i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, e ciò sia accertato dal tribunale per i minorenni.Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando, con la possibilità di deroga in caso di danno grave per il minore. Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni. I predetti limiti di età possono essere derogati nell’interesse del minore o dei minori nell’ipotesi di adozione di più fratelli. Tutte le coppie che intendono iniziare un percorso di adozione internazionale devono presentare la dichiarazione di disponibilità al Tribunale dei Minori del circondario in cui risiedono e successivamente richiedere che lo stesso dichiari la loro idoneità all’adozione. Successivamente, i servizi sociali di competenza eseguono una serie di accertamenti sulla cui base il Tribunale pronuncerà un Decreto che attesta l’idoneità o l’inidoneità. Il Tribunale, dopo aver ricevuto la valutazione del servizio sociale, provvederà ad emettere il decreto di idoneità o meno all’adozione internazionale. Entro un anno dalla pronuncia del decreto di idoneità i richiedenti devono rivolgersi ad un ente autorizzato dalla commissione per le adozioni internazionali il quale metterà in contatto gli adottanti con il minore straniero.La Commissione, in particolare, provvede a comunicare l’emissione dell’autorizzazione all’ingresso in Italia agli uffici consolari del luogo. Sono tali Uffici Consolari a rilasciare materialmente il visto d’ingresso per adozione. Il Tribunale per i Minorenni, in seguito, dichiara efficace in Italia il provvedimento di adozione pronunciato all'estero e ne ordina la trascrizione nei registri dello stato civile. Invece, nel caso in cui il provvedimento straniero, anziché disporre direttamente l’adozione, disponga l'affidamento a scopo di adozione, sarà necessario che il Tribunale per i Minorenni dichiari efficace l’affidamento a scopo adottivo in Italia. In tale ultima ipotesi, l’adozione si perfezionerà in Italia all’esito positivo del periodo di affidamento preadottivo e sarà il Tribunale per i Minorenni a decidere con Decreto l’adozione, provvedendo ad ordinarne la trascrizione nei registri dello stato civile.Le su accennate novità in materia di adozione riguardano, in particolare, il Decreto legislativo n. 149 del 2018 che ha stabilito diverse misure per ridurre i tempi di attesa e semplificare le pratiche amministrative legate all’adozione internazionale. L’obiettivo primario di tale intervento è quello di semplificare e accelerare i processi di adozione internazionale, garantendo al contempo la tutela dei diritti dei minori e dei potenziali genitori adottivi. Di seguito riassumiamo le novità più salienti: Il decreto si è occupato della riduzione dei tempi di attesa, stabilendo il principio per cui il processo di adozione internazionale debba essere condotto nel minor tempo possibile, garantendo i diritti dell’adolescente o del minore interessato e rispettando le normative internazionali. Inoltre, ha introdotto una serie di misure per semplificare le procedure burocratiche legate all’adozione internazionale, riducendo gli adempimenti e i documenti richiesti.È stata istituita una procedura unica per l’acquisizione dei documenti necessari per l’adozione, che consente di evitare duplicazioni e ridondanze.La nuova normativa ha poi previsto l’obbligo per le autorità competenti di tenere traccia del processo di adozione internazionale, garantendo una maggiore trasparenza e informazione ai genitori adottivi e ai minori interessati e ha disposto la promozione di programmi di formazione e sostegno per i genitori adottivi, al fine di fornire loro strumenti e competenze necessari per affrontare le sfide legate all’adozione internazionale.Il decreto promuove la cooperazione e la collaborazione tra le autorità competenti dei diversi paesi coinvolti nel processo di adozione internazionale, al fine di garantire una maggiore efficienza e tutela dei diritti dei minori.Forse, la novità più significativa è l'istituzione del cosiddetto "Registro delle adozioni internazionali", cioè una banca dati nazionale che raccoglie tutte le informazioni sulle adozioni internazionali in Italia e permette di controllare e gestire l’intero processo, garantendo maggiore trasparenza e sicurezza ai minori adottati.Degna di nota è, poi, l’introduzione del “periodo di pre-affido”. Questo periodo, di durata fino a sei mesi, offre agli adottanti l’opportunità di conoscere il bambino e costruire un rapporto con lui prima di ufficializzare l’adozione. Durante questo periodo i genitori adottivi sono accompagnati da un assistente sociale che li sostiene e li aiuta a superare le prime difficoltà legate all’accoglienza di un minore. Inoltre, è stato introdotto il “consulente tecnico”, cioè uno specialista il cui compito è valutare la compatibilità dell’adottante e del bambino da adottare. Questo consulente svolge un ruolo chiave nel garantire che l’adozione sia nel migliore interesse del bambino e valuta la capacità dei genitori adottivi di accettare e prendersi cura del bambino.Per quanto riguarda, poi, gli interventi giurisprudenziali, da segnalare è la sentenza n. 33 del 2025 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato incostituzionale l’art. 29 bis della Legge 184/1983, nella parte in cui escludeva dalla possibilità di adottare i single e le coppie non sposate.Tale decisione rappresenta una rivoluzione nel diritto di famiglia italiano, ponendo al centro il superiore interesse del minore rispetto allo stato civile degli adottanti, altresì offrendo ai minori maggiori opportunità di trovare una famiglia e garantendo la possibilità di adozione anche a chi, fino ad oggi, era escluso dal percorso adottivo.In conclusione, ad oggi abbiamo un sistema di adozioni internazionale sicuramente più rapido ed efficace, che avvicina l'Italia agli standard degli altri partner europei e che, pertanto, deve essere positivamente valutato.
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