Networking nel settore legale: perché è così importante?

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Pubblicato il 14 dic. 2020 · tempo di lettura 4 minuti

Networking nel settore legale: perché è così importante? | Egregio Avvocato

Networking significa intrattenere rapporti, alimentare connessioni e scambiare informazioni al fine di aumentare le proprie opportunità professionali e lo sviluppo della propria carriera. 


Il successo di ogni professionista, ed in particolare nel settore legale, dipende dal mantenimento e dall'espansione delle relazioni con i clienti esistenti e dall'attrazione di nuovi. 

Per far questo, è necessario incrementare il proprio network di conoscenze ed instaurare nuovi rapporti.  


Come in ogni settore, molto spesso non conta solo “cosa sappiamo” o “quanto siamo competenti”, ma anche “chi conosciamo”. Essere conosciuti da colleghi e clienti è necessario per poter essere scelti.


Da sempre, la raccomandazione ed il passaparola sono strumenti fondamentali per costruire la propria “reputazione legale” e generare nuove opportunità di lavoro. 

Ma espandere i propri contatti oltre le conoscenze personali non è così semplice e basarsi su “chi potremmo conoscere direttamente” spesso non basta. 

Ancora di più se si deve competere in un mercato sempre più concorrenziale e soggetto a fattori di mutamento ed evoluzione continui. 


Per questo, entrare a far parte di una rete online di contatti professionali è uno strumento fondamentale per garantire all’avvocato non solo una maggiore visibilità nei confronti di potenziali clienti, ma soprattutto l’ampliamento delle proprie relazioni nel settore.  


E allora, se trovare nuovi riferimenti ed aumentare la propria presenza sul web è necessario per affrontare le sfide che l’attività professionale oggi pone, scegliere un giusto canale di networking aiuta il professionista a generare rapporti di lavoro.   


L’esigenza di essere trovati più facilmente da possibili clienti o datori di lavoro online spiega il successo che ha avuto Linkedin negli ultimi anni. La cui principale caratteristica sta nella creazione da parte dell’utente di una rete di contatti, che avvalorino le sue capacità e aumentino le sue opportunità.  


Per questo abbiamo creato Egregio Avvocato. Un network online esclusivamente e totalmente dedicato alla professione legale. Una community di avvocati a livello nazionale. 

Perché far parte di una rete composta da professionisti del diritto equivale a far parte di una rete di potenziali clienti.


L’obiettivo di Egregio Avvocato è sicuramente far fronte alla sempre maggiore richiesta da parte degli utenti che, non sapendo a chi rivolgersi, cercano un avvocato online. 

Come può un avvocato essere trovato dall’utente se non è presente nel mondo digitale?

Anche per coloro che già sono dotati di un sito web personale, essere rintracciabile non è così semplice. 

Ma, far parte di un gruppo aumenta la visibilità online dei singoli. 


Egregio Avvocato, attraverso la presenza sui social media – instagram, linkedin, facebook – la pubblicazione di articoli online e l’indicizzazione delle pagine personali degli avvocati con la tecnologia SEO, garantisce visibilità alla piattaforma ed alle pagine personali dei singoli avvocati. 


Ogni professionista avrà una vetrina professionale, nella quale potrà inserire le competenze acquisite, il percorso formativo svolto e case study che evidenziano le effettive esperienze maturate, ciò al fine di costruirsi una adeguata reputazione online. 


Attraverso la pubblicazione dei propri materiali di studio e approfondimento nelle aree dedicate della piattaforma digitale, l’avvocato genererà maggiori visite degli utenti sulla propria pagina personale e sul proprio sito web, aumentando così le possibilità di essere conosciuto e di acquisire nuovi clienti, interessati ad un consulto sulle tematiche trattate dal legale nei propri articoli.  


Ma la funzione di Egregio Avvocato non si esaurisce qui, piuttosto è volta alla creazione di un rapporto vivo e collaborativo tra colleghi del settore legale.  


Lo scambio di idee e la possibilità di esprimere la propria opinione sui contributi pubblicati da altri professionisti, permetterà all’avvocato di farsi conoscere sull’intero territorio nazionale e rimanere aggiornato sulle ultime tematiche in materia. 


Confrontarsi con colleghi esperti ed avere una visione d’insieme del problema, in una professione così complessa e soggetta a multidisciplinarietà, è senz’altro utile al fine di fornire una migliore consulenza al cliente ed arrivare a nuove soluzioni. 


Sfruttando le connessioni che la rete genera, il singolo professionista non solo attrae maggiori opportunità professionali, ma sviluppa le proprie aree di competenza personale. 


La possibilità di mostrare le proprie qualità lavorative permette al legale di essere raccomandato da colleghi che vogliono consigliare ai propri clienti un avvocato di altro foro o di altra area di competenza. Il feedback positivo, quando proviene da chi svolge una stessa professione, ha un fortissimo potere di influenza sui clienti. 


Ogni avvocato potrà poi rendersi disponibile a svolgere attività di domiciliazione, potendo in questo modo essere apprezzato da colleghi su tutto il territorio nazionale che potrebbero poi decidere di avviare ulteriori collaborazioni professionali. 


In conclusione, Egregio Avvocato è un progetto interamente dedicato alla carriera legale. 


Una piattaforma con cui non solo l’avvocato sarà presente nel mondo digitale e potrà essere trovato dai clienti che cercano un “avvocato online”, in modo più semplice ed efficace rispetto al proprio sito personale. 


Ma soprattutto una piattaforma attraverso la quale creare la propria rete di contatti nel mondo legale ed acquisire visibilità agli occhi dei colleghi, pubblicando i propri lavori ed attingendo ad approfondimenti e contributi di altri legali al fine di mantenersi informati ed accrescere le proprie conoscenze.

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L’ascolto del minore da parte dell’Avvocato: tra tutele degli interessi ed obblighi deontologici

5 feb. 2021 tempo di lettura 5 minuti

Riferimenti normativi: art. 56 codice deontologico.Sentenza in commento: Cassazione civile sez. un., 25/03/2020 (ud. 17/12/2019 dep. 25/03/2020), n. 7530.Il casoIl Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia ha sanzionato con la sospensione per sei mesi dall'esercizio della professione forense l'avv. F.L., al quale è stata addebitata la violazione dei doveri di dignità, decoro e lealtà professionali per aver ricevuto nel proprio studio il minore diciassettenne P.G. unitamente alla madre, dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale con decreto del T.M. di Venezia dell’11/06/2017, ed aver comunicato direttamente al padre del ragazzo, la volontà di trasferirsi presso la residenza della madre, senza prendere preventivamente contatto con l’Avv. Carponi Schiffar che assisteva P.G., affidatario esclusivo del minore.Nel procedimento davanti al Consiglio degli avvocati di Venezia l’avv. F.L. ha eccepito la mancata conoscenza del nome del difensore del genitore affidatario ma tale circostanza, anche ove vera, non è risultata rilevante in quanto l’avv. F.L., in ottemperanza del dovere professionale, non avrebbe dovuto intraprendere alcun colloquio con il minore senza aver prima contattato il genitore affidatario.La decisione di primo grado ha evidenziato come fosse incontestato che l’avv. F.L. ha ricevuto il minore conferendo con lo stesso senza informare e raccogliere il consenso del genitore affidatario.Avverso la predetta decisione emessa dal COA di Venezia l’avv. F.G. ha proposto impugnazione dinanzi al CNF il quale ha confermato la sanzione inflitta allo stesso.La giustificazione fornita dal ricorrente F.L. è stata fondata sul dovere di aiutare il minore, e quindi nel non dover richiedere il consenso, dal padre abusante (successivamente assolto).Il CNF ha rilevato che la condotta posta in essere dall’avv. F.L. ha integrato la violazione dell’art. 6 del C.D.F. previgente, (anche se)  quanto al momento in cui è stata posta in essere la condotta, non era ancora in vigore il nuovo codice deontologico che ha provveduto a tipizzare con un apposito articolo l’illecito disciplinare relativo all’ascolto di persona minore senza il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale. Ciò che conta per il CNF è che il minore è stato affidato al padre e che tale aspetto fosse conosciuto dall’avv. F.L., il quale ha subito informato il genitore affidatario della volontà del minore di trasferirsi presso la madre, seppur dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale, e di avanzare richiesta di modifica delle condizioni della separazione in ordine all’affidamento e collocamento del minore.Successivamente, l’avv. F.L. ha proposto, avverso la pronuncia del CNF, ricorso per cassazione.La decisione La Corte di Cassazione con la sentenza in commento ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’Avv. F.L. nei confronti del Consiglio Nazionale Forense ed ha rigettato il ricorso proposto nei confronti del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Venezia.Quanto alla dichiarazione d’inammissibilità la Suprema Corte ha ribadito, come già precedentemente fatto con la sentenza n. 16993 del 2017, la posizione di terzietà del Consiglio Nazionale Forense rispetto alla controversia, essendo l’organo che ha emesso la decisione impugnata.Nel merito la decisione è incentrata sulla condotta posta in essere dal professionista che ha proceduto all’ascolto del minore senza il preventivo consenso del genitore esercente la responsabilità genitoriale.La condotta posta in essere dall’avv. F.L., in relazione ascolto del minore, senza il rispetto delle regole è di evidente gravità da superare qualsiasi eccezione sollevata della difesa dell’incolpato.Riferimenti normati ed osservazioniL’ascolto del minore in tutte le questioni e  procedure che lo riguardano ( nelle cause di separazione e divorzio) è disciplinato dal d.lgs. n. 154/2013.Grazie al combinato disposto degli articoli 315 bis e 336 bis c.c. al minore viene riconosciuta una maggiore centralità nei processi in quanto, gli stessi,  devono essere ascoltati in tutte le questioni e le procedure che li riguardano anche quando si discute del loro affidamento.I figli minori sono i soggetti più coinvolti e maggiormente esposti agli effetti traumatici della disgregazione del nucleo familiare e non avendo una autonoma posizione processuale la tutela dei loro interessi viene affidata all’attività difensiva degli adulti o, ove necessario, attraverso la figura del curatore speciale.Grazie all’esistenza del diritto all’ascolto del minore gli stessi potranno essere considerati  “soggetti di diritto” e si potrà dar voce ai loro interessi, ai loro desideri e ai loro bisogni.In virtù dell’introduzione dell’istituto dell’ascolto del minore e  della delicatezza delle procedure che riguardano i rapporti di famiglia, il CNF ha prontamente voluto chiarire che  “il compito dell’avvocato che si impegna professionalmente nel campo dei rapporti di famiglia, soprattutto quando coinvolgono i minori, è un compito delicato che deve ispirarsi ai principi della responsabilità etica e sociale della funzione del difensore” (cfr. sentenza CNF n. 17/2008 confermata dalla Cass. SS. UU. N. 3880/2010).Con l’approvazione del nuovo CD da parte del CNF il 31 gennaio 2014, è stato introdotto l’articolo 56 sull’ascolto del minore, prima la condotta, oggetto della sentenza in commento, veniva intesa come violazione dell’articolo 6, dovere di lealtà e correttezza.Solo successivamente, anche a seguito delle spinte dell’avvocatura specializzata e delle associazioni specialistiche, è stato introdotto  l’articolo 56 tipizzando in tal modo  la condotta dell’avvocato che si confronta con le problematiche familiari.L’articolo 56 del Codice Deontologico prevede:1. L’avvocato non può procedere all’ascolto di una persona minore di età senza il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, sempre che non sussista conflitto di interessi con gli stessi.2. L’avvocato del genitore, nelle controversie in materia familiare o minorile, deve astenersi da ogni forma di colloquio e contatto con i figli minori sulle circostanze oggetto delle stesse.3. L’avvocato difensore nel procedimento penale, per conferire con persona minore, assumere informazioni dalla stessa o richiederle dichiarazioni scritte, deve invitare formalmente gli esercenti la responsabilità genitoriale, con indicazione della facoltà di intervenire all’atto, fatto salvo l’obbligo della presenza dell’esperto nei casi previsti dalla legge e in ogni caso in cui il minore sia persona offesa dal reato. 4. La violazione dei doveri e divieti di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da sei mesi a un anno.La sentenza in commento ribadisce e rafforza i concetti espressi all’interno del predetto articolo precisando che l’ascolto del minore senza il preventivo interpello del genitore affidatario e senza le dovute cautele e accorgimenti non può essere superato dalle varie eccezioni sollevate dall’accusato.

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Affidamento dei figli minori e trasferimento all'estero

27 apr. 2023 tempo di lettura 1 minuti

Uno dei temi più dibattuti da noi avvocati matrimonialisti/divorzisti è, ovviamente, l'affido dei figli minori in seno ad un giudizio di separazione. Dando per scontato che, nella maggior parte dei casi, i Tribunali optano per l'affido condiviso, quid iuris quando uno dei genitori - per i più svariati motivi - decide di spostare la propria residenza all'estero? Il tema è stato di recente analizzato dalla Suprema Corte nella decisione in commento. (Corte di Cassazione - Ordinanza n. 24651/2022, Sez. Prima Civile) L'orientamento qui espresso pare assolutamente condivisibile. Ed invero, il consenso di un genitore al collocamento dei figli presso l'ex coniuge (id est, spesso la madre) non presuppone sic et simpliciter un'implicita autorizzazione al trasferimento all'estero, in quanto tale passo - seppur costituzionalmente garantito, stante la libertà di decidere dove vivere - comporta notevoli limitazioni alla bigenitorialità e all'esercizio di quel diritto/dovere ad essa intrinsecamente connesso. Ne discende che qualsiasi decisione unilaterale di trasferimento all'estero con figli minori è da ritenersi lesivo dei diritti dell'altro genitore, che si vede de facto limitato nell'esercizio delle prerogative genitoriali, e, pertanto, costituisce illecito di sottrazione internazionale di minori, tema che è regolamentato persino a livello internazionale dalla Convenzione internazionale de L'Aia. La decisione degli Ermellini appare impeccabile sotto un profilo logico ed interpretativo e rappresenta sicuramente un piunto fermo nella soluzione di simili controversie.Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo Matrimonialista - Divorzista - Curatore Speciale del Minore

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Diritto alla Bigenitorialità

31 gen. 2022 tempo di lettura 1 minuti

L'affido condiviso è un istituto che negli ultimi anni ha voluto suggellare il crescente interesse del nostro Legislatore al diritto alla bigenitorialità. In particolare, questa misura, volta a mantenere fin dove possibile un rapporto stabile del minore con entrambi i genitori, pur prevedendo una collocazione prevalente (di solito presso la madre), sancisce il diritto/dovere del padre di incontrare regolarmente il proprio figlio, senza dover subire ostacoli di alcun genere da parte dell'altro genitore.Purtroppo, nella prassi questo raramente accade. Il più delle volte, come da noi ripetutamente sottolineato nel nostro blog, si tende ad utilizzare il minore come strumento per convincere l'ex coniuge a pagamenti in denaro, stravolgendo in tal modo l'istituto e le finalità dell'affido condiviso.Al riguardo, la Cassazione, con sentenza del 2015 (Cass. Civ., Sez. I, sentenza 25 febbraio 2015, n. 3810 ) ha ribadito che "le eventuali inadempienze sul piano economico del genitore non erano ostative al riconoscimento dell’affidamento condiviso in assenza di ulteriori elementi (disinteresse o mancato esercizio del diritto di visita)". A nostro modesto parere, gli Ermellini hanno correttamente deciso nella vicenda de quo, usando come parametro valutativo non il mero esborso monetario - assurto a unico fondamento della moderna famiglia - ma bensì il diritto del minore, soggetto debole e pertanto meritevole di tutela, a mantenere un rapporto stabile e duraturo con entrambi i genitori.Anche la più attenta Giurisprudenza di merito si colloca su questa scia, che, oramai, è diventata una costante dei nostri Tribunali. Concludiamo, quindi, osservando come il diritto di famiglia italiano stai negli ultimi anni distaccandosi sempre più dal mero aspetto monetario, per rivalutare e tutelare valori ben più alti, come appunto il diritto di ogni bambino ad avere un papà ed una mamma.Prof. Avv. Domenico Lamanna Di SalvoMATRIMONIALISTA - DIVORZISTA - CURATORE SPECIALE DEL MINORE

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Tradimento e social

9 mag. 2023 tempo di lettura 2 minuti

Una vexata quaestio su cui da tempo si interrogano i Giudici di merito e di legittimità attiene al valore probatorio delle foto postate sui social media. In passato, non pochi tribunali avevano considerato tali foto come un'evidente prova di un legame affettivo, facendo da esso derivare anche la implicita convivenza delle parti, senza necessità di alcun ulteriore elemento probatorio. Certo, va sottolineato come una decisione assunta in un Tribunale è sempre frutto di una valutazione complessiva di tanti fattori diversi, ma non possiamo sottacere come - a nostro modesto parere - se si postano delle foto sui social che ritraggono una persona in atteggiamenti "amorevoli" con un'altro, è lecito supporre e dedurre che tra i due ci sia una relazione, che ben potrebbe essere corroborata anche da una convivenza more uxorio. La vicenda, tutt'altro che pacifica, appare adesso ricevere uno scossone proprio dalla Suprema Corte (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 30 marzo 2023, n. 8988). Ed invero, nella sentenza su richiamata gli Ermellini hanno escluso la rilevanza delle foto su Facebook ai fini della prova della convivenza more uxorio, dichiarando in tal modo legittima la decisione dei Giudici di merito, i quali, secondo il principio del libero convincimento ex artt. 115 e 116 cpc, avevano in precedenza in tal senso deciso. Osservano i Giudici di legittimità come, in effetti gli estratti dai profili social e le foto su Facebook possano essere idonei a dimostrare il legame sentimentale fra l'ex coniuge e il nuovo fidanzato, ma non la convivenza ai fini della revoca dell’assegno divorzile. Tale convincimento può derivare solo tramite ulteriori elementi probatori, ad esempio tramite testimoni, che devono avere i classici carismi di oggettività ed assenza di vincoli nei confronti delle parti in causa, La sentenza appare condivisibile da un punto di vista strettamente giuridico, ma solleva, d'altro canto, interrogativi inquietanti su come, alla fine, diventi sempre più facile nascondere ai Giudici la verità, camuffando "convivenze more uxorio" in innoque amicizie, magari caratterizzate anche da un legame affettivo. Pertanto, pur condividendo l'iter logico che ha portato gli Ermellini a tale decisione, non possiamo che rimarcare le ripetutamente esposte perplessità, sottolineando come la materia delle separazioni e dei divorzi diventi ogni giorno più complessa e particolare. Prof. Avv. Domenico Lamanna Di SalvoMatrimonialista - Divorzista - Curatore Speciale del Minore

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