Egregio Avvocato
Pubblicato il 14 dic. 2020 · tempo di lettura 4 minuti
Networking significa intrattenere rapporti, alimentare connessioni e scambiare informazioni al fine di aumentare le proprie opportunità professionali e lo sviluppo della propria carriera.
Il successo di ogni professionista, ed in particolare nel settore legale, dipende dal mantenimento e dall'espansione delle relazioni con i clienti esistenti e dall'attrazione di nuovi.
Per far questo, è necessario incrementare il proprio network di conoscenze ed instaurare nuovi rapporti.
Come in ogni settore, molto spesso non conta solo “cosa sappiamo” o “quanto siamo competenti”, ma anche “chi conosciamo”. Essere conosciuti da colleghi e clienti è necessario per poter essere scelti.
Da sempre, la raccomandazione ed il passaparola sono strumenti fondamentali per costruire la propria “reputazione legale” e generare nuove opportunità di lavoro.
Ma espandere i propri contatti oltre le conoscenze personali non è così semplice e basarsi su “chi potremmo conoscere direttamente” spesso non basta.
Ancora di più se si deve competere in un mercato sempre più concorrenziale e soggetto a fattori di mutamento ed evoluzione continui.
Per questo, entrare a far parte di una rete online di contatti professionali è uno strumento fondamentale per garantire all’avvocato non solo una maggiore visibilità nei confronti di potenziali clienti, ma soprattutto l’ampliamento delle proprie relazioni nel settore.
E allora, se trovare nuovi riferimenti ed aumentare la propria presenza sul web è necessario per affrontare le sfide che l’attività professionale oggi pone, scegliere un giusto canale di networking aiuta il professionista a generare rapporti di lavoro.
L’esigenza di essere trovati più facilmente da possibili clienti o datori di lavoro online spiega il successo che ha avuto Linkedin negli ultimi anni. La cui principale caratteristica sta nella creazione da parte dell’utente di una rete di contatti, che avvalorino le sue capacità e aumentino le sue opportunità.
Per questo abbiamo creato Egregio Avvocato. Un network online esclusivamente e totalmente dedicato alla professione legale. Una community di avvocati a livello nazionale.
Perché far parte di una rete composta da professionisti del diritto equivale a far parte di una rete di potenziali clienti.
L’obiettivo di Egregio Avvocato è sicuramente far fronte alla sempre maggiore richiesta da parte degli utenti che, non sapendo a chi rivolgersi, cercano un avvocato online.
Come può un avvocato essere trovato dall’utente se non è presente nel mondo digitale?
Anche per coloro che già sono dotati di un sito web personale, essere rintracciabile non è così semplice.
Ma, far parte di un gruppo aumenta la visibilità online dei singoli.
Egregio Avvocato, attraverso la presenza sui social media – instagram, linkedin, facebook – la pubblicazione di articoli online e l’indicizzazione delle pagine personali degli avvocati con la tecnologia SEO, garantisce visibilità alla piattaforma ed alle pagine personali dei singoli avvocati.
Ogni professionista avrà una vetrina professionale, nella quale potrà inserire le competenze acquisite, il percorso formativo svolto e case study che evidenziano le effettive esperienze maturate, ciò al fine di costruirsi una adeguata reputazione online.
Attraverso la pubblicazione dei propri materiali di studio e approfondimento nelle aree dedicate della piattaforma digitale, l’avvocato genererà maggiori visite degli utenti sulla propria pagina personale e sul proprio sito web, aumentando così le possibilità di essere conosciuto e di acquisire nuovi clienti, interessati ad un consulto sulle tematiche trattate dal legale nei propri articoli.
Ma la funzione di Egregio Avvocato non si esaurisce qui, piuttosto è volta alla creazione di un rapporto vivo e collaborativo tra colleghi del settore legale.
Lo scambio di idee e la possibilità di esprimere la propria opinione sui contributi pubblicati da altri professionisti, permetterà all’avvocato di farsi conoscere sull’intero territorio nazionale e rimanere aggiornato sulle ultime tematiche in materia.
Confrontarsi con colleghi esperti ed avere una visione d’insieme del problema, in una professione così complessa e soggetta a multidisciplinarietà, è senz’altro utile al fine di fornire una migliore consulenza al cliente ed arrivare a nuove soluzioni.
Sfruttando le connessioni che la rete genera, il singolo professionista non solo attrae maggiori opportunità professionali, ma sviluppa le proprie aree di competenza personale.
La possibilità di mostrare le proprie qualità lavorative permette al legale di essere raccomandato da colleghi che vogliono consigliare ai propri clienti un avvocato di altro foro o di altra area di competenza. Il feedback positivo, quando proviene da chi svolge una stessa professione, ha un fortissimo potere di influenza sui clienti.
Ogni avvocato potrà poi rendersi disponibile a svolgere attività di domiciliazione, potendo in questo modo essere apprezzato da colleghi su tutto il territorio nazionale che potrebbero poi decidere di avviare ulteriori collaborazioni professionali.
In conclusione, Egregio Avvocato è un progetto interamente dedicato alla carriera legale.
Una piattaforma con cui non solo l’avvocato sarà presente nel mondo digitale e potrà essere trovato dai clienti che cercano un “avvocato online”, in modo più semplice ed efficace rispetto al proprio sito personale.
Ma soprattutto una piattaforma attraverso la quale creare la propria rete di contatti nel mondo legale ed acquisire visibilità agli occhi dei colleghi, pubblicando i propri lavori ed attingendo ad approfondimenti e contributi di altri legali al fine di mantenersi informati ed accrescere le proprie conoscenze.
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Egregio Avvocato
25 lug. 2025 • tempo di lettura 6 minuti
Come noto, il principio di bigenitorialità è stato introdotto con la L. 54/2006, riguardante l'affidamento condiviso. Questo principio è stato poi ripetutamente ribadito dalla Corte di Cassazione che lo ha, però, subordinato al benessere del bambino. L'art. 337 ter c.c. afferma che "il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale".Per assicurare ciò, il giudice adotta provvedimenti che perseguano l'interesse esclusivo della prole, decidendo:· tempi e modalità della presenza dei figli minori presso ciascun genitore;· come e in quale misura ciascun genitore contribuisca al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli.Il comma 4 dell'art. 337-ter c.c. prosegue affermando che, se non ci sono accordi tra i genitori circa le modalità di mantenimento dei figli, sarà il giudice a decidere l'ammontare dell'assegno di mantenimento, tenendo conto:· delle attuali esigenze del figlio;· del tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;· dei tempi di permanenza presso ciascun genitore;· delle risorse economiche di entrambi i genitori;· della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.Negli ultimi anni, la legge 54/2006 ha introdotto il principio di bigenitorialità, riguardante l'affidamento condiviso. Questo principio, ripetutamente ribadito dalla Corte di Cassazione, è comunque subordinato al benessere del bambino.Tanto premesso, ci si chiede se il minore in tenera età possa pernottare anche con il padre non affidatario.Al riguardo, è opportuno, in primis, analizzare i risultati scientifici, per poi passare ad una disamina dell'orientamento giurisprudenziale delle Corti italiane.La scienza sottolinea che l'attaccamento padre-figlio è un legame che non si origina da solo, ma va migliorato ogni giorno. Il ruolo del padre è importante nella crescita dei figli quanto quello della madre, e questo si è modificato soprattutto negli ultimi decenni. La relazione con le figure di riferimento risulta essere fondamentale per lo sviluppo non solo relazionale, ma anche psicologico e affettivo del bambino. Una figura paterna presente e che si occupa dei propri figli permette una crescita più armoniosa e questo si riflette in modo positivo sulla vita del bambino, anche una volta diventato adulto.Già nel 2013 una ricerca francese rilevava come il rischio di perdere definitivamente il contatto con un genitore fosse dell’1 per cento nel caso in cui il giudice stabilisse un affidamento paritetico alla prima udienza e salisse al 21% nel caso di un affidamento ‘tradizionale’ (2 week-end al mese col padre). La perdita genitoriale nei primi 9 anni di vita è correlata ad una aumentata probabilità di danni cromosomici con rischio elevato di malattie organiche a distanza.Nel 2014, una ricerca coordinata dal prof. Richard Warshak con l’endorsement di 110 ricercatori internazionali, concentrata sulla revisione della letteratura internazionale relativa all’affidamento materialmente condiviso per bambini sotto i quattro anni, arrivava a concludere che:1. “Non c’è evidenza della necessità di ritardare l’introduzione di un frequente e regolare coinvolgimento (pernottamento incluso) di ambedue i genitori coi propri figli”;2. “In generale, i risultati degli studi rivisitati in questo documento sono favorevoli ai piani genitoriali che meglio equilibrano il tempo dei bambini presso le due case”.In uno studio del 2016 William V. Fabricius e Go Woon Suh hanno evidenziato come il pernottamento in forma paritaria di bambini sotto i 2 anni comporta:1. migliori relazioni del bambino sia col papà sia con la mamma nel breve termine;2. migliori relazioni con il papà e la mamma a lungo termine.Una ricerca governativa svedese ha evidenziato, su un campione di 3656 bimbi in età prescolare (3-5 anni), che quelli in regime di affidamento materialmente condiviso mostrano minori sintomi di disturbo psicologico di quelli in affido materialmente esclusivo. E un altro studio svedese ha evidenziato l’assenza di differenza a livello di ormone dello stress fra bambini in affido paritetico-alternato e in affido a residenza prevalente.Alla luce di questi risultati, il Consiglio d’Europa ha osservato che la decennale esperienza dell’Australia, ove la presunzione di affidamento materialmente condiviso esiste dal 2006, risulta benefica sopra i 4 anni di età e priva di qualunque effetto nocivo tra i 2 e i 4 anni.Fin qui i risultati scientifici. Ma cosa succede nelle Corti italiane?Purtroppo, la questione appare ben lungi dall'essere unanimemente considerata.Un primo orientamento (ex plurimis, Cass. 16125/2020) ritiene che il diritto di visita dei genitori di bambini in tenera età possa subire restrizioni solo ed esclusivamente se ciò ricada nell'ambito dell'interesse del minore, pur sottolineando a chiare lettere la tutela del principio di bigenitorialità "inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione e istruzione della prole."Analogamente, la Suprema Corte nel 2024 (Cass. n.19069/2024 pubblicata l’11 luglio 2024), confermando quanto precedentemente statuito dalla Corte d’Appello di Ancona, non prevedeva alcun pernottamento fino al raggiungimento dei 3 anni di età del figlio. Osservava la Corte di Appello di Ancona che fino ai tre anni, il minore deve dormire in casa della madre. La scelta del pernottamento esclusivo del figlio presso l'abitazione della madre veniva motivata affermando che il pernottamento presso il padre sarebbe stato dannoso per il minore. Veniva, pertanto, ribadito che, fino al terzo anno di età del bambino, il padre avrebbe avuto diritto di passare due pomeriggi alla settimana con il figlio, uno infrasettimanale e uno nel weekend; per le vacanze estive e natalizie il padre avrebbe potuto passare due settimane consecutive con il figlio, ma sempre senza il pernottamento.Il provvedimento della Cassazione risponde alle crescenti preoccupazioni relative alla gestione dell’affidamento nei primi anni di vita del bambino. La decisione sottolinea l’importanza di un ambiente stabile e familiare, evidenziando che, fino ai tre anni, il pernottamento fuori dalla casa delgenitore collocatario potrebbe costituire un elemento di stress per il minore. Un altro orientamento, invece, sembra aderire alle conclusioni scientifiche su riportate.Sempre nel 2024, gli Ermellini (Cassazione Civile, Sez. I, 9 aprile 2024, n. 9442) osservavano che "i tempi di permanenza dei minori presso il genitore non convivente devono di regola comprendere tutti i momenti della vita quotidiana del minore, anche se in misura proporzionalmente ridotta rispetto ai tempi di convivenza con l’altro genitore, e in essi vanno compresi i pernottamenti – salvo che si evidenzi uno specifico e attuale pregiudizio per il minore – in modo da consentire al genitore non convivente con il figlio di svolgere pienamente le sue funzioni di cura, educazione, istruzione, assistenza materiale e morale, in conformità alle condizioni del provvedimento di affidamento".Tale dicotomia è ancor più marcato nella Giurisprudenza di merito.Come si vede, siamo ben lontani dall'avere un orientamento univoco, anche se ciò sarebbe davvero auspicabile.A nostro modesto parere, la suddivisione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore è il frutto di una valutazione ponderata del giudice del merito, che partendo dall’esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, deve tener conto anche del suo diritto ad una significativa relazione con entrambi i genitori e il diritto di questi ultimi di esplicare, nella relazione con i figli, il proprio ruolo educativo.Ci auguriamo che si possa arrivare quanto prima ad un orientamento univoco, nel supremo interesse del benessere psico - fisico dei minori.
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10 mag. 2021 • tempo di lettura 5 minuti
Il cosiddetto “Nuovo Codice della Strada” è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico con il Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, venendo più volte integrato, aggiornato e modificato.La violazione di una norma del Codice della Strada comporta, come ovvio, la comminazione di una sanzione amministrativa: la più comunemente nota “multa”.Ma quali sono le alternative per chi dovesse ricevere la contestazione immediata o la notifica differita di un verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada? Il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativaIl ricorso al Prefetto Il ricorso al Giudice di PaceQuali sono i possibili vizi del provvedimento sanzionatorio?1 - Il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativaUna prima possibilità concessa all’utente della strada destinatario di un verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada è fornita dall’art. 202 dello stesso codice, laddove si prevede il c.d. pagamento in forma ridotta.Difatti, per tutte le violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, il Codice della Strada stabilisce che il trasgressore sia ammesso a pagare, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme che abbia violato.Con l’ulteriore specificazione che tale somma si riduce del 30% nel caso in cui il pagamento dovesse essere effettuato entro cinque giorni dalla detta contestazione o notifica.Tuttavia, questa possibilità non è sempre concessa. Infatti, lo stesso articolo 202 prevede che il pagamento in forma ridotta non sia possibile nei casi di violazioni più gravi, quali ad esempio quelle che prevedono la confisca del veicolo o la sospensione della patente.2 - Il ricorso al PrefettoAltra via percorribile è quella di presentare ricorso al Prefetto competente per territorio al fine di contestare la fondatezza del verbale di accertamento oppure far valere eventuali vizi di legittimità. Il ricorso al Prefetto – disciplinato dagli articoli 203 e 204 del Codice della Strada – deve essere presentato, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento del verbale, al Prefetto del luogo della violazione contestata.Il Prefetto dovrà esaminare il ricorso e l’eventuale materiale probatorio acquisito insieme alle controdeduzioni dell’organo che ha accertato la violazione e, al termine dell’istruttoria – comunque non oltre 120 giorni, pena il silenzio – accoglimento del ricorso – adotta il proprio provvedimento. In particolare, il Prefetto potrà adottare, in caso di accoglimento del ricorso, un’ordinanza motivata di archiviazione degli atti oppure, in caso di rigetto, un’ordinanza – ingiunzione con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione accertata.3 - Il ricorso al Giudice di PaceAvverso l’ordinanza di rigetto del Prefetto o, anche, direttamente avverso il verbale di accertamento della violazione, a pena di inammissibilità entro il termine di trenta giorni è possibile presentare opposizione al Giudice di Pace competente per territorio. In questi giudizi il ricorrente può stare in giudizio personalmente, senza rivolgersi, quindi, ad un avvocato.L’atto introduttivo del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa è il ricorso che dovrà contenere tutti gli elementi previsti dalla legge: indicazione dell’autorità giudiziaria competente, indicazione delle generalità del ricorrente, individuazione della pubblica amministrazione convenuta, indicazione degli estremi dell’atto da impugnare, esposizione dei fatti e dei motivi su cui si fonda il ricorso, nonché indicazione di mezzi di prova e documenti che si offrono in comunicazione.Ovviamente sono previsti dei costi, consistenti nel pagamento del contributo unificato in base al valore della controversia.Il relativo giudizio si concluderà con una sentenza emessa dal Giudice di Pace, la quale potrà essere di accoglimento, con conseguente annullamento, in tutto o in parte della sanzione amministrativa opposta, ovvero di rigetto, con condanna al pagamento della sanzione della quale procede egli stesso a determinare l’importo. In caso di condanna, il pagamento dovrà avvenire entro i trenta giorni successivi alla notifica della sentenza.Avverso tale sentenza, il ricorrente opponente potrà proporre appello dinanzi al Tribunale competente e, eventualmente, ricorso per Cassazione rispetto alla sentenza del Tribunale stesso, ma in entrambi i casi necessariamente dovrà avvalersi della difesa tecnica a mezzo di un avvocato.4 - Quali sono i possibili vizi del provvedimento sanzionatorio?Tra i possibili motivi di ricorso – sia esso davanti al Prefetto o al Giudice di Pace – certamente va menzionato l’accertamento della sussistenza di vizi che rendano nullo il provvedimento amministrativo di constatazione della violazione a norme del Codice della Strada.Tali vizi sono molteplici, ma è possibile esaminare i principali.In primo luogo, è opportuno ricordare che un verbale affinché si possa reputare legittimo deve essere notificato tempestivamente nel termine massimo di novanta giorni dall’illecito contestato. Qualora tale termine non dovesse essere rispettato, la contravvenzione è da reputarsi nulla.Il Codice della Strada, inoltre, prevede che il verbale debba contenere, obbligatoriamente, tutta una serie di elementi che, mancando, lo viziano da un punto di vista formale. Ad esempio, sono vizi di forma l’omessa indicazione della data e dell’ora in cui è avvenuta l’infrazione contestata oppure l’omessa o l’errata indicazione delle norme violate.Va, comunque, precisato che un vizio di forma non sempre rende nullo un verbale. Difatti, tale effetto si ha solamente nell’ipotesi in cui l’errore comporti una compromissione dei diritti di difesa, garantiti dalla Costituzione, del contravventore. Ne consegue che gli errori non comporteranno nullità se compensati da altri elementi contenuti nel medesimo verbale. Caso particolare e certamente discusso è rappresentato dalla mancata o non corretta indicazione della norma violata. Come detto questo elemento è certamente essenziale ma, come ha anche specificato la Corte di Cassazione (sul punto si veda Cass. Sent. n. 11421/2009), la sua omissione o errata indicazione non comporterà nullità della contestazione laddove il verbalizzante abbia in ogni caso descritto in maniera completa ed esauriente il fatto contestato, informando della possibilità del pagamento in misura ridotta o dei ricorsi esperibili dinanzi al Prefetto o al Giudice di Pace e, in sostanza, non ledendo il diritto di difesa del contravventore. Editor: avv. Marco Mezzi
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Egregio Avvocato
5 feb. 2021 • tempo di lettura 5 minuti
Riferimenti normativi: art. 337 ter c.c., Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori, Convenzione di New York del 1989, Convenzione di Strasburgo del 1996.Sentenza in commento: Tribunale Torre Annunziata, 06/04/2020, (ud. 06/04/2020, dep. 06/04/2020).Il fattoCon ricorso depositato il 17.03.2020, ai sensi dell’art. 4 comma 8 legge 898/1970, dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata la ricorrente P.A. chiedeva di “sospendere temporaneamente e sino alla cessazione dell’emergenza sanitaria in essere, le visite tra padre e la figlia minore A., affetta da grave patologia dello spettro autistico, restando assicurata una videochiamata ogni giorno e la possibilità di recuperare le visite perse non appena sarà possibile”.A fondamento della propria richiesta la ricorrente P.A. evidenziava l’esigenza di tutela della salute della minore e l’esigenza di riduzione del rischio di contagio in virtù delle misure emergenziali previste dalla disciplina statale (d.p.c.m del 09.03.2020) e dall’ordinanza emessa del Presidente della Regione Campania n. 15/2020.Inoltre la ricorrente P.A. dava atto della sospensione delle attività del Centro Serapide (ove la minore di reca a fare riabilitazione e incontra il padre una volta a settimana) e del Polo per la famiglia preso la IV Municipalità di Napoli ( dove A. incontra il padre una volta a settimana).Il resistente S.A., costituendosi in giudizio, si opponeva a tale richiesta sottolineando il benefico psico - fisico che la figlia trae dagli incontri con il padre e che lo stesso non esporrebbe mai la figlia A. a nessun pericolo di contagio “limitandosi a prelevare la figlia dal suo domicilio per condurla a casa sua senza alcun rischio”.Il diritto di visita del convenuto S.A. e la figlia minore A. veniva disciplinato con l’ordinanza del 10.03.2019 prevendo la facoltà per il padre di vedere e tenere con sé la figlia per due volte al mese, a settimana alterne, una volta il sabato ed una volta la domenica, liberamente, per tre ore dalle 15.30 alle 18.30 alla presenza della nonna paterna o di altre persone di fiducia.La questionePuò il diritto di visita del genitore non collocatario essere sospeso per ragioni sanitarie per tutto il periodo emergenziale causato dal Covid 19?La soluzioneIl Tribunale rigettava la richiesta di sospensione delle visite del padre S.A. con la minore A. avanzata dalla ricorrente P.A. autorizzando il resistente ad effettuare le visite per tutto il periodo emergenziale causato dal Covid 19.Alla luce dei decreti legge e dei DPCM che si stanno susseguendo al fine di evitare il diffondersi del contagio del Covid 19, il Governo ha avuto modo di chiarire che “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti della separazione o divorzio” (cfr. FAQ sul sito del Governo).Nel caso di specie il Giudice esaminava anche l’ordinanza n. 15 del 13.03.2020 con la quale il Presidente della Regione Campania precisava che sono considerate situazioni di necessità ( che legittimano spostamenti temporanei ed individuali), quelle correlate ad esigenze primarie delle persone.Il Giudice sulla base dei predetti interventi governativi considerava leciti gli spostamenti finalizzati all’attuazione della frequentazione da parte del figlio minore con il genitore non collocatario.Il generico riferimento all’emergenza sanitaria non può comprimere il diritto del figlio a godere di congrua frequentazione con entrambi i genitori dove tale frequentazione con il genitore non collocatario è fondamento essenziale all’equilibrio psico – fisico del minore.È compito dei genitori garantire regolari rapporti genitoriali ai minori al fine trasmettere agli stessi fiducia e serenità anche con riferimento alle relazioni effettive con i propri genitori.Conclusioni In questo periodo di restrizioni e cautele la decisione adottata dal Tribunale di Torre Annunziata è abbastanza significativa nella parte in cui va a tutelare il diritto alla bi-genitorialità che assume rilievo nell’ordinamento costituzionale interno e nell’orientamento internazionale. Nel caso di specie il Tribunale ha attuato una particolare e delicata operazione di bilanciamento degli interessi in gioco dove i valori di riferimento potenzialmente confliggenti sono rappresentati, da un lato, dal diritto alla bi-genitorialità del minore, e, dall’altro, dal diritto alla salute.Nel momento in cui cessa la relazione affettiva e quindi la convivenza tra i genitori, il figlio minore, ai sensi dell’articolo 337 ter c.c., ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.Il diritto alla bi-genitorialità può essere compresso solo in presenza di oggettive e specifiche ragioni di tutela della salute proprie del caso di specie (per esempio in considerazione della specifica attività lavorativa del genitore, ovvero dalla provenienza da zone “rosse” o da contesti abitativi esposti in misura rilevante al pericolo di contagio, ovvero dall’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici per raggiungere il minore).In un periodo di attuale emergenza sanitaria i minori sono i soggetti più vulnerabili e maggiormente colpiti dalle misure per contenere il contagio Covid – 19.Basti pensare alla chiusura delle scuole unitamente all’interruzione di tutte quelle attività extra scolastiche che un minore compie quotidianamente oltre al divieto di incontrare parenti ed amici.È necessario, dunque, in un periodo delicato di restrizioni e cautele, garantire ai minori regolari rapporti genitoriali al fine di trasmettere fiducia e serenità agli stessi.Sarà compito dei genitori, nell’esercizio della loro responsabilità genitoriale, individuare le misure adeguate alla tutela della salute della prole nel momento in cui viene esercitato il diritto di visita del genitore non collocatorio.Uno dei doveri del genitore collocatario è proprio quello di favorire il rapporto tra i figli e l’altro genitore evitando di porre in essere comportamenti inspiegabilmente ostruzionisti o limitativi quali ad esempio l’istaurazione di giudizi di modifica delle condizioni di separazione o divorzio in merito ai provvedimenti di affidamento o collocamento dei minori.
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25 nov. 2021 • tempo di lettura 5 minuti
Con il DL 132/2014 conv. in L. 162/2014 è stato introdotto lo strumento della convenzione assistita davanti gli avvocati come strumento facoltativo per la risoluzione della crisi coniugale senza la necessità di ricorrere al giudice.I coniugi con tale strumento possono separarsi consensualmente o chiedere un divorzio congiunto, possono anche modificare le condizioni di separazione o divorzio anche in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi o non autosufficienti economicamente.Lo scopo della negoziazione assistita è quello di ridurre il contenzioso giudiziario sottraendo una parte dei procedimenti relativi alla crisi della famiglia e da ultimo, tale procedura si applica anche allo scioglimento dell’unione civile.Come e quando si può chiedere la negoziazione assistita?Invio alla procedura di negoziazione: adesione o rifiuto all’invitoSvolgimento della negoziazione: mancato accordo o accordo tra le parti Trasmissione dell’accordo al P.M e all’Ufficiale di Stato di civile ed effetti dell’accordo1 – Come e quando si può chiedere la negoziazione assistita?I coniugi (o ex coniugi) con la negoziazione assistita possono raggiungere una soluzione consensuale nelle seguenti materie: a) separazione personale consensuale; b)divorzio congiunto; c) modifica delle condizioni di separazione o divorzio; d) scioglimento dell’unione civile; e) modifica delle condizioni dello scioglimento dell’unione civile. La procedura può essere svolta in qualunque momento e non è condizione di procedibilità della domanda per la risoluzione della crisi familiare dinanzi al giudice. Ciascuno dei coniugi deve farsi assistere almeno da un avvocato durante tutta la procedura ed il requisito della presenza di due avvocati (uno per parte) non è soddisfatto se i due avvocati fanno parte dello stesso studio.Gli avvocati durate la procedura devono svolgere le seguenti attività: a) tentare una conciliazione dei coniugi, tale incombenza nelle procedure giudiziali è affidata al Presidente del tribunale; b) informare le parti dell’importanza per il figlio minore di trascorrere tempi adeguati con ciascun genitore. L’avvocato ha diritto al compenso per la prestazione resa durante la procedura, anche in assenza di accordi, sulla base dei parametri forensi, il compenso è dovuto anche se l’assistito possiede i requisiti di accesso al gratuito patrocinio.2 – Invio alla procedura di negoziazione: adesione o rifiuto all’invitoUno dei due coniugi, tramite il proprio avvocato, invita l’altro a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, ossia un accordo con cui le parti, entro un lasso temporale predeterminato, vanno a ricercare una soluzione concordata relativa alla loro separazione, divorzio o alla modifica delle condizioni di separazione o divorzio.L’avvocato deve comunicare l’invito mediante raccomandata a/r anche se la legge non detta modalità precise pertanto, pertanto, l’invito può avvenire anche tramite manifestazioni reciproche di disponibilità verbali.L’invito, sottoscritto dal coniuge, deve contenere: a) la descrizione dell’oggetto della controversia; b) l’avvertimento che la mancata risposta all’invito entro 30 giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice per decidere sulle spese di giustizia.Entro 30 giorni dalla ricezione dell’invito, l’altro coniuge può: aderire, rifiutare o non rispondere, dove la mancata risposta equivale a rifiuto.Nel momento in cui l’altro coniuge aderisce all’invito, con l’assistenza dei rispettivi avvocati, le parti con la convenzione assistita si obbligano a cooperare in buona fede per raggiungere un accordo sulla separazione, divorzio o modifica delle relative condizioni. 3 - Svolgimento della negoziazione: mancato accordo o accordo tra le parti La convenzione deve avere forma scritta a pena di nullità e deve contenere: a) l’oggetto della controversia; b) il termine per svolgere la procedura non inferiore ad un mese e non superiore a 3 mesi, salvo proroga concordata tra le parti di ulteriori trenta giorni.A questo punto gli avvocati iniziano la negoziazione per il periodo di tempo massimo indicato nella convenzione e devono cooperare secondo criteri di lealtà e buona fede.Tutte le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite durante la negoziazione non possono essere utilizzare nel successivo giudizio che abbia, anche in parte, lo stesso oggetto. Se i coniugi non raggiungono un accordo, gli avvocati vanno a redigere e certificare una dichiarazione di mancato accordo e la parte interessata, se lo ritiene, può agire in giudizio.Se, invece, viene raggiunto l’accordo gli avvocati vanno a redigere un apposito verbale con il seguente contenuto: a) danno atto di aver tentato la conciliazione; b) danno atto di aver informato i coniugi con figli minorenni dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con entrambi i genitori; c) i coniugi manifestano il loro consenso a separarsi o divorziare; d) nel momento in cui ci sono figli minori o incapaci, portatori di handicap o non economicamente autosufficienti, i coniugi devono definire devo disciplinare e definire i relativi rapporti personali e patrimoniali al fine di consentire al P.M. un adeguato controllo di tali disposizioni; e) può prevedere un assegno di mantenimento o di divorzio a favore del coniuge economicamente più debole oltre a quello per i figli.L’accordo dev’essere datato e deve contenere la sottoscrizione delle parti e degli avvocati che vanno a certificare sia la data che la firma dei rispetti assistiti oltre che la conformità del contenuto dell’accordo all’ordine pubblico e norme imperative.4 - Trasmissione dell’accordo al P.M e all’Ufficiale di Stato di civile Gli avvocati devono trasmettere l’accordo di negoziazione assistita e la documentazione richiesta al procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente.In assenza di criteri di competenza dettati dalla legge, si applicano nella pratica le regole generali in materia di competenza territoriale dettate in materia di separazione e divorzio.Quanto alle modalità di trasmissione dell’accordo è consentito il deposito cartaceo a mani o con raccomandata a/r ma è possibile anche l’invio tramite casella Pec.La trasmissione dell’accordo deve avvenire entro 10 giorni dalla sottoscrizione soprattutto se i coniugi hanno figli minori o maggiorenni da tutelare.Il P.M. effettua le opportune verifiche ed emette: a) un nullaosta nel momento in cui i coniugi non hanno figli minori o se i figli non hanno bisogno di tutela; b) un’autorizzazione quando i coniugi hanno figli minori o figli bisogni di tutela da parte del P.M. Ottenuto il nullaosta o l’autorizzazione del P.M. almeno uno degli avvocati che hanno sottoscritto l’atto devono trasmettere una copia autentica dell’accordo all’Ufficiale di Stato civile del comune devo il matrimonio è stato iscritto o trascritto, entro il termine di 10 giorni.L’Ufficiale di Stato civile esegue le seguenti operazioni: a) trascrive l’accordo nei registri degli atti di matrimonio o negli archivi informatici; b) annota l’accordi nell’atto di matrimonio; c) annota l’accordo sull’atto di nascita di ciascun coniuge.Editor: Avv. Elisa Calviello
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