Avv. Michele Danza
Una delle questioni più rilevanti in tema di contratti è quella sulla nullità di cui è menzione all'art. 1418 c.c., intesa come difetto di validità o species della categoria più generale delle invalidità negoziali, tale da comportare una perdita di efficacia ab origine a carico della fattispecie negoziale. La nullità in sè è distinta tanto dalla inesistenza, quanto dalla annullabilità e non solo, rispetto a quest'ultima, per ragioni sistematiche, ma soprattutto per diversi ordini di tutela rispetto ai quali l'una come l'altra categoria di invalidità sono funzionali: infatti, l'annullabilità di un negozio è associata ad un incapacità di uno dei contraenti, ovvero alla sussistenza di uno dei vizi del consenso di cui agli artt. 1427 e ss. c.c., quali l'errore, la violenza o il dolo, mentre l'inesistenza consegue ad un vizio così grave da rendere il negozio di per sé non profilabile in capo alle parti per assenza di requisiti minimi fondamentali.
Come noto, il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare od estinguere un rapporto giuridico a carattere patrimoniale. All'interno del Libro IV del codice civile, il contratto è inserito non soltanto sotto il profilo della disciplina generale e speciale, con riferimento ai contratti nominati, ma anche quale fonte dell'obbligazione ex art. 1173 c.c., che, a tal riguardo, accoglie un sistema aperto di fonti, laddove, accanto al contratto ed al fatto illecito, annovera le cc.dd. variae causarum figurae, ossia tutti quegli atti o fatti idonei a produrle, in conformità alle norme dell'ordinamento giuridico.
In questo modo, il legislatore del 1942 ha avallato l'impostazione propria del giureconsulto Gaio che, nelle sue Institutiones, propose un sistema di fonti delle obbligazioni alternativo rispetto a quello risultante dal Libro delle Institutiones contenuto nel Corpus Iuris Civilis dell'Imperatore bizantino Giustiniano, per il quale, accanto al contratto ed al delitto, annoverava altresì figure quali il quasi contratto ed il quasi delitto.
Una delle ragioni che sottende una simile scelta metodologica risiede sicuramente nelle difficoltà interpretative oggettivamente riscontrabili, nell'ambito dell'odierno sistema giuridico, nel trovare una valida collocazione, specialmente a livello sistematico, in ordine a figure quali il quasi contratto od il quasi delitto.
Ciò detto, il legislatore del '42, oltre ad aver sancito il noto principio di autonomia privata, quale precipitato del principio costituzionale di libertà di iniziativa privata ex art. 41, comma 1 Cost., individua all'art. 1325 gli elementi essenziali del contratto, la cui assenza o illiceità comportano inevitabilmente una nullità a carattere strutturale della complessiva fattispecie contrattuale, ai sensi dell'art. 1418, comma 2 c.c.
Si tratta, infatti, delle nullità comminate in caso di illiceità della causa, intesa come scopo pratico perseguito dai contraenti, ex art. 1343 c.c., ovvero per impossibilità del suo oggetto ai sensi dell'art. 1346 c.c.
A norma dell'art, 1418 c.c., infatti è possibile distinguere almeno tre tipologie di nullità: le nullità testuali, le nullità strutturali e le nullità virtuali.
Le prime si riferiscono alle categorie di nullità espressamente previste da norme di legge, quali l'art. 468 c.c., che sanziona con la nullità qualsivoglia accordo diretto a regolamentare una successione mortis causa non ancora aperta. Un altro esempio al riguardo è il noto art. 2744 c.c., che impone il divieto di patto commissorio, ossia sanziona con la nullità qualsivoglia accordo col quale si convenga che, in mancanza del pagamento di credito garantito da pegno od ipoteca, la proprietà della cosa, ipotecata o data in pegno, passi al creditore.
Come già anticipato precedentemente, le nullità strutturali colpiscono il contratto nei suoi elementi essenziali, quindi interessano la causa, l'oggetto o la forma negoziale, contrariamente a quanto accade, appunto, per le cc.dd. nullità virtuali, in ordine alle quali l'art. 1418 comma 1 si limita a sancire: "il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente".
Per una corretta interpretazione della norma in esame, è necessario innanzitutto interrogarci sulla portata della norma imperativa e, in particolare, sul criterio di individuazione e perimetrazione che consenta che distinguerle ai fini della comminatoria di nullità.
Sicuramente un primo criterio discretivo fa perno sulla inderogabilità del relativo dispositivo ovvero sulla indisponibilità da parte dei privati; tuttavia, secondo giurisprudenza di legittimità costante, la sola inderogabilità non è sufficiente al fine di individuare e distinguere una norma imperativa, nel senso di cui è menzione all'art. 1418 comma 1 c.c., dovendo la medesima essere posta altresì a tutela di interessi generali o superindividuali, come tali estranei agli interessi particolari dei contraenti.
A tal proposito, è opportuno richiamare due distinti tesi che si sono contese il campo almeno fino ad una pronuncia nomofilattica della Corte di legittimità del 2007: secondo una ricostruzione alternativa a quella tradizionale, che fa perno sul principio di non interferenza tra regole di condotta e regole di validità negoziale (di guisa che per le prime vi sarà solo una responsabilità della parte contraente, giammai una forma di invalidità, salve le eccezioni di legge), si realizzerebbe una nullità virtuale in tutte quelle ipotesi per le quali, pur in presenza di una regola di condotta quale quella che impone alle parti contraenti l'osservanza del dovere di buona fede oggettiva (artt. 1337 e 1375 c.c.), la medesima sia posta a tutela di interessi collettivi o superindividuali, come già precisato, con la conseguenza che anche la violazione di una regola di condotta può essere causa di nullità negoziale, purché si abbia riguardo all'interesse sotteso e protetto dalla norma imperativa, in termini di interesse pubblico.
E' evidente che tale soluzione rischia di ampliare a dismisura l'ambito di discrezionalità dell'interprete, tanto è vero che, ai fini dell'esatta perimetrazione del carattere imperativo della norma la cui violazione importerebbe nullità del contratto ex art. 1418 comma 1 c.c., si richiede altresì che la norma di condotta presenti un contenuto preciso e puntuale.
Sull'onda di questo filone, è possibile individuare alcuni orientamenti anche del Giudice delle Leggi, a titolo esemplificativo in tema di caparra confirmatoria iniqua, che riconnettono la nullità anche a violazioni di regole di condotta, quali il rispetto in capo ai contraenti dei canoni di buona fede pre-negoziale o esecutiva, ove quel dato comportamento così sanzionato si sia tradotto in un vero e proprio approfittamento di una condizione di particolare profilantesi in capo a taluno dei contraenti, con conseguente intollerabilità della fattispecie all'interno dell'ordinamento giuridico, poiché non rispondente ad interessi meritevoli di tutela, secondo la nota clausola generale contenuta nell'art. 1322 c.c., fatto salvo il generale rimedio della rescissione per lesione ultradimidium di cui è menzione all'art. 1448 c.c.
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9 ago. 2021 • tempo di lettura 3 minuti
Il diritto di famiglia pone la sua attenzione sulla tutela dei figli, trattandosi di una materia non riservata al potere delle parti, ma nella quale sussiste il superiore interesse del minore tutelato dallo Stato e della collettività.I provvedimenti che il Tribunale deve assumere relativamente ai figli sono, soprattutto, quelli inerenti l’affidamento, il collocamento o la residenza privilegiata e la responsabilità genitoriale.Sempre a tutela del minore, inoltre, vi sono i provvedimenti che riguardano i diritti del coniuge non collocatario, ad esempio il diritto di visita ed i provvedimenti di natura economica.Qualsiasi decisione che venga assunta dal Tribunale dev’essere ispirata alla tutela della prole, tenendo in considerazione l’effettivo e reale interesse dei figli ai quali dev’essere garantito il benessere psicofisico finalizzato alla più attenta e favorevole crescita e maturazione, in un contesto sano ed equilibrato. Cosa si intende per affidamento, collocamento e responsabilità genitoriale?Come si individua il collocamento del minore?Come si determina il diritto al mantenimento?1 – Cosa si intende per affidamento, collocamento e responsabilità genitoriale?La materia della tutela dei figli è stata profondamente innovata, prima con l’introduzione dell’affidamento condiviso, mediante la legge n. 54/06, poi da una serie di normative promulgate in favore dei figli, fino ad arrivare al d.lgs 28 dicembre 2013 n. 154 che racchiude nel titolo IX del codice civile la materia della responsabilità genitoriale.La norma cardine è l’articolo 337 ter c.c., la cui novità più rilevante, introdotta con legge n.54/2006, è la presenza al suo interno di tre istituti: a) l’affidamento (custodia del minore) che non coincide più con la responsabilità genitoriale; b) il collocamento o residenza privilegiata, ovvero la determinazione del luogo dove rimane a vivere la prole, dei tempi, della modalità, della presenza dei figli presso ciascun genitore; c) la responsabilità (ex potestà genitoriale) che viene esercitata di norma da entrambi gli affidatari o separatamente in base alle statuizioni del giudice. Quanto all’affidamento, con ciò si intende sostanzialmente la “custodia dei figli”, e cioè il compito per ciascun genitore di provvedere a tutti gli incombenti utili e necessari ad un’esistenza serena dei figli. L’affidamento, di norma, è condiviso ciò significa che i figli minori vengono affidati ad entrambi i genitori, restando l’affidamento univoco una eccezione limitata a casi particolari, laddove la custodia ad entrambi i genitori non appaia corrispondente agli interessi della prole.2 - Come si individua il collocamento del minore?Una volta stabilito l’affidamento, il giudice deve individuare il genitore presso il quale andranno a stabilirsi i figli (c.d. genitore collocatario), determinando i tempi e le modalità della loro permanenza presso il genitore prescelto e quella non collocatario e fissando la misura ed il modo della contribuzione nel mantenimento dei minori da parte del genitore non collocatario.Ipotesi frequente è quella in cui i genitori, dinanzi al magistrato per la tutela dei figli minori nati fuori dal matrimonio o in una separazione/divorzio giudiziale, concordano sul collocamento dei figli minori presso la madre alla quale verrà, di conseguenza, assegnata la casa coniugale. È pacifico che in caso di contrasto tra i coniugi circa l’individuazione del genitore collocatario tale compito spetterà al giudice tenendo conto dell’interesse della prole.Il giudice, dunque, nel disporre il collocamento dei figli minori deve prescindere anche dalle colpe e dalle responsabilità dell’uno o dell’altro coniuge del fallimento dell’unione matrimoniale, e dovrà tener conto soltanto della maggiore idoneità da un punto di vista materiale, psicologico ed affettivo dell’uno o dell’altro genitore.3 – Come si determina il diritto al mantenimento?Il dovere di mantenere i figli consiste nell’assicurare loro i mezzi necessari per la salute e il benessere, compatibilmente con il tenore di vita e con le condizioni economiche della famiglia.Tale dovere impone ai genitori di far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, riconducibili non al solo obbligo alimentare ma estese anche all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale.L’obbligo di mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma cesserà soltanto nel momento in cui sarà data prova del raggiungimento dell’indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un’attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato dello stesso. Editor: Avv. Elisa Calviello
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Egregio Avvocato
14 mag. 2024 • tempo di lettura 2 minuti
Ai sensi dell’art. 315-bis, comma 1, c.c. “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni”. Problemi possono emergere laddove nascano contrasti sulla scelta dell'istituto scolastico da far frequentare al bambino. Al riguardo, l'art.t 337, comma 3, c.c. (che, tra gli altri, richiama anche le materie dell'"istruzione e dell'educazione" dei minori) sancisce che,in caso di contrasto tra i genitori su questione di “particolare importanza” per la prole minore, “la decisione è rimessa al giudice”, con disposizione applicabile anche ai figli nati fuori dal matrimonio ai sensi dell’art. 337-bis c.c.. Il giudice quindi, come soggetto super partes, è chiamato espressamente, in via del tutto eccezionale, a ingerirsi nella vita privata della famiglia, adottando gli opportuni provvedimenti relativi alla prole, in luogo dei genitori. In questi casi, il criterio utilizzato dal Giudice per la risoluzione delle controversie tra genitori separati o divorziati attinenti l'educazione, deve essere il più possibile oggettivo (ad esempio, la vicinanza della scuola rispetto alla residenza del figlio, la migliore offerta formativa, la presenza o meno di particolari indirizzi educativi ecc.), sempre però alla luce del generale e sovraordinato principio del best interest of the child (cfr., tra le altre pronunce, Cass. civ. n. 1196/2005; Cass. civ. n. 25310/2020; Cass. civ. n. 21553/2021; Cass. civ. n. 6802/2023).In una interessante sentenza, il Tribunale di Milano (Trib. Milano 2 febbraio 2017) osserva che l'interesse del minore non può comportare "il radicale mutamento delle abitudini e delle prospettive di vita" dello stesso, ragion per cui qualsivoglia osservazione - seppur giusta a livello di principio - deve trovare il giusto contraltare nel benessere psicofisico del bambino, il quale mai deve essere coinvolto nelle diatribe tra i genitori.La decisione non può che trovarci d'accordo, soprattutto perchè pone alla base della scelta il best interest of the child.Appare il caso di sottolineare che, dopo la riforma Cartabia, in caso di contrasto insanabile tra genitori separati in merito alla scelta della scuola per i figli, la decisione spetterà al Tribunale con ricorso ex art. 473-bis. 38 c.p.c
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7 apr. 2022 • tempo di lettura 4 minuti
Un componente della famiglia che versa in uno stato di bisogno e che non è in grado di provvedere ai propri interessi o alle proprie necessità può chiedere al tribunale di obbligare gli altri componenti della sua famiglia, secondo un ordine stabilito dalla legge, a intervenire per prestare quanto necessario a soddisfare i bisogni essenziali (artt. 433 – 448 c.c.).Il diritto agli alimenti ha una funzione e un contenuto più limitato rispetto a quello di mantenimento: include solo quanto è necessario per la vita di chi lo richiede, considerando la sua posizione sociale; si devono garantire solo i mezzi necessari alla sussistenza come il necessario per mangiare e una somma per pagare le spese essenziali per la casa.Il fondamento dell’obbligo alimentare risiede, dunque, nella solidarietà familiare.1. Chi può chiedere gli alimenti?2. Chi è obbligato agli alimenti?3. Come chiedere gli alimenti?4. Quando cessa l’obbligo alimentare?1 – Chi può chiedere gli alimenti?Il coniuge, i figli e gli altri componenti della famiglia legati da vincoli di parentela o affinità possono chiedere gli alimenti quando ricorrono le seguenti condizioni: a) si trovano in un reale stato di bisogno fisico o economico; b) non sono in grado di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento.Le condizioni economiche rilevanti sono quelle attuali in quanto non si devono considerare le vicende future eventuali quale ad esempio la probabile riscossione di crediti.Lo stato di bisogno sussiste quando un soggetto non è in grado di far fronte alle esigenze fondamentali della propria vita quali il vitto, l’abitazione, il vestiario e le cure mediche, per mancanza di adeguate sostanze patrimoniali e involontaria mancanza di un reddito di lavoro.Tale stato di bisogno deve essere valutato in relazione alle effettive condizioni del soggetto, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo dispone, compresi i redditi ricavabili dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto, e della loro idoneità a soddisfare le sue necessità primarie.2 – Chi è obbligato agli alimenti?Possono essere obbligati a prestare gli alimenti solo i soggetti che hanno un legale particolare con la persona incapace di provvedere alle proprie necessità, secondo il seguente ordine:a) coniuge; b) figli, anche adottivi, e in loro mancanza, discendenti prossimi; c) genitori e, in loro mancanza, discendenti prossimi; d) generi e nuore; e) suocero e suocera; f) fratelli e sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.L’obbligo sussiste anche: a) per le parti dell’unione civile; b) una volta cessata la convivenza di fatto, a carico del convivente nei confronti dell’altro che si trovi in uno stato di bisogno; c) a carico del soggetto beneficiato da una donazione, in caso di bisogno del donante. 3 – Come chiedere gli alimenti?Per chiedere gli alimenti il soggetto che versa in uno stato di bisogno deve promuovere un’azione giudiziale davanti al tribunale.L’obbligazione alimentare è strettamente personale e la relativa azione può essere esercitata solo dal suo titolare o dal suo rappresentante legale; pertanto il genitore non può esercitare l’azione per gli alimenti spettanti al figlio maggiorenne, anche se questo convive con il genitore stesso. La domanda si propone nei confronti degli obbligati ai sensi dell’articolo 433 c.c e nel momento in cui chi chiede gli alimenti lo fa nei confronti di un obbligato in ordine successivo ha l’onere di dimostrare che gli obbligati di grado anteriore non hanno la possibilità economica di adempiere, in tutto o in parte, alla loro obbligazione e la sussistenza di condizioni economiche sufficienti nel soggetto che indica come obbligato.Il soggetto chiamato a somministrare gli alimenti può liberarsi dall’obbligo provando che le proprie condizioni economiche non sono idonee a sopportare il carico degli alimenti. Per accertare lo stato di bisogno del richiedente il tribunale può ordinare indagini presso istituti bancari e verifiche dei rapporti di conto corrente.Il tribunale adotta la decisione sugli alimenti con sentenza e gli alimenti sono dovuti dal giorno dopo la domanda giudiziale, non sono dovuti, invece, gli alimenti per il passato: l’avente diritto non può chiedere la liquidazione degli alimenti per i mesi precedenti alla richiesta anche se in tali mesi versava in uno stato di bisogno.Chi deve somministrare gli alimenti può scegliere se farlo mediante assegno periodico o accogliendo e mantenendo nella propria casa la persona che vi ha diritto. 4 - Quando cessa l’obbligo alimentare?L’obbligazione alimentare cessa nelle seguenti ipotesi: a) morte dell’obbligato; b) mutamento della situazione economica dell’obbligato o del soggetto avente diritto; c) annullamento del matrimonio; d) revoca dell’adozione; e) disconoscimento di paternità; f) revocazione della donazione per cause diverse dalla violazione dell’obbligo alimentare.
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20 giu. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Il codice civile riconosce a tutti i consociati un'ampia libertà negoziale, che si traduce nella concreta possibilità di gestire al meglio i propri interessi attraverso la conclusione dei contratti che si ritengono più adatti.Tale libertà non può esprimersi in modo del tutto casuale, ma deve sempre perseguire interessi meritevoli di tutela.In alcuni casi detti interessi sono già espressi nel codice civile, attraverso la predisposizione di contratti tipici, descritti in tutti gli elementi costitutivi.Così è nel caso del contratto di comodato, che l'art. 1803 c.c. definisce come un contratto essenzialmente sempre gratuito, poichè una parte consegna ad un'altra una cosa mobile o immobile, affinchè se ne serva per un tempo o un uso determinato e la restituisca al termine, senza percepire nulla come corrispettivo di tale uso.Può accadere, tuttavia, che chi ha dato in comodato l'immobile, si ritrovi improvvisamente ad avere necessità di liquidità e, per questo, decida di vendere quell'immobile.In questo caso il contratto di comodato, anche se è preesistente, non sarà opponibile al nuovo proprietario, con la conseguenza che il comodatario (cioè colui che occupa la casa in virtù del contratto di comodato), sarà costretto a dover lasciare l'immobile.Il nuovo proprietario dovrà, dunque, inviare una comunicazione nella quale manifesta la propria volontà di disporre del bene e, se il comodatario non libera l'immobile, il nuovo proprietario ha diritto al risarcimento dei danni patiti.
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