Il rapporto tra la clausola "salvo approvazione mutuo" e la provvigione dell'agente immobiliare.

Avv. Ruggiero  Gorgoglione

Avv. Ruggiero Gorgoglione

Pubblicato il 1 mar. 2022 · tempo di lettura 1 minuti
Il rapporto tra la clausola "salvo approvazione mutuo" e la provvigione dell'agente immobiliare. | Egregio Avvocato

Un'importante problematica che spesso coinvolge gli acquirenti degli immobili e gli operatori del settore è rappresentata dal diritto dell'agente immobiliare alla provvigione in presenza di clausole cd. "salvo approvazione mutuo", nell'ipotesi in cui il mutuo non dovesse poi essere concesso.


A tal fine è di fondamentale importanza individuare la tipologia di clausola inserita nella proposta di acquisto, potendo essere una clausola "sospensiva" o "risolutiva" degli effetti della proposta stessa.


In presenza di una clausola sospensiva: gli effetti della proposta restano sospesi fino all'approvazione del mutuo per cui, anche qualora questa dovesse essere accettata dalla controparte contrattuale, non sarà produttiva di effetti e di conseguenza il diritto alla provvigione non si potrà considerare maturato. 


In presenza di una clausola risolutiva: la proposta una volta accettata produce integralmente i propri effetti, per cui, il diritto alla provvigione dell'agente sorge già con l'accettazione delle proposta da parte del venditore (salvo diverso accordo tra le parti), per cui l'evento che porta alla risoluzione della proposta (come ad esempio la mancata approvazione del mutuo) non fa venir meno il diritto dell'agente al proprio compenso.


A prescindere dalla presenza di una clausola sospensiva o risolutiva (come potrebbe essere la clausola "salvo approvazione mutuo"), l'art. 1757 c.c. prevede che il mediatore ha comunque diritto alla provvigione anche se l'accordo tra le parti fosse annullato o rescisso, se il mediatore non conosceva la causa invalidante. Tendenzialmente invece la nullità dell'accordo tra acquirente e venditore è in grado di travolgere anche la provvigione dell'agente.


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Elisa Calviello

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Contratti bancari: a quale tasso prestare attenzione.

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La contrattazione bancaria è sempre molto complessa. Il cliente è, generalmente, chiamato a sottoscrivere dei moduli prestampati, ricchi di clausole e condizioni di non facile e immediata comprensione. Per tale ragione, molto spesso si finisce per accettare condizioni svantaggiose, nell'errata convinzione di non avere altra scelta.Ecco, quindi, un rimedio a tale problema: conoscere i tassi di interesse e sapere quale sia quello rivelatore della convenienza del contratto.Molto spesso, infatti, indotti anche da un'errata pubblicità, si ritiene che il tasso cui riferirsi per valutare il costo del contratto che si vuol sottoscrivere, mutuo-finanziamento-credito al consumo-, sia il TAN (tasso annuo di interesse nominale).In verità, il tasso da tenere sotto controllo è il TAEG (tasso annuale effettivo globale), che ha la funzione di indicazione di costo globale del contratto, espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito. Il TAEG, essendo un indicatore sintetico del costo totale del credito, si compone sia degli interessi, che del costo di tutti gli ulteriori elementi accessori connessi al contratto, cioè quegli oneri che l'istituto di credito pone a carico del cliente come condizione per la stipula (ad esempio le assicurazioni o altre garanzie richieste dalla banca).E' necessario che il cliente venga posto nelle condizioni di conoscere il TAEG del proprio contratto, prima della sua sottoscrizione e in modo chiaro e preciso.Tale indicatore, infatti, è il solo che consente un reale raffronto tra le offerte presenti sul mercato, potendo valutare la rispettiva convenienza.In altre parole, anche se lo slogan recita "TAN zero", bisogna prestare molta attenzione, perchè il TAEG potrebbe essere molto più elevato.Ancora diverso è il TEG (tasso effettivo globale), il quale è rilevante ai fini della determinazione delle soglie d'usura. Serve, dunque, per valutare se le condizioni di costo delle operazioni creditizie praticate dalle banche abbiano, o meno, carattere usurario.Per qualunque dubbio, rivolgiti ad un legale di fiducia che possa valutare con te il contratto che intendi stipulare, oppure che hai già sottoscritto.

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La pubblicazione online di pagelle e voti scolastici dei minori: profili giuridici, pedagogici e di tutela della privacy

11 lug. 2026 tempo di lettura 5 minuti

La crescente diffusione dei social network ha modificato profondamente le modalità con cui le famiglie condividono eventi e successi dei propri figli. Tra le pratiche sempre più frequenti emerge la pubblicazione online di pagelle, voti scolastici e risultati accademici dei minori. Sebbene tale comportamento sia spesso motivato dall'orgoglio genitoriale, esso solleva rilevanti questioni giuridiche, etiche e pedagogiche. Il presente contributo analizza le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, il fenomeno dello sharenting e le implicazioni educative legate all'esposizione digitale dei minori.L'avvento delle piattaforme digitali ha favorito una condivisione sempre più intensa della vita familiare. Fotografie, video, certificati scolastici e risultati accademici vengono frequentemente pubblicati sui social media, contribuendo alla costruzione dell'identità digitale dei minori. In particolare, durante il periodo di consegna delle pagelle scolastiche, numerosi genitori condividono online immagini dei voti ottenuti dai figli, spesso senza considerare le conseguenze che tali pubblicazioni possono avere sul diritto alla riservatezza e sull'autodeterminazione digitale dei ragazzi.La questione assume una particolare rilevanza poiché coinvolge soggetti minorenni, caratterizzati da una tutela rafforzata nell'ambito della protezione dei dati personali.Il Garante per la protezione dei dati personali ha dedicato ampio spazio al tema della privacy scolastica nel vademecum La scuola a prova di privacy, documento rivolto a studenti, famiglie e istituzioni scolastiche.Secondo il Garante, i voti scolastici sono accessibili attraverso il registro elettronico esclusivamente mediante credenziali personali dello studente e della sua famiglia. Nel caso di scuole prive di registro elettronico, è consentita l'affissione dei tabelloni, purché siano escluse informazioni che possano rivelare condizioni di salute o altre informazioni personali non pertinenti.Particolare attenzione viene posta agli studenti con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA): eventuali riferimenti a prove differenziate non devono comparire nei tabelloni pubblici, ma esclusivamente nella documentazione individuale destinata allo studente.L'Autorità sottolinea inoltre che la pubblicazione online degli esiti scolastici non è ammessa per le istituzioni scolastiche. Tale divieto si fonda sulla considerazione che la diffusione via Internet costituisce una forma particolarmente invasiva di trattamento dei dati personali, poiché le informazioni possono permanere in rete per un tempo indefinito ed essere consultate da soggetti estranei alla comunità scolastica.Dal punto di vista giuridico, i voti scolastici non rientrano tra le categorie particolari di dati personali (i cosiddetti "dati sensibili"), ma costituiscono comunque informazioni riferibili a una persona identificata o identificabile.Secondo diversi professionisti del settore legale, la pubblicazione di un voto scolastico non configura automaticamente una violazione della normativa sulla privacy. Tuttavia, il problema emerge quando tali informazioni vengono associate a elementi identificativi quali, exempli gratia, nome e cognome, fotografia del minore, istituto scolastico frequentato, classe di appartenenza, ulteriori dettagli personali, etc.In questi casi aumenta significativamente il rischio di identificazione del minore e di diffusione incontrollata delle informazioni. Gli esperti raccomandano pertanto, qualora si scelga di condividere tali contenuti, di oscurare ogni dato identificativo e di limitare la visibilità dei post a cerchie ristrette di utenti.La pratica della condivisione online di contenuti riguardanti i figli è comunemente definita sharenting, termine derivante dalla fusione delle parole inglesi sharing (condivisione) e parenting (genitorialità).Secondo il Garante, la pubblicazione sistematica di immagini, video e informazioni personali contribuisce alla costruzione della reputazione digitale dei minori fin dalla più tenera età. Tale processo avviene spesso senza il consenso consapevole degli interessati e può influenzare la percezione sociale futura del soggetto.La reputazione digitale rappresenta oggi una componente significativa dell'identità personale. Le informazioni pubblicate dai genitori possono permanere online per anni, essere archiviate, condivise o indicizzate dai motori di ricerca, generando una traccia digitale difficilmente eliminabile.Un aspetto particolarmente critico riguarda il diritto del minore a definire autonomamente la propria immagine pubblica. Crescendo, infatti, i ragazzi potrebbero non riconoscersi nella rappresentazione costruita dai genitori o percepire come invasiva la diffusione di informazioni relative al proprio percorso scolastico.Uno dei principali rischi evidenziati dal Garante riguarda la perdita di controllo sulle informazioni una volta pubblicate.Nel contesto digitale, infatti, la condivisione di un contenuto non coincide con la sua semplice visualizzazione da parte dei destinatari originari. Immagini e documenti, in fatti, possono essere scaricati, copiati, inoltrati, archiviati e condivisi ulteriormente senza autorizzazione.Questo fenomeno riguarda non soltanto i social network pubblici, ma anche applicazioni di messaggistica privata come WhatsApp o Telegram. Una fotografia della pagella inviata a un gruppo ristretto può essere facilmente inoltrata ad altri utenti, sfuggendo completamente al controllo del soggetto che l'ha originariamente condivisa.La perdita di controllo sui dati costituisce pertanto uno degli elementi centrali nelle valutazioni di rischio relative alla pubblicazione di informazioni riguardanti minori.Oltre agli aspetti giuridici, la questione presenta importanti risvolti educativi.In pedagogia, si sottolinea come il voto rappresenti soltanto un indicatore all'interno di un percorso formativo più ampio e non possa essere considerato una misura del valore personale dello studente. Identificare il ragazzo con il risultato ottenuto rischia infatti di favorire dinamiche di etichettamento eccessivamente semplificanti.Secondo l'approccio pedagogico comunemente accettato, la pagella dovrebbe diventare uno strumento di dialogo familiare e di riflessione condivisa. La lettura congiunta dei risultati scolastici consente di valorizzare l'esperienza dello studente, comprendere difficoltà e progressi e promuovere una maggiore consapevolezza del proprio percorso di apprendimento.In tale prospettiva, la condivisione più significativa non è quella pubblica e digitale, ma quella che avviene all'interno della famiglia attraverso il confronto e l'ascolto reciproco.La pubblicazione di pagelle e voti scolastici sui social network si colloca all'intersezione tra libertà di espressione dei genitori, tutela della privacy dei minori e responsabilità educativa. Sebbene non esista un divieto assoluto per le famiglie, le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali evidenziano la necessità di adottare un approccio prudente e consapevole. La diffusione online di risultati scolastici contribuisce infatti alla costruzione della reputazione digitale dei minori, espone informazioni personali a una platea potenzialmente illimitata e può incidere sul diritto dei ragazzi a controllare la propria identità digitale futura.Alla luce delle considerazioni giuridiche e pedagogiche emerse, appare opportuno privilegiare forme di condivisione più riservate e rispettose dell'autonomia del minore, evitando la diffusione pubblica di pagelle e voti o adottando adeguate misure di anonimizzazione e limitazione dell'accesso ai contenuti. In una società sempre più digitalizzata, la tutela della dignità e della riservatezza dei minori rappresenta una responsabilità condivisa che coinvolge famiglie, scuola e istituzioni.

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