Acquisti in saldo: si può cambiare la merce acquistata?

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Pubblicato il 14 nov. 2021 · tempo di lettura 1 minuti

Acquisti in saldo: si può cambiare la merce acquistata? | Egregio Avvocato

Nel caso di merce acquistata durante i saldi, il consumatore ha diritto al cambio in tre casi:


  1. sempre, nel caso di bene “difettoso”, cioè affetto da vizi di fabbricazione, per effetto della garanzia prevista dal Codice del Consumo, che dura due anni ma richiede una denuncia entro 60 giorni dall’acquisto;
  2. se il commerciante l’ha promesso volontariamente ed alle condizioni da questi precisate;
  3. sempre, in caso di acquisti online, entro 14 giorni dalla consegna del bene.



Se il cambio non è possibile (ad es. perché non ci sono più beni disponibili), il consumatore ha diritto alla riparazione gratuita del bene difettoso, alla riduzione del prezzo o ad un buono da utilizzare per altri acquisti.



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Il principio di autodeterminazione al trattamento sanitario

4 apr. 2022 tempo di lettura 11 minuti

Quando si parla di consenso alle cure del paziente, s’intende una manifestazione di volontà con connotati e modalità precise e fissate dalla legge. La violazione del consenso da parte del medico si realizza sia nel caso di assoluta mancanza di consenso, come anche in presenza di vizi nel procedimento di acquisizione dello stesso. Il processo informativo, infatti, è il requisito fondamentale e strumentale alla garanzia della libera e consapevole approvazione del paziente alla proposta terapeutica, il quale può anche incontrare dei limiti, seppur sempre fissati dalla legge.Esempio concreto di ciò è quanto accaduto a Modena in occasione del ricovero di un bambino con un grave problema cardiaco, il quale, secondo i genitori, poteva essere operato dalla struttura sanitaria solo a condizione che fosse adoperato sangue da persone non vaccinate contro il coronavirus, nel caso in cui si fosse resa necessaria una trasfusione. La situazione che ne è scaturita offre l’opportunità di una riflessione sul sottile equilibrio che si viene a creare tra il diritto, costituzionalmente garantito, della libertà di autodeterminarsi nei vari trattamenti sanitari e il rifiuto da parte del titolare o da chi ne fa le veci dal quale ne può scaturire il pericolo per l’incolumità delle persone coinvolte.La riflessione che ci apprestiamo a proporre richiede inizialmente un’analisi degli aspetti normativi salienti che risultano propedeutici alle conclusioni proposte.Cosa s’intende per consenso al trattamentoQuali sono gli obblighi informativi a carico del medico?Specificità e personalizzazione dell’informazione da richiedereIl caso del bambino di Modena, fino a che punto può spingersi il principio di autodeterminazione?1 - Cosa s’intende per consenso al trattamento.A monte della prestazione del consenso vi è il processo informativo. Infatti, in una relazione terapeutica improntata al principio di parità tra le parti risulta determinante adottare meccanismi voltia contrastare le cc.dd. asimmetrie informative, intese come le differenze conoscitive tra medico e paziente, le quali raffigurano una turbativa della libertà decisionale di quest’ultimo. La comunicazione ed il dialogo, lo scambio di informazioni tra il medico ed il paziente, dunque, è condizione preliminare, necessaria ed ineliminabile affinché la scelta terapeutica sia consapevole e il diritto all’autodeterminazione sia effettivamente garantito.Infatti il paziente subisce una lesione del suo diritto di autodeterminarsi anche quando, pur in presenza di consenso, questo non sia stato preceduto da una adeguata e completa informazione sanitaria. Il presupposto fondamentale dell’informazione, quale elemento necessario per una corretta formazione della volontà del paziente, è stata riconosciuta negli ultimi decenni. In particolar modo ricordiamo la presa di posizione del Comitato Nazionale per la Bioetica che, nel 1992, ha affermato che il diritto all’informazione deve essere finalizzato a porre il paziente in grado di autodeterminarsi e di poter prendere decisioni consapevoli in ambito sanitario.Da qui, anche a seguito dei molteplici interventi di dottrina e giurisprudenza, si è giunti successivamente alla nuova normativa dettata dalla L. n. 219/2017 che presenta le norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, in cui gli obblighi informativi a carico del medico sono stati regolati in maniera dettagliata con un’analisi completa della disciplina stessa.2 - Quali sono gli obblighi informativi a carico del medico?Il processo informativo che utile e valido volto all’acquisizione del consenso del paziente, prevede molteplici punti da affrontare, laddove quello più importante è quello relativo all’oggetto e quindi il contenuto dell’informazione. L’operatore sanitario, infatti, deve procedere al compimento di più obblighi informativi allo scopo di rendere edotto il paziente sulle sue condizioni di salute.In primo luogo, vi è la diagnosi. Questa consta dell’individuazione della malattia, di tutte le caratteristiche della stessa, anche in merito alla localizzazione e alla natura e rappresenta il primo momento, fondamentale dell’informazione al paziente, il quale ha il pieno diritto di conoscere il proprio stato di salute. A seguito della diagnosi vi è la prognosi e in questo caso l’operazione da effettuare per il sanitario è differente perché si tratta del giudizio di previsione probabilistico circa il decorso e l’esito della malattia. Questo giudizio risulta fondamentale in quanto, permette di mettere il paziente al corrente dell’andamento della propria malattia, permettendogli di scegliere in modo informato sulla propria scelta terapeutica con cognizione di causa. Tra la diagnosi e della prognosi potrebbe esserci l’accertamento diagnostico che il medico intende porre in atto. Infatti in questa fase il medico deve indicare al paziente l’intervento che egli ritiene più opportuno da realizzare, configurando la reale proposta terapeutica a cui seguirà il possibile assenso o dissenso del paziente.Altro presupposto centrale dell’accertamento diagnostico è quello relativo al fatto che il medico deve informare il paziente relativamente ai i benefici e i rischi derivanti dall’intervento indicato. In questo caso il medico prospetterà un eventuale risultato dell’accertamento fatto, comunicando le probabilità di successo o di fallimento dell’intervento, nonché le eventuali e concomitanti ulteriori conseguenze derivanti dall’intervento.Ma l’ulteriore domanda è quella in merito ai rischi che deve presentare il medico rispetto all’intervento programmato o da eseguire. Ciò sicuramente dipende dal tipo di intervento, dall’invasività dello stesso ma anche dalla complessità o normalità del caso prospettato.In genere, si ritiene che quanto più l’intervento sia complesso o rilevante dal punto di visto dell’integrità psico-fisica del paziente, tanto più il medico dovrà rendere un quadro dei rischi più completo possibile, rappresentando al soggetto cui si richiede il consenso anche le eventuali complicanze, gli effetti collaterali e le problematiche che possono intervenire sul post-intervento, anche quelle più isolate ed insolite. Da quanto detto ne può discendere il rifiuto del paziente e quindi il dissenso. Il paziente ha il pieno diritto di autodeterminarsi e quindi anche di rifiutare le singole o tutte le cure prospettate e queste sue decisioni devono essere ben ponderate e quindi il medico dovrà prospettare in modo completo ed esaustivo le possibili conseguenze del rifiuto.Proprio per tal motivo il medico non si dovrà limitare nel fornire le informazioni, proponendo soltanto una singola cura e le possibili conseguenze della stessa, ma dovrà fornire varie e diverse cure prospettabili per il caso concreto, se esistenti. Dunque, l’informazione al trattamento comprenderà tutte le diverse valutazioni mediche con gli i rischi e benefici che ne derivano. In ogni caso, anche se il paziente ha inizialmente dichiarato il proprio consenso all’operazione sanitaria prospettata dal medico, potrà, in qualsiasi momento, revocare il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l’interruzione del trattamento, come accade per la nutrizione artificiale e l’idratazione artificiale, quindi anche in caso di interventi salva-vita.3 - Specificità e personalizzazione dell’informazione da richiedereDopo aver prospettato il contenuto dell’informazione medica, si deve sottolineare come non sia possibile determinare in via generale e astratta il puntuale e identico contenuto dei doveri informativi, tale da poter formare e creare un regime informativo valevole sempre ed in qualsiasi tipo di circostanza per ogni tipo di intervento medico. Infatti, non è possibile avere un unico livello di informazione, in quanto l’informazione assume connotati diversi e cangianti a seconda del tipo di intervento che si prospetta.Vi sono notevoli differenze perché nel caso in cui si sia in presenza di un semplice accertamento diagnostico o di una ordinaria visita medica, l’oggetto dell’informazione sarà basico e routinario, in quanto la situazione fattuale non presenta problemi relativi al calcolo rischi e benefici del trattamento o quello della rappresentazione di diagnosi e prognosi. Così come anche nel caso in cui si sia in presenza di accertamenti quotidiani, a seguito di una cura già prospettata e avviata dal paziente con il medico curante. In questo caso, trattandosi di una prestazione sanitaria ripetitività, ma anche eseguita su una pluralità di altri pazienti, nel caso in cui siano anche significativamente poco incidenti sulle condizioni psico-fisiche del paziente, in merito anche agli eventuali rischi ricadenti sullo stesso, l’attività d’informazione al trattamento richiederà un’attività meno intensa e specifica.A contrario, nel caso in cui il trattamento e le informazioni da rendere dovessero andare oltre la terapia, realizzando scopi diversi da quello della semplice guarigione dallo stato patologico, l’informazione allora avrà caratteri ancora sempre più specifici, dovendo completarsi ed integrarsi con contenuti atti a rendere l’informativa utile e completa. Per quanto riguarda le modalità dell’informazione, fondamentale è il linguaggio usato dal medico.Si ritiene che il linguaggio debba essere quanto più chiaro possibile, rispetto anche al livello culturale e la conoscenza e comprensione del paziente.Il medico deve fornire al paziente le conoscenze atte ed in grado di permettergli di percepire e accettare con piena consapevolezza le cure alle quali sottoporsi.Il dialogo non si deve arrestare al solo contenuto delle informazioni date dal medico ma si deve analizzare con cura il dialogo fra le parti. Ciò, quindi, implica che l’informazione non sia univoca ma deve consistere in una cooperazione fra le parti, quindi, in una conversazione fra le parti. Il paziente deve avere la possibilità di esprimere i suoi dubbi e le sue incertezze, al fine di poter ottenere maggiori informazioni sul proprio trattamento. È necessario che l’informazione sia anche personalizzata. Questa, infatti, dovrà essere regolata e proporzionata alla particolare situazione del paziente, risulta fondamentale che il medico conosca le condizioni del paziente, la sua situazione personale, familiare, lavorativa e relazionale, ma anche le sue esigenze e aspettative terapeutiche. L’informazione dovrà essere sempre onesta e veritiera, il medico deve utilizzare un linguaggio non traumatizzante e quindi usare sempre la massima sincerità e accortezza e, in caso di prognosi infausta, lasciare spazio, ove possibile, ad un margine di speranza per il paziente, in modo che quest’ultimo si possa autodeterminare in modo chiaro e libero da condizionamenti esterni. 4 - Il caso del bambino di Modena, fino a che punto può spingersi il principio di autodeterminazione?Il caso avvenuto a Modena, nel febbraio del 2022, ha avuto notevole risalto mediatico in tutta Italia. Trattasi del caso di un bambino di due anni, ricoverato all’ospedale Sant’Orsola di Bologna, il quale necessitava con urgenza di un intervento chirurgico al cuore che a causa delle resistenze dei genitori, i quali si sono dichiarati contro alla trasfusione del sangue al piccolo da parte di donatori vaccinati al virus covid-19, ha comportato il serio rischio di poter procurare danni ingenti alla salute del bambino se non addirittura, condurlo alla morte.In questo caso si è di fronte allo scontro di due diritti fondamentali all’interno dell’ordinamento italiano. Da un lato, il diritto alla salute, diritto costituzionalmente garantito ex. art. 32; il cui portatore primario è il bambino di due anni che come documentato dai vertici medici dell’ospedale, necessità dell’intervento chirurgico programmato, e che lo stesso “non sia rinviabile"; occorrendo "procedere con urgenza al ricovero e all’intervento". Dall’altro lato, invece, vi è il diritto alla libera autodeterminazione al trattamento, unitamente al diritto alla libera professione della propria religione, in quanto oltre al timore del “sangue infetto”, come definito dai genitori del bambino, venivano addotte anche motivazioni religiose, le quali contrastano con l’eventuale donazione di sangue da parte di soggetti vaccinati. Tali motivazioni religiose si rinvengono sul presupposto per cui i genitori non accettano che al piccolo venga somministrato sangue di persone vaccinate con sieri che utilizzerebbero in fase sperimentale e/o di produzione cellule umane ricavate da feti abortiti volontariamente.A seguito della notizia ricevuta dall’ospedale, la Procura per i minorenni aveva presentato ricorso. Il tribunale oltre a sospendere in via provvisoria la potestà genitoriale alla madre e al padre, ha nominato curatore speciale la direttrice del policlinico.In questo caso, si è proceduto, come avviene normalmente in questi casi, ad un bilanciamento di interessi tra diritti costituzionalmente tutelati come quello alla salute da un lato e quello all’autodeterminazione e religioso dall’altro e tocca all’interprete, in questo caso il giudice, valutare nel caso concreto, quale interesse sia preminente a seguito del bilanciamento effettuato.Il giudice tutelare di Modena, sentite le ragioni del policlinico Sant'Orsola sulla necessità dell'intervento e sulla sicurezza del sangue, non risultando alcuna diversa ragione per temere, in caso di trasfusione di sangue da parte di soggetti vaccinati, ha ritenuto opportuno, tutelando in prima battuta la salute del bambino, dare l’assenso per il procedersi dell’operazione e della trasfusione del sangue.Nel caso in esame, l’interprete ha valutato sulla base di una serie di fattori, tra cui l’interesse preminente del minore, l’urgenza del trattamento terapeutico e l’infondatezza scientifica delle motivazioni avanzate dai genitori del minore che, valutate nel loro insieme, hanno permesso di legittimare la correttezza del trattamento sanitario ma allo stesso tempo, l’insussistenza delle rimostranze effettuate dai genitori.Più in generale, si può affermare che in caso di paziente in età adulta, il principio dell'autodeterminazione è decisivo in virtù dell’art. 32 della Costituzione, la quale impone che: "nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge".Per quanto riguarda i minori l'approccio è diverso. Nonostante in passato si fosse trovato un accordo in merito alla "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati", che nel caso in cui non ci fosse stata una circostanza di urgenza e in uno stato di necessità, doveva essere una commissione di medici, tra i quali rappresentativi della professione religiosa in contrasto con il trattamento, a valutare il caso concreto, a considerare se esistessero possibilità di autotrasfusione o di tecniche medico-chirurgiche alternative e, infine, a decidere a maggioranza. La proposta, però, non è stata accolta, da parte della commissione redigente la norma.In ogni caso, oltre all’urgenza che caratterizzava la situazione in esame, la quale ha dato una spinta ulteriore per autorizzare l’ospedale, in caso di conflitto irrisolto tra genitori e autorità sanitarie si affida la decisione alla Procura presso il Tribunale dei minorenni. Questa, sospendendo temporaneamente la responsabilità genitoriale, dispone un provvedimento basato in via esclusiva su criteri medico-scientifici. Si può affermare che quanto è avvenuto per la vicenda del bambino di Modena, rientra nel corretto uso dei poteri del giudice relativamente al bilanciamento degli interessi e diritti costituzionalmente garantiti, come quello all’autodeterminazione e al trattamento sanitario.Editor: dott. Giuseppe Sferrazzo

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Il regime di invalidità delle delibere condominiali

1 mar. 2023 tempo di lettura 7 minuti

Il condominio degli edifici costituisce una species del più ampio genus della comunione ordinaria ex artt. 1100 e ss. c.c., la cui caratteristica fondamentale risiede nella coesistenza all'interno del medesimo fabbricato di parti comuni ed unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli condomini.Le parti comuni dello stabile condominiale sono individuate nel codice civile all'art. 1117, che ne offre infatti una elencazione tassativa, il cui criterio di identificazione risiede nella funzionalità delle stesse al miglior utilizzo e godimento delle porzioni di proprietà esclusiva.Come noto, la disciplina sulla comunione ordinaria è estendibile al condominio degli edifici, come ad altre figure speciali di comunione, laddove le relative norme risultino compatibili.E' ormai principio consolidato dalla stessa giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale il condominio altro non è che un ente di gestione privo di una personalità giuridica autonoma e distinta da quella dei singoli condomini e che agisce per il tramite dell'organo rappresentativo, individuato nella persona dell'amministratore pro-tempore, il cui compito precipuo è quello di dare attuazione alle delibere dell'organo assembleare, convocato e costituito secondo le maggioranze indicate all'art. 1136 c.c.Una delle problematiche sicuramente più diffuse in tema condominiale riguarda l'impugnabilità delle delibere adottate dall'assemblea, il cui regime si rinviene all'art. 1137 c.c.Tale norma, dopo aver sancito l'obbligatorietà delle deliberazioni adottate dall'assemblea per tutti i condomini (con ciò acquisendo il c.d. principio collegiale o maggioritario, per cui le decisioni della maggioranza prevalgono sulla minoranza dissenziente allo scopo di garantire il corretto funzionamento del condominio stesso), prevede che le deliberazioni contrarie alla legge od al regolamento condominiale possono essere impugnate da ogni condomino assente, dissenziente od astenuto chiedendo all'A.G. l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla data di deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della delibera medesima per gli assenti.L'espressa menzione contenuta nella norma in esame della fattispecie di annullamento delle delibere assembleari, oltre all'indicazione di un termine decadenziale breve per la relativa impugnativa ha posto il problema di un'eventuale impugnazione della delibera adottata dall'assemblea condominiale che sia affetta da un vizio tanto grave da decretarne la nullità. Dunque, la domanda che ci si pone è se tale termine di decadenza vale altresì per l'impugnazione di delibere di tal fatta ovvero, nel silenzio della legge, si possono applicare in via analogica le norme sulla nullità del contratto ex artt. 1418 e ss. c.c.E' opportuno ricordare che il regime di nullità del contratto, come scolpito dal codice civile, distingue le nullità testuali da quelle strutturali da quelle ancora virtuali, che possono colpire la vicenda negoziale nel suo insieme. La nullità importa l'improduttività di effetti giuridici del negozio medesimo ab origine e la sentenza che accerta la nullità del contratto avrà appunto effetti dichiarativi e non già costitutivi, come accade in ipotesi di annullamento. Una delle differenze più rilevanti che sussistono tra nullità ed annullamento consiste nella rilevabilità d’ufficio della prima, a differenza della seconda, nonché nella sottoponibilità dell’azione di annullamento a termine di prescrizione quinquennale ex art. 1442, c. 1 c.c. al contrario di quanto accade in tema di azione di nullità, che infatti il codice considera imprescrittibile.Le ipotesi di nullità del contratto sono ricondotte dal legislatore a casi espressamente previsti, come in ipotesi di nullità del patto successorio ex art. 458 c.c. ovvero di nullità del patto commissorio ex art. 2744 c.c., ovvero possono dipendere da difetti strutturali del contratto, come assenza di taluno degli elementi essenziali, illiceità della causa od impossibilità dell’oggetto. Infine, sempre secondo l’art. 1418, c. 1 c.c. si distinguono le cc.dd. nullità virtuali, per tali intendendosi quelle conseguenti alla contrarietà del negozio giuridico a norme imperative.Dalla lettura del dato testuale rinvenibile dal regime delle impugnazioni delle delibere assembleari, ai sensi del già richiamato art. 1137 c.c. l’azione di annullamento sarebbe confinata alle ipotesi di contrarietà delle delibere medesima alla legge ovvero al regolamento condominiale, unitamente al termine perentorio come sopra indicato, il cui dies a quo viene variamente individuato a seconda che il condomino istante sia assente, dissenziente od astenuto.La Cassazione con la sentenza S.U. n. 9839 del 2021 è intervenuta proprio in tema di nullità delle deliberazioni adottate dall’assemblea di condominio, dando risposta ad una serie di quesiti sorti proprio in relazione all’art. 1137 c.c.Secondo il Giudice nomofilattico, infatti, sono affette da nullità, deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, le deliberazioni dell’assemblea condominiale che manchino ab origine degli elementi costitutivi essenziali, come a titolo esemplificativo quelle che hanno un oggetto impossibile in senso materiale o in senso giuridico, dando luogo in questo secondo caso ad un “difetto assoluto di attribuzioni”, e quelle che hanno un contenuto illecito, ossia contrario a norme imperative, o all’ordine pubblico, o al buon costume; al di fuori di tali ipotesi, le deliberazioni assembleari adottate in violazione di norme di legge o del regolamento condominiale sono semplicemente annullabili e l’azione di annullamento deve essere esercitata nei modi e nei termini di cui al più volte menzionato art. 1137 c.c.Alla luce di ciò, il principio di diritto ricavabile alla stregua della sentenza citata comprende proprio l’applicabilità della norma di cui all’art. 1418 c. 2 c.c., in ordine alle nullità cc.dd. strutturali del contratto, che assume un respiro ampio, di portata generale, tanto da trovare riscontro anche al di là della disciplina del negozio giuridico.Ma v’è di più. Le Sezioni Unite hanno altresì risposto ai quesiti sorti in ordine all’esperibilità dell’azione di annullamento unitamente all’opposizione a decreto ingiuntivo su contributi condominiali, aderendo all’orientamento giurisprudenziale più recente, che ammette la possibilità di un sindacato di invalidità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell’ingiunzione. In primo luogo, sono gli stessi principi generali di diritto ad affermare come l’opposizione a decreto ingiuntivo apra un ordinario giudizio ordinario di cognizione piena sulla domanda proposta dal creditore in sede monitoria. Pertanto, l’oggetto della cognizione del Giudice può estendersi anche all’accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione; per tale motivo, risulta arduo sostenere come il giudice possa confermare il decreto senza verificare la validità del titolo. In secondo luogo, non vanno dimenticate ragioni di economia processuale: negare al giudice dell’opposizione di sindacare l’invalidità della deliberazione assembleare, posta a fondamento del credito vantato dall’Ente di gestione, porterebbe ad una consistente moltiplicazione dei giudizi.Inoltre, sempre secondo la Corte di legittimità, l’art. 1137 c.c. deve essere interpretato in modo da escludere che l’annullamento di una delibera abbia effetto su alcuni condomini e non su altri, arrivando anche a formulare il seguente principio di diritto: «Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, l’eccezione con la quale l’opponente deduca l’annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell’ingiunzione, senza chiedere una pronuncia di annullamento della deliberazione, è inammissibile e tale inammissibilità va rilevata e dichiarata d’ufficio dal giudice.»Un’ulteriore questione ha interessato il regime di invalidità delle deliberazioni che applicano criteri di riparto delle spese condominiali diversi da quelli previsti dalla legge. Riprendendo un orientamento del 2005 le Sezioni Unite hanno considerato come meritasse conferma il principio che pone una distinzione tra deliberazioni che derogano i criteri legali e deliberazioni che applicano erroneamente criteri esistenti.Secondo la Corte, sono da considerare nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalle legge o dalla convenzione, da valere per il futuro; al contrario, sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate senza modificare i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, ma in violazione degli stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell’esercizio delle dette attribuzioni assembleari.Questo, in concreto, il ragionamento della Corte: le delibere in materia di ripartizione delle spese condominiali sono da considerarsi nulle per “impossibilità giuridica” dell’oggetto nel caso in cui l’assemblea esuli dalle proprie attribuzioni e modifichi i criteri di riparto legali con valenza futura; sono invece semplicemente annullabili le deliberazioni adottate nel caso in cui i criteri vengano violati nel singolo caso e non con valenza futura.Si tratta dunque di una conclusione assolutamente coerente con le premesse iniziali del ragionamento appena elaborato, circa la portata applicativa della norma di cui all’art. 1418 c.c., elaborata in ordine alle diverse ipotesi di nullità del contratto, ma che evidentemente deve essere letta ed interpretata in modo assai più ampio, fino a riconoscerle la qualifica di norma di principio generale, che quindi trova utile riscontro anche al di fuori dei rigidi confini segnati dal Titolo II Libro IV c.c. in tema di contratti in generale.

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La separazione dei coniugi

2 ago. 2021 tempo di lettura 4 minuti

Il codice civile agli articoli 150, 151, 154 e 158 disciplina la separazione personale dei coniugi.L’istituto, che si differenzia nettamente rispetto al divorzio, consiste in una situazione di legale sospensione dei doveri reciproci dei coniugi, salvi quelli di assistenza e di reciproco rispetto.In particolare, la separazione è quella situazione temporanea dove il vincolo matrimoniale si allenta ma non si scioglie e costituisce un rimedio al venir meno dell’affectio coniugalis.La funzione dell’istituto è duplice: mantenere vivo il vincolo coniugale, che può sempre tornare alla sua piena efficienza con la riconciliazione (art. 157 c.c.) o predisporre le basi per il successivo scioglimento del vincolo.Quanti tipi di separazione sono disciplinati dal codice civile?Cosa s’intende per separazione di fatto?Quali sono gli effetti della separazione personale dei coniugi?A chi spetta il diritto di chiedere la separazione?1 – Quanti tipi di separazione sono disciplinati dal codice civile?Ai sensi dell’articolo 156, comma II, c.c. la separazione può essere: a) giudiziale, se ha il suo presupposto nell’intollerabilità della convivenza o nel grave pregiudizio per l’educazione dei figli ed è pronunciata dal Tribunale ad istanza di uno o di entrambi i coniugi (art. 151 c.c.); b) consensuale, se ha il suo presupposto nel consenso dei coniugi ed avviene per accordo delle parti che dovrà essere omologato dal Tribunale (art. 158 c.c.). In entrambe le ipotesi si parla di separazione legale, in quanto lo status di vita separata si instaura tra i coniugi soltanto a seguito di un provvedimento giurisdizionale.Vi sono, inoltre, forme particolari di separazione, che pur trovando la loro disciplina in un provvedimento giurisdizionale non comportano la modificazione dello status coniugale: a) separazione temporanea disposta in pendenza del giudizio di nullità del matrimonio davanti ai tribunali civili; b) la separazione ordinata dal presidente del Tribunale in sede di provvedimenti temporanei e urgenti durante il giudizio di separazione.2 - Cosa s’intende per separazione di fatto?Lo status di coniuge legalmente separato può nascere solo da una sentenza di separazione giudiziale o dall’omologazione di una sentenza consensuale.Tuttavia, i coniugi possono porre fine alla convivenza dando vita a situazioni che non sono irrilevanti per l’ordinamento e che producono determinati effetti giuridici, in parte diversi rispetto a quelli prodotti dalla separazione legale.La separazione di fatto richiede la cessazione della convivenza dei coniugi. Non costituiscono, pertanto, separazione di fatto le ipotesi (viaggi, ricoveri in ospedale, servizio militare) nelle quali la coabitazione sia temporaneamente interrotta senza che si verifichi alcuna frattura dell’affectio coniugalis. Costituisce separazione di fatto anche la separazione consensuale non omologata, quando i coniugi concordano la cessazione della convivenza senza far ricorso all’autorità giudiziale.La separazione di fatto rileva quale fondamento dell’azione di disconoscimento della paternità, non comporta il venir meno della presunzione di concepimento e non determina lo scioglimento della comunione legale.3 - Quali sono gli effetti della separazione personale dei coniugi?La separazione, come innanzi detto, non scioglie il matrimonio ma sospende soltanto alcuni doveri reciproci dei coniugi, quali quelli legati alla vita in comune.In particolare, il dovere di fedeltà si riduce al mero dovere di rispetto dell’onorabilità del coniuge, vengono meno gli obblighi di convivenza e di collaborazione, ma la moglie conserva il cognome del marito. Quanto ai rapporti patrimoniali, si scioglie la comunione legale ma permangono il fondo patrimoniale e l’impresa familiare.A fronte della separazione, sorge l’obbligo in capo al coniuge di fornire all’altro coniuge, se privo di adeguate risorse economiche, i mezzi necessari per le ordinarie esigenze di vita. Il mantenimento in favore dei figli, invece, grava su entrambi i genitori in misura proporzionale al reddito di ciascuno.4 - A chi spetta il diritto di chiedere la separazione?La separazione può essere chiesta da uno o da entrambi i coniugi, compreso il coniuge che con il suo comportamento abbia cagionato l’intollerabilità della convivenza o la situazione pregiudizievole ai figli. Nel giudizio di separazione la qualità di parte spetta esclusivamente ai coniugi e non può essere riconosciuta ai parenti di questi, neppure al fine di tutelare più efficacemente gli interessi dei figli minori.Il diritto di chiedere la separazione è: a) personalissimo, né deriva l’intrasmissibilità agli eredi, poiché il diritto cessa con la morte del suo titolare e non è ammissibile la prosecuzione in giudizio da parte degli eredi; b) indisponibile, ciò comporta che la separazione non può essere oggetto di compromesso per arbitrato; c) imprescrittibile. È consentita la rappresentanza volontaria dei coniugi da parte di procuratori speciali delimitando l’ambito che la parte rappresentata intende far valere a mezzo del rappresentante.Per l’interdetto non può agire il tutore il quale, tuttavia, ha la legittimazione passiva nel giudizio di separazione promosso dall’altro coniuge.Editor: Avv. Elisa Calviello

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