Acquisti in saldo: si può cambiare la merce acquistata?

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Pubblicato il 14 nov. 2021 · tempo di lettura 1 minuti

Acquisti in saldo: si può cambiare la merce acquistata? | Egregio Avvocato

Nel caso di merce acquistata durante i saldi, il consumatore ha diritto al cambio in tre casi:


  1. sempre, nel caso di bene “difettoso”, cioè affetto da vizi di fabbricazione, per effetto della garanzia prevista dal Codice del Consumo, che dura due anni ma richiede una denuncia entro 60 giorni dall’acquisto;
  2. se il commerciante l’ha promesso volontariamente ed alle condizioni da questi precisate;
  3. sempre, in caso di acquisti online, entro 14 giorni dalla consegna del bene.



Se il cambio non è possibile (ad es. perché non ci sono più beni disponibili), il consumatore ha diritto alla riparazione gratuita del bene difettoso, alla riduzione del prezzo o ad un buono da utilizzare per altri acquisti.



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Il diritto dei nonni a mantenere rapporti significativi con i nipoti e il principio dell’interesse superiore del minore: riflessioni sulla Cassazione civile, ordinanza n. 2881/2023

30 gen. 2026 tempo di lettura 4 minuti

Il diritto dei nonni a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, disciplinato dall’art. 317-bis c.c., costituisce un tema di grande rilevanza nel diritto di famiglia italiano. La recente ordinanza della Cassazione civile, sez. I, n. 2881 del 31 gennaio 2023, ha precisato che tale diritto non può essere esercitato in modo coercitivo, imponendo al minore frequentazioni non gradite.La pronuncia si inserisce in un quadro giuridico complesso, dove il principio dell’interesse superiore del minore prevale su quello dei genitori e degli altri familiari, in linea con disposizioni costituzionali (artt. 2, 30 e 31 Cost.) e fonti internazionali ed europee (Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, Carta dei diritti fondamentali dell’UE, CEDU).La Cassazione ha ribadito che ogni intervento giudiziale volto a disciplinare i rapporti tra minore e ascendenti deve fondarsi sul principio dell’interesse superiore del minore. Tale principio, riconosciuto anche dalla Corte costituzionale (sentenza n. 79/2022), finisce per sancire i seguenti principi:Prevalenza dell’interesse del minore: l’interesse dei genitori o dei nonni non può giustificare la coercizione del bambino in relazioni indesiderate;Valutazione della capacità di discernimento: secondo l’art. 336-bis c.c., la volontà dei minori di età superiore ai dodici anni o, comunque, capaci di discernimento deve essere rispettata; Progetto educativo e formativo: la frequenza dei nonni deve integrarsi in un progetto complessivo volto a garantire uno sviluppo equilibrato della personalità del minore.Fonti internazionali (come la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989, la Dichiarazione sui principi sociali e legali riguardo alla protezione dei bambini del 1986, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e la Convenzione di Strasburgo in materia di adozione del 1968, insieme a strumenti europei quali l’art. 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e gli artt. 8 e 14 CEDU) confermano il principio della centralità dell’interesse del minore.L’art. 317-bis c.c., introdotto dal d.lgs. n. 154/2013, riconosce ai nonni il diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti. Tuttavia, la Cassazione chiarisce che il diritto dei nonni non è incondizionato e che la tutela dei rapporti deve conciliarsi con la volontà e il benessere del minore. Infatti, ci sono particolari situazioni, da valutare sempre nel caso concreto, in cui la frequentazione con i nonni, se valutata come una relazione sgradita e non voluta, non può essere imposta.In particolare, la Suprema Corte afferma: “Il mantenimento di rapporti significativi coi nonni non può essere assicurato tramite la costrizione del bambino, attraverso un’imposizione manu militari di una relazione sgradita e non voluta, cosicché nessuna frequentazione può essere disposta a dispetto della volontà manifestata da un minore che abbia compiuto i 12 anni o che comunque risulti capace di discernimento”.Ne consegue che il ruolo degli ascendenti non è quello di imporre relazioni, ma di cooperare con i genitori e favorire lo sviluppo affettivo e morale del minore, tenendo sempre presente la spontaneità e la qualità della relazione.Quando le relazioni tra nonni e nipoti si complicano a causa di conflitti con i genitori, l’intervento giudiziale diventa necessario. La Corte deve:Accertare la capacità di discernimento dei minori: ascoltandoli secondo le condizioni previste dall’art. 336-bis c.c.;Valutare l’interesse concreto e specifico del minore: considerando la qualità e la spontaneità della relazione con ciascun ascendente;Bilanciare gli interessi dei familiari adulti: senza far prevalere la posizione di nessuno, ma cercando soluzioni armoniche che rispettino il progetto educativo e formativo del minore.Nella fattispecie oggetto dell’ordinanza n. 2881/2023, la Corte di merito non aveva valutato la capacità di discernimento dei bambini né il loro interesse specifico, trascurando la conflittualità con la famiglia paterna. La Cassazione ha quindi cassato il provvedimento e rinviato per un nuovo esame secondo i principi sopra delineati.In conclusione, l’ordinanza n. 2881/2023 rappresenta un punto di riferimento essenziale per la giurisprudenza sul diritto dei nonni a mantenere rapporti significativi con i nipoti. Essa, ribadendo la centralità dell’interesse superiore del minore, sancisce che nessun rapporto può essere imposto contro la volontà del bambino, evidenzia che in particolari situazioni, quando la frequentazione è sgradita, non può essere imposta, conferma il ruolo del giudice nel bilanciamento tra le posizioni degli adulti e il rispetto della spontaneità delle relazioni familiari e sottolinea l’obbligo degli ascendenti di cooperare al progetto educativo del minore.In sintesi, la Suprema Corte chiarisce che non è il minore a sacrificarsi per soddisfare le esigenze degli ascendenti, ma che il diritto dei nonni deve essere modulato in funzione del benessere concreto dei bambini, in armonia con le fonti costituzionali, internazionali ed europee, e rispettando la spontaneità della relazione affettiva. A nostro modesto parere, è comunque opportuno indagare e capire i motivi che inducono il minore a rifiutare il rapporto con i nonni.

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Gli accordi prematrimoniali nel diritto italiano alla luce dell’ordinanza n. 20415/2025: tra tradizione e apertura giurisprudenziale

27 mar. 2026 tempo di lettura 4 minuti

Gli accordi prematrimoniali rappresentano uno strumento sempre più diffuso per la regolamentazione preventiva dei rapporti economici tra coniugi. Tuttavia, il loro inquadramento nel diritto italiano è stato storicamente caratterizzato da un atteggiamento di forte diffidenza, fondato sulla tutela della famiglia quale istituzione di rilievo pubblicistico e sulla indisponibilità dei diritti che ne derivano.La recente ordinanza n. 20415 del 21 luglio 2025 della Corte di Cassazione segna un ulteriore passo nel processo evolutivo della materia, offrendo nuovi spunti interpretativi in ordine alla validità degli accordi patrimoniali stipulati in vista di una possibile separazione.Nel sistema italiano, l’art. 160 c.c. sancisce il principio di indisponibilità dei diritti derivanti dal matrimonio. Tale disposizione è stata a lungo interpretata dalla giurisprudenza come fondamento della nullità dei cosiddetti patti prematrimoniali, ossia degli accordi diretti a disciplinare ex ante le conseguenze economiche della separazione o del divorzio.In particolare, la Corte di Cassazione ha costantemente affermato l’illiceità di tali pattuizioni, ritenendo che esse possano incidere sulla libertà dei coniugi di determinarsi in ordine alla prosecuzione o cessazione del matrimonio, compromettendo la tutela del coniuge economicamente più debole ed in tal modo violando il principio di solidarietà familiare.Tale orientamento ha determinato una netta chiusura rispetto ai modelli contrattuali tipici degli ordinamenti anglosassoni.Negli ultimi anni, si è tuttavia registrata una significativa evoluzione interpretativa, volta a valorizzare l’autonomia negoziale delle parti ai sensi dell’art. 1322, comma 2, c.c.La giurisprudenza ha iniziato a distinguere tra:patti aventi ad oggetto diritti indisponibili (come assegno di mantenimento, diritti dei figli, obblighi familiari), tuttora ritenuti nulli;accordi patrimoniali tra coniugi aventi ad oggetto diritti disponibili, ritenuti invece potenzialmente validi se configurabili come contratti atipici meritevoli di tutela.In tale contesto si inserisce l’ordinanza n. 20415/2025, che consolida un orientamento già emerso in precedenti pronunce.È fondamentale chiarire, in via preliminare, che la pronuncia in esame è una ordinanza e non una sentenza. Tale distinzione non è meramente formale, ma incide sulla portata sistematica della decisione, che, pur autorevole, non costituisce un definitivo mutamento di indirizzo.Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto valido un accordo stipulato tra coniugi durante il matrimonio, con cui il marito si impegnava a restituire alla moglie somme da questa impiegate per la ristrutturazione di un immobile di sua proprietà, mentre la moglie rinunciava, in cambio, a determinati beni.La Suprema Corte ha qualificato tale accordo come un contratto atipico, sottoposto a condizione sospensiva lecita, rappresentata dall’eventuale separazione. Elemento centrale della decisione è la distinzione tra la separazione quale causa del contratto (ipotesi che determinerebbe l’illiceità) e la separazione quale condizione sospensiva, evento futuro e incerto da cui dipende l’efficacia dell’accordo.Nonostante l’apertura, la Corte ribadisce con chiarezza i limiti dell’autonomia negoziale in ambito familiare. Restano infatti invalide le pattuizioni che incidono su assegno di mantenimento o divorzile, obblighi di contribuzione ai bisogni della famiglia (art. 143 c.c.), diritti dei figli minori, diritti indisponibili in generale.L’intervento giudiziale continua a rappresentare un presidio fondamentale, soprattutto al fine di garantire l’equilibrio tra le parti, la tutela del soggetto più debole e il rispetto dell’ordine pubblico familiare.È necessario sottolineare con forza che gli accordi ammessi dall’ordinamento italiano non sono assimilabili ai prenuptial agreements statunitensi.Negli Stati Uniti, infatti, i patti prematrimoniali sono pienamente riconosciuti e vincolanti e possono disciplinare in modo ampio e dettagliato le conseguenze economiche del matrimonio e del divorzio. Nell'ordinamento statunitense, infine, il giudice tende a rispettare integralmente la volontà delle parti, salvo casi eccezionali.Al contrario, nel sistema italiano non esiste una disciplina legislativa organica dei patti prematrimoniali: l’autonomia negoziale è limitata ai soli profili patrimoniali disponibili, il controllo giudiziale è imprescindibile e permane in ogni caso il divieto di incidere preventivamente su diritti fondamentali e indisponibili.Pertanto, gli accordi riconosciuti dalla giurisprudenza italiana non costituiscono veri e propri “patti prematrimoniali” in senso anglosassone, ma piuttosto strumenti negoziali circoscritti, inseriti nel quadro della contrattualistica atipica.L’ordinanza n. 20415/2025 si inserisce in un percorso evolutivo che appare ormai difficilmente reversibile. La crescente apertura verso l’autonomia negoziale riflette l’evoluzione sociale del concetto di famiglia a seguto della diffusione di modelli stranieri, che potrebbero servire a ridurre il contenzioso in materia di famiglia. Tuttavia, l’assenza di un intervento legislativo organico continua a generare incertezza applicativa. Una eventuale regolamentazione normativa potrebbe chiarire i limiti di validità degli accordi, garantendo maggiore certezza giuridica ed allo stesso tempo armonizzando il sistema italiano con le esperienze straniere, pur nel rispetto dei suoi principi fondamentali.La giurisprudenza italiana sta progressivamente superando l’approccio tradizionale di rigida nullità dei patti in vista della crisi coniugale, riconoscendo spazi sempre più ampi all’autonomia negoziale dei coniugi.L’ordinanza n. 20415/2025 rappresenta un passaggio significativo in tale direzione, pur senza legittimare una piena contrattualizzazione del matrimonio. Gli accordi patrimoniali condizionati alla separazione possono essere validi, ma solo entro limiti ben definiti.Resta, dunque, netta la distanza rispetto al modello statunitense: mentre negli ordinamenti anglosassoni i patti prematrimoniali costituiscono strumenti centrali e pienamente efficaci, nel diritto italiano essi rimangono figure atipiche, parziali e sottoposte a rigorosi controlli.Il sistema si trova oggi in una fase intermedia, in cui la prassi anticipa la legge e la giurisprudenza svolge un ruolo di supplenza, tracciando i confini di un istituto ancora in via di definizione.

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Diritto alla Bigenitorialità

31 gen. 2022 tempo di lettura 1 minuti

L'affido condiviso è un istituto che negli ultimi anni ha voluto suggellare il crescente interesse del nostro Legislatore al diritto alla bigenitorialità. In particolare, questa misura, volta a mantenere fin dove possibile un rapporto stabile del minore con entrambi i genitori, pur prevedendo una collocazione prevalente (di solito presso la madre), sancisce il diritto/dovere del padre di incontrare regolarmente il proprio figlio, senza dover subire ostacoli di alcun genere da parte dell'altro genitore.Purtroppo, nella prassi questo raramente accade. Il più delle volte, come da noi ripetutamente sottolineato nel nostro blog, si tende ad utilizzare il minore come strumento per convincere l'ex coniuge a pagamenti in denaro, stravolgendo in tal modo l'istituto e le finalità dell'affido condiviso.Al riguardo, la Cassazione, con sentenza del 2015 (Cass. Civ., Sez. I, sentenza 25 febbraio 2015, n. 3810 ) ha ribadito che "le eventuali inadempienze sul piano economico del genitore non erano ostative al riconoscimento dell’affidamento condiviso in assenza di ulteriori elementi (disinteresse o mancato esercizio del diritto di visita)". A nostro modesto parere, gli Ermellini hanno correttamente deciso nella vicenda de quo, usando come parametro valutativo non il mero esborso monetario - assurto a unico fondamento della moderna famiglia - ma bensì il diritto del minore, soggetto debole e pertanto meritevole di tutela, a mantenere un rapporto stabile e duraturo con entrambi i genitori.Anche la più attenta Giurisprudenza di merito si colloca su questa scia, che, oramai, è diventata una costante dei nostri Tribunali. Concludiamo, quindi, osservando come il diritto di famiglia italiano stai negli ultimi anni distaccandosi sempre più dal mero aspetto monetario, per rivalutare e tutelare valori ben più alti, come appunto il diritto di ogni bambino ad avere un papà ed una mamma.Prof. Avv. Domenico Lamanna Di SalvoMATRIMONIALISTA - DIVORZISTA - CURATORE SPECIALE DEL MINORE

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Risarcimento danni da alienazione parentale: una nuova causa di responsabilità aquiliana?

2 ago. 2024 tempo di lettura 2 minuti

La pas o più comunemente conosciuta come "sindrome" dell'alienazione parentale non è una malattia ma una condotta illecita.Si definisce "sindrome " da alienazione genitoriale il comportamento di un genitore,che, soprattutto in fase di separazione, scredita e allontana l'altra figura genitoriale.Appare opportuno sottolineare che tale  disturbo esiste sia al maschile che al femminile.Le Corti italiane sono sempre state restie nel riconoscere tale condotta ma, recentemente, alcune aperture in tal senso si sono verificate. Al riguardo, vogliamo ricordare la vicenda al vaglio del Tribunale di Cosenza (Trib. Cosenza, 549/2019), che,  chiamato a pronunciarsi sulla sindrome di alienazione parentale, ha accolto la richiesta di risarcimento danni avanzata da un padre avverso l'ex moglie, colpevole di aver emarginato la figura paterna per oltre tre anni. Il Tribunale, tenuto conto della durata della condotta della donna, dei presumibili disagi e sofferenze patite sia dal padre per il distacco - fisico ed emotivo - dal figlio, che dal figlio, privato dell'apporto del padre rispetto alla sua crescita, educazione e formazione, ha reputato equo liquidare il pregiudizio in Euro 5.000,00 per ciascuno dei soggetti danneggiati. Secondo i Giudici, anche prescindendo dalla valdità o invalidità teorica di questa sindrome, bisogna "accertare, in concreto, la sussistenza di tali condotte, alla stregua dei mezzi di prova propri della materia, quali l’ascolto del minore, nonché le presunzioni, ad esempio desumendo elementi anche dalla eventuale presenza di un legame simbiotico e patologico tra il figlio ed il genitore collocatario, motivando quindi adeguatamente sulla richiesta di modifica, tenendo conto che, a tale fine, e a tutela del diritto del minore alla bigenitorialità ed alla crescita equilibrata e serena, tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali del figlio con l’altro genitore, al di là di egoistiche considerazioni di rivalsa su quest’ultimo." Poichè non erano stati adeguatamente forniti elementi istruttori con cui ritenere provate le condotte di abuso da parte del padre – compresa la CTU – il Tribunale concludeva che l’allontanamento padre – figlio fosse stato causato dalla madre. Per tali ragioni, visto il condizionamento perpetrato dalla madre a danno del figlio e le carenze di entrambi i genitori di gestire il conflitto personale con modalità idonee a preservare l’equilibrio psichico del figlio, il Giudice di prime cure disponeva l’affidamento ai servizi sociali, ripristinava gli incontri padre e figlio e accoglieva la richiesta di risarcimento formulata da parte ricorrente per aver la madre "gravemente pregiudicato la relazione affettiva padre-figlio, in tal modo ledendo tanto il diritto del minore alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena, quanto il diritto dell’uomo di svolgere il proprio ruolo genitoriale."La soluzione appare pienamente condivisibile, anche e soprattutto alla luce di un fenomeno che è sempre più diffuso e che, pertanto, deve assumere valenza giuridica per evitare abusi del diritto ai danni di genitori vittime di rancori e depressioni dell'ex.Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo Matrimonialista - Divorzista - Curatore Speciale del Minore

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