Egregio Avvocato
Pubblicato il 14 nov. 2021 · tempo di lettura 1 minuti
Nel caso di merce acquistata durante i saldi, il consumatore ha diritto al cambio in tre casi:
Se il cambio non è possibile (ad es. perché non ci sono più beni disponibili), il consumatore ha diritto alla riparazione gratuita del bene difettoso, alla riduzione del prezzo o ad un buono da utilizzare per altri acquisti.
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Egregio Avvocato
8 feb. 2025 • tempo di lettura 1 minuti
Con la Sentenza n. 13136 del 08.09.2022 la XIII Sezione Civile del Tribunale di Roma ha rigettato una domanda di risarcimento ex art. 2052 cc avanzata da una veterinaria avverso il padrone di un cane da cui la donna era stata morsa poco prima di operarlo. Il tribunale, con una pronuncia che valorizza i compiti di cura della danneggiata verso l’animale, ha ritenuto che esso fosse stato affidato alla dottoressa e che la sua negligenza avesse ingenerato un caso fortuito, nonostante la presenza del padrone al momento del sinistro. La pronuncia offre l’occasione di analizzare gli elementi della responsabilità ex art. 2052 cc e la permeabilità della distinzione tra caso fortuito e responsabilità di chi ha in uso l’animale.Articolo pubblicato su Giurisprudenza Civile – Giuricivile (ISSN 2532-201X) n. 2/2023. Clicca per leggere l'articolo completo.
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8 lug. 2021 • tempo di lettura 5 minuti
Il figlio, nato fuori dal matrimonio, che non è stato riconosciuto può ricorrere all’istituto della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, disciplinato dal codice civile dagli articoli 269 – 279, affinché il Tribunale accerti con sentenza chi sia il genitore e, di conseguenza, dichiari la paternità e la maternità.L’oggetto dell’azione di riconoscimento risiede nell’accertamento del dato biologico della procreazione e la funzione dell’istituto è quella di garantire al figlio che sia nato fuori del matrimonio, e che non sia stato spontaneamente riconosciuto, il diritto a conseguire, comunque, lo status di figlio.La sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell’articolo 277 c.c. ed implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione matrimoniale di natura patrimoniale, ereditari e di tipo personale. Quali sono i presupposti per esercitare l’azione di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità?Chi sono i legittimati attivi e passivi?Qual è il procedimento da seguire per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità?Quali sono gli effetti della sentenza dichiarativa della filiazione?1 – Quali sono i presupposti per esercitare l’azione di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità?L’azione può essere esercitata se ricorrono tutte le seguenti condizioni: a) il figlio è nato fuori dal matrimonio; b) il figlio non è stato riconosciuto da uno o da entrambi i genitori; c) il riconoscimento è ammesso.Nei casi di figlio incestuoso l’azione può essere promossa soltanto dopo aver ottenuto l’autorizzazione del giudice. È inammissibile la dichiarazione giudiziale di maternità nei confronti di una donna che, al momento del parto, ha chiesto l’anonimato. Infatti, secondo il Tribunale di Milano la volontà della madre di rimanere anonima deve prevalere sull’interesse del figlio a conoscere le proprie origini e la propria identità biologica c.d. diritto all’oblio.L’articolo 269 c.c. non pone alcuna limitazione in ordine ai mezzi con i quali può essere provata la paternità naturale, pertanto, il legale genitoriale può essere dimostrato sulla base sia della prova testimoniale, relativa alla relazione tra i pretesi genitori, sia di una consulenza tecnica d’ufficio genetica.La c.t.u. genetica percipiente è lo strumento più idoneo, avente margini di sicurezza elevatissimi, per l’acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione naturale.La costante giurisprudenza di legittimità afferma che il rifiuto di sopporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile dal giudice di così elevato valore indiziario da poter da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda di accertamento della paternità.Quanto alla prova della maternità questa è dimostrata provando l’identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.Ed ancora, la prova della maternità può essere fornita dall’ospedale presso cui è avvenuto il parto. 2 - Chi sono i legittimati attivi e passivi?La legge stabilisce che l’azione può essere esercitata dal figlio nato fuori del matrimonio che non è stato riconosciuto.Nel momento in cui il figlio è: a) minore, l’azione viene proposta nel suo interesse dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale, in mancanza del genitore o in caso di sua impossibilità, è esercitata dal tutore previa autorizzazione del giudice; b) interdetto, l’azione viene proposta dal tutore previa autorizzazione del giudice. In ogni caso se il figlio ha compiuto i 14 anni, occorre il suo consenso per promuovere o per proseguire l’azione. Se il figlio muore prima di aver iniziato l’azione, questa può essere promossa dai suoi discendenti entro due anni dalla sua morte; nel caso in cui il figlio muore dopo aver intrapreso l’azione, questa può essere proseguita dai discendenti. La domanda di accertamento giudiziale di paternità o maternità deve essere proposta nei confronti del genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi.Se mancano anche gli eredi, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.Qualora il legittimato passivo sia minorenne, il contraddittorio deve essere istaurato nei confronti del suo rappresentante legale.3 - Qual è il procedimento da seguire per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità?L’azione di riconoscimento giudiziale di paternità o maternità deve essere introdotta nelle forme ordinarie del giudizio a cognizione piena ex artt. 163 ss c.p.c e, dunque, con citazione. Competente per territorio è il Tribunale del luogo di residenza del genitore convenuto, secondo i principi generali in materia di giudizi aventi natura contenziosa. Non è ammessa alcuna negoziazione o rinuncia alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità in quanto tale azione ha ad oggetto diritti indisponibili, ma è ammessa la rinuncia all’azione, accettata dalle parti costituite, il che comporta l’estinzione del giudizio in cui è manifestata e l’azione può essere successivamente riproposta dallo stesso genitore e dal figlio che abbia raggiunto la maggiore età. 4 - Quali sono gli effetti della sentenza dichiarativa della filiazione?Come innanzi accennato, la sentenza dichiarativa della filiazione produce gli effetti di uno spontaneo riconoscimento ed implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione matrimoniale.Gli effetti della dichiarazione giudiziale si producono retroattivamente, fin dal momento della nascita.In particolare, l’obbligo di mantenimento grava su ognuno dei genitori fin dal momento della nascita e al genitore che abbia compiuto per primo il riconoscimento spetta, per il periodo in cui ha provveduto da solo alle necessità del figlio, il rimborso pro quota delle spese sostenute dalla nascita.Il rimborso pro quota delle spese sostenute per il mantenimento del figlio ha natura indennitaria e quindi può essere liquidato in via equitativa, con riguardo agli esborsi presumibilmente sostenuti in concreto, alle esigenze dei figli e alle sostanze e ai redditi di ciascun genitore. La corresponsione del rimborso pro quota per il periodo precedente alla proposizione dell’azione prescinde da un’espressa domanda di parte.Editor: Avv. Elisa Calviello
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Egregio Avvocato
20 giu. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Il codice civile riconosce a tutti i consociati un'ampia libertà negoziale, che si traduce nella concreta possibilità di gestire al meglio i propri interessi attraverso la conclusione dei contratti che si ritengono più adatti.Tale libertà non può esprimersi in modo del tutto casuale, ma deve sempre perseguire interessi meritevoli di tutela.In alcuni casi detti interessi sono già espressi nel codice civile, attraverso la predisposizione di contratti tipici, descritti in tutti gli elementi costitutivi.Così è nel caso del contratto di comodato, che l'art. 1803 c.c. definisce come un contratto essenzialmente sempre gratuito, poichè una parte consegna ad un'altra una cosa mobile o immobile, affinchè se ne serva per un tempo o un uso determinato e la restituisca al termine, senza percepire nulla come corrispettivo di tale uso.Può accadere, tuttavia, che chi ha dato in comodato l'immobile, si ritrovi improvvisamente ad avere necessità di liquidità e, per questo, decida di vendere quell'immobile.In questo caso il contratto di comodato, anche se è preesistente, non sarà opponibile al nuovo proprietario, con la conseguenza che il comodatario (cioè colui che occupa la casa in virtù del contratto di comodato), sarà costretto a dover lasciare l'immobile.Il nuovo proprietario dovrà, dunque, inviare una comunicazione nella quale manifesta la propria volontà di disporre del bene e, se il comodatario non libera l'immobile, il nuovo proprietario ha diritto al risarcimento dei danni patiti.
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27 mag. 2026 • tempo di lettura 3 minuti
Nelle relazioni intime, la fiducia reciproca può entrare in tensione con esigenze di controllo, specie in presenza di sospetti di infedeltà. Tuttavia, l’ordinamento giuridico italiano pone limiti rigorosi alla possibilità di ingerirsi nella sfera privata altrui, anche all’interno della coppia. Il telefono cellulare, quale contenitore di comunicazioni personali e dati sensibili, è pienamente ricompreso nell’ambito delle tutele predisposte dalla normativa penale e costituzionale.L’accesso al dispositivo del partner senza autorizzazione integra, in linea generale, una condotta penalmente rilevante. Ciò vale anche nei casi in cui:il dispositivo sia momentaneamente sbloccato;le credenziali siano conosciute perché comunicate dal titolare;l’accesso avvenga su account già loggati (email, social network).In tali ipotesi, l’illiceità deriva non solo dall’assenza di consenso attuale, ma anche dall’eventuale uso eccedente rispetto all’autorizzazione originariamente concessa. Il principio cardine è che il consenso deve essere specifico, attuale e riferito alla singola attività di consultazione.Ai sensi dell’art. 615 bis c.p., la captazione indebita di informazioni attinenti alla vita privata configura il reato di interferenze illecite nella vita privata, punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.La norma si applica quando un soggetto:si procura notizie o immagini relative alla vita privata altrui;utilizza strumenti idonei alla captazione (tra cui rientrano dispositivi digitali);agisce senza legittimazione.Il reato è procedibile a querela della persona offesa.Qualora il soggetto sottragga con forza il telefono dalle mani del partner, si configura il reato di rapina, indipendentemente dalla finalità perseguita (ad esempio, accertare un tradimento). L’elemento determinante è l’uso della violenza o minaccia per ottenere il possesso del bene (Cass. n. 41125/2023).Il movente, anche se legato alla tutela di interessi personali o familiari, non esclude la responsabilità penale.L’installazione di applicazioni volte a monitorare conversazioni, messaggi o attività del dispositivo altrui costituisce una forma aggravata di intrusione nella sfera privata. Tali condotte possono integrare:accesso abusivo a sistema informatico;intercettazione illecita di comunicazioni;trattamento illecito di dati personali.La finalità probatoria (ad esempio, raccogliere elementi per una separazione con addebito) non scrimina la condotta.La creazione di account falsi sui social media, utilizzati per interagire con il partner al fine di controllarne il comportamento, integra il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.). Tale fattispecie si realizza quando un soggetto:si attribuisce falsamente un’identità;induce altri in errore;persegue un vantaggio o arreca un danno.L’art. 15 della Costituzione sancisce il principio di inviolabilità della libertà e segretezza della corrispondenza. Le limitazioni sono ammesse esclusivamente su atto motivato dell’autorità giudiziaria, e in ogni caso nei casi e modi previsti dalla legge.Ne deriva che qualsiasi forma di controllo privato e arbitrario sulle comunicazioni altrui è incompatibile con il dettato costituzionale.Un ulteriore profilo di rilievo riguarda l’inutilizzabilità delle prove raccolte tramite condotte illecite. Nel contesto dei procedimenti di separazione o divorzio, le prove ottenute violando la privacy del partner non possono essere utilizzate e il soggetto che le ha raccolte può incorrere in responsabilità penale autonoma.Il sistema processuale, infatti, non ammette che la tutela di un diritto (es. dimostrare un tradimento) avvenga mediante la violazione di diritti fondamentali altrui.L’unica ipotesi in cui il controllo del dispositivo altrui è lecito è quella in cui vi sia il consenso esplicito, attuale e specifico rispetto all’attività svolta.Tale consenso deve essere manifestato al momento dell’accesso, e non può essere presunto né desunto da comportamenti precedenti.L’analisi evidenzia come l’ordinamento italiano attribuisca una tutela particolarmente intensa alla riservatezza individuale, anche all’interno delle relazioni affettive. Il sospetto di infedeltà non giustifica condotte invasive o illecite, né consente deroghe ai principi costituzionali e penalistici.In definitiva, il bilanciamento tra fiducia e controllo deve rimanere confinato nella sfera etica e relazionale, senza travalicare i limiti imposti dalla legge. Il ricorso a strumenti investigativi privati e non autorizzati non solo espone a responsabilità penale, ma si rivela anche inutile sotto il profilo processuale.Cosa succede nei procedimenti familiari con le prove illegittimamente acquisite? Ne parleremo in un prossimo articolo.
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