Acquisti in saldo: si può cambiare la merce acquistata?

Avv. Egregio Avvocato

Egregio Avvocato

Pubblicato il 14 nov. 2021 · tempo di lettura 1 minuti

Acquisti in saldo: si può cambiare la merce acquistata? | Egregio Avvocato

Nel caso di merce acquistata durante i saldi, il consumatore ha diritto al cambio in tre casi:


  1. sempre, nel caso di bene “difettoso”, cioè affetto da vizi di fabbricazione, per effetto della garanzia prevista dal Codice del Consumo, che dura due anni ma richiede una denuncia entro 60 giorni dall’acquisto;
  2. se il commerciante l’ha promesso volontariamente ed alle condizioni da questi precisate;
  3. sempre, in caso di acquisti online, entro 14 giorni dalla consegna del bene.



Se il cambio non è possibile (ad es. perché non ci sono più beni disponibili), il consumatore ha diritto alla riparazione gratuita del bene difettoso, alla riduzione del prezzo o ad un buono da utilizzare per altri acquisti.



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La separazione dei coniugi

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Il codice civile agli articoli 150, 151, 154 e 158 disciplina la separazione personale dei coniugi.L’istituto, che si differenzia nettamente rispetto al divorzio, consiste in una situazione di legale sospensione dei doveri reciproci dei coniugi, salvi quelli di assistenza e di reciproco rispetto.In particolare, la separazione è quella situazione temporanea dove il vincolo matrimoniale si allenta ma non si scioglie e costituisce un rimedio al venir meno dell’affectio coniugalis.La funzione dell’istituto è duplice: mantenere vivo il vincolo coniugale, che può sempre tornare alla sua piena efficienza con la riconciliazione (art. 157 c.c.) o predisporre le basi per il successivo scioglimento del vincolo.Quanti tipi di separazione sono disciplinati dal codice civile?Cosa s’intende per separazione di fatto?Quali sono gli effetti della separazione personale dei coniugi?A chi spetta il diritto di chiedere la separazione?1 – Quanti tipi di separazione sono disciplinati dal codice civile?Ai sensi dell’articolo 156, comma II, c.c. la separazione può essere: a) giudiziale, se ha il suo presupposto nell’intollerabilità della convivenza o nel grave pregiudizio per l’educazione dei figli ed è pronunciata dal Tribunale ad istanza di uno o di entrambi i coniugi (art. 151 c.c.); b) consensuale, se ha il suo presupposto nel consenso dei coniugi ed avviene per accordo delle parti che dovrà essere omologato dal Tribunale (art. 158 c.c.). In entrambe le ipotesi si parla di separazione legale, in quanto lo status di vita separata si instaura tra i coniugi soltanto a seguito di un provvedimento giurisdizionale.Vi sono, inoltre, forme particolari di separazione, che pur trovando la loro disciplina in un provvedimento giurisdizionale non comportano la modificazione dello status coniugale: a) separazione temporanea disposta in pendenza del giudizio di nullità del matrimonio davanti ai tribunali civili; b) la separazione ordinata dal presidente del Tribunale in sede di provvedimenti temporanei e urgenti durante il giudizio di separazione.2 - Cosa s’intende per separazione di fatto?Lo status di coniuge legalmente separato può nascere solo da una sentenza di separazione giudiziale o dall’omologazione di una sentenza consensuale.Tuttavia, i coniugi possono porre fine alla convivenza dando vita a situazioni che non sono irrilevanti per l’ordinamento e che producono determinati effetti giuridici, in parte diversi rispetto a quelli prodotti dalla separazione legale.La separazione di fatto richiede la cessazione della convivenza dei coniugi. Non costituiscono, pertanto, separazione di fatto le ipotesi (viaggi, ricoveri in ospedale, servizio militare) nelle quali la coabitazione sia temporaneamente interrotta senza che si verifichi alcuna frattura dell’affectio coniugalis. Costituisce separazione di fatto anche la separazione consensuale non omologata, quando i coniugi concordano la cessazione della convivenza senza far ricorso all’autorità giudiziale.La separazione di fatto rileva quale fondamento dell’azione di disconoscimento della paternità, non comporta il venir meno della presunzione di concepimento e non determina lo scioglimento della comunione legale.3 - Quali sono gli effetti della separazione personale dei coniugi?La separazione, come innanzi detto, non scioglie il matrimonio ma sospende soltanto alcuni doveri reciproci dei coniugi, quali quelli legati alla vita in comune.In particolare, il dovere di fedeltà si riduce al mero dovere di rispetto dell’onorabilità del coniuge, vengono meno gli obblighi di convivenza e di collaborazione, ma la moglie conserva il cognome del marito. Quanto ai rapporti patrimoniali, si scioglie la comunione legale ma permangono il fondo patrimoniale e l’impresa familiare.A fronte della separazione, sorge l’obbligo in capo al coniuge di fornire all’altro coniuge, se privo di adeguate risorse economiche, i mezzi necessari per le ordinarie esigenze di vita. Il mantenimento in favore dei figli, invece, grava su entrambi i genitori in misura proporzionale al reddito di ciascuno.4 - A chi spetta il diritto di chiedere la separazione?La separazione può essere chiesta da uno o da entrambi i coniugi, compreso il coniuge che con il suo comportamento abbia cagionato l’intollerabilità della convivenza o la situazione pregiudizievole ai figli. Nel giudizio di separazione la qualità di parte spetta esclusivamente ai coniugi e non può essere riconosciuta ai parenti di questi, neppure al fine di tutelare più efficacemente gli interessi dei figli minori.Il diritto di chiedere la separazione è: a) personalissimo, né deriva l’intrasmissibilità agli eredi, poiché il diritto cessa con la morte del suo titolare e non è ammissibile la prosecuzione in giudizio da parte degli eredi; b) indisponibile, ciò comporta che la separazione non può essere oggetto di compromesso per arbitrato; c) imprescrittibile. È consentita la rappresentanza volontaria dei coniugi da parte di procuratori speciali delimitando l’ambito che la parte rappresentata intende far valere a mezzo del rappresentante.Per l’interdetto non può agire il tutore il quale, tuttavia, ha la legittimazione passiva nel giudizio di separazione promosso dall’altro coniuge.Editor: Avv. 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Egregio Avvocato

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Recentemente, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite (32198/2021) ha deciso di porre fine alla vexata quaestio sull´assegno divorzile in presenza di una nuova convivenza more uxorio. Con malcelata sorpresa degli addetti ai lavori, La SS. UU. fanno un´inversione di marcia rispettto ad un orientamento che sembrava oramai consolidato e relativo ad una scelta di vita di un ex coniuge, che intraprende una nuova relazione more uxorio. Gli Ermellini, nella decisione de quo, partono dalla considerazione che l´assegno divorzile si basa su una componente assistenziale e da una compensativa. A fronte di tale doppia natura vi é la necessità di chi corrisponde all'esigenza dell'ex coniuge di non vedersi limitato il suo progetto di vita futura dall'obbligo di versare per sempre l'assegno a chi ha formato una nuova famiglia di fatto e, dall´altro, le fin troppo dubbie necessitá di chi ha contribuito alla fortune della famiglia nel corso del matrimonio. La sentenza de quo vuole bilanciare gli interessi in gioco, cancellando con un colpo di spugna i progressi fatti nel corso degli anni al fine di salvaguardare chi, con il proprio lavoro o con le ricchezze della propria famiglia di origine, aveva costruito le proprie fortune. Oggi, la nuova famiglia di fatto non esclude il diritto all'assegno di divorzio per il coniuge economicamente più debole e privo di mezzi adeguati: ció cancella ogni sorta di automatismo tra nuova convivenza e perdita dell'assegno in favore del coniuge economicamente più debole, sottolineando che il nuovo percorso di vita intrapreso con una terza persona, che sia accertato giudizialmente, incide sì sul diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio, sulla sua revisione o sulla sua quantificazione, ma non ne determina necessariamente la perdita integrale. Il coniuge economicamente più debole può, infatti conservare il diritto esclusivamente in funzione compensativa e non assistenziale, a condizione di fornire une serie di prove, quali ad esempio contributo offerto alla comunione familiare, eventuali rinunce, occasioni lavorative e di crescita professionale durante il matrimonio nell'interesse della famiglia, l'apporto dato alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge, e via discorrendo. La soluzione scelta puó commentarsi solo in un modo: summum ius, summa iniuria. La nuova struttura dell´assegno divorzile scelta dalla Suprema Corte creerá - ne siamo piú che sicuri - nuovi contenziosi, ulteriori occasioni di risentimento, ulteriore alterco tra le parti e, pertanto, nuovo potenziale substrato per i reati endo - familiari. Infine tale decisione stimulerá nuove forme di povertà e spingerà i piú abbienti ad occultare le proprie ricchezze, impoverendo cosí di fatto il Paese che, da oggi in poi, sará ostaggio di una visione distorta del matrimonio. Prof. Avv. Domenico Lamanna Di SalvoMatrimonialista - Divorzista

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