Egregio Avvocato
Pubblicato il 17 giu. 2021 · tempo di lettura 3 minuti
L’articolo 156 c.c. al sesto comma ha introdotto una delle maggiori tutele in favore del coniuge o del genitore avente diritto al pagamento del mantenimento per sé o per i figli.
Infatti, se il coniuge obbligato non paga o ritarda il pagamento dell’assegno di mantenimento, il coniuge beneficiario può chiedere al Tribunale di ordinare a terzi il pagamento, anche periodico, delle somme di denaro in favore del coniuge obbligato e, che, una parte di tali somme siano versate direttamente all’altro coniuge (c.d. ordine di pagamento diretto).
1 – Quali sono i presupposti per ottenere l’emissione dell’ordine a terzi?
Il coniuge interessato può chiedere l’ordine di distrazione delle somme quando si verifica: a) il mancato adempimento dell’obbligo di versare l’assegno, ovvero b) un ritardo nel pagamento dell’assegno.
Anche il non puntuale adempimento dell’obbligo di mantenimento (come un ritardo di pochi giorni rispetto alla scadenza imposta) legittima la richiesta e l’emanazione dell’ordine, se il comportamento provoca fondati dubbi sulla tempestività dei futuri pagamenti.
La richiesta al giudice presuppone ovviamente la dimostrazione di un inadempimento: quindi il magistrato necessiterà della dimostrazione del ritardo nonostante l’intimazione.
Chi chiede l’ordine dovrà, dunque, allegare prova dell’esistenza del diritto all’assegno e produrre un’intimazione o un precetto di pagamento o un tentativo di pignoramento, o qualsiasi altro atto finalizzato a mettere in mora il debitore.
Processualmente l’istanza può essere effettuata sia nel corso del procedimento, con ricorso separato, oppure concluso il giudizio di merito utilizzando il rito della Camera di Consiglio e quindi chiedendo l’emissione di un decreto.
L’ordine di pagamento diretto emesso dal Giudice Istruttore in corso di causa non è autonomamente reclamabile in Corte d’Appello ex art. 708 comma 4 c.p.c.
Viceversa l’ordine di pagamento diretto ex art. 156 comma 6 c.c. emesso in giudizio autonomo è reclamabile in Corte d’Appello con le forme del procedimento in camera di consiglio.
2 - Chi sono i terzi a cui si rivolge l’ordine di pagamento diretto?
Il Giudice potrà ordinare il pagamento diretto a favore dell'avente diritto l'assegno di: a) stipendi, indennità, somme comunque dovute dal datore di lavoro; b) trattamenti pensionistici; c) canoni di locazione; d) ogni altra somma comunque dovuta dal terzo al soggetto tenuto al pagamento dell'assegno anche diversa dal credito da retribuzione.
Il terzo non è parte del procedimento, non deve essere citato all’udienza e non ha neppure facoltà di intervento, in senso tecnico, nel procedimento.
Tuttavia, il terzo ha la facoltà di comunicare al Giudice l’insussistenza di alcun suo rapporto con l’obbligato principale, in modo tale da permettere al creditore di avanzare una nuova istanza di pagamento diretto con l’indicazione precisa del corretto destinatario dell’ordine.
Nell’ipotesi in cui il terzo attesti falsamente al Giudice l’insussistenza del suo debito nei confronti dell’obbligato principale, il creditore avrà facoltà di agire nei suoi confronti con l’ordinaria azione di accertamento positivo e il conseguente risarcimento del danno.
3 - È possibile modificare o revocare l’ordine di pagamento diretto?
L'ordine di pagamento, sia se emesso in corso di causa o in un procedimento autonomo, può essere modificato o revocato in qualsiasi momento, in presenza di giustificati motivi sopravvenuti.
Il soggetto onorato al pagamento dell’assegno di mantenimento potrà avanzare richiesta di revoca o modifica dell’ordine di pagamento diretto ed il Giudice dovrà rivalutare complessivamente la situazione.
È pacifico che il semplice adempimento successivo della parte onerata (o la sua disponibilità all’adempimento) non è ragione sufficiente alla revoca della misura.
L’ordine di pagamento diretto può anche essere parzialmente modificato sempre in presenza di giustificati motivi sopravvenuti.
In corso di causa per la revoca e/o modifica è competente esclusivamente il Giudice Istruttore.
4 - È possibile proporre in appello l’istanza di emissione dell’ordine a terzi?
In tema di assegno di mantenimento a seguito di separazione personale, la richiesta di emissione dell’ordine a terzi può essere proposta per la prima volta anche nel corso del giudizio di secondo grado, trovando nel caso applicazione il principio del rebus sic stantibus.
Dovrà essere comunque rispettato il principio del contraddittorio a garanzia del diritto di difesa del coniuge obbligato in sede di accertamento della sua inadempienza.
Editor: avv. Elisa Calviello
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Egregio Avvocato
12 apr. 2025 • tempo di lettura 0 minuti
Il presente elaborato consiste in una analisi della più recente giurisprudenza di legittimità relativamente al concetto di "normale tollerabilità" nella disciplina delle immissioni ex art. 844 C.C. e del suo rapporto con i criteri della priorità d'uso e delle esigenze di produzione.Pubblicato il 22.09.2018 su Salvis Juribus (ISSN 2464-9775). Clicca qui per leggere l'articolo.
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14 nov. 2021 • tempo di lettura 1 minuti
Nonostante siano comunemente usati come sinonimi, i due termini hanno significati ben diversi:“Risolvere” il contratto significa scioglierlo, farlo venire meno se si verificano eventi che ne impediscono la prosecuzione: perché una delle parti non adempie, perché è impossibile eseguire la prestazione o questa è divenuta eccessivamente onerosa, per volontà delle parti stesse o in altri casi specifici previsti dalla legge.Il contratto invece si “rescinde” in casi del tutto eccezionali e anomali, cioè quando il contratto è concluso in stato di pericolo ed a condizioni inique oppure quando una parte versava in condizione di bisogno e vi sia una notevole sproporzione tra i valori delle prestazioni pattuite (una vale più del doppio dell’altra).
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Egregio Avvocato
24 mar. 2025 • tempo di lettura 3 minuti
L'affido dei minori in tema ad un processo di separazione e di divorzio comporta la valutazione di diverse problematiche che devono essere attentamente valutate. Il legislatore ha deciso di scegliere come modalità tipica il cosiddetto "affido condiviso" con collocamento prevalente presso uno dei genitori (in genere la madre). Ed invero, l’articolo 337 ter c.c. afferma che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ognuno dei genitori, di ricevere attenzione, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ognuno dei rami genitoriali. Tale formulazione viene solitamente identificata con il cosiddetto principio di bigenitorialità.La formula, dall'introduzione ad oggi, ha evidenziato problemi sia a carattere organizzativo che prettamente giuridico. Pur apprezzando le intenzioni originarie del legislatore, va comunque evidenziato che l'esperienza dell'affido condiviso non è stata completamente soddisfacente: in primis, è emerso come le problematiche di separazione e divorzio tra i genitori vengono semplicemente trasferite all'affido, con il risultato che le tensioni tra gli ex partner si ripercuotono, mutatis mutandis, anche nei rapporti con i figli. Inoltre, i vantaggi teorici che si dovrebbero avere con una tale formula vengono cancellati semplicemente dal fatto di dover condividere decisioni tra persone che litigano per tutto. Alla luce di quanto detto, appare anche qui necessario un nuovo intervento del legislatore, che cerchi, da un lato, di ribadire la necessità della bigenitorialità , e, dall'altro, di limitare le possibilità di conflitto tra i partner. Proprio il diritto alla bigenitorialità dovrebbe rimanere sempre e comunque garantito, anche prediligendo scelte che potrebbero danneggiare gli interessi dei genitori.Quid iuris, ad esempio, in caso di trasferimento di uno degli ex coniugi in un altro Comune molto distante?Qualche hanno fa, gli Ermellini con l'Ordinanza pubblicata in data 14 febbraio 2022 n. 4796, avevano preso posizione sul tema, dichiarando che la tutela dell’interesse preminente del minore ad una crescita equilibrata nel rapporto con entrambi i genitori, è soddisfatta quando la relazione con il genitore non collocatario viene riconosciuta per contenuti ampliativi e forme alternative, quanto ai tempi di frequentazione, a quelle godute precedentemente. L’interesse del genitore collocatario viene, quindi, considerato dal giudice purché questo avvenga "in equilibrio con la disciplina del diritto di visita del figlio da parte del genitore non collocatario a tutela del diritto alla bigenitorialità". Al riguardo sottolinea la Suprema Corte: “il giudice del merito chiamato ad autorizzare il trasferimento di residenza del genitore collocatario del minore deve pertanto valutare con l’interesse di quest’ultimo, nell’apprezzata sussistenza della residenza abituale quale centro di interessi e relazioni affettive, quello del genitore che abbia richiesto il trasferimento e, ancora, del genitore non collocatario su cui ricadono gli effetti del trasferimento autorizzato, per le diverse peggiorative modalità di frequentazione del figlio che gliene derivino”.Recentemente, la Cassazione è ritornata sull'argomento con l'ordinanza numero 12282 del 7 maggio 2024, accogliendo il ricorso di un padre napoletano che si era visto trasferire dalla ex i suoi tre figli a Pordenone, e negando il consenso al trasferimento dei minori troppo lontano dall'ex, anche se per motivi di lavoro: prendere la residenza a 800 km dal padre, come in questo caso, sacrificherebbe il diritto di visita e l'esercizio della bigenitorialità.Non possiamo che condividere tale decisione, che sottolinea l'importanza della tutela della bigenitorialità, nel supremo interesse del minore.Auguriamoci che si possa procedere in futuro su tale strada.
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27 mar. 2026 • tempo di lettura 4 minuti
Nel panorama del diritto di famiglia contemporaneo, il principio dell’affidamento condiviso mira a garantire la piena partecipazione di entrambi i genitori alla crescita e all’educazione dei figli minori, nel rispetto del loro superiore interesse. In questo contesto, la questione dell’assegnazione della casa familiare rappresenta uno degli aspetti più delicati nelle crisi della coppia.Negli ultimi anni la giurisprudenza ha iniziato a prendere in considerazione modelli organizzativi alternativi rispetto alla tradizionale assegnazione della casa familiare a uno dei genitori conviventi con i figli. Tra questi, si segnala la cosiddetta “rotazione dei genitori” nell’abitazione familiare, soluzione che prevede la permanenza stabile dei figli nella casa familiare mentre i genitori si alternano nella stessa abitazione secondo turnazioni prestabilite.Tale modello, tuttavia, presenta rilevanti criticità applicative, come dimostrano alcune recenti pronunce giurisprudenziali.La Corte d’Appello di Torino, sezione famiglia e minori, con il decreto n. 314/2024, aveva confermato un provvedimento emesso in primo grado dal Tribunale di Cuneo, stabilendo che le figlie della coppia rimanessero stabilmente nell’ex casa coniugale, mentre i genitori si alternassero settimanalmente nella stessa abitazione.Secondo i giudici di merito, tale soluzione appariva giustificata da alcune circostanze specifiche del caso concreto. In particolare:le minori risultavano fortemente legate a entrambi i genitori;sia il padre sia la madre venivano descritti come figure genitoriali «protettive, accudenti e consolanti»;entrambi disponevano di ulteriori abitazioni nelle quali poter soggiornare durante i periodi di non permanenza nella casa familiare.La decisione si inseriva inoltre nel solco di quanto affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 6810 del marzo 2023, che, nell’ambito di una controversia derivante dalla cessazione di una convivenza more uxorio, non aveva escluso in via di principio la possibilità di assegnare la casa familiare direttamente ai figli, prevedendo la rotazione dei genitori.Secondo la Suprema Corte, tale soluzione potrebbe risultare compatibile con il superiore interesse del minore qualora presupponga «una seria e concordata organizzazione dei genitori a ciò funzionale», finalizzata a garantire la continuità dell’habitat domestico e delle abitudini di vita dei figli.Nonostante le premesse teoriche favorevoli, la concreta applicazione di tale modello si è rivelata problematica.Come riportato anche dalla stampa specializzata, il Tribunale di Cuneo, con la sentenza n. 137/2024, è successivamente tornato sui propri passi rispetto alla precedente decisione. La soluzione della rotazione dei genitori si è infatti dimostrata difficilmente sostenibile nella pratica.Le parti hanno infatti richiesto espressamente la modifica del provvedimento a causa della eccessiva onerosità, sia sul piano organizzativo sia su quello emotivo, derivante dalla coabitazione alternata nella medesima abitazione.Nel corso dell’esperienza applicativa, inoltre, i conflitti tra i genitori sono progressivamente aumentati, spesso per motivi apparentemente banali, quali la gestione degli oggetti domestici, dei giocattoli delle bambine o degli elettrodomestici presenti nella casa. Tali circostanze hanno finito per alimentare ulteriormente la conflittualità tra le parti, con potenziali ripercussioni negative anche sul benessere delle minori.Secondo autorevole dottrina, formule come quella della rotazione dei genitori possono funzionare solo quando vi sia una reale sintonia tra gli ex partner e una cooperazione genitoriale stabile, condizioni che nella pratica risultano piuttosto rare nelle situazioni di crisi familiare. Invero, la vicenda su richiamata dimostra come la vicenda dimostri la difficoltà di imporre soluzioni organizzative che incidono profondamente sulla vita quotidiana delle persone in assenza di un effettivo accordo tra le parti.Alla luce delle esperienze applicative, appare evidente come la rotazione dei genitori nell’abitazione familiare rappresenti una soluzione eccezionale, praticabile solo in presenza di specifici presupposti.In particolare, tale modello organizzativo può risultare compatibile con l’interesse dei minori solo quando:la relazione tra i genitori sia caratterizzata da bassa conflittualità;vi sia una collaborazione stabile e consapevole nella gestione della genitorialità;entrambi i genitori dispongano di soluzioni abitative alternative adeguate;esista un accordo volontario tra le parti, e non una soluzione imposta giudizialmente. Al contrario, nei casi di elevata conflittualità tra i genitori — oggi purtroppo sempre più frequenti — l’imposizione di una simile organizzazione rischia di produrre effetti controproducenti. Non solo potrebbe compromettere l’equilibrio psicologico dei genitori, ma potrebbe anche riflettersi negativamente sul benessere psicofisico dei figli, che rappresenta il parametro centrale nelle decisioni relative all’affidamento.La vicenda giurisprudenziale analizzata dimostra come, nel diritto di famiglia, soluzioni teoricamente orientate alla tutela dei minori debbano essere valutate con grande prudenza nella loro applicazione concreta.La rotazione dei genitori nell’abitazione familiare può rappresentare uno strumento potenzialmente idoneo a preservare la stabilità dell’ambiente domestico dei figli, ma solo in presenza di condizioni relazionali particolarmente favorevoli.In assenza di tali presupposti, l’imposizione giudiziale di tale modello rischia di trasformarsi in una fonte ulteriore di conflitto tra i genitori, compromettendo proprio quell’interesse del minore che la misura intende tutelare.
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