Egregio Avvocato
Pubblicato il 17 giu. 2021 · tempo di lettura 3 minuti
L’articolo 156 c.c. al sesto comma ha introdotto una delle maggiori tutele in favore del coniuge o del genitore avente diritto al pagamento del mantenimento per sé o per i figli.
Infatti, se il coniuge obbligato non paga o ritarda il pagamento dell’assegno di mantenimento, il coniuge beneficiario può chiedere al Tribunale di ordinare a terzi il pagamento, anche periodico, delle somme di denaro in favore del coniuge obbligato e, che, una parte di tali somme siano versate direttamente all’altro coniuge (c.d. ordine di pagamento diretto).
1 – Quali sono i presupposti per ottenere l’emissione dell’ordine a terzi?
Il coniuge interessato può chiedere l’ordine di distrazione delle somme quando si verifica: a) il mancato adempimento dell’obbligo di versare l’assegno, ovvero b) un ritardo nel pagamento dell’assegno.
Anche il non puntuale adempimento dell’obbligo di mantenimento (come un ritardo di pochi giorni rispetto alla scadenza imposta) legittima la richiesta e l’emanazione dell’ordine, se il comportamento provoca fondati dubbi sulla tempestività dei futuri pagamenti.
La richiesta al giudice presuppone ovviamente la dimostrazione di un inadempimento: quindi il magistrato necessiterà della dimostrazione del ritardo nonostante l’intimazione.
Chi chiede l’ordine dovrà, dunque, allegare prova dell’esistenza del diritto all’assegno e produrre un’intimazione o un precetto di pagamento o un tentativo di pignoramento, o qualsiasi altro atto finalizzato a mettere in mora il debitore.
Processualmente l’istanza può essere effettuata sia nel corso del procedimento, con ricorso separato, oppure concluso il giudizio di merito utilizzando il rito della Camera di Consiglio e quindi chiedendo l’emissione di un decreto.
L’ordine di pagamento diretto emesso dal Giudice Istruttore in corso di causa non è autonomamente reclamabile in Corte d’Appello ex art. 708 comma 4 c.p.c.
Viceversa l’ordine di pagamento diretto ex art. 156 comma 6 c.c. emesso in giudizio autonomo è reclamabile in Corte d’Appello con le forme del procedimento in camera di consiglio.
2 - Chi sono i terzi a cui si rivolge l’ordine di pagamento diretto?
Il Giudice potrà ordinare il pagamento diretto a favore dell'avente diritto l'assegno di: a) stipendi, indennità, somme comunque dovute dal datore di lavoro; b) trattamenti pensionistici; c) canoni di locazione; d) ogni altra somma comunque dovuta dal terzo al soggetto tenuto al pagamento dell'assegno anche diversa dal credito da retribuzione.
Il terzo non è parte del procedimento, non deve essere citato all’udienza e non ha neppure facoltà di intervento, in senso tecnico, nel procedimento.
Tuttavia, il terzo ha la facoltà di comunicare al Giudice l’insussistenza di alcun suo rapporto con l’obbligato principale, in modo tale da permettere al creditore di avanzare una nuova istanza di pagamento diretto con l’indicazione precisa del corretto destinatario dell’ordine.
Nell’ipotesi in cui il terzo attesti falsamente al Giudice l’insussistenza del suo debito nei confronti dell’obbligato principale, il creditore avrà facoltà di agire nei suoi confronti con l’ordinaria azione di accertamento positivo e il conseguente risarcimento del danno.
3 - È possibile modificare o revocare l’ordine di pagamento diretto?
L'ordine di pagamento, sia se emesso in corso di causa o in un procedimento autonomo, può essere modificato o revocato in qualsiasi momento, in presenza di giustificati motivi sopravvenuti.
Il soggetto onorato al pagamento dell’assegno di mantenimento potrà avanzare richiesta di revoca o modifica dell’ordine di pagamento diretto ed il Giudice dovrà rivalutare complessivamente la situazione.
È pacifico che il semplice adempimento successivo della parte onerata (o la sua disponibilità all’adempimento) non è ragione sufficiente alla revoca della misura.
L’ordine di pagamento diretto può anche essere parzialmente modificato sempre in presenza di giustificati motivi sopravvenuti.
In corso di causa per la revoca e/o modifica è competente esclusivamente il Giudice Istruttore.
4 - È possibile proporre in appello l’istanza di emissione dell’ordine a terzi?
In tema di assegno di mantenimento a seguito di separazione personale, la richiesta di emissione dell’ordine a terzi può essere proposta per la prima volta anche nel corso del giudizio di secondo grado, trovando nel caso applicazione il principio del rebus sic stantibus.
Dovrà essere comunque rispettato il principio del contraddittorio a garanzia del diritto di difesa del coniuge obbligato in sede di accertamento della sua inadempienza.
Editor: avv. Elisa Calviello
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Egregio Avvocato
14 nov. 2021 • tempo di lettura 1 minuti
Nonostante siano comunemente usati come sinonimi, i due termini hanno significati ben diversi:“Risolvere” il contratto significa scioglierlo, farlo venire meno se si verificano eventi che ne impediscono la prosecuzione: perché una delle parti non adempie, perché è impossibile eseguire la prestazione o questa è divenuta eccessivamente onerosa, per volontà delle parti stesse o in altri casi specifici previsti dalla legge.Il contratto invece si “rescinde” in casi del tutto eccezionali e anomali, cioè quando il contratto è concluso in stato di pericolo ed a condizioni inique oppure quando una parte versava in condizione di bisogno e vi sia una notevole sproporzione tra i valori delle prestazioni pattuite (una vale più del doppio dell’altra).
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Egregio Avvocato
20 dic. 2025 • tempo di lettura 6 minuti
La tutela dei minori parte dal presupposto che tali soggetti sono proprio i più deboli e, pertanto, i loro diritti - pur sulla carta indiscutibilmente riconosciuti a livello nazionale e internazionale - vengono spesso messi in secondo piano nelle vicende patologiche del rapporto coniugale.Oggi vogliamo dedicare particolare attenzione all'adozione internazionale, intesa come lo strumento volto a dare una nuova famiglia al minore a cui manchi in via definitiva il sostegno da parte della famiglia di origine e che, pertanto, si trovi in stato di abbandono. La Legge n° 184/1983 regola sia l'adozione nazionale che quella di minori stranieri e residenti all'estero. La predetta normativa stabilisce, in particolare, i requisiti minimi che una famiglia deve soddisfare per poter adottare, come l’età minima, la stabilità finanziaria e la stabilità della coppia, l’idoneità psicologica e l’idoneità fisica, al fine di garantire un ambiente sicuro e amorevole per il bambino. Inoltre, la legge 184/83 regola anche l’iter stesso, che determina tempi e modalità di valutazione dell’idoneità dei potenziali adottanti, la partecipazione degli organi competenti al processo di adozione, le visite domiciliari, le valutazioni psicologiche e sociali e le necessarie, indica i documenti e i certificati necessari. Tale struttura è stata di recente parzialmente modificata con interventi del legislatore e della stessa Corte Costituzionale. ma vediamo, in primis, l'originaria statuizione come formulata nella legge 184/83 (come modificata dalla legge 149/2001). I requisiti per l'adozione internazionale sono gli stessi previsti per l'adozione nazionale, e sono previsti dall'art. 6 della su richiamata legge: L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o per un numero inferiore di anni se i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, e ciò sia accertato dal tribunale per i minorenni.Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando, con la possibilità di deroga in caso di danno grave per il minore. Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni. I predetti limiti di età possono essere derogati nell’interesse del minore o dei minori nell’ipotesi di adozione di più fratelli. Tutte le coppie che intendono iniziare un percorso di adozione internazionale devono presentare la dichiarazione di disponibilità al Tribunale dei Minori del circondario in cui risiedono e successivamente richiedere che lo stesso dichiari la loro idoneità all’adozione. Successivamente, i servizi sociali di competenza eseguono una serie di accertamenti sulla cui base il Tribunale pronuncerà un Decreto che attesta l’idoneità o l’inidoneità. Il Tribunale, dopo aver ricevuto la valutazione del servizio sociale, provvederà ad emettere il decreto di idoneità o meno all’adozione internazionale. Entro un anno dalla pronuncia del decreto di idoneità i richiedenti devono rivolgersi ad un ente autorizzato dalla commissione per le adozioni internazionali il quale metterà in contatto gli adottanti con il minore straniero.La Commissione, in particolare, provvede a comunicare l’emissione dell’autorizzazione all’ingresso in Italia agli uffici consolari del luogo. Sono tali Uffici Consolari a rilasciare materialmente il visto d’ingresso per adozione. Il Tribunale per i Minorenni, in seguito, dichiara efficace in Italia il provvedimento di adozione pronunciato all'estero e ne ordina la trascrizione nei registri dello stato civile. Invece, nel caso in cui il provvedimento straniero, anziché disporre direttamente l’adozione, disponga l'affidamento a scopo di adozione, sarà necessario che il Tribunale per i Minorenni dichiari efficace l’affidamento a scopo adottivo in Italia. In tale ultima ipotesi, l’adozione si perfezionerà in Italia all’esito positivo del periodo di affidamento preadottivo e sarà il Tribunale per i Minorenni a decidere con Decreto l’adozione, provvedendo ad ordinarne la trascrizione nei registri dello stato civile.Le su accennate novità in materia di adozione riguardano, in particolare, il Decreto legislativo n. 149 del 2018 che ha stabilito diverse misure per ridurre i tempi di attesa e semplificare le pratiche amministrative legate all’adozione internazionale. L’obiettivo primario di tale intervento è quello di semplificare e accelerare i processi di adozione internazionale, garantendo al contempo la tutela dei diritti dei minori e dei potenziali genitori adottivi. Di seguito riassumiamo le novità più salienti: Il decreto si è occupato della riduzione dei tempi di attesa, stabilendo il principio per cui il processo di adozione internazionale debba essere condotto nel minor tempo possibile, garantendo i diritti dell’adolescente o del minore interessato e rispettando le normative internazionali. Inoltre, ha introdotto una serie di misure per semplificare le procedure burocratiche legate all’adozione internazionale, riducendo gli adempimenti e i documenti richiesti.È stata istituita una procedura unica per l’acquisizione dei documenti necessari per l’adozione, che consente di evitare duplicazioni e ridondanze.La nuova normativa ha poi previsto l’obbligo per le autorità competenti di tenere traccia del processo di adozione internazionale, garantendo una maggiore trasparenza e informazione ai genitori adottivi e ai minori interessati e ha disposto la promozione di programmi di formazione e sostegno per i genitori adottivi, al fine di fornire loro strumenti e competenze necessari per affrontare le sfide legate all’adozione internazionale.Il decreto promuove la cooperazione e la collaborazione tra le autorità competenti dei diversi paesi coinvolti nel processo di adozione internazionale, al fine di garantire una maggiore efficienza e tutela dei diritti dei minori.Forse, la novità più significativa è l'istituzione del cosiddetto "Registro delle adozioni internazionali", cioè una banca dati nazionale che raccoglie tutte le informazioni sulle adozioni internazionali in Italia e permette di controllare e gestire l’intero processo, garantendo maggiore trasparenza e sicurezza ai minori adottati.Degna di nota è, poi, l’introduzione del “periodo di pre-affido”. Questo periodo, di durata fino a sei mesi, offre agli adottanti l’opportunità di conoscere il bambino e costruire un rapporto con lui prima di ufficializzare l’adozione. Durante questo periodo i genitori adottivi sono accompagnati da un assistente sociale che li sostiene e li aiuta a superare le prime difficoltà legate all’accoglienza di un minore. Inoltre, è stato introdotto il “consulente tecnico”, cioè uno specialista il cui compito è valutare la compatibilità dell’adottante e del bambino da adottare. Questo consulente svolge un ruolo chiave nel garantire che l’adozione sia nel migliore interesse del bambino e valuta la capacità dei genitori adottivi di accettare e prendersi cura del bambino.Per quanto riguarda, poi, gli interventi giurisprudenziali, da segnalare è la sentenza n. 33 del 2025 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato incostituzionale l’art. 29 bis della Legge 184/1983, nella parte in cui escludeva dalla possibilità di adottare i single e le coppie non sposate.Tale decisione rappresenta una rivoluzione nel diritto di famiglia italiano, ponendo al centro il superiore interesse del minore rispetto allo stato civile degli adottanti, altresì offrendo ai minori maggiori opportunità di trovare una famiglia e garantendo la possibilità di adozione anche a chi, fino ad oggi, era escluso dal percorso adottivo.In conclusione, ad oggi abbiamo un sistema di adozioni internazionale sicuramente più rapido ed efficace, che avvicina l'Italia agli standard degli altri partner europei e che, pertanto, deve essere positivamente valutato.
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8 feb. 2025 • tempo di lettura 1 minuti
Il tema della tutela cautelare d’urgenza, richiesta e ottenuta prima dell’udienza presidenziale di separazione e divorzio o dell’udienza di comparizione nei giudizi camerali, è sovente affrontato da dottrina e giurisprudenza familiarista. Sul punto, si riscontrano due visioni divergenti sull’ammissibilità del ricorso ex art. 700 cpc nel processo di famiglia, data l’esistenza di strumenti tipici della materia, quali i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 708 cpc, gli ordini di protezione ex 736 bis cpc e i rimedi monitori e risarcitori ex 709 ter cpc. Peraltro, la natura cautelare di tali istituti è a sua volta oggetto di dibattito. Ad ogni modo, è consistente la giurisprudenza che ammette una generica tutela cautelare prima dell’udienza presidenziale, a prescindere da questioni di nomen juris. Ugualmente, non mancano provvedimenti di sequestro conservativo ex art. 671 cpc o giudiziario ex art. 670 cpc adottati dal giudice della crisi familiare. Tali arresti sono fondati, principalmente, sulla necessità di tutelare il supremo interesse del minore da pregiudizi gravi e imminenti, che non possono attendere l’ordinanza presidenziale ex art. 708 cpc o altri rimedi tipici. Alcune pronunce estendono tale esigenza dal minore al genitore più “debole” da un punto di vista economico, ovvero vittima di violenza intrafamiliare. Il presente articolo si ripropone si tratteggiare il profilo della tutela cautelare in fase presidenziale, analizzando alcune pronunce emblematiche e il loro rapporto con i futuri strumenti di diritto positivo previsti dalla riforma del processo civile ex DLgs 149/2022.Pubblicato su Salvis Juribus (ISSN 2464-9775) il 21.12.2022. Clicca qui per leggere l'articolo
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28 ago. 2024 • tempo di lettura 3 minuti
Un tema molto dibattuto nelle aule di Tribunale riguarda l'accordo su specifiche cure mediche per i figli, in caso di contrasto tra i genitori. Il problema si è acuito particolarmente con riguardo ai vaccini COVID, su cui sono nati insanabili contrasti negli anni appena trascorsi.In genere, possiamo affermare che, in caso di contrasto tra genitori in merito alle cure mediche da somministrare al figlio minore, prevale il genitore che predilige la medicina tradizionale prescritta dall’ospedale, rispetto a quello che intende sottoporre la figlia a cure omeopatiche. La vicenda è stata analizzata dal Tribunale di Roma negli anni passati (Trib. Roma, 16.02.2017).In quel caso, il Giudice, constatati gli effetti negativi che si potevano ripercuotere sul minore a causa del conflitto tra i genitori, aveva disposto che lo stesso fosse sottoposto immediatamente alle cure di medicina tradizionale prescritte dall’ospedale, altresì autorizzando il genitore più diligente a prenotare le visite in regime di intramoenia, recandosi agli appuntamenti anche in assenza dell’altro, con suddivisione delle spese in parti uguali; in caso di disaccordo, inoltre, aveva autorizzato uno solo dei due a sottoscrivere i necessari consensi per sottoporre il minore ad accertamenti o a cure disposte dai sanitari dell’ospedale pediatrico presso il quale era stato visitato La decisione del Giudice di prime cure appare basata, essenzialmente, sul diritto alla salute, costituzionalmente garantito dall'Art. 32 Cost, che "rappresenta un diritto di qualunque individuo, indipendentemente dall’età e dalle condizioni personali" (Cass. 18 giugno 2012, n. 9969). Per «diritto alla salute» si intende il diritto del singolo di "trovarsi in una situazione di complessivo benessere fisico e psichico" (quindi, non solo il diritto di ottenere cure in caso di malattia) cosicché, esso salvaguarda situazioni diverse ed eterogenee. Il «diritto alla salute» rientra tra i c.d. «diritti inviolabili», primari ed assoluti dell’individuo (art. 2 Cost.) e rappresenta espressione del principio di dignità umana e di uguaglianza ex art. 3 Cost. nell’interesse, non solo del singolo, ma anche della collettività, ad evitare la diffusione di epidemie e di malattie contagiose (Corte Cost. 20 novembre 2000, n. 509). Tanto premesso, tale diritto deve essere senza ombra di dubbio riconosciuto anche in capo ai minori, i cui interessi, a maggior ragione, devono essere garantiti in considerazione della loro vulnerabilità e debolezza. Ed invero, la Convenzione ONU sui “Diritti dell’Infanzia”, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell’11 giugno 1991), all’art. 24, prevede che gli Stati aderenti debbano riconoscere «il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione», nonché, debbano garantire «che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi», al fine di assicurare «a tutti i minori l’assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie». Tanto premesso, occorre combinare quanto su detto con i limiti e le problematiche derivanti dalla In tale quadro, diventa poi particolarmente rilevante la questione della responsabilità genitoriale, al fine di appurare quale sia la discrezionalità dei genitori relativamente alle cure mediche da somministrare al figlio minore. Ebbene, il potere di autorizzare trattamenti sanitari nei confronti dei figli minori viene collegato all’articolo 30 della Costituzione, secondo cui è «diritto e dovere dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli». Ove però il diritto-dovere dei genitori non venga esercitato nell’interesse del minore o, come nel caso de quo, qualora sorga contrasto tra i titolari della «responsabilità genitoriale», è senz’altro possibile l’intervento dell’Autorità giudiziaria la quale, valutate le circostanze concrete, può adottare provvedimenti in merito e, eventualmente, autorizzare anche uno solo dei genitori ad adottare scelte autonomamente dall’altro genitore, ove ciò soddisfi il primario interesse del figlio minore (Cost. 27 marzo 1992, n. 132).La decisione del Tribunale capitolino appare, pertanto, pienamente condivisibile e deve essere indicata come riferimento da seguire in vicende simili. L'esperienza del COVID ha, in effetti, indicato la sensibilità di moltissimi Giudici italiani verso le conclusioni su esposte, che perfettamente sposano il principio del child's best interest sposato dal nostro Ordinamento.Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo Matrimonialista - Divorzista - Curatore Speciale del Minore
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