Avv. Marco Mezzi
La vendita con riserva di proprietà, disciplinata dagli articoli 1523 e seguenti del codice civile, è un tipo speciale di compravendita.
In questa fattispecie, nota anche come patto di riservato dominio, rientrano tutte quelle circostanze in cui la disciplina della vendita si discosta da quella ordinaria per un elemento in particolare. Difatti, tramite questo istituto si consente a chi non è in grado di pagare il prezzo di un dato bene al momento della consegna di acquistarlo ugualmente e goderne, sin da subito, pagando ratealmente.
La vendita con riserva di proprietà o patto di riservato dominio consiste essenzialmente nell’accordo in base a cui i contraenti, nel pieno esercizio della propria autonomia contrattuale ed in deroga alla regola generale, convengono che l’effetto del trasferimento della proprietà di un determinato bene sia differito sino al momento in cui non sia avvenuto, per intero, il pagamento del prezzo pattuito.
L’articolo 1523 del codice civile prevede che nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell’ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna.
Si può, pertanto, affermare che questa norma contemperi le contrapposte esigenza di venditore e acquirente.
Difatti, l’acquirente, nell’ipotesi in cui intenda acquistare un bene pur non disponendo dell’intera somma, può frazionare la prestazione; viceversa, il venditore conserva la garanzia reale della proprietà del bene di cui si tratta, sino all’effettivo adempimento.
Per rispondere a questa domanda è necessario analizzare il primo comma dell’articolo 1524 del codice civile.
Tale norma statuisce che la riserva della proprietà è opponibile ai creditori del compratore, solo se risulta da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.
In tema di opponibilità ai terzi assume rilevanza anche la distinzione tra l’opposizione nei confronti dei creditori del venditore e del compratore, nonché la natura dei beni alienati.
In particolare, nel caso si tratti di beni immobili o beni mobili registrati, l’opposizione ai terzi si può avere esclusivamente dopo aver trascritto l’atto. Inoltre, non rileva la domanda di risoluzione del contratto da parte del venditore trascritta prima dell’opposizione.
Se, invece, i beni sono mobili si può opporre la riserva ai creditori solo se questa è stata fatta per iscritto e riporti una data certa precedente al pignoramento o alla dichiarazione di fallimento del compratore.
Il codice civile, all’articolo 1525, prevede una forma di tutela nei confronti del soggetto acquirente che non paghi una rata del contratto di vendita con riserva della proprietà.
Tale norma, infatti, stabilisce che il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l’ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto.
Laddove però non sia pagata più di una rata o nel caso in cui la stessa superi l’ottava parte del prezzo, sarà il Giudice a dover fornire una valutazione circa la risoluzione della vendita in relazione all’entità dell’inadempimento.
Il successivo articolo 1526 stabilisce che, nell’ipotesi in cui vi sia la risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà per inadempimento del compratore, il venditore è tenuto alla restituzione delle rate già riscosse, salvo il diritto a ottenere un equo compenso per l’uso del bene e al risarcimento dei danni.
Sebbene la legge disciplini il patto di riservato dominio nell’ambito della compravendita di beni mobili, negli ultimi anni si è sempre più diffusa l’opinione favorevole per un’applicazione generalizzata di questo istituto.
Ne consegue che anche i beni immobili possono essere venduti con riserva di proprietà.
Come già esplicato, con la vendita con riserva di proprietà l’acquirente assume immediatamente a proprio carico i rischi relativi all’immobile non acquistando la proprietà dello stesso sino al pagamento dell’ultima rata.
La vendita con riserva di proprietà è trascritta nei registri immobiliari sia pure con la segnalazione della presenza di una condizione sospensiva data, per l’appunto, dal pagamento dell’ultima rata del prezzo pattuito.
La dottrina maggioritaria ritiene che il trasferimento del rischio, di cui all’articolo 1523 del codice civile, comporti il trasferimento, in capo all’acquirente, di eseguire tutti gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, nonché l’obbligo di pagare gli oneri condominiali.
La stessa dottrina, tuttavia, ritiene che spetterà al venditore, in quanto proprietario sino all’adempimento del pagamento dell’ultima rata pattuita, la corresponsione dell’IMU. Ciò perché la legge prevede che il soggetto passivo IMU sia, per l’appunto, il proprietario di un bene immobile o colui il quale goda di un diritto reale sullo stesso.
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1 set. 2021 • tempo di lettura 5 minuti
In questo momento storico costellato dalle discussioni inerenti l’approvazione del Disegno di Legge a firma dell’Onorevole Alessandro Zan recante “misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità”, è opportuno esaminare la prima effettiva normativa introdotta nell’ordinamento italiano per il riconoscimento di alcuni diritti per le coppie omosessuali.L’evoluzione giurisprudenziale in assenza di una normativa di riferimentoCosa prevede la c.d. Legge Cirinnà? Come sono disciplinati i rapporti personali, patrimoniali e successori?È possibile sciogliere un’unione civile?1 - L’evoluzione giurisprudenziale in assenza di una normativa di riferimentoLa disciplina sulle unioni civili è, ormai, da cinque anni presente all’interno del nostro ordinamento giuridico. Infatti, la Legge n. 76/2016, recante regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, costituisce certamente il risultato di un lungo iter travagliato, stante l’iniziale reticenza nel riconoscimento giuridico dei cosiddetti nuovi modelli familiari.Difatti, l’istituto del matrimonio è, per così dire, riservato alle coppie eterosessuali, come espressamente risultante dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (art. 12) e dalla Dichiarazione universale dei diritti umani (art. 16, n. 1), e per come implicitamente confermato dal codice civile italiano che fa riferimento a marito e moglie.Anche la convivenza more uxorio sino a non molto tempo fa è stata concepita, in dottrina e in giurisprudenza, esclusivamente tra persone di diverso sesso.L’evoluzione dell’istituto è stata possibile proprio grazie alla giurisprudenza che ha consentito di aprire prospettive per la tutela delle convivenze omosessuali ben prima che intervenisse il legislatore. Di particolare importanza è la sentenza n. 138 del 15 aprile del 2010, con cui la Corte costituzionale ha chiarito che l’art. 2 della Costituzione dispone che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, stabilendo altresì che per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico e che in tale nozione è da annoverare anche l’unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri.2 - Cosa prevede la c.d. Legge Cirinnà?Finalmente nel 2016 è entrata in vigore l’auspicato intervento legislativo sul tema.La Legge n. 76/2016 consta di un unico articolo composto da una pluralità di commi. Il comma 1 definisce l’unione civile tra persone dello stesso sesso come specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione.Ma come è possibile costituire un’unione civile?Il comma 2 stabilisce che possono costituire un’unione civile due persone maggiorenni dello stesso sesso, mediante una dichiarazione dinanzi ad un ufficiale di stato civile e alla presenza di almeno due testimoni. Tale disposizione va comunque integrata con quanto dettato dal Decreto Legislativo n. 5/2017 recante norme di adeguamento delle disposizioni dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alla nuova disciplina delle unioni civili, il quale ha introdotto gli articoli 70 bis – 70 quinquesdecies del Decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000. Ne consegue che la costituzione dell’unione civile avvenga mediante l’iscrizione del relativo atto, sottoscritto dalle parti, dai testimoni e dall’ufficiale di stato civile, nel registro delle unioni civili. Il legislatore, tuttavia, non ha optato per l’introduzione dell’istituto del matrimonio tra persone dello stesso sesso, come avvenuto in passato in alcuni altri Stati, preferendo regolamentare le unioni civili. Ciò è confermato dal mancato richiamo all’articolo 29 della Costituzione, secondo cui la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.Con l’istituto del matrimonio, in ogni caso, le unioni civili condividono diverse norme. In primis, le norme che dettano le cause impeditive, quali:la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile;l’interdizione per infermità di mente di una delle parti;l’esistenza, fra le parti, dei rapporti di parentela o di affinità di cui all’articolo 87, comma 1 del codice civile;la condanna definitiva di una delle parti per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.3 - Come sono disciplinati i rapporti personali, patrimoniali e successori?Sebbene i due istituti non possano essere del tutto equiparati, la Legge Cirinnà opera un forte richiamo alle norme sul matrimonio dettate dal codice civile, per quel che riguarda i rapporti personali, patrimoniali e successori.In primis, per quanto concerne i rapporti personali tra gli uniti civilmente, il comma 11 dell’unico articolo della Legge 76/2016 ricalca (quasi) fedelmente quanto prevede l’articolo 143 del codice civile, rubricato Diritti e doveri reciproci dei coniugi. Difatti, con l’unione civile sorgono reciproci obblighi all’assistenza morale e materiale, alla coabitazione e alla contribuzione ai bisogni comuni in relazione alle proprie sostanze. Tuttavia, manca il richiamo all’obbligo di fedeltà e di collaborazione nell’interesse della famiglia.Per quanto riguarda, in secondo luogo, i rapporti patrimoniali, il comma 13 dell’articolo 1, dopo aver imposto il regime patrimoniale legale – vale a dire quello della comunione – effettua un rinvio puro e semplice alla disciplina codicistica dettata per l’istituto matrimoniale.Infine, anche dal punto di vista successorio, la disciplina di cui al comma 21 Legge Cirinnà rinvia alle norme del codice civile, in particolare per quel che riguarda l’indegnità, la tutela dei legittimari, la disciplina sulle successioni legittime, la collazione e il patto di famiglia.4 - È possibile sciogliere un’unione civile?La risposta è certamente affermativa.Ai sensi del comma 22, l’unione civile tra persone dello stesso sesso, infatti, come il matrimonio, si scioglie ope legis nell’ipotesi in cui sia dichiarata la morte presunta di una delle parti. Il successivo comma 23 fa, poi, espresso rinvio alla Legge n. 898/1970, recante la disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (c.d. Legge sul divorzio).Ipotesi particolare è prevista dal comma 24, secondo cui l’unione civile si scioglie, inoltre, quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all’ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell’unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell’unione.Va, infine, ricordato che il procedimento di scioglimento dell’unione civile è regolato mediante il rinvio alla procedura del divorzio.Editor: avv. Marco Mezzi
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Egregio Avvocato
22 set. 2023 • tempo di lettura 1 minuti
In materia di affidamento dei figli è importante sottolineare come il Giudice sia tenuto a valutare e garantire il supremo interesse del minore, sia dal punto di vista morale che giuridico. Ciò può comportare l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi quali l'affido superesclusivo all'altro genitore.Nel caso di specie, la Cassazione ha confermato tale orientamento,rilevando "tanto un'importante compromissione delle funzioni genitoriali" della madre relativamente alla capacità di garantire l'accesso all'altro genitore, quanto l'esistenza di un fattore di rischio evolutivo per i bambini derivante dal dualismo tra l'immagine del padre che hanno interiorizzato, a seguito della demolizione della sua figura messa in atto dalla madre, e l'esperienza concreta che del medesimo genitore fanno nella quotidianità. Giusto, pertanto, l'affido superesclusivo all'altro genitore, ma solo ed esclusivamente nel supremo interesse del minore.Condiviamo la sentenza in oggetto, che seppur con un provvedimento "estremo" tutela il best interest of the child, in questo caso leso dalla demolizione della figura genitoriale paterna.Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo Matrimonialista - Divorzista - Curatore Speciale del Minore
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6 mar. 2023 • tempo di lettura 1 minuti
Niente assegno divorzile all’ex moglie se il nuovo compagno è divenuto un riferimento per suo figlio. Si pone, pertanto, il problema giuridico di valutare la relazione tra i figli e i nuovi partner dei genitori. Al riguardo, questa recentissima sentenza di Cassazione assume un ruolo fondamentale nel dirimere tale vexata quaestio che occupa quotidianamente l'attività di ogni avvocato matrimonialista/divorzista. Secondo la Cassazione, se il nuovo compagno dell’ex moglie è divenuto riferimento per il figlio di quest’ultima, la stessa non ha diritto all’assegno divorzile. Secondo la Suprema Corte, infatti, il divenire punto di riferimento per il figlio della propria compagna è un dettaglio, di per sé, idoneo a riconoscere stabilità alla nuova relazione sentimentale della donna, circostanza la quale comporta il venire meno del diritto all’assegno di divorzio per l’ex coniuge. Nel caso di specie, la solidità del rapporto tra il minore ed il compagno della madre, riscontrata nelle consulenze tecniche d’ufficio effettuate nel corso dei vari gradi di giudizio, ha appurato senza ombra di dubbio la convivenza di fatto tra l’ex moglie ed il nuovo compagno della stessa, dato il coinvolgimento del figlio nella nuova coppia. Proprio tale rapporto del minore con il nuovo compagno della donna è stato valutato come sintomatico della saldezza e stabilità del nuovo rapporto e della esistenza della coppia di fatto e, quindi, del venir meno del diritto dell’ex coniuge all’assegno divorzile. La decisione degli Ermellini (Cass. Civ. Sez I Ord. 31.01.2023, n. 2840) appare pienamente condivisibile da un punto di vista giuridico, in quanto - per lo meno - contribuisce a ridimensionare notevolmente l'istituto del mantenimento, oramai inadeguato alle nuove realtà sociali italiane.
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21 ott. 2021 • tempo di lettura 5 minuti
Nella direzione dell’aumento della trasparenza e della piena garanzia della “libertà di accesso”, il d.lgs. 33/2013 ha introdotto nel nostro ordinamento il c.d. accesso civico, ampliando il novero dei legittimati nonché gli atti e gli elementi conoscibili rispetto al c.d. accesso procedimentale (che abbiamo esaminato qui).1. Il d.lgs. 33/20132. L’accesso civico “semplice”3. L’accesso civico “generalizzato”4. La disciplina comune1 - Il d.lgs. 33/2013Il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 è stato approvato con lo scopo di riordinare la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni: è, quindi, il testo di riferimento per qualsiasi amministrazione pubblica in materia di livello minimo di trasparenza e apertura verso i cittadini.La trasparenza amministrativa, infatti, è ormai un fondamentale principio che condiziona lo svolgimento dell’attività e l’organizzazione della pubblica amministrazione, la quale ha dovuto, storicamente, rafforzare l’accessibilità e la conoscibilità delle modalità attraverso le quali viene esercitato il potere pubblico, al fine di sviluppare un controllo democratico da parte dei cittadini per prevenire fenomeni di corruzione. Fra gli strumenti con cui il legislatore delegato è intervenuto in materia possiamo ricordare:l’istituzione dell’obbligo di pubblicità in alcune materie: si tratta, ad esempio, delle situazioni patrimoniali di politici e parenti entro il secondo grado e dei dati, in materia sanitaria, relativi alle nomine dei direttori generali, oltre che agli accreditamenti delle strutture cliniche;la definizione del principio generale di trasparenza: quest’ultima è l’accessibilità totale delle informazioni che riguardano l’organizzazione e l’attività delle Pubbliche Amministrazioni, al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche;la totale accessibilità delle informazioni: si tratta di un modello che garantisce l’accessibilità di chiunque lo richieda a qualsiasi documento o dato in possesso delle Amministrazioni Pubbliche, salvo divieti espressi;l’obbligo per i siti istituzionali di creare l’apposita sezione “Amministrazione trasparente”;l’introduzione dell’istituto dell’accesso civico. Quest’ultimo, in particolare, è una nuova forma di accesso introdotta al fine di alimentare il rapporto di fiducia tra cittadini e Pubblica Amministrazione nonché di promuovere il principio di legalità e di prevenire la corruzione: in breve, viene attribuito a tutti i cittadini il diritto di chiedere e ottenere che la Pubblica Amministrazione pubblichi atti, documenti e informazioni di cui sia in possesso ma che, per qualsiasi motivo, non ha ancora diffuso.Vediamo più nello specifico di cosa si tratta. 2 - L’accesso civico “semplice”Ai sensi dell’art. 5 co. 1 del d.lgs. 33/2013, “l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”.Secondo questa norma, pertanto, chiunque ha il diritto di accesso a dati, informazioni e documenti per cui sussista, in capo alla Pubblica Amministrazione, un obbligo di pubblicazione.L’istituto dell’accesso civico semplice, quindi, si compone di una duplice anima: da un lato attribuisce un diritto a chiunque; dall’altro lato costituisce una sanzione per l’amministrazione.3 - L’accesso civico “generalizzato”L’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013, invece, afferma che “allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti (…)”.Si parla di accesso civico “generalizzato” perché la norma attribuisce a chiunque il diritto di accedere a dati e documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni ulteriori rispetto a quelli per cui vige un obbligo di pubblicazione, purché nel rispetto dei limiti di legge.Questi limiti sono stabiliti dal successivo art. 5-bis, secondo il quale l’accesso viene negato se esporrebbe a pregiudizio concreto alcuni particolari interessi pubblici (come la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale, le relazioni internazionali, la difesa e le questioni militari nonché la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato, la conduzione di indagini sui reati e loro perseguimento e il regolare svolgimento di attività ispettive) o interessi privati (come la protezione di dati personali, la libertà e la segretezza della corrispondenza, gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica).Infine, il diritto di accesso civico generalizzato non può essere soddisfatto in altri due casi:quando sul documento sia apposto il segreto di Stato;negli altri casi di divieto di accesso o divulgazione previsti dalla legge, come in caso di segreto scientifico o militare.4 - La disciplina comunePer prendere visione dei documenti, in un caso e nell’altro, il privato deve fare un’istanza, da proporre per via telematica o all’ufficio che detiene i dati, o all’ufficio per le relazioni con il pubblico, o, in caso di accesso civico “semplice”, al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. L’istanza non deve essere motivata ma deve contenere solo i dati, le informazioni o i documenti richiesti. Solo in caso di accesso civico generalizzato, poiché la richiesta ha ad oggetto dati ulteriori e diversi rispetto a quelli per cui vige un obbligo di pubblicazione, il richiedente deve notificare l’istanza ai controinteressati, cioè quei soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio del diritto di accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza: essi hanno la facoltà di proporre una motivata opposizione, anche per via telematica.Una volta ricevuta l’istanza, la Pubblica Amministrazione ha trenta giorni per rispondere con un provvedimento espresso e motivato. Similmente a quanto abbiamo visto in caso di accesso procedimentale, le determinazioni della Pubblica Amministrazioni possono essere di vario tipo:l’amministrazione accoglie l’istanza: in questo, la stessa trasmette tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti o, in caso di accesso civico “semplice”, pubblica sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e dà comunicazione al richiedente dell’avvenuta pubblicazione;l’amministrazione rifiuta, totalmente o parzialmente, l’accesso;l’amministrazione rimane inerte: in questo caso, a differenza di quanto accade in materia di accesso procedimentale, non si ha un’ipotesi di silenzio-rigetto ma di silenzio-inadempimento. Ciò significa che il silenzio dell’amministrazione è illegittimo e il privato può opporvisi.Infatti, se la Pubblica Amministrazione non accoglie l’istanza o rimane inerte, il richiedente può o presentare richiesta di riesame al responsabile della corruzione e della trasparenza, o presentare ricorso al difensore civico, o presentare un ricorso giurisdizionale al giudice competente. In ogni caso, il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo, che la Pubblica Amministrazione deve documentare, per la riproduzione su appositi materiali.Editor: dott.ssa Elena Pullano
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