Il patto di riservato dominio

Avv. Marco Mezzi

Avv. Marco Mezzi

Pubblicato il 10 feb. 2022 · tempo di lettura 4 minuti
Il patto di riservato dominio | Egregio Avvocato
La vendita con riserva di proprietà, disciplinata dagli articoli 1523 e seguenti del codice civile, è un tipo speciale di compravendita.
In questa fattispecie, nota anche come patto di riservato dominio, rientrano tutte quelle circostanze in cui la disciplina della vendita si discosta da quella ordinaria per un elemento in particolare. Difatti, tramite questo istituto si consente a chi non è in grado di pagare il prezzo di un dato bene al momento della consegna di acquistarlo ugualmente e goderne, sin da subito, pagando ratealmente.


1. Cos’è il patto di riservato dominio e come funziona?

2. Il patto di riservato dominio è opponibile ai terzi?

3. Cosa accade in caso di inadempimento del compratore?

4. La vendita con riserva della proprietà di beni immobili


1 - Cos’è il patto di riservato dominio e come funziona?


La vendita con riserva di proprietà o patto di riservato dominio consiste essenzialmente nell’accordo in base a cui i contraenti, nel pieno esercizio della propria autonomia contrattuale ed in deroga alla regola generale, convengono che l’effetto del trasferimento della proprietà di un determinato bene sia differito sino al momento in cui non sia avvenuto, per intero, il pagamento del prezzo pattuito.

L’articolo 1523 del codice civile prevede che nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell’ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna.

Si può, pertanto, affermare che questa norma contemperi le contrapposte esigenza di venditore e acquirente.

Difatti, l’acquirente, nell’ipotesi in cui intenda acquistare un bene pur non disponendo dell’intera somma, può frazionare la prestazione; viceversa, il venditore conserva la garanzia reale della proprietà del bene di cui si tratta, sino all’effettivo adempimento.


2 - Il patto di riservato dominio è opponibile ai terzi?


Per rispondere a questa domanda è necessario analizzare il primo comma dell’articolo 1524 del codice civile.

Tale norma statuisce che la riserva della proprietà è opponibile ai creditori del compratore, solo se risulta da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.

In tema di opponibilità ai terzi assume rilevanza anche la distinzione tra l’opposizione nei confronti dei creditori del venditore e del compratore, nonché la natura dei beni alienati.

In particolare, nel caso si tratti di beni immobili o beni mobili registrati, l’opposizione ai terzi si può avere esclusivamente dopo aver trascritto l’atto. Inoltre, non rileva la domanda di risoluzione del contratto da parte del venditore trascritta prima dell’opposizione. 

Se, invece, i beni sono mobili si può opporre la riserva ai creditori solo se questa è stata fatta per iscritto e riporti una data certa precedente al pignoramento o alla dichiarazione di fallimento del compratore.


3 - Cosa accade in caso di inadempimento del compratore?


Il codice civile, all’articolo 1525, prevede una forma di tutela nei confronti del soggetto acquirente che non paghi una rata del contratto di vendita con riserva della proprietà.

Tale norma, infatti, stabilisce che il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l’ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto.

Laddove però non sia pagata più di una rata o nel caso in cui la stessa superi l’ottava parte del prezzo, sarà il Giudice a dover fornire una valutazione circa la risoluzione della vendita in relazione all’entità dell’inadempimento.

Il successivo articolo 1526 stabilisce che, nell’ipotesi in cui vi sia la risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà per inadempimento del compratore, il venditore è tenuto alla restituzione delle rate già riscosse, salvo il diritto a ottenere un equo compenso per l’uso del bene e al risarcimento dei danni.


4  - La vendita con riserva della proprietà di beni immobili


Sebbene la legge disciplini il patto di riservato dominio nell’ambito della compravendita di beni mobili, negli ultimi anni si è sempre più diffusa l’opinione favorevole per un’applicazione generalizzata di questo istituto.

Ne consegue che anche i beni immobili possono essere venduti con riserva di proprietà. 

Come già esplicato, con la vendita con riserva di proprietà l’acquirente assume immediatamente a proprio carico i rischi relativi all’immobile non acquistando la proprietà dello stesso sino al pagamento dell’ultima rata.

La vendita con riserva di proprietà è trascritta nei registri immobiliari sia pure con la segnalazione della presenza di una condizione sospensiva data, per l’appunto, dal pagamento dell’ultima rata del prezzo pattuito.

La dottrina maggioritaria ritiene che il trasferimento del rischio, di cui all’articolo 1523 del codice civile, comporti il trasferimento, in capo all’acquirente, di eseguire tutti gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, nonché l’obbligo di pagare gli oneri condominiali.


La stessa dottrina, tuttavia, ritiene che spetterà al venditore, in quanto proprietario sino all’adempimento del pagamento dell’ultima rata pattuita, la corresponsione dell’IMU. Ciò perché la legge prevede che il soggetto passivo IMU sia, per l’appunto, il proprietario di un bene immobile o colui il quale goda di un diritto reale sullo stesso.

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Egregio Avvocato

L'allontanamento del minore dal nucleo familiare

11 lug. 2026 tempo di lettura 5 minuti

L’allontanamento del minore dal proprio nucleo familiare costituisce una delle misure più incisive previste dall’ordinamento italiano a tutela dell’infanzia e dell’adolescenza. Si tratta di un provvedimento eccezionale, adottabile esclusivamente in presenza di situazioni di grave pregiudizio per la crescita, la salute o l’incolumità psicofisica del minore. Il distacco dalla famiglia deve infatti rappresentare l’ultima ratio, da utilizzare soltanto quando ogni altro intervento di sostegno e protezione si sia rivelato insufficiente.La disciplina trova il proprio fondamento negli artt. 330 e 333 del Codice Civile, relativi rispettivamente alla decadenza dalla responsabilità genitoriale e alla condotta pregiudizievole del genitore, nonché nell’art. 403 c.c., profondamente modificato dalla riforma Cartabia (L. 206/2021), che ha introdotto un sistema di controllo giurisdizionale tempestivo e rigoroso sui provvedimenti urgenti di allontanamento.La legge italiana consente l’intervento della pubblica autorità quando il minore sia moralmente o materialmente abbandonato, si trovi esposto, nel contesto familiare, a grave pregiudizio o pericolo per la propria incolumità psicofisica o, in generale, vi sia una situazione di emergenza che renda necessario un intervento immediato.Rientrano tra le situazioni maggiormente rilevanti, exempli gratia, la violenza domestica, i maltrattamenti fisici o psicologici, la grave incuria, l'abuso di sostanze, gli ambienti insalubri o degradati, una grave inadeguatezza genitoriale, l'esposizione del minore a condizioni idonee a comprometterne lo sviluppo emotivo, relazionale e cognitivo.Anche nei casi di violenza assistita o maltrattamento può essere disposto l’allontanamento, qualora emerga un concreto pericolo per il benessere psicofisico del minore.La giurisprudenza ha precisato che il pregiudizio non deve necessariamente essersi già concretizzato in un danno irreversibile, essendo sufficiente anche una situazione di pericolo potenziale per il minore (art. 333 c.c.).Prima della riforma introdotta dalla L. 206/2021, l’art. 403 c.c. attribuiva alla pubblica autorità un ampio potere di intervento urgente, senza prevedere un immediato controllo del giudice. Tale impostazione aveva suscitato numerose criticità, anche alla luce delle condanne pronunciate dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in materia di tutela della vita familiare.Con la riforma Cartabia il legislatore ha completamente ridisegnato la procedura, introducendo termini rigorosi e controlli giurisdizionali stringenti.Oggi, quando la pubblica autorità dispone il collocamento urgente del minore in luogo sicuro ed entro 24 ore deve trasmettere gli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni. Successivamente, entro le successive 72 ore il Pubblico Ministero deve chiedere la convalida del provvedimento oppure revocarlo. Poi, entro ulteriori 48 ore il Tribunale per i Minorenni deve pronunciarsi sulla convalida. L’udienza deve essere fissata entro 15 giorni: il mancato rispetto dei termini comporta la perdita di efficacia del provvedimento.La riforma ha quindi rafforzato il principio del contraddittorio, garantendo ai genitori il diritto di partecipare tempestivamente al procedimento e assicurando un controllo giudiziario immediato sulla legittimità dell’allontanamento.L’intervento urgente può essere disposto dalla pubblica autorità amministrativa, individuata nei servizi sociali, nelle forze dell’ordine, negli operatori sociosanitari e nel sindaco, attraverso gli organi di protezione dell’infanzia.I servizi sociali svolgono una funzione centrale. Infatti, questi effettuano le indagini sul contesto familiare, predispongono relazioni tecniche, individuano la collocazione più idonea per il minore, monitorano l’evoluzione della situazione familiare.Le relazioni dei servizi sociali costituiscono un elemento probatorio particolarmente rilevante, ma non sono insindacabili. I genitori possono contestarne il contenuto mediante memorie difensive, documentazione contraria e consulenze tecniche di parte (CTP).L’allontanamento del minore rappresenta una grave ingerenza nella vita familiare, tutelata dall’art. 8 CEDU, dall’art. 2 Cost., dall’art. 16 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e dall’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.La giurisprudenza nazionale ed europea ha più volte affermato che il diritto del minore a vivere nella propria famiglia costituisce la regola. L’allontanamento deve, pertanto, avere carattere temporaneo e le istituzioni devono favorire il ricongiungimento familiare non appena ciò sia concretamente possibile.Pertanto, anche dopo il collocamento del minore fuori casa, permane il diritto a mantenere rapporti continuativi con i genitori, secondo le modalità stabilite dal Tribunale, spesso inizialmente mediante incontri protetti.La Corte di Cassazione ha chiarito che lo stato di abbandono non può essere valutato in maniera astratta, ma richiede un accertamento concreto della situazione familiare. È stato ad esempio escluso lo stato di abbandono in presenza di una figura familiare sostitutiva idonea a garantire assistenza e stabilità al minore (Cass. civ., sez. I, n. 10126/2015).In altra pronuncia, è stato ritenuto legittimo l’allontanamento disposto sulla base delle relazioni dei servizi sociali che evidenziavano gravi segnali di sofferenza del minore, tra cui intenti suicidari, autolesionismo e aggressività (Cass. civ., n. 832/2020).La giurisprudenza ha inoltre ribadito che la sottrazione del minore dalla famiglia deve essere proporzionata e temporanea ed il pregiudizio per il minore può essere anche soltanto potenziale. Inoltre, la mancata collaborazione dei genitori con i programmi di sostegno può giustificare misure limitative della responsabilità genitoriale.Secondo il Tribunale per i Minorenni dell'Aquila (Ord. 20 Novembre 2025), elementi idonei a integrare una situazione di grave pregiudizio sono, ad esempio, le condizioni abitative insalubri, l'isolamento sociale del minore, la trascuratezza educativa, il rifiuto dei percorsi di supporto, l'esposizione mediatica lesiva della riservatezza del minore, etc.L’intero sistema di protezione minorile si fonda sul principio secondo cui l’allontanamento del minore deve costituire l’ultima ratio. Prima di arrivare alla separazione dal nucleo familiare, devono essere tentati tutti gli strumenti di sostegno alla genitorialità e di supporto al nucleo familiare.Solo quando tali interventi risultino inadeguati o incompatibili con l’urgenza della situazione, può essere disposto il collocamento del minore presso una famiglia affidataria, una comunità educativa, una struttura protetta o altro ambiente ritenuto idoneo alla sua tutela.L’obiettivo finale resta sempre quello di garantire i superiori interessi del minore, assicurandone la protezione senza recidere, se possibile, il legame familiare e favorendo il ricongiungimento appena le condizioni lo consentano.

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Nullità del matrimonio per vizio psichico (Cass. civ., sez. I, 4 gennaio 2023, n. 149)

31 gen. 2023 tempo di lettura 2 minuti

Apprendiamo con soddisfazione il cambio di rotta della Suprema Corte, che - in extremis - muta orientamento e riconosce implicitamente la superiorità del diritto canonico rispetto a quello nazionale. Come risaputo, in precedenza la delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio era riconosciuta solo in base al limite temporale dei tre anni (Sezioni unite, sentenza 16379/2014). Era un patetico, ridicolo tentativo di limitare l'ingerenza della Chiesa negli affari civili di una repubblica sempre più laica ed anti - cristiana. Tale tentativo, comunque, ledeva gli stessi principi del diritto nazionale, in quanto de facto impediva il riconoscimento di vizi tra l'altro sottolineati dall'art. 120 c.c. Il diritto canonico (articolo 1095 numero 2) riconosce l'incapacità consensuale «anche quando il nubente (uno degli sposi) manchi gravemente di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali reciproci ... . Il soggetto, pur essendo cosciente del proprio stato e consapevole dell’atto del matrimonio, manca della capacità di valutare praticamente e concretamente gli effetti del matrimonio che sta per celebrare: capacità di ponderare la scelta del matrimonio, di quel matrimonio e di quel partner. Questa incapacità si verifica in caso di gravi forme di nevrosi e psicopatie, a causa di alcolismo e tossicodipendenza. La discrezione di giudizio è una maturità psicologica che ha interferenze con la maturità affettiva». Sempre l’articolo 1095 del Codice ecclesiastico, al n.3, definisce l’incapacità ad adempiere: «l’invalidità del consenso può derivare anche da cause di natura psichica che compromettono la possibilità di assumere ed adempiere agli obblighi essenziali, e quindi vanificano la volontà di contrarre matrimonio». Deve, ovviamente, trattarsi di «di un’incapacità particolarmente rilevante, che si esprime in una grave forma di anomalia. Cause di natura psichica gravi, che possono compromettere un valido consenso sono, ad esempio: l'omosessualità, il transessualismo, il sadismo, il masochismo». Con la decisione in esame, la Cassazione asserisce che è possibile derogare al tetto dei tre anni di convivenza, fissati dalle Sezioni unite. Ed invero, osservano adesso gli Ermellini, l’incapacità a prestare consenso di uno degli sposi al momento del matrimonio, quale causa di invalidità, è prevista anche dall’articolo 120 del Codice civile, secondo il quale «il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio». La decisione appare pienamente condivisibile, soprattutto in quanto - così facendo - si evita una dicotomia basata solo su un elemento temporale e dettata da una sempre più marcata laicità di uno stato che ha perso il senso delle proprie origini e che corre a grandi passi verso il baratro.

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