Avv. Marco Mezzi
La vendita con riserva di proprietà, disciplinata dagli articoli 1523 e seguenti del codice civile, è un tipo speciale di compravendita.
In questa fattispecie, nota anche come patto di riservato dominio, rientrano tutte quelle circostanze in cui la disciplina della vendita si discosta da quella ordinaria per un elemento in particolare. Difatti, tramite questo istituto si consente a chi non è in grado di pagare il prezzo di un dato bene al momento della consegna di acquistarlo ugualmente e goderne, sin da subito, pagando ratealmente.
La vendita con riserva di proprietà o patto di riservato dominio consiste essenzialmente nell’accordo in base a cui i contraenti, nel pieno esercizio della propria autonomia contrattuale ed in deroga alla regola generale, convengono che l’effetto del trasferimento della proprietà di un determinato bene sia differito sino al momento in cui non sia avvenuto, per intero, il pagamento del prezzo pattuito.
L’articolo 1523 del codice civile prevede che nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell’ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna.
Si può, pertanto, affermare che questa norma contemperi le contrapposte esigenza di venditore e acquirente.
Difatti, l’acquirente, nell’ipotesi in cui intenda acquistare un bene pur non disponendo dell’intera somma, può frazionare la prestazione; viceversa, il venditore conserva la garanzia reale della proprietà del bene di cui si tratta, sino all’effettivo adempimento.
Per rispondere a questa domanda è necessario analizzare il primo comma dell’articolo 1524 del codice civile.
Tale norma statuisce che la riserva della proprietà è opponibile ai creditori del compratore, solo se risulta da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.
In tema di opponibilità ai terzi assume rilevanza anche la distinzione tra l’opposizione nei confronti dei creditori del venditore e del compratore, nonché la natura dei beni alienati.
In particolare, nel caso si tratti di beni immobili o beni mobili registrati, l’opposizione ai terzi si può avere esclusivamente dopo aver trascritto l’atto. Inoltre, non rileva la domanda di risoluzione del contratto da parte del venditore trascritta prima dell’opposizione.
Se, invece, i beni sono mobili si può opporre la riserva ai creditori solo se questa è stata fatta per iscritto e riporti una data certa precedente al pignoramento o alla dichiarazione di fallimento del compratore.
Il codice civile, all’articolo 1525, prevede una forma di tutela nei confronti del soggetto acquirente che non paghi una rata del contratto di vendita con riserva della proprietà.
Tale norma, infatti, stabilisce che il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l’ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto.
Laddove però non sia pagata più di una rata o nel caso in cui la stessa superi l’ottava parte del prezzo, sarà il Giudice a dover fornire una valutazione circa la risoluzione della vendita in relazione all’entità dell’inadempimento.
Il successivo articolo 1526 stabilisce che, nell’ipotesi in cui vi sia la risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà per inadempimento del compratore, il venditore è tenuto alla restituzione delle rate già riscosse, salvo il diritto a ottenere un equo compenso per l’uso del bene e al risarcimento dei danni.
Sebbene la legge disciplini il patto di riservato dominio nell’ambito della compravendita di beni mobili, negli ultimi anni si è sempre più diffusa l’opinione favorevole per un’applicazione generalizzata di questo istituto.
Ne consegue che anche i beni immobili possono essere venduti con riserva di proprietà.
Come già esplicato, con la vendita con riserva di proprietà l’acquirente assume immediatamente a proprio carico i rischi relativi all’immobile non acquistando la proprietà dello stesso sino al pagamento dell’ultima rata.
La vendita con riserva di proprietà è trascritta nei registri immobiliari sia pure con la segnalazione della presenza di una condizione sospensiva data, per l’appunto, dal pagamento dell’ultima rata del prezzo pattuito.
La dottrina maggioritaria ritiene che il trasferimento del rischio, di cui all’articolo 1523 del codice civile, comporti il trasferimento, in capo all’acquirente, di eseguire tutti gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, nonché l’obbligo di pagare gli oneri condominiali.
La stessa dottrina, tuttavia, ritiene che spetterà al venditore, in quanto proprietario sino all’adempimento del pagamento dell’ultima rata pattuita, la corresponsione dell’IMU. Ciò perché la legge prevede che il soggetto passivo IMU sia, per l’appunto, il proprietario di un bene immobile o colui il quale goda di un diritto reale sullo stesso.
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7 feb. 2023 • tempo di lettura 5 minuti
Una delle questioni più rilevanti in tema di contratti è quella sulla nullità di cui è menzione all'art. 1418 c.c., intesa come difetto di validità o species della categoria più generale delle invalidità negoziali, tale da comportare una perdita di efficacia ab origine a carico della fattispecie negoziale. La nullità in sè è distinta tanto dalla inesistenza, quanto dalla annullabilità e non solo, rispetto a quest'ultima, per ragioni sistematiche, ma soprattutto per diversi ordini di tutela rispetto ai quali l'una come l'altra categoria di invalidità sono funzionali: infatti, l'annullabilità di un negozio è associata ad un incapacità di uno dei contraenti, ovvero alla sussistenza di uno dei vizi del consenso di cui agli artt. 1427 e ss. c.c., quali l'errore, la violenza o il dolo, mentre l'inesistenza consegue ad un vizio così grave da rendere il negozio di per sé non profilabile in capo alle parti per assenza di requisiti minimi fondamentali.Come noto, il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare od estinguere un rapporto giuridico a carattere patrimoniale. All'interno del Libro IV del codice civile, il contratto è inserito non soltanto sotto il profilo della disciplina generale e speciale, con riferimento ai contratti nominati, ma anche quale fonte dell'obbligazione ex art. 1173 c.c., che, a tal riguardo, accoglie un sistema aperto di fonti, laddove, accanto al contratto ed al fatto illecito, annovera le cc.dd. variae causarum figurae, ossia tutti quegli atti o fatti idonei a produrle, in conformità alle norme dell'ordinamento giuridico.In questo modo, il legislatore del 1942 ha avallato l'impostazione propria del giureconsulto Gaio che, nelle sue Institutiones, propose un sistema di fonti delle obbligazioni alternativo rispetto a quello risultante dal Libro delle Institutiones contenuto nel Corpus Iuris Civilis dell'Imperatore bizantino Giustiniano, per il quale, accanto al contratto ed al delitto, annoverava altresì figure quali il quasi contratto ed il quasi delitto.Una delle ragioni che sottende una simile scelta metodologica risiede sicuramente nelle difficoltà interpretative oggettivamente riscontrabili, nell'ambito dell'odierno sistema giuridico, nel trovare una valida collocazione, specialmente a livello sistematico, in ordine a figure quali il quasi contratto od il quasi delitto.Ciò detto, il legislatore del '42, oltre ad aver sancito il noto principio di autonomia privata, quale precipitato del principio costituzionale di libertà di iniziativa privata ex art. 41, comma 1 Cost., individua all'art. 1325 gli elementi essenziali del contratto, la cui assenza o illiceità comportano inevitabilmente una nullità a carattere strutturale della complessiva fattispecie contrattuale, ai sensi dell'art. 1418, comma 2 c.c.Si tratta, infatti, delle nullità comminate in caso di illiceità della causa, intesa come scopo pratico perseguito dai contraenti, ex art. 1343 c.c., ovvero per impossibilità del suo oggetto ai sensi dell'art. 1346 c.c.A norma dell'art, 1418 c.c., infatti è possibile distinguere almeno tre tipologie di nullità: le nullità testuali, le nullità strutturali e le nullità virtuali.Le prime si riferiscono alle categorie di nullità espressamente previste da norme di legge, quali l'art. 468 c.c., che sanziona con la nullità qualsivoglia accordo diretto a regolamentare una successione mortis causa non ancora aperta. Un altro esempio al riguardo è il noto art. 2744 c.c., che impone il divieto di patto commissorio, ossia sanziona con la nullità qualsivoglia accordo col quale si convenga che, in mancanza del pagamento di credito garantito da pegno od ipoteca, la proprietà della cosa, ipotecata o data in pegno, passi al creditore.Come già anticipato precedentemente, le nullità strutturali colpiscono il contratto nei suoi elementi essenziali, quindi interessano la causa, l'oggetto o la forma negoziale, contrariamente a quanto accade, appunto, per le cc.dd. nullità virtuali, in ordine alle quali l'art. 1418 comma 1 si limita a sancire: "il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente".Per una corretta interpretazione della norma in esame, è necessario innanzitutto interrogarci sulla portata della norma imperativa e, in particolare, sul criterio di individuazione e perimetrazione che consenta che distinguerle ai fini della comminatoria di nullità.Sicuramente un primo criterio discretivo fa perno sulla inderogabilità del relativo dispositivo ovvero sulla indisponibilità da parte dei privati; tuttavia, secondo giurisprudenza di legittimità costante, la sola inderogabilità non è sufficiente al fine di individuare e distinguere una norma imperativa, nel senso di cui è menzione all'art. 1418 comma 1 c.c., dovendo la medesima essere posta altresì a tutela di interessi generali o superindividuali, come tali estranei agli interessi particolari dei contraenti.A tal proposito, è opportuno richiamare due distinti tesi che si sono contese il campo almeno fino ad una pronuncia nomofilattica della Corte di legittimità del 2007: secondo una ricostruzione alternativa a quella tradizionale, che fa perno sul principio di non interferenza tra regole di condotta e regole di validità negoziale (di guisa che per le prime vi sarà solo una responsabilità della parte contraente, giammai una forma di invalidità, salve le eccezioni di legge), si realizzerebbe una nullità virtuale in tutte quelle ipotesi per le quali, pur in presenza di una regola di condotta quale quella che impone alle parti contraenti l'osservanza del dovere di buona fede oggettiva (artt. 1337 e 1375 c.c.), la medesima sia posta a tutela di interessi collettivi o superindividuali, come già precisato, con la conseguenza che anche la violazione di una regola di condotta può essere causa di nullità negoziale, purché si abbia riguardo all'interesse sotteso e protetto dalla norma imperativa, in termini di interesse pubblico.E' evidente che tale soluzione rischia di ampliare a dismisura l'ambito di discrezionalità dell'interprete, tanto è vero che, ai fini dell'esatta perimetrazione del carattere imperativo della norma la cui violazione importerebbe nullità del contratto ex art. 1418 comma 1 c.c., si richiede altresì che la norma di condotta presenti un contenuto preciso e puntuale.Sull'onda di questo filone, è possibile individuare alcuni orientamenti anche del Giudice delle Leggi, a titolo esemplificativo in tema di caparra confirmatoria iniqua, che riconnettono la nullità anche a violazioni di regole di condotta, quali il rispetto in capo ai contraenti dei canoni di buona fede pre-negoziale o esecutiva, ove quel dato comportamento così sanzionato si sia tradotto in un vero e proprio approfittamento di una condizione di particolare profilantesi in capo a taluno dei contraenti, con conseguente intollerabilità della fattispecie all'interno dell'ordinamento giuridico, poiché non rispondente ad interessi meritevoli di tutela, secondo la nota clausola generale contenuta nell'art. 1322 c.c., fatto salvo il generale rimedio della rescissione per lesione ultradimidium di cui è menzione all'art. 1448 c.c.
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22 mar. 2021 • tempo di lettura 6 minuti
La circolazione stradale è considerata dall’ordinamento giuridico (e non solo) tra le attività più comuni della vita quotidiana, e sicuramente necessaria, ma allo stesso tempo molto pericolosa. È ben possibile, infatti, che circolando per strada, sia con mezzi a motore che non, si venga coinvolti, o comunque si cagioni un incidente stradale. È bene sapere qual è il comportamento corretto da tenere, così da non incorrere in responsabilità penale.Il reato di omissione di soccorso stradale previsto dal codice penale, art. 593 c.p.La fattispecie prevista dal Codice della Strada, art. 189 co. 7 Qual è la condotta da tenere in caso di incidente stradale?1 - Il reato di omissione di soccorso stradale previsto dal codice penale, art. 593 c.p.Il legislatore penale ha previsto una fattispecie generale che disciplina il caso in cui un soggetto ometta di prestare soccorso nei casi in cui, invece, l’ordinamento richiede che chi si trovi in certe situazioni si attivi. L’art. 593 c.p. sanziona con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 2.500 euro:chi omette di dare avviso all’Autorità competente del ritrovamento di una persona di età inferiore ai dieci anni abbandonata o smarrita, o di una persona incapace di provvedere a se stessa per malattia di mente o di corpo (comma I);chi omette di prestare l’assistenza occorrente, imbattendosi in un soggetto che è o sembra inanimato o in una persona ferita o comunque in pericolo (comma II).Si tratta di un reato omissivo, e in particolare di un reato omissivo proprio. Ciò sta a significare che il legislatore penale ha ritenuto dover dare rilevanza alla mancata azione di un determinato soggetto, sul quale incombe un obbligo giuridico di attivarsi, e ciò a prescindere dalle eventuali conseguenze dannose che da tale omissione in concreto derivino. Il soggetto sul quale grava tale obbligo giuridico assume la cd. posizione di garanzia: solo il soggetto che si trova in quella determinata situazione descritta dal legislatore assume l’obbligo di attivarsi, e di porre in essere la condotta prescritta dalla norma.Le eventuali conseguenze derivanti dalla omissione di soccorso stradale vengono prese in considerazione non in merito alla opportunità di punire o meno: anche se non dovessero esserci conseguenze dannose si verrà comunque puniti. Vengono prese in considerazione, invece, in merito al quantum di pena applicabile: nel caso in cui dall’omissione di soccorso derivi una lesione personale, la pena è aumentata; invece, se dall’omissione di soccorso stradale ne derivi la morte, la pena è raddoppiata.È bene precisare che il legislatore non obbliga nessuno a porre in essere un’azione che non si è in grado di sostenere, il soggetto agente deve essere nelle capacità morali e materiali di prestare assistenza (ciò risponde al principio generale secondo cui nemo ad impossibilia tenetur). Quindi, non sono applicabili sanzioni qualora si è impossibilitati a prestare soccorso: non si può essere obbligati a mettere a repentaglio la propria vita per salvare quella altrui.Inoltre, si commette il reato solo quando c’è una percezione diretta. Viene punito chi si imbatte in quella persona, ma anche chi già si trovava con quella persona (es. io faccio una passeggiata con il mio amico, e lui si sente male) – si tratta al massimo di interpretazione estensiva e non di analogia. Cosa diversa è l’avere notizia di questa persona – secondo l’orientamento maggioritario, l’agente che abbia semplicemente notizia di un soggetto che si trova in una situazione di difficoltà non commette il reato di omissione di soccorso; sarebbe interpretazione analogica, che nel diritto penale non è ammessa. 2 - La fattispecie prevista dal Codice della Strada, art. 189 co. 7 L’art. 189 co. 7 del codice della strada sanziona la condotta di omissione di soccorso che si verifica nel caso in cui il conducente di un mezzo circolante in strada, a seguito di un incidente comunque ricollegabile al proprio comportamento, non ottemperi l’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite.La pena prevista è quella della reclusione da uno a tre anni, oltre che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni.Si ritiene che la fattispecie prevista dal codice della strada sia una fattispecie speciale di quella prevista dal codice penale, ed in particolare della ipotesi prevista dal comma 2 dell’art. 593 c.p.Invero, condividendo con quest’ultima la condotta dell’omessa assistenza alla persona ferita, l’art. 189 si caratterizza per la presenza di due elementi specializzanti:il soggetto sul quale grava l’obbligo di garanzia, che viene specificamente identificato nell’utente della strada al cui comportamento sia comunque ricollegabile l’incidente;il verificarsi di un sinistro stradale, idoneo a concretare una situazione di pericolo, dal quale sorge l’obbligo di agire.In tale fattispecie vige la presunzione per la quale il verificarsi di un incidente determina una situazione di pericolo e i soggetti che siano coinvolti nel sinistro diventano i titolari della posizione di garanzia, che impone loro l’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza.3 - Qual è la condotta da tenere in caso di incidente stradale?Non sempre sorge l’obbligo giuridico di prestare soccorso, ma anzi è ben possibile che, nonostante si cagioni e si venga coinvolti in un incidente stradale, non si assuma la cd. posizione di garanzia.L’obbligo di prestare l’assistenza occorrente va escluso, ad esempio, quando le conseguenze del sinistro non sussistono in ferite, nel senso tecnico del termine, indicative del pericolo che dal ritardato soccorso possa derivare un danno alla vita o all’integrità fisica della persona.Il concetto di assistenza nell’omissione di soccorso significa prestare quel soccorso che si rende necessario, tenuto conto del modo, del luogo, del tempo e dei mezzi, per evitare che si realizzi il danno. Così come avviene nella fattispecie di omissione di soccorso prevista in generale dal codice penale (art 593 c.p.), anche nel caso previsto dal codice della strada non è richiesto che il soggetto ponga in essere delle condotte che moralmente e materialmente non sia in grado di tenere. Si evidenzia, peraltro, che recente giurisprudenza ha evidenziato come non sia sufficiente la mera consapevolezza che dall’incidente possano derivare delle conseguenze per le persone, ma occorre invece che tale pericolo si concretizzi in effettive lesioni dell’integrità fisica, quantomeno percepibili dal soggetto che abbia cagionato l’incidente e che non abbia prestato la dovuta assistenza. In linea con il principio fondamentale secondo cui nel diritto penale la responsabilità è personale (art. 27 Cost.), e che quindi si può essere puniti solo per un fatto che sia collegato all’agente almeno dal collegamento minimo subiettivo della colpa, non è sufficiente la mera posizione di garanzia in capo al conducente al quale il sinistro sia ricollegabile, occorrendo, invece, che egli abbia commesso il fatto nella consapevolezza di aver verosimilmente cagionato lesioni a persone coinvolte nell’incidente e scientemente decida di allontanarsi e non prestare la dovuta assistenza.Editor: dott.ssa Claudia Cunsolo
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Egregio Avvocato
24 gen. 2022 • tempo di lettura 3 minuti
L’assegno unico universale è un beneficio economico mensile per favorire la natalità, sostenere la genitorialità e promuovere l’occupazione.Tale misura è stata introdotta con la legge delega al Governo 46/2021 in vigore dal 21 giugno 2021 ove sono fornite le linee guida generali che dovranno essere attuate con specifici decreti legislativi da emanarsi entro il 21 aprile 2022.Con l’introduzione dell’assegno unico si avrà il graduale superamento e soppressione degli Anf, dei trattamenti di famiglia per i lavoratori autonomi e delle detrazioni IRPEF per i figli a carico; la prestazione comunque non andrà ad assorbire o a limitare gli importi del bonus asilo nido.L’entrata in vigore di tale misura è prevista per il 1° marzo 2022 ma già dal 1° gennaio 2022 sarà possibile presentare la domanda telematica.1. Chi sono i destinatari dell’assegno unico universale?2. Quali sono i requisiti per richiedere l’erogazione dell’assegno unico universale?3. In che misura e con quali modalità viene erogato l’assegno unico universale?4. Qual è il rapporto tra l’assegno unico universale e le altre misure di sostegno?1 – Chi sono i destinatari dell’assegno unico universale?L’assegno unico spetta a tutte le famiglie con figli a decorrere dal 7° mese di gravidanza sino al compimento del 21° anni di età dei figli maggiorenni senza alcuna distinzione tra lavoratori dipendenti ed autonomi.Tale misura è riconosciuta ad entrambi i genitori ripartito tra gli stesse in eguale misura ed in caso di assenza spetta a chi esercita la responsabilità genitoriale.Nel momento in cui i genitori sono separati o divorziati in mancanza di accordo l’assegno è riconosciuto al genitore affidatario e nell’ipotesi di affidamento congiunto l’assegno è ripartito in pari misura tra i genitori, salvo diversi accordi tra gli stessi.Il figlio maggiorenne a carico può richiedere che l’assegno gli venga corrisposto direttamente. L’assegno unico universale per i figli maggiorenni è concesso solo nel momento in cui quest’ultimo frequenti un percorso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea, svolga un tirocinio o un’attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale, sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro dell’impiego o un’agenzia per il lavoro o svolga il servizio civile. 2 - Quali sono i requisiti per richiedere l’erogazione dell’assegno unico universale?Chi richiede l’assegno unico deve presentare cumulativamente i seguenti requisiti: a) essere in alternativa cittadino italiano o di uno Stato membro dell’UE, titolare del diritto di soggiorno; b) essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia; c) risiedere o essere domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio; d) risiedere o avere avuto la residenza in Italia per almeno due anni, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a termine di durata almeno biennale. 3 - In che misura e con quali modalità viene erogato l’assegno unico universale?Dal 1° gennaio 2022 è possibile presentare la domanda per l’assegno unico universale tramite l’apposito servizio online, la prestazione sarà erogata partire da marzo e andrà a sostituire le altre prestazioni e detrazioni.Il beneficio è modulato in base alla condizione economica del nucleo familiare individuata attraverso il modello ISEE più sarà basso maggiore sarà l’erogazione del beneficio. Chi non presenta l’Isee avrà comunque diritto alla percezione di un importo minimo e potrà presentarlo anche in un secondo momento L’erogazione dell’assegno unico universale non concorre alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini Irpef e verrà liquidato come: a) credito d’imposta oppure b) erogazione mensile di una somma di denaro.4 - Qual è il rapporto tra l’assegno unico universale e le altre misure di sostegno?La percezione dell’assegno è compatibile con: a) il reddito di cittadinanza ed è corrisposto congiuntamente ad esso con le stesse modalità dell’erogazione del Rdc; b) la fruizione di eventuali altre misure in denaro in favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali.
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10 dic. 2022 • tempo di lettura 2 minuti
Da avvocato divorzista ho sempre ribadito la necessità di una riforma ex fundamentis del diritto di famiglia, al fine di eliminare le obsolete interpretazioni dell'assegno di mantenimento e di quello divorzile, non più in linea con la moderna realtà economico - sociale. Orbene, pur in assenza di un intervento razionale nella materia - che probabilmente non verrà per via degli interessi di certe lobby - la Giurisprudenza di legittimità e di merito si è mossa autonomamente su questa via. Ad esempio, è stato ribadito dalla Suprema Corte come l'assegno divorzile non spetti sic et simpliciter, bensì in relazione all'effettiva capacità lavorativa dell'ex coniuge! Se ciò è vero, rimane il problema di come poter dimostrare che la controparte effettivamente svolga attività lavorativa, atteso che, purtroppo, spesso e volentieri si ricorre a stratagemmi tipicamente italici, pur di continuare a percepire indebitamente emolumenti dall'ex. Al riguardo, appare interessante una sentenza di merito (Tribunale Napoli, 1° sez. civ., Sentenza n. 6249 del 21.6.2022), secondo cui la prova fornita da un detective privato ha una valenza decisiva nell'ambito di un procedimento cognitivo. Al riguardo, va detto che la prova tramite investigatore privato, pur rispondendo ad una chiara logica, non sempre viene accettata nei Tribunali, con la conseguenza che la best practice dei matrimonialisti arriva, talvolta, persino a sconsigliare l'uso di tale strumento difensivo che, tuttavia, se ben pianificato, può produrre risultati devastanti per la controparte. La motivazione di tale Sentenza, che condivido in toto, non fa altro che ribadire, da un lato, la natura perequativa e compensativa dell'assegno di mantenimento, dall'altro rimarca a chiare lettere che l'assegno non è dovuto solo e semplicemente per aver detto illo tempore il famigerato "Sì". Con l'augurio che la nuova Legislatura possa finalmente mettere mano a questa spinosa materia. Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo Matrimonialista - Divorzista - Curatore Speciale del Minore
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