Egregio Avvocato
Pubblicato il 18 nov. 2021 · tempo di lettura 9 minuti
Il contratto di intermediazione finanziaria è quel contratto che permette di investire il proprio denaro per mezzo di strumenti finanziari, avvalendosi degli esperti di una banca o di una società di intermediazione. Una banca o un intermediario finanziario, infatti, deve obbligatoriamente proporre un contratto al proprio cliente così da iniziare a proporre soluzioni di investimento. È evidente, dunque, che si tratta di un contratto diffuso in particolare tra i soggetti investitori, ma che al contempo è stato oggetto di diverse pronunce giurisprudenziali date le sue peculiarità.
1 - Natura giuridica e disciplina del contratto di intermediazione finanziaria
Il contratto di intermediazione finanziaria è il contratto intercorrente tra intermediario e cliente, finalizzato ad effettuare investimenti nel mercato finanziario.
È anche definito come “contratto-quadro”, proprio perché è quello che consente di concludere altri contratti di investimento specifici, sottoposti al primo.
Tale peculiare struttura ha posto un primo problema riguardante proprio la natura giuridica da riconoscere al contratto in esame.
Secondo una prima ricostruzione si tratta di un contratto cornice, cioè un contratto normativo volto a disciplinare i successivi contratti di investimento. Il contratto quadro, infatti, regola preventivamente il contenuto e le condizioni alle quali saranno effettuati i successivi singoli investimenti, che a loro volta saranno altri negozi giuridici, altri contratti.
Tale ricostruzione consente di valorizzare l’autonomia decisionale del cliente: i singoli investimenti, avendo natura contrattuale, rientrano nella categoria dei negozi giuridici; categoria che valorizza le scelte autonome delle parti.
Secondo una tesi minoritaria, invece, il contratto quadro è assimilabile al mandato; mentre i singoli ordini di investimento sarebbero atti di esecuzione del mandato, e non contratti. Si perde, dunque, il valore dell’autonomia decisionale dei clienti.
Sembra prevalente la prima ricostruzione, tanto che la giurisprudenza ammette la risoluzione dei singoli ordini di investimento, e aggiunge anche che la risoluzione del singolo contratto di investimento non si estende agli altri.
La disciplina del contratto quadro si trova nel TUF (d. lgs. n. 58/98), e questa richiede la forma scritta solo per il contratto quadro; non è richiesta per i singoli contratti di investimento in quanto sarebbe incompatibile con l’esigenza di speditezza dei traffici.
Dalla normativa secondaria, in particolare dal regolamento della Consob, si desumono poi una serie di obblighi informativi in capo all’intermediario nei confronti del cliente: anche questo confermerebbe la natura negoziale dei singoli ordini di investimento.
Inoltre, si dice anche che il contratto quadro è un contratto indeterminato e non fa riferimento ai singoli specifici strumenti finanziari. Anche per questo motivo si preferisce ricostruire la natura degli ordini finanziari in termini negoziali.
Il collegamento negoziale si ritiene sussista solo tra il contratto quadro (a monte) e il singolo contratto di investimento (a valle), non invece anche tra i singoli contratti di investimento – l’uno è autonomo dall’altro.
Si aggiunge che gli ordini di investimento, costituendo dei singoli contratti, possono essere inquadrati all’interno del contratto di vendita o in altri casi di mandato. In ogni caso, risolto un singolo contratto a valle di investimento, la risoluzione di questo non si estende agli altri.
2 - Tutela del soggetto debole, il cd. outsider
Nel caso di contratto di intermediazione finanziaria si ha da un lato l’investitore e dall’altro lato il cliente (es. assicurazione e assicurato; banca e cliente). Il soggetto debole è detto outsider, compie quell’atto per uno scopo che può anche essere professionale ma è estraneo alla specifica professione svolta.
È un soggetto diverso dal cd consumatore; ma in ogni caso si ritiene che permanga la distinzione tra cd. secondo e terzo contratto.
Nel caso del contratto di intermediazione finanziaria, ove quindi si ha un soggetto debole cd. outsider (e non il consumatore) si rientra comunque nel secondo contratto. Alcune garanzie del consumatore vengono estese anche al cliente outsider, perché in entrambi i casi vi è un problema di asimmetria informativa. Invece nel terzo contratto (tra impresa debole e impresa forte) non vi è asimmetria informativa, ma invece una asimmetria economica: l’impresa debole è informata, ma conclude il contratto perché non ha alternative soddisfacenti nel mercato.
Tra le garanzie che sono riconosciute anche al cliente outsider di sicuro vi è la cd. nullità di protezione, cioè la nullità a legittimità relativa. Solo il soggetto debole, in questo caso il cliente, può farla valere. Persino quando si tratta di rilevazione d’ufficio, il giudice può solo limitarsi a rilevarla ma non può dichiararla: deve informare le parti della possibile nullità, e il consumatore può opporsi a che venga dichiarata.
3 - Il contratto monofirma
L’art. 23 TUF prescrive che il contratto di intermediazione finanziaria rivesta forma scritta e prevede anche che una copia dello stesso venga consegnata al cliente. Nei casi di inosservanza, il contratto è nullo; come già visto, la nullità è una nullità di protezione e infatti il terzo comma dell’art. 23 prevede che la nullità possa essere fatta valere solo dal cliente.
Potrebbe accadere che nella stipulazione del contratto non vi sia la firma del soggetto intermediario, quindi del cd. soggetto forte (la banca, ad esempio), ma sia presente solo la firma del cliente.
Ci si è chiesti se in questo caso il soggetto outsider possa far valere la nullità del contratto di intermediazione finanziaria, o meno.
Il problema, in particolare, si è posto perché in questo modo si potrebbe avere un utilizzo abusivo dello strumento di nullità di protezione da parte del cliente: potrebbe stipulare il contratto quadro, valutare l’andamento delle operazioni di investimento, e solo in un secondo momento, nel caso in cui le operazioni siano andate male, sollevare la nullità del contratto per assenza di forma perché manca la sottoscrizione dell’intermediario.
È intervenuta la giurisprudenza della Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 898/2018), la quale ha evidenziato quale fosse la ratio della nullità per assenza di forma prevista dall’art. 23 TUF: trattasi di nullità per difetto di forma posta nell'interesse esclusivo del cliente, intesa ad assicurare a quest'ultimo, da parte dell'intermediario, la piena indicazione degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione ed altro come specificamente indicato. Come già visto, è l'investitore che è soggetto debole e quindi necessita di conoscere e di potere verificare nel corso del rapporto il rispetto delle modalità di esecuzione e le regole che riguardano la vigenza del contratto.
Se questa è la ratio, ne deriva che è irrilevante la sottoscrizione dell’intermediario sul contratto quadro, quando questo è stato firmato dall'investitore (soggetto debole) ed una copia gli è stata pure consegnata.
La forma in questo caso è una forma funzionale ad informare il cliente: si tratta di forma contenuto, veicolo di alcune informazioni.
Se lo scopo della forma è quello di far conoscere queste informazioni sul contenuto del contratto alla parte debole, il fatto che sia presente o meno la sottoscrizione dell’intermediario è del tutto irrilevante. Questa nullità viene equiparata a quella prevista dall’art. 156 c.p.c. – la nullità non può essere pronunciata se l’atto ha comunque raggiunto lo scopo (e quindi quella di informare).
Parte della dottrina ha criticato questa ricostruzione evidenziando che se si parla di forma scritta, la declinazione elementare della forma scritta è quella della scrittura privata (art. 2702 cc), la quale si caratterizza per il fatto che le sottoscrizioni di entrambi i contraenti siano formate per iscritto, altrimenti non si ha forma scritto.
La dottrina ritiene che in realtà si poteva arrivare alla medesima soluzione facendo riferimento non tanto ad una forma dell’atto, quanto invece ad un obbligo di informazione per iscritto sul contenuto contrattuale. La sottoscrizione del cliente viene richiesta perché vale quale prova dell’avvenuta accettazione e consegna del contratto ex art. 23 TUF: se l’intermediario è obbligato a informare il cliente, l’assenza della sua firma non è causa di nullità, perché il compito dell’intermediario finanziario è solo quello di informare il cliente.
4 - Il problema della nullità selettiva
È il caso in cui il soggetto cliente abbia stipulato il contratto quadro, abbia fatto poi più operazioni di investimento, e infine decida di far valere la nullità del contratto quadro solo per alcuni dei contratti di investimento; ad esito quindi della valutazione dell’andamento delle varie operazioni.
Gli interessi che vengono in rilievo sono, da un lato, la libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.) e, dall’altro lato, la tutela del risparmio (art. 47 Cost.).
Secondo parte della dottrina è possibile ammettere tale nullità selettiva: l’art. 23 TUF prevede che la nullità è di protezione e quindi il cliente non solo può scegliere se far valere o meno la nullità, ma anche se avvalersi della nullità in relazione a tutti o solo ad alcuni strumenti.
Ci si è chiesti, quindi, se la banca possa in via riconvenzionale far valere la nullità in generale, e quindi di tutti i contratti di investimento.
In merito sono state sostenute due tesi:
secondo una prima tesi, non è data tale possibilità alla banca, perché altrimenti non sarebbe più una nullità di protezione e a legittimazione relativa. Permettere alla banca di far valere la nullità in generale sarebbe del tutto elusivo rispetto alla disciplina delle nullità di protezione.
La banca, piuttosto, potrebbe chiedere la compensazione delle somme spettanti al cliente a fronte della nullità dei contratti di investimento considerati nulli e delle somme ricevute. Potrebbe chiedere tale compensazione solo per quegli specifici contratti nulli, quindi verso i quali il cliente ha fatto valere la nullità di protezione.
A sostegno di tale tesi si evidenzia anche che se così non fosse il cliente non farebbe mai valere la nullità di protezione. Infatti, se dovesse farla valere nei confronti di tutti gli strumenti di investimento la farebbe valere solo quando tutti i contratti di investimento vanno male; altrimenti sarebbe svantaggioso per lui.
Inoltre, la nullità ha anche una funzione deterrente perché vuole evitare che l’investitore finanziario possa nel futuro con altri clienti non ottemperare ai requisiti di forma richiesti (art. 47 Cost.)
Secondo una diversa tesi, è vero che la banca non può in via riconvenzionale far valere la nullità di tutti i contratti di investimento, perché altrimenti verrebbe eluso l’art. 23 TUF nella parte in cui prevede la legittimazione relativa, ma vi è un altro rimedio che discende dai principi generali a favore della banca: se il cliente estende la nullità soltanto ad alcuni ordini di investimento, la banca potrà eccepire l’exceptio doli, cioè il rimedio di carattere generale avverso l’esercizio abusivo di un diritto, cui segue la sterilizzazione dell’azione altrui.
Si ritiene che vi sia un abuso del diritto da parte del cliente nei casi in cui vi è malafede: per esempio, quando il cliente ha consentito all’apporre una firma falsa e poi si è lamentato della stessa. Non è possibile dire che vi è un abuso ogni qualvolta il cliente sceglie di estendere la nullità ai soli contratti andati male.
Editor: dott.ssa Claudia Cunsolo
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Egregio Avvocato
27 mag. 2021 • tempo di lettura 7 minuti
Il tema della cosiddetta Giustizia Lumaca è, da anni, al centro del dibattito pubblico e svariati - e non sempre del tutto efficaci - sono stati i tentativi di riforma della giustizia italiana. Nell’ottica di una riduzione delle lungaggini dei processi sono stati introdotti vari metodi stragiudiziali ed alternativi di risoluzione delle dispute: i c.d. metodi ADR, dall’acronimo inglese Alternative Dispute Resolution.Tuttavia, il nostro ordinamento giuridico ha inteso prevedere, con l’emanazione della Legge Pinto, anche un procedimento per il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dalla irragionevole durata del processo. Qual è, quindi, l’ambito di applicazione della Legge Pinto? Quali sono i presupposti per la richiesta del risarcimento dei danni? Come si svolge il relativo procedimento?La Legge Pinto: perché è stata introdotta? Qual è il suo ambito di applicazione?Quali sono i presupposti per la proposizione della domanda di equa riparazione?Come identificare il danno risarcibile?Come si svolge il relativo procedimento?1 - La Legge Pinto: perché è stata introdotta? Qual è il suo ambito di applicazione?La Legge n. 89 del 24 marzo 2001, nota come Legge Pinto, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico un apposito procedimento per il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, che derivino dalla durata irragionevole del processo.Ma, in concreto, qual è la ratio di questa legge?La risposta a tale quesito è immediata: tutelare il principio di ragionevole durata dei processi sancito dall’articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e costituzionalizzato, quale corollario del principio del giusto processo, dalla nostra Costituzione all’articolo 111, il cui secondo comma testualmente recita «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata».Prescindendo dal grado in cui si concludono, il procedimento introdotto dalla Legge Pinto si applica alle controversie civili, ai procedimenti penali ed amministrativi, alle procedure fallimentari ed anche ai procedimenti tributari.2 - Quali sono i presupposti per la proposizione della domanda di equa riparazione?Ai fini della proposizione della domanda di equa riparazione prevista dalla Legge Pinto è necessario il rispetto di alcuni requisiti. In particolare: l’irragionevole durata del processo, l’attuazione dei c.d. rimedi preventivi, l’esistenza di un danno e il nesso di causalità tra l’irragionevole durata del processo e il danno.Ma, nel concreto, quando si può dire che un processo si sia concluso in un termine ragionevole?L’articolo 2, comma 2 bis della Legge Pinto prevede che il termine di ragionevole durata del processo sia rispettato se non eccede la durata di:3 anni per i procedimenti di primo grado;2 anni per i procedimenti di secondo grado;1 anno per il giudizio di legittimità;3 anni per i procedimenti di esecuzione forzata;6 anni per le procedure concorsuali.In ogni caso, va detto che il termine ragionevole è rispettato laddove il giudizio sia definitivo in modo irrevocabile in un tempo non superiore a 6 anni.Per quanto riguarda il computo della durata è opportuno riferirsi a criteri diversi a seconda della natura del processo. Nel processo civile, il termine decorre dal deposito del ricorso introduttivo ovvero dalla notifica dell’atto di citazione. Invece, nel processo penale, il termine decorre dal momento in cui il soggetto indagato viene a conoscenza del procedimento a suo carico mediante atto dell’autorità giudiziaria.Come detto, la ragionevole durata del processo non è l’unico requisito richiesto affinché si possa proporre il procedimento per l’equa riparazione. Difatti, sono necessari anche i cosiddetti rimedi preventivi. A far data dal 31 ottobre 2016, invero, la procedura prevista dalla Legge Pinto è attivabile, a pena di inammissibilità, esclusivamente dopo aver esperito tali rimedi preventivi che variano a seconda del procedimento contestato.In particolar modo, nel processo civile il rimedio preventivo è rappresentato dalla proposizione del giudizio con rito sommario ovvero dalla richiesta di passaggio dal rito ordinario a quello sommario da effettuarsi entro l’udienza di trattazione e, comunque, almeno sei mesi prima che trascorrano i tre anni del primo grado di giudizio. Nell’ipotesi in cui non sia possibile il rito sommario di cognizione, invece, il rimedio preventivo nel processo civile è rappresentato dalla richiesta di trattazione orale prevista dall’articolo 281 sexies del codice di procedura civile, da effettuare sei mesi prima che scada il termine di ragionevole durata del processo.Per quanto concerne il processo penale, il rimedio preventivo è rappresentato dalla cosiddetta istanza di accelerazione, anch’essa da presentare sei mesi prima che spiri il termine di ragionevole durata del processo. In maniera del tutto similare, nei processi contabili e pensionistici dinanzi alla Corte dei Conti e alla Corte di Cassazione, il rimedio preventivo è esperito con la presentazione di un’istanza di accelerazione, in questi casi da presentare, rispettivamente, almeno sei mesi ed almeno due mesi prima della scadenza del termine di ragionevole durata.Nel processo amministrativo, infine, il rimedio preventivo è rappresentato dal deposito di un’istanza con cui si segnala l’urgenza.3 - Come identificare il danno risarcibile?Appurata l’irragionevole durata del processo ed esperiti, a pena di inammissibilità, i rimedi preventivi, è necessario provare l’esistenza di un danno, nonché il relativo nesso causale.Ma cosa prevede, nello specifico, la Legge Pinto?La Legge n. 89/2001, per come modificata nel corso degli anni, sancisce chiaramente che chi, pur avendo esperito i rimedi preventivi […], ha subìto un danno patrimoniale o non patrimoniale a causa dell’irragionevole durata del processo ha diritto ad una equa riparazione.In particolare, è possibile richiedere la riparazione del danno patrimoniale nella sua duplice accezione di danno emergente, ossia la perdita economica effettivamente subìta, e di lucro cessante, vale a dire il mancato guadagno che, invece, si sarebbe potuto produrre se il processo si fosse concluso entro i termini della ragionevole durata.Anche per ciò che concerne il danno non patrimoniale è opportuno distinguere diverse, per così dire, “tipologie”. Infatti, può essere richiesto il danno morale, relativamente al turbamento dello stato d’animo del soggetto interessato, il danno biologico, nell’ipotesi di lesione dell’interesse all’integrità psichica e fisica della persona, ovviamente a seguito di accertamento medico, ed il danno esistenziale, laddove si provi l’esistenza della lesione di altri interessi di rango costituzionale riguardanti la persona interessata.È comunque ovvio che il danno vada provato e, seguendo l’orientamento prevalente, l’onere grava sul soggetto ricorrente.4 - Come si svolge il relativo procedimento?Il procedimento di equa riparazione si svolge in due fasi. La prima, sempre necessaria, si svolge, , inaudita altera parte, vale a dire sulla base del solo ricorso presentato dal soggetto interessato.La seconda fase, invece, solo eventuale, si svolge in contraddittorio, nel caso in cui vi sia opposizione. Come accennato, la domanda si propone con ricorso, che deve necessariamente contenere gli elementi prescritti dall’articolo 125 del codice di procedura civile e deve essere presentato al Presidente della Corte d’Appello del distretto in cui ha sede il Giudice dinanzi al quale si è svolto il primo grado del processo di cui si contesta l’irragionevole durata.Il ricorso è presentato nei confronti: del Ministro della giustizia in ipotesi di procedimenti del giudice ordinario; del Ministro della difesa quando si tratti di procedimenti del giudice militare;del Ministro dell’economia e delle finanze, in tutti gli altri casi.Unitamente al ricorso è necessario il deposito di copia autentica di:atto di citazione, ricorso, comparse e memorie relative al procedimento nel cui ambito si asserisce che si sia verificata la violazione;verbali di causa e provvedimenti del giudice;provvedimento che ha definito il giudizio, ove questo si sia concluso con sentenza o con ordinanza irrevocabili.Inizialmente, la Legge Pinto prevedeva che il ricorso dovesse essere presentato entro sei mesi dal momento in cui la decisione che concludeva il procedimento fosse divenuta definitiva. Tuttavia, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 88 del 2018, ha parzialmente dichiarato incostituzionale tale previsione, prevedendo, così, la possibilità di proporre domanda di equa riparazione anche in pendenza di procedimento.Il Presidente della Corte d’Appello – o altro magistrato designato – deve pronunciarsi sulla domanda di equa riparazione entro il termine di 30 giorni dal deposito del ricorso.In caso di accoglimento della domanda, il Giudice ingiunge, con decreto motivato provvisoriamente esecutivo, all’amministrazione interessata, di pagare la somma liquidata a titolo di equa riparazione. Tale indennizzo si determina ai sensi dell’articolo 2056 del codice civile tenendo conto dell’esito del processo in cui è verificata la violazione, del comportamento del Giudice e delle parti, della natura degli interessi coinvolti e del valore e della rilevanza della causa.L’indennizzo liquidato dal Giudice non può essere inferiore a € 400,00 né superiore a € 800,00 per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi che ecceda il termine di ragionevole durata.Editor: avv. Marco Mezzi
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Egregio Avvocato
4 gen. 2021 • tempo di lettura 7 minuti
Le palestre (purtroppo) rimangono ancora chiuse ma i mesi di abbonamento continuano a decorrere: posso ottenere il rimborso per i mesi non goduti? Mi è stato offerto, in alternativa al rimborso, un voucher; a quali condizioni tale modalità di rimborso è valida? Posso recedere dal contratto? Proviamo a chiarire quali possano essere le soluzioni a disposizione dei consumatori e le misure emergenziali in materia di rimborsi messe in campo per andare incontro anche alle palestre. Le chiusure delle palestre a causa del COVID.Le soluzioni previste per le chiusure derivanti dal primo lockdown.Le soluzioni secondo il codice civile.Come procedere per chiedere il rimborso e/o per recedere dal contratto?1 - Le chiusure delle palestre a causa del COVID.Sono diversi i mesi nel corso dei quali vi è stata l’impossibilità di usufruire dell’abbonamento in palestra; inizialmente a causa del primo lockdown, successivamente nel periodo autunnale per via delle ulteriori chiusure disposte dal governo per la seconda ondata dell’epidemia (25 ottobre – 24 novembre). Il DPCM del 3 dicembre ha infine prorogato al 15 gennaio 2021 la scadenza dell’ultimo provvedimento di chiusura. Fonti del governo e indiscrezioni sottolineano, altresì, che non è mai stata in discussione un’eventuale riapertura delle attività di palestre, piscine, cinema e teatri, i quali quindi continueranno, con molta probabilità, a rimanere chiusi anche dopo tale ultima data.È dunque particolarmente sentita, ormai da mesi, la necessità di fare chiarezza su alcuni aspetti cruciali. Posso ottenere il rimborso per i mesi non goduti? Mi è stato offerto, in alternativa al rimborso, un voucher; a quali condizioni tale modalità di rimborso è valida? Posso recedere dal contratto? Queste domande richiedono una risposta (parzialmente) differente in relazione all’eventualità che il mancato godimento dei servizi previsti dal contratto con la palestra sia intervenuto nel corso del primo lockdown oppure nelle ulteriori chiusure imposte da ottobre in poi. 2 - Le soluzioni previste per le chiusure derivanti dal primo lockdown.I decreti “Cura Italia” e “Rilancio” (convertiti con la Legge 77/2020) hanno previsto una legislazione emergenziale relativa al mancato godimento dei servizi offerti dalle palestre a causa delle chiusure.Più precisamente, l’art. 216, quarto comma, del Decreto Rilancio aveva stabilito che:a seguito della sospensione delle attività sportive ricorresse la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta “in relazione ai contratti di abbonamento per l’accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo”, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del Codice Civile. Il soggetto acquirente potesse presentare istanza di rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione dell’attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato.Il gestore dell’impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione della predetta istanza potesse rilasciare, in alternativa al rimborso del corrispettivo, un voucher di pari valore “incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell’attività sportiva” (e, quindi, entro il 25 maggio 2021). L’istanza di cui al punto sub b) dovesse essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente Decreto Rilancio, ossia entro il 18 agosto 2020. La normativa in questione è particolarmente interessante per due ordini di ragioni. La prima riguarda un comportamento attivo del consumatore. Occorre precisare, a riguardo, che il 18 agosto 2020 è da considerarsi come un termine decadenziale, decorso il quale non si può più chiedere (o meglio, non si ha il diritto di richiedere) il rimborso dei mesi non goduti durante il primo lockdown. La seconda riguarda, invece, alcuni comportamenti attivi delle palestre. Alcune palestre, a seguito di tale normativa, hanno previsto l’utilizzo del voucher per un periodo determinato oppure ne hanno condizionato la spendibilità all’attivazione di un nuovo abbonamento. Orbene, queste modalità non rispettano quanto previsto dal Decreto Rilancio in quanto il consumatore ha diritto ad un voucher da attivare nell’arco di un anno, a suo piacimento, a partire dalla scadenza dei mesi di chiusura. Esso deve essere infatti “incondizionatamente utilizzabile”.Inoltre, altre palestre, nonostante la predetta normativa, in alternativa al rimborso o al voucher, dopo aver “congelato” l’abbonamento durante il lockdown (senza prelevare alcun corrispettivo), hanno ricollocato i tre mesi non goduti in coda all’ultimo mese di abbonamento, pur senza il consenso del consumatore. Si precisa che qualsiasi proroga ai mesi di abbonamento a seguito della scadenza prevista dal contratto come soluzione di rimborso per i mesi non goduti costituisce una modifica contrattuale, per la quale occorre il consenso del consumatore ex art. 1321 del Codice Civile. 3 - Le soluzioni secondo il codice civile.Da più parti si ritiene altamente probabile l’introduzione, a stretto giro, di un decreto che preveda le stesse modalità di rimborso del Decreto Rilancio. In ogni caso, in mancanza di una legislazione emergenziale sui rimborsi o sui voucher per le nuove chiusure, la disciplina di riferimento è quella dettata dagli artt. 1463 del Codice Civile (impossibilità totale, ad esempio in caso di abbonamento trimestrale) e 1464 del Codice Civile (impossibilità parziale, qualora residuino ancora alcuni mesi dell’abbonamento a seguito delle riaperture, ad esempio in caso di abbonamento annuale), in materia di impossibilità sopravvenuta per l’esecuzione del contratto. Ai sensi di queste disposizioni, da un lato, la palestra – durante il periodo di chiusura – non ha il diritto di chiedere il pagamento dell’abbonamento e dall’altro lato, ha l’obbligo di restituire i pagamenti già ricevuti. In altre parole, qualora la palestra abbia, nonostante la chiusura, continuato a ricevere il pagamento, il consumatore ha diritto a ottenere il rimborso. A seguito della precedente riapertura (maggio – ottobre), molti consumatori hanno altresì lamentato che a fronte dello stesso corrispettivo (generalmente mensile), la palestra non potesse più garantire lo stesso servizio. È infatti radicale la difformità dei servizi delle palestre a seguito delle restrizioni imposte dall’epidemia: possibilità di trattenersi in palestra al massimo 90 minuti, necessità di prenotazione dei corsi di fitness, chiusura di piscine, saune e altri servizi accessori. Il consumatore potrebbe, inoltre, non essere più interessato alla fruizione di tali servizi per ragioni di tutela della propria salute. Alla luce delle mutate condizioni contrattuali e dello squilibrio contrattuale a danno del consumatore, è ragionevole ritenere sussistente il diritto di quest’ultimo di recedere dal contratto per la parte residua. È chiaro che, in ogni caso, il principio di buona fede nell’esecuzione del contratto impone di andare incontro alle esigenze dell’esercente del servizio, ossia la palestra, qualora quest’ultimo si rendesse disponibile a rimodulare il corrispettivo pattuito, tenendo conto delle mutate condizioni di fruizione dei servizi offerti: ad esempio, riducendo il prezzo e fornendo al contempo alcuni servizi alternativi, quali la possibilità di seguire i corsi online.Si ricordi, in ogni caso, che qualsiasi proroga ai mesi di abbonamento a seguito della scadenza prevista dal contratto come soluzione di rimborso per i mesi non goduti costituisce una modifica contrattuale, per la quale occorre il consenso del consumatore ex art. 1321 del Codice Civile.4 - Come procedere per chiedere il rimborso e/o per recedere dal contratto? Il primo suggerimento è quello di formulare per iscritto (via email o pec) una richiesta di rimborso per i giorni non goduti durante il periodo di chiusura. A questa si può aggiungere (qualora non si sia interessati a frequentare la palestra nei giorni di riapertura), una richiesta di recesso dal contratto giustificato dalle mutate condizioni contrattuali. In caso la richiesta di rimborso e/o recesso non trovasse riscontro positivo, la strada successiva è il contenzioso giudiziario, il quale con grande probabilità dovrà essere instaurato di fronte al Giudice di Pace. Solo qualora la controversia sia di valore superiore a Euro 5.000 euro, sarà competente il tribunale ordinario.Si sottolinea, in ogni caso, alla luce delle difficoltà del periodo e dell’arretrato che già opprime il nostro sistema giudiziario, che la strada più diligente è senz’altro quella di tentare di negoziare soluzioni che vadano incontro anche alle esigenze delle palestre, ad esempio un voucher di cui è possibile usufruire a piacimento del consumatore (in sostituzione al rimborso) o la riduzione del prezzo dell’abbonamento per i mesi di riapertura e la possibilità di usufruire di corsi online (in sostituzione al recesso).
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Egregio Avvocato
27 apr. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Il riferimento normativo, relativo alla quota del trattamento di fine rapporto, in caso di crisi coniugale, è contenuto nell’articolo 12-bis della l. 898/1970 (comunemente conosciuta come Legge sul divorzio), che così dispone: “ Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”.La risposta all’interrogativo è, dunque, positiva: l ’ex coniuge divorziato ha diritto a percepire una quota del TFR, ma solo a determinate condizioni.Da una attenta lettura della disposizione soprariportata si evince che l’ex coniuge ha diritto ad ottenere la quota di TFR solo se: non ha contratto nuove nozze e solo quando è titolare di assegno di mantenimento periodico. Difatti, la corresponsione dell’assegno una tantum esclude tale diritto. E, ancora, all’ex coniuge spetta una quota pari al 40% del TFR, ma limitatamente agli anni che il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.Avv. Luisa Camboni
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1 mar. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
In base alla loro origine i regolamenti condominiali si distinguono tra:regolamenti contrattuali, ovvero quelli in generale precostituiti al momento della realizzazione dell’edificio ed accettati nei rogiti di acquisto dai singoli condomini;regolamenti assembleari, ovvero i regolamenti approvati in un secondo momento dall’assemblea con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio in base al combinato disposto dell’art. 1138 c.c. comma 3 e 1136 c.c. comma 2.I quorum necessari per la modifica del regolamento dipendono dalla natura della clausola (contrattuale o regolamentare) in questione e ciò indipendentemente dalla natura del regolamento come ormai ampiamente condiviso dalla giurisprudenza (Cass. Sez. Un. 943/1999, Cass. n. 22464/2014, Cass. n. 9877/2012, Cass. n. 3733/1985)Le clausole sono considerate di natura contrattuale solo qualora limitino i diritti dei condomini sulle proprietà private o parti comuni, ovvero attribuiscono ad alcuni maggiori diritti rispetto ad altri. Tale tipologia di clausole richiede la modifica all’unanimità.Le clausole che invece disciplinano l’uso delle parti e beni comuni sono clausole di natura regolamentare, la cui modifica richiede le maggioranze prescritte dall’art. 1136 c.c.Le modifiche deliberate in assemblea devono poi, in ogni caso, essere annotate al regolamento.Avv. Ruggiero Gorgoglione WR Milano Avvocatiwww.wrmilanoavvocati.com wravvocati@gmail.com +393397007006
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