Recupero del credito: quello che il creditore NON deve fare.

Avv. Anna Maria  Crucitti

Avv. Anna Maria Crucitti

Pubblicato il 7 giu. 2022 · tempo di lettura 1 minuti

La fase patologica del contratto si realizza nel momento in cui i rapporti tra le parti si sono deteriorati, con il conseguente inadempimento da parte del soggetto debitore della prestazione.

La parte creditrice ha diritto di adire l'autorità giudiziaria al fine di ottenere un provvedimento chiamato decreto ingiuntivo, per la cui emissione il nostro ordinamento richiede che il credito che si pretende di ottenere abbia determinati requisiti: deve risultare da prova scritta, deve essere liquido (cioè determinato nel suo ammontare) ed esigibile (cioè deve essere già scaduto, in modo che il creditore possa pretenderne il pagamento).

Occorre ricordare, infine, che il decreto ingiuntivo può essere richiesto anche quando la prestazione cui è tenuto il debitore abbia ad oggetto una determinata quantità di cose fungibili, cioè quei beni che possono essere facilmente sostituiti da altri di identica utilità (uno per tutti il denaro), oppure una cosa mobile determinata, cioè ben individuata.

Detto questo, sembrerebbe semplice, ma in realtà al creditore non basta attenersi a tutti questi requisiti

E', altresì, necessario che non ponga in essere alcuni comportamenti, che potrebbero dilatare enormemente i tempi del recupero del suo credito.

Sussiste, infatti, un divieto categorico di frazionamento del credito, consistente in una moltiplicazione ingiustificata delle iniziative giudiziali di recupero credito, con specifico riferimento ai crediti unitari e quelli già scaduti.

L'abuso dello strumento processuale porta con sé la conseguenza che il creditore potrebbe essere condannato a pagare le spese processuali, oltre a veder dichiarati inammissibili i procedimenti successivi al primo.


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Il rapporto tra la clausola "salvo approvazione mutuo" e la provvigione dell'agente immobiliare.

1 mar. 2022 tempo di lettura 1 minuti

Un'importante problematica che spesso coinvolge gli acquirenti degli immobili e gli operatori del settore è rappresentata dal diritto dell'agente immobiliare alla provvigione in presenza di clausole cd. "salvo approvazione mutuo", nell'ipotesi in cui il mutuo non dovesse poi essere concesso.A tal fine è di fondamentale importanza individuare la tipologia di clausola inserita nella proposta di acquisto, potendo essere una clausola "sospensiva" o "risolutiva" degli effetti della proposta stessa.In presenza di una clausola sospensiva: gli effetti della proposta restano sospesi fino all'approvazione del mutuo per cui, anche qualora questa dovesse essere accettata dalla controparte contrattuale, non sarà produttiva di effetti e di conseguenza il diritto alla provvigione non si potrà considerare maturato. In presenza di una clausola risolutiva: la proposta una volta accettata produce integralmente i propri effetti, per cui, il diritto alla provvigione dell'agente sorge già con l'accettazione delle proposta da parte del venditore (salvo diverso accordo tra le parti), per cui l'evento che porta alla risoluzione della proposta (come ad esempio la mancata approvazione del mutuo) non fa venir meno il diritto dell'agente al proprio compenso.A prescindere dalla presenza di una clausola sospensiva o risolutiva (come potrebbe essere la clausola "salvo approvazione mutuo"), l'art. 1757 c.c. prevede che il mediatore ha comunque diritto alla provvigione anche se l'accordo tra le parti fosse annullato o rescisso, se il mediatore non conosceva la causa invalidante. Tendenzialmente invece la nullità dell'accordo tra acquirente e venditore è in grado di travolgere anche la provvigione dell'agente.Avv. Ruggiero GorgoglioneWR Milano Avvocatiwww.wrmilanoavvocati.comwravvocati@gmail.com+393397007006

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Stabile convivenza senza coabitazione : stop all'assegno.

24 ago. 2022 tempo di lettura 2 minuti

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Come modificare il regolamento condominiale

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Diritti e doveri dei nonni nel diritto di famiglia

12 gen. 2026 tempo di lettura 4 minuti

L’art. 317-bis del Codice Civile stabilisce che «gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni» e riconosce loro la legittimazione ad adire l’autorità giudiziaria qualora l’esercizio di tale diritto venga ostacolato.La disposizione si colloca all’interno di un sistema normativo ispirato ai principi costituzionali di cui agli artt. 2 e 30 Cost., nonché alle fonti sovranazionali, in particolare l’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e l’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, che pongono al centro il diritto del minore a crescere nella propria famiglia e a mantenere relazioni affettive significative.Il diritto degli ascendenti non si configura, tuttavia, come un diritto assoluto o incondizionato: esso è strutturalmente funzionale e strumentale all’interesse superiore del minore, al quale rimane sempre recessivo.La giurisprudenza di legittimità ha progressivamente chiarito che il diritto dei nonni non è meramente riflesso rispetto a quello del genitore, ma costituisce un diritto autonomo, azionabile anche indipendentemente dalla posizione dei genitori.In tal senso si colloca l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 6658 del 13 marzo 2025, che ha affermato il diritto dei nonni paterni a mantenere un calendario di frequentazione autonomo rispetto a quello del genitore, ove tale modalità risulti conforme all’interesse del minore. La Suprema Corte ha censurato l’impostazione della Corte d’Appello di Genova che aveva subordinato la frequentazione dei nonni alla presenza del padre, senza fornire un’adeguata motivazione sul punto e senza predisporre una regolamentazione concreta ed equilibrata degli incontri. Secondo la Cassazione, una volta accertata:l’assenza di pregiudizio per il minore, el’esistenza di una relazione positiva, gratificante e soddisfacente tra nonni e nipotiil giudice che intenda limitare la frequentazione alla sola presenza del genitore deve motivare espressamente tale scelta, avvalendosi, se necessario, dei servizi sociali e di strumenti di modulazione delle relazioni idonei a favorire la spontaneità del rapporto.Un tema centrale nella giurisprudenza riguarda l’incidenza della conflittualità familiare sul diritto degli ascendenti.La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 21895/2022, ha ribadito che la conflittualità tra adulti non può, di per sé, giustificare l’interruzione dei rapporti tra nonni e nipoti, ove non sia dimostrato un concreto pregiudizio per il minore.Nel caso esaminato, nonostante il conflitto tra il nonno paterno e la madre della minore, i giudici di merito avevano valorizzato le qualità soggettive dell’ascendente e la sua capacità di trasmettere valori educativi e di legalità, ritenendo la frequentazione funzionale allo sviluppo equilibrato della bambina. La Suprema Corte ha confermato tale impostazione, richiamando il principio secondo cui il legame tra ascendenti e nipoti rientra a pieno titolo nella nozione di “vita familiare” tutelata dall’art. 8 CEDU.Particolarmente rilevante è l’elaborazione giurisprudenziale sul concetto di “rapporto significativo”.La sentenza n. 2881 del 31 gennaio 2023 della Corte di Cassazione ha chiarito che tale significatività non può derivare dalla mera assenza di pregiudizio, ma richiede una relazione effettivamente positiva, gratificante e soddisfacente per il minore.La Suprema Corte ha escluso che il mantenimento dei rapporti possa essere realizzato mediante coercizione o imposizione, affermando che: «il carattere significativo del rapporto implica una spontaneità di relazione e non una coercizione».Ne consegue che il giudice è chiamato non solo a verificare l’idoneità degli ascendenti a cooperare nel progetto educativo e formativo del minore, ma anche ad ascoltare quest’ultimo, qualora abbia compiuto dodici anni o sia comunque capace di discernimento.Un ulteriore sviluppo interpretativo emerge dalla giurisprudenza di merito, in particolare dal decreto della Corte d’Appello di Venezia del 18 febbraio 2022, che ha riconosciuto il diritto di una nonna paterna a costruire un rapporto significativo con una nipote mai incontrata.Superando una lettura meramente letterale dell’art. 317-bis c.c., la Corte ha ritenuto che, in assenza di elementi di pregiudizio, anche l’instaurazione ex novo di una relazione possa essere conforme all’interesse del minore, purché avvenga con gradualità, con il supporto dei servizi sociali e attraverso modalità idonee a tutelarne l’equilibrio emotivo.La centralità del ruolo dei nonni emerge anche in ambiti contigui, quali la tutela del minore in situazioni di abbandono.La Cassazione, con ordinanza n. 23320 del 29 agosto 2024, ha ribadito il principio secondo cui il minore non è adottabile qualora possa essere cresciuto dai nonni, valorizzando il diritto prioritario a rimanere nel proprio nucleo familiare di origine quale “tessuto connettivo della sua identità”.I nonni non sono meri sostituti dei genitori, ma figure affettive peculiari, capaci di offrire continuità, stabilità e un legame identitario profondo, spesso caratterizzato da un amore privo di aspettative e pressioni.Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale esaminato, può affermarsi che il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni:è un diritto giuridicamente tutelato e azionabile in giudizio;è autonomo rispetto a quello dei genitori, ma sempre recessivo rispetto all’interesse del minore;richiede una valutazione concreta e caso per caso, fondata sulla capacità degli ascendenti di contribuire positivamente al progetto educativo e formativo del minore; non può essere attuato mediante imposizione o coercizione, ma deve fondarsi sulla spontaneità della relazione. Resta, tuttavia, aperta una serie di questioni di grande rilevanza pratica e teorica, tra cui:Cosa accade se il minore rifiuta il rapporto con i nonni e risulta capace di discernimento?Quando e in quali casi i nonni possono essere chiamati a contribuire al mantenimento dei nipoti? Quali sono i limiti al diritto di frequentazione quando i nonni risultano eccessivamente “invadenti” o interferenti nella sfera genitoriale? Restate connessi: ne parleremo nei prossimi articoli.

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