Avv. Anna Maria Crucitti
La fase patologica del contratto si realizza nel momento in cui i rapporti tra le parti si sono deteriorati, con il conseguente inadempimento da parte del soggetto debitore della prestazione.
La parte creditrice ha diritto di adire l'autorità giudiziaria al fine di ottenere un provvedimento chiamato decreto ingiuntivo, per la cui emissione il nostro ordinamento richiede che il credito che si pretende di ottenere abbia determinati requisiti: deve risultare da prova scritta, deve essere liquido (cioè determinato nel suo ammontare) ed esigibile (cioè deve essere già scaduto, in modo che il creditore possa pretenderne il pagamento).
Occorre ricordare, infine, che il decreto ingiuntivo può essere richiesto anche quando la prestazione cui è tenuto il debitore abbia ad oggetto una determinata quantità di cose fungibili, cioè quei beni che possono essere facilmente sostituiti da altri di identica utilità (uno per tutti il denaro), oppure una cosa mobile determinata, cioè ben individuata.
Detto questo, sembrerebbe semplice, ma in realtà al creditore non basta attenersi a tutti questi requisiti
E', altresì, necessario che non ponga in essere alcuni comportamenti, che potrebbero dilatare enormemente i tempi del recupero del suo credito.
Sussiste, infatti, un divieto categorico di frazionamento del credito, consistente in una moltiplicazione ingiustificata delle iniziative giudiziali di recupero credito, con specifico riferimento ai crediti unitari e quelli già scaduti.
L'abuso dello strumento processuale porta con sé la conseguenza che il creditore potrebbe essere condannato a pagare le spese processuali, oltre a veder dichiarati inammissibili i procedimenti successivi al primo.
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23 feb. 2026 • tempo di lettura 4 minuti
In materia di provvedimenti riguardanti i minori, la giurisprudenza di legittimità ribadisce costantemente che il criterio guida di ogni decisione giudiziale è rappresentato dall’interesse superiore del minore, da valutarsi con riferimento alla situazione concreta esistente al momento della decisione. Ne discende che il Giudice è tenuto a considerare anche i mutamenti intervenuti nel corso del procedimento e, in presenza di circostanze sopravvenute idonee a incidere negativamente sul benessere psicofisico del minore, può modificare l’assetto delle relazioni familiari precedentemente stabilito.In tale cornice si collocano le sentenze della Corte di Cassazione nn. 9144 e 9145 del 2020, le quali affrontano il tema del diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti, chiarendone limiti, presupposti e natura giuridica.La Suprema Corte ha precisato che il riconoscimento del diritto di visita dei nonni non si configura come un diritto soggettivo pieno ed autonomo, bensì come una situazione giuridica funzionalmente subordinata all’interesse esclusivo del minore. Tale impostazione trova fondamento nell’art. 317-bis, comma 2, c.c., nonché nei principi sovranazionali sanciti dall’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo.La frequentazione con gli ascendenti assume rilevanza giuridica solo nella misura in cui sia idonea a contribuire positivamente allo sviluppo armonico della personalità del minore e si inserisca in una fruttuosa cooperazione educativa con i genitori, titolari esclusivi della responsabilità genitoriale.Con la sentenza n. 9145/2020 la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso proposto da un nonno avverso la decisione di merito che aveva modificato in senso restrittivo il regime di incontri con le nipotine. Nel caso di specie, le indagini svolte dai servizi sociali avevano evidenziato un marcato deterioramento dei rapporti tra il nonno e i genitori delle minori, tale da generare una condizione di disagio emotivo nelle bambine e da incidere negativamente sulla serenità del nucleo familiare.Secondo la Corte, la conflittualità tra gli adulti e l’assenza di una cooperazione educativa rendevano la frequentazione non solo improduttiva, ma potenzialmente pregiudizievole per le minori, giustificando così la revisione “in peius” delle modalità di esercizio del diritto di visita.Analoga conclusione è stata raggiunta nella sentenza n. 9144/2020, relativa al ricorso di una nonna acquisita, nuova compagna del nonno, la quale aveva instaurato con le minori un rapporto caratterizzato da atteggiamenti critici e invasivi rispetto alle scelte educative dei genitori.Pur in presenza di un legame affettivo inizialmente favorito dagli stessi genitori, la Corte ha ritenuto legittima la decisione di modificare le modalità di frequentazione, in quanto l’ingerenza educativa e la costante critica all’operato genitoriale interferivano con il progetto educativo familiare e rischiavano di compromettere l’equilibrato sviluppo psicofisico delle minori.Dalle pronunce in esame emerge con chiarezza l’ampiezza dei poteri officiosi attribuiti al Giudice, il quale può adottare, anche d’ufficio, tutti i provvedimenti ritenuti opportuni per garantire il benessere del minore, inclusa la modifica delle modalità di frequentazione con gli ascendenti.Tali poteri trovano giustificazione nella necessità di adeguare le decisioni giudiziarie alla realtà dinamica delle relazioni familiari, soprattutto quando sopravvengano comportamenti o situazioni idonee a turbare lo sviluppo del minore.I principi sopra richiamati sono stati ulteriormente ribaditi dal Tribunale per i Minorenni di Catanzaro con decreto depositato il 31 gennaio (Pres. dott. Luciano Trovato, Rel. dott.ssa Teresa Chiodo), che ha rigettato il ricorso dei nonni materni volto a ottenere un provvedimento ex art. 333 c.c. per la frequentazione delle nipotine.Dall’istruttoria era emerso che le minori erano serene, ben inserite nel contesto familiare e supportate da genitori adeguati e rassicuranti. Al contrario, risultava evidente una situazione di forte e persistente conflittualità tra nonni e genitori, alimentata dalla totale disapprovazione dei primi rispetto all’indirizzo educativo adottato dai secondi, nonché da indebite intrusioni nella privacy familiare.Il Tribunale ha sottolineato come tali condotte costituissero un fattore di interferenza negativa sul progetto educativo e sull’armonico sviluppo della personalità delle minori, escludendo che una frequentazione imposta in via giudiziaria, in un clima apertamente ostile, potesse rispondere al loro interesse.Dalla ricostruzione giurisprudenziale emerge un orientamento ormai consolidato:il rapporto tra nonni e nipoti, pur riconosciuto come valore affettivo e relazionale, non può tradursi in una indebita ingerenza nelle prerogative genitoriali. L’educazione dei figli spetta esclusivamente ai genitori, mentre agli ascendenti compete un ruolo di supporto affettivo, da esercitarsi nel rispetto dei confini educativi familiari.In presenza di comportamenti invasivi, conflittuali o comunque idonei a compromettere il benessere del minore, il Giudice può legittimamente limitare o modificare il diritto di visita degli ascendenti. Il bene primario da tutelare resta il benessere psicofisico del minore, a fronte del quale ogni altro interesse è destinato a recedere.
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19 mag. 2022 • tempo di lettura 5 minuti
Il patrimonio del debitore costituisce la garanzia di cui il creditore dispone. Una garanzia certamente generica in quanto l’asservimento del singolo bene al soddisfacimento coattivo del creditore si realizza solamente con il pignoramento, ma anche solo potenziale poiché sin quando il creditore non si munisce di un titolo esecutivo non può aggredire il patrimonio del debitore.L’ordinamento, tuttavia, tutela, sin dal momento in cui il credito sorge, l’interesse del creditore alla conservazione dell’integrità del patrimonio del debitore attraverso i c.d. mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, vale a dire: azione surrogatoria, azione revocatoria e sequestro conservativo.Caratteri generali dei mezzi di conservazione della garanzia patrimonialeL’azione surrogatoriaL’azione revocatoriaIl sequestro conservativo1 - Caratteri generali dei mezzi di conservazione della garanzia patrimonialeAi sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2740 del codice civile il debitore garantisce l’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Ne consegue, quindi, che nell’ipotesi in cui il debitore sia inadempiente, il creditore è legittimato ad agire, in via esecutiva, sul patrimonio dello stesso.Intraprendere un’azione esecutiva sui beni del debitore inadempiente, tuttavia, non è sempre conveniente. Difatti, il creditore potrebbe scoprire che il patrimonio del debitore non è sufficiente a soddisfare il proprio creditore, oppure il debitore potrebbe sottrare i propri beni dall’esecuzione forzata. In queste ipotesi, il creditore può avvalersi degli strumenti previsti dal legislatore a norma degli articoli 2900 e seguenti del codice civile. Si tratta dei c.d. mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale: azione surrogatoria, azione revocatoria e sequestro conservativo. Questi rimedi hanno carattere preventivo e cautelare poiché possono essere esperiti prima che l’inadempimento si consumi e mirano a conservare la garanzia patrimoniale del debitore, evitando così che questi possa disfarsene e arrecare, di conseguenza, un pregiudizio all’interesse del creditore.2 - L’azione surrogatoriaPrimo mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale è l’azione surrogatoria. L’articolo 2900 del codice civile attribuisce al creditore la legittimazione a sostituirsi al debitore nell’esercizio di un diritto o di un’azione che questi, pur essendone titolare, ometta di far valere nei confronti di un soggetto terzo. L’inerzia del debitore, infatti, incide in maniera negativa sul proprio patrimonio sia perché ne impedisce un possibile incremento sia perché ne può causare un decremento, con la conseguenza che vi è un pregiudizio della garanzia patrimoniale del creditore.Sebbene questo rimedio sia noto come azione surrogatoria, sarebbe preferibile affermare che al creditore sia attribuita una legittimazione surrogatoria all’esercizio dei diritti del proprio debitore. Difatti, innanzitutto, tale surrogazione può risolversi anche in una mera attività stragiudiziale. Inoltre, quando il creditore agisce in giudizio in luogo del proprio debitore, non esercita effettivamente un’azione individuata tipicamente dal legislatore, ma promuove l’azione che competerebbe, nel caso di specie, al debitore stesso.Il rimedio dell’azione surrogatoria è esperibile esclusivamente nel caso in cui sussistano tre presupposti: 1) il creditore deve vantare un credito nei confronti del debitore a cui si sostituisce, pur non essendo necessario che esso sia liquido ed esigibile; 2) l’inerzia del debitore; 3) il c.d. periculum damni, ossia il pericolo attuale di un pregiudizio futuro causato dall’inerzia del debitore.Per quanto riguarda i diritti che il creditore può esercitare in luogo del debitore, l’articolo 2900 del codice civile fa riferimento ai diritti e alle azioni che spettano al debitore verso terzi, vale a dire le posizioni di vantaggio che si radicano all’interno di un rapporto giuridico, mentre il creditore non può surrogarsi al proprio debitore nell’esercizio di diritti reali.3 - L’azione revocatoriaNel caso in cui il debitore abbia compito un atto dispositivo che rechi pregiudizio alle ragioni del creditore, quest’ultimo può promuovere l’azione revocatoria alfine di ottenere che l’atto in questione sia dichiarato inefficace nei suoi confronti. Tuttavia, l’atto revocato resta valido ed efficace erga omnes, in quanto la sua inefficacia riguarda esclusivamente il creditore che eccepisce l’azione revocatoria.L’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto dispositivo. Quanto ai presupposti, in primis va detto che vi deve essere l’effettiva esistenza del credito, sebbene possa essere soggetto a termine o a condizione.In secondo luogo, l’azione può colpire solo gli atti di disposizione, cioè quelli con cui si trasferisce la proprietà di un bene, quelli con cui si costituisce un diritto reale di godimento o di garanzia su un bene e quelli con cui il debitore assume un’obbligazione verso un terzo.Inoltre, l’atto di disposizione può essere revocato solo nel caso in cui rechi pregiudizio alle ragioni del creditore. Questo presupposto ricorre quando l’atto comporta una diminuzione quantitativa del patrimonio del debitore oppure renda più difficoltoso il soddisfacimento delle ragioni creditorie.Infine, è necessario un presupposto di carattere soggettivo che si atteggia in maniera differente a seconda che l’atto dispositivo sia gratuito o a titolo oneroso. Nella prima ipotesi, è sufficiente che il debitore fosse consapevole del pregiudizio procurato dall’atto al proprio creditore, mentre nella seconda ipotesi il creditore dovrà provare che anche il terzo acquirente fosse a conoscenza dell’incidenza negativo dell’atto sul patrimonio del debitore.4 - Il sequestro conservativoTerzo e ultimo mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale previsto dal codice civile è il sequestro conservativo.Il sequestro conservativo di un bene – mobile o immobile che sia – è una misura cautelare che il creditore può chiedere quando, avendo promosso o essendo in procinto di promuovere una domanda diretta ad ottenere la condanna del debitore all’adempimento di un’obbligazione, nutra il fondato timore di perdere la garanzia patrimoniale del proprio credito offerta dal bene di cui si chiede il sequestro.L’accoglimento dell’istanza di sequestro conservativo comporta che gli atti posti in essere dal debitore risultino inopponibili al creditore sequestrante. Se all’esito del giudizio la pretesa creditoria si dovesse rivelare infondata, il sequestro perderà ogni effetto. Laddove, invece, il giudizio si dovesse chiudere con una condanna all’adempimento del debitore, il sequestro si convertirà nel pignoramento del bene in questione. Tuttavia, tale conversione non si verifica quando il creditore, nell’esercizio di un’azione revocatoria, chieda il sequestro conservativo del bene nei confronti del terzo acquirente al fine di evitare che questi alieni ulteriormente il bene. Difatti, in questa ipotesi il sequestro non è volto ad anticipare il vincolo di indisponibilità derivante dal pignoramento, bensì l’inopponibilità al creditore dell’atto compiuto dal debitore.
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20 apr. 2021 • tempo di lettura 6 minuti
La riforma del Condominio, disciplinata dalla Legge n. 220 del 2012, ha finalmente dato una risposta, forse non del tutto esaustiva, all’annosa questione del possesso (o detenzione) degli animali all’interno degli edifici condominiali.Infatti, con l’introduzione di un’apposita norma nel codice civile, è stato - in un certo senso - liberalizzato l’ingresso degli animali domestici nei condominii. Nonostante ciò, diversi sono gli interrogativi che permangono: possono essere previsti dei limiti? Quali sono i comportamenti da tenere? In caso di contratto di locazione, il proprietario può porre dei divieti al conduttore?Animali domestici in Condominio: cosa prevede la legge? Quali animali rientrano nella nozione del codice civile?Cosa occorre fare se il regolamento condominiale ne vieta il possesso o la detenzione?Quali comportamenti è opportuno tenere?Animali domestici e locazione: il proprietario locatore può impedirne il possesso?1 - Animali domestici in Condominio: cosa prevede la legge? Quali animali rientrano nella nozione del codice civile?Possedere un animale domestico all’interno di un edificio condominiale può causare dissidi tra i singoli condòmini. Non tutti, infatti, nutrono i medesimi sentimenti verso gli animali, oppure, anche in presenza di persone che li apprezzano, possono sorgere problemi di varia natura.La Legge n. 220 del 2012 di riforma dell’istituto condominiale è intervenuta anche su tale argomento, con l’introduzione del comma 5 all’articolo 1138 del codice civile, il quale recita testualmente: «le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici».Questa definizione, tuttavia, non è stata esente da critiche. Difatti, se da un lato, è ovviamente positivo aver, finalmente, sdoganato la possibilità di possedere o detenere animali all’interno degli appartamenti condominiali, dall’altro lato la terminologia utilizzata è considerata da molti – anche da alcune associazioni di medici veterinari – troppo stringente e non in linea con la realtà. Invero, aver adoperato il termine animale domestico anziché animale da compagnia è stato, in un certo senso, giustificato dall’intento di evitare di acconsentire alla presenza dei cosiddetti animali non convenzionali o esotici, che dir si voglia. Le critiche mosse da associazioni di medici veterinari – primi fra tutti la Società Italiana Veterinari Animali Esotici e l’Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani – sono dettate dal fatto che il legislatore abbia attribuito all’aggettivo domestico un significato ambiguo e più vicino al “senso comune” che alla scienza. In altri termini, la definizione si ritiene errata poiché non considera come d’affezione tutti quegli animali non convenzionali o esotici, quali conigli, cincillà, piccoli roditori, volatili, contrastando, tra l’altro, con la Convenzione Europea per la Protezione degli Animali da Compagnia – ratificata anche dallo Stato Italiano – volta proprio a tutelare «ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall’uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia».2 - Cosa occorre fare se il regolamento condominiale ne vieta il possesso o la detenzione?Come detto, è il codice civile che impone il divieto di impedire, all’interno dei regolamenti condominiali, la detenzione o il possesso di animali domestici.Ne consegue che un’eventuale disposizione contraria a quanto disposto dall’articolo 1138 del codice civile, renda nullo qualsiasi regolamento condominiale. Inoltre, il singolo condòmino a cui dovesse essere vietato di tenere nella propria abitazione un animale in virtù di una delibera assembleare, può ricorrere al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla data in cui è stata emessa tale delibera o da quella in cui il soggetto abbia ricevuto il verbale suddetto.3 - Quali comportamenti è opportuno tenere?Aver consentito per legge il possesso o la detenzione di animali domestici all’interno di edifici condominiali non fa sì che il proprietario dell’animale in questione possa non rispettare i diritti altrui.Innanzitutto, il proprietario di un animale domestico è, per ovvie ragioni, passibile di reclamo da parte degli altri condòmini qualora le immissioni – rumori molesti e odori sgradevoli – provenienti dal suo appartamento provochino insofferenze che, ovviamente, vanno provate.Nell’ipotesi in cui, come prevede il codice civile, le immissioni diventino intollerabili, il Condominio potrà chiedere la cessazione della turbativa approvando una specifica delibera assembleare ovvero rivolgendosi al Giudice di Pace. Particolare attenzione deve avere il proprietario dell’animale relativamente al rumore. Infatti, la tutela contro le immissioni rumorose è prevista anche dal nostro codice penale come specifica ipotesi di reato: il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone.Va anche segnalato che gli animali non possono essere lasciati per lungo tempo senza vigilanza, poiché potrebbe ipotizzarsi il reato di omessa custodia.Altro tema relativo ai doveri del proprietario di un animale domestico è l’accesso di quest’ultimo nelle parti comuni del Condominio, in merito, il codice civile dispone che ogni condòmino ha il diritto di usufruire delle parti comuni nel rispetto delle normative igienico-sanitarie e del decoro urbano. Va da sé, quindi, che non può essere negato l’accesso alle parti comuni all’animale domestico ma, al tempo stesso, il proprietario deve adottare tutte quelle accortezze al fine di non ledere il diritto altrui al godimento delle stesse. In particolare, il cane che circola negli spazi comuni deve sempre indossare il cosiddetto guinzaglio corto – non più lungo di 1,50 metri – mentre per quel che riguarda la museruola, il padrone deve portarla con sé e farla indossare solo in caso di necessità (ad esempio, stando a un’ordinanza del Ministero della Salute, in ascensore la museruola va sempre fatta indossare).4 - Animali domestici e locazione: il proprietario locatore può impedirne il possesso?Se, per legge, il regolamento condominiale non può vietare il possesso o la detenzione di un animale domestico, lo stesso non si può dire nel caso in cui si tratti di immobile concesso in locazione.Nessuna norma, infatti, vieta al locatore di prevedere nel contratto di locazione un divieto di detenere animali domestici. Tra il proprietario locatore e l’inquilino conduttore vige l’autonomia negoziale e ne consegue che le parti sono del tutto libere di determinare il contenuto del contratto, pur nel rispetto della legge.Pertanto, è del tutto lecita un’eventuale clausola che vieti al conduttore di detenere animali domestici. Nell’ipotesi in cui, al contrario, il contratto non preveda alcun divieto, ciò non significa che il conduttore possa non rispettare gli obblighi o norme di comportamento a suo carico.Difatti, pur potendo possedere un animale domestico, occorrerà comunque fare riferimento alle regole generali dettate in materia di locazione. Ad esempio, il codice civile impone al conduttore di conservare l’immobile concessogli in locazione in buone condizioni, osservando la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l’uso determinato nel contratto. Nonostante ciò, una parte della giurisprudenza sta, lentamente, iniziando a considerare gli animali quali esseri senzienti, applicando il principio di inviolabilità di cui all’articolo 2 della Costituzione anche ad essi. In virtù di questa interpretazione, parte della giurisprudenza ritiene che la ratio dell’articolo 1138 del codice civile non sia incentrata sul diritto di proprietà dell’immobile, bensì sul “diritto all’animale d’affezione”. Ne consegue che sarebbero nulle le clausole che, nei contratti di locazione, vietino la detenzione di animali domestici poiché la libertà negoziale sarebbe limitata dal principio costituzionale di inviolabilità.Va, in ogni caso, precisato che, al momento della redazione di questo articolo, sul punto la giurisprudenza non è ancora consolidata e che, stante anche il silenzio della legge, è certamente consigliabile confrontarsi con il proprietario locatore, per evitare possibili futuri problemi. Editor: Avv. Marco Mezzi
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Egregio Avvocato
4 giu. 2021 • tempo di lettura 3 minuti
Nel 2012 è stata introdotta la società a responsabilità limitata semplificata con l’obiettivo di favorire l’imprenditoria giovanile. Nota come “S.r.l.s” e conosciuta soprattutto per la singolare caratteristica di poter essere costituita con solo 1 euro di capitale sociale. Quali sono le altre agevolazioni previste? A distanza di quasi 10 anni dall’introduzione possiamo ritenere raggiunto l’obiettivo del Legislatore?1. Cos’è la S.r.l.s.?2. Come costituirla e quali requisiti sono richiesti?3. Solo vantaggi?1 - Cos’è la S.r.l.s.?La società a responsabilità limitata semplificata è disciplinata all’articolo 2463-bis del codice civile e può essere definita come la “sorella minore” della società a responsabilità limitata, che si affianca agli altri due tipi di società di capitali previsti dal nostro ordinamento giuridico, la società per azioni e la società in accomandita per azioni. La S.r.l.s. è stata introdotta al fine di risollevare l’economia nazionale facilitando l’ingresso sul mercato di una nuova generazione di giovani imprenditori. Infatti, oltre a garantire la responsabilità limitata dei soci (come qualsiasi società di capitali), richiede minimi esborsi iniziali: se prima del 2012 per costituire una società di capitali era necessario versare un capitale minimo di partenza di almeno 10.000 euro, per le S.r.l., o 50.000 euro, per le S.p.a., oggi con la S.r.l.s. è sufficiente versare solo 1 euro!2 - Come costituirla e quali requisiti sono richiesti?La società a responsabilità limitata semplificata non richiede particolari requisiti iniziali e tutto quanto necessario è analiticamente indicato all’art. 2463-bis c.c.. Nello specifico:la società può essere costituita solo da persone fisiche con contratto o atto unilaterale, quindi, da uno o più soci, senza vincoli di età (l’art. 9 del D.L. 76/2013 ha infatti abolito l’originario requisito che richiedeva un’età inferiore ai 35 anni!);l’atto costitutivo deve rivestire la forma dell’atto pubblico in conformità con il modello standard predisposto dal Ministero della Giustizia – risultando dunque necessario l’intervento del notaio;le clausole del modello standard sono inderogabili (si precisa che una parte della dottrina ritiene ammissibile l’aggiunta di clausole organizzative compatibili e non derogatorie del modello legale); il capitale sociale deve essere almeno pari ad 1 euro ed inferiore a 10.000 euro, non potendo superare, neanche durante la vita della società, la soglia di euro 9.999,99;il capitale deve essere liberato in denaro e non mediante conferimenti diversi quali, ad esempio, beni, crediti o prestazioni d’opera e servizi.3 - Solo vantaggi?L’atto costitutivo della S.r.l.s., nonostante richieda l’intervento obbligatorio del notaio, è esente dal pagamento degli onorari notarili, nonché da diritti di bollo e di segreteria. In altri termini, alla costituzione si dovranno pagare i soli costi di registrazione all’Agenzia delle Entrate e d’iscrizione presso il competente Registro delle Imprese. Tuttavia, non sono previsti vantaggi né fiscali né di contabilità, applicandosi, dunque, la medesima disciplina prevista per la S.r.l. ordinaria. L’assenza di ulteriori agevolazioni ha portato molti osservatori del diritto e dell’economia a rimanere in parte delusi dall’intervento legislativo, evidenziando come gli unici benefici si concentrino nella sola fase costitutiva della società. L’iniziativa giovanile sebbene agevolata nella fase di formale costituzione, non troverebbe alcun sostegno nel successivo esercizio dell’impresa. La S.r.l.s., già dal primo esercizio sociale, sostiene infatti gli stessi costi di gestione di una S.r.l. ordinaria e la bassa patrimonializzazione, se da un lato risulta un vantaggio per dare inizio all’attività sociale, dall’altro può incidere sulla credibilità economica dell’impresa rendendo ancora più arduo il ricorso al credito. Eppure, con uno sguardo ottimista e di sistema, la società a responsabilità limitata semplificata coniugata con la disciplina premiale prevista per le società che assumono la qualifica di Start up innovativa potrebbe risultare un utile strumento per l’imprenditoria giovanile.Editor: Dott.ssa Flavia Carrubba
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