Recupero del credito: quello che il creditore NON deve fare.

Avv. Anna Maria  Crucitti

Avv. Anna Maria Crucitti

Pubblicato il 7 giu. 2022 · tempo di lettura 1 minuti

La fase patologica del contratto si realizza nel momento in cui i rapporti tra le parti si sono deteriorati, con il conseguente inadempimento da parte del soggetto debitore della prestazione.

La parte creditrice ha diritto di adire l'autorità giudiziaria al fine di ottenere un provvedimento chiamato decreto ingiuntivo, per la cui emissione il nostro ordinamento richiede che il credito che si pretende di ottenere abbia determinati requisiti: deve risultare da prova scritta, deve essere liquido (cioè determinato nel suo ammontare) ed esigibile (cioè deve essere già scaduto, in modo che il creditore possa pretenderne il pagamento).

Occorre ricordare, infine, che il decreto ingiuntivo può essere richiesto anche quando la prestazione cui è tenuto il debitore abbia ad oggetto una determinata quantità di cose fungibili, cioè quei beni che possono essere facilmente sostituiti da altri di identica utilità (uno per tutti il denaro), oppure una cosa mobile determinata, cioè ben individuata.

Detto questo, sembrerebbe semplice, ma in realtà al creditore non basta attenersi a tutti questi requisiti

E', altresì, necessario che non ponga in essere alcuni comportamenti, che potrebbero dilatare enormemente i tempi del recupero del suo credito.

Sussiste, infatti, un divieto categorico di frazionamento del credito, consistente in una moltiplicazione ingiustificata delle iniziative giudiziali di recupero credito, con specifico riferimento ai crediti unitari e quelli già scaduti.

L'abuso dello strumento processuale porta con sé la conseguenza che il creditore potrebbe essere condannato a pagare le spese processuali, oltre a veder dichiarati inammissibili i procedimenti successivi al primo.


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Il reato di sottrazione internazionale del minore nel diritto di famiglia

25 lug. 2025 tempo di lettura 7 minuti

Secondo l’art. 574 c.p. “chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la responsabilità genitoriale, al tutore, o al curatore, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela del genitore esercente la responsabilità genitoriale, del tutore o del curatore, con la reclusione da uno a tre anni”.Si tratta di un reato rivolto a tutelare la responsabilità genitoriale e il diritto del minore a vivere nel proprio ambiente. Per quanto riguarda il soggetto attivo, il reato è comune, poiché può essere commesso da chiunque. È permanente, perché l’azione criminale deve perdurare nel tempo e, precisamente secondo giurisprudenza costante, per un periodo “significativo” (Cassazione Civile, sent. 21 ottobre 2024, n. 27169) Il reato di sottrazione dei minori è, forse, uno dei più comuni nelle vicende patologiche dei rapporti familiari. Spesso, uno dei due coniugi, di fronte alla irreversibile frattura del rapporto coniugale, e lasciandosi sicuramente andare ad un comportamento irrazionale, decide di fuggire via con la prole, quasi a volersi sottrarre a quel tormento psicologico che la fine di ogni rapporto comporta. Altre volte, invece, la sottrazione dei minori è premeditata fin nei minimi dettagli. Il reato de quo nasce dalle disposizioni civilistiche, secondo cui i figli sono in genere sotto la custodia di entrambi i genitori, ragion per cui ogni spostamento deve obtorto collo essere autorizzato - o, nel migliore dei casi, non ostacolato - dall'altro coniuge. Ci si chiede se la sottrazione debba necessariamente essere fisica e comportare l’allontanamento del minore in un posto diverso dalla nota residenza e sconosciuto all’ex coniuge.Entrambi i punti sono stati recentemente discussi dalla Cassazione.La Suprema Corte, con sentenza n. 32005 del 30/08/2022, ha ribadito che la sottrazione di minore descritta dall’articolo 574 c. p. possa essere attuata anche in assenza di coercizione assoluta, mediante una condotta semplicemente rivolta a “ostacolare gli incontri del figlio con il padre”. Può dunque essere sufficiente a integrare il reato la proposizione di ostacoli “che non abbiano carattere e durata meramente simbolica” e che “impediscano la coltivazione di un rapporto stabile e continuativo tra il figlio e un genitore”. Non è dirimente che il genitore “sottratto” sappia benissimo dove risiede e come vive il figlio, in quanto è sufficiente che ad esso venga arbitrariamente impedito, con una condotta reiterata, di mantenere le relazioni con il minore. Dunque, secondo la Cassazione, il reato previsto dall'articolo 574 c. p. si ravvisa anche nella condotta di una madre “che ha completamente escluso la figura paterna dall'esercizio delle prerogative genitoriali, assumendo in via unilaterale tutte le scelte fondamentali relative alla vita del minore, violando reiteratamente i provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria”.La decisione degli Ermellini strada funge dunque da monito per tutti i casi, nei quali alla frequentazione tra la prole e il genitore non collocatario vengono frapposti ostacoli non assoluti, e non necessariamente comportanti la sottrazione materiale del minore dal suo ambiente di vita, ma pur tuttavia gravi, deliberati, sistematici e protratti nel tempo, anche mediante condotte puramente omissive o indirette.Non è chiaro se sia necessario, per integrare la fattispecie di reato in esame, se la violazione dei provvedimenti in precedenza assunti dall’autorità giudiziaria, come accaduto nella fattispecie, rappresenti o meno un elemento costitutivo. Prima facie, sembrerebbe tuttavia di no, anche perché, citando un precedente giurisprudenziale, la sentenza de quo ha chiarito le differenze rispetto all’articolo 388 c. p. (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice), per quanto attiene alla lesione degli interessi della famiglia.Le due fattispecie di reato non coincidono, in quanto hanno portata e significato diversi. Infatti, ha sostenuto la Suprema Corte, “se l’agente non ottempera a particolari disposizioni del giudice civile - sulla quantità e durata delle visite consentite al genitore non affidatario, sulle modalità e condizioni in genere fissate nel provvedimento - deve configurarsi il delitto di mancata esecuzione dolosa del provvedimento del giudice; se, invece, la condotta di uno dei coniugi porta ad una globale sottrazione del minore alla vigilanza del coniuge affidatario, così da impedirgli non solo la funzione educativa ed i poteri insiti nell’affidamento, ma da rendergli impossibile quell’ufficio che gli è stato conferito dall’ordinamento nell’interesse del minore e della società, in tal caso ricorre il reato di cui all’articolo 574”.Tale orientamento è stato poi confermato da Cass. 390/2025, secondo cui integra il reato ex art. 574 c.p. non solo l'allontanamento fisico del minore, ma anche la condotta del genitore che, attraverso comportamenti ostruzionistici, impedisca all'altro genitore l'esercizio delle prerogative genitoriali.Il reato in esame è, poi, tutelato da norme internazionali. Tra tutte, vogliamo ricordare il regolamento 2019/1111 (“Bruxelles II ter”) (le cui disposizioni, nei casi di sottrazione intra-europea, integrano quelle della Convenzione dell’Aja del 1980) e, soprattutto, la Convenzione de L’Aia del 1980 sulla sottrazione internazionale dei minori, la quale prevede un meccanismo volto a garantire il rientro del minore nell’abituale luogo di residenza.Con sentenza 10 luglio 2024, n. 18845, la Corte di cassazione ha fatto luce sulle circostanze che debbono essere considerate affinché il trasferimento di un minore in tenera età possa ritenersi illecito a norma dell’art. 3 della Convenzione dell’Aja del 1980 sulla sottrazione internazionale di minori. Nella stessa pronuncia ha chiarito le modalità che debbono essere impiegate per valutare la sussistenza del “grave rischio nel rimpatrio del minore”, agli effetti dell’art. 13, par. 1, lett. b) della stessa Convenzione.  Perché il trasferimento sia considerato illecito, e dunque il giudice possa ordinare il rientro del minore, l’art. 3 della suddetta Convenzione richiede che siano soddisfatti tre requisiti:immediatamente prima del trasferimento, il minore doveva risiedere abitualmente nello Stato da cui è stato portato via;il trasferimento deve essere avvenuto in violazione dei diritti di custodia sul minore spettanti a una persona fisica o giuridica in base alla legislazione di detto Stato;tali diritti dovevano essere effettivamente esercitati al momento del trasferimento.La Convenzione contempla però dei casi in cui, quand’anche ricorrano dette condizioni, il giudice può escludere il rientro. Uno di questi è contemplato dall’art. 13, par. 1, lett. b), ai sensi del quale il trasferimento non è illecito se vi è il grave rischio che il minore sia esposto a un pregiudizio fisico o psicologico o possa trovarsi in una situazione intollerabile nello Stato da cui è stato sottratto.Da ultimo, occorre rilevare che in tema di sottrazione internazionale di minori, al fine di escludere ai sensi della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, la sussistenza delle condizioni ostative al rientro del minore nello Stato ove abitualmente risiede e in particolare al fine di ritenere non sussistente il fondato rischio per il minore di essere esposto a pericoli fisici o psichici o, comunque, di trovarsi in una situazione intollerabile, non sono sufficienti le valutazioni (ancorché approfondite) compiute dalle autorità competenti dello Stato di residenza del minore, ma sono necessari ulteriori accertamenti (da svolgere anche mediante indagine tecnica) da parte del giudice italiano. È quanto affermato dalla Corte di Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 12035/2025. Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato lo scorso 7 maggio.Al riguardo, la Cassazione si è innanzitutto richiamata agli orientamenti della Corte di giustizia sull’argomento. Ai fini della determinazione della residenza abituale del minore nei casi di sottrazione, i giudici di Lussemburgo hanno infatti dato rilievo a due elementi: l’effettiva custodia del minore, dovendosi valorizzare, ad esempio, “la circostanza che il genitore che esercita di fatto la custodia del minore continui a vivere con quest’ultimo in un determinato luogo e ivi eserciti la sua attività professionale” (Corte di giustizia, sentenza 28 giugno 2018, causa C-512/2017, HR, ECLI:EU:C:2018:513); e la sua età. Così, nel caso del minore di pochi mesi, bisogna tenere in conto che il suo ambiente è “essenzialmente familiare” e determinato dalle persone che si prendono cura di lui nel quotidiano (Corte di giustizia, sentenza 22 dicembre 2010, causa C-497/10, Mercredi c. Chaffe, ECLI:EU:C:2010:829). Queste avranno dunque “particolare importanza per determinare il luogo in cui si trova il centro della sua vita” (Corte di giustizia, sentenza 28 giugno 2018, causa C-512/2017, ECLI:EU:C:2018:513).A simili conclusioni è pervenuta la giurisprudenza interna. Anche la Cassazione ha affermato che, allo scopo di individuare la residenza abituale di un minore di tenera età, che sia custodito dalla madre in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede il padre, occorre verificare “l’integrazione della madre” nel primo Stato, “della quale partecipa anche il minore” (Cass. 32194/2022). Più in generale, la Cassazione ha più volte inteso la nozione di “residenza abituale”, quale “luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza…ha il centro dei propri legami affettivi…derivanti dallo svolgersi in detta località della sua quotidiana vita di relazione” (tra le tante, v. Cass. n. 1838/2011; Cass. 19664/2014).Emerge a chiare lettere l’importanza di esaminare attentamente la portata delle condizioni per l’ordine di rientro del minore, così come il concetto di residenza abituale di quest’ultimo nel contesto di sottrazione internazionale dei minori, elementi chiave per poter ottenere la protezione internazionale garantita dalla più volte richiamata Convenzione. A tale tema dedicheremo un apposito articolo!

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Annullamento del matrimonio nel Diritto Civile e dichiarazione di nullità in quello Canonico.

20 mag. 2024 tempo di lettura 2 minuti

Nel linguaggio comune si parla tutt'oggi di "annullamento del matrimonio" ma questo è errato, in quanto, nel diritto canonico, non esiste il divorzio, bensì la dichiarazione di nullità di un matrimonio, sì celebrato secundum ritum Sanctae Romanae Ecclesiae ma viziato da situazioni tanto gravi da comportarne la nullità ab origine, come se il matrimonio stesso non fosse mai stato celebrato (tam quam non esset). Per ottenere la declaratoria di nullità, il vizio deve ricadere tra quelli previsti dal Codice di Diritto Canonico. Exempli gratia, si consideri il Canon 1103, secondo cui è nullo il matrimonio celebrato sotto l'effetto del timore provocato da pressione psicologica o costrizione morale, come pure da violenza o minaccia materiale.In tal caso, se siamo di fronte ad un matrimonio concordatario o solo religioso celebrato sotto violenza e costrizione grave, anche qualora fosse solo reverenziale, il soggetto che lo ha subito potrà sempre impugnare il vincolo nuziale e chiedere al Tribunale Ecclesiastico competente di dichiarare la nullità dello stesso anche dopo il cessare della violenza o della costrizione Il vizio per la Chiesa non è sanabile, quindi non vi è nessuan prescrizione temporale.Diverso è invece l'approccio del Diritto Italiano. Ed invero, secondo il Codice Civile, nel caso di specie si parla di “annullamento del matrimonio” in quanto il vincolo di per sé è nato valido e solo l'effetto di annullamento dello stesso si andrà a produrre a condizione che “non vi sia stata coabitazione per un anno”, intesa nei termini di una completa vita coniugale successivamente al cessare della violenza. Qui, inoltre, vi è un limite temporale fissato dalla legge in un anno. Tale sanatio prevista dall'art. 122 c.c. comunque in linea con i principi del diritto in termini di sanatoria e prescrizione del diritto (cfr. Trib. Modena 9 novembre 2022).Pertanto, è difficile provare tale circostanza, in quanto chi ha posto in essere la violenza andrà a dichiarare che la stessa non è mai esistita o che al massimo sia cessata da oltre un anno e pertanto nulla può essere dichiarato ai fini della annullabilità. Viceversa il soggetto debole, dopo aver subito la violenza al consenso, dovrà anche subire l'onta di un processo per avere giustizia.La discrasia tra Diritto Civile e Diritto Canonico si colloca sulla scia di un orientamento purtroppo oramai consolidato nel ns. Ordinamento, che, facendo leva sulla laicità dello Stato, de facto ignora e snobba l'Insegnamento della Chiesa, degradando in tal modo le statuizioni dei Tribunali Ecclesiastici a mere vicende afferenti la sfera religiosa dei coniugi. Non resta che augurarsi una più profonda collaborazione ed un più sincero timore reverenziale nei confronti di Santa Romana Chiesa, piuttosto che una "scissione" del Diritto, che non giova alla fine dei conti alle persone.Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo Matrimonialista - Divorzista - Curatore Speciale del Minore

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Risarcimento danni da alienazione parentale: una nuova causa di responsabilità aquiliana?

2 ago. 2024 tempo di lettura 2 minuti

La pas o più comunemente conosciuta come "sindrome" dell'alienazione parentale non è una malattia ma una condotta illecita.Si definisce "sindrome " da alienazione genitoriale il comportamento di un genitore,che, soprattutto in fase di separazione, scredita e allontana l'altra figura genitoriale.Appare opportuno sottolineare che tale  disturbo esiste sia al maschile che al femminile.Le Corti italiane sono sempre state restie nel riconoscere tale condotta ma, recentemente, alcune aperture in tal senso si sono verificate. Al riguardo, vogliamo ricordare la vicenda al vaglio del Tribunale di Cosenza (Trib. Cosenza, 549/2019), che,  chiamato a pronunciarsi sulla sindrome di alienazione parentale, ha accolto la richiesta di risarcimento danni avanzata da un padre avverso l'ex moglie, colpevole di aver emarginato la figura paterna per oltre tre anni. Il Tribunale, tenuto conto della durata della condotta della donna, dei presumibili disagi e sofferenze patite sia dal padre per il distacco - fisico ed emotivo - dal figlio, che dal figlio, privato dell'apporto del padre rispetto alla sua crescita, educazione e formazione, ha reputato equo liquidare il pregiudizio in Euro 5.000,00 per ciascuno dei soggetti danneggiati. Secondo i Giudici, anche prescindendo dalla valdità o invalidità teorica di questa sindrome, bisogna "accertare, in concreto, la sussistenza di tali condotte, alla stregua dei mezzi di prova propri della materia, quali l’ascolto del minore, nonché le presunzioni, ad esempio desumendo elementi anche dalla eventuale presenza di un legame simbiotico e patologico tra il figlio ed il genitore collocatario, motivando quindi adeguatamente sulla richiesta di modifica, tenendo conto che, a tale fine, e a tutela del diritto del minore alla bigenitorialità ed alla crescita equilibrata e serena, tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali del figlio con l’altro genitore, al di là di egoistiche considerazioni di rivalsa su quest’ultimo." Poichè non erano stati adeguatamente forniti elementi istruttori con cui ritenere provate le condotte di abuso da parte del padre – compresa la CTU – il Tribunale concludeva che l’allontanamento padre – figlio fosse stato causato dalla madre. Per tali ragioni, visto il condizionamento perpetrato dalla madre a danno del figlio e le carenze di entrambi i genitori di gestire il conflitto personale con modalità idonee a preservare l’equilibrio psichico del figlio, il Giudice di prime cure disponeva l’affidamento ai servizi sociali, ripristinava gli incontri padre e figlio e accoglieva la richiesta di risarcimento formulata da parte ricorrente per aver la madre "gravemente pregiudicato la relazione affettiva padre-figlio, in tal modo ledendo tanto il diritto del minore alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena, quanto il diritto dell’uomo di svolgere il proprio ruolo genitoriale."La soluzione appare pienamente condivisibile, anche e soprattutto alla luce di un fenomeno che è sempre più diffuso e che, pertanto, deve assumere valenza giuridica per evitare abusi del diritto ai danni di genitori vittime di rancori e depressioni dell'ex.Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo Matrimonialista - Divorzista - Curatore Speciale del Minore

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