Avv. Anna Maria Crucitti
La fase patologica del contratto si realizza nel momento in cui i rapporti tra le parti si sono deteriorati, con il conseguente inadempimento da parte del soggetto debitore della prestazione.
La parte creditrice ha diritto di adire l'autorità giudiziaria al fine di ottenere un provvedimento chiamato decreto ingiuntivo, per la cui emissione il nostro ordinamento richiede che il credito che si pretende di ottenere abbia determinati requisiti: deve risultare da prova scritta, deve essere liquido (cioè determinato nel suo ammontare) ed esigibile (cioè deve essere già scaduto, in modo che il creditore possa pretenderne il pagamento).
Occorre ricordare, infine, che il decreto ingiuntivo può essere richiesto anche quando la prestazione cui è tenuto il debitore abbia ad oggetto una determinata quantità di cose fungibili, cioè quei beni che possono essere facilmente sostituiti da altri di identica utilità (uno per tutti il denaro), oppure una cosa mobile determinata, cioè ben individuata.
Detto questo, sembrerebbe semplice, ma in realtà al creditore non basta attenersi a tutti questi requisiti
E', altresì, necessario che non ponga in essere alcuni comportamenti, che potrebbero dilatare enormemente i tempi del recupero del suo credito.
Sussiste, infatti, un divieto categorico di frazionamento del credito, consistente in una moltiplicazione ingiustificata delle iniziative giudiziali di recupero credito, con specifico riferimento ai crediti unitari e quelli già scaduti.
L'abuso dello strumento processuale porta con sé la conseguenza che il creditore potrebbe essere condannato a pagare le spese processuali, oltre a veder dichiarati inammissibili i procedimenti successivi al primo.
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15 nov. 2021 • tempo di lettura 3 minuti
Gli accordi tra i soci che si pongono al di fuori dal contratto sociale sono definiti “patti parasociali”: rispondono agli interessi più vari e si caratterizzano per essere pattuizioni a cui la società rimane totalmente estranea.Tuttavia, nella prassi è sorta l’esigenza dei soci di realizzare un collegamento tra lo statuto sociale e i patti parasociali da essi conclusi: ma come? e ciò è compatibile con il diritto societario?1. Cosa sono i patti parasociali.2. Qual è la loro efficacia nei confronti della società.3. La clausola statutaria che limita la circolazione delle partecipazioni alla preventiva adesione dell’acquirente a un patto parasociale: efficacia reale a un patto parasociale?1- Cosa sono i patti parasociali.I patti parasociali sono accordi tra soci, o tra soci e terzi, stipulati a làtere del contratto sociale, ossia non consacrati nell’atto costitutivo (per questo “para” sociali).Mediante i suddetti patti, i paciscenti si obbligano a tenere un determinato comportamento nella società o verso la società. In base al comportamento da tenere si possono, ad esempio, distinguere:Sindacati di voto, con cui i soci si impegnano a concordare preventivamente come votare in assemblea. Sindacati di blocco, con cui i soci si obbligano a non vendere le proprie partecipazioni per un periodo di tempo o a sottoporre il trasferimento ad un gradimento o prelazione del sindacato. Sindacati di controllo, con cui i soci si accordano su come esercitare la loro influenza dominante nella società. Da un punto di vista prettamente giuridico, i patti in oggetto si configurano come contratti plurilaterali collegati in via unilaterale con il contratto sociale, poiché le vicende della società incidono sugli accordi dei soci, mentre il contratto sociale è assolutamente indifferente alle vicende modificative dei patti.Il legislatore non fornisce una definizione, ma all’art. 2341 bis c.c. e all’art. 122 bis T.U.F. (per le società quotate) ne disciplina la durata e la pubblicità. Tale regolamentazione ha affermato l’ammissibilità dei patti parasociali che, prima della riforma del diritto societario del 2003, era fortemente discussa. 2 - Qual è la loro efficacia nei confronti della società.Come detto i patti parasociali si collocano al di fuori dell’atto costitutivo, pertanto, a differenza dei patti “sociali”, non hanno efficacia reale bensì efficacia obbligatoria: essi non vincolano i soci presenti e futuri, ma solo i soci paciscenti.Pertanto, se un socio non rispetta il patto, ad esempio non vota in assemblea secondo quanto prestabilito, sarà tenuto a risarcire il danno agli altri soci aderenti, ma, nei confronti della società, la delibera adottata sarà valida ed efficace. 3 - La clausola statutaria che limita la circolazione delle partecipazioni alla preventiva adesione dell’acquirente a un patto parasociale: efficacia reale a un patto parasociale?Nella prassi è sorta l’esigenza di collegare i patti parasociali allo statuto sociale, tanto che i notai milanesi si sono interrogati circa la validità di una clausola statutaria che subordini l’ingresso in società di un terzo-acquirente all’adesione ad un patto parasociale, giungendo ad una risposta positiva.Nella Massima n. 194 del Consiglio Notarile di Milano, si precisa che una clausola siffatta debba fare riferimento ad un patto parasociale noto alla società, conosciuto dall’organo amministrativo e comunicato al terzo acquirente, e che il suo richiamo nello statuto non comporta l’attribuzione di un’efficacia reale. Ciò che è opponibile ai terzi è la sola “regola statutaria” che subordina l’efficacia del trasferimento all’adesione al patto, mentre le disposizioni contrattuali in esso contenute (fuori dallo statuto sociale) mantengono la natura di clausole para-sociali. La loro violazione da parte del nuovo socio-aderente non acquisterebbe rilievo “reale” nei confronti della società, potendo essere solo fonte di rimedi risarcitori da parte dei contraenti eventualmente danneggiati. Non si rende obbligatorio il rispetto del patto parasociale, ma solo la sua adesione. Editor: dott.ssa Flavia Carrubba
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Egregio Avvocato
12 gen. 2026 • tempo di lettura 5 minuti
Uno dei temi più dibattuti nei procedimenti di separazione e divorzio riguarda la modalità con cui i figli dei genitori separati dovranno trascorrere le festività del Santo Natale.Proprio per via dei rancori e del livore che caratterizzano la fine di un rapporto, questi giorni, che dovrebbero essere di gioia e di serenità, finiscono per diventare l’ennesima occasione di ripicche e dispetti che, alla fine, non giovano a nessuno.A livello internazionale, il diritto di visita per genitori separati durante le festività è regolato dalla Convenzione dell’Aia del 1980, che stabilisce la possibilità per il genitore non affidatario di trascorrere periodi di tempo con il figlio anche in un luogo diverso dalla residenza abituale. Accorta Giurisprudenza di merito sottolinea che per “settimana di vacanza” deve intendersi un periodo di svago in località amene con ciò intendendo il dovere di ciascun genitore di far trascorrere ai figli qualche giorno lontano dalla propria residenza abituale.Questo diritto consente al genitore non collocatario di mantenere una relazione continuativa con i figli minorenni. Al riguardo, la normativa sancisce l’obbligo di seguire il calendario stabilito dal tribunale o dagli accordi di separazione per l’organizzazione delle ferie, sempre nel rispetto del “best interest of the child”.In Italia, la normativa che regola l'affidamento dei figli si fonda sul principio della bigenitorialità, ovvero il diritto del minore a mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori. Questo principio si estende anche alla gestione del tempo trascorso durante le festività. In assenza di un accordo spontaneo tra le parti, è il Tribunale a stabilire le modalità di frequentazione, inserendole nel provvedimento di separazione o divorzio.Generalmente, i giudici prediligono criteri di alternanza per garantire a ciascun genitore di poter trascorrere con i figli le ricorrenze festive, ma tali statuizioni, se non adeguatamente modellate, possono risultare generiche e foriere di ulteriori problemi. Diventa, pertanto, essenziale modellare clausole dettagliate che non lascino dubbi su giorni, orari e modalità di gestione, prevenendo così l'insorgere di conflitti.Vediamo, pertanto, di analizzare alcune delle più frequenti problematiche che si riscontrano nelle aule di Tribunale.La regola generale è, ovviamente, quella dell’alternanza, sia in caso di accordo che in caso di statuizione del Tribunale. Per periodo alternato di permanenza dei figli durante le vacanze presso i genitori separati o divorziati, si intende ad es. quando si stabilisce che ad anni pari i figli staranno per le vacanze di Natale, dal 24 al 31 dicembre con il padre e dal 1 al 6 gennaio con la madre. Viceversa per l’anno successivo. Similiter vengono regolati le altre festività (Carnevale, Santa Pasqua e le altre feste civili e religiose).Al riguardo, il Tribunale di Alessandria, con la sentenza n. 153/2025, facendo seguito a quanto stabilito dal Tribunale di Trento qualche settimana prima, ha ribadito il criterio dell’alternanza, con un’innovativo tocco organizzativo: Infatti, ferma restando l’organizzazione per i cosiddetti “giorni rossi” (Natale del Signore, Santo Stefano, Capodanno ed Epifania del Signore) in base al criterio dell’alternanza, il Tribunale di Alessandria prevede che il minore le passi con il padre, in considerazione della chiusura della attività lavorativa paterna e del fatto che per la madre, parrucchiera, si tratta di periodi di lavoro molto intenso.L’ideale è che tale alternanza venga decisa dai genitori, ma non sempre ciò è possibile.Quando manca un accordo tra i genitori, la prassi giurisprudenziale prevede una suddivisione delle vacanze natalizie, così che il bambino trascorra metà periodo con ciascun genitore, alternando ogni anno i giorni chiave come Natale e Capodanno. È fin troppo ovvio che i Giudici preferiscano lasciare ai genitori la possibilità di trovare un accordo, ma questa apertura richiede un’accurata analisi dell’organizzazione, al fine di limitare l’alea di incertezza e, con essa, le possibili discussioni tra i genitori.Quali sono, quindi le clausole cui prestare attenzione?Ecco qui alcuni esempi.Definizione di "Periodo di Vacanza": È cruciale definire con esattezza cosa si intende per "vacanze natalizie" o "vacanze pasquali". Una clausola efficace dovrebbe indicare le date precise, facendo riferimento al calendario scolastico, al fine di evitare ambiguità su quali giorni siano inclusi nel periodo di vacanza da dividere. Ad esempio: "Per vacanze natalizie si intende il periodo che va dall'ultimo giorno di scuola prima della chiusura fino al giorno precedente la riapertura delle lezioni a gennaio".Alternanza Annuale delle Festività Principali: Questo è il criterio più comune, che offre stabilità e precisione, e prevede che le festività principali (Natale, Pasqua) vengano trascorse interamente con un genitore un anno e con l'altro l'anno successivo. Ad esempio, i figli trascorreranno il periodo dal 23 al 30 dicembre con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari. Lo stesso principio si applicherà per il periodo di Capodanno e per le vacanze pasquali.Suddivisione specifica delle Singole Festività: In alternativa, è possibile suddividere la stessa festività. Questa opzione, che richiede una grande dose di collaborazione e dialogo tra i genitori, è spesso preferita quando i genitori risiedono nella stessa città e desiderano entrambi condividere una parte della festa con i figli. Ad esempio: "I figli trascorreranno la Vigilia e la mattina di Natale con la madre, e il pranzo di Natale e il giorno di Santo Stefano con il padre".Festeggiare insieme: In linea del tutto teorica, ciò è possibile, tenuto conto delle diatribe e degli strascichi che una separazione lascia tra gli ex partner. In linea teorica, dovrebbe prevalere l'interesse del minore e, qualora si volesse optare per tale scelta, sarebbe bene sentire un terapeuta, per concordare al meglio il da farsi e tutelare il minore, già sofferente per la disgregazione della famiglia.Telefonate dell’altro genitore: Ovviamente è possibile sentire i propri figli mentre sono in vacanza con l'altro genitore, ma senza che telefonate e videochiamate diventino strumento di controllo e intralcino la genitorialità dell'altro genitore. Anche qui, dovrebbe prevalere il buon senso ed il rispetto.In conclusione, l’alternanza e il “child’s best interest” sono i parametri con cui pianificare questi periodi festivi. All’interno di questi limiti è auspicabile che i genitori mostrino maturità, addivenendo ad un piano condiviso eventualmente anche diverso da quello che in genere le Corti italiane suggeriscono.Con l’augurio che la luce della stella di Betlemme possa portare a tutti i genitori di buona volontà quella pace e quella serenità che la Santa Grotta della Natività promana.
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12 mag. 2026 • tempo di lettura 3 minuti
L’arrivo della primavera coincide spesso con la stagione delle celebrazioni religiose. Per le famiglie separate, tuttavia, eventi lieti come il Battesimo, la Prima Comunione o la Cresima dei figli possono trasformarsi in terreno di scontro legale, aumentando il conflitto genitoriale. Il nodo del contendere è quasi sempre lo stesso: chi deve pagare le spese per la cerimonia, il ricevimento e i regali?In questo articolo analizzeremo il quadro normativo e i più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità per fornire una guida chiara a genitori e professionisti.Il primo punto fermo riguarda la classificazione della spesa. Secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione e le linee guida dei principali Tribunali italiani (come il Protocollo di Milano e le indicazioni del Consiglio Nazionale Forense), le spese per i sacramenti e i relativi festeggiamenti sono considerate spese straordinarie.A differenza dell’assegno di mantenimento ordinario, che copre i bisogni quotidiani (vitto, abbigliamento di modico valore,utenze,materiale di cancelleria, farmaci da banco ecc.), le spese straordinarie riguardano eventi imprevedibili o eccezionali di rilevante interesse per il percorso educativo e religioso del minore.Trattandosi di decisioni di "maggiore interesse" che incidono sulla sfera educativa e religiosa del figlio, la regola generale prevede che i genitori debbano concordare preventivamente la spesa.Tuttavia, la giurisprudenza recente (si veda Cass. Civ. n. 14564/2023) ha attenuato il rigore di questo principio. Se la spesa è commisurata al tenore di vita della famiglia e risponde all'interesse del minore, il genitore che ha anticipato i costi può richiederne il rimborso pro-quota anche in assenza di un consenso espresso, purché l'altro genitore non abbia manifestato un dissenso motivato tempestivo.Molti decreti di separazione/divorzio prevedono la divisione delle spese straordinarie a metà. Tuttavia, il diritto di famiglia si sta evolvendo verso il principio di proporzionalità: Se esiste una forte disparità economica tra gli ex coniugi, il Giudice può stabilire una ripartizione diversa (es. 70% a carico del genitore più abbiente e 30% all'altro). L'Ordinanza Cass. n. 16322/2025 ha ribadito che il contributo straordinario deve riflettere le reali possibilità economiche delle parti al momento della spesa, superando l'automatismo del riparto paritario se questo risulta iniquo.Non tutto ciò che viene speso per una Comunione è automaticamente rimborsabile. I tribunali distinguono tra spese necessarie concordate e spese voluttuarie: circa le prime, citiamo a titolo di esempio l'abito del minore, offerta per la chiesa, corso di catechismo, bomboniere per i parenti stretti e un pranzo/ricevimento dignitoso. In merito alle seconde, invece, ci riferiamo a festeggiamenti sfarzosi, regali di lusso o servizi fotografici eccessivi.Che succede, quindi in caso in cui le spese programmate unilateralmente siano voluttuarie? In tal caso, se uno dei genitori decide unilateralmente per un ricevimento di lusso, l'altro potrebbe essere tenuto a rimborsare solo la quota relativa a una festa "standard", restando l'eccedenza a carico di chi ha effettuato la scelta.Per ottenere il rimborso, il genitore deve presentare una documentazione fiscale valida. La Sentenza n. 22522/2025 ha confermato che non bastano semplici preventivi o dichiarazioni generiche: occorrono fatture o ricevute che attestino l'effettivo esborso e la pertinenza della spesa con le necessità del figlio.Se un genitore si oppone alla celebrazione per motivi ideologici, il conflitto si sposta dal piano economico a quello della responsabilità genitoriale. In questi casi, il Giudice del Tribunale Ordinario dovrà decidere valutando se la partecipazione al sacramento sia coerente con il percorso di crescita del minore fino a quel momento.Gestire le spese per il Battesimo, la Comunione e la Cresima richiede, in primis, buon senso e, soprattutto, una comunicazione formale preventiva. Inviare un messaggio / e-mail, raccomandata o una PEC con il dettaglio dei costi previsti almeno 30 giorni prima dell'evento resta la soluzione migliore per garantire al figlio un clima di serenità in un giorno così importante e per tutelare il diritto al rimborso. Inoltre, è sempre bene consultare il Protocollo relativo alle spese straordinarie e ordinarie, del proprio Tribunale di competenza.
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22 mar. 2021 • tempo di lettura 6 minuti
La circolazione stradale è considerata dall’ordinamento giuridico (e non solo) tra le attività più comuni della vita quotidiana, e sicuramente necessaria, ma allo stesso tempo molto pericolosa. È ben possibile, infatti, che circolando per strada, sia con mezzi a motore che non, si venga coinvolti, o comunque si cagioni un incidente stradale. È bene sapere qual è il comportamento corretto da tenere, così da non incorrere in responsabilità penale.Il reato di omissione di soccorso stradale previsto dal codice penale, art. 593 c.p.La fattispecie prevista dal Codice della Strada, art. 189 co. 7 Qual è la condotta da tenere in caso di incidente stradale?1 - Il reato di omissione di soccorso stradale previsto dal codice penale, art. 593 c.p.Il legislatore penale ha previsto una fattispecie generale che disciplina il caso in cui un soggetto ometta di prestare soccorso nei casi in cui, invece, l’ordinamento richiede che chi si trovi in certe situazioni si attivi. L’art. 593 c.p. sanziona con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 2.500 euro:chi omette di dare avviso all’Autorità competente del ritrovamento di una persona di età inferiore ai dieci anni abbandonata o smarrita, o di una persona incapace di provvedere a se stessa per malattia di mente o di corpo (comma I);chi omette di prestare l’assistenza occorrente, imbattendosi in un soggetto che è o sembra inanimato o in una persona ferita o comunque in pericolo (comma II).Si tratta di un reato omissivo, e in particolare di un reato omissivo proprio. Ciò sta a significare che il legislatore penale ha ritenuto dover dare rilevanza alla mancata azione di un determinato soggetto, sul quale incombe un obbligo giuridico di attivarsi, e ciò a prescindere dalle eventuali conseguenze dannose che da tale omissione in concreto derivino. Il soggetto sul quale grava tale obbligo giuridico assume la cd. posizione di garanzia: solo il soggetto che si trova in quella determinata situazione descritta dal legislatore assume l’obbligo di attivarsi, e di porre in essere la condotta prescritta dalla norma.Le eventuali conseguenze derivanti dalla omissione di soccorso stradale vengono prese in considerazione non in merito alla opportunità di punire o meno: anche se non dovessero esserci conseguenze dannose si verrà comunque puniti. Vengono prese in considerazione, invece, in merito al quantum di pena applicabile: nel caso in cui dall’omissione di soccorso derivi una lesione personale, la pena è aumentata; invece, se dall’omissione di soccorso stradale ne derivi la morte, la pena è raddoppiata.È bene precisare che il legislatore non obbliga nessuno a porre in essere un’azione che non si è in grado di sostenere, il soggetto agente deve essere nelle capacità morali e materiali di prestare assistenza (ciò risponde al principio generale secondo cui nemo ad impossibilia tenetur). Quindi, non sono applicabili sanzioni qualora si è impossibilitati a prestare soccorso: non si può essere obbligati a mettere a repentaglio la propria vita per salvare quella altrui.Inoltre, si commette il reato solo quando c’è una percezione diretta. Viene punito chi si imbatte in quella persona, ma anche chi già si trovava con quella persona (es. io faccio una passeggiata con il mio amico, e lui si sente male) – si tratta al massimo di interpretazione estensiva e non di analogia. Cosa diversa è l’avere notizia di questa persona – secondo l’orientamento maggioritario, l’agente che abbia semplicemente notizia di un soggetto che si trova in una situazione di difficoltà non commette il reato di omissione di soccorso; sarebbe interpretazione analogica, che nel diritto penale non è ammessa. 2 - La fattispecie prevista dal Codice della Strada, art. 189 co. 7 L’art. 189 co. 7 del codice della strada sanziona la condotta di omissione di soccorso che si verifica nel caso in cui il conducente di un mezzo circolante in strada, a seguito di un incidente comunque ricollegabile al proprio comportamento, non ottemperi l’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite.La pena prevista è quella della reclusione da uno a tre anni, oltre che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni.Si ritiene che la fattispecie prevista dal codice della strada sia una fattispecie speciale di quella prevista dal codice penale, ed in particolare della ipotesi prevista dal comma 2 dell’art. 593 c.p.Invero, condividendo con quest’ultima la condotta dell’omessa assistenza alla persona ferita, l’art. 189 si caratterizza per la presenza di due elementi specializzanti:il soggetto sul quale grava l’obbligo di garanzia, che viene specificamente identificato nell’utente della strada al cui comportamento sia comunque ricollegabile l’incidente;il verificarsi di un sinistro stradale, idoneo a concretare una situazione di pericolo, dal quale sorge l’obbligo di agire.In tale fattispecie vige la presunzione per la quale il verificarsi di un incidente determina una situazione di pericolo e i soggetti che siano coinvolti nel sinistro diventano i titolari della posizione di garanzia, che impone loro l’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza.3 - Qual è la condotta da tenere in caso di incidente stradale?Non sempre sorge l’obbligo giuridico di prestare soccorso, ma anzi è ben possibile che, nonostante si cagioni e si venga coinvolti in un incidente stradale, non si assuma la cd. posizione di garanzia.L’obbligo di prestare l’assistenza occorrente va escluso, ad esempio, quando le conseguenze del sinistro non sussistono in ferite, nel senso tecnico del termine, indicative del pericolo che dal ritardato soccorso possa derivare un danno alla vita o all’integrità fisica della persona.Il concetto di assistenza nell’omissione di soccorso significa prestare quel soccorso che si rende necessario, tenuto conto del modo, del luogo, del tempo e dei mezzi, per evitare che si realizzi il danno. Così come avviene nella fattispecie di omissione di soccorso prevista in generale dal codice penale (art 593 c.p.), anche nel caso previsto dal codice della strada non è richiesto che il soggetto ponga in essere delle condotte che moralmente e materialmente non sia in grado di tenere. Si evidenzia, peraltro, che recente giurisprudenza ha evidenziato come non sia sufficiente la mera consapevolezza che dall’incidente possano derivare delle conseguenze per le persone, ma occorre invece che tale pericolo si concretizzi in effettive lesioni dell’integrità fisica, quantomeno percepibili dal soggetto che abbia cagionato l’incidente e che non abbia prestato la dovuta assistenza. In linea con il principio fondamentale secondo cui nel diritto penale la responsabilità è personale (art. 27 Cost.), e che quindi si può essere puniti solo per un fatto che sia collegato all’agente almeno dal collegamento minimo subiettivo della colpa, non è sufficiente la mera posizione di garanzia in capo al conducente al quale il sinistro sia ricollegabile, occorrendo, invece, che egli abbia commesso il fatto nella consapevolezza di aver verosimilmente cagionato lesioni a persone coinvolte nell’incidente e scientemente decida di allontanarsi e non prestare la dovuta assistenza.Editor: dott.ssa Claudia Cunsolo
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