Avv. Prof. Dott. Criminologo Forense Giovanni Moscagiuro
Il trattamento sanitario obbligatorio (TSO) è un provvedimento previsto dalla legge italiana per tutelare la salute mentale e fisica delle persone che, a causa di una patologia psichiatrica o di comportamenti autolesionistici o violenti, non sono in grado di prendersi cura di sé stesse o rappresentano un pericolo per sé stesse o per gli altri.
La normativa di riferimento per il TSO è il Testo Unico sulla Salute Mentale (TUSM) del 1998 (Decreto Legislativo n. 180/1998) e il Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, che definisce le modalità di attuazione del TUSM. In base a queste normative, il TSO può essere applicato su richiesta di un medico o di un prefetto.
Il TSO può essere applicato quando una persona presenta un disturbo psichiatrico grave che compromette la sua capacità di intendere e di volere, oppure quando la persona rappresenta un pericolo per sé stessa o per gli altri. In tali situazioni, il medico può richiedere l'applicazione del TSO per obbligare il paziente ad essere sottoposto a trattamenti sanitari necessari per la sua cura e protezione.
Le motivazioni per l'applicazione del TSO sono diverse e dipendono dalle condizioni individuali del paziente. In generale, il TSO viene applicato per garantire la sicurezza del paziente stesso e delle persone a lui vicine, per prevenire il deterioramento delle condizioni di salute del paziente, per garantire il rispetto dei diritti del paziente e per prevenire la diffusione di malattie infettive o contagiose.
In ogni caso, il TSO è un provvedimento delicato e complesso che deve essere applicato con attenzione e con il rispetto dei diritti del paziente. La sua applicazione deve essere adeguatamente motivata e deve essere sottoposta a un rigoroso controllo giudiziario.
Il trattamento sanitario obbligatorio (TSO) può essere attivato da diverse figure previste dalla normativa italiana.
In primo luogo, il TSO può essere richiesto dal medico curante che si occupa della persona affetta da una patologia psichiatrica grave. Il medico deve ritenere che il paziente rappresenti un pericolo per sé stesso o per gli altri, o che non sia in grado di prendersi cura di sé stesso a causa della sua condizione psichica. In questo caso, il medico può richiedere l'attivazione del TSO per obbligare il paziente a sottoporsi ai trattamenti sanitari necessari per la sua cura.
In alternativa, il TSO può essere richiesto dal prefetto della provincia in cui si trova il paziente. Il prefetto può attivare il TSO quando riceve una segnalazione da parte di un medico o di una autorità sanitaria, o quando ritiene che il paziente rappresenti un pericolo per sé stesso o per gli altri e che la sua condizione richieda un trattamento sanitario obbligatorio.
In ogni caso, il TSO deve essere attivato solo dopo una valutazione dettagliata della condizione del paziente da parte di un medico specialista in psichiatria. La decisione di applicare il TSO deve essere adeguatamente motivata e deve essere sottoposta a un rigoroso controllo giudiziario per garantire il rispetto dei diritti del paziente.
Il sindaco non ha un ruolo diretto nell'attivazione del trattamento sanitario obbligatorio (TSO) in Italia. La normativa di riferimento per il TSO è il Testo Unico sulla Salute Mentale (TUSM) del 1998 (Decreto Legislativo n. 180/1998) e il Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, che definisce le modalità di attuazione del TUSM.
Secondo queste normative, il TSO può essere richiesto dal medico curante o dal prefetto della provincia in cui si trova il paziente. Il medico deve ritenere che il paziente rappresenti un pericolo per sé stesso o per gli altri, o che non sia in grado di prendersi cura di sé stesso a causa della sua condizione psichica. In alternativa, il prefetto può attivare il TSO quando riceve una segnalazione da parte di un medico o di una autorità sanitaria, o quando ritiene che il paziente rappresenti un pericolo per sé stesso o per gli altri e che la sua condizione richieda un trattamento sanitario obbligatorio.
Il sindaco, in quanto autorità amministrativa del territorio, può svolgere un ruolo di coordinamento tra le diverse istituzioni coinvolte nella gestione dei casi di patologie psichiatriche gravi. Inoltre, il sindaco può promuovere iniziative a sostegno della salute mentale della comunità e favorire la diffusione di informazioni corrette sulle patologie psichiatriche e sui servizi di assistenza e cura disponibili sul territorio.
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16 ago. 2023 • tempo di lettura 5 minuti
La prima sezione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), con sentenza del 10 novembre 2022, ha condannato all’unanimità l’Italia per una violazione dell’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il caso ha riguardato la presunta violazione da parte dello Stato italiano del suo dovere di proteggere e assistere la ricorrente e i suoi due figli durante gli incontri organizzati con il padre di questi ultimi – tossicodipendente e alcolista – accusato di maltrattamenti e minacce contro la donna, nonché la decisione dei tribunali nazionali di sospendere la responsabilità genitoriale della stessa, considerata un genitore “ostile agli incontri con il padre”. La madre dei bambini aveva adotto quale motivazione per non partecipare a tali incontri i precedenti fatti di violenza subiti e la mancanza di sicurezza degli stessi. In particolare, i ricorrenti hanno sottolineato che gli incontri non si sono svolti nelle condizioni di “protezione rigorosa” prescritta dalle autorità competenti, circostanza che li ha esposti a ulteriori violenze. Inoltre, la donna ha lamentato di aver subito una vittimizzazione secondaria in violazione degli artt. 3 e 8 della Convenzione, essendo stata ritenuta un genitore non cooperativo e privata della sua potestà genitoriale.La Corte Europea - tenuto conto della giurisprudenza in materia (cfr. Remetin c. Croazia (n. 2), n. 7446/12, §67, 24 luglio 2014) e della natura delle censure sollevate dai ricorrenti - ha ritenuto che il caso di specie dovesse essere esaminato dal solo punto di vista dell’art. 8 della Convenzione, nella misura in cui stabilisce che “ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare […]”. Preliminarmente, i giudici di Strasburgo hanno ricordato che la sospensione della responsabilità genitoriale della ricorrente ha interferito con il suo diritto al rispetto della vita familiare (mutatis mutandis R.M. c. Lettonia, n. 53487/13, § 102, 9 dicembre 2021). Tale ingerenza viola l’art. 8 della Convenzione, a meno che non sia “a norma di legge”, persegua uno o più scopi legittimi di cui al comma 2, e non possa essere considerata un provvedimento “necessario” in una società democratica. Per quanto riguarda la vita familiare di un bambino, vi è attualmente un ampio consenso – anche nel diritto internazionale – sull'idea che in tutte le decisioni riguardanti i bambini, il loro interesse superiore deve avere la preminenza (Strand Lobben e altri c. Norvegia [GC], n. 37283/13, § 207, 10 settembre 2019, Neulinger e Shuruk c. Svizzera [GC], n. 41615/07, § 135, CEDU 2010, e X c. Lettonia [GC], n. 27853/09, § 96, CEDU 2013). Nei casi in cui gli interessi del minore e quelli dei suoi genitori sono in conflitto, l'art. 8 richiede alle autorità nazionali di trovare un giusto equilibrio tra tutti gli interessi, attribuendo particolare importanza all'interesse superiore del figlio, che, a seconda della sua natura e gravità, può prevalere su quello dei genitori (cfr., ad esempio, Sommerfeld c. Germania [GC], n. 31871/96, § 64, CEDU 2003-VIII, nonché i riferimenti ivi citati). Nel caso di specie, per quanto riguarda i due bambini, la Corte ha osservato che, nonostante le ripetute segnalazioni ricevute sin dal 2015, il Tribunale per i Minorenni non ha sospeso i contatti fino a novembre 2018. In tale lasso temporale, i minori hanno dovuto incontrare il padre in un ambiente instabile che non ha favorito il loro sviluppo pacifico, nonostante le autorità competenti sapessero che l’uomo non seguiva più il suo programma di disintossicazione dalla droga e che il procedimento penale a suo carico per maltrattamenti era pendente. La Corte, dunque, non ha compreso perché il Tribunale per i Minorenni, abbia deciso di proseguire con le sessioni di contatto anche se il benessere psicologico, l’equilibrio emotivo e l'incolumità dei bambini non erano garantiti: in nessuna fase è stato valutato il rischio a cui sono stati esposti e nelle decisioni dei giudici nazionali non è emersa la dovuta attenzione in merito al loro interesse superiore, prevalente rispetto a quello del padre a continuare con le sessioni di incontro. La Corte ha anche preso atto della constatazione della Corte d'Appello di Roma secondo cui il padre, attraverso il suo comportamento aggressivo, distruttivo e sprezzante durante le sessioni, ha mancato al suo dovere di garantire uno sviluppo sano e sereno dei bambini. Ciò ha comportato una violazione dell'art. 8 della Convenzione nei confronti di entrambi i bambini. Per quanto riguarda la madre dei bambini, la Corte ha ritenuto che le decisioni dei tribunali interni di sospensione della sua responsabilità genitoriale non avessero tenuto conto delle difficoltà connesse alle sessioni di contatto e delle evidenziate condizioni di precarietà. Inoltre, nella sua relazione sull'Italia, il GREVIO (il Gruppo di esperti indipendenti del Consiglio d’Europa incaricato di monitorare l’attuazione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, la Convenzione di Istanbul) ha sottolineato che la sicurezza del genitore non violento e dei figli devono essere un fattore centrale quando si decide sull'interesse superiore del minore in relazione all'affidamento e alle modalità di visita. GREVIO ha anche osservato che i tribunali nazionali non hanno tenuto conto dell'art. 31 della Convenzione di Istanbul. La Corte Europea ha condiviso le preoccupazioni del GREVIO circa l'esistenza di una pratica diffusa da parte dei tribunali civili di considerare “non collaborative”, e quindi “madri non idonee” meritevoli di sanzioni, le donne che adducono il problema della violenza domestica quale motivo per non partecipare alle sessioni di contatto tra i propri figli e il loro ex partner, e per non accettare l'affidamento condiviso o il diritto di visita. Alla luce di quanto precede, i giudici europei hanno ritenuto che le autorità giudiziarie italiane non abbiano fornito ragioni pertinenti e sufficienti a giustificare la loro decisione di sospensione della responsabilità genitoriale della ricorrente tra il maggio del 2016 e il maggio del 2019, in quanto basata su un esame non approfondito della reale situazione della donna e sulla sua presunta ostilità nei confronti dell’ex partner. Pertanto, la Corte Europea ha riscontrato una violazione dell’art. 8 della Convenzione anche nei confronti della madre dei bambini.Prof. Dr. Giovanni Moscagiuro studio delle Professioni e Scienze forensi e Criminologia dell'Intelligence ed Investigativa Editori e Giornalisti europei in ambito investigativo Diritto Penale , Amministrativo , Tributario , Civile Pubblica Amministrazione , Esperto in Cybercrime , Social Cyber Security , Stalking e Cyberstalking, Bullismo e Cyberbullismo, Cybercrime, Social Crime, Donne vittime di violenza, Criminologia Forense, dell'Intelligence e dell'Investigazione, Diritto Militare, Docente di Diritto Penale e Scienze Forensi, Patrocinatore Stragiudiziale, Mediatore delle liti, Giudice delle Conciliazioni iscritto all'albo del Ministero di Grazia e Giustizia, Editori e Giornalisti European news Agencyemail: studiopenaleassociatovittimein@gmail.com
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25 gen. 2021 • tempo di lettura 7 minuti
Il fenomeno delittuoso del Revenge Porn costituisce una preoccupante problematica sia giuridica che culturale: si pensi che al giorno si verificano due episodi di “vendetta-porno” e secondo uno degli ultimi dossier del Servizio analisi della Direzione centrale della Polizia Criminale a novembre 2020, a più di un anno dall’entrata in vigore dell’apposita disciplina, le indagini in corso erano ben 1083. Cosa si intende per Revenge Porn?Cosa prevede l’art. 612-ter c.p.?Le circostanze aggravanti e la procedibilitàLa questione del consensoA chi posso rivolgermi se scopro di essere vittima di Revenge Porn?1 - Cosa si intende per Revenge Porn?Il neologismo Revenge Porn, letteralmente “vendetta porno”, indica la divulgazione non consensuale dettata da finalità vendicative di immagini sessualmente esplicite raffiguranti l’ex partner. Così come è avvenuto nei paesi anglosassoni, anche nel linguaggio mediatico italiano l’espressione ha assunto un significato più ampio divenendo una sorta di catch all phrase indicante tutte le diverse forme di diffusione di tali contenuti, a prescindere dalla finalità. Si tratta di una condotta particolarmente pregiudizievole per chi la subisce, in quanto le immagini o i video più intimi della vittima diventano virali diffondendosi in maniera incontrollabile su internet, per rimanere alla mercé di milioni di persone, senza che vi sia un’effettiva possibilità di rimuoverle. Infatti, quando un contenuto finisce in rete è tecnicamente impossibile cancellarlo, potendo soltanto rendere più difficile agli occhi dei meno esperti trovarlo online tramite i classici motori di ricerca. La diffusione di immagini pornografiche non consensuale si colloca nella più ampia categoria dei c.d. hate crimes e denota una certa contiguità a livello criminologico con il cyberstalking, tanto che la Corte di Cassazione, nel 2010, (Cass. Pen., Sez. VI, Sent. numero 32404, 16.07.2010) ha sostenuto che la condotta consistente nella diffusione di immagini è astrattamente idonea ad integrare il delitto di stalking. Ed infatti, sino allo scorso anno, a causa del vuoto normativo presente nell’ordinamento, tale forma di violenza veniva inquadrata, seppur con difficoltà, all’interno della fattispecie prevista dall’art. 612-bis c.p.Il legislatore italiano, prestando attenzione alle nuove e frequenti forme di criminalità, ha sentito l’esigenza nel 2019 - seppur in ritardo rispetto ad altri legislatori europei - di rafforzare la tutela penale dei fenomeni di violenza domestica e di genere, approvando la legge 19 Luglio 2019 n. 69, più semplicemente nota come Codice Rosso. La ratio della legge, consistente nella modifica del codice penale e di procedura penale, è quella di tutelare in modo severo, ma soprattutto in tempi rapidi, le vittime (da qui l’espressione “codice rosso” nota nell’ambito dei trattamenti sanitari e indicante l’estrema urgenza con cui trattare un paziente arrivato in pronto soccorso in condizioni estremamente gravi). È proprio con il Codice Rosso che si è avuta l’introduzione della nuova fattispecie prevista dall’art. 612-ter c.p., rubricata “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”.2 - Cosa prevede l’art. 612-ter c.p.?La norma in questione punisce, precisamente con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati (ovvero senza il consenso delle persone rappresentate). Tale fattispecie presenta una disciplina complessa, articolata in due differenti ipotesi, accomunate dal medesimo trattamento sanzionatorio e disciplinate rispettivamente al comma 1 e al comma 2. Il discrimen fra le due ipotesi delittuose è costituito dalle modalità con cui il soggetto agente è entrato in possesso delle immagini, poi dallo stesso divulgate: al primo comma è prescritto il comportamento di chi ha contribuito alla realizzazione o ha comunque sottratto alla vittima il materiale sessualmente esplicito (il c.d. distributore originario); al secondo comma, invece, è descritta la condotta di chi ha ricevuto o acquisito il materiale in altro modo, ad esempio dalla vittima stessa o da persona vicina a quest’ultima, in occasione di un rapporto confidenziale o sentimentale. Con riferimento al secondo comma – id est il comportamento del c.d. distributore secondario – ai fini dell’integrazione dell’elemento soggettivo del reato - a differenza dell’ipotesi prevista dal primo comma, integrata con il solo dolo generico - è necessaria la sussistenza del dolo specifico, vale a dire la volontà di arrecare un danno alla persona rappresentata. La previsione del dolo specifico, tuttavia, ha fatto sorgere qualche dubbio in ragione della difficoltà probatoria di dimostrare la volontà di recare nocumento. Infatti, il disposto normativo del secondo comma, non sembrerebbe in linea con la volontà del legislatore di tutelare in maniera efficace la vittima, dal momento che la carenza dell’elemento soggettivo richiesto escluderebbe la punibilità della condotta.3 - Le circostanze aggravanti e la procedibilitàIl comma 3 dell’art. 612-ter c.p. prevede un aggravamento di pena nei casi in cui ad agire sia un soggetto c.d. qualificato, cioè il coniuge (anche separato o divorziato) o una persona che è, o è stata, legata da relazione affettiva alla persona offesa, ovvero, nel caso in cui i fatti siano commessi mediante l’utilizzo di strumenti informatici o telematici (c.d. aggravante social). Secondo il comma 4, invece, la pena è aumentata da un terzo alla metà se vittima della condotta è una persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o una donna in stato di gravidanza (stato che deve esistere al momento della diffusione dei contenuti e non al momento della loro realizzazione).Ai sensi del quinto comma, il delitto è punito a querela della persona offesa. Sulla falsariga di quanto disposto dall’art. 612-bis c.p. , il termine per la proposizione della querela è di sei mesi e la remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede invece d'ufficio in due circostanze: nei casi di cui al quarto comma (le due aggravanti speciali in cui la vittima è “persona in condizione di inferiorità fisica o psichica” o “donna in stato di gravidanza”). La ratio è quella di prestare maggiore tutela alla persona offesa particolarmente debole;quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.4 - La questione del consensoI contenuti diffusi, oggetto della condotta punita ex art. 612-ter c.p., possono essere ottenuti senza il consenso della vittima o con il consenso della stessa, nell’ambito di un rapporto confidenziale, sentimentale o comunque privato. In questo secondo caso, in particolare, il Revenge Porn può costituire una delle potenziali conseguenze negative di una forma più ampia di comunicazione nota come Sexting.Il Sexting è un neologismo utilizzato per indicare l’invio di messaggi, immagini o video sessualmente espliciti attraverso mezzi informatici. La non consensualità costituisce il nodo cruciale del problema, in quanto, l’intervento penale si giustifica proprio in virtù dell’esposizione non autorizzata di un corpo in circostanze di massima intimità. Spesso, infatti, sorge l’equivoco per il quale concedersi a una ripresa o uno scatto intimo, per la fruizione limitata alla coppia, possa poi giustificarne la successiva pubblicazione o, quantomeno, accettarne in modo tacito l’eventualità, cadendo nel c.d. victim blaming, ovvero quando la vittima viene colpevolizzata per le azioni del reo.Lo sforzo profuso dal legislatore nel prevedere questa nuova fattispecie di reato è sicuramente apprezzabile, tuttavia, la strada da percorrere è ancora lunga. Per quanto qui di interesse, nei primi mesi del 2020 ha destato particolare attenzione la piattaforma di messaggistica istantanea Telegram. Sulla piattaforma, infatti, si celano numerosi gruppi all’interno dei quali viene scambiato materiale di pornografia non consensuale e pedopornografia. Le numerose segnalazioni, provenienti anche da personaggi del mondo dello spettacolo e della politica, hanno dato vita ad un enorme indagine, ma la situazione continua ad essere complessa. Infatti, quando Telegram provvede alla chiusura di un gruppo, perché usato per diffondere contenuti pornografici, ne nasce immediatamente uno nuovo, di riserva. Se a febbraio 2020 i gruppi dediti alla condivisione in Italia di materiale di pornografia non consensuale erano “appena” 17, con poco più di un milione di utenti, soltanto tre mesi dopo, a maggio, quei numeri erano addirittura quasi raddoppiati (29 gruppi). Alla fine del 2020 i gruppi erano circa 90, per un totale di 6 milioni di utenti attivi.5 - A chi posso rivolgermi se scopro di essere vittima di Revenge Porn?La prima cosa da fare è denunciare immediatamente il fatto alle autorità competenti al fine di intervenire prontamente, così da frenare la diffusione del contenuto in maniera tempestiva. A tal fine, è possibile segnalare l’accaduto direttamente al Garante della privacy, rivolgersi ai Carabinieri per sporgere querela, o, ancor meglio, alla Polizia Postale e delle Telecomunicazioni. Vi è inoltre la possibilità di rivolgersi ad associazioni senza scopo di lucro, come Permesso Negato (https://www.permessonegato.it/) o Odiare ti costa (https://www.odiareticosta.it/), nate proprio per supportare chi subisce violenze ed odio sul web. Il servizio è disponibile 24h su 24h e offre alla vittima il supporto di personale specializzato, in grado di indicare la migliore strada da intraprendere per denunciare l’accaduto.Editor: dott.ssa Silvia Biondi
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Egregio Avvocato
1 set. 2023 • tempo di lettura 4 minuti
I termini "classic mass murderer" e "family mass murderer" fanno riferimento a due categorie distinte di omicidi di massa, ognuna delle quali ha caratteristiche specifiche:Classic Mass Murderer (Classico Assassino di Massa): Questo termine si riferisce a individui che compiono omicidi di massa in modo relativamente simile a come sono stati perpetrati in passato da altri autori di omicidi di massa noti. Questi assassini di massa seguono spesso schemi o modelli riconoscibili di comportamento, come l'attacco deliberato a un gruppo di persone in un luogo pubblico o in un contesto specifico, l'uso di armi letali e la volontà di causare un alto numero di vittime. Gli esempi di assassini di massa classici includono spesso attacchi a scuole, luoghi di lavoro o luoghi pubblici affollati.Family Mass Murderer (Assassino di Massa in Famiglia): Questo termine si riferisce a individui che compiono omicidi di massa all'interno del contesto familiare. In genere, questi assassini uccidono più membri della loro stessa famiglia in un singolo evento omicida. Questi casi possono includere omicidi di coniugi, figli, genitori o altri parenti stretti. Le motivazioni dietro gli omicidi di massa in famiglia possono variare, ma spesso coinvolgono dispute familiari, conflitti interpersonali o problemi psicologici.Entrambe queste categorie rappresentano forme gravi di violenza criminale, ma sono distinte in base al contesto e alle circostanze in cui gli omicidi di massa si verificano. È importante sottolineare che queste terminologie non sono necessariamente riconosciute ufficialmente o utilizzate nei sistemi giuridici, ma sono spesso usate per descrivere specifici modelli di comportamento criminale nell'ambito della ricerca criminologica o dell'analisi di casi di omicidi di massa.Le motivazioni che spingono "classic mass murderers" (assassini di massa classici) e "family mass murderers" (assassini di massa in famiglia) a compiere omicidi di massa possono variare ampiamente da caso a caso e spesso sono complesse. Tuttavia, alcune motivazioni comuni possono includere:Classic Mass Murderers (Assassini di Massa Classici):Vendetta o rabbia estrema: Alcuni assassini di massa sono motivati da un forte senso di rabbia o vendetta nei confronti di un gruppo di persone, spesso a seguito di reali o presunti torti subiti.Problemi mentali o psicologici: Molti assassini di massa soffrono di disturbi mentali o psicologici gravi che possono influenzare il loro comportamento. Questi disturbi possono includere la schizofrenia, la depressione grave o altri disturbi del pensiero e dell'umore.Desiderio di notorietà o fama: Alcuni assassini di massa cercano di ottenere notorietà o fama attraverso gli omicidi di massa, spesso attraverso la copertura mediatica che segue tali eventi.Disperazione o senso di impotenza: Alcuni individui possono essere spinti a commettere omicidi di massa a causa di un senso di disperazione o di impotenza nella loro vita, con l'omicidio che rappresenta una forma estrema di sfogo.Family Mass Murderers (Assassini di Massa in Famiglia):Dispute familiari: Molte volte, gli assassini di massa in famiglia compiono omicidi a seguito di dispute interne alla famiglia, come problemi finanziari, divorzi, conflitti ereditari o problemi relazionali.Problemi psicologici o emotivi: Alcuni assassini di massa in famiglia possono soffrire di problemi mentali o emotivi che influenzano le loro azioni, portandoli a compiere omicidi all'interno della famiglia.Vendetta o gelosia: In alcuni casi, gli assassini di massa in famiglia possono essere spinti da un desiderio di vendetta o gelosia nei confronti dei membri della famiglia.Sconvolgimento delle dinamiche familiari: Cambiamenti significativi all'interno della famiglia, come divorzi o separazioni, possono portare a tensioni e conflitti che sfociano in omicidi di massa.Va notato che ciascun caso è unico e può avere una combinazione di motivazioni complesse. Inoltre, molte volte queste persone non condividono le loro motivazioni o sono difficili da comprendere, il che rende il compito di prevenire gli omicidi di massa particolarmente complesso. La prevenzione richiede un attento monitoraggio e intervento da parte delle autorità e dei professionisti della salute mentale, oltre a una maggiore sensibilizzazione e prevenzione nella società.Prof. Dr. Giovanni Moscagiuro Studio delle Professioni e Scienze forensi e Criminologia dell'Intelligence ed Investigativa Editori e Giornalisti europei in ambito investigativo Diritto Penale , Amministrativo , Tributario , Civile Pubblica Amministrazione , Esperto in Cybercrime , Social Cyber Security , Stalking e Cyberstalking, Bullismo e Cyberbullismo, Cybercrime, Social Crime, Donne vittime di violenza, Criminologia Forense, dell'Intelligence e dell'Investigazione, Diritto Militare, Docente di Diritto Penale e Scienze Forensi, Patrocinatore Stragiudiziale, Mediatore delle liti, Giudice delle Conciliazioni iscritto all'albo del Ministero di Grazia e Giustizia, Editori e Giornalisti European news Agencyemail: studiopenaleassociatovittimein@gmail.com
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16 ago. 2023 • tempo di lettura 2 minuti
Tutela della disabilità nel diritto nazionaleNell’ordinamento penale sono presenti numerose disposizioni che configurano come reati determinate condotte in danno delle persone disabili. In alcune di queste la disabilità è considerata elemento costitutivo del reato stesso. Alcuni esempi sono rappresentati dai seguenti articoli del codice penale:558 bis, co 2: Costrizione o induzione al matrimonio ai danni di persona in condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica574: Sottrazione di persone incapaci. 579, co 3, n.2: Omicidio del consenziente, quando questo è persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un’altra infermità.591: Abbandono di persone minori o incapaci.593: Omissione di soccorso su persona incapace di provvedere a sé stessa, per malattia di mente o di corpo.600: Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù quando la vittima versa in condizione di inferiorità fisica o psichica.609 bis, co 2 n.1: Violenza sessuale quando la vittima versa in condizione di inferiorità fisica o psichica al momento del fatto.612 bis: Atti persecutori su persone disabili (secondo la definizione specificata dall’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104).L’art. 36 della l. 104/1992 prevede invece un’aggravante speciale, ad effetto speciale, che comporta l’aumento – da un terzo alla metà – delle sanzioni penali, per i reati seguenti, quando compiuti ai danni di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale:art. 527 cp (atti osceni).Reati non colposi elencati nel libro secondo, titolo XII (dei delitti contro la persona) e titolo XIII (dei delitti contro il patrimonio) del codice penale.Reati di cui alla L. 75/1958 (c.d. “legge Merlin”): reclutamento, induzione, favoreggiamento, sfruttamento della prostituzione, qualora commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale come definite dall’art. 3 della medesima legge.L’aggravante prevista dall’articolo 36 non si applica però quando la condizione di disabilità della vittima integri già un elemento costitutivo o una circostanza aggravante speciale del reato.Prof. Dr. Giovanni Moscagiuro studio delle Professioni e Scienze forensi e Criminologia dell'Intelligence ed Investigativa Editori e Giornalisti europei in ambito investigativo Diritto Penale , Amministrativo , Tributario , Civile Pubblica Amministrazione , Esperto in Cybercrime , Social Cyber Security , Stalking e Cyberstalking, Bullismo e Cyberbullismo, Cybercrime, Social Crime, Donne vittime di violenza, Criminologia Forense, dell'Intelligence e dell'Investigazione, Diritto Militare, Docente di Diritto Penale e Scienze Forensi, Patrocinatore Stragiudiziale, Mediatore delle liti, Giudice delle Conciliazioni iscritto all'albo del Ministero di Grazia e Giustizia, Editori e Giornalisti European news Agencyenail: studiopenaleassociatovittimein@gmail.com
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