Costituzione di parte civile

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Pubblicato il 1 apr. 2021 · tempo di lettura 5 minuti

Costituzione di parte civile | Egregio Avvocato
Ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga il suo autore a risarcire il danno in favore della vittima. Ciò significa che un’unica condotta costituente reato presenta una duplice illiceità, penale e civile, che, può essere valutata unitariamente dal giudice penale: a questo scopo la persona danneggiata dal reato può costituirsi parte civile nel processo penale e ivi ottenere il risarcimento del danno, senza instaurare un separato giudizio civile.


  1. Che cos’è la costituzione di parte civile?
  2. Chi può costituirsi parte civile? Distinzione fra persona offesa e danneggiato 
  3. Oggetto della richiesta: danno patrimoniale e danno non patrimoniale
  4. Alternative alla costituzione di parte civile


1 - Che cos’è la costituzione di parte civile?


La persona che abbia subito un danno patrimoniale o non patrimoniale in conseguenza di un reato ha diritto al risarcimento, ai sensi dell’art. 185 c.p. 

In particolare, il c.d. “danneggiato dal reato” è titolare di un’azione civilistica volta a conseguire, oltre all’accertamento della responsabilità penale dell’imputato per il fatto commesso, la condanna di costui al risarcimento del danno. Questa azione può essere fatta valere, alternativamente, davanti al giudice civile in un autonomo procedimento, oppure, dopo che l’azione penale sia stata esercitata dal pubblico ministero, davanti al giudice penale. In questo secondo caso, il danneggiato esercita l’azione civile costituendosi parte civile nel processo penale. 

L’azione risarcitoria viene esercitata mediante l’atto di costituzione di parte civile, ai sensi dell’art. 76 c.p.p. Tale atto consiste in una dichiarazione scritta che deve contenere le generalità del soggetto che si costituisce, le generalità dell’imputato nei cui confronti l’azione viene esercitata, le ragioni che giustificano la domanda (la causa petendi) nonché l’indicazione del difensore, che dovrà sottoscrivere l’atto e al quale dovrà essere conferita la procura ad litem (cioè la procura finalizzata alla rappresentanza processuale). 

La parte civile, infatti, sta in giudizio non personalmente, ma a mezzo del difensore, al quale, oltre alla procura ad litem può essere conferita la procura speciale, che comporta la piena rappresentanza del danneggiato nella titolarità del diritto. Solo se il danneggiato rilascia la procura speciale al suo difensore lo autorizza ad esercitare o disporre del diritto, anche in sua assenza.

La costituzione di parte civile può essere presentata prima dell’udienza nella cancelleria del giudice procedente e, in questo caso, deve essere notificata alle altre parti; oppure può essere presentata durante l’udienza all’ausiliario del giudice, entro il momento in cui il giudice accerta la regolare costituzione delle parti, prima dell’apertura del dibattimento (artt. 79 e 484 c.p.p.). Dopo tale termine, la dichiarazione di costituzione di parte civile è inammissibile.

Una volta ricevuta la dichiarazione di costituzione di parte civile, il giudice procedente ne valuta i presupposti sostanziali e i requisiti formali e, se ne ravvisa la mancanza, dispone, anche d’ufficio, l’esclusione della parte civile.


2 - Chi può costituirsi parte civile? Distinzione fra “persona offesa” e “danneggiato” 


Il soggetto cui spetta il diritto di costituirsi parte civile è il “danneggiato dal reato”. Nella maggior parte dei casi la medesima persona riveste sia la qualifica di persona danneggiata dal reato sia la qualifica di “persona offesa dal reato”: con la prima espressione ci si riferisce al titolare del diritto al risarcimento del danno, mentre con la seconda locuzione si definisce il titolare dell’interesse giuridico protetto.

La distinzione è particolarmente rilevante perché la persona offesa, in quanto tale, non può avanzare pretese risarcitorie che sono, invece, di esclusiva spettanza del danneggiato. A ben vedere, sono rari i casi nei quali un individuo ha solo una delle due qualifiche. Si pensi ad una rapina, nel corso della quale venga danneggiata un’auto parcheggiata nelle vicinanze: il proprietario dell’auto è il danneggiato, mentre la persona aggredita è insieme offesa e danneggiata. 

Se la persona danneggiata è un minore degli anni 18, la costituzione di parte civile è ammessa ma viene esercitata a mezzo dell'esercente la responsabilità genitoriale; non è mai ammissibile, invece, quando il minore sia l’imputato.

Inoltre, è consolidato l’orientamento della Corte di Cassazione secondo cui può costituirsi parte civile, ai sensi dell’art. 74 c.p.p., qualsiasi soggetto al quale il reato abbia cagionato un danno: in conseguenza di ciò, “i prossimi congiunti possono legittimamente agire per il risarcimento dei danni anche solo non patrimoniali sofferti per la morte del loro familiare, indipendentemente dalla pregressa esistenza o meno di un rapporto di convivenza” (Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 50497/2018). Sulla base del disposto di cui all’art. 307 co. 4 c.p., nella nozione di “prossimi congiunti” sono ricompresi gli ascendenti, discendenti, coniuge, parte di un’unione civile fra persone dello stesso sesso, fratelli, sorelle, affini nello stesso grado, zii e nipoti. 

Secondo gli orientamenti più recenti, inoltre, anche il convivente more uxorio ha diritto al risarcimento del danno morale e patrimoniale in seguito all'uccisione del proprio partner, anche in presenza di un rapporto di breve durata ma caratterizzato da serietà e stabilità (Cass. Pen., sez. III, n. 13654/2014).


3 - Oggetto della richiesta: danno patrimoniale e danno non patrimoniale


Ai sensi dell’art. 185 c.p., il danno risarcibile a favore del danneggiato dal reato può manifestarsi nelle forme del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale.

Il danno patrimoniale consiste, ai sensi dell’art. 2056 c.c., nella privazione o diminuzione del patrimonio, nelle forme del “danno emergente” e del “lucro cessante”. Si tratta, rispettivamente, della perdita economica (es. le spese sostenute per curare le ferite) e del mancato guadagno (es. la procurata incapacità di lavorare, e quindi di guadagnare, a causa delle lesioni). Questo tipo di danno viene quantificato “per equivalente pecuniario”: l’obiettivo è ripristinare la situazione economica e patrimoniale che era preesistente e che il danneggiato avrebbe potuto proseguire, se non fosse stato commesso il reato.

Il danno non patrimoniale consiste, ai sensi dell’art. 2059 c.c., nelle sofferenze fisiche e psichiche patite a causa del reato. Non può essere quantificato “per equivalente”, poiché non è possibile ripristinare la situazione anteriore al reato ma viene calcolato con modalità di tipo “satisfattivo”: il giudice, in via equitativa, determina una cifra di denaro che possa dare una soddisfazione tale da compensare le sofferenze patite.


4 - Alternative alla costituzione di parte civile


Nel processo penale, ai sensi dell’art. 538 c.p.p., l’accoglimento della domanda risarcitoria è subordinata alla condanna dell’imputato: se quest’ultimo viene assolto, la costituita parte civile non ha diritto al risarcimento.

In alternativa, il danneggiato può esercitare l’azione di danno davanti al giudice civile. In questo caso, se l’azione è esercitata in modo tempestivo, l’azione civile può svilupparsi senza subire sospensioni, parallelamente allo svolgersi del processo penale. Inoltre, una eventuale assoluzione dell’imputato nel processo penale non vincola il giudice civile né gli impedisce, qualora lo ritenga opportuno, di condannare l’imputato-convenuto al risarcimento del danno, ove siano raccolte le prove della responsabilità civile di quest’ultimo.


Editor: dott.ssa Elena Pullano

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La soluzione, idonea ad evitare un cumulo sanzionatorio, potrebbe essere quella di ritenere applicabile la fattispecie aggravata di cui al novellato secondo comma dell’art. 612bis c.p., che assorbe secondo il principio di consunzione la previsione di maltrattamenti in famiglia. 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Una simile conclusione non può essere messa in dubbio ove il processo definito con sentenza irrevocabile abbia avuto ad oggetto una qualificazione del fatto diversa da quella correttamente applicabile, come accade nel caso in cui venga contestato il reato di atti persecutori, anziché quello di maltrattamenti, al coniuge che con condotte plurime lede la libertà personale dell’altro coniuge in costanza del vincolo matrimoniale.La soluzione appena esposta risulta essere altresì conforme all’approdo della giurisprudenza costituzionale, a proposito del divieto di bis in idem processuale, in ragione della quale si è addivenuti ad un sostanziale incremento dell’ambito applicativo della norma di cui all’art. 649 c.p. In ragione del citato orientamento del Giudice delle Leggi, dunque, la medesimezza del fatto storico, interpretata in ragione dell’identità degli elementi costitutivi delle fattispecie e delle circostanze di tempo, luogo e persona, esclude la possibilità di una ulteriore iniziativa penale anche nell’ipotesi in cui la seconda fattispecie in parola appaia riconducibile all’alveo del concorso formale rispetto alla fattispecie per cui si è formato il giudicato.Pertanto, l’identità del fatto deve essere vagliata in relazione al concreto oggetto del giudicato e della nuova contestazione che il Magistrato del Pubblico Ministero intenda muovere, senza confrontare gli elementi che aiutano a circoscrivere le astratte previsione normative.

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Cosa succede se si commette un reato in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti?

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Il codice penale prende in considerazione i fenomeni dell’etilismo e dell’intossicazione da stupefacenti perché, non di rado, contribuiscono alla genesi del crimine. Si tratta, invero, di una disciplina particolarmente rigorosa che importa, nella maggior parte dei casi, un inasprimento della pena.Premessa: la disciplina generale delle norme del codice penaleGli stati che importano un aggravamento del trattamento sanzionatorioGli stati che sono irrilevanti ai fini della sanzione penaleGli stati che escludono l’imputabilità1 - Premessa: la disciplina generale delle norme del codice penaleIl legislatore penale, come anticipato, ha preso in considerazione il fenomeno della commissione di reati da parte del soggetto in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.La normativa è contenuta negli artt. 91 e ss. ed è collocata nel capo dedicato alla “imputabilità”: il legislatore ritiene, infatti, che il soggetto che abbia commesso un reato possa essere dichiarato incapace di intendere e di volere – cioè non imputabile – solo in precise e tassative circostanze (del tema dell’imputabilità abbiamo parlato qui e qui).Negli altri casi, l’ubriachezza e l’intossicazione da stupefacenti o sono irrilevanti o possono comportare un amento di pena per il reato commesso.Occorre precisare, inoltre, che la disciplina che ora vedremo non si applica quando la condizione di ebbrezza o di intossicazione siano già elementi costitutivi di una fattispecie di reato autonoma, come la guida in stato di ebbrezza di cui agli artt. 186 e 186-bis del Codice della strada (per un approfondimento su questo tema, vi rimandiamo a questo articolo). Vediamo ora quali sono le tipologie di situazioni prese in considerazione dal legislatore penale..2 - Gli stati che importano un aggravamento del trattamento sanzionatorioLe condizioni che comportano un aumento di pena per il reato commesso sono l’ubriachezza (o intossicazione) preordinata e l’ubriachezza (o intossicazione) abituale. L’ubriachezza è preordinata quando è provocata al fine di commettere il reato o di prepararsi una scusa: in questa ipotesi, quindi, l’agente si ubriaca allo scopo di commettere un reato, perché magari non avrebbe il coraggio di commetterlo in condizioni di “normalità”. In questo caso, l’art. 92 co. 2 c.p. prevede che la pena per il reato commesso venga aumentata fino a 1/3. Ai sensi dell’art. 94 c.p., invece, l’ubriachezza è abituale quando il soggetto è dedito all’uso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti e si ritrova frequentemente in stato di ebbrezza o di intossicazione. Anche in questo caso, in caso di condanna, la pena deve essere aumentata fino a 1/3 e può, inoltre, essere applicata la misura di sicurezza della casa di cura e di custodia o quella della libertà vigilata.  3 - Gli stati che sono irrilevanti ai fini della sanzione penaleSono irrilevanti, ai fini della sanzione penale, l’ubriachezza volontaria e l’ubriachezza colposa.In questo caso, il soggetto si ubriaca per il puro piacere di farlo o esagerando involontariamente e solo successivamente commette un reato, non programmato in anticipo al momento in cui si è posto in stato di ubriachezza. Nei confronti di questo soggetto, ai sensi dell’art. 92 co. 1 c.p. la pena non è né diminuita né aumentata: secondo il legislatore, chi si è ubriacato volontariamente o per leggerezza non può accampare scuse e, se commette un reato, deve rispondere come se fosse pienamente capace di intendere e di volere.L’art. 93 c.p. estende la medesima disciplina anche al fatto commesso sotto l’azione di sostanze stupefacenti.4 - Gli stati che escludono l’imputabilitàLe condizioni che consentono di pervenire ad una sentenza di assoluzione per incapacità di intendere e di volere sono l’ubriachezza accidentale e la cronica intossicazione da alcool o da stupefacenti.Quanto alla prima ipotesi, l’ubriachezza si dice accidentale quando è dovuta a caso fortuito o a forza maggiore e si verifica quando l’ubriachezza deriva o da un fattore del tutto imprevedibile o da una forza esterna inevitabile cui non si può opporre alcuna resistenza: in questi casi è impossibile muovere un qualsiasi rimprovero a chi abbia commesso un reato, che non è imputabile.Si tratta, per lo più, di casi di scuola: si pensi, ad esempio, all’operaio di una distilleria che si ubriachi in conseguenza di un guasto all’impianto, dopo aver passato una intera giornata in un ambiente saturo di vapori alcolici. La stessa disciplina si estende, ai sensi dell’art. 93 c.p., al caso di intossicazione accidentale da stupefacenti. Infine, l’art. 95 c.p. estende al soggetto in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti la normativa in tema di vizio totale e parziale di mente, di cui agli artt. 88 e 89 c.p. Pertanto questa condizione, che coincide con un’alterazione patologica permanente, potrà escludere o scemare grandemente la capacità di intendere e di volere a seconda dello stato in cui l’agente si trovava al momento della commissione del fatto. Editor: dott.ssa Elena Pullano

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Egregio Avvocato

Cosa è lo stalking organizzato e il controllo mentale

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Lo stalking organizzato è un sistema di “guerra non convenzionale/psicologica“, di persecuzione e di tortura che ha come scopo l’eliminazione di un obbiettivo, di solito attivisti politici non controllati, ricercatori delle cospirazioni, gente che si oppone all’immigrazione e al globalismo, spie, gente che tenta di denunciare gravi crimini e abusi perpetrati da parte di grandi aziende o organizzazioni statali eccetera. Lo stalking organizzato è secondo me un metodo per portare avanti la dittatura del nuovo ordine mondiale.Lo stalking organizzato è un programma simile al programma COINTELPRO dell’FBI in cui l’FBI prendeva di mira, sabotava, screditava ed eliminava attivisti politici in diversi modi e si infiltrava in organizzazioni politiche. È anche simile – una combinazione tra i due programmi – al progetto MKULTRA della CIA, visto che alcune vittime prese di mira (Targeted Individuals) vengono attaccate con armi elettroniche (armi ad energia diretta e controllo mentale) e usate come cavie umane per testarle.Lo stalking organizzato si potrebbe definire anche come un nuovo “Phoenix Program” su scala globale, un programma in cui la CIA in Vietnam selezionava obbiettivi civili che venivano messi in delle liste per poi venire neutralizzati/eliminati.Lo stalking organizzato è anche molto simile alla tecnica “Zersetzung” che veniva usata dalla STASI, la polizia segreta della Germania dell’est durante il comunismo, in cui 1 cittadino su 6 lavorava come collaboratore non ufficiale per i servizi segreti.“Una guerra silenziosa si sta verificando nelle città di tutto il mondo. Viene coperta dai media, dalla psichiatria, dalle organizzazioni non governative (ONG) e dai politici. Ora che l’élite finanziaria ha finito di usare le forze armate americane e i loro alleati per conquistare nazioni con l’obbiettivo del totale dominio mondiale, stanno neutralizzando individui e gruppi di individui che vivono tra le popolazioni civili che ancora resistono. Per lo scopo hanno reclutato gran parte della popolazione civile per perseguitare coloro che sono stati identificati come nemici. Le “forze di sicurezza” stanno conducendo operazioni psicologiche (PsyOps) contro civili e torturandoli con armi ad energia diretta. L’intera operazione è al servizio di un gruppo di ricchi psicopatici che governano la nostra società, come parte di una rivoluzione mondiale creata per portare avanti una dittatura mondiale conosciuta come il Nuovo Ordine Mondiale.” – New world War: Revolutionary Methods for Political Control by Mark M. RichLo stalking organizzato è un operazione civile-militare (CMO) illegale/criminale (mettiamo che abbiano una qualche legge o ordine esecutivo che li permette di portare avanti queste operazioni, questa gente hanno truffato in massa e mentito per ottenere tali leggi anticostituzionali/criminali e quindi sono illegali sotto ogni aspetto come l’operazione stessa) portata avanti da una coalizione internazionale formata da lavoratori, aziende, civili, militari, agenti segreti, forze di polizia, organizzazioni non governative (NGO) e organizzazioni intergovernative (IGO). I metodi e le tattiche principali usate da questa forza multinazionale per neutralizzare/distruggere obbiettivi civili sono le “operazioni psicologiche” (PsyOps) e le “armi non letali“.“C’è un protocollo di base usato in ogni nazione della NATO con il quale cominciano le operazioni di stalking organizzato.Iniziano con la sorveglianza illegale degli obiettivi, il monitoraggio della loro vita privata e violando il loro domicilio. Questo viene fatto in modo da profilare i tratti della loro personalità.‘C’è un protocollo di base con il quale gli stalkers iniziano’, afferma McKinney, ‘ma l’individuo bersaglio (Targeted Individual) contribuisce alla modifica.’Dr. Munzert parla fondamentalmente dello stesso modello che descrive come una “strategia a doppio taglio”.‘Una parte consiste nell’attaccare le vittime con armi a microonde (armi ad energia diretta)’ e l’altra parte della strategia, dice, ‘è quella di cercare di fare passare gli individui bersaglio come pazzi.’” – The Hidden Evil Mark M. Rich“Lo stalking organizzato è una forma di terrorismo utilizzato nei confronti di un individuo in cui si tenta di ridurre la qualità della vita di una persona e fare in modo che: abbia un esaurimento nervoso, venga incarcerata, istituzionalizzata, subisca costantemente dolore mentale, emotivo o fisico, diventi un senza tetto e finisca con il suicidarsi. Il tutto viene fatto usando accuse ben orchestrate, bugie, diffamazioni, false indagini, intimidazioni, minacce dirette o subliminali, vandalismo, furti, sabotaggi, torture, umiliazioni, terrorismo psicologico e molestie in generale. È un sistema in cui molti agiscono contro un individuo nella comunità venendo coordinati da un organizzatore che recluta gente per partecipare nella sistematica persecuzione di un individuo e per terrorizzarlo.”La maggior parte degli “stalkers” – dipende dai livelli – non sanno di cosa si tratti veramente, pensano che sia una forma di mobbing organizzato al di fuori del posto di lavoro e vengono usati per sensibilizzare la vittima a nuovi inneschi e torturarla. O viene detto loro che l’obbiettivo preso di mira (Targeted Individual) è un individuo pericoloso o potenzialmente pericoloso e che deve per un qualche motivo essere controllato. No, al contrario di quello che molti pensano lo stalking organizzato non ha niente a che fare con il mobbing, punire/controllare criminali o con il “normale” stalking in cui un uomo – o donna – molesta e perseguita la sua ex. Nello stalking organizzato è l’intero stato, l’imprenditoria privata eccetera che ti fa stalking non degli individui che agiscono di propria iniziativa.Alcune delle tattiche più usate nello stalking organizzato sono: le campagne diffamatore, campagne di rumore, campagne di sensibilizzazione (PNL), mirroring, operazioni psicologiche (PsyOps), Gaslighting, Street Theater e altro.Tattica di stalking organizzato – Campagne di rumoreQuesta tattica consiste nel molestare costantemente la vittima con rumori, generare rumori con trapani e altri macchinari, sbattere intenzionalmente porte e tutto il resto. Serve chiaramente per tenere la vittima in uno stato di stanchezza e confusionale e per sensibilizzare la vittima a dei suoni per la tortura e le persecuzioni.Tattica di stalking organizzato – Campagne di sensibilizzazione PNLQuesta tattica consiste nel sensibilizzare – con la ripetizione – la vittima a gesti, oggetti, parole, suoni, simboli per torturarla e perseguitarla. Serve per fare sapere alla vittima che viene seguita ovunque mostrando il simbolo, la parola eccetera a cui è stata sensibilizzata. Gli stalkers cercano di sensibilizzare la vittima a più parole, oggetti, scene eccetera possibile così da torturarla molto di più ma senza dare nell’occhio perché una volta è un numero, una volta è un gesto e così via. Questi oggetti, gesti, suoni eccetera vengono poi associati a emozioni di tipo negativo come la rabbia, l’impotenza e la paura diventando così degli inneschi PNL (NLP Triggers) che evocano appunto emozioni di tipo negativo. Gli stalkers usano eventi che occorrono anche normalmente e ne aumentano la frequenza.Gli stalkers nascondono gran parte delle loro molestie usando una semplice formula.Da quello che ho potuto constatare le formule base sono:La frequenza: descrive quanto spesso un evento accada. Riguarda anche il numero di atti durante un singolo evento.Durata: riguarda la lunghezza di un singolo evento. Riguarda anche la natura delle molestie che sono continue e non finiscono mai.Intensità: l’amplificazione degli atti come fare rumore, la vista, l’affollamento, eccetera all’interno di un evento.

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IL CLASSIC MASS MURDERER ED IL FAMILY MASS MURDERER

1 set. 2023 tempo di lettura 4 minuti

I termini "classic mass murderer" e "family mass murderer" fanno riferimento a due categorie distinte di omicidi di massa, ognuna delle quali ha caratteristiche specifiche:Classic Mass Murderer (Classico Assassino di Massa): Questo termine si riferisce a individui che compiono omicidi di massa in modo relativamente simile a come sono stati perpetrati in passato da altri autori di omicidi di massa noti. Questi assassini di massa seguono spesso schemi o modelli riconoscibili di comportamento, come l'attacco deliberato a un gruppo di persone in un luogo pubblico o in un contesto specifico, l'uso di armi letali e la volontà di causare un alto numero di vittime. Gli esempi di assassini di massa classici includono spesso attacchi a scuole, luoghi di lavoro o luoghi pubblici affollati.Family Mass Murderer (Assassino di Massa in Famiglia): Questo termine si riferisce a individui che compiono omicidi di massa all'interno del contesto familiare. In genere, questi assassini uccidono più membri della loro stessa famiglia in un singolo evento omicida. Questi casi possono includere omicidi di coniugi, figli, genitori o altri parenti stretti. Le motivazioni dietro gli omicidi di massa in famiglia possono variare, ma spesso coinvolgono dispute familiari, conflitti interpersonali o problemi psicologici.Entrambe queste categorie rappresentano forme gravi di violenza criminale, ma sono distinte in base al contesto e alle circostanze in cui gli omicidi di massa si verificano. È importante sottolineare che queste terminologie non sono necessariamente riconosciute ufficialmente o utilizzate nei sistemi giuridici, ma sono spesso usate per descrivere specifici modelli di comportamento criminale nell'ambito della ricerca criminologica o dell'analisi di casi di omicidi di massa.Le motivazioni che spingono "classic mass murderers" (assassini di massa classici) e "family mass murderers" (assassini di massa in famiglia) a compiere omicidi di massa possono variare ampiamente da caso a caso e spesso sono complesse. Tuttavia, alcune motivazioni comuni possono includere:Classic Mass Murderers (Assassini di Massa Classici):Vendetta o rabbia estrema: Alcuni assassini di massa sono motivati da un forte senso di rabbia o vendetta nei confronti di un gruppo di persone, spesso a seguito di reali o presunti torti subiti.Problemi mentali o psicologici: Molti assassini di massa soffrono di disturbi mentali o psicologici gravi che possono influenzare il loro comportamento. Questi disturbi possono includere la schizofrenia, la depressione grave o altri disturbi del pensiero e dell'umore.Desiderio di notorietà o fama: Alcuni assassini di massa cercano di ottenere notorietà o fama attraverso gli omicidi di massa, spesso attraverso la copertura mediatica che segue tali eventi.Disperazione o senso di impotenza: Alcuni individui possono essere spinti a commettere omicidi di massa a causa di un senso di disperazione o di impotenza nella loro vita, con l'omicidio che rappresenta una forma estrema di sfogo.Family Mass Murderers (Assassini di Massa in Famiglia):Dispute familiari: Molte volte, gli assassini di massa in famiglia compiono omicidi a seguito di dispute interne alla famiglia, come problemi finanziari, divorzi, conflitti ereditari o problemi relazionali.Problemi psicologici o emotivi: Alcuni assassini di massa in famiglia possono soffrire di problemi mentali o emotivi che influenzano le loro azioni, portandoli a compiere omicidi all'interno della famiglia.Vendetta o gelosia: In alcuni casi, gli assassini di massa in famiglia possono essere spinti da un desiderio di vendetta o gelosia nei confronti dei membri della famiglia.Sconvolgimento delle dinamiche familiari: Cambiamenti significativi all'interno della famiglia, come divorzi o separazioni, possono portare a tensioni e conflitti che sfociano in omicidi di massa.Va notato che ciascun caso è unico e può avere una combinazione di motivazioni complesse. Inoltre, molte volte queste persone non condividono le loro motivazioni o sono difficili da comprendere, il che rende il compito di prevenire gli omicidi di massa particolarmente complesso. La prevenzione richiede un attento monitoraggio e intervento da parte delle autorità e dei professionisti della salute mentale, oltre a una maggiore sensibilizzazione e prevenzione nella società.Prof. Dr. Giovanni Moscagiuro Studio delle Professioni e Scienze forensi e Criminologia dell'Intelligence ed Investigativa Editori e Giornalisti europei in ambito investigativo Diritto Penale , Amministrativo , Tributario , Civile Pubblica Amministrazione , Esperto in Cybercrime , Social Cyber Security , Stalking e Cyberstalking, Bullismo e Cyberbullismo, Cybercrime, Social Crime, Donne vittime di violenza, Criminologia Forense, dell'Intelligence e dell'Investigazione, Diritto Militare, Docente di Diritto Penale e Scienze Forensi, Patrocinatore Stragiudiziale, Mediatore delle liti, Giudice delle Conciliazioni iscritto all'albo del Ministero di Grazia e Giustizia, Editori e Giornalisti European news Agencyemail: studiopenaleassociatovittimein@gmail.com

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