Concorso di colpa del pedone negli incidenti stradali: quando rileva?

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Pubblicato il 5 ago. 2021 · tempo di lettura 6 minuti

Concorso di colpa del pedone negli incidenti stradali: quando rileva? | Egregio Avvocato
Nell’ambito della circolazione stradale, la regola generale è che il concorso di colpa del pedone investito è configurabile solo se la sua condotta è imprevedibile.
In questa materia, infatti, il “principio dell’affidamento” perde di centralità e finisce per essere, solo in parte, compensato dal “principio della prevedibilità”: la circostanza che i pedoni attraversino la strada improvvisamente, o si attardino nell’attraversare, non vale ad escludere la responsabilità del guidatore per omicidio o lesioni colpose stradali, perché costituisce un rischio tipico e, di conseguenza, prevedibile nella circolazione stradale. 


  1. Il principio dell’affidamento in materia di circolazione stradale
  2. Temperamento al principio dell’affidamento: la prevedibilità del comportamento del pedone da parte dell’automobilista
  3. Alcuni indici rilevanti ai fini del giudizio di prevedibilità 

 

1 - Il principio dell’affidamento in materia di circolazione stradale


Il principio dell’affidamento afferma che, in relazione ad attività pericolose svolte da una pluralità di persone, ciascun agente deve poter confidare sul fatto che il comportamento dell’altro sia conforme alle regole di diligenza, prudenza e perizia

Più in particolare, a ciascuna persona è consentito fare affidamento sull'altrui diligenza, da intendersi come osservanza delle regole cautelari proprie del contesto in cui la stessa opera. 

Tale facoltà è espressione della natura personale e rimproverabile della responsabilità colposa, che viene circoscritta entro limiti ragionevoli al fine di evitare che, a causa del timore della sanzione, vengano paralizzate quelle azioni i cui effetti dipendono anche dal comportamento altrui. 

Il problema è proprio stabilire se, e in che misura, la diligenza del singolo soggetto debba estendersi sino alla valutazione ed alla previsione delle condotte incaute altrui.

Si tratta di un tema centrale perché interessa, fra le altre, attività rischiose come quella medico-chirurgica e la circolazione stradale, che qui interessa.  

Quanto al versante dell’attività medico-chirurgica, il principio di affidamento trova pacifica affermazione e riconoscimento: nel coordinato svolgimento di attività complesse e plurisoggettive, che implicano l’esercizio di conoscenze multidisciplinari, quali quelle della medicina di équipe, ciascun operatore deve poter confidare sul fatto che gli altri specialisti si comportino in modo appropriato. Il principio dell’affidamento trova limitazione solo nei casi in cui siano presenti errori altrui che siano macroscopici, evidenti e non specialistici, tali cioè da poter essere governati dal professionista dotato delle comuni competenze.

Sul versante della circolazione stradale, invece, si registra la tendenza a contenere l’applicabilità del principio di affidamento, fin quasi ad escluderlo. 

Le norme sulla circolazione stradale, infatti, impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili: per questo motivo, la fiducia di un conducente nel fatto che gli altri si attengano alle prescrizioni comandate dal Codice della Strada, se mal riposta, costituisce di per sé condotta negligente. 

Lo stesso Codice della Strada contiene norme che sembrano estendere al massimo gli obblighi di attenzione e prudenza, sino a comprendere il dovere di prospettarsi le altrui condotte irregolari


  • art. 191: deve essere serbata la massima prudenza nei confronti dei pedoni, quando si trovino sugli appositi attraversamenti ma anche quando abbiano comunque già iniziato l'attraversamento della carreggiata;
  • art. 141: la velocità deve essere regolata in relazione a tutte le condizioni rilevanti, in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza e da mantenere condizioni di controllo del veicolo idonee a fronteggiare ogni “ostacolo prevedibile”; 
  • art. 145: nell'impegnare un incrocio deve essere osservata massima prudenza.


Seguendo questo orientamento, la Cassazione, ad esempio, ha ritenuto un guidatore responsabile per l’omicidio colposo di un pedone che, sceso dalla portiera anteriore dell'autobus in sosta lungo il lato destro della carreggiata, era passato davanti all'automezzo ed era stato investito dall'imputato, che, pur rispettando il limite di velocità, non aveva provveduto a moderarla in ragione delle condizioni spazio-temporali di guida, caratterizzate dalla presenza in sosta del pullman (Sent. n. 12260 del 09/01/2015 - dep. 24/03/2015). 


2 - Temperamento al principio dell’affidamento: la prevedibilità del comportamento del pedone da parte dell’automobilista


A tale ampia configurazione della responsabilità è stato apposto il limite della prevedibilità: il principio dell'affidamento trova un temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui solo se questo rientri nel limite della prevedibilità degli eventi, oltre il quale non è consentito parlare di colpa.

Per quanto puntuali, le norme del Codice della Strada non possono essere lette in modo tanto estremo da farvi discendere un obbligo generale di prevedere e governare sempre e comunque il rischio da altrui attività illecita: tale soluzione contrasterebbe con il principio della personalità della responsabilità, perché prescriverebbe obblighi talvolta inesigibili, e potrebbe indurre gli utenti “deboli” della strada a pensare di poter restare impuniti in presenza di gravi violazioni cautelari. 

Secondo il principio della prevedibilità, allora, il conducente del veicolo può andare esente da responsabilità per l’investimento del pedone quando la condotta della vittima configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, da sola sufficiente a produrre l’evento.

Tale circostanza si configura ove il conducente, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell’impossibilità oggettiva di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo inatteso, rapido e imprevedibile. 

Il principio della prevedibilità impone di valutare se, nelle condizioni date, l’agente dovesse e potesse realisticamente prevedere e, di conseguenza, se egli si potesse concentrare sulla possibile violazione da parti di altri delle dovute regole di cautela. 

Non deve, però, trattarsi di una prevedibilità astratta ma concreta, rapportata alle circostanze del singolo caso: occorre, in altre parole, che le circostanze di ciascuna situazione mostrino segni o indizi, anche tenui, che consentano di rendere concretamente non insignificante la probabilità di condotte inosservanti.

La responsabilità penale del conducente è stata esclusa, ad esempio, in un caso in cui il pedone, un anziano signore, attraversava la strada fuori dalle strisce pedonali, fra due veicoli fermi (l’autobus alla fermata e un autoarticolato in sosta) per giungere al cordolo spartitraffico ed immettersi nella successiva corsia (Uff. Ind. Prel. 8 gennaio 2014, n. 724). In questo caso, la colpa grave del pedone nell’attraversamento della strada, non solo fuori dalle strisce pedonali ma anche in uno spazio tale da non consentirne l’avvistamento, ha escluso la responsabilità dell’investitore.


3 - Alcuni indici rilevanti ai fini del giudizio di prevedibilità

Come abbiamo visto, occorre svolgere, in sede processuale, una ricostruzione dei fatti per stabilire se, in concreto, la condotta imprudente da parte del pedone possa escludere la responsabilità penale del conducente per la morte o le lesioni riportate proprio dal pedone.

In particolare, l’indagine può avere ad oggetto:

  • la distanza dell’attraversamento dalle strisce pedonali: il pedone deve attraversare sulle strisce, a meno che queste distino più di 100 metri. Attraversare a pochi metri dalle strisce pedonali è una condotta ritenuta, generalmente, prevedibile che non esonera il conducente dall’usare la normale diligenza nella guida;
  • la velocità di attraversamento della strada: tanto più l’attraversamento del pedone è fulmineo, tanto meno esso è visibile ed evitabile anche per una persona accorta e prudente;
  • la visibilità della strada: attraversare in un luogo buio, con la nebbia o di notte può sollevare l’automobilista da una parte della responsabilità. 


Editor: dott.ssa Elena Pullano

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Il lavoro di pubblica utilità

23 set. 2021 tempo di lettura 11 minuti

Nell’ordinamento giuridico italiano il lavoro ricopre un ruolo centrale e preminente. Ciò si evince sin dalla norma di apertura della Carta Fondamentale, e trova poi conferma in varie disposizioni legislative, tra le quali deve annoverarsi la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà. L’art. 15 o.p., invero, annovera il lavoro tra i principali elementi del trattamento rieducativo del condannato e dell'internato, in quanto costituisce uno strumento fondamentale per l’attuazione degli scopi rieducativi che il trattamento penitenziario – e più in generale la pena – dovrebbe perseguire con l’obiettivo della risocializzazione del reo (art. 27 co. 3 Cost.).L’introduzione del lavoro di pubblica utilità nell’ordinamento italiano e la sua evoluzioneLe principali applicazioniLe caratteristiche del lavoro di pubblica utilitàL’obbligatorietà nel caso di sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 168 bis c.p.)1 - L’introduzione del lavoro di pubblica utilità nell’ordinamento italiano e la sua evoluzioneLa cornice entro cui si colloca il tema del lavoro penitenziario è quella più ampia del trattamento: l’art. 15 o.p. annovera espressamente il lavoro tra gli elementi del trattamento penitenziario, stabilendo che "ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato e all’internato è assicurato il lavoro". Per gli imputati il discorso è in parte diverso alla luce del fatto che si è in una fase processuale ove vige ancora la presunzione di non colpevolezza, e il soggetto quindi potrebbe (e dovrebbe) essere sottoposto ad un trattamento differente: il lavoro può essere svolto nei modi e nei termini tali da risultare compatibili con le esigenze giudiziarie connesse alla posizione giuridica.Elemento comune alle due categorie di reclusi (condannati e internati da un lato, e imputati dall’altro lato) è la volontarietà del lavoro, non essendo concepibile, in un’ottica trattamentale e rieducativa, alcuna ipotesi di lavoro coattivo o forzato; il trattamento volto alla rieducazione per essere genuino, deve fondarsi sulla libera e consapevole adesione degli interessati.Il lavoro penitenziario si distingue in lavoro prestato all’interno della struttura penitenziaria (ovvero nel limite del terreno demaniale di immediata prossimità) e lavoro esterno al carcere. In particolare, il lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un’attività lavorativa svolta a beneficio della comunità, rappresenta lo strumento adeguato, da un lato, a ridurre il ricorso alla pena carceraria e, dall’altro, a offrire ai trasgressori la concreta possibilità di responsabilizzarsi e risocializzarsi. Non si tratta certamente di un istituto nuovo nel nostro sistema sanzionatorio, bensì di una misura cui il legislatore ha fatto sovente ricorso, individuandone di volta in volta una natura giuridica specifica. 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Entrambe le declinazioni sono rimaste inattuate, sia per il numero esiguo di reati che potevano beneficiare della misura, sia a causa della mancanza di specifica regolamentazione circa le modalità esecutive.Il codice penale del 1930 (c.d. codice Rocco), invece, non recava alcun riferimento al L.P.U.Nella storia repubblicana, l’art. 49 L. 26/7/1975 n. 354, recante Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà – poi abrogato dall'art. 110 L. 24/11/1981 n. 689 – ha aperto, per primo, alla possibilità di sostituire, in sede di conversione, alla pena detentiva derivante dal mancato pagamento di una pena pecuniaria, il lavoro da prestarsi alle dipendenze di enti pubblici.Di lì a breve, la Consulta, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 136 c.p., perché lesivo del principio di eguaglianza in materia penale, invitava il legislatore ad adottare opportuni strumenti normativi, quali “ad esempio l'ammissione al lavoro libero presso enti pubblici, anche per le sole giornate o periodi festivi”.Successivamente, nel disciplinare il L.P.U., il legislatore si è ispirato al modello anglosassone del community service order, con l’obiettivo di individuare uno strumento sanzionatorio alternativo o sostitutivo della pena detentiva. 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Ai sensi dell’art. 58 – che individua i criteri di raccordo tra il quadro sanzionatorio del giudice penale di pace e l’intero sistema penale – il L.P.U. è considerato, a tutti gli effetti giuridici, come pena detentiva della specie corrispondente a quella originaria e, ai fini del ragguaglio, 1 giorno di pena detentiva equivale a 3 giorni di L.P.U.Lo spettro di applicazione della sanzione è stato successivamente allargato a numerose e diverse fattispecie penali, che hanno configurato il lavoro di pubblica utilità come una modalità di riparazione del danno collegata all’esecuzione di diverse sanzioni e misure penali, che vengono eseguite nella comunità. Attualmente trova applicazione anche:nei casi di violazione del Codice della strada, previsti all’art. 186 comma 9-bis e art. 187 comma 8-bis del d.lgs.285/1992;nei casi di violazione della legge sugli stupefacenti, ai sensi dell’art. 73 comma 5 bis del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309;come obbligo dell’imputato in stato di sospensione del processo e messa alla prova, ai sensi dell’art. 168-bis del codice penale, introdotto dalla legge 28 aprile 2014 n, 67:congiuntamente alla pena dell’arresto o della reclusione domiciliare, ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. i) della legge 28 aprile 2014 n, 67;come obbligo del condannato ammesso alla sospensione condizionale della pena, ai sensi dell’art. 165 codice penale e art. 18-bis delle Disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale.3 - Le caratteristiche del lavoro di pubblica utilitàL’attività richiede un’adesione volontaria del soggetto e concerne una prestazione a carattere assistenziale da svolgere a favore di categorie sensibili come persone disabili, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari, in ambiti relativi alla specifica professionalità del condannato o nel settore della protezione civile o della tutela del patrimonio pubblico e ambientale. Il giudice può calibrare il L.P.U. in relazione anche al tipo di reato commesso disponendo, ad esempio, attività presso istituti ospedalieri o assistenziali, per chi abbia prodotto lesioni non gravi a seguito di incidente stradale (art. 590 c.p.), o attività per la prevenzione del randagismo per chi abbia, senza necessità, ucciso o danneggiato animali (art. 638 c.p.)Il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a dieci giorni né superiore a sei mesi, ma in aggiunta ai limiti edittali di durata, la prestazione di pubblica utilità ha un’intensità molto angusta, atteso che il soggetto ammesso a tale lavoro può espletarlo per non più di sei ore a settimana da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le sue esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammettere lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali, fermo restando il limite delle otto ore giornaliere della prestazione, senza stabilire un limite massimo avente efficacia assoluta ed inderogabile. La possibilità di aumentare le ore giornaliere non va interpretata nel senso di offrire uno strumento al condannato per accorciare la prestazione lavorativa, ma nel senso di offrire al condannato la possibilità di dimostrare fattivamente la sua buona volontà e di accettare l’opera rieducatrice del lavoro non retribuito, il quale è predefinito dal giudice nelle modalità e nei tempi e non soggiace all’arbitrio del condannato.La fattispecie del lavoro di pubblica utilità, come forma di attività non retribuita in favore della collettività, si regge sullo strumento della convenzione, previsto dall’art. 2, d.m. 26 marzo 2001.La convenzione è stipulata principalmente con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale, nell'ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti o alle organizzazioni ammesse a beneficiare delle prestazioni di pubblica utilità. Inoltre, le convenzioni possono essere stipulate anche da amministrazioni centrali dello Stato con effetto per i rispettivi uffici periferici. Nelle convenzioni sono indicate specificamente le attività in cui può consistere il lavoro di pubblica utilità e vengono individuati i soggetti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni. Queste ultime, congiuntamente alle modalità di svolgimento del lavoro stabilite nella convenzione, costituiscono i fondamentali parametri di riferimento del giudice, nella formulazione del giudizio sull’adempimento o meno degli obblighi connessi.Ai sensi dell’art. 6, d.m. 26 marzo 2001, terminata l'esecuzione della pena, i soggetti incaricati devono redigere una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato. Oltre alla sussistenza della convenzione, prima dell’emissione della sentenza di conversione della pena, il giudice deve acquisire la dichiarazione di disponibilità dell’ente convenzionato attraverso una richiesta esplicita.Inoltre, le convenzioni devono prevedere le modalità di copertura assicurativa del condannato contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché quelle relative alla responsabilità civile verso i terzi, anche mediante polizze collettive, ponendo i relativi oneri a carico delle amministrazioni, delle organizzazioni o degli enti interessati.Alla normativa regolamentare, salvo che altre disposizioni di rango superiore a loro volta non lo prevedano, è stato affidato il compito di precisare l’oggetto delle prestazioni da svolgere in occasione di lavori di pubblica utilità, ispirate alla tutela dei valori fondamentali alla base della solidarietà sociale su cui si fonda il nostro assetto costituzionale e caratterizzate da una notevole ampiezza.Ovviamente, è fatto divieto che l'attività di pubblica utilità si svolga in modo tale da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o tale da ledere la dignità della persona. In omaggio al principio di parità e come riflesso del diritto alla salute, i condannati che accettino di svolgere lavoro di pubblica utilità sono ammessi a fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle dipendenze delle amministrazioni, degli enti e delle organizzazioni interessati.Nel caso le circostanze del caso concreto lo richiedano, per motivi di assoluta necessità, le modalità di svolgimento della misura sostitutiva possono essere modificate in corso di esecuzione dal giudice che ha emesso la sentenza.4 - L’obbligatorietà nel caso di sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 168 bis c.p.)L’art. 168 bis c.p. prevede una nuova causa estintiva del reato (inserita nel 2014), denominata sospensione del procedimento con messa alla prova (cd. MAP): in presenza di determinati requisiti, l’imputato chiede la sospensione del processo penale in corso e si sottopone volontariamente ad un periodo di “messa alla prova” che, ove abbia esito positivo, comporta l’estinzione del reato (per approfondire sull’istituto vedi Sospensione del procedimento con messa alla prova). La novella, prevede che, nei procedimenti ordinari per reati puniti con la pena detentiva non superiore nel massimo a 4 anni, o con la pena pecuniaria, sola, congiunta o alternativa, nonché per i delitti di competenza del tribunale in composizione monocratica a citazione diretta, l'imputato possa formulare richiesta di sospensione del processo con messa alla prova (M.A.P.), ma la concessione viene necessariamente subordinata alla prestazione del L.P.U. quale istituto trattamentale.In questi casi un ruolo fondamentale è svolto dall'UEPE (ufficio di esecuzione penale esterna), il quale ha il compito specifico di definire con l’imputato la modalità di svolgimento dell’attività riparativa, tenendo conto delle attitudini lavorative e delle esigenze personali e familiari, raccordandosi con l’Ente presso cui sarà svolta la prestazione gratuita. Il lavoro di pubblica utilità diventa così parte integrante e obbligatoria del programma di trattamento per l’esecuzione della prova che è sottoposto alla valutazione del giudice nel corso dell’udienza.Nel corso dell’esecuzione, l’UEPE cura l’attuazione del programma svolgendo gli interventi secondo le modalità previste dall’art. 72 della legge 354/1975, informa il giudice sull’adempimento degli obblighi lavorativi, sulla necessità di eventuali modifiche o inosservanze che possano determinare la revoca della prova. Dovrà infine redigere una relazione finale sull’esito della prova, sulla quale il giudice dovrà basare la propria decisione di estinguere o meno il reato. Editor: dott.ssa Claudia Cunsolo

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IL TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO, LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

16 lug. 2023 tempo di lettura 4 minuti

Il trattamento sanitario obbligatorio (TSO) è un provvedimento previsto dalla legge italiana per tutelare la salute mentale e fisica delle persone che, a causa di una patologia psichiatrica o di comportamenti autolesionistici o violenti, non sono in grado di prendersi cura di sé stesse o rappresentano un pericolo per sé stesse o per gli altri.La normativa di riferimento per il TSO è il Testo Unico sulla Salute Mentale (TUSM) del 1998 (Decreto Legislativo n. 180/1998) e il Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, che definisce le modalità di attuazione del TUSM. In base a queste normative, il TSO può essere applicato su richiesta di un medico o di un prefetto.Il TSO può essere applicato quando una persona presenta un disturbo psichiatrico grave che compromette la sua capacità di intendere e di volere, oppure quando la persona rappresenta un pericolo per sé stessa o per gli altri. In tali situazioni, il medico può richiedere l'applicazione del TSO per obbligare il paziente ad essere sottoposto a trattamenti sanitari necessari per la sua cura e protezione.Le motivazioni per l'applicazione del TSO sono diverse e dipendono dalle condizioni individuali del paziente. In generale, il TSO viene applicato per garantire la sicurezza del paziente stesso e delle persone a lui vicine, per prevenire il deterioramento delle condizioni di salute del paziente, per garantire il rispetto dei diritti del paziente e per prevenire la diffusione di malattie infettive o contagiose.In ogni caso, il TSO è un provvedimento delicato e complesso che deve essere applicato con attenzione e con il rispetto dei diritti del paziente. La sua applicazione deve essere adeguatamente motivata e deve essere sottoposta a un rigoroso controllo giudiziario.Il trattamento sanitario obbligatorio (TSO) può essere attivato da diverse figure previste dalla normativa italiana.In primo luogo, il TSO può essere richiesto dal medico curante che si occupa della persona affetta da una patologia psichiatrica grave. Il medico deve ritenere che il paziente rappresenti un pericolo per sé stesso o per gli altri, o che non sia in grado di prendersi cura di sé stesso a causa della sua condizione psichica. In questo caso, il medico può richiedere l'attivazione del TSO per obbligare il paziente a sottoporsi ai trattamenti sanitari necessari per la sua cura.In alternativa, il TSO può essere richiesto dal prefetto della provincia in cui si trova il paziente. Il prefetto può attivare il TSO quando riceve una segnalazione da parte di un medico o di una autorità sanitaria, o quando ritiene che il paziente rappresenti un pericolo per sé stesso o per gli altri e che la sua condizione richieda un trattamento sanitario obbligatorio.In ogni caso, il TSO deve essere attivato solo dopo una valutazione dettagliata della condizione del paziente da parte di un medico specialista in psichiatria. La decisione di applicare il TSO deve essere adeguatamente motivata e deve essere sottoposta a un rigoroso controllo giudiziario per garantire il rispetto dei diritti del paziente.Il sindaco non ha un ruolo diretto nell'attivazione del trattamento sanitario obbligatorio (TSO) in Italia. La normativa di riferimento per il TSO è il Testo Unico sulla Salute Mentale (TUSM) del 1998 (Decreto Legislativo n. 180/1998) e il Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, che definisce le modalità di attuazione del TUSM.Secondo queste normative, il TSO può essere richiesto dal medico curante o dal prefetto della provincia in cui si trova il paziente. Il medico deve ritenere che il paziente rappresenti un pericolo per sé stesso o per gli altri, o che non sia in grado di prendersi cura di sé stesso a causa della sua condizione psichica. In alternativa, il prefetto può attivare il TSO quando riceve una segnalazione da parte di un medico o di una autorità sanitaria, o quando ritiene che il paziente rappresenti un pericolo per sé stesso o per gli altri e che la sua condizione richieda un trattamento sanitario obbligatorio.Il sindaco, in quanto autorità amministrativa del territorio, può svolgere un ruolo di coordinamento tra le diverse istituzioni coinvolte nella gestione dei casi di patologie psichiatriche gravi. Inoltre, il sindaco può promuovere iniziative a sostegno della salute mentale della comunità e favorire la diffusione di informazioni corrette sulle patologie psichiatriche e sui servizi di assistenza e cura disponibili sul territorio.

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Il rapporto tra il reato di maltrattamenti in famiglia ed atti persecutori, anche con riferimento all’operatività del divieto di bis in idem.

23 mag. 2020 tempo di lettura 8 minuti

Le figure di reato in esame hanno da sempre sollevato non pochi problemi con riferimento ad ipotesi di concorso apparente di norme a stento risolvibile secondo le regole del principio di specialità, di cui all’art. 15 c.p., in ragione del quale appunto, ove la stessa materia sia regolata da plurime leggi penali ovvero plurime disposizioni della medesima legge penale, la legge, o la disposizione di legge speciale, deroga alla legge, od alla disposizione di legge generale, salvo che sia diversamente stabilito.Si tratta di fattispecie incriminatrici, tuttavia, estremamente distinte per plurime ragioni, non da ultimo sotto il profilo della struttura del fatto tipico profilabile in ciascuna delle predette previsioni normative.Se da un lato, infatti, la norma di cui all’art. 572 c.p. è posta a tutela della famiglia, ovvero delle comunità ad essa assimilabili, dall’altro l’art. 612bis punisce la condotta antigiuridica di colui che lede la libertà morale della persona, con atti reiterati tali da impedire alla medesima di condurre una regolare attività di vita quotidiana. Ciò detto, la differenza forse che balza maggiormente agli occhi riguarda la connotazione del fatto tipico: per l’una, ossia per il delitto di maltrattamenti, si tratta di un reato proprio, considerato che la condotta incriminata può essere commessa solo da colui che riveste un determinato ruolo all’interno della compagine familiare o sociale, assimilabile alla famiglia come nucleo essenziale di qualsiasi società umana; al contrario, il delitto di atti persecutori (breviter noto come stalking) è un reato comune, alla luce anche del dettato normativo che utilizza non a caso il pronome “chiunque”, purchè il soggetto attivo ponga in essere atti di minaccia o molestia, reiterati nel tempo, e che non presuppone l’esistenza di interrelazioni soggettive specifiche. E’ utile rammentare, al riguardo, come la S.C. con la sentenza n. 8832 del 07/03/2011 ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 612bis c.p., che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima.Un’altra differenza altrettanto rilevante risiede nel fatto che, se da un lato la condotta di atti persecutori deve essere, ai fini della sua esatta integrazione, reiterata nel tempo, il delitto di maltrattamenti circoscrive un reato tipicamente abituale. La differenza consiste nel fatto che, se da una parte il reato abituale si verifica in presenza di condotte costanti da parte del reo, consistenti, nella species dei maltrattamenti, in atti di prevaricazione sulla vittima in ragione proprio del ruolo di supremazia esercitato sulla vittima all’interno di un consesso familiare o parafamiliare, dall’altro la reiterazione delle condotte può coinvolgere un lasso più o meno ampio di tempo (potendosi dunque integrare la fattispecie di reato di cui all’art. 612bis anche solo in presenza di due sole condotte intervallate da un consistente lasso temporale), a condizione che le stesse siano tali da causare determinati eventi o sul piano psichico (perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero fondato timore per la propria incolumità o quella di un prossimo congiunto) o sul piano comportamentale (alterazione delle proprie abitudini di vita).Vista la diversità strutturale tra le fattispecie sopra menzionate, bisogna escludere che tra le medesime sussista un rapporto di specialità assimilabile a quello di cui all’art. 15 c.p., che all’uopo dispone il principio generale di soluzione del concorso apparente di norme incriminatrici sovente utilizzato dalla maggioritaria giurisprudenza di legittimità. Orbene, vale la pena rammentare a noi stessi il significato dell’espressione testè utilizzata. Il concorso o conflitto apparente di norme si realizza ogni qual volta lo allo stesso fatto siano applicabili solo apparentemente plurime fattispecie incriminatrici, essendo il fatto in sé sottoponibile ad una sola di esse. Lo stesso è a dirsi per il caso in cui a plurimi fatti siano astrattamente applicabili plurime fattispecie di reato, sebbene solo una di esse possa irrogarsi nel caso concreto, con conseguente impunità del fatto antecedente o di quello susseguente al fatto concretamente punito. Sulla scorta di tali premesse, è ormai noto che, a fronte dei diversi criteri elaborati dalla dottrina per la soluzione dei casi di conflitto apparente di norme (criteri di specialità, sussidiarietà e consunzione od assorbimento), la giurisprudenza di legittimità, in ossequio alla c.d. teoria monistica, ha ormai avallato il criterio cardine elaborato dallo stesso legislatore del 1930, ossia il criterio di specialità di cui è menzione al più volte menzionato art. 15 c.p., secondo cui “quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o disposizione di legge speciale deroga alla legge od alla disposizione di legge generale, salvo che sia diversamente stabilito.” E’ giocoforza sostenere che, in caso di abrogazione della norma speciale, la norma generale acquisterà la portata originaria, precedentemente compressa dalla previsione a carattere speciale.Tornando ora al rapporto tra le fattispecie ut supra descritte, il rapporto di specialità è escluso altresì alla luce della previsione del dettato normativo evincibile dall’art. 612bis c.p. ossia “salvo che il fatto costituisca più grave reato”, che permette di risolvere il conflitto apparente configurabile alla stregua del principio di sussidiarietà , sebbene ad oggi la clausola anzidetta risulti di ardua applicazione in relazione all’ipotesi aggravata del reato di atti persecutori, introdotto al secondo comma della previsione in esame come introdotto dalla novella legislativa del 2013. La conseguenza di quanto detto è che il concorso viene quindi ammesso solo quando vi sia cessazione del sodalizio familiare: infatti, l’art. 612bis c.p. diviene idoneo a sanzionare comportamenti che, sorti in seno alla comunità familiare (od altra assimilata) esulerebbero dalla fattispecie di maltrattamenti in ragione della cessazione del vincolo familiare, come sovente accade a seguito di divorzio o cessazione degli effetti civili del matrimonio ex L. 898/1970.A questo proposito, la giurisprudenza di legittimità costante ritiene ormai che il reato di maltrattamenti sia parimenti configurabile in ipotesi di separazione legale dei coniugi, essendo opinione largamente condivisa quella per cui gli effetti civili del matrimonio cessino solo in conseguenza di divorzio o della sentenza costitutiva di divorzio, integrando la separazione personale dei coniugi, come scolpita dal legislatore del 1942, una mera situazione di fatto comportante sospensione dei doveri coniugali con attenuazione dell’obbligo di fedeltà.Come già anticipato, uno dei problemi più rilevanti in tema di rapporto tra le fattispecie in esame riguarda il rapporto del reato di maltrattamenti con l’ipotesi aggravata di cui al secondo comma dell’art. 612bis c.p., introdotta dalla Novella del 2013, stante l’aumenta di pena massima edittale prevista dal legislatore della riforma, secondo cui infatti “La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.”Tale ultima previsione ha comportato una serie di problemi di interpretazione, specie avendo riguardo al rapporto con la fattispecie di cui all’art. 572 c.p., in relazione alla quale viene a cessare la relazione di sussidiarietà come prevista dalla clausola generale contenuta nella norma di cui all’art. 612bis c.p. La soluzione, idonea ad evitare un cumulo sanzionatorio, potrebbe essere quella di ritenere applicabile la fattispecie aggravata di cui al novellato secondo comma dell’art. 612bis c.p., che assorbe secondo il principio di consunzione la previsione di maltrattamenti in famiglia. In questo modo, però, si derogherebbe alla tesi monista illustrata in precedenza e sposata dalla migliore giurisprudenza di legittimità in materia, secondo cui, appunto, in assenza di specifiche e diverse disposizioni di legge, si applica sempre e comunque il criterio di specialità previsto dall’art. 15 c.p.Per concludere, ai fini dell’applicazione del divieto di bis in idem processuale di cui all0art. 649 c.p.p., in ragione del quale “l’imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, il grado o per le circostanze.Anche in tal caso, l’interpretazione giurisprudenziale registratasi in tema di ne bis in idem (ex multis Cass. Sez. V 15 febbraio 2019 n. 24555) ha formulato il seguente principio di diritto: ai fini della medesimezza del fatto, è necessario che sia sussistente una corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti gli elementi costitutivi, ossia condotta, evento e nesso causale, nonché con riguardo alle circostanze di tempo, luogo e persona. Una simile conclusione non può essere messa in dubbio ove il processo definito con sentenza irrevocabile abbia avuto ad oggetto una qualificazione del fatto diversa da quella correttamente applicabile, come accade nel caso in cui venga contestato il reato di atti persecutori, anziché quello di maltrattamenti, al coniuge che con condotte plurime lede la libertà personale dell’altro coniuge in costanza del vincolo matrimoniale.La soluzione appena esposta risulta essere altresì conforme all’approdo della giurisprudenza costituzionale, a proposito del divieto di bis in idem processuale, in ragione della quale si è addivenuti ad un sostanziale incremento dell’ambito applicativo della norma di cui all’art. 649 c.p. In ragione del citato orientamento del Giudice delle Leggi, dunque, la medesimezza del fatto storico, interpretata in ragione dell’identità degli elementi costitutivi delle fattispecie e delle circostanze di tempo, luogo e persona, esclude la possibilità di una ulteriore iniziativa penale anche nell’ipotesi in cui la seconda fattispecie in parola appaia riconducibile all’alveo del concorso formale rispetto alla fattispecie per cui si è formato il giudicato.Pertanto, l’identità del fatto deve essere vagliata in relazione al concreto oggetto del giudicato e della nuova contestazione che il Magistrato del Pubblico Ministero intenda muovere, senza confrontare gli elementi che aiutano a circoscrivere le astratte previsione normative.

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La Vittimizzazione secondaria

17 lug. 2023 tempo di lettura 6 minuti

La vittimizzazione secondaria può essere vista in diversi casi, ad esempio nel caso di un'aggressione sessuale. A seconda di come le istituzioni come la polizia o il sistema di giustizia penale e di quanto la vittima sia degna dello status di vittima, le vittime di tali crimini possono affrontare vari livelli di vittimizzazione secondaria. Alcune vittime affermano che la vittimizzazione secondaria che hanno avuto è peggiore del crimine. Ciò può essere dovuto a diversi motivi, tra cui l'interrogatorio, il ricordo di un evento orribile e il dover riviverlo attraverso procedimenti giudiziari. Questo mio articolo tenterà di esaminare la vittimizzazione secondaria, quali fattori (come i fallimenti della polizia) contribuiscono alla vittimizzazione secondaria e utilizzerà un caso contemporaneo per applicare e mostrare come è ancora vista negli ultimi tempi.Il termine vittimizzazione secondaria può essere definito o spiegato come i comportamenti e gli atteggiamenti dei fornitori di servizi sociali che sono visti come colpevolizzanti della vittima. Anche questi servizi sociali sono considerati insensibili, il che può portare le vittime a sentirsi traumatizzate (Campbell & Raja 1999). Il sistema di giustizia penale presuppone inoltre che una vittima sia una presunta vittima fino a quando la causa non viene vinta. Si ritiene inoltre che il sistema incoraggi la rivittimizzazione attraverso interrogatori di polizia, interrogatori e controinterrogatori all'interno di un processo. Durante questi processi c'è la sensazione che la vittima sia in qualche modo responsabile di ciò che le è successo. La vittimizzazione secondaria non è un concetto moderno. Agostino Tassi nel XVII secolo, fu processato per aver stuprato una talentuosa pittrice di nome Artemisia Gentileschi. Il processo fu un processo lento e il giudice ebbe molte difficoltà a decidere a quale parte credere. Gentileschi, la vittima è stata torturata usando viti a testa zigrinata per scoprire se mentiva sulla sua aggressione (Cascone 2018). La vittimizzazione secondaria è presente anche nella Gran Bretagna contemporanea. Recenti ricerche hanno dimostrato che nelle prime fasi di un caso, la vittimizzazione secondaria sembra provenire dalla percezione di una persona che la polizia non sarà comprensiva nei suoi confronti, tuttavia più avanti nel caso, le vittime spesso vedono le comparizioni in tribunale come minacciose o intimidatorie, il che a sua volta porta alla vittimizzazione secondaria. Alcuni studiosi hanno anche scoperto che le vittime che hanno una visione positiva del sistema di giustizia penale e della sua risposta. Il grado di vittimizzazione secondaria può variare a seconda di quanto la persona sia meritevole dello status di vittima. Ad esempio, una vittima ideale è qualcuno o un gruppo di individui che, quando sono vittime di reato, sono i più meritevoli dello status di vittima. Per essere una vittima ideale ci sono alcune caratteristiche. La persona è debole, irreprensibile, nel posto sbagliato al momento sbagliato e non ha alcuna relazione con l'autore del reato (Patel 2015). Una vittima non ideale invece è la meno probabile dello status di vittima e di solito sono le prostitute, i delinquenti, i maschi o coloro che scelgono uno stile di vita “rischioso”. Coloro che sono classificati come vittime ideali hanno meno probabilità di sperimentare la vittimizzazione secondaria, mentre le possibilità aumentano in modo significativo per coloro che sono classificati come non ideali. La vittimizzazione secondaria può anche essere un fattore che contribuisce alla figura oscura che circonda il crimine. Se le persone temono il sistema di giustizia penale, è meno probabile che denuncino il crimine che è stato commesso. Un altro fattore di vittimizzazione secondaria che è anche un fattore della figura oscura è la colpa della vittima. Molte vittime non ideali come le prostitute hanno spesso paura di denunciare nel caso, sono loro le colpevoli del crimine a causa dei loro comportamenti. Esempi di incolpazione delle vittime possono essere visti in casi contemporanei come lo scandalo Rotherham in cui le ragazze sono state descritte come piccole prostitute sporche (Wilson 2015). La vittimizzazione secondaria e la colpa della vittima nei casi di stupro possono essere strettamente correlate poiché alle vittime viene spesso chiesto di ripercorrere ciò che è accaduto la notte in cui è stato commesso il crimine. Per alcuni, rivivere e ripercorrere il delitto e non essere creduti è peggio che quando è stato compiuto. è meno probabile che denuncino il reato commesso.  un caso, la vittimizzazione secondaria da parte della polizia può essere vista nel caso John Worboys. Worboys era un tassista nero che ha aggredito sessualmente diverse donne per un periodo di tempo. John Worboys ha utilizzato una professione di fiducia per abusare delle donne e nel 2007 una giovane donna ha affermato di essere stata drogata e violentata durante il viaggio di ritorno a casa dopo essere uscita con gli amici. Worboys ha chiesto alla donna se voleva bere con lui per festeggiare un'occasione. La donna ha bevuto, poi si è sentita male e ha avuto le vertigini. I Worboy poi le hanno infilato delle pillole in gola e poi è svenuta e non ha ricordato nulla. Dopo aver avuto dei flashback dell'incidente, ha chiamato il direttore del campus per guardare il filmato delle telecamere a circuito chiuso dei Worboy che scendevano qui al campus. Dopo che il filmato è stato esaminato, le è stato consigliato di contattare immediatamente la polizia. Dopo aver denunciato il delitto alla polizia, il primo difetto è stato che hanno impiegato dalle 4 alle 5 ore per andare al suo indirizzo e intervistarla. La principale vittimizzazione secondaria in questo caso è che la polizia non ha creduto alla vittima. La polizia ha anche riso quando la vittima ha raccontato loro delle sue ferite e ha affermato che doveva essere caduta. Questo è anche un esempio di incolpazione della vittima poiché credevano che fosse responsabile delle proprie ferite. La vittima dice: "Dopo aver denunciato, mi sentivo come se non mi prendessero affatto sul serio" e "L'esperienza di non essere creduta e fallita dalla polizia è stata altrettanto brutta, se non peggiore, dell'essere vittima di Worboys". Un altro modo in cui la vittimizzazione secondaria è vista nel caso è dal sistema giudiziario quando la vittima ha scoperto che le accuse nei confronti di Worboys erano state ritirate attraverso l'IPCC. Il CPS ha sostenuto che non c'erano prove sufficienti per perseguire Worboys anche se il campus aveva telecamere a circuito chiuso di lui che la lasciava la notte dell'attacco. (Il Guardiano 2010). Ciò rende la vittima nuovamente esposta alla vittimizzazione secondaria poiché sentiva di non aver ottenuto giustizia. A causa della caduta di questo caso, la vittima è diventata una vittima invisibile e un altro numero nella figura oscura. A causa della mancanza di polizia, Worboys ha continuato a compiere attacchi multipli contro donne diverse per diversi anni prima di essere perseguito, condannato e incarcerato per un periodo minimo di otto anni nel 2009 per droga e aggressione sessuale di donne passeggeri e anche condannato a una pena indeterminata , il che significa che potrebbe essere tenuto in prigione fintanto che fosse considerato un pericolo per il pubblico (BBC 2018). Worboys sarebbe stato rilasciato al pubblico nel 2018, anche se più vittime si sono fatte avanti e con l'ulteriore pressione del pubblico Worboys è stato tenuto all'interno. Le vittime degli attacchi hanno citato in giudizio la polizia con la convinzione che se avessero svolto le indagini in modo efficace, i Worboy avrebbero potuto essere catturati prima. Hanno ricevuto un compenso di oltre £ 41000. Con oltre 100 vittime solo 12 sono andate in tribunale. Si è sostenuto che ciò fosse dovuto al fatto che gli altri non avevano denunciato il crimine in quel momento e quindi tecnicamente non era fallito dalla polizia (Woman's Hour 2018). In conclusione, la vittimizzazione secondaria è ancora un problema nei casi contemporanei. Si può anche notare che è necessario più lavoro per combattere questo problema per proteggere e ottenere giustizia per le vittime di casi come Worboys. Con questo articolo, ho tentato di spiegare la vittimizzazione secondaria e di applicarla a casi contemporanei, spiegando, anche, come alcune vittime abbiano maggiori probabilità di ricevere lo status di vittima rispetto ad altre a seconda che fossero una vittima ideale o non ideale. 

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