Avv. Michele Danza
Le figure di reato in esame hanno da sempre sollevato non pochi problemi con riferimento ad ipotesi di concorso apparente di norme a stento risolvibile secondo le regole del principio di specialità, di cui all’art. 15 c.p., in ragione del quale appunto, ove la stessa materia sia regolata da plurime leggi penali ovvero plurime disposizioni della medesima legge penale, la legge, o la disposizione di legge speciale, deroga alla legge, od alla disposizione di legge generale, salvo che sia diversamente stabilito.
Si tratta di fattispecie incriminatrici, tuttavia, estremamente distinte per plurime ragioni, non da ultimo sotto il profilo della struttura del fatto tipico profilabile in ciascuna delle predette previsioni normative.
Se da un lato, infatti, la norma di cui all’art. 572 c.p. è posta a tutela della famiglia, ovvero delle comunità ad essa assimilabili, dall’altro l’art. 612bis punisce la condotta antigiuridica di colui che lede la libertà morale della persona, con atti reiterati tali da impedire alla medesima di condurre una regolare attività di vita quotidiana. Ciò detto, la differenza forse che balza maggiormente agli occhi riguarda la connotazione del fatto tipico: per l’una, ossia per il delitto di maltrattamenti, si tratta di un reato proprio, considerato che la condotta incriminata può essere commessa solo da colui che riveste un determinato ruolo all’interno della compagine familiare o sociale, assimilabile alla famiglia come nucleo essenziale di qualsiasi società umana; al contrario, il delitto di atti persecutori (breviter noto come stalking) è un reato comune, alla luce anche del dettato normativo che utilizza non a caso il pronome “chiunque”, purchè il soggetto attivo ponga in essere atti di minaccia o molestia, reiterati nel tempo, e che non presuppone l’esistenza di interrelazioni soggettive specifiche. E’ utile rammentare, al riguardo, come la S.C. con la sentenza n. 8832 del 07/03/2011 ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 612bis c.p., che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima.
Un’altra differenza altrettanto rilevante risiede nel fatto che, se da un lato la condotta di atti persecutori deve essere, ai fini della sua esatta integrazione, reiterata nel tempo, il delitto di maltrattamenti circoscrive un reato tipicamente abituale. La differenza consiste nel fatto che, se da una parte il reato abituale si verifica in presenza di condotte costanti da parte del reo, consistenti, nella species dei maltrattamenti, in atti di prevaricazione sulla vittima in ragione proprio del ruolo di supremazia esercitato sulla vittima all’interno di un consesso familiare o parafamiliare, dall’altro la reiterazione delle condotte può coinvolgere un lasso più o meno ampio di tempo (potendosi dunque integrare la fattispecie di reato di cui all’art. 612bis anche solo in presenza di due sole condotte intervallate da un consistente lasso temporale), a condizione che le stesse siano tali da causare determinati eventi o sul piano psichico (perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero fondato timore per la propria incolumità o quella di un prossimo congiunto) o sul piano comportamentale (alterazione delle proprie abitudini di vita).
Vista la diversità strutturale tra le fattispecie sopra menzionate, bisogna escludere che tra le medesime sussista un rapporto di specialità assimilabile a quello di cui all’art. 15 c.p., che all’uopo dispone il principio generale di soluzione del concorso apparente di norme incriminatrici sovente utilizzato dalla maggioritaria giurisprudenza di legittimità. Orbene, vale la pena rammentare a noi stessi il significato dell’espressione testè utilizzata. Il concorso o conflitto apparente di norme si realizza ogni qual volta lo allo stesso fatto siano applicabili solo apparentemente plurime fattispecie incriminatrici, essendo il fatto in sé sottoponibile ad una sola di esse. Lo stesso è a dirsi per il caso in cui a plurimi fatti siano astrattamente applicabili plurime fattispecie di reato, sebbene solo una di esse possa irrogarsi nel caso concreto, con conseguente impunità del fatto antecedente o di quello susseguente al fatto concretamente punito. Sulla scorta di tali premesse, è ormai noto che, a fronte dei diversi criteri elaborati dalla dottrina per la soluzione dei casi di conflitto apparente di norme (criteri di specialità, sussidiarietà e consunzione od assorbimento), la giurisprudenza di legittimità, in ossequio alla c.d. teoria monistica, ha ormai avallato il criterio cardine elaborato dallo stesso legislatore del 1930, ossia il criterio di specialità di cui è menzione al più volte menzionato art. 15 c.p., secondo cui “quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o disposizione di legge speciale deroga alla legge od alla disposizione di legge generale, salvo che sia diversamente stabilito.” E’ giocoforza sostenere che, in caso di abrogazione della norma speciale, la norma generale acquisterà la portata originaria, precedentemente compressa dalla previsione a carattere speciale.
Tornando ora al rapporto tra le fattispecie ut supra descritte, il rapporto di specialità è escluso altresì alla luce della previsione del dettato normativo evincibile dall’art. 612bis c.p. ossia “salvo che il fatto costituisca più grave reato”, che permette di risolvere il conflitto apparente configurabile alla stregua del principio di sussidiarietà , sebbene ad oggi la clausola anzidetta risulti di ardua applicazione in relazione all’ipotesi aggravata del reato di atti persecutori, introdotto al secondo comma della previsione in esame come introdotto dalla novella legislativa del 2013. La conseguenza di quanto detto è che il concorso viene quindi ammesso solo quando vi sia cessazione del sodalizio familiare: infatti, l’art. 612bis c.p. diviene idoneo a sanzionare comportamenti che, sorti in seno alla comunità familiare (od altra assimilata) esulerebbero dalla fattispecie di maltrattamenti in ragione della cessazione del vincolo familiare, come sovente accade a seguito di divorzio o cessazione degli effetti civili del matrimonio ex L. 898/1970.
A questo proposito, la giurisprudenza di legittimità costante ritiene ormai che il reato di maltrattamenti sia parimenti configurabile in ipotesi di separazione legale dei coniugi, essendo opinione largamente condivisa quella per cui gli effetti civili del matrimonio cessino solo in conseguenza di divorzio o della sentenza costitutiva di divorzio, integrando la separazione personale dei coniugi, come scolpita dal legislatore del 1942, una mera situazione di fatto comportante sospensione dei doveri coniugali con attenuazione dell’obbligo di fedeltà.
Come già anticipato, uno dei problemi più rilevanti in tema di rapporto tra le fattispecie in esame riguarda il rapporto del reato di maltrattamenti con l’ipotesi aggravata di cui al secondo comma dell’art. 612bis c.p., introdotta dalla Novella del 2013, stante l’aumenta di pena massima edittale prevista dal legislatore della riforma, secondo cui infatti “La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.”
Tale ultima previsione ha comportato una serie di problemi di interpretazione, specie avendo riguardo al rapporto con la fattispecie di cui all’art. 572 c.p., in relazione alla quale viene a cessare la relazione di sussidiarietà come prevista dalla clausola generale contenuta nella norma di cui all’art. 612bis c.p. La soluzione, idonea ad evitare un cumulo sanzionatorio, potrebbe essere quella di ritenere applicabile la fattispecie aggravata di cui al novellato secondo comma dell’art. 612bis c.p., che assorbe secondo il principio di consunzione la previsione di maltrattamenti in famiglia. In questo modo, però, si derogherebbe alla tesi monista illustrata in precedenza e sposata dalla migliore giurisprudenza di legittimità in materia, secondo cui, appunto, in assenza di specifiche e diverse disposizioni di legge, si applica sempre e comunque il criterio di specialità previsto dall’art. 15 c.p.
Per concludere, ai fini dell’applicazione del divieto di bis in idem processuale di cui all0art. 649 c.p.p., in ragione del quale “l’imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, il grado o per le circostanze.
Anche in tal caso, l’interpretazione giurisprudenziale registratasi in tema di ne bis in idem (ex multis Cass. Sez. V 15 febbraio 2019 n. 24555) ha formulato il seguente principio di diritto: ai fini della medesimezza del fatto, è necessario che sia sussistente una corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti gli elementi costitutivi, ossia condotta, evento e nesso causale, nonché con riguardo alle circostanze di tempo, luogo e persona. Una simile conclusione non può essere messa in dubbio ove il processo definito con sentenza irrevocabile abbia avuto ad oggetto una qualificazione del fatto diversa da quella correttamente applicabile, come accade nel caso in cui venga contestato il reato di atti persecutori, anziché quello di maltrattamenti, al coniuge che con condotte plurime lede la libertà personale dell’altro coniuge in costanza del vincolo matrimoniale.
La soluzione appena esposta risulta essere altresì conforme all’approdo della giurisprudenza costituzionale, a proposito del divieto di bis in idem processuale, in ragione della quale si è addivenuti ad un sostanziale incremento dell’ambito applicativo della norma di cui all’art. 649 c.p. In ragione del citato orientamento del Giudice delle Leggi, dunque, la medesimezza del fatto storico, interpretata in ragione dell’identità degli elementi costitutivi delle fattispecie e delle circostanze di tempo, luogo e persona, esclude la possibilità di una ulteriore iniziativa penale anche nell’ipotesi in cui la seconda fattispecie in parola appaia riconducibile all’alveo del concorso formale rispetto alla fattispecie per cui si è formato il giudicato.
Pertanto, l’identità del fatto deve essere vagliata in relazione al concreto oggetto del giudicato e della nuova contestazione che il Magistrato del Pubblico Ministero intenda muovere, senza confrontare gli elementi che aiutano a circoscrivere le astratte previsione normative.
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15 lug. 2023 • tempo di lettura 18 minuti
Il Gang stalking è un’operazione di infiltrazione e spionaggio che viene organizzata come forma sistematica di controllo per molestare e perseguitare in ogni luogo un individuo preso di mira. L’individuo viene quindi posto sotto forme palesi e segrete di sorveglianza. La persona viene seguita e monitorata 24/7. Per seguire l’individuo vengono impiegati gruppi di persone a piedi e pattuglie di veicoli per i spostamenti, come parte del processo di monitoraggio vengono impiegati sistemi di tecnologia satellitare di vario tipo. Per comunicare tra loro gli Stalker utilizzano segni con le mani o parole chiavi per segnalare la persona presa di mira ad altri cittadini informatori, i quali assumeranno il compito di fare lo stesso di zona in zona. Come mezzi di scambio comunicazione oggi vengono utilizzati anche cellulari, internet, radiotrasmittenti eccetera.Il Gang Stalking o Stalking Organizzato è molto diffuso anche in Italia,spesso accompagnato da mezzi di tortura a distanza con armi ad energia diretta e sistemi psicotronici per pressare ed intimorire la vittima.Nella parte iniziale del programma la persona viene monitorata al fine di conoscerne le abitudini,il carattere,l’indole,le fragilità per poter dopo creare uno schema personalizzato di stalking.Il Gang Stalking ha molte somiglianze con il mobbing sul lavoro, ma avviene in modo molto più esteso e articolato. Si chiama Gang Stalking proprio perché il bersaglio è seguito e spiato in tutto e per tutto, posto sotto sorveglianza intrusiva da gruppi organizzati ,il “Covert Fonti intelligenza umana”, noto anche come informatori Citizen, spie civili. Gli stalker che vengono reclutati appartengono a qualunque ceto sociale in base alla necessità del momento.Le indagini di Cointelpro e i programmi SQUAD RED e gli stessi programmi della Rosa Rossa sono stati utilizzati sia per il monitoraggio,che per la persecuzione di vari gruppi e persone. Essi sono stati in vigore per più di cento anni e hanno per l’appunto impiegato “Covert Fonti intelligenza umana”. Queste azioni sono progettate per distruggere il bersaglio nel corso degli anni,far si che venga considerato come pazzo e poco attendibile attraverso le molestie che si muovono parallelamente alla diffusione di calunnie, creando una situazione di emarginazione ed isolamento ed infine privandolo di qualunque forma di sostegno da parte della comunità.Gli obiettivi secondari sono quelli di rendere il bersaglio il più possibile vulnerabile e disorientato,riducendolo spesso ad una condizione di esasperazione,senza casa, senza lavoro,senza soldi nè amici per poter meglio riuscire nell’istigazione al suicidio forzato, proprio come quello che hanno fatto in alcune operazioni mosse dalla Cointelpro.Per comprendere meglio questo fenomeno,le dinamiche sono state riassunte nel seguente documento:“Stalking terroristici in America” di David Arthur Lawson.David Lawson è un investigatore privato autorizzato dalla Florida. Ha seguito questi gruppi di stalking dall’interno e dall’esterno per 12 anni. Ha anche viaggiato con loro. In una recente e-mail, a proposito dei gruppi canadesi, David Lawson ha detto quanto segue:“Quando ho viaggiato con il gruppo verso le cascate del Niagara a Buffalo, avremmo potuto unirci ai canadesi nell’attraversare il confine ed essi sarebbero potuti venire con noi negli Stati Uniti, di tanto in tanto.”Questo dà solo un’indicazione di quanto questi gruppi di stalking siano numerosi e ben organizzati.Domande frequenti:Chi c’è dietro i gruppi di stalking?Chi è considerato una minaccia per una società o un’industria?Che cosa sono questi gruppi?Come sono finanziati?Chi sono i leader?Che cosa portano i leader fuori dal gruppo?Chi sono i membri?Che cosa fanno i membri al di fuori del gruppo?Qual è la psicologia dietro a tutto questo?Chi sono i bersagli dei gruppi?A che scopo i bersagli servono al gruppo?Come vengono individuati i bersagli?Quali sono gli obiettivi del gruppo?Come fanno a raggiungere i loro obiettivi?Quanto tempo dura uno stalking?In che modo i gruppi sensibilizzano il bersaglio?Quali altre tattiche vengono utilizzate?Altro di cui preoccuparsi sul tempo di un bersaglioSorveglianza AudioAlcuni punti ImportantiE la polizia?L’uso della “persuasione coercitiva” per controllare i membri della settaNewsgroup su Internet/ForumIl Dipartimento di Giustizia americano definisce “Vendetta / Stalking terroristico”1. Chi c’è dietro i gruppi di stalking?Le aziende: i gruppi vengono utilizzati dalle aziende che li utilizzano per importunare i loro nemici o nemici potenziali.La criminalità organizzata: molti gruppi hanno legami con criminali e con le associazioni di criminalità organizzata.2. Chi è considerato una minaccia per una società o industria?Informatori della polizia, attivisti,persone che vanno contro corrente osteggiando sistemi di criminalità,persone che conoscono segreti e diffondono notizie scomode.3. Che cosa sono questi gruppi?Sono eserciti privati. Essi sono prima di tutto gruppi criminali.Agiscono sul bersaglio segnalato con lo schema di un gioco per distruggere e neutralizzare il soggetto.4. Come sono finanziati?I gruppi sono ben finanziati da: società, aziende private e altri gruppi criminali che commettono crimini come: rapine, furti , traffico di droga,prostituzione ed altro.Alcuni bersagli sono una fonte di reddito d’impresa dei gruppi e sono gestiti come fossero degli affari. Gli unici beneficiari finanziari sono in maggioranza i leader.5. Chi sono i leader?I leader fingono di essere i più grandi personaggi della vita, con sfondi eroici. Essi sono guardati con rispetto dai loro seguaci. In genere, il loro background e presunto eroismo ,non possono essere verificati in modo indipendente, perché si tratta di presunta ‘sicurezza nazionale’. I leader fingono che i loro gruppi siano impegnati a realizzare alcuni cambiamenti. Di solito, i capigruppo rimangono isolati dalle attività dei loro seguaci. I leader non si incontrano privatamente con i membri del gruppo.6. Che cosa i leader portano fuori dal gruppo?Potere finanziario e/o potere politico7. Chi sono i membri?Gruppi estremisti di destra come per esempio la Chiesa Mondiale del Creatore (WCOTC: World Church of the Creator) e le Nazioni ariane o gruppi estremisti di sinistra e estremisti di interesse speciale (diritti degli animali, pro-life, ambiente, anti-nucleare). Dato che la loro adesione individuale è piuttosto piccola, i gruppi estremisti tendono a diffondersi su una rete locale. Essi sono composti da una combinazione di alcune persone provenienti da molti gruppi diversi della stessa zona. I gruppi nascondono la loro vera identità fingendo di essere gruppi di cittadini, circoli, chiese.8. Che cosa fanno i membri al di fuori del gruppo?Costoro credono di adempiere al “fine superiore” del gruppo, anche se possono avere solo un’idea generale dell’ideologia del gruppo. Essi si divertono con i loro amici e il divertimento consiste nello stalking e nell’effettuare molestie ai vari bersagli e impegnarsi in altre disobbedienze civili. Le persone attratte dai gruppi che praticano lo stalking sono quelle persone che si sentono impotenti, inferiori e arrabbiate. Esse sono autorizzate dal gruppo e in questo caso assumono un senso di potere.9. Qual è la psicologia dietro a tutto questo?Questo è un gioco: I gruppi sono radunati dalle costanti “vittorie”,vincono nei giochi che giocano con i loro bersagli. Al gruppo non importa che i bersagli non stiano giocando. Non importa se il bersaglio sa quello che gli sta succedendo intorno. È molto importante che i membri del gruppo sappiano quello che stanno facendo. Questo è il loro divertimento, si tratta di una dipendenza: molti diventano dipendenti. Questo soddisfa alcuni dei loro bisogni umani (vedi sopra). Si tratta di un’ossessione: i gruppi sono ossessionati da ogni aspetto della vita del loro bersaglio.Passano molto tempo a descrivere l’un l’altro quello che hanno fatto e la reazione del bersaglio, anche se non sempre è vero. Questi gruppi sono vere e proprie Sette, la loro interazione con gli altri è più importante della loro interazione con un bersaglio.10. Chi sono i bersagli dei gruppi?Funzionari pubblici (compresi i politici locali e burocrati), agenti IRS (Internal Revenue Service), vale a dire gli esattori delle tasse, agenti del Tesoro, attivisti di tutti i tipi, ma soprattutto attivisti dei diritti civili. Informatori della polizia.I funzionari pubblici, tra cui agenti di polizia, che sono stati accusati di illecito. Coloro che lavorano nei mezzi di comunicazione, tra cui la radio, la televisione e l’editoria, in particolare quelli che sono ebrei e quelli con la fama, ma che non hanno abbastanza denaro per isolarsi da questi gruppi.I gruppi attaccano anche i bersagli di comodo. Queste persone sono state scelte perché sono bersagli convenienti e non per qualsiasi altro motivo. Tra questi ci sono i tipi solitari che tendono a essere più vulnerabili alle loro tattiche di molestie rispetto a quelli con famiglia e amici intorno a loro. Gli obiettivi di comodo vengono utilizzati per fare pratica.Maniaci sessuali, i cui nomi, indirizzi e foto sono di dominio pubblico e quindi sono disponibili sui siti web del governo.11. A che scopo i bersagli servono al gruppo?Tutti i bersagli sono importanti in termini di: gruppi di raduno (vale a dire “che vincono” il gioco), fornendo attività, reclutamento di nuovi membri, mantenendo i membri esistenti in linea (per esempio), fare una dichiarazione alla comunità. Alcuni sono una fonte di reddito finanziario.12. Come vengono individuati i bersagli?Trasmissioni su emittenti radiofoniche, Internet, articoli di stampa, incontri pubblici. I membri del gruppo non agiscono sotto gli ordini diretti di chiunque – ciò significa che il leader identifica i bersagli, ma poi sono i seguaci a decidere cosa fare di loro.13. Quali sono gli obiettivi del gruppo?Molestare il bersaglio costantemente.Provocarne qualche reazione.Assicurarsi che il bersaglio sappia di essere osservato (noto anche come “sensibilizzare” il bersaglio).Cercare di fare in modo che il bersaglio interagisca con loro (indipendentemente se un bersaglio stia prendendo la spazzatura fuori la mattina, guida per andare al lavoro o sta seduto in un bar del posto). Idealmente, un bersaglio non sarà in grado di andare in nessun posto pubblico senza avere a che fare con loro in qualche modo.Distruggere la vita di una persona attaccando il suo punto più debole, che potrebbe includere il coniuge, i figli o i parenti anziani.14. Come fanno a raggiungere i loro obiettivi?Molte sono le tattiche collaudate osservando poi il risultato. Quelli che evocano una risposta dal bersaglio si ripetono. Essi si interrogano tra di loro se il bersaglio è stato sensibilizzato (cioè se è consapevole di essere il bersaglio degli stalker).15. Quanto tempo dura uno stalking?La maggior parte delle persone restano bersagli per diversi anni. Chi si occupa di attivismo di qualsiasi genere rimane bersaglio per tutta la vita. Di solito il trasferimento non aiutà, se uno viene preso di mira in una zona, lo resterà ovunque vada. ( Starfishgirl vorrebbe dire che alcuni bersagli riferiscono che spostarsi di nascosto verso gli stati settentrionali migliora significativamente la situazione ).16. In che modo i gruppi sensibilizzano il bersaglio?Scattando foto, filmando, prendendo nota. Avendo contrassegnato univocamente i veicoli, seguono il bersaglio dovunque va, parcheggiando lo stesso veicolo di notte davanti casa sua.17. Quali altre tattiche vengono utilizzate?Tattiche che riguardano il veicolo:Numerosi veicoli differenti sostano per aspettare in una certa area.Viaggiare in convogli facendo grandi sorrisi.Guidare in convogli segnalandosi l’un l’altro.Tentando di intercettare il veicolo del bersaglio agli incroci.Provando a far uscire il veicolo del bersaglio fuori strada.Eseguendo atti vandalici sul veicolo del bersaglio, tra cui: forare i pneumatici, graffiare la vernice, rubare le targhe, togliendo l’olio o il liquido antigelo per un periodo di tempo nella speranza di distruggere il motore. Rimuovendo e poi restituendo gli articoli, mettendo oggetti nei veicoli, o prendendo oggetti dalla residenza e mettendoli a bordo del veicolo o viceversa. Di solito non manomettono i freni e non commettono altri atti di sabotaggio che potrebbero lasciare delle prove.Tattiche per il Faccia a faccia:Seguire un bersaglio a piedi ovunque egli va.Rimanere in piedi attorno a un bersaglio, mentre sta pagando per un acquisto in un negozio.Accostarsi al bersaglio – vale a dire circondare il bersaglio in modo che non possa muoversi.Intimidire fisicamente un bersaglio rimanendo molto vicino.Sedersi vicino a un bersaglio in un ristorante.Fissare il bersaglio.Quando un bersaglio si trova da qualche parte in pubblico, i membri del gruppo tenteranno di sedersi dietro di lui per fare rumore, con qualsiasi mezzo, anche battendo i piedi sulla sedia.Camminare vicino e fare cose strane per attirare la sua attenzione, come ad esempio: ammiccare, guardare l’ora da un orologio immaginario al polso, fare le smorfie.Campagne di rumore:Fare rumore tutto il giorno. Disturbare il bersaglio mentre dorme (ad esempio, attraverso il rumore eccessivo). Cercare di svegliare il bersaglio di notte tutte le volte che è possibile. Fare in modo che ci siano persone che gridano fuori dalla casa del bersaglio. Numerosi veicoli fanno rumore attraverso lo stridio degli pneumatici, suonando il clacson e andando in giro per la zona.Le campagne di rumore negli appartamenti includeranno:Bussare sulle pareti nel mezzo della notte. Lasciare i rubinetti aperti, martellare, rumori provenienti dagli appartamenti superiori e / o inferiori, ed eventualmente dagli appartamenti su entrambi i lati. Idealmente, i rumori sono programmati in base all’attività del bersaglio, ad esempio: quando un bersaglio va fuori (per esempio in giardino), quando un bersaglio tira lo sciacquone in bagno, quando un bersaglio apre il rubinetto dell’acqua, quando un bersaglio cammina vicino a una finestra.Altre tattiche:Controllare la velocità di un convoglio di veicoli i cui i membri del gruppo possono stare in fila davanti a un bersaglio al solo scopo di cercare di farlo aspettare il più a lungo possibile. Bloccare un bersaglio che sta uscendo da un parcheggio.Controllare la velocità di un bersaglio in autostrada circondandolo con veicoli lenti che causano problemi e costringono il bersaglio a cercare di risolverli, come mettere le sicure agli sportelli della macchina.Creare un rompicapo affinché il bersaglio lo risolva. Il bersaglio è quasi obbligato a perdere il suo tempo seguendo degli indizi e ordini falsi. Vengono imposti al bersaglio un sistema di ricompense e punizioni per: comunicare e associarsi con altre persone. Ridere o aggredire i membri del gruppo.Causare problemi con i servizi telefonici (e altri servizi). A volte vengono installate delle cimici nella residenza di un bersaglio.( Starfishgirl vorrebbe dire che l’immissione di telecamere nascoste all’interno della casa di un bersaglio e dentro il bagno, la manomissione del computer e le intercettazioni telefoniche sono tattiche comuni di questi gruppi. )18. Altro di cui preoccuparsi sul tempo di un bersaglioIl tentativo di ribaltare la situazione intorno a un gruppo di stalking, per esempio, seguendo uno dei loro veicoli è proprio quello che vogliono. Rincorrerlo è ancora meglio. Se essi possono occupare il tempo di un bersaglio in quel modo, il successo di quel giorno è garantito. Sono di pattuglia. Non è possibile per loro sprecare il tempo. Come sempre, un bersaglio rischia di avere una penale presentata contro di lui e non ci saranno testimoni sufficienti.La proprietà deve essere protetta, ma un bersaglio non può lasciare che un gruppo controlli il suo tempo. Egli deve anche rendersi conto che non può controllare il loro tempo.19. Sorveglianza audioI gruppi di Stalker a volte installano cimici nella residenza di un bersaglio. Solitamente, si utilizzano cimici economiche che trasmettono su una frequenza che può essere monitorata da altri membri del gruppo utilizzando degli scanner. Le cimici costose sono riservate per i bersagli di alto livello.Se essi installano una cimice, i membri del gruppo saranno in grado di ascoltare il bersaglio all’interno della sua casa. In genere usano cimici di bassa potenza, che non trasmettono molto lontano, in modo da non attirare troppo l’attenzione.Essi potranno anche monitorare le frequenze utilizzate dal baby monitor, dai citofoni senza fili, ecc. Se sono capaci, intercetteranno anche le conversazioni telefoniche dei cellulari. Gli scanner convenzionali possono essere usati per ascoltare le conversazioni avvenute sui vecchi telefoni cordless e sui telefoni cellulari da 800 e 900 MHz. Gli scanner digitali provengono dal Canada e dal Messico e possono essere utilizzati per intercettare le conversazioni di telefoni cellulari più recenti. Su una frequenza, si sente solo un lato della conversazione. I nuovi telefoni cellulari cambiano frequentemente le loro frequenze di trasmissione, lasciando dei vuoti nella conversazione, per coloro che stanno ascoltando.20. Alcuni punti importantiL’obiettivo principale di tutte queste tattiche moleste sono i membri del gruppo, non il bersaglio. I membri del gruppo sono quelli che sono stati programmati. I leader definiscono la realtà per i propri membri, in modo che non importa se le tattiche non funzionano su un bersaglio.I membri del gruppo sono sensibilizzati a tutte le tattiche che impiegano. Lo Stalking su vari bersagli è solo una parte delle attività di questi gruppi. I membri sono addestrati a eseguire una serie di attività senza discutere. Non conoscono gli obiettivi dei loro leader. I destinatari delle molestie non avranno problemi a concludere che qualcuno ce l’ha con loro, ma la maggior parte delle vittime non sanno chi possa essere.21. E la polizia?I gruppi non hanno alcun rispetto per la legge o per chi la fa eseguire. Essi ritengono di essere superiori alla polizia, in parte a causa dei crimini di cui la fanno franca. I gruppi hanno un orgoglio che non mettono mai da parte. In realtà, lo fanno, ma ci vuole un lungo lavoro intenso da parte della Polizia. Nei piccoli centri, il numero dei membri di tali gruppi possono facilmente superare il numero di agenti di polizia. I gruppi affermano di avere il sostegno di alcuni ufficiali di polizia. Se è così, non sono molti. La maggior parte degli agenti di polizia, ad eccezione di quelli del Sud, non hanno familiarità con il modo in cui i gruppi operano. Di solito, la polizia non parla di gruppi di stalker. Un funzionario ha detto che è in arrivo una tempesta dato che i gruppi diventano sempre più grandi e più numerosi. Quando ci si avvicina alla polizia, è necessario parlare con gli ufficiali che gestiscono i gruppi estremisti.(Starfishgirl vorrebbe dire che il più delle volte i cattivi poliziotti sono coinvolti nello stalking, noi abbiamo personalmente assistito a questo.)22. L’uso della “persuasione coercitiva” per controllare i membri della settaLa coercizione è definita come, ” trattenere o limitare con la forza …”. Legalmente implica spesso l’uso della forza fisica, o la minaccia fisica o giuridica. Questo concetto tradizionale di coercizione è compreso di gran lunga meglio dei concetti tecnologici di “persuasione coercitiva”, che sono ritenuti efficaci, danneggiare o imporre attraverso l’applicazione graduale delle forze psicologiche. Nel corso del tempo, la persuasione coercitiva, una forza psicologica simile per certi versi ai nostri concetti giuridici di influenza indebita, può essere ancora più efficace del dolore, della tortura, della droga, dell’uso della forza fisica e delle minacce legali. Con la persuasione coercitiva è possibile cambiare gli atteggiamenti delle persone senza la loro conoscenza e volontà.I progressi nell’ansietà estrema e le tecnologie di produzione di stress emotivo trovate nella persuasione coercitiva sostituiscono il vecchio stile della coercizione che si concentra sul dolore, la tortura, la droga, o la minaccia in quanto questi sistemi più vecchi non cambiano l’atteggiamento in modo tale che i soggetti seguano gli ordini “volontariamente”. La persuasione coercitiva cambia sia l’atteggiamento che il comportamento, non solo il comportamento.La persuasione coercitiva o riforma del pensiero, come è anche conosciuta, si comprende meglio come un sistema coordinato di graduale influenza coercitiva e di controlli intensi del comportamento intesi a manipolare, ingannare e influenzare furtivamente le persone, di solito in un contesto di gruppo, in modo che i creatori del programma traggono profitto in qualche modo, di norma economicamente o politicamente.Con l’utilizzo di premi e punizioni, gli sforzi sono fatti per stabilire un controllo notevole dell’ambiente sociale, il tempo e le fonti di sostegno sociale di una persona. L’isolamento sociale è promosso.Le punizioni fisiche non sono utilizzate per creare forti risvegli emozionali negativi, come ad esempio: intensa umiliazione, perdita di privilegi, isolamento sociale, alterazioni dello stato sociale, senso di colpa, ansia, manipolazione.23. Newsgroup su Internet/ForumCi sono newsgroup su Internet che vengono incontro alle vittime di stalking. Questi gruppi sono fortemente popolati da membri di gruppi estremisti. Essi si presentano come vittime. I loro messaggi si riferiscono alle ultime armi hi-tech e le informazioni su come esse vengono utilizzate contro di loro. La vittima non dovrebbe confidarsi con le persone appartenenti in questi gruppi perché le informazioni fornite verranno utilizzate per migliorare l’attacco contro di loro.24. Il Dipartimento di Giustizia Americano definisce “vendetta/stalking terroristico”La seguente definizione è tratta dal capitolo 22 del 1999 Testo dell’Accademia Nazionale di Assistenza alle Vittime. Il volume completo è disponibile presso il sito web del Dipartimento di Giustizia (www.usdoj.gov): http://www.ojp.gov/ovc/assist/nvaa99/chap21-2.htm. Capitolo 21 Argomenti speciali, Sezione 2, Stalking, Categorie di Stalking: Vendetta e Stalking terroristico.La categoria finale dello stalking è fondamentalmente diversa dalle altre tre. Lo stalker per vendetta non cerca un rapporto personale con i propri obiettivi. Piuttosto, lo stalker di vendetta/terroristico tenta di suscitare una risposta particolare o un cambiamento di comportamento da parte delle loro vittime. Quando la vendetta è il loro motivo principale, gli stalkers cercano solo di punire le loro vittime per qualche torto che secondo la loro percezione, la vittima ha fatto ricadere su di loro. In altre parole, essi usano lo stalking come un mezzo per “vendicarsi” con i loro nemici.Lo scenario più comune in questa categoria coinvolge i dipendenti che perseguitano i loro datori di lavoro dopo esser stati licenziati. Naturalmente, il dipendente ritiene che il suo licenziamento è ingiustificato e che il suo datore di lavoro o supervisore è stato responsabile per il trattamento ingiusto. Una variante bizzarra di questo modello è il caso di un maestro scout che fu licenziato per un comportamento inadeguato e successivamente ha deciso di perseguitare la sua intera truppa così come gli scout e i capi scout.Un secondo tipo di stalker per vendetta o terroristico, lo stalker politico, ha motivazioni che si paragonano a quelle di altri terroristi più tradizionali. Vale a dire, lo stalking è un’arma di terrore utilizzata per realizzare un programma politico. Utilizzando la minaccia di violenza per costringere il bersaglio dello stalker a impegnarsi o di evitare di svolgere una particolare attività. Per esempio, la maggior parte dei procedimenti penali, in questa categoria di stalking sono stati contro gli anti-abortisti che perseguitano i medici nel tentativo di scoraggiare le prestazioni di aborto.
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13 dic. 2021 • tempo di lettura 4 minuti
Il codice penale prende in considerazione i fenomeni dell’etilismo e dell’intossicazione da stupefacenti perché, non di rado, contribuiscono alla genesi del crimine. Si tratta, invero, di una disciplina particolarmente rigorosa che importa, nella maggior parte dei casi, un inasprimento della pena.Premessa: la disciplina generale delle norme del codice penaleGli stati che importano un aggravamento del trattamento sanzionatorioGli stati che sono irrilevanti ai fini della sanzione penaleGli stati che escludono l’imputabilità1 - Premessa: la disciplina generale delle norme del codice penaleIl legislatore penale, come anticipato, ha preso in considerazione il fenomeno della commissione di reati da parte del soggetto in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.La normativa è contenuta negli artt. 91 e ss. ed è collocata nel capo dedicato alla “imputabilità”: il legislatore ritiene, infatti, che il soggetto che abbia commesso un reato possa essere dichiarato incapace di intendere e di volere – cioè non imputabile – solo in precise e tassative circostanze (del tema dell’imputabilità abbiamo parlato qui e qui).Negli altri casi, l’ubriachezza e l’intossicazione da stupefacenti o sono irrilevanti o possono comportare un amento di pena per il reato commesso.Occorre precisare, inoltre, che la disciplina che ora vedremo non si applica quando la condizione di ebbrezza o di intossicazione siano già elementi costitutivi di una fattispecie di reato autonoma, come la guida in stato di ebbrezza di cui agli artt. 186 e 186-bis del Codice della strada (per un approfondimento su questo tema, vi rimandiamo a questo articolo). Vediamo ora quali sono le tipologie di situazioni prese in considerazione dal legislatore penale..2 - Gli stati che importano un aggravamento del trattamento sanzionatorioLe condizioni che comportano un aumento di pena per il reato commesso sono l’ubriachezza (o intossicazione) preordinata e l’ubriachezza (o intossicazione) abituale. L’ubriachezza è preordinata quando è provocata al fine di commettere il reato o di prepararsi una scusa: in questa ipotesi, quindi, l’agente si ubriaca allo scopo di commettere un reato, perché magari non avrebbe il coraggio di commetterlo in condizioni di “normalità”. In questo caso, l’art. 92 co. 2 c.p. prevede che la pena per il reato commesso venga aumentata fino a 1/3. Ai sensi dell’art. 94 c.p., invece, l’ubriachezza è abituale quando il soggetto è dedito all’uso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti e si ritrova frequentemente in stato di ebbrezza o di intossicazione. Anche in questo caso, in caso di condanna, la pena deve essere aumentata fino a 1/3 e può, inoltre, essere applicata la misura di sicurezza della casa di cura e di custodia o quella della libertà vigilata. 3 - Gli stati che sono irrilevanti ai fini della sanzione penaleSono irrilevanti, ai fini della sanzione penale, l’ubriachezza volontaria e l’ubriachezza colposa.In questo caso, il soggetto si ubriaca per il puro piacere di farlo o esagerando involontariamente e solo successivamente commette un reato, non programmato in anticipo al momento in cui si è posto in stato di ubriachezza. Nei confronti di questo soggetto, ai sensi dell’art. 92 co. 1 c.p. la pena non è né diminuita né aumentata: secondo il legislatore, chi si è ubriacato volontariamente o per leggerezza non può accampare scuse e, se commette un reato, deve rispondere come se fosse pienamente capace di intendere e di volere.L’art. 93 c.p. estende la medesima disciplina anche al fatto commesso sotto l’azione di sostanze stupefacenti.4 - Gli stati che escludono l’imputabilitàLe condizioni che consentono di pervenire ad una sentenza di assoluzione per incapacità di intendere e di volere sono l’ubriachezza accidentale e la cronica intossicazione da alcool o da stupefacenti.Quanto alla prima ipotesi, l’ubriachezza si dice accidentale quando è dovuta a caso fortuito o a forza maggiore e si verifica quando l’ubriachezza deriva o da un fattore del tutto imprevedibile o da una forza esterna inevitabile cui non si può opporre alcuna resistenza: in questi casi è impossibile muovere un qualsiasi rimprovero a chi abbia commesso un reato, che non è imputabile.Si tratta, per lo più, di casi di scuola: si pensi, ad esempio, all’operaio di una distilleria che si ubriachi in conseguenza di un guasto all’impianto, dopo aver passato una intera giornata in un ambiente saturo di vapori alcolici. La stessa disciplina si estende, ai sensi dell’art. 93 c.p., al caso di intossicazione accidentale da stupefacenti. Infine, l’art. 95 c.p. estende al soggetto in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti la normativa in tema di vizio totale e parziale di mente, di cui agli artt. 88 e 89 c.p. Pertanto questa condizione, che coincide con un’alterazione patologica permanente, potrà escludere o scemare grandemente la capacità di intendere e di volere a seconda dello stato in cui l’agente si trovava al momento della commissione del fatto. Editor: dott.ssa Elena Pullano
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Egregio Avvocato
11 feb. 2021 • tempo di lettura 6 minuti
La disciplina della prescrizione è da tempo al centro del dibattito pubblico e politico, oltre che giuridico. Nell’arco di pochi anni è stata infatti oggetto di due importanti riforme (rispettivamente riforma Orlando nel 2017 e riforma Bonafede nel 2019), che ne hanno radicalmente cambiato i connotati. Ciò non esclude, peraltro, che nel prossimo periodo il decisore politico possa intervenire nuovamente sulla materia. Cerchiamo dunque di comprendere più da vicino le finalità dell’istituto e di analizzare i tratti principali della disciplina prevista dal codice penale.1. Cos’è la prescrizione del reato?2. Come funziona la prescrizione?3. Vi sono dei casi di interruzione o sospensione del termine prescrizionale?4. L’imputato può rinunciare alla prescrizione?1 - Cos’è la prescrizione del reato?La prescrizione integra una causa di estinzione del reato: ciò vuol dire che, decorso un determinato periodo di tempo prestabilito ex legge dalla consumazione del fatto criminoso, senza che sia intervenuta una sentenza di condanna definitiva, il giudice dovrà prosciogliere l’imputato per l’intervenuta prescrizione del delitto. La persona, dunque, non verrà sanzionata penalmente. La prescrizione, in particolare, declina in termini temporali l’interesse dello Stato a irrogare una sanzione in relazione a un determinato illecito penale: spirato il termine prescrizionale viene meno la pretesa punitiva dello Stato, in quanto si ritiene che sia trascorso troppo tempo per considerare una persona ancora meritevole di pena. La Corte costituzionale, a tal riguardo, ha parlato di un vero e proprio “diritto all’oblio in capo all’autore [del reato]” (Corte cost., 26 gennaio 2017, n. 24).Chiarita in questi termini la finalità di fondo dell’istituto, deve fugarsi ogni dubbio in merito a un fraintendimento che spesso caratterizza il dibattito pubblico e, alle volte, anche quello politico: la prescrizione è cosa diversa dalla (ragionevole) durata dei processi, sebbene chiaramente le tematiche presentino dei forti punti di connessione. La prima riguarda l’interesse dello Stato a punire e, specularmente, quello dell’imputato a non ricevere una pena qualora sia trascorso troppo tempo dalla commissione del fatto; la seconda, invece, si sostanzia nel diritto della persona – e del relativo dovere dello Stato – a che un processo venga celebrato in tempi rapidi. Intervenire sulla disciplina della prescrizione, quindi, non significa affatto risolvere la problematica della irragionevole durata dei processi. Affinché ciò possa avvenire sarebbe necessario un articolato catalogo di interventi legislativi, a partire da una riforma che provveda a riorganizzare l’assetto degli uffici giudiziari.2 - Come funziona la prescrizione?La durata del termine prescrizionale, ai sensi dell’art. 157 c.p., è pari al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e, in ogni caso, non inferiore a sei anni per i delitti e quattro per le contravvenzioni. La norma prevede inoltre dei termini speciali per talune fattispecie di reato considerate più gravi: per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, ad esempio, si applica un termine prescrizionale raddoppiato (se vuoi saperne di più sul reato di maltrattamenti di cui all’art. 572 c.p., clicca qui)I reati puniti con la pena dell’ergastolo – così l’omicidio aggravato di cui all’art. 576 c.p. – sono invece imprescrittibili. La ragione di questa scelta politico-criminale si fonda sulla gravità del reato: a voler riprendere il suddetto esempio, il legislatore ha ritenuto che l’interesse a punire dello Stato non debba mai svanire nel caso di omicidio aggravato, venendo in rilievo il bene giuridico della vita. Quanto al momento di decorrenza della prescrizione, si noti che per il reato consumato il termine decorre dal momento della sua consumazione e per quello tentato, invece, da quando è cessata l’attività delittuosa. Per i reati permanenti e continuati, infine, da quando è cessata la permanenza o la continuazione.3 - Vi sono dei casi di interruzione o sospensione del termine prescrizionale?Si, il codice penale disciplina i casi di sospensione, interruzione e dei relativi effetti agli artt. 159, 160 e 161 c.p.La sospensione della prescrizione – che differentemente dall’interruzione produce i propri effetti nei confronti delle sole persone a processo e non di tutti coloro i quali hanno commesso il reato – determina l’arresto del decorso della prescrizione, che riprende il suo corso dal giorno in cui cessa la causa sospensiva. L’ipotesi sospensiva di maggior interesse – introdotta con la legge 9 gennaio 2019 n. 3 (c.d. legge ‘spazza-corrotti’, anche nota come riforma Bonafede) – riguarda la sospensione della prescrizione dalla pronuncia della sentenza di primo grado sino a che questa non sia divenuta irrevocabile. In altre parole, il termine non decorre più dall’emissione della sentenza di primo grado – indipendentemente che la decisione sia di assoluzione o di condanna – sino alla conclusione del processo. L’innovazione normativa è entrata in vigore il 1° gennaio 2020 e potrà applicarsi esclusivamente con riferimento ai fatti di reato commessi successivamente a questa data. In ragione della rilevanza della riforma, è necessario effettuare un cenno alla normativa previgente risalente alla legge 23 giugno 2017 n. 103 (c.d. riforma Orlando). L’art. 159 c.p. prevedeva la sospensione della prescrizione – per un termine comunque non superiore a un anno e sei mesi – dal giorno indicato per il deposito delle motivazioni della sentenza di primo grado sino alla pronuncia della decisione del grado di appello (il medesimo meccanismo regolamentava altresì il rapporto tra secondo grado e giudizio di Cassazione). Peraltro, a differenza della norma attualmente vigente, ai fini della sospensione veniva in rilievo esclusivamente la sentenza di condanna. In caso di assoluzione, dunque, il termine prescrizionale continuava a decorrere. Inoltre, qualora all’esito di un grado di giudizio successivo al primo fosse intervenuta una decisione di assoluzione, il periodo di sospensione veniva ‘recuperato’ ai fini del conteggio totale. Quanto all’interruzione della prescrizione, quest’ultima, per via del compimento di alcuni atti giudiziari, determina il prolungamento del termine prescrizionale, che comincia nuovamente a decorrere dal giorno stesso in cui si è verificata la causa interruttiva. In ogni caso, ai sensi dell’art. 161, co. 2 c.p. l’aumento non può essere superiore a un quarto del tempo necessario a prescrivere, salvi i casi di alcuni reati specificamente indicati dalla norma per cui è previsto un aumento maggiore. In concreto: se il reato si prescrive in sei anni e si verifica una causa interruttiva, il nuovo termine prescrizionale sarà di sette anni e sei mesi. Le cause di interruzione della prescrizione sono tassativamente indicate dall’art. 160 c.p.: fra queste, ad esempio, la richiesta di rinvio a giudizio o il decreto che dispone il giudizio e non invece, non essendo espressamente previsto, l’avviso di conclusione delle indagini preliminari. 4 - L’imputato può rinunciare alla prescrizione?Si, ai sensi dell’art. 157, co. 7 c.p., l’imputato può rinunciare alla prescrizione: potrebbe avvenire, ad esempio, nei casi in cui la persona – convinta della propria innocenza – miri a ottenere una pronuncia di piena assoluzione. In tali casi, dunque, il giudice non dichiarerà l’estinzione del reato – sebbene il termine prescrizionale sia già maturato – ma dovrà esprimersi nel merito della vicenda. Il codice penale prevede che la dichiarazione di rinuncia avvenga in modo espresso. Ciò vuol dire che la volontà dell’imputato deve essere estrinsecata in maniera esplicita, non potendosi desumere implicitamente. Si consideri, inoltre, che la rinuncia alla prescrizione è un diritto personalissimo e, pertanto, la relativa dichiarazione deve essere effettuata personalmente dall’imputato o dal difensore munito di apposita procura speciale. Secondo l’orientamento maggioritario della Corte di Cassazione, la dichiarazione di rinuncia può essere altresì revocata, a condizione però che non sia già intervenuta la decisione del giudice (a titolo esemplificativo Cass. pen., sez. VI, 11 luglio 2012, n. 30104). Deve tuttavia segnalarsi una pronuncia di segno contrario, ad avviso della quale la rinuncia alla prescrizione è irrevocabile (Cass. pen., sez. V, 24 aprile 2008, n. 33344). Editor: avv. Davide Attanasio
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Egregio Avvocato
20 mag. 2023 • tempo di lettura 7 minuti
La colpa è il criterio eccezionale di imputazione, sotto il profilo soggettivo, dell’evento dannoso, o pericoloso da cui discende l’esistenza del reato, nei confronti del soggetto agente, e si concreta nell’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.È nota e ben tracciata nel codice Rocco del 1930 la distinzione tra colpa e dolo, quest’ultimo considerato il criterio ordinario di imputazione di un fatto di reato. Ai sensi dell’art. 43 c.p., infatti, il dolo consiste nella volontà dell’agente di porre in essere una condotta antigiuridica diretta al perseguimento dello scopo vietato dall’ordinamento. Esistono diverse declinazioni del concetto di dolo, tra le quali si ricordano quella di dolo intenzionale, o di primo grado, e diretto o di secondo grado, il cui discrimen dipende dal ruolo più o meno dominante della volontà nella realizzazione dell’evento dannoso da parte del soggetto attivo. Infatti, se da una parte nel dolo intenzionale, l’agente si rappresenta tutti gli elementi della fattispecie incriminatrice, essendo certo che la sua condotta li integrerà tutti, nel dolo c.d. diretto, al contrario, il soggetto attivo, pur rappresentandosi la possibilità che la propria condotta potrà integrare gli elementi della fattispecie di reato, la condotta antigiuridica posta in essere non è che uno strumento funzionale alla realizzazione di uno scopo diverso. E’ l’esempio che può farsi del sequestratore dell’uomo politico. Il reo, in tal caso, si rappresenta la possibilità di dover uccidere gli uomini della scorta, il che si assume essere funzionale al perseguimento dello scopo illecito.Sicuramente, la nozione di dolo che ha suscitato maggiori perplessità, in dottrina come in giurisprudenza, è quella inerente al c.d. dolo eventuale. Si tratta di una figura non codificata, e per la quale risulta assai arduo tracciare una linea di demarcazione chiara e netta rispetto alla c.d. colpa cosciente, di cui si trova menzione nel codice penale vigente all’art. 61, n. 3 c.p., e cioè in seno alle cc.dd. circostanze aggravanti comuni.Generalmente, si suole definire il dolo eventuale come quella tipologia di dolo che si manifesta ove l’agente, pur non volendo commettere un reato, prevede la possibilità della sua concreta realizzazione a seguito della propria condotta antigiuridica, accettandone il rischio e, così, portandola a compimento.II FIANDACA-MUSCO offre un esempio abbastanza chiarificatore al riguardo. Pensiamo al caso di chi, infastidito dagli schiamazzi provenienti dalla piazza sottostante, lancia dal balcone del proprio appartamento una bottiglia di vetro che, cadendo in terra, si frantuma in mille pezzi, provocando così schegge che vanno accidentalmente a colpire taluno dei passanti, provocando loro lesioni personali.E’ evidente che non sia possibile imputare il reato di lesioni, ex art. 582 c.p., lievi o lievissime, gravi o gravissime a seconda del caso, a titolo di dolo intenzionale, poiché il proprietario dell’appartamento che ha lanciato la bottiglia di vetro dal balcone, di fatto, non voleva realizzare l’evento dannoso, ma ha previsto nella sua mente, quale conseguenza potenziale della propria condotta, che l’evento dannoso, consistente nel danno fisico patito dalle vittime del gesto, si potesse realizzare, accettandone il rischio e, ciononostante, ha agito in senso antigiuridico. Nel caso, invece, della colpa cosciente di cui all’art. 61, n. 3 c.p., è possibile tracciare il seguente perimetro: essa si realizza ogniqualvolta l’agente, pur rappresentandosi in astratto la possibilità che si verifichi l’evento dannoso, quale conseguenza diretta della propria condotta, ne escluda tuttavia il suo concretizzarsi nella realtà materiale, o fenomenica che dir si voglia, confidando nelle rispettive capacità od abilità di evitarlo o di impedirne il verificarsi.Se da una parte è difficile riuscire a tracciare una distinzione precisa tra le figure psicologiche del reato appena enunciate, dall’altro, le difficoltà si fanno ancora più pregnanti rispetto a due declinazioni del concetto di colpa che ancora faticano a trovare un posto chiaro nel complesso panorama del dibattito giurisprudenziale e dottrinale sviluppatosi negli anni.Infatti, ai fini della distinzione tra colpa con previsione e colpa comune, la giurisprudenza ha fatto sovente riferimento alla teoria della probabilità della verificazione dell’evento ovvero dell’astratta previsione. Secondo la tesi in commento, se la probabilità di verificazione dell’evento è rilevante saremmo di fronte alla colpa con previsione, salvo il dolo eventuale quando l’evento è altamente probabile; altre volte, invece, sulla base dell’astratta possibilità di previsione dell’evento, la colpa cosciente si concretizzerebbe nella rappresentazione solo generica ed astratta del verificarsi dell’evento dannoso, mentre ove la rappresentazione sia concreta e specifica si sarebbe di fronte ad un’ipotesi di dolo eventuale.In dottrina, la tesi che fa riferimento al grado di probabilità della verificazione dell’evento, secondo cui dunque sarebbe configurabile colpa cosciente quando l’agente si rappresenta l’evento come possibile (mentre se lo rappresenta come probabile avremmo dolo eventuale) è stata vivacemente criticata soprattutto per la sua indeterminatezza. Si è infatti evidenziato che tale criterio rischia di confondere il giudizio di prevedibilità con quello relativo all’accertamento della previsione dell’evento. Che il grado di probabilità anche elevatissimo non implichi automaticamente che l’agente l’abbia previsto non sembra contestabile. Al più, l’elevata probabilità potrà costituire sintomo dell’effettiva previsione, ma giammai potrà con esso confondersi: se il conducente di un veicolo è in buona salute, o è ubriaco, è di certo maggiormente prevedibile e probabile che provochi un incidente ma ciò non significa che l’agente abbia previsto l’effettivo verificarsi. Secondo invece la tesi della previsione in astratto, piuttosto che in concreto, dell’evento, si avrà colpa cosciente ove il secondo componente del nesso causale, che integra la concezione tripartita del reato, sia stato previsto dall’agente solo in astratto, mentre ove sia stato previsto in concreto avremo dolo eventuale.Invero, anche la tesi suesposta non convince per la semplice ragione per cui, se ammettessimo un criterio discretivo simile, dovremmo allora imputare per colpa aggravata dalla previsione dell’evento qualsiasi delitto colposo che dovesse verificarsi in conseguenza dell’ordinario esercizio di un’attività pericolosa, come la circolazione dei veicoli, ammessa dall’ordinamento per esigenze di utilità sociale.Una terza tesi, in verità, sembra essersi fatta spazio tra quelle appena enunciate e riguarda, in particolare, lo scostamento della condotta posta in essere dall’agente rispetto allo standard cautelare astrattamente adottato dall’ordinamento. Questa teoria, sebbene persuasiva per quel che concerne la distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente, non aiuta affatto a distinguere la figura della colpa comune rispetto a quella della colpa con previsione, per le quali, infatti, un lieve scostamento dallo standard di cautela richiesto è sempre presente e, in ogni caso, non influenza il livello di effettiva previsione dell’evento.Alla luce delle suesposte argomentazioni, allo scopo di rispondere al quesito in esame, sembra essere preferibile la tesi che fa perno sulla specifica concretezza del pericolo che caratterizza la previsione dell’evento, che infatti, caratterizzerà la figura tanto del dolo eventuale quanto della colpa cosciente; al contrario, se il pericolo è soltanto generico ed astratto, può parlarsi soltanto di prevedibilità e dunque di colpa comune o non aggravata. Ciò implica che il Giudice deve accertare tutti gli elementi fattuali e sintomatici che consentano di affermare che l’agente ha effettivamente previsto l’evento.Per concludere con un esempio che aiuta la comprensione dell’argomento, possiamo immaginare il sorpasso in situazione di pericolo che integra un’ipotesi di colpa cosciente o con previsione ogniqualvolta l’automobilista esegua il predetto sorpasso, confidando nella rapidità della sua manovra, pur essendosi accorto che la corsia che deve impegnare per il sorpasso è già occupata da un altro veicolo che marcia in direzione opposta; ovvero, si pensi al caso in cui il sorpasso avvenga in curva, se l’altra corsia appaia impegnata da una serie di veicoli che la stanno percorrendo, ovvero ancora quando l’agente, conscio della brevità del tratto libero nel quale può eseguire il sorpasso, lo compia ugualmente trovandosi nella necessità di rientrare anzitempo e per questo vada ad urtare il veicolo che aveva tentato di sorpassare.Bisogna dunque ribadire che la colpa cosciente è configurabile ove la volontà dell'agente non è diretta alla realizzazione dell'evento, ma egli abbia previsto in concreto che la sua condotta poteva cagionare l'evento ed abbia comunque agito con il convincimento di poterlo evitare, sicché ai fini della valutazione della responsabilità il Giudice deve indicare analiticamente gli elementi sintomatici da cui sia possibile desumere non la prevedibilità in astratto dell'evento, bensì la sua previsione in concreto da parte dell'imputato
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