Egregio Avvocato
Pubblicato il 23 nov. 2021 · tempo di lettura 1 minuti
Il permesso di costruire è il provvedimento legittimante le trasformazioni urbanistiche ed edilizie.
L’art. 10 T.U. 380/2001, individua quelli che sono gli interventi da sottoporre al previo rilascio del permesso di costruire e li specifica tramite la classificazione presente nella disposizione.
In particolare: Gli interventi di nuova costruzione, interventi di ristrutturazione urbanistica e gli interventi di ristrutturazione edilizia.
In merito all’ultimo intervento, l’intervento deve essere diretto ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso rispetto al precedente e che comporti una modifica rispetto alla volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che limitatamente agli immobili in zone A, comporti mutamenti della destinazione di uso o modifiche della sagoma di immobili sottoposti a vincoli paesaggistici.
Anche se, la classificazione non è un elenco chiuso! Infatti, le regioni possono prevedere ulteriori interventi da sottoporre allo strumento del permesso di costruire, se gli stessi prevedono particolari incidenze sul territorio e sul carico urbanistico.
La procedura per il rilascio del permesso di costruire è prevista dall’art. 20 T.U. 380/2001.
Ulteriormente è previsto anche lo Sportello unico per l’edilizia, cui è affidato il compito di acquisire dalle varie amministrazioni competenti tutti gli assensi necessari per la realizzazione di ogni intervento edilizio.
Domanda che deve essere presentata dal proprietario o da chi abbia il titolo per richiederlo. A seguito della nomina del responsabile del procedimento, entro 60 giorni quest’ultimo cura l’istruttoria e formula una proposta di provvedimento. Entro 30 giorni dalla formulazione della proposta del responsabile del procedimento, il dirigente o il responsabile dell’ufficio deve adottare il provvedimento finale che è successivamente notificato all’interessato.
Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove non sia intervenuto un motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si forma il silenzio assenso, fatti salvi i casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
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Egregio Avvocato
11 apr. 2022 • tempo di lettura 5 minuti
Il d.lgs. 231/2001 detta la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti per i reati commessi a suo interesse o vantaggio da un soggetto apicale oppure da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di questi. Premessa: che cosa significa responsabilità amministrativa degli enti e a chi si applicaPresuppostiReati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli entiSanzioni1 - Premessa: che cosa significa responsabilità amministrativa degli enti e a chi si applicaLa responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato è un tipo di responsabilità che possiede caratteristiche proprie della responsabilità penale e della responsabilità amministrativa.Sotto il primo punto di vista, la responsabilità scaturisce dalla commissione da parte di soggetti apicali dell’ente o di soggetto a loro gerarchicamente subordinati dei reati previsti dal decreto ed è la manifestazione della cosiddetta “colpa di organizzazione” dell’ente. L’accertamento della responsabilità, inoltre, è demandata alla competenza del giudice penale. Sotto il secondo punto di vista, quando è accertata la responsabilità, l’ente è soggetto a sanzioni di natura amministrativa (come la confisca).Ai sensi dell’art. 1 d. lgs. 231/2001, la responsabilità può essere imputata a:enti forniti di personalità giuridica;società e associazioni anche prive di personalità giuridica.Non possono essere chiamati a rispondere, invece, lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.L’ente si costituisce in giudizio tramite un legale rappresentante individuato nello statuto o nell’atto costitutivo. 2 - PresuppostiAi sensi dell’art. 5 del decreto, l’ente risponde per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da:soggetti in posizione apicale: si tratta di chi riveste “funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale” nonché di chi esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso;soggetti sottoposti all’altrui direzione. L’ente, quindi, non è responsabile quando l’autore del reato ha agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. A questo proposito, la giurisprudenza afferma che, qualora i soggetti agenti abbiano agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi, viene meno lo schema di immedesimazione organica: di conseguenza, l’illecito commesso, pur tornando a vantaggio dell’ente, non può più ritenersi come fatto suo proprio, ma un vantaggio fortuito, non attribuibile alla volontà della persona giuridica.L’ente, in secondo luogo, non è responsabile in altri due casi. Se il reato è commesso da un soggetto in posizione apicale, l’ente va esente da responsabilità se dimostra:di aver adottato il modello di organizzazione e gestione dei reati della specie di quello verificatosi; di aver affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l´osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; che le persone che hanno commesso il reato lo hanno fatto eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione e di gestione;che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo preposto alla stessa. Tale ultima eventualità è sempre esclusa se l’ente ha adottato efficacemente il modello. A questo fine, i parametri per valutare l’efficacia del modello sono esplicitati all’art. 7 co. 4 del decreto: a titolo esemplificativo, il modello deve essere sottoposto a veridica periodica e deve essere elaborato un codice disciplinare volto a sanzionare le condotte contrarie a quanto prescritto.Se il reato è commesso da uno dei soggetti sottoposti all’altrui direzione, l’ente non è responsabile ove dimostri:che la commissione del reato non è stata permessa dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza;di avere, prima della commissione del reato, adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.Nei casi in cui l’ente risponde, la sua responsabilità è autonoma rispetto a quella della persona fisica (art. 8 del decreto): l’ente risponde, infatti, anche se l’autore del reato non è stato identificato o non è punibile e se il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia. 3 - Reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli entiLa responsabilità amministrativa degli enti è soggetta, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 231/2001, al principio di legalità: l’ente risponde del reato commesso dalla persona fisica solo se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.A questo scopo, gli artt. 24 ss. d. lgs. 231/2001 contengono un fitto catalogo di reati che, se commessi, sono presupposto oggettivo di responsabilità amministrativa degli enti. Ricordiamo a titolo esemplificativo: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture;Delitti di criminalità organizzata, con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico;Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio;Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili e delitti contro la personalità individuale (ad es. prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico); Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonchè autoriciclaggio e delitti in materia di violazione del diritto d´autore.4 - SanzioniUna volta che viene accertata la commissione del reato da parte delle persone fisiche, quando sussistono i presupposti affinché anche l’ente sia ritenuto responsabile, quest’ultimo risponde di una delle seguenti sanzioni amministrative (art. 9 del decreto):sanzione pecuniaria;confisca;sanzioni interdittive (ai sensi dell’art. 9 co. 2, si tratta dell’interdizione dall’esercizio dell’attività; della sospensione o della revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; del divieto di contrattare con la p.a.; dell’esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi; del divieto di pubblicizzare beni o servizi);pubblicazione della sentenza.Le prime due sanzioni sono volte ad incidere direttamente sul patrimonio dell’ente, che risponde, secondo il principio della responsabilità patrimoniale di cui all’art. 27 del decreto, con il suo stesso patrimonio o con il fondo comune. Le altre due sanzioni hanno lo scopo di disincentivare la commissione di illeciti da parte degli enti. Le sole sanzioni interdittive possono non essere applicate se, ai sensi dell’articolo 17 del decreto, prima che venga dichiarata l’apertura del dibattimento nel primo grado di giudizio, l’ente dimostra di:aver risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero di essersi efficacemente adoperato in tal senso;aver eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l´adozione e l´attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;aver messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.Editor: dott.ssa Elena Pullano
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Egregio Avvocato
9 mag. 2022 • tempo di lettura 4 minuti
Alcuni reati contro l’amministrazione della giustizia, fra cui la falsa testimonianza e il favoreggiamento personale, non sono punibili se il colpevole, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero.Ambito di applicazione della ritrattazioneTermine entro il quale è ammessa la ritrattazioneRatio e natura giuridica della ritrattazione1 - Ambito di applicazione della ritrattazioneCome anticipato, l’art. 376 c.p., sotto la rubrica “Ritrattazione”, prevede che non è punibile il colpevole di alcuni reati contro l’Amministrazione della giustizia se il colpevole, nel termine che appresso vedremo, ritratta il falso e manifesta il vero. I reati che possono essere non punibili sono precisati dallo stesso art. 376 c.p.: false informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte penale internazionale (art. 371-bis c.p.): questo reato punisce chiunque, richiesto dal pubblico ministero o dal procuratore della Corte penale internazionale di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false o tace, in tutto o in parte, ciò che sa;false dichiarazioni al difensore (art. 371-ter c.p.): punisce chiunque rende dichiarazioni false al difensore nell’ambito delle investigazioni difensive;falsa testimonianza (art. 372 c.p.): punisce il testimone che afferma il falso, che nega il vero o che tace, in tutto o in parte, ciò che sa;falsa perizia o interpretazione (art. 373 c.p.): punisce il perito o l’interprete che, nominato dall’Autorità giudiziaria, dà parere o interpretazioni mendaci o afferma fatti non conformi al vero;frode in processo penale e depistaggio (art. 375 co. 1 lett. b) c.p.): punisce il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, al fine di ostacolare o sviare un’indagine o un processo penale, richiesto dall’Autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale, afferma il falso o nega il vero o tace, tutto in parte, ciò che sa;favoreggiamento personale (art. 378 c.p.): punisce il soggetto che, dopo la commissione di un delitto punito con l’ergastolo o la reclusione, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell’Autorità o a sottrarsi alle ricerche effettuate da quest’ultima effettuate.Per andare esente da pena, il colpevole di uno di questi reati deve riconoscere, nell’ambito dello stesso procedimento in cui lo ha commesso, la falsità del proprio operato o delle proprie dichiarazioni e, in piena coscienza e consapevolezza, esteriorizzare di aver reso mendacio e rettificare con il vero. La ritrattazione, in altri termini, deve essere non equivoca, idonea a riconoscere il mendacio e confutarlo nel vero.Deve trattarsi di un ravvedimento volontario; può però non essere spontaneo, potendo essere determinato dal mero interesse del soggetto attivo di evitare conseguenze sanzionatorie. Infine, la ritrattazione deve essere completa: non è ammessa in forma parziale.2 - Termine entro il quale è ammessa la ritrattazioneNell’ambito del processo penale, la ritrattazione è ammessa non oltre la chiusura del dibattimento, che è il momento immediatamente precedente le conclusioni delle parti. Nell’ambito del processo civile, invece, la ritrattazione è ammessa fino a che la sentenza civile non è diventata definitiva.3 - Ratio e natura giuridica della ritrattazioneMa perché il legislatore dovrebbe volere mandare esente da pena chi è colpevole di aver, a vario titolo, sviato il corretto evolversi della giustizia? Il motivo è che si vuole incentivare l’autore della menzogna a dire il vero, consentendo l’accertamento dei fatti: per spingerlo quindi a ritrattare, gli viene assicurato che non sarà punito.Dietro la non punibilità per l’autore di un reato che ritratta, quindi, c’è un bilanciamento di interessi: da un lato, l’interesse ad accertare la verità in sede processuale; dall’altro lato, l’interesse a punire la falsità. Fra questi due interessi, prevale quello ad accertare la verità: ormai la falsità è stata posta in essere e si vuole evitare che la stessa possa altresì pregiudicare l’esito del processo. Se questa è la ratio sottesa, la ritrattazione non può che essere qualificata come causa di non punibilità in senso stretto. Questa categoria comprende dei fatti che sono tipici, antigiuridici e colpevoli ma che, per ragioni di opportunità, non vengono puniti. Come abbiamo visto, l’opportunità sta nel ricercare il corretto svolgimento del processo, accettando di non punire una condotta illecita.Da ultimo deve rilevarsi la natura soggettiva e personale della causa di non punibilità in esame: di conseguenza, è escluso che la ritrattazione possa operare anche nei confronti dell’istigatore, tranne nel caso in cui il soggetto che abbia istigato a commettere le fattispecie delittuose abbia, poi, convinto l’istigato a ritrattare.Editor: dott.ssa Elena Pullano
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Egregio Avvocato
3 mag. 2021 • tempo di lettura 7 minuti
Un istituto che trova ampia applicazione nell’ordinamento italiano e che pone conseguenti problemi applicativi è quello della recidiva. L’art. 99 del codice penale prevede la disciplina di tale istituto, sul quale – anche di recente – si è espressa più volte la Corte di Cassazione a Sezioni Unite. Vediamo insieme gli aspetti più importanti.Campo di applicazione e natura giuridica della recidivaI diversi tipi di recidivaI cd. effetti secondari della recidiva1 - Campo di applicazione e natura giuridica della recidivaL’art. 99 c.p. dispone che chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo. Da ciò si desume che al fine di poter applicare la recidiva devono sussistere almeno due presupposti:a. il soggetto deve avere commesso un delitto non colposo, per il quale sia stato già condannato con sentenza passata in giudicato; e questo delitto si chiamerà reato fondante;b. dopo il passaggio in giudicato della prima condanna, il soggetto deve aver commesso un nuovo delitto non colposo, che si chiamerà reato espressivo. È a questo secondo reato che verrà applicata la recidiva. Tuttavia, è ormai pacifico in giurisprudenza che non sono sufficienti questi due soli presupposti, e che mai vi potrà essere un automatismo nell’applicazione della recidiva – non può essere conseguenza automatica della mera sussistenza di questi due presupposti. Il giudice, invero, dovrà sempre condurre una valutazione in concreto sul fatto di applicare o meno la recidiva, tale per cui si ritiene che debba sussistere un terzo presupposto:c. il reato espressivo deve palesare una maggiore consapevolezza e una maggiore pericolosità sociale dell’autore del reato.Se non vi è questa valutazione, o se comunque il reato espressivo non ha nulla a che vedere con il reato fondante, allora il giudice non potrà applicare la recidiva: in quanto la ricaduta non è sintomatica di una maggiore colpevolezza e non denota il soggetto autore del reato come maggiormente pericoloso.In merito alla natura giuridica della recidiva, si evidenzia che ad oggi è stata del tutto superata la tesi tradizionale secondo cui veniva classificata quale status. Tale tesi poneva l’accento sul fatto che la legge sembrava riferirsi sempre al recidivo quale soggetto, parlando sempre del “recidivo”.Oggi la tesi prevalente ritiene che si tratti di una circostanza aggravante del reato, e ciò si desume non solo dall’art. 99 c.p., ma anche da altre disposizioni come l’art. 69 c.p., che disciplina il bilanciamento tra circostanze, e l’art. 70 c.p., che distingue tra circostanze oggettive e soggettive, ed entrambe le disposizioni citano la recidiva.Da tale classificazione come circostanza aggravante derivano importanti conseguenze, tra le più importanti vi è quella per la quale anche la recidiva deve soggiacere alle normali regole in materia di concorso di circostanze (artt. 63 e ss. c.p.), come sottolineato anche dalle pronunce della Corte di Cassazione a Sezioni Unite. Una prima sentenza del 2011 ha evidenziato che l’art. 63 co. 4 c.p. sul concorso tra circostanze ad effetto speciale si applica anche alla recidiva; e una seconda sentenza del 2021 ha ribadito che la recidiva è una circostanza, ed è circostanza ad effetto speciale (tranne che nel comma 1), quindi deve trovare applicazione anche la disciplina ex art. 649 bis c.p. sul regime di procedibilità d’ufficio.2 - I diversi tipi di recidivaL’art. 99 c.p. prevede diversi tipi di recidiva.Il primo comma prevede la recidiva semplice, che sussiste nel momento in cui un soggetto commette un qualsiasi delitto non colposo dopo essere stato giudicato con sentenza passata in giudicato per un precedente delitto non colposo. In questo caso è previsto l’aumento di un terzo della pena.Il secondo comma prevede la recidiva monoaggravata, che ricorre o quando il reato espressivo (quindi il secondo delitto) è della stessa indole del primo; o è stato commesso entro 5 anni dalla precedente condanna; o, ancora, è stato commesso nel corso dell’esecuzione della pena. A fronte di tale circostanza aggravante il legislatore prevede un aumento della pena fino alla metà.Il terzo comma disciplina la recidiva pluriaggravata, la quale prevede che ricorrano due o più circostanze del secondo comma; quindi ad es. il reato espressivo sia contemporaneamente della stessa indole del primo e sia stato commesso nei cinque anni dalla precedente condanna. L’aumento di pena in questo caso è della metà.Il quarto comma prevede la recidiva reiterata, che sussiste nel momento in cui un soggetto già dichiarato recidivo commetta un altro delitto non colposo. In questo caso l’aumento di pena è della metà nel caso di cui al primo comma, e di due terzi negli altri casi.Infine, il comma 5 prevedeva originariamente una forma di recidiva obbligatoria. Oggi tale ipotesi di obbligatorietà è stata espunta dall’ordinamento, perché considerata incostituzionale dalla Corte in quanto del tutto irragionevole: si applicava a prescindere dal reato fondante, e teneva conto del solo reato espressivo, il quale doveva rientrare in un catalogo del tutto eterogeneo ex art. 407 c.p.p. Nella disciplina attuale l’unica obbligatorietà concerne il quantum di pena, e non anche la valutazione sull’an, quindi la valutazione in merito alla sussistenza o meno della recidiva.3 - Gli effetti secondari della recidivaLa legge penale ricollega delle conseguenze pregiudizievoli ulteriori al soggetto che è stato dichiarato recidivo. Infatti, non si ha il solo effetto diretto dell’incremento di pena, ma si hanno anche ulteriori effetti, tra cui, una maggiore difficoltà nel riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62 bis co. 2 bis c.p.); un limite minimo di aumento della pena nel caso di reato continuato commesso dal recidivo reiterato (art. 81 co. 4 c.p.); un allungamento del termine di prescrizione (art. 157 c.p.); una maggiore limitazione in caso di amnistia e indulto (artt. 151 co. 5 e 171 co. 3 c.p.).La Corte di Cassazione a Sezioni Unite si è occupata più volte del campo di applicazione di tali effetti pregiudizievoli ulteriori. È pacifico che se il giudice non ha proprio applicato la recidiva, perché ha ritenuto che tra reato fondante e reato espressivo non vi era alcun collegamento, allora non si verificherà né l’effetto principale dell’aumento di pena, né gli effetti secondari.Se, invece, ha applicato la recidiva perché sussiste un collegamento tra i due reati, allora si produrranno anche gli effetti secondari, oltre all’aumento di pena. Il caso problematico è quello del concorso eterogeneo di circostanze, cioè il caso in cui il fatto di reato è connotato sia da circostanze attenuanti sia da circostanze aggravanti, quali la recidiva. Il giudice dovrà operare il giudizio di bilanciamento previsto dall’art. 69 c.p. alla luce del quale la circostanza aggravante della recidiva potrà essere considerata prevalente, equivalente o subvalente rispetto alle attenuanti.Nel caso in cui risulti prevalente la recidiva, è pacifico che si produrranno gli effetti secondari oltre all’effetto principale dell’aumento di pena.Se, invece, la recidiva risulta equivalente rispetto alle attenuanti, una prima tesi ha sostenuto che vi sia stata una elisione della stessa, a fronte della quale è scomparsa, e non essendoci stato un aumento di pena non possono esservi neanche gli effetti secondari. Le Sezioni Unite nel 2010, diversamente, hanno sostenuto che, anche se apparentemente scomparsa, in realtà il giudice ha ritenuto esistente la recidiva, perché altrimenti non avrebbe potuto fare il giudizio di bilanciamento. Quindi anche in caso di equivalenza la recidiva è da ritenersi applicata, e quindi trovano applicazione anche le norme sugli effetti secondari.Infine, nel caso in cui la recidiva venga ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti, sono state sostenute due tesi. Una prima tesi, accolta dalle Sezioni Unite nel 2021, ritiene che anche in questo caso la recidiva è da ritenersi applicata e di conseguenza anche tutti gli effetti secondari troveranno applicazione. Una seconda tesi, accolta da altre Sezioni Unite nel 2018, ritiene invece che solo nel caso in cui sia espressamente previsto dalla legge anche in caso di subvalenza dovranno applicarsi gli effetti secondari, come avviene per la disciplina della prescrizione (artt. 157 e 161 c.p. che ritengono comunque esistente la recidiva, anche se subvalente), e non invece negli altri casi in cui non esiste una norma specifica.Editor: dott.ssa Claudia Cunsolo
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Egregio Avvocato
26 feb. 2024 • tempo di lettura 7 minuti
BOMBE MENTALIL’obiettivo è indurre malattie mentali o semplicemente spingere a comportamenti che ne imitano i sintomi.Le psico-bombe possono essere mutate in candidati manciuriani o assassini programmati. L’ingegneria sociale ne può fare uso in molti modi per manipolare le leggi e i media. Quindi, ad esempio, se un ingegnere sociale volesse rendere illegali le armi, potrebbe innescare molte psico-bombe che fanno uso di armi da fuoco. L’opinione pubblica verrebbe terrorizzata dalle storie dei media e verrebbe indotta ad approvare leggi per criminalizzare le armi. Le psico-bombe che incutono terrore sono anche utili per fare in modo di convincere i cittadini a rinunciare ai propri diritti e alla propria privacy. Vengono spesso anche utilizzati per distrarre l’attenzione da fatti più pertinenti e importanti.I gruppi della CIA e del Dipartimento della Difesa che programmano le persone per queste operazioni illegali clandestine spesso si definiscono satanisti. Ci sono molte ragioni per questo, oltre a una storia di copertura e a fare in modo di confondere l’obiettivo. La bibbia satanica parla di creare capri espiatori.Chiunque scriva o parli di questi argomenti viene attaccato da psico-bombe che sono portate a credere che lo scrittore o l’oratore faccia parte della cospirazione ed che sia coinvolto nella loro tortura. Coloro che non parlano di queste atrocità e che dovrebbero esserne al corrente, sono i colpevoli.La destabilizzazione della personalità usando questi metodi crea psico-bombe. Questi possono essere riconosciuti nelle persone che commettono massacri. Destabilizzare la personalità anni prima che un assassino programmato o una psico-bomba venga innescata, aiuta a creare il record storico da usare per la “plausibile negabilità”. Gli obiettivi delle reali missioni di simulazione operativa usando persone a caso vengono screditati nelle notizie come persone con una storia di instabilità che risale a decenni prima e che imitano le “malattie mentali”. È in parte vero che la persona è vittima di un “virus mentale” che causa o imita le malattie mentali in questi esperimenti, ma ciò che l’opinione pubblica non viene mai a sapere, è cosa la causa. Ci sono fattori ambientali e genetici che possono causare malattie. Naturalmente ci sono difetti mentali naturali derivanti da esperienze di vita, collegamenti fisici e squilibri chimici, ma quelli che fanno notizia sono quasi sempre legati agli hacker della mente. L’obiettivo della creazione di una psico-bomba è che quest’ultima uccida e distrugga il più possibile nella comunità e nell’ambiente circostante senza, all’apparenza, avere un vero obbiettivo. Soggettivamente, il soggetto pensa che questo sia l’unico modo per cambiare la situazione e per attirare l’attenzione dei media sul proprio messaggio. Questo è un metodo per creare terrorismo. Il terrorismo viene poi utilizzato per creare il cambiamento.Le psico-bombe vengono usate di solito per causare caos e atti “casuali” di omicidi di massa. Ciò consente alla nazione dietro alla programmazione di non essere accusata di sponsorizzare il terrorismo, anche domestico, in modo da giustificare una maggiore “protezione” da parte del governo e la perdita delle libertà. Le persone non si oppongono perché pesano che la sicurezza sia più importante della libertà. Si tratta di un algoritmo fondamentale e istinto che spinge a protegge i propri figli e consente alle specie di sopravvivere. Questi algoritmi possono essere utilizzati anche per ottenere più potere e influenza.Il depatterning viene usato per rimuovere ogni senso della vita e speranza. Ciò è necessario per le operazioni sotto falsa bandiera (false flag) e per creare un intenso ideale/motivo come viene fatto dai programmatori di attentatori suicidi usando la religione o il patriottismo estremo per convincerli. Si tratta di cancellare gli istinti di sopravvivenza.Il Mind Hacking Strategy Group ha studiato come disinnescare una psico-bomba o almeno reindirizzarla verso i loro veri nemici. È pericoloso creare questi individui che stanno per esplodere, perché possono essere utilizzati da altre organizzazioni/governi e venire riprogrammati per un’altra missione.Assassini programmatiIl concetto degli assassini programmati è stato reso popolare dal film e dal libro “The Manchurian Candidate”. L’idea di base è far avvicinare l’assassino programmato all’obbiettivo per poi attivarlo per commettere un omicidio. Uno di questi programmi della CIA si chiamava Artichoke. Il progetto Artichoke creò soggetti dell’età di circa 35 anni, socievoli e istruiti. L’obiettivo era far sì che i soggetti uccidessero un leader politico, incluso uno negli Stati Uniti, se non ne fossero stati identificati altri. Le dimensioni e la portata di questi fatti non sono mai state rivelate né i risultati di tali esperimenti.Nessuno accetterebbe mai volontariamente di prostituirsi per un’agenzia che non li paga. La maggior parte delle persone non è in grado di uccidere, nemmeno per legittima difesa. La creazione di una doppia personalità patologica è uno degli obiettivi principali di questi programmi della CIA. Questo è il motivo per cui molte donne vengono usate per il condizionamento basato sul trauma e la creazione di personalità multiple. Le “femme fatales” sono più utili nell’industria delle spionaggio. Solo una piccola percentuale di coloro che vengono brutalizzati sviluppa personalità multiple e vengono ulteriormente programmati.L’idea è di creare sociopatici che eseguono comandi ma che siano in grado di integrarsi nella maggior parte dei gruppi sociali con facilità usando il fascino e non richiedono alcun pagamento se non l’opportunità di eseguire gli ordini di qualcun altro o contro la propria volontà/conoscenza.Come vengono creati gli assassini programmati? Lo stato cosciente è diviso e condizionato dalle emozioni. Durante uno stato alterato e tortuoso, forzano la visualizzazione degli eventi che i programmatori vogliono che vengano eseguiti. È la stessa cosa di come quando gli atleti visualizzano le loro abilità più e più volte prima di eseguirle effettivamente. Un assassino programmato è costretto a visualizzare ripetutamente l’assassinio dei propri obiettivi utilizzando diversi metodi che gli vengono insegnati durante la programmazione.Gli agenti e gli assassini dormienti vengono chiamati tali perché rimangono in stasi, zombificazione o stato alterato, fino a quando vengono usati e attivati quando necessario. Le cellule dormienti terroristiche operano in modo simile, tranne per il fatto che si sono offerte volontarie per la loro missione. Il termine terrorista è solo una formalità. Molti soldati e assassini programmati creati dagli Stati Uniti vengono utilizzati in operazioni sotto falsa bandiera fatte passare per terrorismo dai media ma talvolta vanno contro coloro che li hanno creati. La serie di film e libri, Borne Identity, lo illustra da un punto di vista hollywoodiano.La differenza tra psico-bombe e gli assassini programmati è semplicemente la selezione di particolari atti di distruzione o di persone da uccidere. L’esperienza soggettiva dell’assassino programmato può essere completamente diversa nel movente da quella prevista dai normali crimini passionali. Gli assassini di John Lennon e del presidente Ronald Reagan sono esempi di assassini programmati che non avevano una ragione comprensibile apparente per la loro azione violenta. Quindi li chiamiamo pazzi. Ci sono stati diversi tentativi falliti da parte della CIA in passato di creare uno psico-assassino ossessionato dall’amore delirante. Questi non fanno mai notizia. In effetti, questi tipi di assassini sembrano avere più successo nel portare a termine la loro missione rispetto all’illusione diretta indotta dall’odio artificiale. Inoltre, gli assassini che sono stati hackerati mentalmente con successo sembrano non essere consapevoli della tecnologia e di ciò che controlla i loro pensieri. I progetti di hacking mentale a cui viene detto usando la tecnologia “voice to skull (V2k)” che sono proprietà del governo non sembrano abbastanza idonei per venire innescati sebbene molti ne parlino. L’Oklahoma bomber potrebbe essere l’eccezione.Gli assassini programmati vengono creati dal governo per un particolare obiettivo da uccidere sotto comando ipnotico e generalmente non si suppone che ricordino l’atto dopo averlo commesso per via dell’utilizzo di una tecnica per dividere le loro personalità e creare “alter” dissociati. Ciò consente loro di superare i test del poligrafo e simili.Prof. Dr. Giovanni MoscagiuroStudio delle Professioni e Scienze forensi e Criminologia dell'Intelligence ed Investigativa Editori e Giornalisti europei in ambito investigativoemail: studiopenaleassociatovittimein@gmail.comEsperto e Docente in Diritto Penale ,Amministrativo , Tributario , Civile Pubblica Amministrazione , Esperto in Cybercrime , Social Cyber Security , Stalking e Gang Stalking, Cyberstalking, Bullismo e Cyberbullismo, Cybercrime, Social Crime, Donne vittime di violenza, Criminologia Forense, dell'Intelligence e dell'Investigazione, Diritto Militare, Docente in Criminologia e Scienze Forensi, Patrocinatore Stragiudiziale, Mediatore delle liti, Giudice delle Conciliazioni iscritto all'albo del Ministero di Grazia e Giustizia, ausiliario del Giudice, CTU e CTP, Editori e Giornalisti European news Agency
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