Vaccino anti – covid e contrasto genitoriale sulla somministrazione al figlio minore

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Pubblicato il 28 ott. 2021 · tempo di lettura 4 minuti

Vaccino anti – covid e contrasto genitoriale sulla somministrazione al figlio minore | Egregio Avvocato
La vaccinazione anti – Covid è stata estesa anche ai minori di 18 anni, in iva non obbligatoria.
La scelta di vaccinare il minorenne viene presa da entrambi i genitori, poiché trattandosi di una questione inerente la salute del minore, non può essere presa autonomamente da quest'ultimo, né da un genitore solo. Tale principio vale per i genitori coniugati, conviventi, separati e divorziati. Nel caso i genitori non ci siano, invece, la scelta ricadrà sul tutore del minore.
Si è assistito in questo periodo di emergenza pandemica, a situazioni di contrasto tra genitori e figli per la somministrazione del vaccino a quest’ultimi.
La figura del minore viene necessariamente coinvolta nella dinamica familiare in quanto la somministrazione del vaccino incide sulla salute e vita sociale dello stesso.
Eventuali contrasti tra i genitori, in merito alla somministrazione dei vaccini (obbligatori e non) ai figli minori, devono essere risolti dal Tribunale, in un'ottica di tutela dell’interesse del minore e della collettività.


1 – Il contrasto tra i genitori sulla somministrazione del vaccino al figlio minore

2 – Il minore dev’essere ascoltato dal Giudice nel procedimento che lo coinvolge?

3 – Qual è il procedimento da istaurare per ottenere il consenso alla vaccinazione anti – covid?


1 – Il contrasto tra i genitori sulla somministrazione del vaccino al figlio minore


La questione della somministrazione del vaccino anti – covid ai minori di 18 anni agita i pensieri di tanti genitori.

L’argomento è delicato in quanto alle ragioni scientifiche si aggiungono quelle etiche, in un clima caratterizzato da sospetti, paure, informazioni spesso incontrollate e contraddittorie, dove orientarsi e fidarsi diventa un esercizio abbastanza complesso.

I Tribunali di tutta Italia, in questo contesto di emergenza pandemica, sono chiamati a dirimere i contrasti nati tra i genitori sulla somministrazione del vaccino anti–covid ai figli minori. Infatti, si sono registrati numerosi casi in cui uno dei due genitori è contrario alla somministrazione del vaccino e di conseguenza ha negato il necessario consenso.

Tale ipotesi si è verificata sia tra genitori separati o divorziati con affido condiviso del figlio minore ma anche tra genitori non separati o divorziati dove è stato necessario l’intervento del Tribunale al fine di autorizzare la somministrazione del vaccino al minore di anni 18. 

La tesi prevalente, accolta dai Tribunali investiti della questione, ritiene che i programmi vaccinali siano posti a tutela dell’incolumità sanitaria non solo individuale ma anche comunitaria e, per questo, devono essere autorizzati.

In particolare, il Tribunale di Milano, a seguito di ricorso ex art. 709 - ter c.p.c, con decreto del 2 settembre 2021, ha autorizzato il padre del minore alla somministrazione del vaccino anti – covid, in autonomia e senza il necessario consenso della madre che invece si era opposta alla vaccinazione della figlia minore.

Nel caso in esame, il Tribunale ha stabilito che l’interesse del minore, nelle questioni inerenti la salute, deve essere perseguito anche contro la posizione dei genitori. Per questo motivo, nel procedimento in esame, è stato emesso un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale, nei confronti della madre, ammonendola, ex art. 709 c.p.c, a non ostacolare il percorso vaccinale della figlia.

Ed ancora, il Tribunale di Vercelli, con una recentissima decisione, ha autorizzato la somministrazione del vaccino ad una ragazza quasi diciassettenne, prendendo atto del consenso da quest'ultima manifestato a fronte del rifiuto opposto dalla madre. 


2 – Il minore dev’essere ascoltato dal Giudice nel procedimento che lo coinvolge?


L’audizione del minore rappresenta un adempimento obbligatorio in tutti quei procedimenti in cui il giudice deve decidere in ordine a situazioni di diretto interesse del figlio.

In una controversia abbastanza delicata come quella della somministrazione del vaccino anti – covid la volontà del minore dev’essere presa in considerazione dapprima dai genitori in contrasto tra loro e poi dal giudice nell’eventuale giudizio che lo coinvolge.

Nel caso sopra citato che ha coinvolto il Tribunale di Vercelli si è proceduto con l’ascolto della minore (quasi diciassettenne), la quale ha espresso la volontà di essere vaccinata per poter partecipare liberamente alle attività scolastiche ed extra scolastiche.

Anche il Tribunale di Monza, con decreto del 22 luglio 2021, ha proceduto all’ascolto di un minore di quindici anni, il quale ha espresso la volontà di essere vaccinato per poter partecipare, in modo più spensierato, alle attività scolastiche e sportive stante il diniego del padre al consenso necessario.

In entrambi i casi citati, i giudici di merito hanno valorizzato la manifestazione di volontà dei minori, espressa in modo chiaro e sorretta da forti motivazioni di ritorno alla normalità della vita sociale, scolastica e sportiva.  


3 – Qual è il procedimento da istaurare per ottenere il consenso alla vaccinazione anti – covid?


Nel caso di genitori separati, qualora questi non riescano a risolvere il conflitto in famiglia, la via obbligata è quella del ricorso ex art. 709 ter c.p.c. e sarà competente il giudice della separazione.

Nel caso di genitori non separati, invece, la competenza è attribuita al Tribunale per i minorenni che verrà adito mediante ricorso ex articolo 336 c.c.

Il giudice, qualora lo ritenga opportuno, può decidere di avvalersi della competenza tecnica di un medico pediatra o di un esperto in materia vaccinale (ad esempio un virologo o un immunologo). In particolare, al consulente sarà chiesto di pronunciarsi sulla opportunità, nel caso specifico, ad effettuare il vaccino.

In caso di conflitto tra genitori, separati o meno, sarà comunque necessario quindi che sia l’Autorità Giudiziaria a dirimere la controversia e a sostituirsi nell’esercizio della responsabilità genitoriale.


Editor: Avv. Elisa Calviello

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Il testamento: tipologie e ipotesi di impugnabilità

14 feb. 2022 tempo di lettura 5 minuti

Ai sensi dell’articolo 587 del codice civile il testamento può definirsi come l’atto con cui un soggetto dispone, per il tempo in cui non sarà più in vita, di tutte o parte delle proprie sostanze.Ma quante e quali sono le tipologie di testamento? Sono previsti casi in cui è possibile impugnare il testamento?Le diverse tipologie di testamento e i casi in cui è possibile impugnarloL’impugnazione per annullabilità del testamentoL’impugnazione per nullità del testamentoL’impugnazione del testamento per lesione di legittima1 - Le diverse tipologie di testamentoOltre a fornire la definizione di testamento quale atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse, la legge disciplina tre diverse tipologie di testamento: il testamento olografo, il testamento pubblico e il testamento segreto.Il testamento olografo è, in buona sostanza, la tipologia “più semplice” di testamento. Difatti, è sufficiente che sia scritto per intero, datato e sottoscritto di proprio pugno dal testatore.Il testamento pubblico, al contrario, deve essere necessariamente redatto da un notaio alla presenza di due testimoni che non devono essere interessati all’atto.Tale tipologia di testamento deve essere redatto rispettando alcune formalità. In particolare: a) il testatore deve dichiarare oralmente al notaio, alla presenza dei due testimoni, le sue ultime volontà, in modo assolutamente spontaneo e libero; b) il notaio, seguendo le disposizioni dettategli dal testatore, provvede alla materiale redazione dell’atto, dandone lettura al termine e apponendo indicazione del luogo, della data e dell’ora in cui il testamento è stato redatto; c) il testatore, i testimoni e il notaio devono provvedere a sottoscrivere il testamento.Il testamento segreto, infine, è preparato dallo stesso testatore e consegnato a un notaio, il quale ha l’unico compito di custodirlo e redigere l’atto di ricevimento.Tutte e tre le citate tipologie di testamento possono essere affette da determinati vizi che consentono, a chi ne ha interesse, di proporre impugnazione. Per brevità di trattazione, è possibile affermare che le ragioni che giustificano l’impugnazione del testamento sono: a) l’incapacità del testatore, b) la violazione degli obblighi di forma del testamento, c) la violazione del contenuto del testamento, d) la redazione del testamento in presenza di un vizio della volontà del testatore, vale a dire in presenza di errore, violenza o dolo.Ognuna di queste motivazioni giustificatrici dell’impugnabilità del testamento conduce a una differente forma di invalidità. 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Si tratta dei c.d. eredi legittimari che, per legge, sono il coniuge, i figli e, in assenza di questi ultimi, gli ascendenti.Orbene, a tali soggetti spetta necessariamente una quota dell’eredità, per l’appunto la quota di legittima.L’azione di impugnazione del testamento per lesione della quota di legittima consente di ridefinire l’asse ereditario.Difatti, l’azione di riduzione è quell’azione volta a tutelare le quote di legittima spettanti ai legittimari. In particolare, l’erede legittimario che ritenga di aver ricevuto meno di quanto gli spetterebbe per legge può impugnare il testamento.In particolare, per poter esercitare tale azione l’erede legittimario deve, innanzitutto, accettare il testamento con  beneficio di inventario; dopodiché potrà impugnare il testamento entro il termine di dieci anni dalla data di accettazione, sebbene una parte minoritaria della giurisprudenza ritenga che i dieci anni decorrano dall’apertura della successione.

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Adozione internazionale

16 gen. 2023 tempo di lettura 3 minuti

o Studio Legale Lamanna Di Salvo si occupa da anni di problematiche di diritto di famiglia inerenti separazione, divorzio, sottrazione di minori, adozione nazionale e internazionale, affidamento. Nell'esecuzione degli incarichi affidatici prestiamo particolare attenzione alla tutela dei minori, che sono proprio i soggetti più deboli, i cui diritti - pur sulla carta indiscutibilmente riconosciuti a livello nazionale e internazionale - vengono spesso messi in secondo piano nelle vicende patologiche del rapporto coniugale. Oggi vogliamo dedicare particolare attenzione all'adozione internazionale, intesa come lo strumento volto a dare una nuova famiglia al minore a cui manchi in via definitiva il sostegno da parte della famiglia di origine e che, pertanto, si trovi in stato di abbandono. La Legge n° 184/1983 regola anche sia l'adozione nazionale che quella di minori stranieri e residenti all'estero. I requisiti per l'adozione internazionale sono gli stessi previsti per l'adozione nazionale, e sono previsti dall'art. 6 della legge 184/83 (come modificata dalla legge 149/2001) L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o per un numero inferiore di anni se i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, e ciò sia accertato dal tribunale per i minorenni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando, con la possibilità di deroga in caso di danno grave per il minore. Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni.I predetti limiti di età possono essere derogati nell’interesse del minore o dei minori nell’ipotesi di adozione di più fratelli. Tutte le coppie che intendono iniziare un percorso di adozione internazionale devono presentare la dichiarazione di disponibilità al Tribunale dei Minori del circondario in cui risiedono e successivamente richiedere che lo stesso dichiari la loro idoneità all’adozione. Successivamente, i servizi sociali di competenza eseguono una serie di accertamenti sulla cui base il Tribunale pronuncerà un Decreto che attesta l’idoneità o l’inidoneità. Il Tribunale, dopo aver ricevuto le valutazione del servizio sociale, provvederà ad emettere il decreto di idoneità o meno all’adozione internazionale. Entro un anno dalla pronuncia del decreto di idoneità i richiedenti devono rivolgersi ad un ente autorizzato dalla commissione per le adozioni internazionali il quale metterà in contatto gli adottanti con il minore straniero. La Commissione, in particolare, provvede a comunicare l’emissione dell’autorizzazione all’ingresso in Italia agli uffici consolari del luogo. Sono tali Uffici Consolari a rilasciare materialmente il visto d’ingresso per adozione. Il Tribunale per i Minorenni, in seguito, dichiara efficace in Italia il provvedimento di adozione pronunciato all'estero e ne ordina la trascrizione nei registri dello stato civile Invece, nel caso in cui il provvedimento straniero, anziché disporre direttamente l’adozione, disponga l'affidamento a scopo di adozione, sarà necessario che il Tribunale per i Minorenni dichiari efficace l’affidamento a scopo adottivo in Italia. In tale ultima ipotesi, l’adozione si perfezionerà in Italia all’esito positivo del periodo di affidamento preadottivo e sarà il Tribunale per i Minorenni a decidere con Decreto l’adozione, provvedendo ad ordinarne la trascrizione nei registri dello stato civile.

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Animali domestici e condominio: regole e limiti

20 apr. 2021 tempo di lettura 6 minuti

La riforma del Condominio, disciplinata dalla Legge n. 220 del 2012, ha finalmente dato una risposta, forse non del tutto esaustiva, all’annosa questione del possesso (o detenzione) degli animali all’interno degli edifici condominiali.Infatti, con l’introduzione di un’apposita norma nel codice civile, è stato - in un certo senso - liberalizzato l’ingresso degli animali domestici nei condominii. Nonostante ciò, diversi sono gli interrogativi che permangono: possono essere previsti dei limiti? Quali sono i comportamenti da tenere? In caso di contratto di locazione, il proprietario può porre dei divieti al conduttore?Animali domestici in Condominio: cosa prevede la legge? Quali animali rientrano nella nozione del codice civile?Cosa occorre fare se il regolamento condominiale ne vieta il possesso o la detenzione?Quali comportamenti è opportuno tenere?Animali domestici e locazione: il proprietario locatore può impedirne il possesso?1 - Animali domestici in Condominio: cosa prevede la legge? Quali animali rientrano nella nozione del codice civile?Possedere un animale domestico all’interno di un edificio condominiale può causare dissidi tra i singoli condòmini. Non tutti, infatti, nutrono i medesimi sentimenti verso gli animali, oppure, anche in presenza di persone che li apprezzano, possono sorgere problemi di varia natura.La Legge n. 220 del 2012 di riforma dell’istituto condominiale è intervenuta anche su tale argomento, con l’introduzione del comma 5 all’articolo 1138 del codice civile, il quale recita testualmente: «le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici».Questa definizione, tuttavia, non è stata esente da critiche. Difatti, se da un lato, è ovviamente positivo aver, finalmente, sdoganato la possibilità di possedere o detenere animali all’interno degli appartamenti condominiali, dall’altro lato la terminologia utilizzata è considerata da molti – anche da alcune associazioni di medici veterinari – troppo stringente e non in linea con la realtà. Invero, aver adoperato il termine animale domestico anziché animale da compagnia è stato, in un certo senso, giustificato dall’intento di evitare di acconsentire alla presenza dei cosiddetti animali non convenzionali o esotici, che dir si voglia. Le critiche mosse da associazioni di medici veterinari – primi fra tutti la Società Italiana Veterinari Animali Esotici e l’Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani – sono dettate dal fatto che il legislatore abbia attribuito all’aggettivo domestico un significato ambiguo e più vicino al “senso comune” che alla scienza. In altri termini, la definizione si ritiene errata poiché non considera come d’affezione tutti quegli animali non convenzionali o esotici, quali conigli, cincillà, piccoli roditori, volatili, contrastando, tra l’altro, con la Convenzione Europea per la Protezione degli Animali da Compagnia – ratificata anche dallo Stato Italiano – volta proprio a tutelare «ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall’uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia».2 - Cosa occorre fare se il regolamento condominiale ne vieta il possesso o la detenzione?Come detto, è il codice civile che impone il divieto di impedire, all’interno dei regolamenti condominiali, la detenzione o il possesso di animali domestici.Ne consegue che un’eventuale disposizione contraria a quanto disposto dall’articolo 1138 del codice civile, renda nullo qualsiasi regolamento condominiale. Inoltre, il singolo condòmino a cui dovesse essere vietato di tenere nella propria abitazione un animale in virtù di una delibera assembleare, può ricorrere al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla data in cui è stata emessa tale delibera o da quella in cui il soggetto abbia ricevuto il verbale suddetto.3 - Quali comportamenti è opportuno tenere?Aver consentito per legge il possesso o la detenzione di animali domestici all’interno di edifici condominiali non fa sì che il proprietario dell’animale in questione possa non rispettare i diritti altrui.Innanzitutto, il proprietario di un animale domestico è, per ovvie ragioni, passibile di reclamo da parte degli altri condòmini qualora le immissioni – rumori molesti e odori sgradevoli – provenienti dal suo appartamento provochino insofferenze che, ovviamente, vanno provate.Nell’ipotesi in cui, come prevede il codice civile, le immissioni diventino intollerabili, il Condominio potrà chiedere la cessazione della turbativa approvando una specifica delibera assembleare ovvero rivolgendosi al Giudice di Pace. Particolare attenzione deve avere il proprietario dell’animale relativamente al rumore. Infatti, la tutela contro le immissioni rumorose è prevista anche dal nostro codice penale come specifica ipotesi di reato: il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone.Va anche segnalato che gli animali non possono essere lasciati per lungo tempo senza vigilanza, poiché potrebbe ipotizzarsi il reato di omessa custodia.Altro tema relativo ai doveri del proprietario di un animale domestico è l’accesso di quest’ultimo nelle parti comuni del Condominio, in merito, il codice civile dispone che ogni condòmino ha il diritto di usufruire delle parti comuni nel rispetto delle normative igienico-sanitarie e del decoro urbano. Va da sé, quindi, che non può essere negato l’accesso alle parti comuni all’animale domestico ma, al tempo stesso, il proprietario deve adottare tutte quelle accortezze al fine di non ledere il diritto altrui al godimento delle stesse. In particolare, il cane che circola negli spazi comuni deve sempre indossare il cosiddetto guinzaglio corto – non più lungo di 1,50 metri – mentre per quel che riguarda la museruola, il padrone deve portarla con sé e farla indossare solo in caso di necessità (ad esempio, stando a un’ordinanza del Ministero della Salute, in ascensore la museruola va sempre fatta indossare).4 - Animali domestici e locazione: il proprietario locatore può impedirne il possesso?Se, per legge, il regolamento condominiale non può vietare il possesso o la detenzione di un animale domestico, lo stesso non si può dire nel caso in cui si tratti di immobile concesso in locazione.Nessuna norma, infatti, vieta al locatore di prevedere nel contratto di locazione un divieto di detenere animali domestici. Tra il proprietario locatore e l’inquilino conduttore vige l’autonomia negoziale e ne consegue che le parti sono del tutto libere di determinare il contenuto del contratto, pur nel rispetto della legge.Pertanto, è del tutto lecita un’eventuale clausola che vieti al conduttore di detenere animali domestici. Nell’ipotesi in cui, al contrario, il contratto non preveda alcun divieto, ciò non significa che il conduttore possa non rispettare gli obblighi o norme di comportamento a suo carico.Difatti, pur potendo possedere un animale domestico, occorrerà comunque fare riferimento alle regole generali dettate in materia di locazione. Ad esempio, il codice civile impone al conduttore di conservare l’immobile concessogli in locazione in buone condizioni, osservando la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l’uso determinato nel contratto. Nonostante ciò, una parte della giurisprudenza sta, lentamente, iniziando a considerare gli animali quali esseri senzienti, applicando il principio di inviolabilità di cui all’articolo 2 della Costituzione anche ad essi. In virtù di questa interpretazione, parte della giurisprudenza ritiene che la ratio dell’articolo 1138 del codice civile non sia incentrata sul diritto di proprietà dell’immobile, bensì sul “diritto all’animale d’affezione”. Ne consegue che sarebbero nulle le clausole che, nei contratti di locazione, vietino la detenzione di animali domestici poiché la libertà negoziale sarebbe limitata dal principio costituzionale di inviolabilità.Va, in ogni caso, precisato che, al momento della redazione di questo articolo, sul punto la giurisprudenza non è ancora consolidata e che, stante anche il silenzio della legge, è certamente consigliabile confrontarsi con il proprietario locatore, per evitare possibili futuri problemi. Editor: Avv. Marco Mezzi

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Ammonimento e condanna del genitore ostacolante e inadempiente nella riforma Cartabia: profili sostanziali e processuali dell’art. 473-bis.39 c.p.c.

4 mar. 2026 tempo di lettura 5 minuti

Nel diritto di famiglia contemporaneo, la tutela dell’interesse superiore del minore costituisce il criterio ordinatore dell’intero sistema. In tale prospettiva si collocano le disposizioni introdotte dalla c.d. Riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), che hanno riorganizzato il rito in materia di persone, minorenni e famiglie, rafforzando gli strumenti a disposizione del giudice per fronteggiare le condotte genitoriali inadempienti o ostruzionistiche.Il nuovo art. 473-bis.39 c.p.c., che ha sostituito l’abrogato art. 709-ter c.p.c., rappresenta il fulcro della disciplina sanzionatoria in materia di affidamento, responsabilità genitoriale ed esercizio del diritto di visita. La norma si inserisce in un sistema che privilegia la rapidità e l’effettività della tutela, in coerenza con quanto previsto dall’art. 473-bis.38 c.p.c. in tema di attuazione dei provvedimenti.L’art. 709-ter c.p.c., in vigore fino al 27 febbraio 2023, disciplinava le sanzioni applicabili nei confronti del genitore che, con il proprio comportamento, arrecasse pregiudizio al minore o ostacolasse il corretto svolgimento delle modalità di affidamento.Con la riforma, tale disciplina è stata trasfusa e potenziata nel nuovo art. 473-bis.39 c.p.c., che presenta significativi elementi di novità: Espresso riferimento alle gravi inadempienze di natura economica; Rafforzamento dei poteri officiosi del giudice;Esplicita cumulabilità tra sanzioni amministrative e risarcimento del danno;Possibilità di determinare d’ufficio misure coercitive indirette ex art. 614-bis c.p.c. Particolarmente rilevante è il superamento dell’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 145/2020, che aveva escluso l’applicabilità della sanzione pecuniaria di cui all’art. 709-ter c.p.c. al mancato pagamento dell’assegno di mantenimento, in quanto già penalmente sanzionato. Il legislatore, con la nuova formulazione, ha chiarito che rientrano tra le “gravi inadempienze” anche quelle economiche, ampliando l’ambito operativo della norma. L’art. 473-bis.39 c.p.c. trova applicazione nei casi di:gravi inadempienze, anche economiche;atti che arrechino pregiudizio al minore;comportamenti che ostacolino il corretto svolgimento dell’affidamento o dell’esercizio della responsabilità genitoriale. Si pensi, a titolo esemplificativo, al genitore che:impedisca sistematicamente gli incontri tra il figlio e l’altro genitore;denigri l’altro genitore davanti al minore;non adempia agli obblighi di mantenimento;ostacoli decisioni condivise in materia scolastica o sanitaria. In tali ipotesi, l’inadempimento non incide soltanto sul rapporto interpersonale tra i genitori, ma compromette direttamente l’equilibrio psico-affettivo del minore, incidendo sul suo diritto alla bigenitorialità.Accertata la sussistenza di una grave inadempienza, il giudice può:a) Ammonire il genitore inadempiente: L’ammonimento costituisce un richiamo formale, volto a stigmatizzare la condotta e a prevenire ulteriori violazioni.b) Disporre il risarcimento del danno in favore dell’altro genitore ovvero in favore del minore (anche d’ufficio).c) Condannare al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro, a favore della Cassa delle Ammende.d) Applicare le misure coercitive indirette ex art. 614-bis c.p.c.: Il giudice può determinare una somma dovuta per ogni violazione successiva o per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento.La funzione delle misure ex art. 614-bis c.p.c. è eminentemente preventiva e deterrente: si tratta di una forma di “coercizione indiretta” volta a garantire l’effettività del provvedimento giudiziale.Uno degli aspetti più innovativi della nuova disciplina è il rafforzamento del potere d’ufficio. Il giudice può intervenire anche in assenza di un’esplicita istanza di parte, sia per modificare i provvedimenti in vigore, sia per irrogare le sanzioni previste.La Relazione illustrativa al d.lgs. 149/2022 qualifica tali misure come dotate di una natura tipicamente sanzionatoria, assimilabile – per certi versi – ai punitive damages dei sistemi di common law, evidenziandone la finalità repressiva e preventiva nei confronti di comportamenti connotati da dolo o malizia.Al riguardo, cerchiamo qui di riassumere i punti salienti: È competente il giudice del procedimento in corso, in composizione monocratica. Se non pende alcun procedimento, la competenza spetta al giudice che ha emesso il provvedimento da attuare o, in caso di trasferimento del minore, al giudice del luogo di residenza abituale del minore.La domanda si propone con ricorso, secondo il rito unitario disciplinato dagli artt. 473-bis.12 e ss. c.p.c.I provvedimenti sono impugnabili nei modi ordinari, in relazione alla forma del provvedimento che li contiene:appello, se adottati con sentenza;reclamo ex art. 473-bis.24 c.p.c., se inseriti in provvedimenti temporanei e urgenti. Un significativo esempio applicativo è offerto dall’ordinanza n. 29690/2024 della Corte di Cassazione.Nel caso esaminato, la Corte d’Appello aveva disposto l’affidamento del minore ai servizi sociali, con collocamento presso la madre, a fronte di comportamenti ostruzionistici di quest’ultima che avevano impedito il corretto esercizio del diritto di visita da parte del padre.La Cassazione ha confermato la decisione sul piano dell’affidamento, ma ha ritenuto fondato il motivo di ricorso relativo alla mancata applicazione delle sanzioni, affermando che la condotta ostruzionistica, in quanto pregiudizievole per il minore, integra i presupposti per l’irrogazione delle misure previste dalla disciplina vigente. Il provvedimento ribadisce che la funzione della norma non è meramente punitiva, bensì strumentale alla salvaguardia dell’interesse del minore e alla tutela del diritto alla bigenitorialità.In conclusione, l’art. 473-bis.39 c.p.c. si configura come uno strumento di particolare incisività nel sistema della responsabilità genitoriale. La scelta legislativa di ampliare l’ambito delle “gravi inadempienze” e di rafforzare i poteri officiosi del giudice risponde all’esigenza di garantire effettività alle decisioni giudiziali e di contrastare fenomeni di conflittualità genitoriale patologica.La cumulabilità tra sanzione amministrativa, risarcimento del danno e misure coercitive indirette consente una risposta modulabile e proporzionata alla gravità della condotta.In definitiva, la riforma valorizza il principio per cui l’inosservanza dei provvedimenti in materia di affidamento non costituisce un mero inadempimento tra adulti, ma una violazione di diritti fondamentali del minore, la cui protezione giustifica l’adozione di strumenti sanzionatori anche incisivi, purché orientati – in via prioritaria – alla ricostruzione di un assetto relazionale conforme al suo superiore interesse.

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