Vaccino anti – covid e contrasto genitoriale sulla somministrazione al figlio minore

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Pubblicato il 28 ott. 2021 · tempo di lettura 4 minuti

Vaccino anti – covid e contrasto genitoriale sulla somministrazione al figlio minore | Egregio Avvocato
La vaccinazione anti – Covid è stata estesa anche ai minori di 18 anni, in iva non obbligatoria.
La scelta di vaccinare il minorenne viene presa da entrambi i genitori, poiché trattandosi di una questione inerente la salute del minore, non può essere presa autonomamente da quest'ultimo, né da un genitore solo. Tale principio vale per i genitori coniugati, conviventi, separati e divorziati. Nel caso i genitori non ci siano, invece, la scelta ricadrà sul tutore del minore.
Si è assistito in questo periodo di emergenza pandemica, a situazioni di contrasto tra genitori e figli per la somministrazione del vaccino a quest’ultimi.
La figura del minore viene necessariamente coinvolta nella dinamica familiare in quanto la somministrazione del vaccino incide sulla salute e vita sociale dello stesso.
Eventuali contrasti tra i genitori, in merito alla somministrazione dei vaccini (obbligatori e non) ai figli minori, devono essere risolti dal Tribunale, in un'ottica di tutela dell’interesse del minore e della collettività.


1 – Il contrasto tra i genitori sulla somministrazione del vaccino al figlio minore

2 – Il minore dev’essere ascoltato dal Giudice nel procedimento che lo coinvolge?

3 – Qual è il procedimento da istaurare per ottenere il consenso alla vaccinazione anti – covid?


1 – Il contrasto tra i genitori sulla somministrazione del vaccino al figlio minore


La questione della somministrazione del vaccino anti – covid ai minori di 18 anni agita i pensieri di tanti genitori.

L’argomento è delicato in quanto alle ragioni scientifiche si aggiungono quelle etiche, in un clima caratterizzato da sospetti, paure, informazioni spesso incontrollate e contraddittorie, dove orientarsi e fidarsi diventa un esercizio abbastanza complesso.

I Tribunali di tutta Italia, in questo contesto di emergenza pandemica, sono chiamati a dirimere i contrasti nati tra i genitori sulla somministrazione del vaccino anti–covid ai figli minori. Infatti, si sono registrati numerosi casi in cui uno dei due genitori è contrario alla somministrazione del vaccino e di conseguenza ha negato il necessario consenso.

Tale ipotesi si è verificata sia tra genitori separati o divorziati con affido condiviso del figlio minore ma anche tra genitori non separati o divorziati dove è stato necessario l’intervento del Tribunale al fine di autorizzare la somministrazione del vaccino al minore di anni 18. 

La tesi prevalente, accolta dai Tribunali investiti della questione, ritiene che i programmi vaccinali siano posti a tutela dell’incolumità sanitaria non solo individuale ma anche comunitaria e, per questo, devono essere autorizzati.

In particolare, il Tribunale di Milano, a seguito di ricorso ex art. 709 - ter c.p.c, con decreto del 2 settembre 2021, ha autorizzato il padre del minore alla somministrazione del vaccino anti – covid, in autonomia e senza il necessario consenso della madre che invece si era opposta alla vaccinazione della figlia minore.

Nel caso in esame, il Tribunale ha stabilito che l’interesse del minore, nelle questioni inerenti la salute, deve essere perseguito anche contro la posizione dei genitori. Per questo motivo, nel procedimento in esame, è stato emesso un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale, nei confronti della madre, ammonendola, ex art. 709 c.p.c, a non ostacolare il percorso vaccinale della figlia.

Ed ancora, il Tribunale di Vercelli, con una recentissima decisione, ha autorizzato la somministrazione del vaccino ad una ragazza quasi diciassettenne, prendendo atto del consenso da quest'ultima manifestato a fronte del rifiuto opposto dalla madre. 


2 – Il minore dev’essere ascoltato dal Giudice nel procedimento che lo coinvolge?


L’audizione del minore rappresenta un adempimento obbligatorio in tutti quei procedimenti in cui il giudice deve decidere in ordine a situazioni di diretto interesse del figlio.

In una controversia abbastanza delicata come quella della somministrazione del vaccino anti – covid la volontà del minore dev’essere presa in considerazione dapprima dai genitori in contrasto tra loro e poi dal giudice nell’eventuale giudizio che lo coinvolge.

Nel caso sopra citato che ha coinvolto il Tribunale di Vercelli si è proceduto con l’ascolto della minore (quasi diciassettenne), la quale ha espresso la volontà di essere vaccinata per poter partecipare liberamente alle attività scolastiche ed extra scolastiche.

Anche il Tribunale di Monza, con decreto del 22 luglio 2021, ha proceduto all’ascolto di un minore di quindici anni, il quale ha espresso la volontà di essere vaccinato per poter partecipare, in modo più spensierato, alle attività scolastiche e sportive stante il diniego del padre al consenso necessario.

In entrambi i casi citati, i giudici di merito hanno valorizzato la manifestazione di volontà dei minori, espressa in modo chiaro e sorretta da forti motivazioni di ritorno alla normalità della vita sociale, scolastica e sportiva.  


3 – Qual è il procedimento da istaurare per ottenere il consenso alla vaccinazione anti – covid?


Nel caso di genitori separati, qualora questi non riescano a risolvere il conflitto in famiglia, la via obbligata è quella del ricorso ex art. 709 ter c.p.c. e sarà competente il giudice della separazione.

Nel caso di genitori non separati, invece, la competenza è attribuita al Tribunale per i minorenni che verrà adito mediante ricorso ex articolo 336 c.c.

Il giudice, qualora lo ritenga opportuno, può decidere di avvalersi della competenza tecnica di un medico pediatra o di un esperto in materia vaccinale (ad esempio un virologo o un immunologo). In particolare, al consulente sarà chiesto di pronunciarsi sulla opportunità, nel caso specifico, ad effettuare il vaccino.

In caso di conflitto tra genitori, separati o meno, sarà comunque necessario quindi che sia l’Autorità Giudiziaria a dirimere la controversia e a sostituirsi nell’esercizio della responsabilità genitoriale.


Editor: Avv. Elisa Calviello

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IMU: chi paga in caso di separazione legale o divorzio dei coniugi comproprietari?

28 dic. 2020 tempo di lettura 3 minuti

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LA RIFORMA DELL'ARBITRATO IN ITALIA

3 ago. 2023 tempo di lettura 9 minuti

La riforma dell'arbitrato in ItaliaIl recente Decreto Legislativo n.149 del 10 ottobre 2022 ha finalmente messo in moto la cosiddetta Riforma Cartabia, attuando i principi enunciati dalla Legge Delega n. 206 del 26 novembre 2021 (la “Legge Delega”) e seguita dal governo italiano nella riforma dei procedimenti civili.Per rendere l'arbitrato un metodo di risoluzione delle controversie più attraente in Italia e per costruire un sistema più trasparente ed efficiente, l'articolo 1, comma 15 della Legge delega, interamente dedicato all'arbitrato, è stato recepito nell'articolo 3, commi 51-56 del decreto legislativo n.149/2022. Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 28 febbraio 2023 e si applicheranno agli arbitrati iniziati dopo tale data.La dichiarazione di imparzialità e indipendenza degli arbitriL'articolo 815 del Codice di procedura civile fornisce un elenco dei motivi per impugnare un arbitro. Fino ad ora, tali motivi erano specifici e per lo più legati al rapporto dell'arbitro con le parti. Al fine di rafforzare le garanzie di imparzialità e indipendenza degli arbitri, la riforma ha aggiunto un terreno più ampio per la sfida: “gravi motivi di convenienza.”Inoltre, la riforma dell'articolo 813 del Codice di procedura civile introduce l'obbligo, per ciascun arbitro, di dichiarare per iscritto tutte le circostanze che potrebbero compromettere la propria imparzialità e indipendenza. L'omissione di tale divulgazione impedisce la validità dell'accettazione. Qualora un arbitro non comunichi le circostanze in cui potrebbe essere impugnato ai sensi dell'articolo 815 del Codice di procedura civile, decade dall'incarico.Anche se i requisiti di divulgazione sono spesso formulati in termini generali nelle regole di arbitrato internazionale di molte istituzioni arbitrali, può essere difficile da applicare e coordinare queste disposizioni. In effetti, le “gravi ragioni di convenienza” non sono specificate e dovranno essere valutate caso per caso.Gli obblighi di divulgazione sono già noti nelle best practice internazionali (Linee guida IBA sui conflitti di interesse nell'arbitrato internazionale, General Standard 3) e nel regolamento arbitrale delle principali istituzioni italiane e internazionali(Articolo 20 del Regolamento arbitrale CAM; Articolo 11 (2) del Regolamento arbitrale ICC; Articolo 13 del Regolamento SIAC). Pertanto, l'impatto di tale innovazione sull'arbitrato istituzionale può essere limitato.D'altra parte, l'Italia ha una forte tradizione di arbitrati ad hoc, che rappresentano una percentuale considerevole di procedimenti arbitrali. Questi procedimenti non sono soggetti a regole arbitrali, ad eccezione di quelle del Codice di procedura civile italiano, e i tribunali ordinari decidono le sfide degli arbitri. Le nuove disposizioni potrebbero quindi essere utili per rafforzare le garanzie di imparzialità e indipendenza, essenziali per garantire un processo equo.Potere degli arbitri di concedere misure provvisorieSuperando la restrizione stabilita dal vecchio articolo 818 del Codice di procedura civile, il nuovo articolo 818 autorizza gli arbitri a concedere provvedimenti provvisori. Si tratta di una novità per il quadro giuridico italiano, rimasto “de facto” isolato dagli altri ordinamenti giuridici europei che da tempo riconoscono il potere degli arbitri di concedere provvedimenti provvisori.L'entità di questa innovazione, tuttavia, deve essere verificata. Gli arbitri avranno questo potere solo se espressamente conferiti loro dalle parti nell'accordo arbitrale o in un successivo accordo scritto prima dell'inizio del procedimento arbitrale. Questa soluzione è, infatti, opposta a quella generalmente adottata in molti altri sistemi giuridici, dove il potere degli arbitri di emettere misure provvisorie è la regola generale, ma le parti possono concordare di limitare tale potere.La formulazione del nuovo articolo 818 ha risposto alla domanda posta dai professionisti dopo l'approvazione della Legge delega – cioè, se il riferimento alle regole di un'istituzione arbitrale che prevede questo potere sarà ritenuto sufficiente per soddisfare la condizione stabilita nella Legge delega. L'articolo 818 chiarisce ora che la scelta delle parti può essere fatta espressamente o facendo riferimento, nella convenzione arbitrale, a una serie di regole arbitrali che prevedono il potere degli arbitri di emettere misure provvisorie. Dal momento che le regole delle istituzioni primarie attualmente autorizzano gli arbitri di emettere misure provvisorie, questo dovrebbe facilitare l'attuazione del nuovo meccanismo, almeno nel caso di arbitrati istituzionali.Anche l'articolo 818 del Codice di procedura civile è stato ridisegnato per conferire un potere esclusivo agli arbitri. In particolare, quando le parti danno agli arbitri il potere di emettere provvedimenti provvisori / provvisori, i tribunali ordinari sono autorizzati a prendere tali provvedimenti solo se le domande in tribunale sono state depositate prima che gli arbitri abbiano accettato la loro nomina. Dopo questo momento, i tribunali ordinari perderanno irrimediabilmente tale potere.Si tratta di un cambiamento notevole: il sistema italiano passerà da quello in cui i tribunali hanno competenza esclusiva sui provvedimenti provvisori a quello in cui gli arbitri hanno potere esclusivo in questo settore, diventando più “arbitrale-friendly” rispetto a molti ordinamenti giuridici stranieri, il che lascia alle parti la scelta di quale autorità rivolgersi. Lasciare tale scelta alle parti sembra preferibile in quanto esse possono valutare in tal modo l'autorità di rispondere alla loro richiesta in base alla natura della misura richiesta o ad altre circostanze del caso.Le misure cautelari emesse dagli arbitri saranno impugnate dinanzi alla competente Corte d'appello, limitatamente ai motivi di cui all'articolo 829, comma 1, del Codice di procedura civile italiano – ossia quelli di annullamento delle sentenze arbitrali – nonché ai casi in cui le misure cautelari siano contrarie all'ordine pubblico.L'esecuzione dei provvedimenti provvisori è invece effettuata sotto il controllo del tribunale ordinario di primo grado. A questo proposito, il decreto legislativo n.149/2022 ha emanato il nuovissimo articolo 818-ter, che prevede che i provvedimenti provvisori concessi dagli arbitri siano eseguiti sotto il controllo del tribunale nel cui distretto si trova la sede arbitrale. Se la sede dell'arbitrato non è in Italia, il foro competente sarà quello del luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento provvisorio.L'esecutività di un decreto di riconoscimento ed esecuzione di un lodo stranieroIl riconoscimento e l'esecuzione di un lodo straniero è stato tradizionalmente disciplinato dagli articoli 839 e 840 del Codice di procedura civile italiano, che replicano il contenuto dell'articolo V della Convenzione di New York sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere.Nel sistema italiano, la comparizione della parte avversa nel procedimento è differita e meramente potenziale perché il procedimento si sviluppa come segue.Nella prima fase, è stabilito che non ci sono condizioni che impediscano il riconoscimento del premio straniero. Il Presidente della Corte d'Appello competente può emettere un decreto per dichiarare l'efficacia del lodo straniero.Nella seconda fase (potenziale), una parte può impugnare il decreto. Il ricorso può essere presentato dal richiedente se il riconoscimento è stato negato o dalla controparte se è stato concesso.Prima della riforma, non era chiaro se il premio straniero, compresa un'ingiunzione di pagamento, fosse immediatamente esecutivo dopo l'emissione del decreto del Presidente della Corte d'appello. La giurisprudenza della maggioranza era giunta a ritenere che qualsiasi esecuzione doveva essere sospesa fino alla scadenza del termine per l'appello del decreto emesso dal Tribunale.La questione è stata ora risolta dall'articolo 839 modificato, che ora prevede espressamente che il decreto che dichiara l'efficacia di un lodo straniero sarà immediatamente esecutivo. Per le stesse ragioni, è stato modificato anche l'articolo 840, in quanto il secondo comma recita ora che, a seguito dell'opposizione, la Corte d'appello può sospendere l'esecutività/esecuzione del lodo.Arbitrato societarioLe disposizioni in materia di arbitrato societario, precedentemente disciplinate dal D. Lgs. n. 5/2003, sono state ora recepite nel Codice di Procedura Civile.Il risultato complessivo è una mera riscrittura formale della normativa prevista inizialmente dagli articoli 34, 35, 36 e 37 del D. Lgs.n. 5/2003.L'unica novità rilevante consiste nella possibilità di impugnare dinanzi alla Corte d'Appello le ordinanze di sospensione dell'efficacia delle deliberazioni assembleari, laddove tale possibilità fosse espressamente preclusa prima della riforma.Fino ad oggi i provvedimenti provvisori emessi dagli arbitri non erano impugnabili dinanzi all'autorità giudiziaria, ma potevano essere revocati o modificati solo dagli arbitri stessi. Il nuovo articolo 838-ter consente loro di essere impugnati ai sensi dell'articolo 818-bis – ie, con lo stesso metodo previsto per i provvedimenti provvisori.La”translatio iudicii"La cosiddetta "translatio iudicii" dal procedimento arbitrale al procedimento ordinario e viceversa è ora disciplinata dal nuovissimo articolo 819-quater.In tutti i casi in cui la competenza viene rifiutata (dal giudice a favore dell'arbitro e/o viceversa), è ora possibile per le parti preservare gli effetti sostanziali e procedurali del reclamo adottando tutte le misure necessarie per avviare il procedimento dinanzi all'ente competente.Se il tribunale ordinario ha declinato la propria competenza, le parti possono svolgere le attività inerenti alla nomina degli arbitri, ai sensi dell'articolo 810 del Codice di procedura civile. In caso di decadenza della competenza da parte del tribunale arbitrale, le parti dovranno invece procedere alla ripresa formale della causa ai sensi dell'articolo 125 del Codice di procedura Civile.In entrambi i casi, le parti riprendono il caso entro tre mesi dopo che la sentenza o il lodo arbitrale sono diventati definitivi.Il nuovo articolo 819-quater ha stabilito che, dopo la “translatio iudicii”, sarà tenuta in considerazione l'attività processuale già svolta. In particolare, le prove raccolte nell'arbitrato o nel procedimento ordinario possono costituire prova nei seguenti procedimenti (articolo 116, comma 2, Codice di procedura civile).Altre disposizioniAl fine di promuovere la sostanziale equivalenza, in termini di effetti, del procedimento arbitrale con il procedimento giudiziario, articolo 816-bis.1 ora dichiara espressamente che gli effetti sostanziali di una richiesta di arbitrato sono equivalenti a quelli di una dichiarazione di credito.L'articolo 810 del Codice di procedura civile impone, in primo luogo, alle autorità che hanno il potere di nomina di rispettare criteri che garantiscano trasparenza, rotazione ed efficienza: spetterà alle singole autorità giudiziarie concretizzare tali criteri, anche attraverso la redazione di elenchi di arbitri. Impone inoltre un preciso dovere di informazione, che consiste nella pubblicazione delle nomine sul sito web dell'ufficio giudiziario, che darà a tutti gli operatori la possibilità di verificare il rispetto dei criteri indicati.L'articolo 822 del Codice di procedura Civile prevede espressamente che le parti possano indicare e scegliere la legge applicabile. In caso contrario, gli arbitri applicheranno le norme o le leggi individuate in base ai criteri di conflitto ritenuti applicabili.Il termine per l'impugnazione per l'annullamento di un lodo arbitrale è stato ridotto da un anno a sei mesi, mentre il termine di 90 giorni per chiedere l'annullamento di un lodo quando servito dall'avversario non è cambiato. Il primo termine corrisponde ora al termine per l'appello delle decisioni giudiziarie quando non notificate dalla controparte. Il secondo termine è più lungo del termine di 30 giorni per l'appello delle decisioni giudiziarie che sono state notificate.ConclusioneL'esito della riforma sembra essere positivo: accanto ad alcune disposizioni ridondanti, va accolto con favore lo sforzo di riorganizzare la materia e, soprattutto, l'espresso potere degli arbitri di concedere misure provvisorie. Naturalmente, è troppo presto per dire come le nuove disposizioni saranno messe in pratica; sarà un compito per il professionista valutare come applicare tali innovazioni con successo, in modo tale che l'Italia diventi tra i paesi più attraenti per l'arbitrato.

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Quali sono gli effetti della pandemia sugli obblighi familiari di mantenimento?

18 feb. 2021 tempo di lettura 6 minuti

L’Italia sta vivendo, sin dai primi mesi del 2020, una situazione di emergenza sanitaria che ha inciso -ed inciderà- su tutti i settori della vita sociale ed economica di ogni cittadino e lavoratore.Tra i soggetti maggiormente colpiti dalle misure adottate per contenere il contagio Covid – 19 ci sono sicuramente i genitori separati o divorziati che devono garantire il contributo mensile a favore dei figli e/o del coniuge previsto in sede di separazione, divorzio o affidamento della prole nata fuori del matrimonio.Quali sono gli obblighi familiari di mantenimento?Quali sono le ripercussioni della pandemia nei confronti del genitore che provvede al versamento dell’assegno di mantenimento?È possibile modificare gli obblighi assunti in sede di separazione o divorzio a causa di un’improvvisa contrazione reddituale?Per ottenere la modifica dei provvedimenti economici nei confronti del coniuge e/o figli quale procedura si deve seguire?1 – Quali sono gli obblighi familiari di mantenimento?Nel momento in cui cessa il legame matrimoniale, e quindi in caso di separazione o divorzio (consensuali o giudiziali), possono derivare degli obblighi di mantenimento a carico di uno dei coniugi in favore dell’altro e/o dei figli (minori o maggiorenni non autosufficienti). L’assegno di mantenimento in favore del coniuge a seguito della separazione è disciplinato dall’art. 156 c.c., e consiste in una prestazione pecuniaria periodica che non richiede, a differenza degli alimenti ex artt. 443 e seguenti c.c., la sussistenza di uno stato di bisogno economico del coniuge beneficiario.La ratio della disposizione è individuata nella tutela del coniuge più debole ed è espressione della solidarietà coniugale e ha, pertanto, funzione assistenziale: il coniuge obbligato al pagamento dell’assegno è colui che versa nelle condizioni economiche migliori, indipendentemente dalla circostanza che sia responsabile o meno della crisi del matrimonio. Accanto all’assegno in favore del coniuge, l’obbligo del mantenimento può essere posto anche in favore dei figli minori e maggiorenni non economicamente autosufficienti. Gli artt. 337 bis e seguenti c.c. dettano la disciplina in ordine ai provvedimenti riguardanti i figli, applicabile anche ai procedimenti di scioglimento, cessazione degli effetti civili o nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.Ai sensi degli artt. 315 bis e 316 bis c.c., i coniugi hanno l’obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni e, a tali fini, il giudice che pronuncia la separazione fissa la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento degli stessi. Ed ancora, ai sensi del IV comma dell’art. 337 ter c.c. nella determinazione dell’assegno di mantenimento, il Giudice deve tener conto dei parametri indicati dall’art. 337 ter comma IV c.c., ovvero: 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Tali parametri di legge servono a garantire che il minore non venga pregiudicato nella sua crescita e formazione a causa della crisi o rottura dell’unione tra i genitori.2 - Quali sono le ripercussioni della pandemia nei confronti del genitore che provvede al versamento dell’assegno di mantenimento?La profonda crisi, economica, sociale ed umanitaria determinata dal Covid-19, appare senza dubbio una situazione, da doversi inquadrare nell'ottica della straordinarietà e dell'imprevedibilità, che ha generato una pesante crisi economica mondiale che durerà ben oltre la risoluzione della pandemia. Infatti, la chiusura forzata di tutte quelle attività definite “non essenziali” ha generato ingenti ripercussioni anche nei confronti dei genitori separati o divorziati, i quali, stanno riscontrano difficoltà nel garantire la corresponsione dell’importo previsto in sede di separazione o divorzio o di affidamento della prole nata fuori del matrimonio, quale contributo mensile a favore dei figli e/o del coniuge.A seguito dei numerosi Dpcm, le attività definite “non essenziali”, come bar, ristoranti, pizzerie, palestre, discoteche, ecc., sono state chiuse dal 9 marzo al 18 maggio con ovvie conseguenze pregiudizievoli sul piano finanziario e reddituale. Successivamente, il ministro della salute Speranza, ha attuato nuove disposizioni restrittive prevedendo la suddivisione delle regioni in base a tre colori: zona rossa, arancione e gialla. Tale suddivisione ha generato ulteriori difficoltà economiche e in mancanza di uno specifico intervento da parte del Governo o del Legislatore sul punto, il soggetto obbligato è tenuto a far fronte all’obbligo di mantenimento anche in caso di estrema difficoltà. Non è quindi consentito di interrompere o ridurre la corresponsione dell’assegno di mantenimento in via autonoma. Ricordiamo che il mancato versamento dell’assegno di mantenimento determina conseguenze sia dal punto di vista civile, sia sotto il profilo penale.Nell’attuale scenario, privo di una normativa che possa regolamentare questa situazione di emergenza e di eccezionalità, è di fondamentale importanza il richiamo al buon senso comune delle parti familiari, evitando strumentalizzazioni della pandemia sia da parte dell’obbligato sia da parte del beneficiario. 3 - È possibile modificare gli obblighi assunti in sede di separazione o divorzio a causa di un’improvvisa contrazione reddituale?Tutti i provvedimenti relativi ai rapporti tra gli ex coniugi e nei confronti dei figli possono essere modificati qualora mutino le condizioni che li hanno determinati.Le statuizioni in tema di diritto matrimoniale hanno valore rebus sic stantibus in quanto la decisione del tribunale e gli accordi omologati dai coniugi, trovano il proprio fondamento nei presupposti di fatto che hanno dato luogo alle relative decisioni. Questo implica che, al mutamento dei presupposti che avevano fondato le decisioni pregresse, è possibile la modifica dei provvedimenti stessi. Possono, quindi, essere modificati sia i provvedimenti che riguardano i rapporti tra i coniugi sia i provvedimenti che riguardano la prole.La pandemia, infatti, è un fatto sopravvenuto ed oggettivo indipendente dalla volontà delle parti coinvolte, che sicuramente rientra tra i “fatti nuovi” rispetto all’epoca in cui il provvedimento è stato emanato, e come tale configura “giustificato motivo”, che legittima la revisione dell’assegno di mantenimento.Sarà necessario accertare in concreto se la crisi dovuta dalla pandemia abbia comportato (e comporterà) una ridotta capacità di produrre reddito, tale da creare uno squilibrio tra le parti rispetto alle condizioni precedenti, rilevando in tal senso il tipo di lavoro dipendente o autonomo svolto dal soggetto.In ogni caso, nell’accertamento della situazione economica, occorrerà tenere conto del quadro complessivo della situazione economica e, quindi, non solo dei redditi e dei ricavi, ma anche dell’intero ammontare del patrimonio a disposizione.4 - Per ottenere la modifica dei provvedimenti della separazione o del divorzio quale procedura si deve seguire?Per ottenere la revisione dell’assegno di mantenimento sarà necessario provare il peggioramento delle condizioni economiche, attraverso il raffronto con quelle del periodo precedente l’epidemia, e che la riduzione attuale, e proiettata nel futuro, incide in maniera rilevante sull’assetto economico e patrimoniale esistente al momento della separazione o del divorzio. La revisione potrà essere ottenuta depositando ricorso giudiziale o congiunto di modifica delle condizioni di separazione ex art. 710 c.p.c. o di divorzio ex art. 9 l. 898/70, mentre nel caso di genitori non coniugati sarà possibile chiedere la revisione del provvedimento riguardante la prole, ai sensi dell’art. 337 quinquies c.c., giudizialmente o congiuntamente.Nel caso di giudizi ancora pendenti, si potrà depositare al giudice istruttore istanza per la modifica del provvedimento in vigore ai sensi dell’art. 709 comma IV c.p.c.Editor: avv. Elisa Calviello

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Egregio Avvocato

La ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie dei figli minori

5 feb. 2021 tempo di lettura 7 minuti

Che cosa si intende per spese straordinarie dei figli minori? Come vengono ripartite tra i genitori? Come posso ottenere il rimborso, da parte dell’altro genitore, delle spese effettuate? La Costituzione sancisce come entrambi i genitori abbiano il dovere di “mantenere, istruire ed educare i figli” (art. 30). Il nuovo articolo 337 ter c.c. stabilisce, a riguardo, che spetta al Giudice fissare “la misura e il modo con cui ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli”. Cerchiamo di comprendere da un lato, in cosa consistono esattamente dette spese straordinarie e dall’altro lato, quali sono i principi e le circostanze prese in considerazione dai giudici al fine di operare detta ripartizione. Proviamo, inoltre, a fare chiarezza sulla procedura che occorre intraprendere al fine di ottenere il rimborso della quota di spese spettante all’altro genitore. Cosa s’intende per spese straordinarie necessarie per i figli minori?Come avviene la ripartizione delle spese straordinarie tra i genitori?Preventiva concertazione tra i genitori o prevalente interesse del minore per le spese straordinarie?Per ottenere il rimborso, da parte dell’altro genitore, delle spese effettuate quale procedura seguire?1 - Cosa s’intende per spese straordinarie necessarie per i figli minori?Secondo il costante orientamento giurisprudenziale per spese straordinarie debbono intendersi quelle connotate dal carattere dell’imprevedibilità e dell’imponderabilità e che, pertanto, esulano dalle ordinarie spese di mantenimento dei figli e rimangono a carico di entrambi i genitori in egual misura e ciò anche in assenza di un provvedimento giurisdizionale espresso a riguardo (cfr. Cass. civ. sez. I n. 11894/2015, n. 18869/2014 e Tribunale di Bari sez. I, 23 ottobre 2013).Ricordiamo che vengono considerate ordinarie quelle spese destinate a soddisfare i bisogni e le normali esigenze di vita quotidiana della prole, rientranti nell’assegno mensile di mantenimento, che viene determinato dal Giudice sulla base dei parametri indicati dall’art. 337 ter c.c.Il Tribunale, in assenza di specifica normativa, oltre a fissare la corresponsione di un assegno mensile periodico, stabilisce in quale percentuale il genitore non collocatario debba partecipare agli esborsi necessari per far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli o comunque non ricorrenti, non quantificabili e determinabili in anticipo, ovvero di apprezzabile importo rispetto al tenore di vita della famiglia e alle capacità economiche dei genitori.Esempi di spese straordinarie, forniti dalla giurisprudenza, sono: le spese scolastiche, tra queste rientrano “iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola e dopo scuola”; le spese di natura ludica o parascolastica, tra queste rientrano “ corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi d’informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto o manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto”; le spese sportive, tra queste rientrano “attività sportiva comprensiva dell’attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell’eventuale attività agonistica”.2 - Come avviene la ripartizione delle spese straordinarie tra i genitori?Quanto al criterio di ripartizione delle spese straordinarie, la maggior parte dei provvedimenti stabilisce, oltre all’obbligo di corrispondere un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento dei figli, una percentualevariabile per far fronte agli esborsi di carattere straordinario.Nella prassi, è frequente la previsione di un contributo pro quota in ragione del 50% dell’ammontare delle spese straordinarie.Nei casi in cui esiste una notevole differenza economica tra i genitori può essere stabilita una percentuale differente di contribuzione delle spese straordinarie, esempio 70/30, 40/60 o addirittura può essere previsto l’addebito degli oneri complessivi ad uno solo dei genitori (cfr. Cass. n. 18242717).3 - Preventiva concertazione tra i genitori o prevalente interesse del minore per le spese straordinarie?Sulla base del principio codicistico per cui, le decisioni di "maggior interesse" per i figli debbono essere assunte di "comune accordo" tra i genitori, uno dei criteri seguiti dalla giurisprudenza in materia di spese straordinarie è la loro preventiva concertazione tra i genitori, col fine ulteriore di evitare i conflitti nascenti di fronte alle richieste di rimborso sostenute da uno dei due per gli esborsi non decisi concordemente, ma in maniera unilaterale (cfr. Cass. n. 2127/2016).Con riferimento alla necessità del comune accordo tra i coniugi la giurisprudenza più risalente valorizzava soprattutto il momento dell’accordo tra le parti, ritenendo infatti opportuna un’intesa fra i genitori circa le scelte attinenti il minore e la possibilità effettiva di farsi carico delle spese straordinarie rispetto alle condizioni economiche delle parti.Recentemente si è affermato un nuovo orientamento della giurisprudenza che richiama il criterio guida del “prevalente interesse del minore” che tiene in considerazione più l’interesse del figlio che la condivisione della spesa.Sul punto la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2127/2016 ha stabilito come non sia configurabile in capo al genitore affidatario o presso il quale sono normalmente residenti i figli, anche nel caso di decisioni di maggiore interesse per questi ultimi, un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro genitore in ordine alla effettuazione e determinazione delle spese straordinarie che, se non adempiuto, comporti la perdita del diritto al rimborso.E ancora con sentenza n. 4060/2017 la Corte, richiamando il principio sopra esposto, ha ribadito come, al fine di assicurare la tutela del miglior interesse del minore, l’opposizione di un genitore non può paralizzare l’adozione di ogni iniziativa che riguardi il figlio minorenne. Ove ne sia richiesto, infatti, competerà al giudice verificare se la scelta adottata corrisponda effettivamente all’interesse del minore.In conclusione, quindi, se si tratta di spesa necessaria, indifferibile, urgente e /o fondamentale per l’interesse e le esigenze del figlio, l’intesa preventiva non è richiesta e il genitore antistatario avrà diritto al rimborso, nella misura del 50%, della spesa sostenuta.4 - Per ottenere il rimborso, da parte dell’altro genitore, delle spese effettuate quale procedura seguire?Una problematica abbastanza frequente nelle cause di separazione, divorzio e cessazione della convivenza è il recupero delle spese straordinarie nei confronti del genitore inadempiente.Il genitore antistatario delle spese straordinarie può tutelare il proprio credito con l’esecuzione forzata, cioè con il pignoramento di crediti (stipendio, pensione, somme depositate in banca) o beni mobili e immobili del debitore. Per procedere con il pignoramento occorre avere un “titolo esecutivo”.Si discute se la sentenza di separazione o divorzio, o il decreto di omologazione, siano sufficienti a fondare un’esecuzione forzata per il recupero delle spese straordinarie, ovvero configurino titolo esecutivo per poter procedere al recupero delle stesse tramite notifica dell’atto di precetto, oppure se è necessario procurarsi altro e nuovo titolo attraverso decreto ingiuntivo.La questione è stata lungamente discussa, dibattuta e risolta dai giudici di merito in maniera non univoca.Secondo la giurisprudenza risalente e consolidata l’accordo o la sentenza di separazione/divorzio non possono costituire titolo esecutivo, quindi, il mancato pagamento da parte del coniuge obbligato, non legittima l’altro a procedere direttamente con l’atto di precetto che è propedeutico all’esecuzione forzata.Si considera allora necessario richiedere un ulteriore intervento del giudice volto ad accertare l’effettiva sopravvenienza ed entità degli specifici esborsi sostenuti al fine di ottenere, mediante il procedimento monitorio, il c.d. decreto ingiuntivo con il quale si potrà procedere all’esecuzione forzata.La Suprema Corte con la sentenza n. 11316/2011 è intervenuta sul punto introducendo il principio secondo cui, per le spese straordinarie “prevedibili”, la sentenza di separazione (o di divorzio) costituisce titolo esecutivo, con la conseguente possibilità di agire direttamente con atto di precetto, senza bisogno di altro accertamento in sede giudiziaria circa la debenza e la quantificazione della spesa.La Corte individua tra le spese straordinarie “prevedibili” quelle spese non riferite “a fatti meramente eventuali, né a fatti od eventi qualificabili come straordinari, vale a dire come imprevedibili ed ipotetici” ma rappresentative di “esborsi statisticamente ordinari e frequenti, di cui è variabile effettivamente soltanto la misura e l’entità”. Sul punto è intervenuto anche il Tribunale di Bolzano con l’ordinanza dell’11 maggio 2018 distinguendo tra spese mediche e scolastiche, per il recupero delle quali si potrà procedere utilizzando come titolo esecutivo la sentenza di separazione o divorzio, mentre per le altre spese straordinarie, diverse da quelle innanzi elencate se non espressamente contemplate nella sentenza di separazione/divorzio, è necessario altro e nuovo titolo esecutivo.In conclusione, ogni qual volta che il genitore che abbia anticipato le spese straordinarie nell’interesse della prole, si trovi a dover procedere giudizialmente nei confronti dell’altro genitore per il rimborso pro quota delle spese sostenute potrà:- limitarsi alla notifica della sentenza di separazione/divorzio in formula esecutiva con pedissequo atto di precetto in tutte quelle ipotesi in cui le spese da recuperare siano “prevedibili” e “note” all’altro genitore (es. spese scolastiche, spese mediche relative a controlli periodici, spese relative ad attività extrascolastiche da tempo frequentate dai minori);- in tutti gli altri casi (es. spese mediche relative ad interventi straordinari, spese relative a nuove attività extrascolastiche, spese per gite scolastiche) dovrà agire in via monitoria al fine di ottenere un decreto ingiuntivo che accerti l’effettiva debenza delle spese e ne quantifichi l’esatto ammontare,  dovute per poi avviare l’esecuzione forzata sulla base del titolo esecutivo così ottenuto.

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