Avv. Marco Mezzi
La riforma del Condominio del 2012 ha avuto il merito di inserire i posti auto tra le parti comuni del condominio.
Difatti, il nuovo articolo 1117, numero 2, del codice civile include espressamente le aree destinate a parcheggio tra le parti comuni del condominio, recependo l’orientamento giurisprudenziale che, in mancanza di un espresso riferimento ai parcheggi, era concorde nell’estendere anche a tali aree la presunzione di condominialità di cui al già citato articolo 1117.
1 - I parcheggi condominiali: evoluzione normativa
Nel corso degli anni la materia dei parcheggi condominiali è stata interessata da numerosi interventi normativi.
In primo luogo, va citata la cosiddetta Legge ponte – Legge 765/1967 – la quale ha integrato la Legge Urbanista numero 1150/1942 prevedendo, all’articolo 41 sexies che nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruzione. In altri termini, come ha inteso specificare anche la Corte di cassazione, questa norma ha posto un vincolo pubblicistico di destinazione nelle aree riservate ai parcheggi condominiali, inderogabile da parte di atti dei privati.
La successiva Legge numero 47/1985 ha precisato ulteriormente che gli spazi già menzionati dalla precedente Legge 765 costituissero pertinenze delle costruzioni, ai sensi e per gli effetti degli articoli 817, 818 e 819 del Codice civile.
È intervenuta, quattro anni più tardi, la Legge Tognoli – Legge 122/1989 – con la quale si è elevato il rapporto tra le aree di pertinenza delle costruzioni e la volumetria del fabbricato a un metro quadro per ogni dieci metri cubi di costruzione, rispetto ai venti previsti nel 1967.
Inoltre, la Legge Tognoli, all’articolo 9, ha ulteriormente previsto che: 1) i proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati, parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti; 2) l’esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma 1 è soggetta a denuncia di inizio attività; 3) le deliberazioni che hanno per oggetto le opere e gli interventi di cui al comma 1 sono approvate salvo che si tratti di proprietà non condominiale dalla assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, comma 2, codice civile. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, comma 2 e 1121, comma 3, codice civile; 4) i parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. I relativi atti di cessione sono nulli.
La Legge n. 246/2005 ha, poi, ulteriormente integrato la Legge ponte aggiungendo un secondo comma all’articolo 41 sexies, prevedendo che gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d’uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse. Viene così meno il vincolo di pertinenzialità automatico per gli spazi riservati a parcheggio dalla cosiddetta Legge ponte.
L’ultimo provvedimento in materia è il cosiddetto Decreto del Fare, convertito dalla Legge n. 35/2012, con cui si stabilisce che la proprietà dei parcheggi realizzati a norma del comma 1 dell’articolo 41 sexies già citato può essere trasferita anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali, solo con contestaule destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unità immobiliare sita nello stesso Comune.
2- È possibile destinare un’area comune a parcheggio?
La risposta è certamente affermativa. È comunque opportuno fare un breve focus sul punto.
La trasformazione di un’area comune a parcheggio condominiale importa la scelta di soluzioni che rendano compatibili i concetti di innovazione, di cui all’articolo 1120 del codice civile, e di pari uso e/o di godimento paritario, di cui all’articolo 1102 dello stesso codice civile.
La giurisprudenza ha costantemente ritenuto che la delibera assembleare di destinazione di aree condominiali scoperte a parcheggio debba essere approvata a maggioranza, aggiungendo che non è necessaria l’unanimità o il quorum come richiesto dall’articolo 1120 del codice civile prima della riforma del 2012. In altri termini, è stato ritenuta legittima la delibera condominiale presa con la maggioranza di cui all’articolo 1136, comma 2 del codice civile, di disporre la destinazione a parcheggio del cortile condominiale.
Il nuovo articolo 1120 del codice civile, per come modificato dalla legge di riforma del condominio, ha sostanzialmente recepito l’impostazione giurisprudenziale e, sebbene definisce innovazioni le opere necessarie per realizzare i parcheggi condominiali, prevede la possibilità di deliberare questi interventi con i quorum deliberativi ordinari. Si prevede, infatti, che i condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell’articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto opere per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell’edificio.
3 - Cosa consigliare in caso di parcheggi non sufficienti per tutti i condomini?
La Corte di cassazione ha stabilito che l’assemblea del condominio può stabilire di razionalizzare lo sfruttamento dell’area destinata a parcheggio mediante apposizione di strisce delimitative per ciascun posto auto, eventualmente numerato, assegnandoli al dominio esclusivo di ogni condomino o usufruitore (sul punto si veda Cass. civ., sent. 5997/2008).
In questi casi l’assegnazione dei posti auto deve seguire criteri predefiniti, quali la facilità di accesso, e laddove non si dovesse trovare un accordo sulle modalità di assegnazione, sarebbe preferibile procedere a sorteggio.
Tuttavia, non sempre l’area destinata a parcheggio è in grado di garantire la copertura integrale degli stalli rispetto al numero degli utenti – condomini richiedenti. Quale criterio, quindi, è consigliabile attuare?
Certamente sbagliato sarebbe disporne l’attribuzione in base al valore millesimale di ciascuna unità immobiliare. Anzi, a dire il vero, la giurisprudenza ha costantemente considerato queste deliberazioni illegittime atteso che la quota di proprietà di cui all’articolo 1118 del codice civile, quale misura del diritto di ogni condomino, rileva relativamente ai pesi ed ai vantaggi della comunione, ma non in ordine al godimento che si presume uguale per tutti (Cass. civ., sent. 26226/2006).
Nel disaccordo tra i condomini, ai fini dell’utilizzazione dell’area comune, l’unico principio applicabile al caso di specie è quello del “pari uso”, sancito dall’articolo 1102 del codice civile, a norma del quale ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca ad altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. In altri termini, in queste ipotesi, la soluzione certamente migliore è quella della turnazione all’uso del parcheggio.
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6 mag. 2021 • tempo di lettura 7 minuti
La guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti comporta un’alterazione psico-fisica nella persona del guidatore, che ha una percezione distorta della realtà e subisce un peggioramento delle proprie facoltà intellettive ed un rallentamento dei riflessi. Si tratta di una condotta pericolosa per l’incolumità personale ed altrui che, per quanto venga spesso sottovalutata, è punita a livello non solo amministrativo ma anche penale dal legislatore italiano. Alcune premesseLe sanzioni previste per i guidatori “comuni”Le sanzioni previste per conducenti infraventunenni, neo-patentati e auto-trasportatori professionali Guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacentiLavori di pubblica utilità1 – Alcune premesseLo stato di ebbrezza è una condizione di alterazione psico-fisica che consegue all’assunzione di sostanze alcoliche e che comporta una percezione distorta della realtà, un peggioramento delle facoltà intellettive e un rallentamento dei riflessi. A questa particolare condizione sono dedicati gli artt. 186 e 186-bis del Codice della Strada (CdS – D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) che introducono delle distinzioni sul piano sanzionatorio in base alla alla quantità di alcool assunto (che si misura in g/l di sangue), all’età o alla qualità soggettiva del guidatore (neopatentati, infraventunenni o autotrasportatori professionali) nonché a particolari condizioni di fatto o di tempo in cui la condotta viene realizzata (se cagiona un incidente o avviene in orario notturno).Il superamento del limite imposto dalla legge può essere accertato attraverso analisi del sangue o mediante verifica all’etilometro, lo strumento che misura la quantità di alcool presente nell’aria attraverso il rilievo dell’espirazione da parte del soggetto che si sottopone a tale esame: per garantire un risultato più attendibile, l’accertamento attraverso etilometro viene ripetuto almeno due volte, a distanza di pochi minuti tra una rilevazione e l’altra. Come vedremo, è sanzionato anche il rifiuto di sottoporsi a questo accertamento. 2 – Le sanzioni previste per i guidatori “comuni”Vediamo ora nel dettaglio quali sono le sanzioni previste dalla legge, in un ordine di severità crescente. Qualora venga accertato un tasso alcolemico inferiore a 0,5 g/l, la condotta sarà irrilevante dal punto di vista sia amministrativo sia penale. Al di sopra di tale quantitativo, l’art. 186 CdS prevede tre diverse soglie, cui corrispondono differenti sanzioni:tasso alcolemico compreso fra 0,5 e 0,8 g/l: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 544 a euro 2174 e della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 g/l: sanzione penale dell’arresto fino a sei mesi, dell’ammenda da euro 800 a euro 3200 e sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno. L’ammenda è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Se è cagionata la morte di una persona, l’art. 589-bis c.p. prevede la reclusione da cinque a dieci anni.tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l: sanzione penale dell’arresto da sei mesi a un anno, dell’ammenda da euro 1500 a euro 6000 e sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida da uno a due anni. L’ammenda è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Inoltre, la sanzione è raddoppiata se il veicolo appartiene a persona estranea al reato. Infine, c’è sempre la revoca della patente di guida in caso di recidiva nel biennio. Se è cagionata la morte di una persona, l’art. 589-bis c.p. prevede la reclusione da otto a dodici anni.In tutte queste ipotesi, qualora il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale, le sanzioni sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea all’illecito. In caso di rifiuto dell’accertamento, il conducente è sanzionato allo stesso modo che si trovasse nello stato più grave di guida in stato di ebbrezza (cioè la situazione sub c) di cui sopra); inoltre, alla sentenza di condanna segue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni nonché la confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea alla violazione.3 – Le sanzioni previste per conducenti infraventunenni, neo-patentati e auto-trasportatori professionaliL’art. 186-bis CdS prevede un trattamento più severo per i conducenti di età inferiori a ventuno anni, per quelli nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B (“neo-patentati”) nonché per gli auto-trasportatori professionali.A questi guidatori “qualificati” è in ogni caso vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche: è quindi rilevante anche il tasso alcolemico inferiore a 0,5 g/l. In particolare:tasso alcolemico compreso fra 0 e 0,5 g/l: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 679. In caso di incidente, la sanzione è raddoppiata;tasso alcolemico compreso fra 0,5 e 0,8 g/l: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 544 a euro 2174 e della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi è aumentata di un terzo;tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 g/l: sanzione penale dell’arresto fino a sei mesi, dell’ammenda da euro 800 a euro 3200 e sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno sono aumentate da un terzo alla metà;tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l: sanzione penale dell’arresto da sei mesi a un anno, dell’ammenda da euro 1500 a euro 6000 e sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida da uno a due anni sono aumentate da un terzo alla metà. Anche in questo caso è prevista una sanzione per il caso in cui il conducente rifiuti di sottoporsi all’accertamento etilico: egli è sanzionato allo stesso modo che si trovasse nello stato più grave di guida in stato di ebbrezza (sanzione penale dell’arresto fino a sei mesi e dell’ammenda da euro 800 a euro 3200), con un aumento da un terzo alla metà, cui si aggiunge la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo, salvo appartenga a persona estranea al reato (caso in cui la sospensione è raddoppiata).4 – Guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacentiL’art. 187 CdS prevede delle sanzioni specifiche per chiunque si metta alla guida in stato di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.Questo comportamento ha sempre rilevanza penale, a prescindere dal tipo e dalla quantità di sostanza assunta.In particolare, la legge prevede l’arresto da sei mesi a un anno e l’ammenda da euro 1500 a euro 6000, che è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Si aggiungono la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida da uno a due anni; il periodo di sospensione della patente è raddoppiato se il veicolo appartiene a persona estranea al reato.Se il conducente è uno dei guidatori “qualificati” previsti dall’art. 186 CdS, le sanzioni sono aumentate da un terzo alla metà.In caso di incidente, la pena dell’arresto da sei mesi a un anno e dell’ammenda da euro 1500 a euro 6000 è raddoppiata e la patente di guida è sempre revocata. Se è cagionata la morte di una persona, l’art. 589-bis c.p. prevede la reclusione da otto a dodici anniInfine, qualora il conducente si rifiuti di sottoporsi ad accertamento, egli è punito con la sanzione penale dell’arresto fino a sei mesi e dell’ammenda da euro 800 a euro 3200, cui segue la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni nonché la confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea alla violazione.5 – Lavori di pubblica utilitàIn caso di condanna in sede penale per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, la legge prevede la possibilità di sostituire la pena detentiva e pecuniaria con la sanzione del lavoro di pubblica utilità. Quest’ultima consiste nella prestazione di un’attività non retribuita in favore della collettività da svolgersi, in via preferenziale, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato o gli enti locali nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente. Il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria (250 euro corrispondono ad un giorno di lavoro di pubblica utilità). In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice dichiara l’estinzione del reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. Attenzione: la sanzione penale non può essere mai sostituita con i lavori di pubblica utilità quando il guidatore sia uno dei soggetti “qualificati” di cui all’art. 186-bis CdS o quando sia un guidatore “comune” ma abbia provocato un incidente. Qui il link ad una tabella avente ad oggetto una stima delle quantità di bevande alcoliche che determinano il superamento del tasso alcolemico legale, stilata dall’Osservatorio Nazionale Alcol CNESPS.Editor: dott.ssa Elena Pullano
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Egregio Avvocato
20 dic. 2025 • tempo di lettura 4 minuti
Un tema oggigiorno molto sentito è la pubblicazione delle foto dei propri figli sui social. Tale attività, di per sé pacificamente condivisibile, non è, però, del tutto scevra da pericoli e conseguenze che possono esser particolarmente spiacevoli, soprattutto in caso di separazione e divorzio. Cominciamo col dire che l’immagine di una persona è tutelata sia dal Codice civile - che stabilisce il diritto al risarcimento del danno per le pubblicazioni di immagini di persone senza autorizzazione o in modo da lederne il decoro - sia da quello penale, che punisce l’offesa alla dignità e della reputazione comunicando con più persone, sia dalla legge sul diritto d’autore, che pone limiti all’utilizzo del ritratto.Queste regole valgono anche per le foto (e i video) dei figli realizzati dai genitori, i quali potranno anche essere “proprietari” del ritratto secondo la legge sul diritto d’autore ma non possono usare il frutto della loro “content creation” per sfruttare l’immagine del minore. Ma quali possono essere le conseguenze penali derivanti dalla violazione di questo generale principio? Recentemente, il Tribunale di Milano, con un'ordinanza che ha fatto molto discutere sia in dottrina che in giurisprudenza, ha sancito che pubblicare foto di minori può essere reato. Invero, secondo i giudici meneghini, la condivisione non autorizzata di immagini di bambini e ragazzi sui social può integrare una condotta penalmente rilevante, in presenza di determinate condizioni. Nel caso de quo, un genitore aveva pubblicato online diverse immagini del figlio minore senza il consenso dell’altro genitore. Il Tribunale ha ritenuto che tale condotta violasse l’art. 10 del codice civile, gli artt. 96 e 97 della legge sul diritto d’autore (L. 633/1941), ma soprattutto l’art. 614 c.p. in tema di violazione della vita privata, e l’art. 595 c.p. in caso di contenuti potenzialmente lesivi della reputazione del minore. Inoltre, se dalla pubblicazione deriva un’esposizione mediatica eccessiva o un rischio concreto per la riservatezza e l’incolumità del minore, può essere configurata anche la violazione dell’art. 16 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e, in alcuni casi, la violazione dell’art. 8 della CEDU sul diritto alla vita privata e familiare.La Suprema Corte (Cass. Pen., Sez. V, Sent., 25 agosto 2025, n. 29683) sembra collocarsi su questa scia di pensiero, in quanto considera la pubblicazione di foto di minori sul web ua fattispecie del reato di trattamento illecito di dati personali: "Il delitto di trattamento illecito di dati personali di cui all'art. 167 d.lgs. 196/2003 si sostanzia anche dalla mera pubblicazione su una chat di un numero di telefono privato, in assenza del consenso dell'interessato, in quanto tale condotta arreca, di per sé, un nocumento a quest'ultimo, che ben può essere di natura non patrimoniale. In tale fattispecie di reato rientra anche la pubblicazione di foto di minori sul web".Un tale orientamento è sicuramente da condividere, in quanto rappresenta un importante monito per chiunque pubblichi contenuti online, anche in buona fede. Il rispetto della riservatezza e della dignità dei minori non è solo una questione morale, ma anche giuridica, e può dar luogo a responsabilità civili e penali.Da un punto di vista sociologico, si potrebbe obiettare che tale approccio sia fuori dal tempo perché applica norme non in linea col moderno modo di pensare. D'altro canto, però, se il mondo va a rotoli, non è detto che per forza bisogna mantenere il timone verso quella destinazione. La decisione del tribunale di Milano, proprio nella sua compostezza e nell’evitare un elenco completo e dettagliato degli atti che possono compiere reato, dà in realtà indicazione preziosa ai genitori, in un momento in cui fare appare indispensabile avere informazioni corrette per crescere i propri figli. Proprio questo è, a nostro parere, il messaggio e la lezione che i Giudici meneghini vogliono comunicarci: occorre affrontare la questione con molta ponderazione, valutando concretamente il singolo caso e, soprattutto, attenendosi ai seguenti punti salienti che vogliamo qui di seguito sintetizzare: in primis, è necessario il consenso di entrambi alla pubblicazione delle immagini del figlio minorenne. In caso di disaccordo, è il giudice a decidere; i terzi (nonni, amici, insegnanti, ecc.) hanno bisogno del consenso espresso e documentabile di chi esercita la responsabilità genitoriale; non si possono pubblicare immagini che mostrino il minore in situazioni potenzialmente imbarazzanti, riconoscibili pubblicamente o in contesti che potrebbero essere fraintesi; sui social, bisogna impostare profili privati, rendere irriconoscibile il viso del proprio bambino e limitare la visibilità dei contenuti solo a persone fidate, anche se ciò non elimina il rischio giuridico in caso di contestazione.Quali sono i rischi connessi allo sharenting, ovverosia, alla condivisione e alla pubblicazione di materiale video-fotografico dei propri figli sui social network? Ne parleremo nel prossimo articolo.
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14 dic. 2020 • tempo di lettura 4 minuti
Networking significa intrattenere rapporti, alimentare connessioni e scambiare informazioni al fine di aumentare le proprie opportunità professionali e lo sviluppo della propria carriera. Il successo di ogni professionista, ed in particolare nel settore legale, dipende dal mantenimento e dall'espansione delle relazioni con i clienti esistenti e dall'attrazione di nuovi. Per far questo, è necessario incrementare il proprio network di conoscenze ed instaurare nuovi rapporti. Come in ogni settore, molto spesso non conta solo “cosa sappiamo” o “quanto siamo competenti”, ma anche “chi conosciamo”. Essere conosciuti da colleghi e clienti è necessario per poter essere scelti.Da sempre, la raccomandazione ed il passaparola sono strumenti fondamentali per costruire la propria “reputazione legale” e generare nuove opportunità di lavoro. Ma espandere i propri contatti oltre le conoscenze personali non è così semplice e basarsi su “chi potremmo conoscere direttamente” spesso non basta. Ancora di più se si deve competere in un mercato sempre più concorrenziale e soggetto a fattori di mutamento ed evoluzione continui. Per questo, entrare a far parte di una rete online di contatti professionali è uno strumento fondamentale per garantire all’avvocato non solo una maggiore visibilità nei confronti di potenziali clienti, ma soprattutto l’ampliamento delle proprie relazioni nel settore. E allora, se trovare nuovi riferimenti ed aumentare la propria presenza sul web è necessario per affrontare le sfide che l’attività professionale oggi pone, scegliere un giusto canale di networking aiuta il professionista a generare rapporti di lavoro. L’esigenza di essere trovati più facilmente da possibili clienti o datori di lavoro online spiega il successo che ha avuto Linkedin negli ultimi anni. La cui principale caratteristica sta nella creazione da parte dell’utente di una rete di contatti, che avvalorino le sue capacità e aumentino le sue opportunità. Per questo abbiamo creato Egregio Avvocato. Un network online esclusivamente e totalmente dedicato alla professione legale. Una community di avvocati a livello nazionale. Perché far parte di una rete composta da professionisti del diritto equivale a far parte di una rete di potenziali clienti.L’obiettivo di Egregio Avvocato è sicuramente far fronte alla sempre maggiore richiesta da parte degli utenti che, non sapendo a chi rivolgersi, cercano un avvocato online. Come può un avvocato essere trovato dall’utente se non è presente nel mondo digitale?Anche per coloro che già sono dotati di un sito web personale, essere rintracciabile non è così semplice. Ma, far parte di un gruppo aumenta la visibilità online dei singoli. Egregio Avvocato, attraverso la presenza sui social media – instagram, linkedin, facebook – la pubblicazione di articoli online e l’indicizzazione delle pagine personali degli avvocati con la tecnologia SEO, garantisce visibilità alla piattaforma ed alle pagine personali dei singoli avvocati. Ogni professionista avrà una vetrina professionale, nella quale potrà inserire le competenze acquisite, il percorso formativo svolto e case study che evidenziano le effettive esperienze maturate, ciò al fine di costruirsi una adeguata reputazione online. Attraverso la pubblicazione dei propri materiali di studio e approfondimento nelle aree dedicate della piattaforma digitale, l’avvocato genererà maggiori visite degli utenti sulla propria pagina personale e sul proprio sito web, aumentando così le possibilità di essere conosciuto e di acquisire nuovi clienti, interessati ad un consulto sulle tematiche trattate dal legale nei propri articoli. Ma la funzione di Egregio Avvocato non si esaurisce qui, piuttosto è volta alla creazione di un rapporto vivo e collaborativo tra colleghi del settore legale. Lo scambio di idee e la possibilità di esprimere la propria opinione sui contributi pubblicati da altri professionisti, permetterà all’avvocato di farsi conoscere sull’intero territorio nazionale e rimanere aggiornato sulle ultime tematiche in materia. Confrontarsi con colleghi esperti ed avere una visione d’insieme del problema, in una professione così complessa e soggetta a multidisciplinarietà, è senz’altro utile al fine di fornire una migliore consulenza al cliente ed arrivare a nuove soluzioni. Sfruttando le connessioni che la rete genera, il singolo professionista non solo attrae maggiori opportunità professionali, ma sviluppa le proprie aree di competenza personale. La possibilità di mostrare le proprie qualità lavorative permette al legale di essere raccomandato da colleghi che vogliono consigliare ai propri clienti un avvocato di altro foro o di altra area di competenza. Il feedback positivo, quando proviene da chi svolge una stessa professione, ha un fortissimo potere di influenza sui clienti. Ogni avvocato potrà poi rendersi disponibile a svolgere attività di domiciliazione, potendo in questo modo essere apprezzato da colleghi su tutto il territorio nazionale che potrebbero poi decidere di avviare ulteriori collaborazioni professionali. In conclusione, Egregio Avvocato è un progetto interamente dedicato alla carriera legale. Una piattaforma con cui non solo l’avvocato sarà presente nel mondo digitale e potrà essere trovato dai clienti che cercano un “avvocato online”, in modo più semplice ed efficace rispetto al proprio sito personale. Ma soprattutto una piattaforma attraverso la quale creare la propria rete di contatti nel mondo legale ed acquisire visibilità agli occhi dei colleghi, pubblicando i propri lavori ed attingendo ad approfondimenti e contributi di altri legali al fine di mantenersi informati ed accrescere le proprie conoscenze.
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Egregio Avvocato
30 gen. 2026 • tempo di lettura 4 minuti
Il diritto dei nonni a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, disciplinato dall’art. 317-bis c.c., costituisce un tema di grande rilevanza nel diritto di famiglia italiano. La recente ordinanza della Cassazione civile, sez. I, n. 2881 del 31 gennaio 2023, ha precisato che tale diritto non può essere esercitato in modo coercitivo, imponendo al minore frequentazioni non gradite.La pronuncia si inserisce in un quadro giuridico complesso, dove il principio dell’interesse superiore del minore prevale su quello dei genitori e degli altri familiari, in linea con disposizioni costituzionali (artt. 2, 30 e 31 Cost.) e fonti internazionali ed europee (Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, Carta dei diritti fondamentali dell’UE, CEDU).La Cassazione ha ribadito che ogni intervento giudiziale volto a disciplinare i rapporti tra minore e ascendenti deve fondarsi sul principio dell’interesse superiore del minore. Tale principio, riconosciuto anche dalla Corte costituzionale (sentenza n. 79/2022), finisce per sancire i seguenti principi:Prevalenza dell’interesse del minore: l’interesse dei genitori o dei nonni non può giustificare la coercizione del bambino in relazioni indesiderate;Valutazione della capacità di discernimento: secondo l’art. 336-bis c.c., la volontà dei minori di età superiore ai dodici anni o, comunque, capaci di discernimento deve essere rispettata; Progetto educativo e formativo: la frequenza dei nonni deve integrarsi in un progetto complessivo volto a garantire uno sviluppo equilibrato della personalità del minore.Fonti internazionali (come la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989, la Dichiarazione sui principi sociali e legali riguardo alla protezione dei bambini del 1986, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e la Convenzione di Strasburgo in materia di adozione del 1968, insieme a strumenti europei quali l’art. 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e gli artt. 8 e 14 CEDU) confermano il principio della centralità dell’interesse del minore.L’art. 317-bis c.c., introdotto dal d.lgs. n. 154/2013, riconosce ai nonni il diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti. Tuttavia, la Cassazione chiarisce che il diritto dei nonni non è incondizionato e che la tutela dei rapporti deve conciliarsi con la volontà e il benessere del minore. Infatti, ci sono particolari situazioni, da valutare sempre nel caso concreto, in cui la frequentazione con i nonni, se valutata come una relazione sgradita e non voluta, non può essere imposta.In particolare, la Suprema Corte afferma: “Il mantenimento di rapporti significativi coi nonni non può essere assicurato tramite la costrizione del bambino, attraverso un’imposizione manu militari di una relazione sgradita e non voluta, cosicché nessuna frequentazione può essere disposta a dispetto della volontà manifestata da un minore che abbia compiuto i 12 anni o che comunque risulti capace di discernimento”.Ne consegue che il ruolo degli ascendenti non è quello di imporre relazioni, ma di cooperare con i genitori e favorire lo sviluppo affettivo e morale del minore, tenendo sempre presente la spontaneità e la qualità della relazione.Quando le relazioni tra nonni e nipoti si complicano a causa di conflitti con i genitori, l’intervento giudiziale diventa necessario. La Corte deve:Accertare la capacità di discernimento dei minori: ascoltandoli secondo le condizioni previste dall’art. 336-bis c.c.;Valutare l’interesse concreto e specifico del minore: considerando la qualità e la spontaneità della relazione con ciascun ascendente;Bilanciare gli interessi dei familiari adulti: senza far prevalere la posizione di nessuno, ma cercando soluzioni armoniche che rispettino il progetto educativo e formativo del minore.Nella fattispecie oggetto dell’ordinanza n. 2881/2023, la Corte di merito non aveva valutato la capacità di discernimento dei bambini né il loro interesse specifico, trascurando la conflittualità con la famiglia paterna. La Cassazione ha quindi cassato il provvedimento e rinviato per un nuovo esame secondo i principi sopra delineati.In conclusione, l’ordinanza n. 2881/2023 rappresenta un punto di riferimento essenziale per la giurisprudenza sul diritto dei nonni a mantenere rapporti significativi con i nipoti. Essa, ribadendo la centralità dell’interesse superiore del minore, sancisce che nessun rapporto può essere imposto contro la volontà del bambino, evidenzia che in particolari situazioni, quando la frequentazione è sgradita, non può essere imposta, conferma il ruolo del giudice nel bilanciamento tra le posizioni degli adulti e il rispetto della spontaneità delle relazioni familiari e sottolinea l’obbligo degli ascendenti di cooperare al progetto educativo del minore.In sintesi, la Suprema Corte chiarisce che non è il minore a sacrificarsi per soddisfare le esigenze degli ascendenti, ma che il diritto dei nonni deve essere modulato in funzione del benessere concreto dei bambini, in armonia con le fonti costituzionali, internazionali ed europee, e rispettando la spontaneità della relazione affettiva. A nostro modesto parere, è comunque opportuno indagare e capire i motivi che inducono il minore a rifiutare il rapporto con i nonni.
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