Il ruolo dell'avvocato divorzista nel processo di nullità del matrimonio religioso e delibazione

Avv. Prof.  Domenico  Lamanna Di Salvo

Avv. Prof. Domenico Lamanna Di Salvo

Pubblicato il 1 feb. 2023 · tempo di lettura 3 minuti

Oggi vogliamo trattare un tema molto dibattuto sia in giurisprudenza che in politica, ovverosia la nullità del matrimonio religioso ed i suoi effetti nel mondo civile. Risponde alle domande il Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo, Ordinario di Diritto di Famiglia in Germania: ***

Quale è la funzione dell'avvocato divorzista nel processo di nullità del matrimonio religioso?

L'Avvocato divorzista non ha un ruolo nel processo canonico di nullità del matrimonio religioso, essendo il patrocinio in tali procedimenti demandato ad avvocati altamente specializzati, con una preparazione teologica oltre che giuridica. Ciononostante, riteniamo opportuno affiancare all'avvocato rotale anche e soprattutto un avvocato divrozista, in modo da coordinare e painificare la strategia difensiva, al fine di ottenere poi risultati sia a livello civilistico che canonico.

La dichiarazione di nullità del matrimonio della Sacra Rota viene automaticamente riconosciuta dal Tribunale Ordinario Civile?

Il problema di fondo del mondo moderno è la terrificante laicità dello Stato. In un ordinamento giuridico dove la res publica non riconosce alcun credo come religione di Stato, i due sistemi (canonico e civile) rimangono del tutto separati. In Italia, per grazia di Dio, è stato introdotto il cosiddetto "matrimonio concordatario", ovverosia un matrimonio celebrato - come è giusto che sia - dal Ministro del Culto di Santa Romana Chiesa ma con effetti civilistici, a seguito della lettura degli articoli del codice civile al termine del rito religioso. Tale matrimonio - solo se celebrato in Italia - può essere inficiato dalla dichiarazione di nullità canonica, a condizione che si instauri un procedimento speciale - cosiddetta delibazione - volta a far riconoscere nell'ordinamento giuridico italiano la sentenza di nullità canonica. La delibazione, comunque, è ad ogi soggetta ad alcune limitazioni, che solo recentemente la Cassazione ha criticato. Ci si auspica un chiarimento definitivo sulle effettive possibilità di delibare sentenze di nullità canoniche, ma dubitiamo fortemente che uno Stato ateo, laico ed anticlericale come la repubblica italiana possa mai riconoscere l'indiscusso Primato Petrino e il ruolo magistrale di Santa Romana Chiesa nelle tematiche della famiglia.

Con la dichiarazione di nullità del matrimonio vengono meno i diritti all'eventuale assegno divorzile e di mantenimento dei figli?

La delibazione rende di fatto nullo il matrimonio civile, a condizione che il Tribunale italiano non abbia in precedenza pronunciato sentenza di divorzio passata in giudicato (nel qual caso la sentenza canonica avrà solo effetti all'interno di Santa Romana Chiesa). Tanto premesso, la delibazione fa decadere qualsiasi pretesa economica della controparte, fatti però salvi i diritti dei figli nati da un'unione de facto nulla. Del resto, non potrebbe essere altrimenti, atteso che Santa Romana Chiesa mai prenderebbe decisioni che vanno contro i più piccoli, fedele agli insegnamenti del Divino Maestro e Signore nostro.

E' utile la presenza dell'avvocato divorzista, affiancato al canonista per pianificare e coordinare le azioni da un punto di vista sia canonico che civilistico.

In conclusione, riteniamo doveroso sottolineare come la Supremazia del Magistero di Santa Romana Chiesa richiede che sia lo Stato ad inchinarsi innanzi all'Autorità relgiosa e non il contrario. Il problema di fondo è, purtroppo, che la politica moderna ha dimenticato il valore della Religione.

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Il reato di sottrazione internazionale del minore nel diritto di famiglia

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Secondo l’art. 574 c.p. “chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la responsabilità genitoriale, al tutore, o al curatore, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela del genitore esercente la responsabilità genitoriale, del tutore o del curatore, con la reclusione da uno a tre anni”.Si tratta di un reato rivolto a tutelare la responsabilità genitoriale e il diritto del minore a vivere nel proprio ambiente. Per quanto riguarda il soggetto attivo, il reato è comune, poiché può essere commesso da chiunque. È permanente, perché l’azione criminale deve perdurare nel tempo e, precisamente secondo giurisprudenza costante, per un periodo “significativo” (Cassazione Civile, sent. 21 ottobre 2024, n. 27169) Il reato di sottrazione dei minori è, forse, uno dei più comuni nelle vicende patologiche dei rapporti familiari. Spesso, uno dei due coniugi, di fronte alla irreversibile frattura del rapporto coniugale, e lasciandosi sicuramente andare ad un comportamento irrazionale, decide di fuggire via con la prole, quasi a volersi sottrarre a quel tormento psicologico che la fine di ogni rapporto comporta. Altre volte, invece, la sottrazione dei minori è premeditata fin nei minimi dettagli. Il reato de quo nasce dalle disposizioni civilistiche, secondo cui i figli sono in genere sotto la custodia di entrambi i genitori, ragion per cui ogni spostamento deve obtorto collo essere autorizzato - o, nel migliore dei casi, non ostacolato - dall'altro coniuge. Ci si chiede se la sottrazione debba necessariamente essere fisica e comportare l’allontanamento del minore in un posto diverso dalla nota residenza e sconosciuto all’ex coniuge.Entrambi i punti sono stati recentemente discussi dalla Cassazione.La Suprema Corte, con sentenza n. 32005 del 30/08/2022, ha ribadito che la sottrazione di minore descritta dall’articolo 574 c. p. possa essere attuata anche in assenza di coercizione assoluta, mediante una condotta semplicemente rivolta a “ostacolare gli incontri del figlio con il padre”. Può dunque essere sufficiente a integrare il reato la proposizione di ostacoli “che non abbiano carattere e durata meramente simbolica” e che “impediscano la coltivazione di un rapporto stabile e continuativo tra il figlio e un genitore”. Non è dirimente che il genitore “sottratto” sappia benissimo dove risiede e come vive il figlio, in quanto è sufficiente che ad esso venga arbitrariamente impedito, con una condotta reiterata, di mantenere le relazioni con il minore. Dunque, secondo la Cassazione, il reato previsto dall'articolo 574 c. p. si ravvisa anche nella condotta di una madre “che ha completamente escluso la figura paterna dall'esercizio delle prerogative genitoriali, assumendo in via unilaterale tutte le scelte fondamentali relative alla vita del minore, violando reiteratamente i provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria”.La decisione degli Ermellini strada funge dunque da monito per tutti i casi, nei quali alla frequentazione tra la prole e il genitore non collocatario vengono frapposti ostacoli non assoluti, e non necessariamente comportanti la sottrazione materiale del minore dal suo ambiente di vita, ma pur tuttavia gravi, deliberati, sistematici e protratti nel tempo, anche mediante condotte puramente omissive o indirette.Non è chiaro se sia necessario, per integrare la fattispecie di reato in esame, se la violazione dei provvedimenti in precedenza assunti dall’autorità giudiziaria, come accaduto nella fattispecie, rappresenti o meno un elemento costitutivo. Prima facie, sembrerebbe tuttavia di no, anche perché, citando un precedente giurisprudenziale, la sentenza de quo ha chiarito le differenze rispetto all’articolo 388 c. p. (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice), per quanto attiene alla lesione degli interessi della famiglia.Le due fattispecie di reato non coincidono, in quanto hanno portata e significato diversi. Infatti, ha sostenuto la Suprema Corte, “se l’agente non ottempera a particolari disposizioni del giudice civile - sulla quantità e durata delle visite consentite al genitore non affidatario, sulle modalità e condizioni in genere fissate nel provvedimento - deve configurarsi il delitto di mancata esecuzione dolosa del provvedimento del giudice; se, invece, la condotta di uno dei coniugi porta ad una globale sottrazione del minore alla vigilanza del coniuge affidatario, così da impedirgli non solo la funzione educativa ed i poteri insiti nell’affidamento, ma da rendergli impossibile quell’ufficio che gli è stato conferito dall’ordinamento nell’interesse del minore e della società, in tal caso ricorre il reato di cui all’articolo 574”.Tale orientamento è stato poi confermato da Cass. 390/2025, secondo cui integra il reato ex art. 574 c.p. non solo l'allontanamento fisico del minore, ma anche la condotta del genitore che, attraverso comportamenti ostruzionistici, impedisca all'altro genitore l'esercizio delle prerogative genitoriali.Il reato in esame è, poi, tutelato da norme internazionali. Tra tutte, vogliamo ricordare il regolamento 2019/1111 (“Bruxelles II ter”) (le cui disposizioni, nei casi di sottrazione intra-europea, integrano quelle della Convenzione dell’Aja del 1980) e, soprattutto, la Convenzione de L’Aia del 1980 sulla sottrazione internazionale dei minori, la quale prevede un meccanismo volto a garantire il rientro del minore nell’abituale luogo di residenza.Con sentenza 10 luglio 2024, n. 18845, la Corte di cassazione ha fatto luce sulle circostanze che debbono essere considerate affinché il trasferimento di un minore in tenera età possa ritenersi illecito a norma dell’art. 3 della Convenzione dell’Aja del 1980 sulla sottrazione internazionale di minori. Nella stessa pronuncia ha chiarito le modalità che debbono essere impiegate per valutare la sussistenza del “grave rischio nel rimpatrio del minore”, agli effetti dell’art. 13, par. 1, lett. b) della stessa Convenzione.  Perché il trasferimento sia considerato illecito, e dunque il giudice possa ordinare il rientro del minore, l’art. 3 della suddetta Convenzione richiede che siano soddisfatti tre requisiti:immediatamente prima del trasferimento, il minore doveva risiedere abitualmente nello Stato da cui è stato portato via;il trasferimento deve essere avvenuto in violazione dei diritti di custodia sul minore spettanti a una persona fisica o giuridica in base alla legislazione di detto Stato;tali diritti dovevano essere effettivamente esercitati al momento del trasferimento.La Convenzione contempla però dei casi in cui, quand’anche ricorrano dette condizioni, il giudice può escludere il rientro. Uno di questi è contemplato dall’art. 13, par. 1, lett. b), ai sensi del quale il trasferimento non è illecito se vi è il grave rischio che il minore sia esposto a un pregiudizio fisico o psicologico o possa trovarsi in una situazione intollerabile nello Stato da cui è stato sottratto.Da ultimo, occorre rilevare che in tema di sottrazione internazionale di minori, al fine di escludere ai sensi della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, la sussistenza delle condizioni ostative al rientro del minore nello Stato ove abitualmente risiede e in particolare al fine di ritenere non sussistente il fondato rischio per il minore di essere esposto a pericoli fisici o psichici o, comunque, di trovarsi in una situazione intollerabile, non sono sufficienti le valutazioni (ancorché approfondite) compiute dalle autorità competenti dello Stato di residenza del minore, ma sono necessari ulteriori accertamenti (da svolgere anche mediante indagine tecnica) da parte del giudice italiano. È quanto affermato dalla Corte di Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 12035/2025. Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato lo scorso 7 maggio.Al riguardo, la Cassazione si è innanzitutto richiamata agli orientamenti della Corte di giustizia sull’argomento. Ai fini della determinazione della residenza abituale del minore nei casi di sottrazione, i giudici di Lussemburgo hanno infatti dato rilievo a due elementi: l’effettiva custodia del minore, dovendosi valorizzare, ad esempio, “la circostanza che il genitore che esercita di fatto la custodia del minore continui a vivere con quest’ultimo in un determinato luogo e ivi eserciti la sua attività professionale” (Corte di giustizia, sentenza 28 giugno 2018, causa C-512/2017, HR, ECLI:EU:C:2018:513); e la sua età. Così, nel caso del minore di pochi mesi, bisogna tenere in conto che il suo ambiente è “essenzialmente familiare” e determinato dalle persone che si prendono cura di lui nel quotidiano (Corte di giustizia, sentenza 22 dicembre 2010, causa C-497/10, Mercredi c. Chaffe, ECLI:EU:C:2010:829). Queste avranno dunque “particolare importanza per determinare il luogo in cui si trova il centro della sua vita” (Corte di giustizia, sentenza 28 giugno 2018, causa C-512/2017, ECLI:EU:C:2018:513).A simili conclusioni è pervenuta la giurisprudenza interna. Anche la Cassazione ha affermato che, allo scopo di individuare la residenza abituale di un minore di tenera età, che sia custodito dalla madre in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede il padre, occorre verificare “l’integrazione della madre” nel primo Stato, “della quale partecipa anche il minore” (Cass. 32194/2022). Più in generale, la Cassazione ha più volte inteso la nozione di “residenza abituale”, quale “luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza…ha il centro dei propri legami affettivi…derivanti dallo svolgersi in detta località della sua quotidiana vita di relazione” (tra le tante, v. Cass. n. 1838/2011; Cass. 19664/2014).Emerge a chiare lettere l’importanza di esaminare attentamente la portata delle condizioni per l’ordine di rientro del minore, così come il concetto di residenza abituale di quest’ultimo nel contesto di sottrazione internazionale dei minori, elementi chiave per poter ottenere la protezione internazionale garantita dalla più volte richiamata Convenzione. A tale tema dedicheremo un apposito articolo!

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