La ricerca delle proprie origini e il diritto al parto in anonimato.

Avv. Anna Maria  Crucitti

Avv. Anna Maria Crucitti

Pubblicato il 1 giu. 2022 · tempo di lettura 2 minuti

La possibilità di conoscere le proprie origini rappresenta un tema delicato, sul quale spesso c'è molta confusione.

L'ordinamento italiano tutela il diritto della donna a partorire in totale anonimato.

A tale diritto, tuttavia, fa da contrappeso quello del figlio/figlia a conoscere e ritrovare le proprie origini biologiche, necessità che può sorgere in qualunque momento della vita di una persona e per diversi motivi.

L'accesso ad informazioni di carattere sanitario, ad esempio per conoscere eventuali malattie ereditarie, è sempre possibile. Questo non comporta il venir meno del diritto all'anonimato della donna, ma lo bilancia con il diritto alla salute del figlio/figlia, purchè la richiesta di tali informazioni avvenga seguendo precise modalità.

Al di fuori di questa ipotesi specifica, il Dlgs 196/2003 prevede che il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, comprensivi di dati personali della madre, che ha scelto di rimanere anonima, possano essere rilasciati a chi vi abbi interesse solo dopo che siano trascorsi 100 anni dalla formazione del documento.

Ovviamente un tempo così ampio può far scoraggiare chiunque voglia conoscere la propria storia, oltre che evidentemente rendere spesso concretamente impossibile esercitare tale diritto.

Inoltre, può accadere che una donna, trascorso molto tempo e superate le ragioni che l'avevano spinta a restare anonima al momento del parto, abbia anch'ella il desiderio di revocare la propria volontà manifestata molto tempo prima.

L'insieme di tali fattori, da cui in un contesto così delicato non è possibile prescindere, hanno portato ad una sentenza della Corte di Cassazione, con cui è stato stabilita la possibilità di interpellare la donna, adottando modalità che garantiscano la massima riservatezza e il rispetto della sua dignità. Solo in caso di rifiuto da parte di quest'ultima a svelare la propria identità, il diritto del figlio a conoscere le proprie origini troverebbe un limite insuperabile.

Nonostante gli sforzi a livello giurisprudenziale, manca ancora una previsione specifica a livello normativo, per questo le concrete modalità di esercizio di tale diritto da parte del figlio/figlia interessato seguono prassi diverse a seconda del Tribunale competente.

Qualora si volesse intraprendere questo percorso è utile rivolgersi ad un professionista, che possa fornirvi tutte le spiegazioni del caso e accompagnarvi nella procedura.

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Lo status di figlio

21 mar. 2022 tempo di lettura 4 minuti

Per far acquisire lo status di figlio al nuovo nato, occorre che i genitori effettuino la dichiarazione di nascita e sulla base di tale dichiarazione, poi, l’ufficiale dello stato civile redige l’atto di nascita.L’atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile attribuisce automaticamente al nuovo nato lo status di figlio e costituisce la prova della filiazione.La dichiarazione può essere resa anche da un soggetto delegato dai genitori o, ancora, dal medico, dall’ostetrica o da chiunque abbia assistito al parto.Se la nascita di un figlio avviene all’estero e almeno uno dei genitori è italiano, l’atto di nascita è formato secondo le regole dello Stato straniero.Successivamente i genitori devono richiederne la trascrizione in Italia presentando all’autorità diplomatico – consolare italiana nello stato estero la copia dell’atto di nascita redatto presso l’ufficio competente dello Stato estero e la dichiarazione sostitutiva comprovante la cittadinanza italiana di almeno uno dei genitori.1. Come avviene la presentazione della dichiarazione di nascita?2. Cos’è l’atto di nascita e quali sono gli effetti?3. Certificati ed estratti di nascita1 – Come avviene la presentazione della dichiarazione di nascita?La dichiarazione di nascita deve essere effettuata, alternativamente: a) entro 3 giorni dalla nascita presso la direzione sanitaria dell’ospedale dove è avvenuto il parto, il direttore sanitario la trasmette poi, unitamente all’attestazione di avvenuta nascita, all’ufficiale di stato civile del comune; b) entro 10 giorni dalla nascita presso l’ufficio di stato civile del comune. Se la dichiarazione è presentata dopo i 10 giorni dalla nascita (c.d. dichiarazione tardiva), in aggiunta ai documenti necessari alla dichiarazione di nascita, il dichiarante deve indicare anche i motivi del ritardo che entrano a far parte dell’atto di nascita. L’ufficiale di stato civile procede alla formazione tardiva dell’atto di nascita e ne dà segnalazione al Procuratore della Repubblica.La dichiarazione deve essere presentata al comune nel quale è avvenuta la nascita o in quello di residenza dei genitori. Se i genitori hanno residenze diverse, salvo diverso accordo tra di loro, la denuncia va fatta presso il comune di residenza della madre.In ogni caso occorre presentare l’attestato di nascita rilasciato dal personale medico dall’ospedale oltre il documento d’identità.2 - Cos’è l’atto di nascita e quali sono gli effetti?L’atto di nascita è il documento informatico redatto dall’ufficiale dello stato civile sulla base della dichiarazione di nascita e inserito poi nei registri dello stato civile.In esso sono indicati: a) luogo, anno, mese, giorno e ora della nascita; b) generalità, cittadinanza, residenza dei genitori; c) sesso del bambino; d) nome dato al bambino.L’ufficiale di stato civile deve indicare nell’atto di nascita anche determinati fatti o atti accaduti dopo la nascita, dettagliatamente indicati dalla legge, mediante le c.d. annotazioni.Ad esempio tra gli atti che devono essere annotati vi rientrano: provvedimenti di adozione, comunicazioni relative alla curatela e la tutela, sentenze di interdizione o inabilitazione e di revoca degli stessi provvedimenti, sentenze che pronunciano nullità, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e quelle che pronuncino la nullità o lo scioglimento dell’unione civile, sentenze che dichiarano o disconosco i figli.L’atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile attribuisce automaticamente al nuovo nato lo status di figlio nei confronti di entrambi i genitori e costituisce la prova della filiazione.Nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che viene attribuito con l’atto di nascita e il possesso di stato conforme all’atto stesso, salvo quanto disposto in caso di matrimonio putativo, di nascita dopo i 300 giorni dall’annullamento, dallo scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, dalla pronuncia di separazione giudiziale.Se dall’atto di nascita risultano errori od omissioni di dati, gli interessati possono chiederne la rettificazione al tribunale nella cui giurisdizione rientra l’ufficio di stato civile in cui è stato registrato l’atto di nascita da rettificare. L’ufficiale di stato civile deve annotare la sentenza di rettificazione sul corrispondente atto.3 – Certificati ed estratti di nascitaPer compiere determinati atti la legge richiede la presentazione di certificati o estratti di nascita che contengono le informazioni tratte dai registri dello stato civile.L’ufficiale di stato civile è competente a rilasciarli a chiunque ne faccia richiesta, salvo che si tratti di estratti per copia integrale che possono essere rilasciati soltanto quando ne è fatta richiesta da chi vi ha interesse e il rilascio non è vietato dalla legge.Le informazioni contenute sono diverse a seconda che si tratti di: a) certificati semplici: riportano nome, cognome, data e luogo di nascita del soggetto intestatario, hanno una validità illimitata perché riportano dati che non cambiano nel tempo; b) estratti per riassunto dell’atto di nascita: riportano l’indicazione dell’estratto per riassunto, oltre alla generalità del soggetto, alla data e luogo di nascita, l’ora e le eventuali annotazioni presenti sull’atto, la sottoscrizione dell’ufficiale di stato civile ed il bollo dell’ufficio. Tali certificati hanno la durata di 6 mesi dalla data del rilascio.

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L’indennizzo a seguito di vaccinazioni obbligatorie

29 nov. 2021 tempo di lettura 6 minuti

Ai sensi dell’art. 32 co. 2 Cost., “Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”. Ma cosa succede se una persona riporta, a seguito di un trattamento sanitario obbligatorio, delle lesioni permanenti o, addirittura, decede? La L. 210/1992 prevede, con specifico riferimento alle conseguenze correlate alle vaccinazioni obbligatorie, un indennizzo da parte dello Stato.Vediamo meglio di cosa si tratta.I principi costituzionali in materia di diritto alla saluteLa legge 210/1992 e l’indennizzo da vaccinazioni obbligatoriePrecisazioni terminologiche: differenza fra indennizzo e risarcimento1 - I principi costituzionali in materia di diritto alla saluteL’art. 32 Cost. afferma che il diritto alla salute è un “fondamentale diritto dell’individuo”.Tale principio opera a più livelli. Da un lato, il diritto alla salute e all’integrità psicofisica trova tutela nei confronti dei terzi: infatti, tutti i consociati hanno l’obbligo di astensione da condotte che possano cagionare ad altri malattie, infermità o menomazioni. Dall’altro lato, il diritto alla salute e all’integrità psicofisica è rimesso all’autodeterminazione del suo titolare. È la stessa Costituzione a precisare, all’art. 32 co. 2, che “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.Da questa norma deriva, dunque, il fondamentale principio di autodeterminazione in ambito sanitario: gli accertamenti ed i trattamenti sanitari, cioè, sono volontari, nel senso che richiedono il consenso, espresso e specifico, dell’avente diritto, che ha il diritto di opporre un rifiuto alle cure.Tuttavia, la legge può prevedere l’obbligo di un determinato accertamento o trattamento sanitario, come una vaccinazione. Tale imposizione, secondo quanto affermato anche in tempi recenti dalla Corte costituzionale (Corte cost. 26 aprile 2012, n. 107), è legittima e compatibile con la Costituzione solo nella misura in cui dipenda dalla necessità di tutelare l’interesse, ritenuto superiore, alla protezione della sanità pubblica. Ancora, in una più risalente pronuncia (Corte cost. 307/1990), la stessa Corte costituzionale aveva precisato che “la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’articolo 32 della Costituzione se il trattamento sia diretto a migliorare o a preservare lo Stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell’uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale”.Da questo sintetico quadro deriva, dunque, che i trattamenti sanitari obbligatori sono legittimi se rispettano due requisiti:sono previsti da una legge dello Stato;sono diretti a tutelare un interesse collettivo. Peraltro, non sono rari i casi in cui il legislatore ha fatto ricorso allo strumento della vaccinazione obbligatoria per far fronte a gravi situazioni di emergenza sanitaria.Da ultimo, con il d.l. 44/2021, il nostro legislatore ha previsto l’obbligo di vaccinazione contro SARS-CoV-2 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura ed assistenza.A fronte di tale potere, è oggi previsto, nella L. 210/1992, un indennizzo da parte dello Stato a favore di “chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie (…), lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica”.2 - La legge 210/1992 e l’indennizzo da vaccinazioni obbligatorieLa legge 210/1992 riconosce un indennizzo ai soggetti danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati infetti.Per quanto qui interessa, secondo l’art. 1 della legge, “chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge, o per ordinanza, di un’autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato”.Si tratta di un riconoscimento in denaro ispirato al principio della solidarietà sociale, erogato a prescindere dal reddito del richiedente, esente dalle imposte sui redditi e cumulabile con altre eventuali provvidenze economiche percepite a qualsiasi titolo. Dà, inoltre, diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e dal pagamento della quota fissa per ricetta limitatamente alle prestazioni sanitarie per la diagnosi e la cura delle patologie vaccino-correlate. La legge stabilisce che l’indennizzo e gli altri benefici previsti spettano a chi, alternativamente:si è sottoposto a vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria;ha praticato vaccinazioni non obbligatorie, ma necessarie per motivi di lavoro o per incarichi d’ufficio o per poter accedere ad uno stato estero; rientra nella categoria dei soggetti a rischio operanti in strutture sanitarie ospedaliere» e, in quanto tale, si è sottoposto a vaccinazioni, anche non obbligatorie.L’indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992 consiste in un assegno mensile vitalizio oppure, in caso di morte, in un assegno una tantum da erogare ai familiari del soggetto deceduto. La legge n. 229/2005 ha riconosciuto, inoltre, un indennizzo in favore sia dei soggetti danneggiati, sia dei congiunti che prestino al danneggiato assistenza in maniera prevalente o continuativa.Per quanto riguarda l’assegno vitalizio mensile, da corrispondersi qualora sia accertata una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica del richiedente causata dalla vaccinazione obbligatoria, l’indennità si compone di due quote: una somma determinata sulla base dell’invalidità accertata e un’indennità integrativa speciale. La prima delle due somme si determina sulla base di tabelle del Ministero della Salute: queste tabelle contengono otto categorie di invalidità, dalla più grave alla meno grave. Per il 2020, le tabelle hanno riconosciuto importi ricompresi fra euro 1.599,37 ed euro 1.791,01.In caso di patologie plurime, è possibile ottenere, un indennizzo aggiuntivo del 50% rispetto a quello stabilito per la patologia più grave. In caso di decesso, invece, gli eredi del danneggiato hanno diritto ad un assegno reversibile per 15 anni o ad un assegno una tantum pari a euro 77.468,53 ed alle rate di indennizzo maturate dalla data della domanda al giorno della morte. L’indennizzo deve essere richiesto con apposita domanda indirizzata all’Azienda Sanitaria di appartenenza. All’istanza deve essere allegata la documentazione che comprovi la data della vaccinazione, i dati relativi al vaccino, le manifestazioni cliniche conseguenti alla vaccinazione e l’entità delle lesioni o dell’infermità da cui è derivata la menomazione permanente. Se il danneggiato è deceduto, l’istanza può essere proposta dagli eredi. Ricevuta la domanda, l’Azienda Sanitaria la inoltrerà alla Commissione Medica Ospedaliera (CMO), che a sua volta provvede a convocare a visita medica l’interessato, ad esaminare la documentazione sanitaria e a redigere il giudizio sul nesso causale tra l’infermità e la trasfusione.Acquisito il parere, l’Azienda Sanitaria notifica all'interessato l'esito della sua istanza e, in caso di riconoscimento del diritto all'indennizzo, emette un decreto per la liquidazione e relativo mandato di pagamento.Il diritto all’indennizzo si prescrive in tre anni decorrenti dal momento in cui si è avuto piena conoscenza dei danni provocati dalla vaccinazione.3 - Precisazioni terminologiche: differenza fra indennizzo e risarcimentoCome abbiamo visto, quello che la legge riconosce in caso di menomazioni permanenti dell’integrità psico-fisica in conseguenza di vaccinazioni obbligatorie è un indennizzo e non un risarcimento. In estrema sintesi, l’indennizzo consegue ad un’azione lecita, consentita o addirittura imposta dall’ordinamento: pur in assenza di un fatto illecito, la legge ritiene comunque opportuno che il soggetto leso riceva una somma per equilibrare una situazione che rischierebbe di diventare ingiusta. Si tratta, in altri termini, di una misura di solidarietà sociale con funzione assistenziale.Il risarcimento, invece, è imposto dalla legge in tutti i casi in cui si debba riparare ad un danno ingiusto e trova il proprio presupposto nell’accertamento di una responsabilità colposa o dolosa dei sanitari. Pertanto, è possibile ottenere il risarcimento per i danni da vaccino nel caso in cui questi potevano essere previsti ed evitati, ad esempio perché il vaccino è stato eseguito nei confronti di un soggetto cui era controindicato. Quando, invece, non sia possibile ravvisare alcuna responsabilità in capo ai sanitari, il danno sarà semplicemente indennizzabile.Editor: dott.ssa Elena Pullano

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Egregio Avvocato

Violazione del codice della strada: impugnazione ed altri rimedi

10 mag. 2021 tempo di lettura 5 minuti

Il cosiddetto “Nuovo Codice della Strada” è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico con il Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, venendo più volte integrato, aggiornato e modificato.La violazione di una norma del Codice della Strada comporta, come ovvio, la comminazione di una sanzione amministrativa: la più comunemente nota “multa”.Ma quali sono le alternative per chi dovesse ricevere la contestazione immediata o la notifica differita di un verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada? Il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativaIl ricorso al Prefetto Il ricorso al Giudice di PaceQuali sono i possibili vizi del provvedimento sanzionatorio?1 - Il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativaUna prima possibilità concessa all’utente della strada destinatario di un verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada è fornita dall’art. 202 dello stesso codice, laddove si prevede il c.d. pagamento in forma ridotta.Difatti, per tutte le violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, il Codice della Strada stabilisce che il trasgressore sia ammesso a pagare, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme che abbia violato.Con l’ulteriore specificazione che tale somma si riduce del 30% nel caso in cui il pagamento dovesse essere effettuato entro cinque giorni dalla detta contestazione o notifica.Tuttavia, questa possibilità non è sempre concessa. Infatti, lo stesso articolo 202 prevede che il pagamento in forma ridotta non sia possibile nei casi di violazioni più gravi, quali ad esempio quelle che prevedono la confisca del veicolo o la sospensione della patente.2 - Il ricorso al PrefettoAltra via percorribile è quella di presentare ricorso al Prefetto competente per territorio al fine di contestare la fondatezza del verbale di accertamento oppure far valere eventuali vizi di legittimità. Il ricorso al Prefetto – disciplinato dagli articoli 203 e 204 del Codice della Strada – deve essere presentato, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento del verbale, al Prefetto del luogo della violazione contestata.Il Prefetto dovrà esaminare il ricorso e l’eventuale materiale probatorio acquisito insieme alle controdeduzioni dell’organo che ha accertato la violazione e, al termine dell’istruttoria – comunque non oltre 120 giorni, pena il silenzio – accoglimento del ricorso – adotta il proprio provvedimento. In particolare, il Prefetto potrà adottare, in caso di accoglimento del ricorso, un’ordinanza motivata di archiviazione degli atti oppure, in caso di rigetto, un’ordinanza – ingiunzione con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione accertata.3 - Il ricorso al Giudice di PaceAvverso l’ordinanza di rigetto del Prefetto o, anche, direttamente avverso il verbale di accertamento della violazione, a pena di inammissibilità entro il termine di trenta giorni è possibile presentare opposizione al Giudice di Pace competente per territorio. In questi giudizi il ricorrente può stare in giudizio personalmente, senza rivolgersi, quindi, ad un avvocato.L’atto introduttivo del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa è il ricorso che dovrà contenere tutti gli elementi previsti dalla legge: indicazione dell’autorità giudiziaria competente, indicazione delle generalità del ricorrente, individuazione della pubblica amministrazione convenuta, indicazione degli estremi dell’atto da impugnare, esposizione dei fatti e dei motivi su cui si fonda il ricorso, nonché indicazione di mezzi di prova e documenti che si offrono in comunicazione.Ovviamente sono previsti dei costi, consistenti nel pagamento del contributo unificato in base al valore della controversia.Il relativo giudizio si concluderà con una sentenza emessa dal Giudice di Pace, la quale potrà essere di accoglimento, con conseguente annullamento, in tutto o in parte della sanzione amministrativa opposta, ovvero di rigetto, con condanna al pagamento della sanzione della quale procede egli stesso a determinare l’importo. In caso di condanna, il pagamento dovrà avvenire entro i trenta giorni successivi alla notifica della sentenza.Avverso tale sentenza, il ricorrente opponente potrà proporre appello dinanzi al Tribunale competente e, eventualmente, ricorso per Cassazione rispetto alla sentenza del Tribunale stesso, ma in entrambi i casi necessariamente dovrà avvalersi della difesa tecnica a mezzo di un avvocato.4 - Quali sono i possibili vizi del provvedimento sanzionatorio?Tra i possibili motivi di ricorso – sia esso davanti al Prefetto o al Giudice di Pace – certamente va menzionato l’accertamento della sussistenza di vizi che rendano nullo il provvedimento amministrativo di constatazione della violazione a norme del Codice della Strada.Tali vizi sono molteplici, ma è possibile esaminare i principali.In primo luogo, è opportuno ricordare che un verbale affinché si possa reputare legittimo deve essere notificato tempestivamente nel termine massimo di novanta giorni dall’illecito contestato. Qualora tale termine non dovesse essere rispettato, la contravvenzione è da reputarsi nulla.Il Codice della Strada, inoltre, prevede che il verbale debba contenere, obbligatoriamente, tutta una serie di elementi che, mancando, lo viziano da un punto di vista formale. Ad esempio, sono vizi di forma l’omessa indicazione della data e dell’ora in cui è avvenuta l’infrazione contestata oppure l’omessa o l’errata indicazione delle norme violate.Va, comunque, precisato che un vizio di forma non sempre rende nullo un verbale. Difatti, tale effetto si ha solamente nell’ipotesi in cui l’errore comporti una compromissione dei diritti di difesa, garantiti dalla Costituzione, del contravventore. Ne consegue che gli errori non comporteranno nullità se compensati da altri elementi contenuti nel medesimo verbale. Caso particolare e certamente discusso è rappresentato dalla mancata o non corretta indicazione della norma violata. Come detto questo elemento è certamente essenziale ma, come ha anche specificato la Corte di Cassazione (sul punto si veda Cass. Sent. n. 11421/2009), la sua omissione o errata indicazione non comporterà nullità della contestazione laddove il verbalizzante abbia in ogni caso descritto in maniera completa ed esauriente il fatto contestato, informando della possibilità del pagamento in misura ridotta o dei ricorsi esperibili dinanzi al Prefetto o al Giudice di Pace e, in sostanza, non ledendo il diritto di difesa del contravventore. Editor: avv. Marco Mezzi

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Egregio Avvocato

Dati sensibili e minori

28 dic. 2021 tempo di lettura 2 minuti

Proprio in questi periodi di festivitá assistiamo a richieste di regali da parte dei nostri figli che sono sempre piú tecnologici. Spesso, addirittura, tali giocattoli richiedono una registrazione online che comporta la comunicazione di dati sensibili (exempli gatia, il nome o l´etá), con possibili problemi legati al trattamento degli stessi. Ne deriva - almeno in via del tutto teorica - un notevole rischio per la privacy dei minori, che dovrebbe sempre essere tutelata. Cosa possiamo allora fare per proteggere i nostri figli da possibili rischi? Preliminarmente, va osservato che il Regolamento UE/2016/679 in materia di protezione dati prevede che i sistemi elettronici siano prodotti e configurati per ridurre al minimo la raccolta e il trattamento di dati personali. Tale prescrizione deve, pertanto, essere sempre rispettata dai produttori. Inoltre, prima di fornire dati personali del nostro bambino, é opportuno leggere con attenzione l’informativa sul trattamento dei dati personali raccolti, che dovrebbe sempre essere disponibile nella confezione e/o pubblicata sul sito dell’azienda produttrice. Infine, pochi piccoli accorgimenti possono diminuire le potenziali fonti di rischio: dopo aver attivato la la connessione a Internet del gioco, bisogna fornire solo le informazioni strettamente necessarie per la registrazione ed eventualmente utilizzare pseudonimi per gli account;é prudente limitare la possibilità di raccolta e memorizzazione di dati da parte del giocattolo, disattivando strumenti di rilevazione che possono risultare non indispensabili per il funzionamento (come ad esempio la geolocalizzazione);bisogna evitare di concedere autorizzazioni (quali accesso alla memoria, al microfono) se non sono strettamente necessarie per il funzionamento del giocattolo. In ogni caso, è importante informarsi sempre su chi e come potrebbe utilizzare i dati raccolti;infine, onde evitare intrusione di malintenzionati attraverso la rete, é buona prassi impostare una password di acesso tale da garantire la sicurezza del giocattolo. Come si puó dedurre, con pochi e facili accorgimenti possiamo garantire la totale sicurezza dei nostri figli, permettendo loro di giocare con quello strumento elettronico tanto desiderato e che deve continuare a rappresentare un´occasione di crescita intellettiva e psicologica del minore. Il crimine cibernetico non va in vacanza: Non dimentichiamolo mai! Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo MATRIMONIALISTA - DIVORZISTA - CURATORE SPECIALE DEL MINORE

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