Avv. Prof. Domenico Lamanna Di Salvo
La pas o più comunemente conosciuta come "sindrome" dell'alienazione parentale non è una malattia ma una condotta illecita.
Si definisce "sindrome " da alienazione genitoriale il comportamento di un genitore,che, soprattutto in fase di separazione, scredita e allontana l'altra figura genitoriale.
Appare opportuno sottolineare che tale disturbo esiste sia al maschile che al femminile.
Le Corti italiane sono sempre state restie nel riconoscere tale condotta ma, recentemente, alcune aperture in tal senso si sono verificate. Al riguardo, vogliamo ricordare la vicenda al vaglio del Tribunale di Cosenza (Trib. Cosenza, 549/2019), che, chiamato a pronunciarsi sulla sindrome di alienazione parentale, ha accolto la richiesta di risarcimento danni avanzata da un padre avverso l'ex moglie, colpevole di aver emarginato la figura paterna per oltre tre anni. Il Tribunale, tenuto conto della durata della condotta della donna, dei presumibili disagi e sofferenze patite sia dal padre per il distacco - fisico ed emotivo - dal figlio, che dal figlio, privato dell'apporto del padre rispetto alla sua crescita, educazione e formazione, ha reputato equo liquidare il pregiudizio in Euro 5.000,00 per ciascuno dei soggetti danneggiati. Secondo i Giudici, anche prescindendo dalla valdità o invalidità teorica di questa sindrome, bisogna "accertare, in concreto, la sussistenza di tali condotte, alla stregua dei mezzi di prova propri della materia, quali l’ascolto del minore, nonché le presunzioni, ad esempio desumendo elementi anche dalla eventuale presenza di un legame simbiotico e patologico tra il figlio ed il genitore collocatario, motivando quindi adeguatamente sulla richiesta di modifica, tenendo conto che, a tale fine, e a tutela del diritto del minore alla bigenitorialità ed alla crescita equilibrata e serena, tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali del figlio con l’altro genitore, al di là di egoistiche considerazioni di rivalsa su quest’ultimo." Poichè non erano stati adeguatamente forniti elementi istruttori con cui ritenere provate le condotte di abuso da parte del padre – compresa la CTU – il Tribunale concludeva che l’allontanamento padre – figlio fosse stato causato dalla madre. Per tali ragioni, visto il condizionamento perpetrato dalla madre a danno del figlio e le carenze di entrambi i genitori di gestire il conflitto personale con modalità idonee a preservare l’equilibrio psichico del figlio, il Giudice di prime cure disponeva l’affidamento ai servizi sociali, ripristinava gli incontri padre e figlio e accoglieva la richiesta di risarcimento formulata da parte ricorrente per aver la madre "gravemente pregiudicato la relazione affettiva padre-figlio, in tal modo ledendo tanto il diritto del minore alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena, quanto il diritto dell’uomo di svolgere il proprio ruolo genitoriale."
La soluzione appare pienamente condivisibile, anche e soprattutto alla luce di un fenomeno che è sempre più diffuso e che, pertanto, deve assumere valenza giuridica per evitare abusi del diritto ai danni di genitori vittime di rancori e depressioni dell'ex.
Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo
Matrimonialista - Divorzista - Curatore Speciale del Minore
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Pubblicato da:
17 mar. 2023 • tempo di lettura 1 minuti
Per noi avvocati matrimonialisti/divorzisti non è insolito sentirsi dire da taluni genitori di non voler far vedere i figli nel giorno previsto per il diritto di visita perchè “il bambino piange“. Orbene, questo non è un motivo valido per sospendere il diritto di visita. Spesso, infatti, i capricci dei bambini diventano uno strumento per negare all'ex coniuge i propri diritti. Ed invero, la Cassazione, nella sentenza 26810, riconosce che l'approfittarsi dei “rifiuti” di minore ad incontrare l'altro genitore "equivale ad una sostanziale ammissione di un profilo doloso, seppur attenuato, della sua condotta, in quanto si riscontra la mancanza di una attiva e doverosa collaborazione da parte del genitore affidatario alla riuscita delle visite e degli incontri dell’altro genitore stabiliti con provvedimento del giudice civile, collaborazione essenziale soprattutto nel caso di un minore in tenera età, nel cui interesse si prevede che entrambi i genitori debbano mantenere e coltivare un rapporto affettivo con il proprio figlio". Il reato viene meno solo laddove l’impedire al genitore non affidatario il diritto di visita sia effettivamente mosso dalla necessità di tutelare l’interesse morale e materiale del minore, il che alle volte può risultare estremamente difficile da provare. Bisogna, pertanto, evitare strumentalizzazioni di questo genere e ricordarsi sempre e comunque che i figli sono di entrambi i genitori, anche se l'amore di un tempo è tra di loro finito. Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo Matrimonialista - Divorzista - Curatore Speciale del Minore
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1 mar. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Il riformato art. 70 disp. att. c.c. prevede che per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma di massimo 200 euro e, in caso di recidiva, fino a 800 euro.E' quindi innanzitutto necessario che il regolamento condominiale disciplini le violazioni alle quali conseguirebbe il trattamento sanzionatorio individuando il trattamento sanzionatorio stesso.Per quanto concerne invece l'applicazione concreta della sanzione prevista nel regolamento, con la modifica introdotta con il Decreto Destinazione Italia del 2013 è stato esplicitato che la sanzione debba essere deliberata dall'assemblea con le maggioranze di cui all'art. 1136 c.c.La sanzione di importo superiore a quella prevista dalla norma è nulla, così come è nulla la delibera assembleare nella quale viene adottata la sanzione in contrasto con i limiti dettati dalla norma.I destinatari della sanzione sono i condomini, per cui non potendosi fare applicazione analogica della norma, non può essere irrogata una sanzione diretta nei confronti dei conduttori o dei detentori dell'immobile.Infine, la norma prevede che quanto ricavato dalle sanzioni irrogate, venga utilizzato per le spese ordinarie di gestione.Avv. Ruggiero Gorgoglione WR Milano Avvocatiwww.wrmilanoavvocati.com wravvocati@gmail.com +393397007006
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24 mar. 2025 • tempo di lettura 3 minuti
L'affido dei minori in tema ad un processo di separazione e di divorzio comporta la valutazione di diverse problematiche che devono essere attentamente valutate. Il legislatore ha deciso di scegliere come modalità tipica il cosiddetto "affido condiviso" con collocamento prevalente presso uno dei genitori (in genere la madre). Ed invero, l’articolo 337 ter c.c. afferma che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ognuno dei genitori, di ricevere attenzione, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ognuno dei rami genitoriali. Tale formulazione viene solitamente identificata con il cosiddetto principio di bigenitorialità.La formula, dall'introduzione ad oggi, ha evidenziato problemi sia a carattere organizzativo che prettamente giuridico. Pur apprezzando le intenzioni originarie del legislatore, va comunque evidenziato che l'esperienza dell'affido condiviso non è stata completamente soddisfacente: in primis, è emerso come le problematiche di separazione e divorzio tra i genitori vengono semplicemente trasferite all'affido, con il risultato che le tensioni tra gli ex partner si ripercuotono, mutatis mutandis, anche nei rapporti con i figli. Inoltre, i vantaggi teorici che si dovrebbero avere con una tale formula vengono cancellati semplicemente dal fatto di dover condividere decisioni tra persone che litigano per tutto. Alla luce di quanto detto, appare anche qui necessario un nuovo intervento del legislatore, che cerchi, da un lato, di ribadire la necessità della bigenitorialità , e, dall'altro, di limitare le possibilità di conflitto tra i partner. Proprio il diritto alla bigenitorialità dovrebbe rimanere sempre e comunque garantito, anche prediligendo scelte che potrebbero danneggiare gli interessi dei genitori.Quid iuris, ad esempio, in caso di trasferimento di uno degli ex coniugi in un altro Comune molto distante?Qualche hanno fa, gli Ermellini con l'Ordinanza pubblicata in data 14 febbraio 2022 n. 4796, avevano preso posizione sul tema, dichiarando che la tutela dell’interesse preminente del minore ad una crescita equilibrata nel rapporto con entrambi i genitori, è soddisfatta quando la relazione con il genitore non collocatario viene riconosciuta per contenuti ampliativi e forme alternative, quanto ai tempi di frequentazione, a quelle godute precedentemente. L’interesse del genitore collocatario viene, quindi, considerato dal giudice purché questo avvenga "in equilibrio con la disciplina del diritto di visita del figlio da parte del genitore non collocatario a tutela del diritto alla bigenitorialità". Al riguardo sottolinea la Suprema Corte: “il giudice del merito chiamato ad autorizzare il trasferimento di residenza del genitore collocatario del minore deve pertanto valutare con l’interesse di quest’ultimo, nell’apprezzata sussistenza della residenza abituale quale centro di interessi e relazioni affettive, quello del genitore che abbia richiesto il trasferimento e, ancora, del genitore non collocatario su cui ricadono gli effetti del trasferimento autorizzato, per le diverse peggiorative modalità di frequentazione del figlio che gliene derivino”.Recentemente, la Cassazione è ritornata sull'argomento con l'ordinanza numero 12282 del 7 maggio 2024, accogliendo il ricorso di un padre napoletano che si era visto trasferire dalla ex i suoi tre figli a Pordenone, e negando il consenso al trasferimento dei minori troppo lontano dall'ex, anche se per motivi di lavoro: prendere la residenza a 800 km dal padre, come in questo caso, sacrificherebbe il diritto di visita e l'esercizio della bigenitorialità.Non possiamo che condividere tale decisione, che sottolinea l'importanza della tutela della bigenitorialità, nel supremo interesse del minore.Auguriamoci che si possa procedere in futuro su tale strada.
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10 apr. 2024 • tempo di lettura 2 minuti
L'eterna e mai sopita diatriba nel diritto di famiglia italiano verte sempre e solamente sul diritto al mantenimento. L'istituto, nato come uno strumento per tutelare la moglie in un'epoca in cui la stessa era per lo più dedita alla cura della casa e dei figli, si è nel tempo trasformato in una stortura del nostro sistema giudiziario, assurgendo a "flagellum" del coniuge di sesso maschile, spesso a priori condannato a soccombere. Al riguardo registriamo un cambio di rotta deciso nella Giurisprudenza di legittimità e di merito, che - si spera - aprirà presto le porte ad una riforma dell'istituto, volta a tutelare in egual misura i coniugi e, soprattutto, a mettere fine a quella che noi abbiamo da sempre definito come una "espropriazione forzata" autorizzata.Una recente sentenza della Cassazione ha, infatti, stabilito che la relazione pluriennale con un altro partner ma senza coabitazione concorre al far venir meno il diritto all'assegno di divorzio. Lo ha stabilito la Cassazione con l'ordinanza n. 9817/2023, rigettando il ricorso di un'ex moglie avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in suo favore, in considerazione della sua condizione di autosufficienza economica e della dimostrata capacità di lavoro, nonchè appunto della stabile relazione con un altro partner, nonostante l'assenza di coabitazione. Secondo la Suprema Corte, “la convivenza di fatto instaurata dalla ricorrente con altro partner, intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, seppure in mancanza di coabitazione (cfr. Cass. 14151-2022, 9178-2018), correttamente è stata valorizzata nella sentenza impugnata quale fatto idoneo a concorrere con altri alla formazione del convincimento del giudice nel senso di non riconoscere la fondatezza del diritto azionato, in mancanza di prova della sussistenza in concreto dei presupposti giustificativi della componente compensativa dell'assegno" (ex plurimis, vd. anche Cass. SU 32198/2021).Una motivazione che, a nostro parere, va pienamente condivisa e getta le basi per un'auspicabile riforma dell'istituto de quo, oramai retaggio di un lontanissimo passato e frutto di una ideologia solidaristica che, adesso, non ha più alcuna ragion d'essere.Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo Matrimonialista - Divorzista - Curatore Speciale del Minore
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