Il RUNTS È attivo il Registro degli Enti del terzo settore

Avv. Egregio Avvocato

Egregio Avvocato

Pubblicato il 28 feb. 2022 · tempo di lettura 4 minuti

Il RUNTS  È attivo il Registro degli Enti del terzo settore | Egregio Avvocato
Dal 23 novembre 2021 è attivo il RUNTS! Gli Enti del terzo Settore possono, finalmente, iscriversi all'apposito Registro e beneficiare così della disciplina premiale prevista dal D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, noto come Codice del Terzo Settore. 
Ecco una breve guida su dove e come presentare la richiesta d’iscrizione per associazioni e fondazioni.

 


1 - Cos'è il RUNTS

2 - I presupposti per l’iscrizione.

3 - Associazioni e Fondazioni: come iscriversi.

4 - Associazioni: personalità giuridica sì o no.


1 - Cos’è il RUNTS. 


Il RUNTS è l’acronimo di “Registro Unico Nazionale del Terzo settore” al quale possono iscriversi gli enti che intendono ottenere la qualifica di Enti del Terzo Settore, o in breve “ETS”, e beneficiare della disciplina premiale introdotta dal legislatore con il D.lgs. 117/2017, anche detto Codice degli Enti del Terzo settore (CTS). 

Per sapere cosa siano gli ETS leggi QUI.


2 - I presupposti per l’iscrizione.


L’iscrizione al RUNTS è subordinata alla conformità degli atti costitutivi e statuti degli enti no profit alle condizioni prescritte dal Codice del Terzo settore, ad esempio, l’indicazione nella denominazione sociale dell’acronimo ETS, avere ad oggetto sociale il perseguimento di finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una delle attività di interesse sociale tassativamente elencate all’art. 5 del CTS, l’assenza dello scopo di lucro e la previsione obbligatoria, per alcuni enti, dell’organo di controllo. 

Gli enti già costituiti dovranno, quindi, conformare il proprio atto costitutivo alle prescrizioni richieste, e se necessario per la tipologia di ente, ciò dovrà avvenire per il tramite di un notaio.


3 - Associazioni e Fondazioni: come iscriversi.


Le Associazioni e le Fondazioni sono nella prassi le forme maggiormente diffuse. Come possono iscriversi al RUNTS?


Per le associazioni occorre distinguere se esse intendano acquisire o meno la personalità giuridica, o se già costituite, se sono riconosciute o non riconosciute, cioè se risultano iscritte presso il Registro delle Persone giuridiche.

Si aprono, quindi, due iter alternativi:

a) se l’ente vuole operare la mera iscrizione al Runts, senza ottenere la personalità giuridica: l'iscrizione è a cura del rappresentante legale dell'ente (es. il Presidente del Consiglio Direttivo). 

La domanda d'iscrizione deve essere presentata telematicamente presso la piattaforma disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (clicca qui per accedere al Registro) e corredata dai documenti ed indicazioni analiticamente indicate nell’art. 8 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020.

Per accedere al registro e presentare la domanda il rappresentante legale deve essere in possesso dello Spid o della carta d'identità elettronica, nonché della Pec e firma digitale per la gestione dei documenti.

b) se l’ente vuole operare l'iscrizione al registro ed ottenere la personalità giuridica oppure l'associazione è già riconosciuta: l'iscrizione è a cura del notaio (ai sensi degli art. 16 e ss. del predetto Decreto Ministeriale.) 

In questo caso, se si aspira al riconoscimento, l’art. 22 comma 4 del CTS impone che l’ente abbia un patrimonio minimo di 15.000 euro, la cui consistenza deve essere attestata dal notaio. Il patrimonio può essere costituito sia in denaro o beni diversi il cui valore dovrà essere accertato da una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.


Per le fondazioni, riconosciute dalla Prefettura ed iscritte presso il Registro delle Persone giuridiche (come per prassi è nella maggior parte dei casi, lasciando ad altra sede la discussione circa l’ammissibilità di fondazioni “non riconosciute”), vale quanto detto sub. b).


L’ente dovrà, infine, dotarsi del codice fiscale e di un indirizzo di posta elettronica certificata per tutte le interlocuzioni con le amministrazioni pubbliche. 


4 - Associazioni: personalità giuridica sì o no. 


Abbiamo distinto i due iter di iscrizione in base alla scelta di voler ottenere o meno la personalità giuridica. Cos’è e cosa comporta?

L’acquisto della personalità giuridica comporta la cd. “autonomia patrimoniale perfetta” ossia la limitazione di responsabilità per le obbligazioni sociali al solo patrimonio dell’associazione, nel senso che ad esse risponde solo l’associazione con il suo fondo e non gli associati o i componenti dell’organo amministrativo (in altri termini, il patrimonio del singolo partecipante è insensibile ai debiti dell’ente, e viceversa). 

La mancanza del riconoscimento della personalità giuridica comporta che l’ente – pur essendo un autonomo “soggetto di diritto” rispetto ai suoi associati – non gode di un’autonomia patrimoniale perfetta, cioè, in caso d’incapienza del patrimonio dell’associazione per il soddisfacimento delle obbligazioni sociali, i creditori sociali possono chiedere l’adempimento delle medesime anche agli associati che hanno agito in nome e per conto dell’ente (cfr. art. 38 c.c.).  

Per l’ottenimento del “riconoscimento” (n.b. non per la mera costituzione e la richiesta di iscrizione al registro degli ETS) è necessaria la forma notarile. 



Editor: Dott.ssa Flavia Carrubba

Condividi:

Articoli che potrebbero interessarti

La separazione dei coniugi

2 ago. 2021 tempo di lettura 4 minuti

Il codice civile agli articoli 150, 151, 154 e 158 disciplina la separazione personale dei coniugi.L’istituto, che si differenzia nettamente rispetto al divorzio, consiste in una situazione di legale sospensione dei doveri reciproci dei coniugi, salvi quelli di assistenza e di reciproco rispetto.In particolare, la separazione è quella situazione temporanea dove il vincolo matrimoniale si allenta ma non si scioglie e costituisce un rimedio al venir meno dell’affectio coniugalis.La funzione dell’istituto è duplice: mantenere vivo il vincolo coniugale, che può sempre tornare alla sua piena efficienza con la riconciliazione (art. 157 c.c.) o predisporre le basi per il successivo scioglimento del vincolo.Quanti tipi di separazione sono disciplinati dal codice civile?Cosa s’intende per separazione di fatto?Quali sono gli effetti della separazione personale dei coniugi?A chi spetta il diritto di chiedere la separazione?1 – Quanti tipi di separazione sono disciplinati dal codice civile?Ai sensi dell’articolo 156, comma II, c.c. la separazione può essere: a) giudiziale, se ha il suo presupposto nell’intollerabilità della convivenza o nel grave pregiudizio per l’educazione dei figli ed è pronunciata dal Tribunale ad istanza di uno o di entrambi i coniugi (art. 151 c.c.); b) consensuale, se ha il suo presupposto nel consenso dei coniugi ed avviene per accordo delle parti che dovrà essere omologato dal Tribunale (art. 158 c.c.). In entrambe le ipotesi si parla di separazione legale, in quanto lo status di vita separata si instaura tra i coniugi soltanto a seguito di un provvedimento giurisdizionale.Vi sono, inoltre, forme particolari di separazione, che pur trovando la loro disciplina in un provvedimento giurisdizionale non comportano la modificazione dello status coniugale: a) separazione temporanea disposta in pendenza del giudizio di nullità del matrimonio davanti ai tribunali civili; b) la separazione ordinata dal presidente del Tribunale in sede di provvedimenti temporanei e urgenti durante il giudizio di separazione.2 - Cosa s’intende per separazione di fatto?Lo status di coniuge legalmente separato può nascere solo da una sentenza di separazione giudiziale o dall’omologazione di una sentenza consensuale.Tuttavia, i coniugi possono porre fine alla convivenza dando vita a situazioni che non sono irrilevanti per l’ordinamento e che producono determinati effetti giuridici, in parte diversi rispetto a quelli prodotti dalla separazione legale.La separazione di fatto richiede la cessazione della convivenza dei coniugi. Non costituiscono, pertanto, separazione di fatto le ipotesi (viaggi, ricoveri in ospedale, servizio militare) nelle quali la coabitazione sia temporaneamente interrotta senza che si verifichi alcuna frattura dell’affectio coniugalis. Costituisce separazione di fatto anche la separazione consensuale non omologata, quando i coniugi concordano la cessazione della convivenza senza far ricorso all’autorità giudiziale.La separazione di fatto rileva quale fondamento dell’azione di disconoscimento della paternità, non comporta il venir meno della presunzione di concepimento e non determina lo scioglimento della comunione legale.3 - Quali sono gli effetti della separazione personale dei coniugi?La separazione, come innanzi detto, non scioglie il matrimonio ma sospende soltanto alcuni doveri reciproci dei coniugi, quali quelli legati alla vita in comune.In particolare, il dovere di fedeltà si riduce al mero dovere di rispetto dell’onorabilità del coniuge, vengono meno gli obblighi di convivenza e di collaborazione, ma la moglie conserva il cognome del marito. Quanto ai rapporti patrimoniali, si scioglie la comunione legale ma permangono il fondo patrimoniale e l’impresa familiare.A fronte della separazione, sorge l’obbligo in capo al coniuge di fornire all’altro coniuge, se privo di adeguate risorse economiche, i mezzi necessari per le ordinarie esigenze di vita. Il mantenimento in favore dei figli, invece, grava su entrambi i genitori in misura proporzionale al reddito di ciascuno.4 - A chi spetta il diritto di chiedere la separazione?La separazione può essere chiesta da uno o da entrambi i coniugi, compreso il coniuge che con il suo comportamento abbia cagionato l’intollerabilità della convivenza o la situazione pregiudizievole ai figli. Nel giudizio di separazione la qualità di parte spetta esclusivamente ai coniugi e non può essere riconosciuta ai parenti di questi, neppure al fine di tutelare più efficacemente gli interessi dei figli minori.Il diritto di chiedere la separazione è: a) personalissimo, né deriva l’intrasmissibilità agli eredi, poiché il diritto cessa con la morte del suo titolare e non è ammissibile la prosecuzione in giudizio da parte degli eredi; b) indisponibile, ciò comporta che la separazione non può essere oggetto di compromesso per arbitrato; c) imprescrittibile. È consentita la rappresentanza volontaria dei coniugi da parte di procuratori speciali delimitando l’ambito che la parte rappresentata intende far valere a mezzo del rappresentante.Per l’interdetto non può agire il tutore il quale, tuttavia, ha la legittimazione passiva nel giudizio di separazione promosso dall’altro coniuge.Editor: Avv. Elisa Calviello

Continua a leggere

Scritto da:

Egregio Avvocato

Recupero del credito: quello che il creditore NON deve fare.

7 giu. 2022 tempo di lettura 1 minuti

La fase patologica del contratto si realizza nel momento in cui i rapporti tra le parti si sono deteriorati, con il conseguente inadempimento da parte del soggetto debitore della prestazione.La parte creditrice ha diritto di adire l'autorità giudiziaria al fine di ottenere un provvedimento chiamato decreto ingiuntivo, per la cui emissione il nostro ordinamento richiede che il credito che si pretende di ottenere abbia determinati requisiti: deve risultare da prova scritta, deve essere liquido (cioè determinato nel suo ammontare) ed esigibile (cioè deve essere già scaduto, in modo che il creditore possa pretenderne il pagamento).Occorre ricordare, infine, che il decreto ingiuntivo può essere richiesto anche quando la prestazione cui è tenuto il debitore abbia ad oggetto una determinata quantità di cose fungibili, cioè quei beni che possono essere facilmente sostituiti da altri di identica utilità (uno per tutti il denaro), oppure una cosa mobile determinata, cioè ben individuata.Detto questo, sembrerebbe semplice, ma in realtà al creditore non basta attenersi a tutti questi requisitiE', altresì, necessario che non ponga in essere alcuni comportamenti, che potrebbero dilatare enormemente i tempi del recupero del suo credito.Sussiste, infatti, un divieto categorico di frazionamento del credito, consistente in una moltiplicazione ingiustificata delle iniziative giudiziali di recupero credito, con specifico riferimento ai crediti unitari e quelli già scaduti.L'abuso dello strumento processuale porta con sé la conseguenza che il creditore potrebbe essere condannato a pagare le spese processuali, oltre a veder dichiarati inammissibili i procedimenti successivi al primo.

Continua a leggere

Adozione internazionale

16 gen. 2023 tempo di lettura 3 minuti

o Studio Legale Lamanna Di Salvo si occupa da anni di problematiche di diritto di famiglia inerenti separazione, divorzio, sottrazione di minori, adozione nazionale e internazionale, affidamento. Nell'esecuzione degli incarichi affidatici prestiamo particolare attenzione alla tutela dei minori, che sono proprio i soggetti più deboli, i cui diritti - pur sulla carta indiscutibilmente riconosciuti a livello nazionale e internazionale - vengono spesso messi in secondo piano nelle vicende patologiche del rapporto coniugale. Oggi vogliamo dedicare particolare attenzione all'adozione internazionale, intesa come lo strumento volto a dare una nuova famiglia al minore a cui manchi in via definitiva il sostegno da parte della famiglia di origine e che, pertanto, si trovi in stato di abbandono. La Legge n° 184/1983 regola anche sia l'adozione nazionale che quella di minori stranieri e residenti all'estero. I requisiti per l'adozione internazionale sono gli stessi previsti per l'adozione nazionale, e sono previsti dall'art. 6 della legge 184/83 (come modificata dalla legge 149/2001) L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o per un numero inferiore di anni se i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, e ciò sia accertato dal tribunale per i minorenni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando, con la possibilità di deroga in caso di danno grave per il minore. Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni.I predetti limiti di età possono essere derogati nell’interesse del minore o dei minori nell’ipotesi di adozione di più fratelli. Tutte le coppie che intendono iniziare un percorso di adozione internazionale devono presentare la dichiarazione di disponibilità al Tribunale dei Minori del circondario in cui risiedono e successivamente richiedere che lo stesso dichiari la loro idoneità all’adozione. Successivamente, i servizi sociali di competenza eseguono una serie di accertamenti sulla cui base il Tribunale pronuncerà un Decreto che attesta l’idoneità o l’inidoneità. Il Tribunale, dopo aver ricevuto le valutazione del servizio sociale, provvederà ad emettere il decreto di idoneità o meno all’adozione internazionale. Entro un anno dalla pronuncia del decreto di idoneità i richiedenti devono rivolgersi ad un ente autorizzato dalla commissione per le adozioni internazionali il quale metterà in contatto gli adottanti con il minore straniero. La Commissione, in particolare, provvede a comunicare l’emissione dell’autorizzazione all’ingresso in Italia agli uffici consolari del luogo. Sono tali Uffici Consolari a rilasciare materialmente il visto d’ingresso per adozione. Il Tribunale per i Minorenni, in seguito, dichiara efficace in Italia il provvedimento di adozione pronunciato all'estero e ne ordina la trascrizione nei registri dello stato civile Invece, nel caso in cui il provvedimento straniero, anziché disporre direttamente l’adozione, disponga l'affidamento a scopo di adozione, sarà necessario che il Tribunale per i Minorenni dichiari efficace l’affidamento a scopo adottivo in Italia. In tale ultima ipotesi, l’adozione si perfezionerà in Italia all’esito positivo del periodo di affidamento preadottivo e sarà il Tribunale per i Minorenni a decidere con Decreto l’adozione, provvedendo ad ordinarne la trascrizione nei registri dello stato civile.

Continua a leggere

Vaccini e Responsabilità genitoriale

4 dic. 2021 tempo di lettura 4 minuti

In tempi di COVID, i contrasti tra i genitori si acuiscono ancor di piú, in relazione ad un tema che é diventato di stringente attualitá per tutti noi, vale a dire il vaccino anti COVID.In via preliminare, vogliamo sottolineare come, a nostro parere, al momento la vexata quaestio sulla vaccinazione abbia assunto toni da guerra civile, il che appare, a parere dello scrivente, assolutamente fuori luogo. Per inciso, riteniamo che, di fronte ad una minaccia globale, la sola risposta da fornire sia quella data dalla scienza, la quale sola puó fornire le informazioni sufficienti ad ognuno di noi per poter decidere se volersi proteggere o meno. Ma quid iuris quando il problema si pone per un minore, per il quale il potere decisionale spetta a chi ha la responsabilità genitoriale?Uno spunto interessante ci viene da recenti decisioni del Tribunale di Monza, sempre attento a problematiche nuove ed attuali.Un padre "no vax" rifiutava l'assenso al vaccino, senza considerare la volontà espressa dal figlio minore di anni 15, senza tenere conto dell´art. 3 legge n. 219/2017, secondo cui «il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità». Veniva pertanto introitato un ricorso ex art. 709-ter per contrasti nell'esercizio della responsabilità genitoriale in ambito sanitario, sub specie di consenso al vaccino anti Covid-19. Il Tribunale, valutato il concreto pericolo per la salute del minore, il diffondersi della malattia sul territorio nazionale, la circostanza che i trattamenti vaccinali sono considerati dalla comunità scientifica efficaci, sospendeva momentaneamente la responsabilità del genitore contrario al vaccino.Analogamente il Tribunale di Milano prendeva posizione al riguardo, con una decisione che susciterà un intenso dibattito al riguardo.Il padre di una bambina di 11 anni, conveniva in giudizio la sua ex moglie che si opponeva a somministrare alla loro figlia i vaccini (sia quelli obbligatori per legge che quelli facoltativi ma utili per la tutela della salute). La donna si opponeva persino ai tamponi molecolari per la diagnosi del COVID-19 ed il test antigenico per accedere alle lezioni scolastiche. Chiedeva, pertanto, il padre, di essere autorizzato, anche a fronte di mancato consenso o dissenso materno, a prestare da solo l’assenso affinché la figlia minore infrasedicenne possa ricevere le mancanti vaccinazioni obbligatorie e i richiami vaccinali obbligatori ancora non effettuati, come da legge 119/2017, nonché le vaccinazioni facoltative raccomandate, al compimento del 12° anno d’età o comunque secondo le indicazioni del pediatra e di essere autorizzato a prestare, da solo e senza necessità del consenso materno, l’assenso affinché la figlia possa effettuare, ogni volta che sarà necessario, il tampone anti-COVID. Il Tribunale di Milano ribadisce che per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del calendario vaccinale nazionale, le vaccinazioni obbligatorie per legge (come, ad esempio, l´anti-poliomielitica, l´anti-difterica, l´anti-tetanica, l´anti-epatite B, l´anti-pertosse, l´anti-Haemophilus influenzae tipo b, l´anti-morbillo, l´anti-rosolia, l´anti-parotite, l´anti-varicella).Quanto al vaccino anti covid, il Tribunale sottolineava che esso é raccomandato dalla scienza medica a livello internazionale e, pertanto, autorizzava il padre a «provvedere in autonomia, senza il consenso della madre», a sottoporre la figlia a tutte le vaccinazioni obbligatorie e raccomandate; a farle i tamponi molecolari per la diagnosi del COVID-19 tutte le volte che sia necessario; a farle mettere la mascherina a scuola e in tutte le situazioni imposte dalla legge; e, quando la figlia compirà 12 anni, «a valutare in autonomia, sempre senza l’accordo della madre, se sia necessario o anche solo opportuno somministrarle il vaccino anti COVID, visti gli approdi della scienza, le autorizzazioni degli enti regolatori, le norme di legge e le raccomandazioni del pediatra».Entrambe le decisioni ci sembrano condivisibili sia da un punto di vista giuridico che etico, e rimarcano - qualora ce ne fosse ancora bisogno, che il diritto vigente, in tema di tutela della salute, non puó discostarsi dalle "raccomandazioni" della scienza medica, frutto della piú accurata ricerca farmacologica. In ogni caso, siamo sicuri che queste sentenze faranno non poco discutere gli operatori del diritto e i cittadini comuni. Ben venga la discussione, purché essa rimanga nei limiti di un confronto pacato e rispettoso della libertà di pensiero altrui.

Continua a leggere

Commenti

Non ci sono commenti

Egregio Avvocato® 2026 | Massimo Zerbini CF ZRBMSM53A17L390J