Diritto alla Bigenitorialità | Egregio Avvocato

L'affido condiviso è un istituto che negli ultimi anni ha voluto suggellare il crescente interesse del nostro Legislatore al diritto alla bigenitorialità. In particolare, questa misura, volta a mantenere fin dove possibile un rapporto stabile del minore con entrambi i genitori, pur prevedendo una collocazione prevalente (di solito presso la madre), sancisce il diritto/dovere del padre di incontrare regolarmente il proprio figlio, senza dover subire ostacoli di alcun genere da parte dell'altro genitore.

Purtroppo, nella prassi questo raramente accade. Il più delle volte, come da noi ripetutamente sottolineato nel nostro blog, si tende ad utilizzare il minore come strumento per convincere l'ex coniuge a pagamenti in denaro, stravolgendo in tal modo l'istituto e le finalità dell'affido condiviso.

Al riguardo, la Cassazione, con sentenza del 2015 (Cass. Civ., Sez. I, sentenza 25 febbraio 2015, n. 3810 ) ha ribadito che "le eventuali inadempienze sul piano economico del genitore non erano ostative al riconoscimento dell’affidamento condiviso in assenza di ulteriori elementi (disinteresse o mancato esercizio del diritto di visita)". A nostro modesto parere, gli Ermellini hanno correttamente deciso nella vicenda de quo, usando come parametro valutativo non il mero esborso monetario - assurto a unico fondamento della moderna famiglia - ma bensì il diritto del minore, soggetto debole e pertanto meritevole di tutela, a mantenere un rapporto stabile e duraturo con entrambi i genitori.

Anche la più attenta Giurisprudenza di merito si colloca su questa scia, che, oramai, è diventata una costante dei nostri Tribunali. Concludiamo, quindi, osservando come il diritto di famiglia italiano stai negli ultimi anni distaccandosi sempre più dal mero aspetto monetario, per rivalutare e tutelare valori ben più alti, come appunto il diritto di ogni bambino ad avere un papà ed una mamma.


Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo

MATRIMONIALISTA - DIVORZISTA - CURATORE SPECIALE DEL MINORE


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Dati sensibili e minori

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Proprio in questi periodi di festivitá assistiamo a richieste di regali da parte dei nostri figli che sono sempre piú tecnologici. Spesso, addirittura, tali giocattoli richiedono una registrazione online che comporta la comunicazione di dati sensibili (exempli gatia, il nome o l´etá), con possibili problemi legati al trattamento degli stessi. Ne deriva - almeno in via del tutto teorica - un notevole rischio per la privacy dei minori, che dovrebbe sempre essere tutelata. Cosa possiamo allora fare per proteggere i nostri figli da possibili rischi? Preliminarmente, va osservato che il Regolamento UE/2016/679 in materia di protezione dati prevede che i sistemi elettronici siano prodotti e configurati per ridurre al minimo la raccolta e il trattamento di dati personali. Tale prescrizione deve, pertanto, essere sempre rispettata dai produttori. Inoltre, prima di fornire dati personali del nostro bambino, é opportuno leggere con attenzione l’informativa sul trattamento dei dati personali raccolti, che dovrebbe sempre essere disponibile nella confezione e/o pubblicata sul sito dell’azienda produttrice. Infine, pochi piccoli accorgimenti possono diminuire le potenziali fonti di rischio: dopo aver attivato la la connessione a Internet del gioco, bisogna fornire solo le informazioni strettamente necessarie per la registrazione ed eventualmente utilizzare pseudonimi per gli account;é prudente limitare la possibilità di raccolta e memorizzazione di dati da parte del giocattolo, disattivando strumenti di rilevazione che possono risultare non indispensabili per il funzionamento (come ad esempio la geolocalizzazione);bisogna evitare di concedere autorizzazioni (quali accesso alla memoria, al microfono) se non sono strettamente necessarie per il funzionamento del giocattolo. In ogni caso, è importante informarsi sempre su chi e come potrebbe utilizzare i dati raccolti;infine, onde evitare intrusione di malintenzionati attraverso la rete, é buona prassi impostare una password di acesso tale da garantire la sicurezza del giocattolo. Come si puó dedurre, con pochi e facili accorgimenti possiamo garantire la totale sicurezza dei nostri figli, permettendo loro di giocare con quello strumento elettronico tanto desiderato e che deve continuare a rappresentare un´occasione di crescita intellettiva e psicologica del minore. Il crimine cibernetico non va in vacanza: Non dimentichiamolo mai! Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo MATRIMONIALISTA - DIVORZISTA - CURATORE SPECIALE DEL MINORE

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