L’ordine di protezione familiare

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Pubblicato il 15 apr. 2021 · tempo di lettura 7 minuti

L’ordine di protezione familiare | Egregio Avvocato
L’ordine di protezione familiare è lo strumento offerto al giudice civile per apportare restrizioni alla sfera di libertà personale dell’autore di un abuso familiare, seppure per un arco temporale limitato.
La ratio legis è quella di offrire una tutela rapida ed efficace ai soggetti più deboli della comunità familiare (donne, minori, disabili e anziani), contro i soprusi ed i comportamenti violenti posti in essere dai soggetti in posizione di forza, anche solo fisica, nell’ambito familiare. 


  1. Quali sono i presupposti necessari per ottenere l’ordine di protezione?
  2. Qual è il procedimento per ottenere l’ordine di protezione?
  3. Qual è il contenuto dell’ordine di protezione?
  4. È possibile applicare l’ordine di protezione in ambito europeo?


1 - Quali sono i presupposti necessari per ottenere l’ordine di protezione?

I presupposti necessari per ottenere l’ordine di protezione, ai sensi dell’art. 342 bis, c.c. sono: la convivenza e la sussistenza di una condotta gravemente pregiudizievole all’integrità fisica o morale o della libertà del coniuge o convivente


Autore delle condotte pregiudizievoli può essere sia un coniuge nei confronti dell’altro, sia il genitore verso i figli (anche quando i maltrattamenti sono commessi indirettamente sulla persona del minore nei confronti di stretti congiunti a lui cari) che questi ultimi verso i genitori (cfr. Trib. di Palermo 04.06.2001). Inoltre, a seguito della riforma in materia di unione civile e di convivenze di fatto (l. n. 76/2016), è ora possibile anche per una parte dell’unione civile richiedere al giudice di adottare uno o più provvedimenti di cui all’art. 342-ter c.c., esplicitamente richiamato dal comma 14 della nuova legge.


Il requisito della convivenza deve essere inteso come perdurante coabitazione, in quanto è essenziale che la vittima ed il soggetto a cui viene addebitato il comportamento violento vivano insieme.

La funzione è quella di interrompere situazioni di convivenza turbata, e soprattutto quella di impedire il protrarsi di comportamenti violenti in ambito domestico.

La giurisprudenza più recente, però, ha inteso offrire un’interpretazione più ampia del rapporto di convivenza secondo il quale sarebbe ammissibile la domanda di misure di protezione anche quando vi sia stato l’allontanamento al fine di prevenire o interrompere abusi e prevaricazioni ancora attuali (cfr. Trib. Napoli 02.07.2008).


Per l’emissione dell’ordine di protezione familiare è necessaria una condotta gravemente pregiudizievole all’integrità fisica che si configura nel caso in cui esiste un pregiudizio grave all’integrità fisica o morale o alla libertà personale patito dal familiare convivente, imputabile, alla condotta dell’altro.

La condotta pregiudizievole deve integrare “reiterate azioni ravvicinate nel tempo e consapevolmente dirette a ledere i beni tutelati dalla l. n. 154/2001” tali da determinare un vulnus alla dignità dell’individuo.

Sul punto l’ordinanza del Tribunale di Milano, del 30 giugno 2016, ha precisato che la condotta deve essere valutata dal giudice sia sotto il profilo “qualitativo” che “quantitativo”: qualitativo nel senso della concreta modalità idonea a rappresentare un pericolo per la parte ricorrente e per il proprio nucleo familiare, quantitativo con riferimento all’entità della condotta perdurante nel tempo, alla sua efficacia offensiva ed alla sua dimensione psicologica. 


2 - Qual è il procedimento per ottenere l’ordine di protezione?


Per ottenere l’ordine di protezione è necessario presentare apposita domanda/istanza nella forma del ricorso al Tribunale del luogo di residenza o domicilio dell’istante; la legittimazione attiva e passiva spettano, rispettivamente, al componente del nucleo familiare in danno del quale è stata tenuta la condotta pregiudizievole e a quello che l’ha posta in essere. 


L’istanza richiede la forma scritta come espressamente precisato dall’art. 736 bis c.p.c. e può essere presentata dalla parte personalmente senza la necessità del patrocinio di un difensore.

A seguito dell’istanza, il Presidente del Tribunale designa il giudice a cui è affidata la trattazione del ricorso, il quale, sente le parti, procedere ad istruire la causa, disponendo anche eventuali indagini sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio delle parti a mezzo della polizia tributaria.

Il giudice provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo.

Possono ricorrere motivi di particolare urgenza dove il giudice inaudita altera parte e assunte sommarie informazioni, può adottare immediatamente l’ordine di protezione, fissando successivamente l’udienza di comparizione delle parti, entro un termine non superiore a quindici giorni per la notificazione del ricorso e del decreto, ove può confermare, modificare o revocare il suo provvedimento (art. 736 bis c.p.c).

Il termine di durata dell’ordine di protezione è un anno a decorrere dal giorno dell’avvenuta esecuzione; tale termine è prorogabile, su istanza di parte, solo se ricorrono gravi motivi e per il tempo necessario. 


Contro il decreto con cui il giudice adotta l’ordine di protezione o rigetta il ricorso, o conferma, modifica o revoca l’ordine precedentemente adottato, è ammesso reclamo al Tribunale entro dieci giorni dalla comunicazione o della notifica del decreto, ai sensi dell’art. 739, comma 2, c.p.c.

Tale reclamo non sospende l’esecutività dell’ordine di protezione e il tribunale provvede in camera di consiglio in composizione collegiale, previa comparizione delle parti con decreto motivato non impugnabile.

Il legislatore ha escluso l’applicazione dell’istituto in esame nell’ipotesi in cui sia già pendente un processo di separazione, divorzio, nel quale si sia svolta l’udienza presidenziale.


3 – Qual è il contenuto dell’ordine di protezione?


Per quanto riguarda il contenuto della pronuncia ex art. 342 ter c.c., il giudice, con il decreto di cui all’articolo 342 bis c.c., ordina al convivente reo, autore della condotta pregiudizievole, la cessazione della condotta e ne dispone l’allontanamento dalla casa familiare.

Inoltre, il giudice, ove occorra, può emettere dei provvedimenti accessori: a) prescrivere all’autore della condotta di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima tenendo conto il rispetto delle esigenze lavorative; b) chiedere l’intervento dei servizi sociali, di un centro di mediazione familiare o di associazioni per il sostegno e l’accoglienza di donne; c) disporre il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi.

Tale assegno di mantenimento viene disposto a favore delle persone conviventi che, per l’effetto dell’allontanamento dalla casa familiare del reo, rimangono prive di mezzi adeguati. Il giudice fissa le modalità e i termini di versamento e, se necessario, dispone il versamento della somma all’avente diritto da parte del datore di lavoro dell’obbligato, detraendola dalla retribuzione alla stesso spettante.

L’assegno periodico ha natura provvisoria ed efficacia limitata alla durata dell’ordine di protezione ed è destinato a cessare al termine della durata del decreto. 


4 – È possibile applicare l’ordine di protezione in ambito europeo?


Con decreto legislativo dell’11 febbraio 2015 n. 9 è stata data attuazione alla direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’ordine di protezione europeo, sul reciproco riconoscimento degli effetti di misure di protezione adottate da autorità giurisdizionali degli Stati membri.

In particolare, nel momento in cui è necessario continuare a tutelare la persona protetta, l’autorità giudiziaria di uno Stato membro emana l’ordine di protezione europeo disponendo che gli effetti della misura di protezione si estendano al territorio di altro Stato membro in cui la persona protetta risieda o soggiorni o dichiari di voler risiedere o soggiornare.

Lo stato di emissione è lo Stato membro all’interno del quale è stata adottata la misura di protezione in riferimento alla quale viene chiesta l’adozione di un ordine di protezione europeo.

 Lo Stato di esecuzione è lo Stato membro al quale è stato trasmesso, ai fini del riconoscimento, un ordine di protezione europeo.

L’ordine di protezione europeo, disciplinato dall’art. 282 quater 1-bis c.p.p, è emesso dal giudice nel momento in cui dispone una delle misure cautelari previste dagli artt. 282 bis e 282 ter del c.p.p.

Il giudice provvede su richiesta della persona protetta che dichiari di soggiornare o risiedere all’interno di altro Stato membro ovvero che manifesti l’intenzione di risiedere o soggiornare in altro Stato membro.


L’ordinanza relativa all’ordine di protezione europeo deve contenere: a) identità e cittadinanza della persona protetta, nonché identità e cittadinanza del tutore o del rappresentante, se la persona protetta è minore o legalmente incapace; b) data a decorrere dalla quale la persona protetta risieda o soggiorni ovvero intenda risiedere o soggiornare nello Stato di esecuzione e periodo o periodi di soggiorno, se noti; c) indirizzo, numeri di telefono e fax, nonchè indirizzo di posta elettronica certificata dell’autorità che ha emesso il provvedimento; d) data di deposito del provvedimento contenente la misura di protezione in base alla quale è stato emesso l'ordine di protezione europeo; e) sintesi dei fatti e delle circostanze che hanno portato all'adozione della misura di protezione; f) divieti e restrizioni imposti dalla misura di protezione, ivi compreso l'eventuale utilizzo di dispositivo tecnologico di controllo in conformità alle previsioni di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale, e relativo periodo di applicazione; g) identità e cittadinanza della persona che determina il pericolo, nonché' dati di contatto di tale persona; h) eventuale ammissione della persona protetta al patrocinio a carico dello Stato e indicazione della data di emissione del relativo provvedimento.

Sarà la Corte di appello del distretto dove la persona offesa ha dichiarato di soggiornare o di risiedere a riconoscere efficacia all’ordine di protezione europeo disponendo l’applicazione di una delle misure cautelari previste dagli articoli 282 bis e 282 ter del c.p.p., in modo da assicurare la corrispondenza con gli obblighi dettati nella misura di protezione.


Editor: Avv. Elisa Calviello

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L’assegno unico universale

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L’assegno unico universale è un beneficio economico mensile per favorire la natalità, sostenere la genitorialità e promuovere l’occupazione.Tale misura è stata introdotta con la legge delega al Governo 46/2021 in vigore dal 21 giugno 2021 ove sono fornite le linee guida generali che dovranno essere attuate con specifici decreti legislativi da emanarsi entro il 21 aprile 2022.Con l’introduzione dell’assegno unico si avrà il graduale superamento e soppressione degli Anf, dei trattamenti di famiglia per i lavoratori autonomi e delle detrazioni IRPEF per i figli a carico; la prestazione comunque non andrà ad assorbire o a limitare gli importi del bonus asilo nido.L’entrata in vigore di tale misura è prevista per il 1° marzo 2022 ma già dal 1° gennaio 2022 sarà possibile presentare la domanda telematica.1. Chi sono i destinatari dell’assegno unico universale?2. Quali sono i requisiti per richiedere l’erogazione dell’assegno unico universale?3. In che misura e con quali modalità viene erogato l’assegno unico universale?4. Qual è il rapporto tra l’assegno unico universale e le altre misure di sostegno?1 – Chi sono i destinatari dell’assegno unico universale?L’assegno unico spetta a tutte le famiglie con figli a decorrere dal 7° mese di gravidanza sino al compimento del 21° anni di età dei figli maggiorenni senza alcuna distinzione tra lavoratori dipendenti ed autonomi.Tale misura è riconosciuta ad entrambi i genitori ripartito tra gli stesse in eguale misura ed in caso di assenza spetta a chi esercita la responsabilità genitoriale.Nel momento in cui i genitori sono separati o divorziati in mancanza di accordo l’assegno è riconosciuto al genitore affidatario e nell’ipotesi di affidamento congiunto l’assegno è ripartito in pari misura tra i genitori, salvo diversi accordi tra gli stessi.Il figlio maggiorenne a carico può richiedere che l’assegno gli venga corrisposto direttamente. L’assegno unico universale per i figli maggiorenni è concesso solo nel momento in cui quest’ultimo frequenti un percorso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea, svolga un tirocinio o un’attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale, sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro dell’impiego o un’agenzia per il lavoro o svolga il servizio civile.  2 - Quali sono i requisiti per richiedere l’erogazione dell’assegno unico universale?Chi richiede l’assegno unico deve presentare cumulativamente i seguenti requisiti: a) essere in alternativa cittadino italiano o di uno Stato membro dell’UE, titolare del diritto di soggiorno; b) essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia; c) risiedere o essere domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio; d) risiedere o avere avuto la residenza in Italia per almeno due anni, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a termine di durata almeno biennale. 3 - In che misura e con quali modalità viene erogato l’assegno unico universale?Dal 1° gennaio 2022 è possibile presentare la domanda per l’assegno unico universale tramite l’apposito servizio online, la prestazione sarà erogata partire da marzo e andrà a sostituire le altre prestazioni e detrazioni.Il beneficio è modulato in base alla condizione economica del nucleo familiare individuata attraverso il modello ISEE più sarà basso maggiore sarà l’erogazione del beneficio. Chi non presenta l’Isee avrà comunque diritto alla percezione di un importo minimo e potrà presentarlo anche in un secondo momento L’erogazione dell’assegno unico universale non concorre alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini Irpef e verrà liquidato come: a) credito d’imposta oppure b) erogazione mensile di una somma di denaro.4 - Qual è il rapporto tra l’assegno unico universale e le altre misure di sostegno?La percezione dell’assegno è compatibile con: a) il reddito di cittadinanza ed è corrisposto congiuntamente ad esso con le stesse modalità dell’erogazione del Rdc; b) la fruizione di eventuali altre misure in denaro in favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali.

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La ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie dei figli minori

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Che cosa si intende per spese straordinarie dei figli minori? Come vengono ripartite tra i genitori? Come posso ottenere il rimborso, da parte dell’altro genitore, delle spese effettuate? La Costituzione sancisce come entrambi i genitori abbiano il dovere di “mantenere, istruire ed educare i figli” (art. 30). Il nuovo articolo 337 ter c.c. stabilisce, a riguardo, che spetta al Giudice fissare “la misura e il modo con cui ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli”. Cerchiamo di comprendere da un lato, in cosa consistono esattamente dette spese straordinarie e dall’altro lato, quali sono i principi e le circostanze prese in considerazione dai giudici al fine di operare detta ripartizione. Proviamo, inoltre, a fare chiarezza sulla procedura che occorre intraprendere al fine di ottenere il rimborso della quota di spese spettante all’altro genitore. Cosa s’intende per spese straordinarie necessarie per i figli minori?Come avviene la ripartizione delle spese straordinarie tra i genitori?Preventiva concertazione tra i genitori o prevalente interesse del minore per le spese straordinarie?Per ottenere il rimborso, da parte dell’altro genitore, delle spese effettuate quale procedura seguire?1 - Cosa s’intende per spese straordinarie necessarie per i figli minori?Secondo il costante orientamento giurisprudenziale per spese straordinarie debbono intendersi quelle connotate dal carattere dell’imprevedibilità e dell’imponderabilità e che, pertanto, esulano dalle ordinarie spese di mantenimento dei figli e rimangono a carico di entrambi i genitori in egual misura e ciò anche in assenza di un provvedimento giurisdizionale espresso a riguardo (cfr. Cass. civ. sez. I n. 11894/2015, n. 18869/2014 e Tribunale di Bari sez. I, 23 ottobre 2013).Ricordiamo che vengono considerate ordinarie quelle spese destinate a soddisfare i bisogni e le normali esigenze di vita quotidiana della prole, rientranti nell’assegno mensile di mantenimento, che viene determinato dal Giudice sulla base dei parametri indicati dall’art. 337 ter c.c.Il Tribunale, in assenza di specifica normativa, oltre a fissare la corresponsione di un assegno mensile periodico, stabilisce in quale percentuale il genitore non collocatario debba partecipare agli esborsi necessari per far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli o comunque non ricorrenti, non quantificabili e determinabili in anticipo, ovvero di apprezzabile importo rispetto al tenore di vita della famiglia e alle capacità economiche dei genitori.Esempi di spese straordinarie, forniti dalla giurisprudenza, sono: le spese scolastiche, tra queste rientrano “iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola e dopo scuola”; le spese di natura ludica o parascolastica, tra queste rientrano “ corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi d’informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto o manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto”; le spese sportive, tra queste rientrano “attività sportiva comprensiva dell’attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell’eventuale attività agonistica”.2 - Come avviene la ripartizione delle spese straordinarie tra i genitori?Quanto al criterio di ripartizione delle spese straordinarie, la maggior parte dei provvedimenti stabilisce, oltre all’obbligo di corrispondere un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento dei figli, una percentuale variabile per far fronte agli esborsi di carattere straordinario.Nella prassi, è frequente la previsione di un contributo pro quota in ragione del 50% dell’ammontare delle spese straordinarie.Nei casi in cui esiste una notevole differenza economica tra i genitori può essere stabilita una percentuale differente di contribuzione delle spese straordinarie, esempio 70/30, 40/60 o addirittura può essere previsto l’addebito degli oneri complessivi ad uno solo dei genitori (cfr. Cass. n. 18242717).3 - Preventiva concertazione tra i genitori o prevalente interesse del minore per le spese straordinarie?Sulla base del principio codicistico per cui, le decisioni di "maggior interesse" per i figli debbono essere assunte di "comune accordo" tra i genitori, uno dei criteri seguiti dalla giurisprudenza in materia di spese straordinarie è la loro preventiva concertazione tra i genitori, col fine ulteriore di evitare i conflitti nascenti di fronte alle richieste di rimborso sostenute da uno dei due per gli esborsi non decisi concordemente, ma in maniera unilaterale (cfr. Cass. n. 2127/2016).Con riferimento alla necessità del comune accordo tra i coniugi la giurisprudenza più risalente valorizzava soprattutto il momento dell’accordo tra le parti, ritenendo infatti opportuna un’intesa fra i genitori circa le scelte attinenti il minore e la possibilità effettiva di farsi carico delle spese straordinarie rispetto alle condizioni economiche delle parti.Recentemente si è affermato un nuovo orientamento della giurisprudenza che richiama il criterio guida del “prevalente interesse del minore” che tiene in considerazione più l’interesse del figlio che la condivisione della spesa.Sul punto la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2127/2016 ha stabilito come non sia configurabile in capo al genitore affidatario o presso il quale sono normalmente residenti i figli, anche nel caso di decisioni di maggiore interesse per questi ultimi, un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro genitore in ordine alla effettuazione e determinazione delle spese straordinarie che, se non adempiuto, comporti la perdita del diritto al rimborso.E ancora con sentenza n. 4060/2017 la Corte, richiamando il principio sopra esposto, ha ribadito come, al fine di assicurare la tutela del miglior interesse del minore, l’opposizione di un genitore non può paralizzare l’adozione di ogni iniziativa che riguardi il figlio minorenne. Ove ne sia richiesto, infatti, competerà al giudice verificare se la scelta adottata corrisponda effettivamente all’interesse del minore.In conclusione, quindi, se si tratta di spesa necessaria, indifferibile, urgente e /o fondamentale per l’interesse e le esigenze del figlio, l’intesa preventiva non è richiesta e il genitore antistatario avrà diritto al rimborso, nella misura del 50%, della spesa sostenuta.4 - Per ottenere il rimborso, da parte dell’altro genitore, delle spese effettuate quale procedura seguire?Una problematica abbastanza frequente nelle cause di separazione, divorzio e cessazione della convivenza è il recupero delle spese straordinarie nei confronti del genitore inadempiente.Il genitore antistatario delle spese straordinarie può tutelare il proprio credito con l’esecuzione forzata, cioè con il pignoramento di crediti (stipendio, pensione, somme depositate in banca) o beni mobili e immobili del debitore. Per procedere con il pignoramento occorre avere un “titolo esecutivo”.Si discute se la sentenza di separazione o divorzio, o il decreto di omologazione, siano sufficienti a fondare un’esecuzione forzata per il recupero delle spese straordinarie, ovvero configurino titolo esecutivo per poter procedere al recupero delle stesse tramite notifica dell’atto di precetto, oppure se è necessario procurarsi altro e nuovo titolo attraverso decreto ingiuntivo.La questione è stata lungamente discussa, dibattuta e risolta dai giudici di merito in maniera non univoca.Secondo la giurisprudenza risalente e consolidata l’accordo o la sentenza di separazione/divorzio non possono costituire titolo esecutivo, quindi, il mancato pagamento da parte del coniuge obbligato, non legittima l’altro a procedere direttamente con l’atto di precetto che è propedeutico all’esecuzione forzata.Si considera allora necessario richiedere un ulteriore intervento del giudice volto ad accertare l’effettiva sopravvenienza ed entità degli specifici esborsi sostenuti al fine di ottenere, mediante il procedimento monitorio, il c.d. decreto ingiuntivo con il quale si potrà procedere all’esecuzione forzata.La Suprema Corte con la sentenza n. 11316/2011 è intervenuta sul punto introducendo il principio secondo cui, per le spese straordinarie “prevedibili”, la sentenza di separazione (o di divorzio) costituisce titolo esecutivo, con la conseguente possibilità di agire direttamente con atto di precetto, senza bisogno di altro accertamento in sede giudiziaria circa la debenza e la quantificazione della spesa.La Corte individua tra le spese straordinarie “prevedibili” quelle spese non riferite “a fatti meramente eventuali, né a fatti od eventi qualificabili come straordinari, vale a dire come imprevedibili ed ipotetici” ma rappresentative di “esborsi statisticamente ordinari e frequenti, di cui è variabile effettivamente soltanto la misura e l’entità”. Sul punto è intervenuto anche il Tribunale di Bolzano con l’ordinanza dell’11 maggio 2018 distinguendo tra spese mediche e scolastiche, per il recupero delle quali si potrà procedere utilizzando come titolo esecutivo la sentenza di separazione o divorzio, mentre per le altre spese straordinarie, diverse da quelle innanzi elencate se non espressamente contemplate nella sentenza di separazione/divorzio, è necessario altro e nuovo titolo esecutivo.In conclusione, ogni qual volta che il genitore che abbia anticipato le spese straordinarie nell’interesse della prole, si trovi a dover procedere giudizialmente nei confronti dell’altro genitore per il rimborso pro quota delle spese sostenute potrà:- limitarsi alla notifica della sentenza di separazione/divorzio in formula esecutiva con pedissequo atto di precetto in tutte quelle ipotesi in cui le spese da recuperare siano “prevedibili” e “note” all’altro genitore (es. spese scolastiche, spese mediche relative a controlli periodici, spese relative ad attività extrascolastiche da tempo frequentate dai minori);- in tutti gli altri casi (es. spese mediche relative ad interventi straordinari, spese relative a nuove attività extrascolastiche, spese per gite scolastiche) dovrà agire in via monitoria al fine di ottenere un decreto ingiuntivo che accerti l’effettiva debenza delle spese e ne quantifichi l’esatto ammontare, dovute per poi avviare l’esecuzione forzata sulla base del titolo esecutivo così ottenuto.Editor: avv. Elisa Calviello

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