Egregio Avvocato
Pubblicato il 29 giu. 2021 · tempo di lettura 4 minuti
Uno dei provvedimenti più importanti che deve assumere il Tribunale è quello relativo a quale dei genitori deve essere assegnata l’ex casa familiare nei procedimenti di separazione e divorzio oltre che nei procedimenti in camera di consiglio a tutela dei figli nati fuori del matrimonio.
L’assegnazione della casa familiare a uno dei coniugi risponde all’esigenza di far conservare ai figli l’habitat domestico, inteso come il centro degli effetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, al fine di non far gravare sui figli stessi l’ulteriore trauma dello sradicamento dal luogo in cui si svolgeva la loro esistenza.
L’articolo 337 sexies c.c. stabilisce che la casa familiare deve essere assegnata tenendo conto prioritariamente conto dell’interesse dei figli indipendentemente dalle condizioni economiche dei genitori.
Oggetto di assegnazione è solo quell’immobile che sia stato centro di aggregazione durante la convivenza comprendente anche i beni mobili, gli arredi, le suppellettili e dell’attrezzatura tesi ad assicurare le esigenze della famiglia.
1 – Quali sono i presupposti per l’assegnazione della casa coniugale?
Secondo quanto statuito dal codice civile e dalla legge divorzile il godimento della casa familiare è attribuito tenendo conto esclusivamente dell’interesse dei figli.
Il Tribunale prima di provvedere all’assegnazione della casa familiare deve verificare che, da un lato sussistano figli minori o maggiorenni non autonomi, in secondo luogo che il collocamento dei figli avvenga in favore di uno dei genitori al quale andrà assegnata la casa ed infine che la casa di cui si chiede l’assegnazione sia quella familiare cioè quella occupata dai genitori prima del provvedimento giudiziale.
L’assegnazione della casa familiare comporterà l’assegnazione del mobilio compreso ed il genitore tenuto ad allontanarsi potrà asportare solo i propri effetti personali.
In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all’altro, entro il termine perentorio di trenta giorni o quello indicato all’interno dell’accordo di separazione/divorzio, l’avvenuto cambio di residenza o di domicilio.
L’assegnazione della casa per provvedimento del giudice comporterà che il genitore beneficiario subentri in tutti i diritti e dovere correlati come il pagamento degli oneri condominiali e simili.
In sostanza il genitore assegnatario dovrà corrispondere al condominio le spese di gestione ordinaria, nonché dovrà far fronte a tutte le utenze.
Per quanto riguarda gli oneri condominiali straordinari, questi secondo la normativa generale, restano a carico del proprietario.
2 - Il diritto del coniuge assegnatario è opponibile ai terzi?
A tutela dell’assegnatario la legge prevede espressamente che il provvedimento di assegnazione è suscettibile di trascrizione nell’apposito registro immobiliare della Conservatoria per renderlo opponibile a eventuali terzi che abbiano acquistato la casa dopo la trascrizione.
È possibile opporre l’assegnazione anche a chi intende costituire altri diritti reali sulla casa.
Ciò significa che i terzi a cui è nota l’esistenza dell’assegnazione, in quanto trascritta, devono attendere la revoca o la cessazione di tale provvedimento per poter entrare in possesso dell’immobile acquistato.
È necessario precisare che se l’assegnazione è disposta sulla base della concorde richiesta dei coniugi in sede di giudizio di separazione, in assenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti, non è opponibile né ai terzi e né al coniuge non assegnatario che vuole proporre domanda di divisione del bene di cui è proprietario.
L’opponibilità è infatti collegata al presupposto che il coniuge assegnatario sia anche affidatario dei figli.
3 - Se la casa coniugale è in locazione il coniuge assegnatario subentra ex lege nel contratto?
Nel momento in cui la casa coniugale è in locazione e il contratto è intestato al genitore estromesso oppure ad entrambi i coniugi, in caso di separazione giudiziale (e nel caso di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio) subentra solo il coniuge a cui è assegnata la casa familiare.
Per legge il coniuge assegnatario subentra nel contratto di locazione e diventa naturalmente obbligato al pagamento dei canoni e delle relative spese di conduzione.
Tale effetto legale si produce anche in capo al convivente di fatto affidatario della prole.
4 - Quanto avviene l’estinzione del diritto di godimento della casa coniugale?
Le legge indica determinati presupposti, in presenza dei quali, le parti possono chiedere al giudice di revocare l’assegnazione della casa familiare: a) nel momento in cui i figli non convivono più o diventano economicamente indipendenti; b) il coniuge assegnatario non abita più nella casa familiare o cessa di abitarvi stabilmente; c) il coniuge assegnatario inizia una convivenza more uxorio nella casa assegnata o contrae nuovo matrimonio; c) uno dei coniugi cambio la propria residenza o domicilio.
Nel momento in cui si verificano uno dei predetti fatti l’assegnazione non viene meno di diritto ma sarà il coniuge interessato chiedere la revoca al Tribunale, il quale dovrà decidere in base alla valutazione nell’interesse primario dei figli minori.
Il coniuge interessato alla revoca dell’assegnazione della casa coniugale dovrà presentare ricorso per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio ed avrà l’onore di provare il fatto posto alla base della richiesta di revoca.
La prova sarà abbastanza rigorosa nel momento in cui c’è la presenza di figli affidati o conviventi con l’assegnatario, in ogni caso il giudice deve verificare se la revoca contrasti con i preminenti interessi della prole.
Editor: Avv. Elisa Calviello
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Egregio Avvocato
13 mag. 2021 • tempo di lettura 4 minuti
I figli maggiorenni se da un lato non sono più giuridicamente soggetti ai diritti e ai poteri di indirizzo educativo dei genitori, dall’altro continuano ad essere titolari di un diritto generale al mantenimento il cui contenuto è abbastanza ampio in quanto vengono contemplate le esigenze di studio, di svago, di sport, di socializzazione e di cura della persona.L’obbligo di mantenimento gravante sul genitore, dunque, non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio ma, tuttavia, non può protrarsi illimitatamente nel tempo.Secondo parte della dottrina, il mantenimento si protrae fino al momento in cui il figlio abbia conseguito una propria indipendenza economica e sia, quindi, in grado di provvedere in modo autonomo al soddisfacimento delle proprie esigenze.Recentemente la Corte di Cassazione con l’ordinanza n.17183/2020 ha enunciato il principio dell’autoresponsabilità del figlio maggiorenne abbandonando, così, ogni forma di assistenzialismo.Qual è la durata dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni?Qual è l’onore della prova alla luce dell’ordinanza n. 17183/2020?È possibile il pagamento dell’assegno direttamente al figlio maggiorenne?Allo studente fuori sede spetta un aumento dell’assegno?1 – Qual è la durata dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenniPer anni la giurisprudenza ha ritenuto che il diritto del figlio ad essere mantenuto dai propri genitori non cessi automaticamente con il compimento della maggiore età, ma perduri – immutato – finché non sia stata data prova che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica oppure che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipenda da un atteggiamento di inerzia del figlio stesso o da un suo rifiuto ingiustificato.Secondo il nuovo orientamento enunciato dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 17183/2020, il figlio è in grado di provvedere a sé stesso non appena compie 18 anni, a meno che non dimostri di avere ancora diritto ad essere mantenuto dai genitori.Tale orientamento ha la finalità di spronare il figlio a non adagiarsi, a non attendere e, al contrario, ad attivarsi proficuamente per il raggiungimento dei propri obiettivi.Nel momento in cui il figlio, ha già concluso il suo percorso formativo e non trova un'occupazione compatibile con la sua preparazione, non potrà attendere che arrivi l'occasione lavorativa perfetta, ma deve andare a ridimensionare le proprie aspirazioni e rendersi indipendente.Si afferma così il principio dell'autoresponsabilità: il figlio maggiorenne ha diritto ad essere mantenuto oltre il compimento dei 18 anni solo se dimostra di essere in possesso dei requisiti per beneficiare di tale contributo economico.2 - Qual è l’onore della prova alla luce dell’ordinanza n. 17183/2020?In base all'orientamento maggioritario, è il genitore obbligato al mantenimento che deve provare il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio oppure il suo atteggiamento di inerzia nella ricerca di un lavoro compatibile con le sue attitudini e la sua professionalità o, ancora, il rifiuto da parte sua di occasioni di lavoro. Con l’affermarsi del predetto principio di autoresponsabilità si sono registrate conseguenze rilevanti sul piano dell’onere della prova: secondo l'orientamento (innovativo) è il figlio che deve dimostrare di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente nella ricerca di un lavoro in base alle reali opportunità offerte dal mercato, ridimensionando – se necessario – le proprie aspirazioni, senza attendere una opportunità consona alle proprie aspirazioni.La prova per il figlio sarà più agevole nel momento in cui la sua età è prossima a quella di un recente maggiorenne; di contro, la prova sarà sempre più gravosa man mano che l’età del figlio aumenti.3 - È possibile il pagamento dell’assegno direttamente al figlio maggiorenne?La Cassazione, in modo uniforme, ha precisato che, accanto al diritto del figlio al mantenimento, sussiste un autonomo e concorrente diritto del genitore con lui convivente a percepire il contributo dell’altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento (cfr. Cass. n. 25300/13; ord. n. 24316/13; Cass. 21437/2007; Cass. 4188/2006; 8007/2005).Conseguentemente, il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l’altro genitore non ha alcuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti adempiere l’obbligazione e pertanto non può pretendere di assolvere la propria prestazione nei confronti del figlio anziché del genitore convivente, il quale ha chiesto in sede giudiziale il mantenimento per il figlio. (cfr. Cass. civile, sez. I, ordinanza 09/07/2018 n. 18008).Recentemente, la Cassazione con ordinanza n. 9700/2021 ha precisato che solo il giudice è autorizzato a riconoscere al figlio il pagamento diretto del mantenimento del genitore obbligato, in quanto il mantenimento per i figli risponde a un loro interesse superiore che è sottratto alla disposizione dalle parti.Solo la domanda autonoma del figlio ad ottenere il mantenimento diretto può negare il concorrente diritto del genitore convivente a percepire il relativo assegno, dimostrando così la volontà dell’avente diritto di gestire autonomamente le risorse destinate al suo mantenimento.4 - Allo studente fuori sede spetta un aumento dell’assegno?L’aumento delle esigenze del figlio è notoriamente legato alla sua crescita e allo sviluppo della sua personalità in svariati ambiti, compreso quello della formazione culturale e della vita sociale.Tale aumento non ha bisogno di una specifica dimostrazione, e di per sé legittima la revisione dell’assegno di mantenimento, anche in mancanza di evoluzioni migliorative delle condizioni patrimoniali del genitore tenuto alla contribuzione.E’, dunque, giustificata la maggiorazione dell’assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne dedito agli studi universitari in un luogo diverso da quello di residenza.Editor: Avv. Elisa Calviello
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14 nov. 2021 • tempo di lettura 1 minuti
Nonostante siano comunemente usati come sinonimi, i due termini hanno significati ben diversi:“Risolvere” il contratto significa scioglierlo, farlo venire meno se si verificano eventi che ne impediscono la prosecuzione: perché una delle parti non adempie, perché è impossibile eseguire la prestazione o questa è divenuta eccessivamente onerosa, per volontà delle parti stesse o in altri casi specifici previsti dalla legge.Il contratto invece si “rescinde” in casi del tutto eccezionali e anomali, cioè quando il contratto è concluso in stato di pericolo ed a condizioni inique oppure quando una parte versava in condizione di bisogno e vi sia una notevole sproporzione tra i valori delle prestazioni pattuite (una vale più del doppio dell’altra).
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Egregio Avvocato
3 ago. 2023 • tempo di lettura 9 minuti
La riforma dell'arbitrato in ItaliaIl recente Decreto Legislativo n.149 del 10 ottobre 2022 ha finalmente messo in moto la cosiddetta Riforma Cartabia, attuando i principi enunciati dalla Legge Delega n. 206 del 26 novembre 2021 (la “Legge Delega”) e seguita dal governo italiano nella riforma dei procedimenti civili.Per rendere l'arbitrato un metodo di risoluzione delle controversie più attraente in Italia e per costruire un sistema più trasparente ed efficiente, l'articolo 1, comma 15 della Legge delega, interamente dedicato all'arbitrato, è stato recepito nell'articolo 3, commi 51-56 del decreto legislativo n.149/2022. Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 28 febbraio 2023 e si applicheranno agli arbitrati iniziati dopo tale data.La dichiarazione di imparzialità e indipendenza degli arbitriL'articolo 815 del Codice di procedura civile fornisce un elenco dei motivi per impugnare un arbitro. Fino ad ora, tali motivi erano specifici e per lo più legati al rapporto dell'arbitro con le parti. Al fine di rafforzare le garanzie di imparzialità e indipendenza degli arbitri, la riforma ha aggiunto un terreno più ampio per la sfida: “gravi motivi di convenienza.”Inoltre, la riforma dell'articolo 813 del Codice di procedura civile introduce l'obbligo, per ciascun arbitro, di dichiarare per iscritto tutte le circostanze che potrebbero compromettere la propria imparzialità e indipendenza. L'omissione di tale divulgazione impedisce la validità dell'accettazione. Qualora un arbitro non comunichi le circostanze in cui potrebbe essere impugnato ai sensi dell'articolo 815 del Codice di procedura civile, decade dall'incarico.Anche se i requisiti di divulgazione sono spesso formulati in termini generali nelle regole di arbitrato internazionale di molte istituzioni arbitrali, può essere difficile da applicare e coordinare queste disposizioni. In effetti, le “gravi ragioni di convenienza” non sono specificate e dovranno essere valutate caso per caso.Gli obblighi di divulgazione sono già noti nelle best practice internazionali (Linee guida IBA sui conflitti di interesse nell'arbitrato internazionale, General Standard 3) e nel regolamento arbitrale delle principali istituzioni italiane e internazionali(Articolo 20 del Regolamento arbitrale CAM; Articolo 11 (2) del Regolamento arbitrale ICC; Articolo 13 del Regolamento SIAC). Pertanto, l'impatto di tale innovazione sull'arbitrato istituzionale può essere limitato.D'altra parte, l'Italia ha una forte tradizione di arbitrati ad hoc, che rappresentano una percentuale considerevole di procedimenti arbitrali. Questi procedimenti non sono soggetti a regole arbitrali, ad eccezione di quelle del Codice di procedura civile italiano, e i tribunali ordinari decidono le sfide degli arbitri. Le nuove disposizioni potrebbero quindi essere utili per rafforzare le garanzie di imparzialità e indipendenza, essenziali per garantire un processo equo.Potere degli arbitri di concedere misure provvisorieSuperando la restrizione stabilita dal vecchio articolo 818 del Codice di procedura civile, il nuovo articolo 818 autorizza gli arbitri a concedere provvedimenti provvisori. Si tratta di una novità per il quadro giuridico italiano, rimasto “de facto” isolato dagli altri ordinamenti giuridici europei che da tempo riconoscono il potere degli arbitri di concedere provvedimenti provvisori.L'entità di questa innovazione, tuttavia, deve essere verificata. Gli arbitri avranno questo potere solo se espressamente conferiti loro dalle parti nell'accordo arbitrale o in un successivo accordo scritto prima dell'inizio del procedimento arbitrale. Questa soluzione è, infatti, opposta a quella generalmente adottata in molti altri sistemi giuridici, dove il potere degli arbitri di emettere misure provvisorie è la regola generale, ma le parti possono concordare di limitare tale potere.La formulazione del nuovo articolo 818 ha risposto alla domanda posta dai professionisti dopo l'approvazione della Legge delega – cioè, se il riferimento alle regole di un'istituzione arbitrale che prevede questo potere sarà ritenuto sufficiente per soddisfare la condizione stabilita nella Legge delega. L'articolo 818 chiarisce ora che la scelta delle parti può essere fatta espressamente o facendo riferimento, nella convenzione arbitrale, a una serie di regole arbitrali che prevedono il potere degli arbitri di emettere misure provvisorie. Dal momento che le regole delle istituzioni primarie attualmente autorizzano gli arbitri di emettere misure provvisorie, questo dovrebbe facilitare l'attuazione del nuovo meccanismo, almeno nel caso di arbitrati istituzionali.Anche l'articolo 818 del Codice di procedura civile è stato ridisegnato per conferire un potere esclusivo agli arbitri. In particolare, quando le parti danno agli arbitri il potere di emettere provvedimenti provvisori / provvisori, i tribunali ordinari sono autorizzati a prendere tali provvedimenti solo se le domande in tribunale sono state depositate prima che gli arbitri abbiano accettato la loro nomina. Dopo questo momento, i tribunali ordinari perderanno irrimediabilmente tale potere.Si tratta di un cambiamento notevole: il sistema italiano passerà da quello in cui i tribunali hanno competenza esclusiva sui provvedimenti provvisori a quello in cui gli arbitri hanno potere esclusivo in questo settore, diventando più “arbitrale-friendly” rispetto a molti ordinamenti giuridici stranieri, il che lascia alle parti la scelta di quale autorità rivolgersi. Lasciare tale scelta alle parti sembra preferibile in quanto esse possono valutare in tal modo l'autorità di rispondere alla loro richiesta in base alla natura della misura richiesta o ad altre circostanze del caso.Le misure cautelari emesse dagli arbitri saranno impugnate dinanzi alla competente Corte d'appello, limitatamente ai motivi di cui all'articolo 829, comma 1, del Codice di procedura civile italiano – ossia quelli di annullamento delle sentenze arbitrali – nonché ai casi in cui le misure cautelari siano contrarie all'ordine pubblico.L'esecuzione dei provvedimenti provvisori è invece effettuata sotto il controllo del tribunale ordinario di primo grado. A questo proposito, il decreto legislativo n.149/2022 ha emanato il nuovissimo articolo 818-ter, che prevede che i provvedimenti provvisori concessi dagli arbitri siano eseguiti sotto il controllo del tribunale nel cui distretto si trova la sede arbitrale. Se la sede dell'arbitrato non è in Italia, il foro competente sarà quello del luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento provvisorio.L'esecutività di un decreto di riconoscimento ed esecuzione di un lodo stranieroIl riconoscimento e l'esecuzione di un lodo straniero è stato tradizionalmente disciplinato dagli articoli 839 e 840 del Codice di procedura civile italiano, che replicano il contenuto dell'articolo V della Convenzione di New York sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere.Nel sistema italiano, la comparizione della parte avversa nel procedimento è differita e meramente potenziale perché il procedimento si sviluppa come segue.Nella prima fase, è stabilito che non ci sono condizioni che impediscano il riconoscimento del premio straniero. Il Presidente della Corte d'Appello competente può emettere un decreto per dichiarare l'efficacia del lodo straniero.Nella seconda fase (potenziale), una parte può impugnare il decreto. Il ricorso può essere presentato dal richiedente se il riconoscimento è stato negato o dalla controparte se è stato concesso.Prima della riforma, non era chiaro se il premio straniero, compresa un'ingiunzione di pagamento, fosse immediatamente esecutivo dopo l'emissione del decreto del Presidente della Corte d'appello. La giurisprudenza della maggioranza era giunta a ritenere che qualsiasi esecuzione doveva essere sospesa fino alla scadenza del termine per l'appello del decreto emesso dal Tribunale.La questione è stata ora risolta dall'articolo 839 modificato, che ora prevede espressamente che il decreto che dichiara l'efficacia di un lodo straniero sarà immediatamente esecutivo. Per le stesse ragioni, è stato modificato anche l'articolo 840, in quanto il secondo comma recita ora che, a seguito dell'opposizione, la Corte d'appello può sospendere l'esecutività/esecuzione del lodo.Arbitrato societarioLe disposizioni in materia di arbitrato societario, precedentemente disciplinate dal D. Lgs. n. 5/2003, sono state ora recepite nel Codice di Procedura Civile.Il risultato complessivo è una mera riscrittura formale della normativa prevista inizialmente dagli articoli 34, 35, 36 e 37 del D. Lgs.n. 5/2003.L'unica novità rilevante consiste nella possibilità di impugnare dinanzi alla Corte d'Appello le ordinanze di sospensione dell'efficacia delle deliberazioni assembleari, laddove tale possibilità fosse espressamente preclusa prima della riforma.Fino ad oggi i provvedimenti provvisori emessi dagli arbitri non erano impugnabili dinanzi all'autorità giudiziaria, ma potevano essere revocati o modificati solo dagli arbitri stessi. Il nuovo articolo 838-ter consente loro di essere impugnati ai sensi dell'articolo 818-bis – ie, con lo stesso metodo previsto per i provvedimenti provvisori.La”translatio iudicii"La cosiddetta "translatio iudicii" dal procedimento arbitrale al procedimento ordinario e viceversa è ora disciplinata dal nuovissimo articolo 819-quater.In tutti i casi in cui la competenza viene rifiutata (dal giudice a favore dell'arbitro e/o viceversa), è ora possibile per le parti preservare gli effetti sostanziali e procedurali del reclamo adottando tutte le misure necessarie per avviare il procedimento dinanzi all'ente competente.Se il tribunale ordinario ha declinato la propria competenza, le parti possono svolgere le attività inerenti alla nomina degli arbitri, ai sensi dell'articolo 810 del Codice di procedura civile. In caso di decadenza della competenza da parte del tribunale arbitrale, le parti dovranno invece procedere alla ripresa formale della causa ai sensi dell'articolo 125 del Codice di procedura Civile.In entrambi i casi, le parti riprendono il caso entro tre mesi dopo che la sentenza o il lodo arbitrale sono diventati definitivi.Il nuovo articolo 819-quater ha stabilito che, dopo la “translatio iudicii”, sarà tenuta in considerazione l'attività processuale già svolta. In particolare, le prove raccolte nell'arbitrato o nel procedimento ordinario possono costituire prova nei seguenti procedimenti (articolo 116, comma 2, Codice di procedura civile).Altre disposizioniAl fine di promuovere la sostanziale equivalenza, in termini di effetti, del procedimento arbitrale con il procedimento giudiziario, articolo 816-bis.1 ora dichiara espressamente che gli effetti sostanziali di una richiesta di arbitrato sono equivalenti a quelli di una dichiarazione di credito.L'articolo 810 del Codice di procedura civile impone, in primo luogo, alle autorità che hanno il potere di nomina di rispettare criteri che garantiscano trasparenza, rotazione ed efficienza: spetterà alle singole autorità giudiziarie concretizzare tali criteri, anche attraverso la redazione di elenchi di arbitri. Impone inoltre un preciso dovere di informazione, che consiste nella pubblicazione delle nomine sul sito web dell'ufficio giudiziario, che darà a tutti gli operatori la possibilità di verificare il rispetto dei criteri indicati.L'articolo 822 del Codice di procedura Civile prevede espressamente che le parti possano indicare e scegliere la legge applicabile. In caso contrario, gli arbitri applicheranno le norme o le leggi individuate in base ai criteri di conflitto ritenuti applicabili.Il termine per l'impugnazione per l'annullamento di un lodo arbitrale è stato ridotto da un anno a sei mesi, mentre il termine di 90 giorni per chiedere l'annullamento di un lodo quando servito dall'avversario non è cambiato. Il primo termine corrisponde ora al termine per l'appello delle decisioni giudiziarie quando non notificate dalla controparte. Il secondo termine è più lungo del termine di 30 giorni per l'appello delle decisioni giudiziarie che sono state notificate.ConclusioneL'esito della riforma sembra essere positivo: accanto ad alcune disposizioni ridondanti, va accolto con favore lo sforzo di riorganizzare la materia e, soprattutto, l'espresso potere degli arbitri di concedere misure provvisorie. Naturalmente, è troppo presto per dire come le nuove disposizioni saranno messe in pratica; sarà un compito per il professionista valutare come applicare tali innovazioni con successo, in modo tale che l'Italia diventi tra i paesi più attraenti per l'arbitrato.
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31 mar. 2022 • tempo di lettura 5 minuti
L’articolo 2 del Decreto Legge n. 69/1988 prevede il c.d. assegno per il nucleo familiare, vale a dire una prestazione economica riconosciuta dall’INPS ai nuclei familiari di determinate categorie di lavoratori che rispettino prefissati requisiti reddituali. Che cos’è l’assegno per il nucleo familiare e a chi spetta?Determinazione, corresponsione e incompatibilitàCome e quando fare domanda?Assegno per il nucleo familiare e differenze con assegni familiari e assegno unico universale: le ultime novità1 - Che cos’è l’assegno per il nucleo familiare e a chi spetta?Come anticipato in premessa, l’assegno per il nucleo familiare è una prestazione a sostegno delle famiglie con redditi inferiori a determinati limiti che vengono stabiliti di anno in anno.L’importo dell’assegno per il nucleo familiare è stabilito in misure differente in relazione al numero di persone che compongono il nucleo familiare nonché in base al reddito complessivo familiare.Hanno diritto di fruire del detto assegno: i lavoratori dipendenti in attività, cassintegrati, socialmente utili, assenti per malattia o maternità, assenti per assistenza a familiari portatori di handicap, richiamati alle armi, in aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali, dell’industria o marittimi in congedo matrimoniale, le persone assistite per tubercolosi, i pensionati ex dipendenti pubblici, i soci di cooperative, i lavoratori con tratto part-time, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio, i lavoratori stranieri e i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS.2 - Determinazione, corresponsione e incompatibilitàLa determinazione del diritto all’assegno per il nucleo familiare consegue a tutta una serie di operazioni: a) individuazione del nucleo familiare, b) rilevazione del reddito familiare, c) accertamento dell’esistenza del requisito del 70% dei redditi da lavoro dipendente ed assimilati, d) accertamento dell’esistenza di eventuali condizioni previste per l’aumento dei livelli di reddito, e) individuazione della tabella da applicare in relazione anche all’esistenza delle predette condizioni, f) individuazione della fascia di reddito in cui si colloca il reddito familiare considerato, g) rilevazione della tabella prescelta dell’importo dell’assegno corrispondente al numero dei componenti il nucleo.Per quel che riguarda la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare occorre distinguere a seconda di chi è il percettore.Per il lavoratore, la corresponsione dell’assegno è anticipata dal datore di lavoro in busta paga e, successivamente, rimborsata dall’INPS con il conguaglio dei contributi. Per alcune categorie di lavoratori, l’assegno è invece pagato direttamente dall’INPS, come ad esempio per i lavoratori agricoli dipendenti.Ai pensionati l’assegno per il nucleo familiare è rimesso direttamente dall’INPS insieme al versamento del rateo della pensione.A partire, infine, dal 1° gennaio 2005, l’assegno per il nucleo familiare è erogato anche al coniuge dell’avente diritto. Difatti, il coniuge non titolare di un autonomo diritto alla corresponsione dell’assegno, formula apposita domanda, nel modulo presentato dall’altro coniuge, al datore di lavoro o direttamente all’INPS a seconda di chi sia il soggetto erogatore.Il già citato Decreto Legge prevede anche ipotesi di incompatibilità. Infatti, è previsto che per lo stesso nucleo familiare non possa essere concesso più di un assegno. L’INPS ha inoltre precisato che è esclusa la possibilità di duplicare l’assegno per il nucleo familiare sia che spetti allo stesso soggetto, a diverso titolo, sia che ad esso abbiano titolo soggetti differenti. 3 - Come e quando fare domanda?Per la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare, l’interessato deve presentare apposita domanda utilizzando i moduli che sono predisposti dall’INPS. A partire dall’aprile 2019, i lavorati dipendenti del settore privato devono presentare, in modalità esclusivamente telematica, la suddetta domanda direttamente all’INPS mediante uno dei seguenti canali: a) tramite il servizio online dedicato, accessibile dal sito www.inps.it, se in possesso di PIN dispositivo, di identità SPID almeno di livello 2 o Carta Nazionale dei Servizi; b) patronati e intermediari dell’INPS, anche se non in possesso di PIN; c) datore di lavoro, previa delega del lavoratore.La domanda va presentata ogni anno in cui se ne ha diritto avendo cura di comunicare eventuali variazioni reddituali o del nucleo familiare entro il termine di 30 giorni, laddove tali variazioni si verifichino durante il periodo di richiesta dell’assegno.4 - Assegno per il nucleo familiare e differenze con assegni familiari e assegno unico universale: le ultime novitàNon va confuso l’assegno per il nucleo familiare con gli assegni familiari. Questi ultimi, difatti, sono oggetto di una prestazione differente riservata dall’INPS ad alcune delle categorie di lavoratori che sono esclusi dalla disciplina sugli assegni per il nucleo familiare.Recentissima novità è quella derivante dall’introduzione del c.d. assegno unico universale.La Legge n. 46/2021 ha conferito la delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico mediante l’istituzione del citato assegno unico universale. Tale disciplina ha inciso anche sugli assegni per il nucleo familiare.Va, infatti, ricordato che il Decreto Legge n. 79 del 2021, che ha introdotto misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori, ha disposto una maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare. Il successivo Decreto Legislativo n. 230 del 2021 ha istituito a tutti gli effetti, a partire dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale per i figli a carico. Pertanto, cos’è cambiato?Per rispondere a questo interrogativo è sufficiente analizzare la circolare n. 34/2022 dell’INPS con cui si precisa che «non saranno più riconosciute le prestazioni di assegno per il nucleo familiare (e di assegni familiari), riferite ai nuclei familiari con figli e orfanili per i quali subentra la tutela dell’assegno unico. […] continueranno, invece, ad essere riconosciute le prestazione di assegno per il nucleo familiare (e di assegni familiari) riferite a nuclei familiari composto unicamente dai coniugi (con l’esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato), dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti».
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