Il diritto all’assegnazione della casa familiare

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Pubblicato il 29 giu. 2021 · tempo di lettura 4 minuti

Il diritto all’assegnazione della casa familiare | Egregio Avvocato
Uno dei provvedimenti più importanti che deve assumere il Tribunale è quello relativo a quale dei genitori deve essere assegnata l’ex casa familiare nei procedimenti di separazione e divorzio oltre che nei procedimenti in camera di consiglio a tutela dei figli nati fuori del matrimonio.
L’assegnazione della casa familiare a uno dei coniugi risponde all’esigenza di far conservare ai figli l’habitat domestico, inteso come il centro degli effetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, al fine di non far gravare sui figli stessi l’ulteriore trauma dello sradicamento dal luogo in cui si svolgeva la loro esistenza.
L’articolo 337 sexies c.c. stabilisce che la casa familiare deve essere assegnata tenendo conto prioritariamente conto dell’interesse dei figli indipendentemente dalle condizioni economiche dei genitori.
Oggetto di assegnazione è solo quell’immobile che sia stato centro di aggregazione durante la convivenza comprendente anche i beni mobili, gli arredi, le suppellettili e dell’attrezzatura tesi ad assicurare le esigenze della famiglia.


  1. Quali sono i presupposti per l’assegnazione della casa coniugale?
  2. Il diritto del coniuge assegnatario è opponibile ai terzi?
  3. Se la casa coniugale è in locazione il coniuge assegnatario subentra ex lege nel contratto?
  4. Quanto avviene l’estinzione del diritto di godimento della casa coniugale?


1 – Quali sono i presupposti per l’assegnazione della casa coniugale?


Secondo quanto statuito dal codice civile e dalla legge divorzile il godimento della casa familiare è attribuito tenendo conto esclusivamente dell’interesse dei figli.

Il Tribunale prima di provvedere all’assegnazione della casa familiare deve verificare che, da un lato sussistano figli minori o maggiorenni non autonomi, in secondo luogo che il collocamento dei figli avvenga in favore di uno dei genitori al quale andrà assegnata la casa ed infine che la casa di cui si chiede l’assegnazione sia quella familiare cioè quella occupata dai genitori prima del provvedimento giudiziale.

L’assegnazione della casa familiare comporterà l’assegnazione del mobilio compreso ed il genitore tenuto ad allontanarsi potrà asportare solo i propri effetti personali. 

In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all’altro, entro il termine perentorio di trenta giorni o quello indicato all’interno dell’accordo di separazione/divorzio, l’avvenuto cambio di residenza o di domicilio. 

L’assegnazione della casa per provvedimento del giudice comporterà che il genitore beneficiario subentri in tutti i diritti e dovere correlati come il pagamento degli oneri condominiali e simili.

In sostanza il genitore assegnatario dovrà corrispondere al condominio le spese di gestione ordinaria, nonché dovrà far fronte a tutte le utenze.  

Per quanto riguarda gli oneri condominiali straordinari, questi secondo la normativa generale, restano a carico del proprietario. 


2 - Il diritto del coniuge assegnatario è opponibile ai terzi?


A tutela dell’assegnatario la legge prevede espressamente che il provvedimento di assegnazione è suscettibile di trascrizione nell’apposito registro immobiliare della Conservatoria per renderlo opponibile a eventuali terzi che abbiano acquistato la casa dopo la trascrizione.

È possibile opporre l’assegnazione anche a chi intende costituire altri diritti reali sulla casa.

Ciò significa che i terzi a cui è nota l’esistenza dell’assegnazione, in quanto trascritta, devono attendere la revoca o la cessazione di tale provvedimento per poter entrare in possesso dell’immobile acquistato.

È necessario precisare che se l’assegnazione è disposta sulla base della concorde richiesta dei coniugi in sede di giudizio di separazione, in assenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti, non è opponibile né ai terzi e né al coniuge non assegnatario che vuole proporre domanda di divisione del bene di cui è proprietario.

L’opponibilità è infatti collegata al presupposto che il coniuge assegnatario sia anche affidatario dei figli. 


3 - Se la casa coniugale è in locazione il coniuge assegnatario subentra ex lege nel contratto?


Nel momento in cui la casa coniugale è in locazione e il contratto è intestato al genitore estromesso oppure ad entrambi i coniugi, in caso di separazione giudiziale (e nel caso di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio) subentra solo il coniuge a cui è assegnata la casa familiare. 

Per legge il coniuge assegnatario subentra nel contratto di locazione e diventa naturalmente obbligato al pagamento dei canoni e delle relative spese di conduzione.

Tale effetto legale si produce anche in capo al convivente di fatto affidatario della prole.


4 - Quanto avviene l’estinzione del diritto di godimento della casa coniugale?



Le legge indica determinati presupposti, in presenza dei quali, le parti possono chiedere al giudice di revocare l’assegnazione della casa familiare: a) nel momento in cui i figli non convivono più o diventano economicamente indipendenti; b) il coniuge assegnatario non abita più nella casa familiare o cessa di abitarvi stabilmente; c) il coniuge assegnatario inizia una convivenza more uxorio nella casa assegnata o contrae nuovo matrimonio; c) uno dei coniugi cambio la propria residenza o domicilio. 

Nel momento in cui si verificano uno dei predetti fatti l’assegnazione non viene meno di diritto ma sarà il coniuge interessato chiedere la revoca al Tribunale, il quale dovrà decidere in base alla valutazione nell’interesse primario dei figli minori.

Il coniuge interessato alla revoca dell’assegnazione della casa coniugale dovrà presentare ricorso per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio ed avrà l’onore di provare il fatto posto alla base della richiesta di revoca. 

La prova sarà abbastanza rigorosa nel momento in cui c’è la presenza di figli affidati o conviventi con l’assegnatario, in ogni caso il giudice deve verificare se la revoca contrasti con i preminenti interessi della prole.


Editor: Avv. Elisa Calviello

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I patti parasociali

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Gli accordi tra i soci che si pongono al di fuori dal contratto sociale sono definiti “patti parasociali”: rispondono agli interessi più vari e si caratterizzano per essere pattuizioni a cui la società rimane totalmente estranea.Tuttavia, nella prassi è sorta l’esigenza dei soci di realizzare un collegamento tra lo statuto sociale e i patti parasociali da essi conclusi: ma come? e ciò è compatibile con il diritto societario?1. Cosa sono i patti parasociali.2. Qual è la loro efficacia nei confronti della società.3. La clausola statutaria che limita la circolazione delle partecipazioni alla preventiva adesione dell’acquirente a un patto parasociale: efficacia reale a un patto parasociale?1- Cosa sono i patti parasociali.I patti parasociali sono accordi tra soci, o tra soci e terzi, stipulati a làtere del contratto sociale, ossia non consacrati nell’atto costitutivo (per questo “para” sociali).Mediante i suddetti patti, i paciscenti si obbligano a tenere un determinato comportamento nella società o verso la società. In base al comportamento da tenere si possono, ad esempio, distinguere:Sindacati di voto, con cui i soci si impegnano a concordare preventivamente come votare in assemblea. Sindacati di blocco, con cui i soci si obbligano a non vendere le proprie partecipazioni per un periodo di tempo o a sottoporre il trasferimento ad un gradimento o prelazione del sindacato. Sindacati di controllo, con cui i soci si accordano su come esercitare la loro influenza dominante nella società. Da un punto di vista prettamente giuridico, i patti in oggetto si configurano come contratti plurilaterali collegati in via unilaterale con il contratto sociale, poiché le vicende della società incidono sugli accordi dei soci, mentre il contratto sociale è assolutamente indifferente alle vicende modificative dei patti.Il legislatore non fornisce una definizione, ma all’art. 2341 bis c.c. e all’art. 122 bis T.U.F. (per le società quotate) ne disciplina la durata e la pubblicità. Tale regolamentazione ha affermato l’ammissibilità dei patti parasociali che, prima della riforma del diritto societario del 2003, era fortemente discussa. 2 - Qual è la loro efficacia nei confronti della società.Come detto i patti parasociali si collocano al di fuori dell’atto costitutivo, pertanto, a differenza dei patti “sociali”, non hanno efficacia reale bensì efficacia obbligatoria: essi non vincolano i soci presenti e futuri, ma solo i soci paciscenti.Pertanto, se un socio non rispetta il patto, ad esempio non vota in assemblea secondo quanto prestabilito, sarà tenuto a risarcire il danno agli altri soci aderenti, ma, nei confronti della società, la delibera adottata sarà valida ed efficace. 3 - La clausola statutaria che limita la circolazione delle partecipazioni alla preventiva adesione dell’acquirente a un patto parasociale: efficacia reale a un patto parasociale?Nella prassi è sorta l’esigenza di collegare i patti parasociali allo statuto sociale, tanto che i notai milanesi si sono interrogati circa la validità di una clausola statutaria che subordini l’ingresso in società di un terzo-acquirente all’adesione ad un patto parasociale, giungendo ad una risposta positiva.Nella Massima n. 194 del Consiglio Notarile di Milano, si precisa che una clausola siffatta debba fare riferimento ad un patto parasociale noto alla società, conosciuto dall’organo amministrativo e comunicato al terzo acquirente, e che il suo richiamo nello statuto non comporta l’attribuzione di un’efficacia reale. Ciò che è opponibile ai terzi è la sola “regola statutaria” che subordina l’efficacia del trasferimento all’adesione al patto, mentre le disposizioni contrattuali in esso contenute (fuori dallo statuto sociale) mantengono la natura di clausole para-sociali. La loro violazione da parte del nuovo socio-aderente non acquisterebbe rilievo “reale” nei confronti della società, potendo essere solo fonte di rimedi risarcitori da parte dei contraenti eventualmente danneggiati. Non si rende obbligatorio il rispetto del patto parasociale, ma solo la sua adesione. Editor: dott.ssa Flavia Carrubba

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La servitù di parcheggio ed il principio del numerus clausus dei diritti reali

20 feb. 2023 tempo di lettura 9 minuti

E' noto agli addetti ai lavori nell'ambito del diritto civile un principio di portata generale e recepito anche dal legislatore costituente del 1948 relativo alla cosiddetta tipicità dei diritti reali di godimento, per tali intendendosi tutti quei diritti soggettivi aventi ad oggetto il potere di disposizione e fruizione di un bene determinato.In effetti, la categoria dei diritti reali risulta di recente introduzione ed elaborazione, dato atto che dalle fonti del diritto romano non si rinviene alcun concetto assimilabile a ciò che nell'attuale momento storico va sotto il nome di diritto reale di godimento, comprendente tanto gli iura in re propria (proprietà) quanto gli iura in re alinea (usufrutto, servitù prediali, superficie, ecc.).L'antico diritto romano conosceva infatti le actiones in rem, ossia tutte quelle azioni giudiziarie aventi ad oggetto una res, un bene specifico.La categoria dei diritti reali, invero, comprende una serie di diritti soggettivi dotati dei caratteri della immediatezza, inerenza e assolutezza, che contribuiscono a differenziarli rispetto ai diritti di credito, ossia a tutti quei diritti che taluno (creditore) vanta nei confronti di una altro soggetto (debitore) in ordine all'adempimento di una data prestazione, a carattere patrimoniale o non patrimoniale, rispondente ad un interesse economico del creditore medesimo. Il dato differenziale che contribuisce a contraddistinguere i diritti di credito rispetto ai diritti reali è dato proprio dalla relatività dei primi, intesa nel senso che il creditore può esercitare il suo credito solo nei confronti del rispettivo debitore (o di una pluralità di debitori ove si tratti di obbligazione solidale dal lato passivo), a differenza, per l'appunto, dei diritti reali, notoriamente caraterizzati, come già detto, dall'assolutezza, intesa nel senso che il loro titolare ha potere di esercitare il relativo diritto e di farlo valere nei confronti della generalità dei consociati, rispetto ai quali grava un generale dovere di astensione dal compiere atti che possano interferire o turbare l'esercizio dell'altrui diritto soggettivo.Naturalmente, nell'ambito dei diritti reali, un posto di rilevante importanza non può che essere occupato proprio dal diritto di proprietà, definito dall'art, 832 c.c., come il potere di godere e disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo.Invero, la definizione che ne offre il legislatore del 1942, in ordine al diritto reale per eccellenza, non è poi più di tanto dissimile da quella offerta dal codice previgente del 1865, ove si legge, appunto all'art. 436, "La proprietà è il diritto di godere e disporre delle cose nella maniera più assoluta, purché non se ne faccia un uso vietato dalle leggi o dai regolamenti". Ma vi è di più: tale definizione assimila in un certo senso la nota disposizione contenuta nel Code Civil del 1804 all'art. 544, ove si legge: Il diritto di proprietà è quello che appartiene ad ogni cittadino di godere e disporre a suo piacimento dei suoi beni, dei suoi redditi, del frutto del suo lavoro e della sua operosità.L'elemento differenziale che corre tra il concetto di proprietà assimilato dal legislatore del 1942 e quello fatto proprio dal codice civile del Regno d'Italia del 1865 è dato proprio dalla lettura costituzionale della relativa disposizione di legge generale.E' noto a tutti che l'avvento del regime repubblicano e l'entrata in vigore della Costituzione del 1948 hanno imposto un profondo ripensamento delle norme e delle leggi, sino ad allora vigenti, di matrice fascista, con la necessaria abrogazione dei riferimenti al corporativismo che contraddistingueva il previgente assetto ordinamentale.Cionondimeno, il regime fascista si fondava su una Costituzione antica ed ottriata, a tutti noto come lo Statuto Albertino del 1848, frutto dei moti rivoluzionari che dilagarono in Europa in quel frangente storico. Lo Statuto del 1848 conteneva una accezione quasi sacrale del diritto di proprietà, considerato persino un diritto sacro ed inviolabile.Ad oggi, la Costituzione repubblicana di un secolo dopo approda a tutt'altri lidi, riconoscendo il diritto di proprietà nella Parte I- Titolo III, dedicato ai "Rapporti Economici", ove si legge all'art. 42, c. 2 "La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti".Si esalta dunque la funzione sociale che assolve la proprietà privata, il che non si pone affatto in contrasto con quanto prevede l'art. 832 c.c., che, nel dare la definizione di proprietà, come già visto, stabilisce che il relativo potere di godimento debba essere esercitato entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi statuiti dal legislatore.Per questo motivo, unitamente ai caratteri della imprescrittibilità e dell'assolutezza, la proprietà privata si connota altresì del carattere della elasticità, nel senso che la stessa può essere limitata, o per così dire compressa, in presenza di limiti di godimento fissati dalla legge o dalla volontà dei privati, sia pure nei casi esclusivamente previsti dal legislatore e con le dovute cautele.Una ricaduta senz'altro molto significativa di quanto appena riportato interessa il potere di espropriazione di cui è titolare l'Amministrazione pubblica o l'organo che la rappresenta, nell'esercizio delle relative attribuzioni. L'agere publicum avviene sempre in conformità al dettato normativo (e nel rispetto dei noti canoni di imparizalità e buon andamento ex art. 97, c 2 Cost.), tanto è vero che la stessa P.A. non può che agire per il perseguimento di fini fissati dalla Legge a tutela di interessi collettivi. L'espropriazione si realizza con un provvedimento autoritativo a carattere ablatorio, con cui l'organo della P.A. competente priva il privato del relativo diritto di proprietà su un bene , salva corresponsione di equo indennizzo, generalmente commisurato al valore venale del bene espropriato.Sotto il profilo privatistico, limiti alla proprietà privata possono derivare da un atto di costituzione di diritti reali di godimento su cosa altrui, quali il diritto di usufrutto o di servitù prediale.Concentrandoci sulle seconde, è noto che la servitù altro non è che un peso imposto su un fondo (c.d. servente) per l'utilità che può derivare ad un altro fondo (c.d. dominante) ad esso attiguo ed appartenente a diverso proprietario. La disciplina è contenuta a livello sistematico negli artt. 1027 e ss. c.c., che infatti distinguono almeno due tipi di servitù prediali (da praedium in latino ossia "terreno"): le servitù coattive o legali e le servitù volontarie.Le prime, come è facile intuire, si costituiscono in virtù di un'espressa previsione normativa, come accade per le servitù di elettrodotto o acquedotto e scarico coattivo, ovvero ancora per le servitù di passaggio coattivo di cui agli artt. 1051 e ss. c.c.; al contrario, le cosiddette servitù volontarie si costituiscono per contratto o per testamento e sono da distinguere rispetto ad un terzo modo di costituzione, ossia per destinazione del padre di famiglia, che, insieme a quella per usucapione, rientrano nell'ambito di previsione di cui agli artt. 1061 e 1062 c.c.Ai fini della nostra indagine, a ben vedere, ciò che è opportuno porre in evidenza è la nozione di utilità rinvenibile all'art. 1028 c.c., intesa quale maggiore comodità o amenità che può derivare al fondo dominante.Invero, alla nozione succitata è stata offerta dalla giurisprudenza di legittimità una lettura pressoché estensiva, tanto da ricomprendere qualsivoglia forma di utilitas, purché a carattere reale.Da questo principio si può facilmente giungere ad una soluzione negativa, in ordine all'ammissibilità delle servitù di parcheggio, aventi ad oggetto appunto il diritto del proprietario del fondo dominante di fruire dello spazio riservato al parcheggio delle proprie vetture sulla area del fondo servente.Infatti, la caratteristica fondamentale delle servitù è il loro carattere reale, unitamente all'inerenza dell'utilità al fondo dominante. La realitas, anche definita "predialità", è dunque imprescindibile per la valida costituzione del diritto di servitù, ragion per cui il proprietario del fondo dominante può ricevere un vantaggio esclusivamente attraverso il proprio bene e non già per uno scopo per così dire egoistico o per un utilità personale.Quanto detto, che trova riscontro altresì nella giurisprudenza di legittimità più recente (ex multis Cass. civile, sez. II, 06/11/2014, n. 23708, nonchè Cass. civile, sez. II, 07/03/2013, n. 5769), si pone perfettamente in linea col principio di tipicità dei diritti reali, la cui ratio si rinviene proprio nell'esigenza di impedire che i privati, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, costituiscano limitazioni alla proprietà privata atipiche, ossia non previste o avallate dal legislatore, con ciò inibendo la piena e libera fruizione del diritto di proprietà, la cui garanzia ed il cui riconoscimento trovano espressa sanzione a livello di Legge fondamentale.Si legge chiaramente nella sentenza appena citata della Suprema Corte quanto segue: "Il parcheggio di autovetture costituisce manifestazione di un possesso a titolo di proprietà del suolo, non anche estrinsecazione di un potere di fatto riconducibile al contenuto di un diritto di servitù, del quale difetta la “realitas”, intesa come inerenza al fondo dominante dell’utilità, così come al fondo servente del peso, mentre la mera “commoditas” di parcheggiare l’auto per specifiche persone che accedano al fondo non può in alcun modo integrare gli estremi della utilità inerente al fondo stesso, risolvendosi, viceversa, in un vantaggio affatto personale dei proprietari”.Alla luce di quanto detto, e del carattere conseguentemente irregolare della servitù di parcheggio eventualmente istituita su accordo tra le parti, qualsiasi contratto avente ad oggetto la costituzione di una servitù di tale natura non può che considerarsi fonte, tutt'al più, di un mero rapporto obbligatorio, in virtù del quale l'una parte concede all'altra la possibilità di fruire di una spazio all'interno del proprio terreno, adibito appunto ad area parcheggio, ma giammai può dirsi esistente un rapporto a carattere reale e, per l'effetto, sussistente un vincolo assimilabile ad una servitù di passaggio, per difetto del carattere reale della relativa utilitas al proprietario del fondo dominante.Sempre la Corte di legittimità, con la sentenza del 2014 appena richiamata, specifica che il relativo contratto sarà affetto da nullità assoluta e art. 1418 c.c. per impossibilità dell'oggetto.Successivamente, la stessa S.C. sembra essere caduta in contraddizione, quando con la sent. n. 16698/2017 statuisce: “In tema di servitù, lo schema previsto dall’art. 1027 c.c. non preclude in assoluto la costituzione di servitù avente ad oggetto il parcheggio di un’autovettura su fondo altrui, a condizione che, in base all’esame del titolo e ad una verifica in concreto della situazione di fatto, tale facoltà risulti essere stata attribuita come vantaggio in favore di altro fondo per la sua migliore utilizzazione”.Quello che può sembrare un ribaltamento del principio di diritto espresso nel 2014 altro non è che una puntualizzazione dello stesso, avendo avuto cura la S.C. di specificare che, ai fini della configurabilità della servitù di parcheggio, è necessario valutare la sussistenza dei caratteri fondamenti e strutturali del diritto reale minore e in particolare l’altruità della cosa, l’immediatezza, l’inerenza al fondo servente e al fondo dominante, la specificità dell’utilità riservata.Pertanto, non potremo non chiederci come si contraddistingue un diritto personale da un diritto reale di godimento su cosa altrui, dovendo, per risolvere l'empasse, aver cura della situazione concreta, inserita nella realtà fattuale, unendo a ciò l'esame del titolo su cui il diritto si fonda, con ciò potendo individuare i caratteri ed i requisiti essenziali del diritto di servitù.

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L’obbligo dei nonni di mantenere i nipoti

20 set. 2021 tempo di lettura 4 minuti

Ai sensi degli articoli 147 e 148 c.c. l’obbligo di mantenimento dei minori spetta esclusivamente e primariamente ai genitori.Sempre l’articolo 148 c.c. aggiunge che, quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.L'obbligazione degli ascendenti risulta essere sussidiaria rispetto a quella primaria dei genitori, e non opera quando uno di essi è inadempiente e l'altro sia in grado di mantenerli (Cass. 2 maggio 2018; n. 10419; Cass. civ. 30 settembre 2010, n. 20509).In senso più restrittivo il concorso degli ascendenti deve derivare dall’incapacità dei genitori di provvedere ai bisogni dei figli e non da un loro semplice inadempimentoIl d. lgs. 154/2013 ha trasfuso integralmente il testo dell'art. 148 c.c. nel nuovo art. 316 bis c.c., cosicché i principi sino a oggi espressi con riferimento alla prima norma sono ancora applicabile in funzione della nuova norma (art. 316 bis c.c.).Quali sono i presupposti per esercitare il rimedio dell’art. 316 bis c.c.?Occorre chiamare in causa sia gli ascendenti paterni che materni?Quali sono i rapporti tra il rimedio dell’art. 316 bis c.c. e la causa di separazione?Qual è il procedimento per ottenere l’obbligo di mantenimento ex art. 316 bis c.c.?1 - Quali sono i presupposti per esercitare il rimedio dell’art. 316 bis c.c.?Recentemente la giurisprudenza ha precisato che gli ascendenti sono tenuti a fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli soltanto se ricorrono i seguenti presupposti: a) il genitore obbligato non versi il proprio contributo al mantenimento e non sia assoggettabile a esecuzione con esiti prevedibilmente fruttuosi; b) l’altro genitore non sia in condizione di mantenere personalmente i figli; c) omissione volontaria da parte di entrambi i genitori. Alla luce dei predetti presupposti, prima di poter agire nei confronti dei nonni, è necessario “tentare” di recuperare le somme dovute nei confronti del genitore inadempiente, attraverso le possibili azioni esecutive.Una volta che queste azioni avranno dato esito negativo, allora (e solo allora) si potrà agire direttamente nei confronti dei nonni.L’obbligo suppletivo dei nonni deve essere monetizzato in relazione alla condizione economica dei genitori, risultando irrilevante la situazione di maggiore o minore benessere dei nuclei familiari di origine.  2 - Occorre chiamare in causa sia gli ascendenti paterni che materni?L’obbligo sussidiario e suppletivo grava su tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori, consegue che la legittimazione passiva spetta ad entrambi i rami.Ovviamente il ricorrente può evitare la chiamata in causa di quegli ascendenti che già collaborino al mantenimento, purché dia prova dell’intervento economica di cui beneficia la prole loro tramite.3 - Quali sono i rapporti tra il rimedio dell’art. 316 bis c.c. e la causa di separazione?Nell’ambito del diritto di famiglia si pone il problema dei reciproci rapporti che intercorrono tra i diversi rimedi processuali azionati contemporaneamente. Si consideri, pendente una separazione, la necessità di ottenere con la massima urgenza un provvedimento coercitivo dell’obbligo di mantenimento in virtù della inadempienza dell’altro genitore.La questione è stata oggetto di interesse dei Tribunali, che hanno elaborato una soluzione ponderata in base alla quale la procedura speciale disciplinata dall’art. 316 bis c.c. è attivabile fino a che non sia celebrata la prima udienza per la comparizione personale dei coniugi, in quanto, fino a quel momento, non esistono provvedimenti provvisori ed urgenti che regolano la vicenda.Pertanto, l’eccezione di inammissibilità dell’azione ex art. 316 bis c.c. per pendenza del giudizio di separazione è fondata solo se il rimedio speciale viene incardinato dopo lo svolgimento della prima udienza. 4 - Qual è il procedimento per ottenere l’obbligo di mantenimento ex art. 316 bis c.c.?L’obbligo di intervento sussidiario dei nonni al mantenimento dei nipoti è disciplinato dal punto di vista procedurale sempre dall’art. 316 bis c.c.Si tratta di una procedura “priva di formalità” speciale a cognizione sommaria in quanto il provvedimento viene emesso all’esisto dell’audizione dell’inadempiente e dell’assunzione di sommarie informazioni.La procedura può essere attivata per ottenere sia la compartecipazione ad un mantenimento già determinato, sia un intervento coercitivo che fissi anche la misura del quantum. La legittimazione attiva è piuttosto ampia, infatti, l’articolo 316 bis c.c. utilizza l’espressione “chiunque vi ha interesse” che comprende ciascun genitore o entrambi i genitori se privi di mezzi, i figli maggiorenni non ancora economicamente indipendenti non per loro colpa, chi contribuisce al mantenimento, come gli altri ascendenti.Il foro si determina ai sensi dell’articolo 18 c.p.c o dell’alternativo articolo 20 c.p.c, l’atto introduttivo è il ricorso e la procedura gode dell’esenzione dal contributo unificato.Il provvedimento conclusivo è sempre modificabile o revocabile mediante processo ordinario in quanto, mutate le condizioni patrimoniali dei genitori o sopravvenute nuove situazioni di inadempimento possono essere fatte valere in giudizio solo mediante un ordinario processo di cognizione. L’azione ex art 316 bis c.c. può essere riproposta allorquando la precedente causa sia stata definita con verbale di conciliazione.Il riconoscimento dell’assegno decorre dalla data d’incardinazione della lite se in tale momento esistevano le condizioni richieste per l’emanazione del provvedimento.    Editor: Avv. Elisa Calviello

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Il fondo patrimoniale

3 feb. 2022 tempo di lettura 5 minuti

Gli articoli 167 – 171 del codice civile disciplinano l’istituto del fondo patrimoniale che può essere costituito da uno o entrambi i coniugi, oppure da parte di un soggetto terzo, su beni immobili, mobili e titoli di credito.Lo scopo dell’istituto in oggetto è quello di creare un patrimonio “separato” destinato a soddisfare i bisogni della famiglia stessa, non aggredibile dai creditori in caso di debiti sorti nello svolgimento dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo di uno dei coniugi.Il fondo patrimoniale può essere costituito in qualunque momento del matrimonio tra i due coniugi ma può essere costituito anche in vista del futuro matrimonio ma in questo caso l’atto costitutivo è condizionato alla celebrazione del matrimonio stesso.La disciplina prevista per il fondo patrimoniale si applica anche agli accordi conclusi all’interno delle unioni civili.1 . Come avviene la costituzione del fondo patrimoniale?2. Come avviene l’amministrazione dei beni?3. Quali sono gli effetti nei confronti dei terzi?4. Quando avviene la cessazione del fondo patrimoniale?1 – Come avviene la costituzione del fondo patrimoniale?Ai sensi dell’articolo 167 comma I c.c. il fondo patrimoniale può essere costituito alternativamente: a) da uno solo dei coniugi, da entrambi i coniugi o da un terzo con atto pubblico notarile. Nel momento in cui viene costituito da un terzo è necessaria l’accettazione da parte dei coniugi anche con atto pubblico separato; b) da un terzo, con testamento mediante attribuzione a titolo di legato; quando il fondo viene costituito da un terzo con testamento è necessaria l’accettazione da parte di entrambi i coniugi dopo l’apertura della successione da rendersi nella forma dell’atto pubblico.Una volta costituito il fondo può vincola beni immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri, titoli di credito specificatamente individuati, i quali devono essere determinati al fine di assolvere agli adempimenti pubblicitari previsti per il tipo di bene conferito.Non posso essere conferiti in fondo patrimoniale gli assegni, le cambiali, l’azienda e i beni all’estero.Possono formare oggetto del fondo anche beni futuri come ad esempio un edificio da costruire.Tramite il fondo patrimoniale si può attribuire la proprietà o altro diritto reale ma anche il solo diritto di godimento.Ai fini dell’opponibilità del fondo ai terzi, il notaio deve annotare la sua costituzione a margine dell’atto di matrimonio conservato dei registri del comune in cui il matrimonio è stato celebrato. 2 - Come avviene l’amministrazione dei beni?I beni destinati al fondo diventano di proprietà di entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell’atto costitutivo.L’amministrazione degli immobili è regolata dalle norme relative all’amministrazione dei beni in comunione legale e pertanto gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti da ciascuno dei coniugi disgiuntamente mentre gli atti di straordinaria amministrazione che possono comportare un mutamento delle condizioni economiche della famiglia è richiesto il consenso di entrambi i coniugi.Nel caso in cui vi siano figli minori, gli atti di disposizione dei beni del fondo patrimoniale richiedono l’autorizzazione del tribunale, se nell’atto di costituzione del fondo non sia stata espressamente esclusa la necessità dell’autorizzazione giudiziaria. I proventi derivanti dai beni vincolati possono essere impegnati solo per i bisogni della famiglia per soddisfare quelle che sono le esigenze di vita dei suoi componenti che comprendono: a) le esigenze primarie attinenti alla vita della famiglia (mantenimento, abitazione, educazione dei figli e dei componenti del nucleo, cure mediche, etc..); b) i bisogni relativi allo sviluppo della famiglia e al potenziamento della sua capacità lavorativa.3 - Quali sono gli effetti nei confronti dei terzi?Ai fini dell’opponibilità del fondo ai terzi, devono essere annotati ad istanza del notaio che lo ha rogato a margine dell’atto di matrimonio: a) l’atto di costituzione del fondo; b) la data del contratto; c) il notaio rogante; d) le generalità dei contraenti.Per i debiti finalizzati al soddisfacimento diretto dei bisogni della famiglia, nel momento in cui il debitore non adempia alle obbligazioni contratte a tale scopo, i beni facenti parte del fondo patrimoniale possono essere aggrediti da parte dei creditori. Si pensi all'acquisto ed alla conservazione della casa adibita a residenza familiare; al sostenimento delle spese condominiali; al pagamento degli oneri fiscali in genere connessi all’abitazione familiare; all'acquisto di cibo e vestiario; all'acquisto e alla manutenzione di autovetture.Pertanto, i beni del fondo e i relativi proventi non sono aggredibili dai creditori per debiti che questi sapevano essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, salvo che il fondo fosse costituito in danno ai creditori stessi.Se il fondo è costituito allo scopo o comunque ha l’effetto di sottrarre determinati beni al pagamento dei debiti o delle imposte dovute dai coniugi, i creditori possono utilizzare l’azione revocatoria ordinaria che rende inefficace il fondo nei confronti degli stessi. In caso di bene immobile o bene mobile registrato il creditore pregiudicato dall’atto costitutivo del fondo patrimoniale può pignorare direttamente il bene purché sia munito di titolo esecutivo e agisca entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole.4 - Quando avviene la cessazione del fondo patrimoniale?Ai sensi dell’art. 171 c.c. la destinazione del fondo termina a seguito dell’annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.Non determinano la cessazione del fondo né la separazione personale dei coniugi, né la separazione giudiziale dei beni, né il fallimento, né la dichiarazione di assenza dei coniugi.Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio. In questo caso il giudice può dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l’amministrazione del fondo.Se non ci sono figli minori per dividere i beni si applicano le norme sullo scioglimento della comunione legale, i beni destinati da un solo coniuge con riserva di proprietà, invece, ritornano nella sua piena disponibilità.

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