Accesso abusivo al dispositivo del partner e tutela della riservatezza: profili penalistici e limiti probatori nel diritto italiano

Avv. Prof.  Domenico  Lamanna Di Salvo

Avv. Prof. Domenico Lamanna Di Salvo

Pubblicato il 27 mag. 2026 · tempo di lettura 3 minuti

Nelle relazioni intime, la fiducia reciproca può entrare in tensione con esigenze di controllo, specie in presenza di sospetti di infedeltà. Tuttavia, l’ordinamento giuridico italiano pone limiti rigorosi alla possibilità di ingerirsi nella sfera privata altrui, anche all’interno della coppia. Il telefono cellulare, quale contenitore di comunicazioni personali e dati sensibili, è pienamente ricompreso nell’ambito delle tutele predisposte dalla normativa penale e costituzionale.

L’accesso al dispositivo del partner senza autorizzazione integra, in linea generale, una condotta penalmente rilevante. Ciò vale anche nei casi in cui:

  • il dispositivo sia momentaneamente sbloccato;
  • le credenziali siano conosciute perché comunicate dal titolare;
  • l’accesso avvenga su account già loggati (email, social network).

In tali ipotesi, l’illiceità deriva non solo dall’assenza di consenso attuale, ma anche dall’eventuale uso eccedente rispetto all’autorizzazione originariamente concessa. Il principio cardine è che il consenso deve essere specifico, attuale e riferito alla singola attività di consultazione.

Ai sensi dell’art. 615 bis c.p., la captazione indebita di informazioni attinenti alla vita privata configura il reato di interferenze illecite nella vita privata, punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La norma si applica quando un soggetto:

  • si procura notizie o immagini relative alla vita privata altrui;
  • utilizza strumenti idonei alla captazione (tra cui rientrano dispositivi digitali);
  • agisce senza legittimazione.

Il reato è procedibile a querela della persona offesa.

Qualora il soggetto sottragga con forza il telefono dalle mani del partner, si configura il reato di rapina, indipendentemente dalla finalità perseguita (ad esempio, accertare un tradimento). L’elemento determinante è l’uso della violenza o minaccia per ottenere il possesso del bene (Cass. n. 41125/2023).

Il movente, anche se legato alla tutela di interessi personali o familiari, non esclude la responsabilità penale.

L’installazione di applicazioni volte a monitorare conversazioni, messaggi o attività del dispositivo altrui costituisce una forma aggravata di intrusione nella sfera privata.

Tali condotte possono integrare:

  • accesso abusivo a sistema informatico;
  • intercettazione illecita di comunicazioni;
  • trattamento illecito di dati personali.

La finalità probatoria (ad esempio, raccogliere elementi per una separazione con addebito) non scrimina la condotta.

La creazione di account falsi sui social media, utilizzati per interagire con il partner al fine di controllarne il comportamento, integra il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.). Tale fattispecie si realizza quando un soggetto:

  • si attribuisce falsamente un’identità;
  • induce altri in errore;
  • persegue un vantaggio o arreca un danno.

L’art. 15 della Costituzione sancisce il principio di inviolabilità della libertà e segretezza della corrispondenza. Le limitazioni sono ammesse esclusivamente su atto motivato dell’autorità giudiziaria, e in ogni caso nei casi e modi previsti dalla legge.

Ne deriva che qualsiasi forma di controllo privato e arbitrario sulle comunicazioni altrui è incompatibile con il dettato costituzionale.

Un ulteriore profilo di rilievo riguarda l’inutilizzabilità delle prove raccolte tramite condotte illecite. Nel contesto dei procedimenti di separazione o divorzio, le prove ottenute violando la privacy del partner non possono essere utilizzate e il soggetto che le ha raccolte può incorrere in responsabilità penale autonoma.

Il sistema processuale, infatti, non ammette che la tutela di un diritto (es. dimostrare un tradimento) avvenga mediante la violazione di diritti fondamentali altrui.

L’unica ipotesi in cui il controllo del dispositivo altrui è lecito è quella in cui vi sia il consenso esplicito, attuale e specifico rispetto all’attività svolta.

Tale consenso deve essere manifestato al momento dell’accesso, e non può essere presunto né desunto da comportamenti precedenti.

L’analisi evidenzia come l’ordinamento italiano attribuisca una tutela particolarmente intensa alla riservatezza individuale, anche all’interno delle relazioni affettive. Il sospetto di infedeltà non giustifica condotte invasive o illecite, né consente deroghe ai principi costituzionali e penalistici.

In definitiva, il bilanciamento tra fiducia e controllo deve rimanere confinato nella sfera etica e relazionale, senza travalicare i limiti imposti dalla legge. Il ricorso a strumenti investigativi privati e non autorizzati non solo espone a responsabilità penale, ma si rivela anche inutile sotto il profilo processuale.

Cosa succede nei procedimenti familiari con le prove illegittimamente acquisite? Ne parleremo in un prossimo articolo.


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Niente assegno divorzile all’ex moglie se il nuovo compagno è divenuto un riferimento per suo figlio

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Niente assegno divorzile all’ex moglie se il nuovo compagno è divenuto un riferimento per suo figlio. Si pone, pertanto, il problema giuridico di valutare la relazione tra i figli e i nuovi partner dei genitori. Al riguardo, questa recentissima sentenza di Cassazione assume un ruolo fondamentale nel dirimere tale vexata quaestio che occupa quotidianamente l'attività di ogni avvocato matrimonialista/divorzista. Secondo la Cassazione, se il nuovo compagno dell’ex moglie è divenuto riferimento per il figlio di quest’ultima, la stessa non ha diritto all’assegno divorzile. Secondo la Suprema Corte, infatti, il divenire punto di riferimento per il figlio della propria compagna è un dettaglio, di per sé, idoneo a riconoscere stabilità alla nuova relazione sentimentale della donna, circostanza la quale comporta il venire meno del diritto all’assegno di divorzio per l’ex coniuge. Nel caso di specie, la solidità del rapporto tra il minore ed il compagno della madre, riscontrata nelle consulenze tecniche d’ufficio effettuate nel corso dei vari gradi di giudizio, ha appurato senza ombra di dubbio la convivenza di fatto tra l’ex moglie ed il nuovo compagno della stessa, dato il coinvolgimento del figlio nella nuova coppia. Proprio tale rapporto del minore con il nuovo compagno della donna è stato valutato come sintomatico della saldezza e stabilità del nuovo rapporto e della esistenza della coppia di fatto e, quindi, del venir meno del diritto dell’ex coniuge all’assegno divorzile. La decisione degli Ermellini (Cass. Civ. Sez I Ord. 31.01.2023, n. 2840) appare pienamente condivisibile da un punto di vista giuridico, in quanto - per lo meno - contribuisce a ridimensionare notevolmente l'istituto del mantenimento, oramai inadeguato alle nuove realtà sociali italiane.

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