L’adozione di maggiorenne | Egregio Avvocato
L’adozione di persone di maggiore d’età (conosciuta anche come “adozione civile”) è disciplinata dal Libro I, Titolo VII, capo I e II del Codice Civile articolo 291, dove i presupposti e la procedura sono completamenti diversi rispetto a quelli dell’adozione del minore. 
Questa forma di adozione ha come finalità quella di garantire all’adottante senza discendenti la continuità del nome e del patrimonio o quella di supplire a un’esigenza di solidarietà formalizzando un rapporto di stabile assistenza.
L’adozione di maggiori di età conferisce all’adottato lo status di figlio adottivo, che va ad aggiungersi al suo stato familiare precedente. 
In origine l’istituto in esame era considerato quale “rimedio” per le persone senza figli che volessero trasmettere cognome e patrimonio a terzi, ma nel tempo l’adozione di maggiori di età ha assunto una funzione ed una lettura più moderna adatta all’epoca contemporanea. 


1. A chi spetta la legittimazione e quali sono le condizioni per adottare?

2. Il procedimento per l’adozione di maggiorenne 

3. Quali sono gli effetti e l’eventuale revoca dell’adozione

4. Cessazione degli effetti dell’adozione


1 – A chi spetta la legittimazione ad adottare?


Può chiedere di adottare: a) coniugi o conviventi; b) singole persone; i requisiti dell’adottante sono i seguenti: non avere discendenti; avere figli maggiorenni che acconsentono all’adozione; avere almeno 36 anni di età e almeno 18 anni di più della persona che si intende adottare.


Per poter adottare un maggiorenne sono richieste le seguenti condizioni: a) consenso dell’adottante e dell’adottando; b) assenso dei genitori dell’adottando; c) assenso del coniuge dell’adottante se coniugati e non legalmente separati; d) assenso degli eventuali figli maggiorenni dell’adottante. Se negato l’assenso dei genitori o dei coniugi, il tribunale, su istanza dell’adottante, quando ritiene il rifiuto ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando, può pronunciare ugualmente l’adozione; in egual modo il tribunale può pronunciare l’adozione quando è impossibile ottenere l’assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate a esprimerlo.


2 – Il procedimento per l’adozione di maggiorenne  


La richiesta si presenta con una domanda in carta semplice diretta al presidente del tribunale del luogo di residenza dell’adottante. Non è necessaria l’assistenza di un legale.


Il consenso dell’adottante e dell’adottando deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale. 

L’assenso necessario delle altre persone può, invece, essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata.


Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica se tutte le condizioni richieste sono state adempiute e, se l’adozione conviene all’adottando, provvede con sentenza decidendo di far luogo o non far luogo all’adozione. 

La sentenza definitiva che pronuncia l’adozione è trascritta a cura del cancelliere del tribunale su apposito registro e comunica all’ufficiale di stato civile per l’annotazione a margine dell’atto di nascita dell’adottando.


3 - Quali sono gli effetti e l’eventuale revoca dell’adozione


Per ciò che concerne gli effetti dell’adozione: l’adottato: a) assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio; b) conserva tutti i diritti e doveri verso la sua famiglia di origine; c)non acquista alcun rapporto civile con i parenti dell’adottante; d) acquista i diritti successori nei confronti dell’adottante. L’adottante: a) non acquista alcun rapporto civile con la famiglia dell’adottato; b) non acquista diritti successori nei confronti dell’adottato. 


L’adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine si vuol dire che l’adozione non induce alcun rapporto civile tra l’adottante e la famiglia dell’adottato, né tra l’adottato e i parenti dell’adottante.

L’adozione non attribuisce all’adottante alcun diritto di successione, mentre i diritti dell’adottato nella successione dell’adottante sono regolati dalle norme del codice civile.


I predetti effetti si producono dalla data del provvedimento che pronuncia dell’adozione. 

È possibile revocare l’adozione di maggiorenne solo in casi specifici previsti dalla legge e segnatamente: a) per indegnità dell’adottato, e cioè quando questi abbia tentato alla vita dell’adottante o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero se si sia reso colpevole verso di loro di delitto punibile con una condanna non inferiore a tre anni. In tale caso la revoca dell’adozione può essere pronunciata dal tribunale su domanda dell’adottante; b) per indegnità dell’adottante, e cioè quando questi abbia tentato alla vita dell’adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui.

In tale caso la revoca dell’adozione può essere pronunciata dal tribunale su domanda dell’adottato.


4 -  Cessazione degli effetti dell’adozione


Gli effetti dell’adozione cessano al momento del passaggio in giudicato della sentenza di revoca, che ha pertanto efficacia costitutiva: da quel momento viene meno lo status di figlio adottivo, e l’adottato perde il cognome, i diritti successori ed alimentari (così anche i figli di lui che, nati dopo l’adozione, avessero acquistato il cognome dell’adottante). 

È prevista, pertanto, l’efficacia ex nunc, perché si tratta di fatti verificatisi successivamente alla pronuncia di adozione, ma è prevista un’eccezione a tale principio: in un’ipotesi tassativa (costituita dal decesso dell’adottante per fatto imputabile all’adottato), gli effetti retroagiscono a tale momento, ma limitatamente ai diritti successori. 


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La pubblicazione online di pagelle e voti scolastici dei minori: profili giuridici, pedagogici e di tutela della privacy

11 lug. 2026 • tempo di lettura 5 minuti

La crescente diffusione dei social network ha modificato profondamente le modalità con cui le famiglie condividono eventi e successi dei propri figli. Tra le pratiche sempre più frequenti emerge la pubblicazione online di pagelle, voti scolastici e risultati accademici dei minori. Sebbene tale comportamento sia spesso motivato dall'orgoglio genitoriale, esso solleva rilevanti questioni giuridiche, etiche e pedagogiche. Il presente contributo analizza le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, il fenomeno dello sharenting e le implicazioni educative legate all'esposizione digitale dei minori.L'avvento delle piattaforme digitali ha favorito una condivisione sempre più intensa della vita familiare. Fotografie, video, certificati scolastici e risultati accademici vengono frequentemente pubblicati sui social media, contribuendo alla costruzione dell'identità digitale dei minori. In particolare, durante il periodo di consegna delle pagelle scolastiche, numerosi genitori condividono online immagini dei voti ottenuti dai figli, spesso senza considerare le conseguenze che tali pubblicazioni possono avere sul diritto alla riservatezza e sull'autodeterminazione digitale dei ragazzi.La questione assume una particolare rilevanza poiché coinvolge soggetti minorenni, caratterizzati da una tutela rafforzata nell'ambito della protezione dei dati personali.Il Garante per la protezione dei dati personali ha dedicato ampio spazio al tema della privacy scolastica nel vademecum La scuola a prova di privacy, documento rivolto a studenti, famiglie e istituzioni scolastiche.Secondo il Garante, i voti scolastici sono accessibili attraverso il registro elettronico esclusivamente mediante credenziali personali dello studente e della sua famiglia. Nel caso di scuole prive di registro elettronico, è consentita l'affissione dei tabelloni, purché siano escluse informazioni che possano rivelare condizioni di salute o altre informazioni personali non pertinenti.Particolare attenzione viene posta agli studenti con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA): eventuali riferimenti a prove differenziate non devono comparire nei tabelloni pubblici, ma esclusivamente nella documentazione individuale destinata allo studente.L'Autorità sottolinea inoltre che la pubblicazione online degli esiti scolastici non è ammessa per le istituzioni scolastiche. Tale divieto si fonda sulla considerazione che la diffusione via Internet costituisce una forma particolarmente invasiva di trattamento dei dati personali, poiché le informazioni possono permanere in rete per un tempo indefinito ed essere consultate da soggetti estranei alla comunità scolastica.Dal punto di vista giuridico, i voti scolastici non rientrano tra le categorie particolari di dati personali (i cosiddetti "dati sensibili"), ma costituiscono comunque informazioni riferibili a una persona identificata o identificabile.Secondo diversi professionisti del settore legale, la pubblicazione di un voto scolastico non configura automaticamente una violazione della normativa sulla privacy. Tuttavia, il problema emerge quando tali informazioni vengono associate a elementi identificativi quali, exempli gratia, nome e cognome, fotografia del minore, istituto scolastico frequentato, classe di appartenenza, ulteriori dettagli personali, etc.In questi casi aumenta significativamente il rischio di identificazione del minore e di diffusione incontrollata delle informazioni. Gli esperti raccomandano pertanto, qualora si scelga di condividere tali contenuti, di oscurare ogni dato identificativo e di limitare la visibilità dei post a cerchie ristrette di utenti.La pratica della condivisione online di contenuti riguardanti i figli è comunemente definita sharenting, termine derivante dalla fusione delle parole inglesi sharing (condivisione) e parenting (genitorialità).Secondo il Garante, la pubblicazione sistematica di immagini, video e informazioni personali contribuisce alla costruzione della reputazione digitale dei minori fin dalla più tenera età. Tale processo avviene spesso senza il consenso consapevole degli interessati e può influenzare la percezione sociale futura del soggetto.La reputazione digitale rappresenta oggi una componente significativa dell'identità personale. Le informazioni pubblicate dai genitori possono permanere online per anni, essere archiviate, condivise o indicizzate dai motori di ricerca, generando una traccia digitale difficilmente eliminabile.Un aspetto particolarmente critico riguarda il diritto del minore a definire autonomamente la propria immagine pubblica. Crescendo, infatti, i ragazzi potrebbero non riconoscersi nella rappresentazione costruita dai genitori o percepire come invasiva la diffusione di informazioni relative al proprio percorso scolastico.Uno dei principali rischi evidenziati dal Garante riguarda la perdita di controllo sulle informazioni una volta pubblicate.Nel contesto digitale, infatti, la condivisione di un contenuto non coincide con la sua semplice visualizzazione da parte dei destinatari originari. Immagini e documenti, in fatti, possono essere scaricati, copiati, inoltrati, archiviati e condivisi ulteriormente senza autorizzazione.Questo fenomeno riguarda non soltanto i social network pubblici, ma anche applicazioni di messaggistica privata come WhatsApp o Telegram. Una fotografia della pagella inviata a un gruppo ristretto può essere facilmente inoltrata ad altri utenti, sfuggendo completamente al controllo del soggetto che l'ha originariamente condivisa.La perdita di controllo sui dati costituisce pertanto uno degli elementi centrali nelle valutazioni di rischio relative alla pubblicazione di informazioni riguardanti minori.Oltre agli aspetti giuridici, la questione presenta importanti risvolti educativi.In pedagogia, si sottolinea come il voto rappresenti soltanto un indicatore all'interno di un percorso formativo più ampio e non possa essere considerato una misura del valore personale dello studente. Identificare il ragazzo con il risultato ottenuto rischia infatti di favorire dinamiche di etichettamento eccessivamente semplificanti.Secondo l'approccio pedagogico comunemente accettato, la pagella dovrebbe diventare uno strumento di dialogo familiare e di riflessione condivisa. 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Sebbene non esista un divieto assoluto per le famiglie, le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali evidenziano la necessità di adottare un approccio prudente e consapevole. La diffusione online di risultati scolastici contribuisce infatti alla costruzione della reputazione digitale dei minori, espone informazioni personali a una platea potenzialmente illimitata e può incidere sul diritto dei ragazzi a controllare la propria identità digitale futura.Alla luce delle considerazioni giuridiche e pedagogiche emerse, appare opportuno privilegiare forme di condivisione più riservate e rispettose dell'autonomia del minore, evitando la diffusione pubblica di pagelle e voti o adottando adeguate misure di anonimizzazione e limitazione dell'accesso ai contenuti. In una società sempre più digitalizzata, la tutela della dignità e della riservatezza dei minori rappresenta una responsabilità condivisa che coinvolge famiglie, scuola e istituzioni.

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Il contratto di intermediazione finanziaria e il caso della nullità selettiva

18 nov. 2021 • tempo di lettura 9 minuti

Il contratto di intermediazione finanziaria è quel contratto che permette di investire il proprio denaro per mezzo di strumenti finanziari, avvalendosi degli esperti di una banca o di una società di intermediazione. Una banca o un intermediario finanziario, infatti, deve obbligatoriamente proporre un contratto al proprio cliente così da iniziare a proporre soluzioni di investimento. È evidente, dunque, che si tratta di un contratto diffuso in particolare tra i soggetti investitori, ma che al contempo è stato oggetto di diverse pronunce giurisprudenziali date le sue peculiarità.Natura giuridica e disciplina del contratto di intermediazione finanziaria Tutela del soggetto debole, il cd. outsiderIl contratto monofirmaIl problema della nullità selettiva1 - Natura giuridica e disciplina del contratto di intermediazione finanziariaIl contratto di intermediazione finanziaria è il contratto intercorrente tra intermediario e cliente, finalizzato ad effettuare investimenti nel mercato finanziario. È anche definito come “contratto-quadro”, proprio perché è quello che consente di concludere altri contratti di investimento specifici, sottoposti al primo.Tale peculiare struttura ha posto un primo problema riguardante proprio la natura giuridica da riconoscere al contratto in esame. Secondo una prima ricostruzione si tratta di un contratto cornice, cioè un contratto normativo volto a disciplinare i successivi contratti di investimento. Il contratto quadro, infatti, regola preventivamente il contenuto e le condizioni alle quali saranno effettuati i successivi singoli investimenti, che a loro volta saranno altri negozi giuridici, altri contratti.Tale ricostruzione consente di valorizzare l’autonomia decisionale del cliente: i singoli investimenti, avendo natura contrattuale, rientrano nella categoria dei negozi giuridici; categoria che valorizza le scelte autonome delle parti.Secondo una tesi minoritaria, invece, il contratto quadro è assimilabile al mandato; mentre i singoli ordini di investimento sarebbero atti di esecuzione del mandato, e non contratti. Si perde, dunque, il valore dell’autonomia decisionale dei clienti.Sembra prevalente la prima ricostruzione, tanto che la giurisprudenza ammette la risoluzione dei singoli ordini di investimento, e aggiunge anche che la risoluzione del singolo contratto di investimento non si estende agli altri. La disciplina del contratto quadro si trova nel TUF (d. lgs. n. 58/98), e questa richiede la forma scritta solo per il contratto quadro; non è richiesta per i singoli contratti di investimento in quanto sarebbe incompatibile con l’esigenza di speditezza dei traffici.Dalla normativa secondaria, in particolare dal regolamento della Consob, si desumono poi una serie di obblighi informativi in capo all’intermediario nei confronti del cliente: anche questo confermerebbe la natura negoziale dei singoli ordini di investimento. Inoltre, si dice anche che il contratto quadro è un contratto indeterminato e non fa riferimento ai singoli specifici strumenti finanziari. Anche per questo motivo si preferisce ricostruire la natura degli ordini finanziari in termini negoziali.Il collegamento negoziale si ritiene sussista solo tra il contratto quadro (a monte) e il singolo contratto di investimento (a valle), non invece anche tra i singoli contratti di investimento – l’uno è autonomo dall’altro. Si aggiunge che gli ordini di investimento, costituendo dei singoli contratti, possono essere inquadrati all’interno del contratto di vendita o in altri casi di mandato. In ogni caso, risolto un singolo contratto a valle di investimento, la risoluzione di questo non si estende agli altri.2 - Tutela del soggetto debole, il cd. outsiderNel caso di contratto di intermediazione finanziaria si ha da un lato l’investitore e dall’altro lato il cliente (es. assicurazione e assicurato; banca e cliente). Il soggetto debole è detto outsider, compie quell’atto per uno scopo che può anche essere professionale ma è estraneo alla specifica professione svolta. È un soggetto diverso dal cd consumatore; ma in ogni caso si ritiene che permanga la distinzione tra cd. secondo e terzo contratto. Nel caso del contratto di intermediazione finanziaria, ove quindi si ha un soggetto debole cd. outsider (e non il consumatore) si rientra comunque nel secondo contratto. Alcune garanzie del consumatore vengono estese anche al cliente outsider, perché in entrambi i casi vi è un problema di asimmetria informativa. Invece nel terzo contratto (tra impresa debole e impresa forte) non vi è asimmetria informativa, ma invece una asimmetria economica: l’impresa debole è informata, ma conclude il contratto perché non ha alternative soddisfacenti nel mercato.Tra le garanzie che sono riconosciute anche al cliente outsider di sicuro vi è la cd. nullità di protezione, cioè la nullità a legittimità relativa. Solo il soggetto debole, in questo caso il cliente, può farla valere. Persino quando si tratta di rilevazione d’ufficio, il giudice può solo limitarsi a rilevarla ma non  può dichiararla: deve informare le parti della possibile nullità, e il consumatore può opporsi a che venga dichiarata.3 - Il contratto monofirmaL’art. 23 TUF prescrive che il contratto di intermediazione finanziaria rivesta forma scritta e prevede anche che una copia dello stesso venga consegnata al cliente. Nei casi di inosservanza, il contratto è nullo; come già visto, la nullità è una nullità di protezione e infatti il terzo comma dell’art. 23 prevede che la nullità possa essere fatta valere solo dal cliente.Potrebbe accadere che nella stipulazione del contratto non vi sia la firma del soggetto intermediario, quindi del cd. soggetto forte (la banca, ad esempio), ma sia presente solo la firma del cliente.Ci si è chiesti se in questo caso il soggetto outsider possa far valere la nullità del contratto di intermediazione finanziaria, o meno.Il problema, in particolare, si è posto perché in questo modo si potrebbe avere un utilizzo abusivo dello strumento di nullità di protezione da parte del cliente: potrebbe stipulare il contratto quadro, valutare l’andamento delle operazioni di investimento, e solo in un secondo momento, nel caso in cui le operazioni siano andate male, sollevare la nullità del contratto per assenza di forma perché manca la sottoscrizione dell’intermediario.È intervenuta la giurisprudenza della Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 898/2018), la quale ha evidenziato quale fosse la ratio della nullità per assenza di forma prevista dall’art. 23 TUF: trattasi di nullità per difetto di forma posta nell'interesse esclusivo del cliente, intesa ad assicurare a quest'ultimo, da parte dell'intermediario, la piena indicazione degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione ed altro come specificamente indicato. Come già visto, è l'investitore che è soggetto debole e quindi necessita di conoscere e di potere verificare nel corso del rapporto il rispetto delle modalità di esecuzione e le regole che riguardano la vigenza del contratto.Se questa è la ratio, ne deriva che è irrilevante la sottoscrizione dell’intermediario sul contratto quadro, quando questo è stato firmato dall'investitore (soggetto debole) ed una copia gli è stata pure consegnata. La forma in questo caso è una forma funzionale ad informare il cliente: si tratta di forma contenuto, veicolo di alcune informazioni. Se lo scopo della forma è quello di far conoscere queste informazioni sul contenuto del contratto alla parte debole, il fatto che sia presente o meno la sottoscrizione dell’intermediario è del tutto irrilevante. Questa nullità viene equiparata a quella prevista dall’art. 156 c.p.c. – la nullità non può essere pronunciata se l’atto ha comunque raggiunto lo scopo (e quindi quella di informare).Parte della dottrina ha criticato questa ricostruzione evidenziando che se si parla di forma scritta, la declinazione elementare della forma scritta è quella della scrittura privata (art. 2702 cc), la quale si caratterizza per il fatto che le sottoscrizioni di entrambi i contraenti siano formate per iscritto, altrimenti non si ha forma scritto. La dottrina ritiene che in realtà si poteva arrivare alla medesima soluzione facendo riferimento non tanto ad una forma dell’atto, quanto invece ad un obbligo di informazione per iscritto sul contenuto contrattuale. La sottoscrizione del cliente viene richiesta perché vale quale prova dell’avvenuta accettazione e consegna del contratto ex art. 23 TUF: se l’intermediario è obbligato a informare il cliente, l’assenza della sua firma non è causa di nullità, perché il compito dell’intermediario finanziario è solo quello di informare il cliente.4 - Il problema della nullità selettivaÈ il caso in cui il soggetto cliente abbia stipulato il contratto quadro, abbia fatto poi più operazioni di investimento, e infine decida di far valere la nullità del contratto quadro solo per alcuni dei contratti di investimento; ad esito quindi della valutazione dell’andamento delle varie operazioni.Gli interessi che vengono in rilievo sono, da un lato, la libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.) e, dall’altro lato, la tutela del risparmio (art. 47 Cost.).Secondo parte della dottrina è possibile ammettere tale nullità selettiva: l’art. 23 TUF prevede che la nullità è di protezione e quindi il cliente non solo può scegliere se far valere o meno la nullità, ma anche se avvalersi della nullità in relazione a tutti o solo ad alcuni strumenti.Ci si è chiesti, quindi, se la banca possa in via riconvenzionale far valere la nullità in generale, e quindi di tutti i contratti di investimento.In merito sono state sostenute due tesi:secondo una prima tesi, non è data tale possibilità alla banca, perché altrimenti non sarebbe più una nullità di protezione e a legittimazione relativa. Permettere alla banca di far valere la nullità in generale sarebbe del tutto elusivo rispetto alla disciplina delle nullità di protezione. La banca, piuttosto, potrebbe chiedere la compensazione delle somme spettanti al cliente a fronte della nullità dei contratti di investimento considerati nulli e delle somme ricevute. Potrebbe chiedere tale compensazione solo per quegli specifici contratti nulli, quindi verso i quali il cliente ha fatto valere la nullità di protezione.A sostegno di tale tesi si evidenzia anche che se così non fosse il cliente non farebbe mai valere la nullità di protezione. Infatti, se dovesse farla valere nei confronti di tutti gli strumenti di investimento la farebbe valere solo quando tutti i contratti di investimento vanno male; altrimenti sarebbe svantaggioso per lui.Inoltre, la nullità ha anche una funzione deterrente perché vuole evitare che l’investitore finanziario possa nel futuro con altri clienti non ottemperare ai requisiti di forma richiesti (art. 47 Cost.)Secondo una diversa tesi, è vero che la banca non può in via riconvenzionale far valere la nullità di tutti i contratti di investimento, perché altrimenti verrebbe eluso l’art. 23 TUF nella parte in cui prevede la legittimazione relativa, ma vi è un altro rimedio che discende dai principi generali a favore della banca: se il cliente estende la nullità soltanto ad alcuni ordini di investimento, la banca potrà eccepire l’exceptio doli, cioè il rimedio di carattere generale avverso l’esercizio abusivo di un diritto, cui segue la sterilizzazione dell’azione altrui.Si ritiene che vi sia un abuso del diritto da parte del cliente nei casi in cui vi è malafede: per esempio, quando il cliente ha consentito all’apporre una firma falsa e poi si è lamentato della stessa. Non è possibile dire che vi è un abuso ogni qualvolta il cliente sceglie di estendere la nullità ai soli contratti andati male. Editor: dott.ssa Claudia Cunsolo

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