Delegazione, espromissione, accollo

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Pubblicato il 16 nov. 2021 · tempo di lettura 2 minuti

Delegazione, espromissione, accollo | Egregio Avvocato

Il codice civile dedica il Capo VI del Titolo I del Libro sulle obbligazioni in generale a tre particolari istituti, comunemente conosciuti come “ipotesi di assunzione del debito altrui”. Si tratta, nello specifico, di tre ipotesi nelle quali un soggetto, originariamente estraneo al rapporto obbligatorio, si fa carico del debito, promettendo di adempiere in luogo del debitore originario.


Volendo descrivere le tre differenti figure, si ha espromissione (art. 1272 c.c.) quando il terzo (cd. espromittente) si obbliga nei confronti del creditore (espromissario) di farsi carico del debito dell’originario debitore (espromesso). In questo caso, dunque, è il terzo che di sua sponte si reca dal creditore al fine di assumersi il debito. 


Si tratta di accollo (art. 1273 c.c.), invece, quando il terzo (accollante) si obbliga nei confronti del debitore (accollato) ad assumersi il debito di quest’ultimo e adempiere verso il creditore (accollatario). A differenza dell’espromissione, nell’accollo l’accordo intercorre tra il terzo e il debitore originario.


Infine, si ha un’ipotesi di delegazione nel caso in cui il debitore (delegante) ordina al soggetto terzo (delegato) di pagare al creditore (delegatario). Anche in questo caso, così come nell’accollo, l’accordo intercorre tra il terzo e il debitore originario, ma la differenza sta nella spontaneità dell’assunzione del debito: si ritiene, infatti, che nell’accollo l’assunzione del debito altrui da parte del terzo avvenga ad esito di un’azione spontanea del terzo stesso, mentre nella delegazione è espressione di un ordine (il cd. iussum delegatorio). 


Tutte le ipotesi descritte danno luogo ad una modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio dal lato passivo: il soggetto originariamente debitore viene sostituito dal terzo che subentra nella sua posizione. Tuttavia, per potersi avere tale modifica è necessario il consenso del creditore. Invero, al contrario di quanto avviene nei casi di modifica soggettiva dal lato attivo (es. cessione del credito), la modifica del soggetto passivo potrebbe comportare dei pregiudizi per il creditore, che dunque deve esprimere il proprio consenso.

Per tale motivo, il codice civile dispone che in tutte le fattispecie di assunzione del debito altrui il debitore originario non venga liberato, ma sarà tenuto in solido con il nuovo debitore. Si può avere liberazione del debitore originario solo ove il creditore lo dichiari espressamente, altrimenti potrà essere richiesto l’intero sia all’uno che all’altro soggetto.



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Affidamento esclusivo del minore: condizioni per la pronuncia

22 ott. 2024 • tempo di lettura 2 minuti

L’affidamento condiviso, che presuppone la capacità per i genitori di instaurare un’ottimale e prolungata sintonia sulle scelte educative per i figli, costituisce oggi il regime ordinario di affidamento, alla luce del principio di bigenitorialità.L’affidamento esclusivo costituisce, invece, una soluzione eccezionale, consentita solo qualora  uno dei genitori dimostri una condizione di manifesta carenza, o un'inidoneità educativa ovvero un comportamento tale da rendere l’affidamento condiviso contrario all’interesse esclusivo del minore. La legge non indica quali siano i casi che comportano la revoca dell’affidamento condiviso, pertanto la decisione è rimessa alla valutazione del Giudice, eseguita caso per caso con provvedimento motivato.In via generale, l’interesse del minore puo' essere pregiudicato da un affidamento condiviso nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio o non contribuisca al suo mantenimento, proponga scelte di vita non rispettose delle esigenze e delle aspirazioni del figlio, si trovi in condizioni di grave impedimento fisico o psichico o di obiettiva lontananza. Secondo il Tribunale di Napoli (sent. 3934/2017), che richiama un costante orientamento dei giudici di legittimità (cfr. ex multis, Cass. n. 16593/2008 e n. 24526/2010), l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitoreIl genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del Giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi. Tuttavia le decisioni di maggiore interesse per i figli devono essere adottate da entrambi i genitori.Vediamo adesso alcune decisioni sull'affidamento esclusivo. Per il Tribunale di Roma (sent. n. 11735/2017) chi si disinteressa economicamente ed emotivamente dei figli rischia di vedersi togliere l'affidamento dei minori;Il Tribunale di Torino (20 gennaio 2023, n. 205) ha disposto l'affido esclusivo, in quanto il padre aveva trascurato la relazione con la figlia, rendendosi poi irreperibile e mancando al dovuto mantenimento della stessa.Nell'ordinanza n. 16738/2018, la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo l'affido esclusivo della figlia minore alla madre in attesa che il padre, inaffidabile e disinteressato, recuperasse la funzione genitoriale.Sempre gli Ermellini avevano concluso in maniera simile nell'ordinanza 19836/2014, disponendo l'affido esclusivo al padre, in quanto la madre si era completamente disinteressata della bambina, trasferendosi altrove. La Cassazione con l'ordinanza del 19 Settembre 2022 n. 27348, ha ribadito la legittimità dell'affido esclusivo alla madre se il padre si rifiuta di comunicare con lei e non risponde alle sue mail e ai messaggi whatsapp.Questi esempi ci fanno comprendere come il tema si offra a speculazioni eterogenee e complesse, che, sicuramente, non preferiscono uno o l'altro dei genitori, ma che, invece, hanno come obiettivo il benessere psico - fisico del minore.

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L’interesse del minore, la bigenitorialità e il superamento degli automatismi nel collocamento: nota a Cass. civ., ord. n. 6078/2026

13 apr. 2026 • tempo di lettura 3 minuti

L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 6078/2026 si inserisce nel solco dell’evoluzione giurisprudenziale in materia di responsabilità genitoriale, con particolare riguardo ai criteri di individuazione del collocamento del minore e alla struttura del sindacato di legittimità sui provvedimenti resi in sede di reclamo avverso misure temporanee e urgenti.La decisione assume rilievo sistematico nella misura in cui ribadisce la centralità dell’interesse morale e materiale del minore ex art. 337-ter c.c., nonché la necessità di una valutazione concreta e individualizzata delle condizioni familiari, respingendo ogni forma di automatismo fondato su presunzioni legate al genere genitoriale o all’età del minore.La Corte affronta in via preliminare il tema dell’ammissibilità del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi in sede di reclamo su misure temporanee e urgenti.Richiamando un orientamento ormai consolidato, viene affermato che tali provvedimenti sono suscettibili di ricorso per cassazione quando contengano statuizioni idonee a incidere in modo significativo e non meramente occasionale sulla relazione genitoriale. In particolare, il sindacato di legittimità si giustifica laddove le decisioni determinino modifiche sostanziali del collocamento del minore o delle modalità di frequentazione con uno dei genitori, incidendo così sull’equilibrio del rapporto affettivo.Ne deriva un ampliamento funzionale del controllo di legittimità, ancorato non alla natura formale del provvedimento, bensì alla sua incidenza concreta sui diritti e sugli assetti familiari.Nel merito, la Corte ribadisce che il criterio guida in materia di affidamento e collocamento è costituito dall’esclusivo interesse morale e materiale del minore, ai sensi dell’art. 337-ter c.c.Tale principio non può essere inteso in senso astratto o presuntivo, ma richiede una valutazione prognostica concreta, fondata sull’analisi di una serie di elementi fattuali, quali exempli gratia la modalità di esercizio della funzione genitoriale, la qualità della relazione affettiva tra minore e ciascun genitore, le condizioni di vita e del contesto familiare, la capacità di ciascun genitore di garantire stabilità, cura e continuità relazionale, e via discorrendo.Il giudizio del giudice di merito si configura, dunque, come un accertamento dinamico e contestualizzato, volto a individuare la soluzione più adeguata al caso concreto. Uno dei profili centrali dell’ordinanza riguarda la critica all’utilizzo di criteri generalizzati o standardizzati nella determinazione del collocamento dei minori. La Corte censura espressamente l’impostazione che fonda il collocamento prevalente sulla sola età del minore o su presunte attitudini genitoriali collegate al genere, osservando come tali criteri introducano automatismi incompatibili con la natura personalizzata delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale.In particolare, viene esclusa la legittimità di approcci che, valorizzando in via astratta la figura materna quale figura “naturalmente” prevalente, prescindano da un’analisi concreta delle dinamiche familiari e delle effettive capacità genitoriali.Il principio affermato impone, al contrario, un accertamento rigorosamente individualizzato, che eviti ogni forma di stereotipizzazione della funzione genitoriale.L’ordinanza riafferma, inoltre, la centralità del principio di bigenitorialità, inteso non come formula dichiarativa, ma come criterio sostanziale di organizzazione della vita del minore.La Corte evidenzia che il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori costituisce parametro essenziale di legittimità delle decisioni giudiziali.Ne consegue che ogni compressione significativa della relazione con uno dei genitori deve essere adeguatamente giustificata da circostanze concrete e non può derivare da presunzioni o automatismi decisionali. Sebbene la Corte non introduca un principio nuovo in senso stretto, l’ordinanza consolida un orientamento interpretativo che esclude la configurabilità di una presunzione legale o giurisprudenziale di "maternal preference", anche con riguardo ai minori in tenera età.La decisione si colloca nel progressivo superamento di impostazioni tradizionali che tendevano a riconoscere alla madre una posizione privilegiata nel collocamento dei figli piccoli, ribadendo invece la necessità di una valutazione neutra e concreta, fondata esclusivamente sull’interesse del minore nel caso specifico.L’ordinanza n. 6078/2026 si segnala per la netta riaffermazione di alcuni principi cardine del diritto di famiglia contemporaneo, e cioè la centralità dell’interesse del minore quale criterio esclusivo e concreto di decisione, il rifiuto di automatismi e presunzioni legati all’età o al genere genitoriale, la valorizzazione della bigenitorialità in senso sostanziale e il rafforzamento del controllo di legittimità sui provvedimenti incidenti sulla relazione genitore-figlio.Nel complesso, la pronuncia conferma un modello di giurisdizione familiare sempre più attento alla specificità del caso concreto e sempre meno tollerante verso schemi decisionali rigidi o predeterminati, segnando un ulteriore passo verso una piena individualizzazione della tutela del minore.

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Revoca assegno di mantenimento e attività lavorativa atipica dell'avente diritto

23 feb. 2026 • tempo di lettura 3 minuti

Il tema del diritto all’assegno di mantenimento in sede di separazione giudiziale è tradizionalmente disciplinato dagli articoli 143, 148 e 156 c.c., integrati dai principi giurisprudenziali in materia di accertamento delle condizioni economiche dei coniugi. In tale contesto, si pone la questione della prova delle attività lavorative del coniuge beneficiario dell’assegno, soprattutto quando vi sia il sospetto di un’attività reddituale non dichiarata.La vicenda trae origine da una separazione giudiziale con addebito in cui la moglie ricorrente sosteneva di non possedere redditi sufficienti per il proprio mantenimento, richiedendo il versamento di un assegno mensile da parte del marito. Quest’ultimo, contestando tale dichiarazione, produceva in appello una relazione investigativa volta a dimostrare che la moglie svolgeva effettivamente un’attività lavorativa presso un’agenzia immobiliare.Il Tribunale di primo grado aveva accolto la domanda della donna, determinando l’importo dell’assegno mensile in €400,00 per la moglie e €700,00 per il figlio. In secondo grado, la Corte d’Appello di Napoli riduceva significativamente tali importi a €150,00 mensili per la moglie e €200,00 per il figlio, sulla base della prova della concreta attività lavorativa della donna e dell’autonomia economica del figlio.La Corte di Cassazione ha ribadito che le relazioni investigative costituiscono prova atipica, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., e possono essere valutate dal giudice purché corroborate da altri elementi probatori, come la testimonianza diretta dell’investigatore autore della relazione.Nel caso di specie, la Corte di Appello aveva considerato:la relazione dell’investigatore, corredata da fotografie;la testimonianza dell’investigatore quale testimone oculare dei fatti; l’attività quotidiana della donna presso l’agenzia immobiliare, comprovata dalle circostanze raccolte. In tal modo, la Corte ha qualificato la relazione investigativa come documento idoneo a fornire prova indiziaria, contribuendo a verificare la verità materiale e a supportare la riduzione dell’assegno di mantenimento. La Corte ha specificato che non vi è stata violazione dell’art. 115 c.p.c., in quanto la decisione non si fonda su prove inventate, ma su elementi documentali e testimonianze acquisite regolarmente.L’ordinanza n. 617/2026 rappresenta un importante chiarimento in materia di prova atipica nelle controversie di diritto di famiglia, evidenziando i seguenti punti:Prova atipica e valore indiziario: le relazioni investigative, se supportate da testimonianza diretta, possono costituire prova rilevante ai fini dell’accertamento di redditi o attività lavorative.Riduzione o revoca dell’assegno: la prova dell’attività lavorativa del coniuge può legittimamente determinare la riduzione o l’esclusione dell’assegno di mantenimento, in quanto l’obbligo contributivo è subordinato alla reale necessità economica.Tutela del contraddittorio: la produzione della relazione investigativa in appello, integrata dalla testimonianza del suo autore, non viola il principio del contraddittorio, essendo correttamente assunta come prova di fatto sopravvenuto. La pronuncia conferma la crescente rilevanza delle prove atipiche nel diritto di famiglia e sancisce un principio di equilibrio tra diritto al mantenimento e responsabilità economica del coniuge. In particolare, la Corte ribadisce che il mantenimento non può essere automatico ma deve essere proporzionato alla reale condizione economica del beneficiario, anche quando la dimostrazione avvenga tramite strumenti non convenzionali, purché idonei e valutati nel rispetto delle garanzie processuali.In conclusione, la decisione costituisce un precedente significativo nell’indirizzo giurisprudenziale che valorizza la prova indiziaria e atipica per assicurare una corretta verifica delle circostanze economiche dei coniugi, in linea con il principio di giustizia sostanziale.

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Il mantenimento dei figli maggiorenni

13 mag. 2021 • tempo di lettura 4 minuti

I figli maggiorenni se da un lato non sono più giuridicamente soggetti ai diritti e ai poteri di indirizzo educativo dei genitori, dall’altro continuano ad essere titolari di un diritto generale al mantenimento il cui contenuto è abbastanza ampio in quanto vengono contemplate le esigenze di studio, di svago, di sport, di socializzazione e di cura della persona.L’obbligo di mantenimento gravante sul genitore, dunque, non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio ma, tuttavia, non può protrarsi illimitatamente nel tempo.Secondo parte della dottrina, il mantenimento si protrae fino al momento in cui il figlio abbia conseguito una propria indipendenza economica e sia, quindi, in grado di provvedere in modo autonomo al soddisfacimento delle proprie esigenze.Recentemente la Corte di Cassazione con l’ordinanza n.17183/2020 ha enunciato il principio dell’autoresponsabilità del figlio maggiorenne abbandonando, così, ogni forma di assistenzialismo.Qual è la durata dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni?Qual è l’onore della prova alla luce dell’ordinanza n. 17183/2020?È possibile il pagamento dell’assegno direttamente al figlio maggiorenne?Allo studente fuori sede spetta un aumento dell’assegno?1 – Qual è la durata dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenniPer anni la giurisprudenza ha ritenuto che il diritto del figlio ad essere mantenuto dai propri genitori non cessi automaticamente con il compimento della maggiore età, ma perduri – immutato – finché non sia stata data prova che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica oppure che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipenda da un atteggiamento di inerzia del figlio stesso o da un suo rifiuto ingiustificato.Secondo il nuovo orientamento enunciato dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 17183/2020, il figlio è in grado di provvedere a sé stesso non appena compie 18 anni, a meno che non dimostri di avere ancora diritto ad essere mantenuto dai genitori.Tale orientamento ha la finalità di spronare il figlio a non adagiarsi, a non attendere e, al contrario, ad attivarsi proficuamente per il raggiungimento dei propri obiettivi.Nel momento in cui il figlio, ha già concluso il suo percorso formativo e non trova un'occupazione compatibile con la sua preparazione, non potrà attendere che arrivi l'occasione lavorativa perfetta, ma deve andare a ridimensionare le proprie aspirazioni e rendersi indipendente.Si afferma così il principio dell'autoresponsabilità: il figlio maggiorenne ha diritto ad essere mantenuto oltre il compimento dei 18 anni solo se dimostra di essere in possesso dei requisiti per beneficiare di tale contributo economico.2 - Qual è l’onore della prova alla luce dell’ordinanza n. 17183/2020?In base all'orientamento maggioritario, è il genitore obbligato al mantenimento che deve provare il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio oppure il suo atteggiamento di inerzia nella ricerca di un lavoro compatibile con le sue attitudini e la sua professionalità o, ancora, il rifiuto da parte sua di occasioni di lavoro. Con l’affermarsi del predetto principio di autoresponsabilità si sono registrate conseguenze rilevanti sul piano dell’onere della prova: secondo l'orientamento (innovativo) è il figlio che deve dimostrare di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente nella ricerca di un lavoro in base alle reali opportunità offerte dal mercato, ridimensionando – se necessario – le proprie aspirazioni, senza attendere una opportunità consona alle proprie aspirazioni.La prova per il figlio sarà più agevole nel momento in cui la sua età è prossima a quella di un recente maggiorenne; di contro, la prova sarà sempre più gravosa man mano che l’età del figlio aumenti.3 - È possibile il pagamento dell’assegno direttamente al figlio maggiorenne?La Cassazione, in modo uniforme, ha precisato che, accanto al diritto del figlio al mantenimento, sussiste un autonomo e concorrente diritto del genitore con lui convivente a percepire il contributo dell’altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento (cfr. Cass. n. 25300/13; ord. n. 24316/13; Cass. 21437/2007; Cass. 4188/2006; 8007/2005).Conseguentemente, il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l’altro genitore non ha alcuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti adempiere l’obbligazione e pertanto non può pretendere di assolvere la propria prestazione nei confronti del figlio anziché del genitore convivente, il quale ha chiesto in sede giudiziale il mantenimento per il figlio. (cfr. Cass. civile, sez. I, ordinanza 09/07/2018 n. 18008).Recentemente, la Cassazione con ordinanza n. 9700/2021 ha precisato che solo il giudice è autorizzato a riconoscere al figlio il pagamento diretto del mantenimento del genitore obbligato, in quanto il mantenimento per i figli risponde a un loro interesse superiore che è sottratto alla disposizione dalle parti.Solo la domanda autonoma del figlio ad ottenere il mantenimento diretto può negare il concorrente diritto del genitore convivente a percepire il relativo assegno, dimostrando così la volontà dell’avente diritto di gestire autonomamente le risorse destinate al suo mantenimento.4 - Allo studente fuori sede spetta un aumento dell’assegno?L’aumento delle esigenze del figlio è notoriamente legato alla sua crescita e allo sviluppo della sua personalità in svariati ambiti, compreso quello della formazione culturale e della vita sociale.Tale aumento non ha bisogno di una specifica dimostrazione, e di per sé legittima la revisione dell’assegno di mantenimento, anche in mancanza di evoluzioni migliorative delle condizioni patrimoniali del genitore tenuto alla contribuzione.E’, dunque, giustificata la maggiorazione dell’assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne dedito agli studi universitari in un luogo diverso da quello di residenza.Editor: Avv. Elisa Calviello

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