La dichiarazione giudiziale di paternità e maternità

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Pubblicato il 8 lug. 2021 · tempo di lettura 5 minuti

La dichiarazione giudiziale di paternità e maternità | Egregio Avvocato
Il figlio, nato fuori dal matrimonio, che non è stato riconosciuto può ricorrere all’istituto della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, disciplinato dal codice civile dagli articoli 269 – 279, affinché il Tribunale accerti con sentenza chi sia il genitore e, di conseguenza, dichiari la paternità e la maternità.
L’oggetto dell’azione di riconoscimento risiede nell’accertamento del dato biologico della procreazione e la funzione dell’istituto è quella di garantire al figlio che sia nato fuori del matrimonio, e che non sia stato spontaneamente riconosciuto, il diritto a conseguire, comunque, lo status di figlio.
La sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell’articolo 277 c.c. ed implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione matrimoniale di natura patrimoniale, ereditari e di tipo personale. 


  1. Quali sono i presupposti per esercitare l’azione di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità?
  2. Chi sono i legittimati attivi e passivi?
  3. Qual è il procedimento da seguire per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità?
  4. Quali sono gli effetti della sentenza dichiarativa della filiazione?


1 – Quali sono i presupposti per esercitare l’azione di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità?


L’azione può essere esercitata se ricorrono tutte le seguenti condizioni: a) il figlio è nato fuori dal matrimonio; b) il figlio non è stato riconosciuto da uno o da entrambi i genitori; c) il riconoscimento è ammesso.

Nei casi di figlio incestuoso l’azione può essere promossa soltanto dopo aver ottenuto l’autorizzazione del giudice.  

È inammissibile la dichiarazione giudiziale di maternità nei confronti di una donna che, al momento del parto, ha chiesto l’anonimato. Infatti, secondo il Tribunale di Milano la volontà della madre di rimanere anonima deve prevalere sull’interesse del figlio a conoscere le proprie origini e la propria identità biologica c.d. diritto all’oblio.

L’articolo 269 c.c. non pone alcuna limitazione in ordine ai mezzi con i quali può essere provata la paternità naturale, pertanto, il legale genitoriale può essere dimostrato sulla base sia della prova testimoniale, relativa alla relazione tra i pretesi genitori, sia di una consulenza tecnica d’ufficio genetica.

La c.t.u. genetica percipiente è lo strumento più idoneo, avente margini di sicurezza elevatissimi, per l’acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione naturale.

La costante giurisprudenza di legittimità afferma che il rifiuto di sopporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile dal giudice di così elevato valore indiziario da poter da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda di accertamento della paternità.

Quanto alla prova della maternità questa è dimostrata provando l’identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.

Ed ancora, la prova della maternità può essere fornita dall’ospedale presso cui è avvenuto il parto. 


2 - Chi sono i legittimati attivi e passivi?


La legge stabilisce che l’azione può essere esercitata dal figlio nato fuori del matrimonio che non è stato riconosciuto.

Nel momento in cui il figlio è: a) minore, l’azione viene proposta nel suo interesse dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale, in mancanza del genitore o in caso di sua impossibilità, è esercitata dal tutore previa autorizzazione del giudice; b) interdetto, l’azione viene proposta dal tutore previa autorizzazione del giudice. In ogni caso se il figlio ha compiuto i 14 anni, occorre il suo consenso per promuovere o per proseguire l’azione. 

Se il figlio muore prima di aver iniziato l’azione, questa può essere promossa dai suoi discendenti entro due anni dalla sua morte; nel caso in cui il figlio muore dopo aver intrapreso l’azione, questa può essere proseguita dai discendenti. 

La domanda di accertamento giudiziale di paternità o maternità deve essere proposta nei confronti del genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi.

Se mancano anche gli eredi, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.

Qualora il legittimato passivo sia minorenne, il contraddittorio deve essere istaurato nei confronti del suo rappresentante legale.


3 - Qual è il procedimento da seguire per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità?


L’azione di riconoscimento giudiziale di paternità o maternità deve essere introdotta nelle forme ordinarie del giudizio a cognizione piena ex artt. 163 ss c.p.c e, dunque, con citazione. 

Competente per territorio è il Tribunale del luogo di residenza del genitore convenuto, secondo i principi generali in materia di giudizi aventi natura contenziosa. 

Non è ammessa alcuna negoziazione o rinuncia alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità in quanto tale azione ha ad oggetto diritti indisponibili, ma è ammessa la rinuncia all’azione, accettata dalle parti costituite, il che comporta l’estinzione del giudizio in cui è manifestata e l’azione può essere successivamente riproposta dallo stesso genitore e dal figlio che abbia raggiunto la maggiore età. 


4 - Quali sono gli effetti della sentenza dichiarativa della filiazione?


Come innanzi accennato, la sentenza dichiarativa della filiazione produce gli effetti di uno spontaneo riconoscimento ed implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione matrimoniale.

Gli effetti della dichiarazione giudiziale si producono retroattivamente, fin dal momento della nascita.

In particolare, l’obbligo di mantenimento grava su ognuno dei genitori fin dal momento della nascita e al genitore che abbia compiuto per primo il riconoscimento spetta, per il periodo in cui ha provveduto da solo alle necessità del figlio, il rimborso pro quota delle spese sostenute dalla nascita.

Il rimborso pro quota delle spese sostenute per il mantenimento del figlio ha natura indennitaria e quindi può essere liquidato in via equitativa, con riguardo agli esborsi presumibilmente sostenuti in concreto, alle esigenze dei figli e alle sostanze e ai redditi di ciascun genitore. 

La corresponsione del rimborso pro quota per il periodo precedente alla proposizione dell’azione prescinde da un’espressa domanda di parte.


Editor: Avv. Elisa Calviello

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Il diritto all’assegnazione della casa familiare

29 giu. 2021 tempo di lettura 4 minuti

Uno dei provvedimenti più importanti che deve assumere il Tribunale è quello relativo a quale dei genitori deve essere assegnata l’ex casa familiare nei procedimenti di separazione e divorzio oltre che nei procedimenti in camera di consiglio a tutela dei figli nati fuori del matrimonio.L’assegnazione della casa familiare a uno dei coniugi risponde all’esigenza di far conservare ai figli l’habitat domestico, inteso come il centro degli effetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, al fine di non far gravare sui figli stessi l’ulteriore trauma dello sradicamento dal luogo in cui si svolgeva la loro esistenza.L’articolo 337 sexies c.c. stabilisce che la casa familiare deve essere assegnata tenendo conto prioritariamente conto dell’interesse dei figli indipendentemente dalle condizioni economiche dei genitori.Oggetto di assegnazione è solo quell’immobile che sia stato centro di aggregazione durante la convivenza comprendente anche i beni mobili, gli arredi, le suppellettili e dell’attrezzatura tesi ad assicurare le esigenze della famiglia.Quali sono i presupposti per l’assegnazione della casa coniugale?Il diritto del coniuge assegnatario è opponibile ai terzi?Se la casa coniugale è in locazione il coniuge assegnatario subentra ex lege nel contratto?Quanto avviene l’estinzione del diritto di godimento della casa coniugale?1 – Quali sono i presupposti per l’assegnazione della casa coniugale?Secondo quanto statuito dal codice civile e dalla legge divorzile il godimento della casa familiare è attribuito tenendo conto esclusivamente dell’interesse dei figli.Il Tribunale prima di provvedere all’assegnazione della casa familiare deve verificare che, da un lato sussistano figli minori o maggiorenni non autonomi, in secondo luogo che il collocamento dei figli avvenga in favore di uno dei genitori al quale andrà assegnata la casa ed infine che la casa di cui si chiede l’assegnazione sia quella familiare cioè quella occupata dai genitori prima del provvedimento giudiziale.L’assegnazione della casa familiare comporterà l’assegnazione del mobilio compreso ed il genitore tenuto ad allontanarsi potrà asportare solo i propri effetti personali. In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all’altro, entro il termine perentorio di trenta giorni o quello indicato all’interno dell’accordo di separazione/divorzio, l’avvenuto cambio di residenza o di domicilio. L’assegnazione della casa per provvedimento del giudice comporterà che il genitore beneficiario subentri in tutti i diritti e dovere correlati come il pagamento degli oneri condominiali e simili.In sostanza il genitore assegnatario dovrà corrispondere al condominio le spese di gestione ordinaria, nonché dovrà far fronte a tutte le utenze.  Per quanto riguarda gli oneri condominiali straordinari, questi secondo la normativa generale, restano a carico del proprietario. 2 - Il diritto del coniuge assegnatario è opponibile ai terzi?A tutela dell’assegnatario la legge prevede espressamente che il provvedimento di assegnazione è suscettibile di trascrizione nell’apposito registro immobiliare della Conservatoria per renderlo opponibile a eventuali terzi che abbiano acquistato la casa dopo la trascrizione.È possibile opporre l’assegnazione anche a chi intende costituire altri diritti reali sulla casa.Ciò significa che i terzi a cui è nota l’esistenza dell’assegnazione, in quanto trascritta, devono attendere la revoca o la cessazione di tale provvedimento per poter entrare in possesso dell’immobile acquistato.È necessario precisare che se l’assegnazione è disposta sulla base della concorde richiesta dei coniugi in sede di giudizio di separazione, in assenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti, non è opponibile né ai terzi e né al coniuge non assegnatario che vuole proporre domanda di divisione del bene di cui è proprietario.L’opponibilità è infatti collegata al presupposto che il coniuge assegnatario sia anche affidatario dei figli. 3 - Se la casa coniugale è in locazione il coniuge assegnatario subentra ex lege nel contratto?Nel momento in cui la casa coniugale è in locazione e il contratto è intestato al genitore estromesso oppure ad entrambi i coniugi, in caso di separazione giudiziale (e nel caso di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio) subentra solo il coniuge a cui è assegnata la casa familiare. Per legge il coniuge assegnatario subentra nel contratto di locazione e diventa naturalmente obbligato al pagamento dei canoni e delle relative spese di conduzione.Tale effetto legale si produce anche in capo al convivente di fatto affidatario della prole.4 - Quanto avviene l’estinzione del diritto di godimento della casa coniugale?Le legge indica determinati presupposti, in presenza dei quali, le parti possono chiedere al giudice di revocare l’assegnazione della casa familiare: a) nel momento in cui i figli non convivono più o diventano economicamente indipendenti; b) il coniuge assegnatario non abita più nella casa familiare o cessa di abitarvi stabilmente; c) il coniuge assegnatario inizia una convivenza more uxorio nella casa assegnata o contrae nuovo matrimonio; c) uno dei coniugi cambio la propria residenza o domicilio. Nel momento in cui si verificano uno dei predetti fatti l’assegnazione non viene meno di diritto ma sarà il coniuge interessato chiedere la revoca al Tribunale, il quale dovrà decidere in base alla valutazione nell’interesse primario dei figli minori.Il coniuge interessato alla revoca dell’assegnazione della casa coniugale dovrà presentare ricorso per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio ed avrà l’onore di provare il fatto posto alla base della richiesta di revoca. La prova sarà abbastanza rigorosa nel momento in cui c’è la presenza di figli affidati o conviventi con l’assegnatario, in ogni caso il giudice deve verificare se la revoca contrasti con i preminenti interessi della prole.Editor: Avv. Elisa Calviello

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L’adozione di maggiorenne

16 mag. 2022 tempo di lettura 4 minuti

L’adozione di persone di maggiore d’età (conosciuta anche come “adozione civile”) è disciplinata dal Libro I, Titolo VII, capo I e II del Codice Civile articolo 291, dove i presupposti e la procedura sono completamenti diversi rispetto a quelli dell’adozione del minore. Questa forma di adozione ha come finalità quella di garantire all’adottante senza discendenti la continuità del nome e del patrimonio o quella di supplire a un’esigenza di solidarietà formalizzando un rapporto di stabile assistenza.L’adozione di maggiori di età conferisce all’adottato lo status di figlio adottivo, che va ad aggiungersi al suo stato familiare precedente. In origine l’istituto in esame era considerato quale “rimedio” per le persone senza figli che volessero trasmettere cognome e patrimonio a terzi, ma nel tempo l’adozione di maggiori di età ha assunto una funzione ed una lettura più moderna adatta all’epoca contemporanea. 1. A chi spetta la legittimazione e quali sono le condizioni per adottare?2. Il procedimento per l’adozione di maggiorenne 3. Quali sono gli effetti e l’eventuale revoca dell’adozione4. Cessazione degli effetti dell’adozione1 – A chi spetta la legittimazione ad adottare?Può chiedere di adottare: a) coniugi o conviventi; b) singole persone; i requisiti dell’adottante sono i seguenti: non avere discendenti; avere figli maggiorenni che acconsentono all’adozione; avere almeno 36 anni di età e almeno 18 anni di più della persona che si intende adottare.Per poter adottare un maggiorenne sono richieste le seguenti condizioni: a) consenso dell’adottante e dell’adottando; b) assenso dei genitori dell’adottando; c) assenso del coniuge dell’adottante se coniugati e non legalmente separati; d) assenso degli eventuali figli maggiorenni dell’adottante. Se negato l’assenso dei genitori o dei coniugi, il tribunale, su istanza dell’adottante, quando ritiene il rifiuto ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando, può pronunciare ugualmente l’adozione; in egual modo il tribunale può pronunciare l’adozione quando è impossibile ottenere l’assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate a esprimerlo.2 – Il procedimento per l’adozione di maggiorenne  La richiesta si presenta con una domanda in carta semplice diretta al presidente del tribunale del luogo di residenza dell’adottante. Non è necessaria l’assistenza di un legale.Il consenso dell’adottante e dell’adottando deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale. L’assenso necessario delle altre persone può, invece, essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata.Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica se tutte le condizioni richieste sono state adempiute e, se l’adozione conviene all’adottando, provvede con sentenza decidendo di far luogo o non far luogo all’adozione. La sentenza definitiva che pronuncia l’adozione è trascritta a cura del cancelliere del tribunale su apposito registro e comunica all’ufficiale di stato civile per l’annotazione a margine dell’atto di nascita dell’adottando.3 - Quali sono gli effetti e l’eventuale revoca dell’adozionePer ciò che concerne gli effetti dell’adozione: l’adottato: a) assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio; b) conserva tutti i diritti e doveri verso la sua famiglia di origine; c)non acquista alcun rapporto civile con i parenti dell’adottante; d) acquista i diritti successori nei confronti dell’adottante. L’adottante: a) non acquista alcun rapporto civile con la famiglia dell’adottato; b) non acquista diritti successori nei confronti dell’adottato. L’adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine si vuol dire che l’adozione non induce alcun rapporto civile tra l’adottante e la famiglia dell’adottato, né tra l’adottato e i parenti dell’adottante.L’adozione non attribuisce all’adottante alcun diritto di successione, mentre i diritti dell’adottato nella successione dell’adottante sono regolati dalle norme del codice civile.I predetti effetti si producono dalla data del provvedimento che pronuncia dell’adozione. È possibile revocare l’adozione di maggiorenne solo in casi specifici previsti dalla legge e segnatamente: a) per indegnità dell’adottato, e cioè quando questi abbia tentato alla vita dell’adottante o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero se si sia reso colpevole verso di loro di delitto punibile con una condanna non inferiore a tre anni. In tale caso la revoca dell’adozione può essere pronunciata dal tribunale su domanda dell’adottante; b) per indegnità dell’adottante, e cioè quando questi abbia tentato alla vita dell’adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui.In tale caso la revoca dell’adozione può essere pronunciata dal tribunale su domanda dell’adottato.4 -  Cessazione degli effetti dell’adozioneGli effetti dell’adozione cessano al momento del passaggio in giudicato della sentenza di revoca, che ha pertanto efficacia costitutiva: da quel momento viene meno lo status di figlio adottivo, e l’adottato perde il cognome, i diritti successori ed alimentari (così anche i figli di lui che, nati dopo l’adozione, avessero acquistato il cognome dell’adottante). È prevista, pertanto, l’efficacia ex nunc, perché si tratta di fatti verificatisi successivamente alla pronuncia di adozione, ma è prevista un’eccezione a tale principio: in un’ipotesi tassativa (costituita dal decesso dell’adottante per fatto imputabile all’adottato), gli effetti retroagiscono a tale momento, ma limitatamente ai diritti successori. 

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Obblighi alimentari

7 apr. 2022 tempo di lettura 4 minuti

Un componente della famiglia che versa in uno stato di bisogno e che non è in grado di provvedere ai propri interessi o alle proprie necessità può chiedere al tribunale di obbligare gli altri componenti della sua famiglia, secondo un ordine stabilito dalla legge, a intervenire per prestare quanto necessario a soddisfare i bisogni essenziali (artt. 433 – 448 c.c.).Il diritto agli alimenti ha una funzione e un contenuto più limitato rispetto a quello di mantenimento: include solo quanto è necessario per la vita di chi lo richiede, considerando la sua posizione sociale; si devono garantire solo i mezzi necessari alla sussistenza come il necessario per mangiare e una somma per pagare le spese essenziali per la casa.Il fondamento dell’obbligo alimentare risiede, dunque, nella solidarietà familiare.1. Chi può chiedere gli alimenti?2. Chi è obbligato agli alimenti?3. Come chiedere gli alimenti?4. Quando cessa l’obbligo alimentare?1 – Chi può chiedere gli alimenti?Il coniuge, i figli e gli altri componenti della famiglia legati da vincoli di parentela o affinità possono chiedere gli alimenti quando ricorrono le seguenti condizioni: a) si trovano in un reale stato di bisogno fisico o economico; b) non sono in grado di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento.Le condizioni economiche rilevanti sono quelle attuali in quanto non si devono considerare le vicende future eventuali quale ad esempio la probabile riscossione di crediti.Lo stato di bisogno sussiste quando un soggetto non è in grado di far fronte alle esigenze fondamentali della propria vita quali il vitto, l’abitazione, il vestiario e le cure mediche, per mancanza di adeguate sostanze patrimoniali e involontaria mancanza di un reddito di lavoro.Tale stato di bisogno deve essere valutato in relazione alle effettive condizioni del soggetto, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo dispone, compresi i redditi ricavabili dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto, e della loro idoneità a soddisfare le sue necessità primarie.2 – Chi è obbligato agli alimenti?Possono essere obbligati a prestare gli alimenti solo i soggetti che hanno un legale particolare con la persona incapace di provvedere alle proprie necessità, secondo il seguente ordine:a) coniuge; b) figli, anche adottivi, e in loro mancanza, discendenti prossimi; c) genitori e, in loro mancanza, discendenti prossimi; d) generi e nuore; e) suocero e suocera; f) fratelli e sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.L’obbligo sussiste anche: a) per le parti dell’unione civile; b) una volta cessata la convivenza di fatto, a carico del convivente nei confronti dell’altro che si trovi in uno stato di bisogno; c) a carico del soggetto beneficiato da una donazione, in caso di bisogno del donante. 3 – Come chiedere gli alimenti?Per chiedere gli alimenti il soggetto che versa in uno stato di bisogno deve promuovere un’azione giudiziale davanti al tribunale.L’obbligazione alimentare è strettamente personale e la relativa azione può essere esercitata solo dal suo titolare o dal suo rappresentante legale; pertanto il genitore non può esercitare l’azione per gli alimenti spettanti al figlio maggiorenne, anche se questo convive con il genitore stesso. La domanda si propone nei confronti degli obbligati ai sensi dell’articolo 433 c.c e nel momento in cui chi chiede gli alimenti lo fa nei confronti di un obbligato in ordine successivo ha l’onere di dimostrare che gli obbligati di grado anteriore non hanno la possibilità economica di adempiere, in tutto o in parte, alla loro obbligazione e la sussistenza di condizioni economiche sufficienti nel soggetto che indica come obbligato.Il soggetto chiamato a somministrare gli alimenti può liberarsi dall’obbligo provando che le proprie condizioni economiche non sono idonee a sopportare il carico degli alimenti. Per accertare lo stato di bisogno del richiedente il tribunale può ordinare indagini presso istituti bancari e verifiche dei rapporti di conto corrente.Il tribunale adotta la decisione sugli alimenti con sentenza e gli alimenti sono dovuti dal giorno dopo la domanda giudiziale, non sono dovuti, invece, gli alimenti per il passato: l’avente diritto non può chiedere la liquidazione degli alimenti per i mesi precedenti alla richiesta anche se in tali mesi versava in uno stato di bisogno.Chi deve somministrare gli alimenti può scegliere se farlo mediante assegno periodico o accogliendo e mantenendo nella propria casa la persona che vi ha diritto. 4 - Quando cessa l’obbligo alimentare?L’obbligazione alimentare cessa nelle seguenti ipotesi: a) morte dell’obbligato; b) mutamento della situazione economica dell’obbligato o del soggetto avente diritto; c) annullamento del matrimonio; d) revoca dell’adozione; e) disconoscimento di paternità; f) revocazione della donazione per cause diverse dalla violazione dell’obbligo alimentare.

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Genitori separati e diffusione dell'immagine dei minori sui social

20 dic. 2025 tempo di lettura 5 minuti

La pubblicazione e il relativo consenso di pubblicare e condividere le foto dei propri figli sui social è un tema molo dibattuto nel diritto di famiglia e rappresenta un terreno di scontro non solo per coppie sposate e non, ma anche in dottrina e giurisprudenza le opinioni sono spesso discordanti. Partiamo dall'assunto secondo cui, per potere pubblicare le foto dei figli minori, è necessario il consenso di entrambi i genitori che godano della responsabilità genitoriale. In tal modo, si cerca di tutelare il diritto costituzionalmente rilevante all’immagine e alla riservatezza, che nel caso dei bambini gode di una salvaguardia privilegiata che trova il suo fondamento giuridico nella legge 176/1991, che ha ratificato in Italia la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (la quale, all’art. 16 c.1, prevede che i minori non possano essere oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella loro vita privata, né di affronti illegali al loro onore e reputazione) nonché nell’articolo 10 del Codice civile, e nell’articolo 2 della Costituzione. Più recentemente, è anche intervenuto il Regolamento Europeo sulla Privacy, il quale dispone che: “I minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali (…)”; (Considerando n. 38 Regolamento UE 679/2016). Il medesimo Regolamento (articolo 8), come attuato in Italia (d.lgs. n. 101/2018 art. 2 quinquies), stabilisce che il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a 14 anni, come la pubblicazione di immagini, sia lecito purché il consenso venga prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale. Fatte tali necessarie premesse, esaminiamo alcune pronunce di diversi Tribunali, che si sono pronunciati al riguardo:Il Tribunale di Trani (ordinanza 30 agosto 2021) ha accolto il ricorso d’urgenza promosso dal padre di una minore nei confronti della madre, da cui era legalmente separato, per rimuovere le immagini e le informazioni relative alla figlia pubblicate sui social network, inibendone la futura diffusione senza l’espresso consenso paterno e condannando la madre, ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c., al pagamento di una somma di denaro - a favore della figlia - per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento e per ogni violazione o inosservanza successiva.Infatti, la Corte ha ritenuto fondate le ragioni di un padre, in totale disaccordo sulla pubblicazioni di immagini della figlia minore, e ha ordinato alla madre di rimuovere dai propri social tutte le immagini pubblicate della figlia, le ha inibito per il futuro di diffondere immagini e video della minore senza il consenso del padre e l’ha addirittura condannata una cifra simbolica per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento e, dunque, nella cancellazione delle immagini già pubblicate. - Questa pronuncia ricalca un meno recente, ma sempre attuale, provvedimento del Tribunale di Mantova del 2017. In quella occasione il Tribunale ha considerato l’inserimento di foto dei figli minori sui social, avvenuto con l’opposizione dell’altro genitore, una violazione di norme interne e internazionali: l’articolo 10 del codice civile, gli articoli 4,7,8 e 145 del Codice in materia di dati personali e gli articoli 1 e 16, comma 1, della Convenzione di New York del 1989, ratificata dall’Italia nel 1991 e l’art. 8 del Regolamento europeo n. 679 del 2016 (non ancora in vigore all’epoca).Questa pronuncia ricalca un meno recente, ma sempre attuale, provvedimento del Tribunale di Mantova del 2017. In quella occasione il Tribunale ha considerato l’inserimento di foto dei figli minori sui social, avvenuto con l’opposizione dell’altro genitore, una violazione di norme interne e internazionali: l’articolo 10 del codice civile, gli articoli 4,7,8 e 145 del Codice in materia di dati personali e gli articoli 1 e 16, comma 1, della Convenzione di New York del 1989, ratificata dall’Italia nel 1991 e l’art. 8 del Regolamento europeo n. 679 del 2016 (non ancora in vigore all’epoca).Anche il Tribunale di Roma, sulla scia di precedenti decisioni, ha dichiarato che "deve essere disposta, a tutela del minore e al fine di evitare il diffondersi di informazioni anche nel nuovo contesto sociale frequentato dal ragazzo, l’immediata cessazione della diffusione da parte della madre in social network di immagini, notizie e dettagli relativi ai dati personali e dati personali e alla vicenda giudiziaria inerente il figlio". Tra le ultime pronunzie vi è la sentenza del Tribunale di Rieti n. 443 del 17.10.2022 che si è occupata del caso di una zia (sorella della madre dei minori) che ha condiviso su una nota piattaforma social la foto di due bambini senza il consenso del padre. Il Giudice ha stabilito che “la pubblicazione sui social network di fotografie ritraenti soggetti minori di età richiede il necessario preventivo consenso esplicito di entrambi i genitori ai sensi dell’art. 320 c.c., in quanto si tratta di un atto che eccede l’ordinaria amministrazione, avente ad oggetto il trattamento di dati sensibili". Qualora si violi tale principio, è risarcibile il danno non patrimoniale da lesione del diritto all’immagine e del diritto alla privacy del minore ritratto, purché allegato in modo sufficientemente specifico e provato, sia pure per presunzione. Dal nostro punto di vista condividiamo pienamente tali decisioni, che sono prese nel pieno rispetto del concetto di bigenitorialità alla base del nostro ordinamento e che rispecchiano, a parte ogni altra considerazione, l'importanza della condivisione su scelte fondamentali che riguardano i figli. Resta, infine da chiarire quando diventa reato pubblicare le foto dei minori sui social. Di questo, però, ci occuperemo in un prossimo intervento!

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