Malversazione a danno dello Stato: configurabile in caso di prestito Covid?

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Pubblicato il 2 lug. 2021 · tempo di lettura 6 minuti

Malversazione a danno dello Stato: configurabile in caso di prestito Covid? | Egregio Avvocato
Il decreto liquidità (d.l. n. 23/2020) tra le misure adottate per far fronte all'emergenza da COVID-19 ha previsto anche la possibilità per le imprese di chiedere un finanziamento garantito da SACE. Quest’ultima è una società per azioni avente quale unico socio Cassa Depositi e Prestiti, e concede garanzia su finanziamenti sotto qualsiasi forma erogati alle imprese, colpite dall’emergenza Covid-19, che hanno sede legale in Italia. La legge prevede, inoltre, un vincolo di scopo per il finanziamento coperto da questa garanzia. L’impresa che non rispetti tale vincolo di destinazione è perseguibile per il reato di malversazione a danno dello Stato ex art. 316 bis c.p.?


  1. Il finanziamento garantito da SACE e le sue caratteristiche
  2. Presupposti del reato di malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)
  3. Decisione della Corte di Cassazione n. 22119 del 2021 


1 - Il finanziamento garantito da SACE e le sue caratteristiche


La cd. Garanzia Italia di SACE è uno strumento di supporto previsto dal decreto liquidità (d.l. n. 23/2020) a favore delle imprese, alle quali possono essere rilasciate garanzie a condizioni agevolate, controgarantite dallo Stato, sui finanziamenti per liquidità, ristrutturazioni e investimenti erogati dagli istituti di credito.

Le imprese che vogliano richiedere tale agevolazione non devono avere una specifica forma giuridica né operare in un particolare settore, ma devono avere i seguenti requisiti:

  • sede in Italia;
  • che si siano trovate in una situazione di difficoltà in un momento successivo al 31 dicembre 2019, a seguito dell’epidemia di Covid-19;
  • che abbiano fino a 249 dipendenti che hanno già utilizzato il Fondo Centrale di Garanzia fino a completa capienza.

Per ottenere la garanzia SACE l’impresa deve richiedere alla banca (o altro soggetto abilitato all'esercizio del credito) un finanziamento con garanzia dello Stato. Il soggetto finanziatore verifica i criteri di eleggibilità, effettua istruttoria creditizia e, in caso di esito positivo del processo di delibera, inserisce la richiesta di garanzia nel portale online di SACE. Quest’ultima processa la richiesta e, in caso di esito positivo del processo di delibera, assegna un Codice Unico Identificativo (CUI) ed emette la garanzia, controgarantita dallo Stato. A quel punto, il soggetto finanziatore eroga al richiedente il finanziamento richiesto con la garanzia di SACE controgarantita dallo Stato.

La legge prevede, inoltre, un vincolo di scopo per il finanziamento coperto dalla garanzia: il finanziamento deve essere destinato a sostenere costi del personale, dei canoni di locazione o di affitto di rami di azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia. Tale requisito deve essere “documentato e attestato” dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria (art. 1, co. 2, lett. n.).


2 - Presupposti del reato di malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)


Il reato previsto dal legislatore all’art. 316 bis c.p. è un reato inserito nel Titolo II tra i reati contro la Pubblica Amministrazione, e punisce con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni il privato che, avendo ricevuto particolari contributi, sovvenzioni e finanziamenti caratterizzati da uno specifico vincolo di destinazione, li utilizzi invece per finalità differenti da quelle prestabilite.

Questa fattispecie, dunque, non si occupa affatto della fase genetica (cioè di come il privato abbia ottenuto quelle somme), ma si occupa della fase successiva, e cioè della fase dell’utilizzo e dell’impiego delle somme di denaro che il privato abbia ricevuto dalla PA. È quindi una fattispecie profondamente diversa da quelle previste dagli artt. 640, 640bis e 316 ter c.p. (rispettivamente, truffa, truffa aggravata per il perseguimento di erogazioni pubbliche e indebita percezione a danno dello Stato). Queste norme si riferiscono alle condotte dirette ad ottenere questi finanziamenti, e puniscono il privato che abbia ricevuto le somme dallo Stato mediante raggiri o dichiarazioni false. L’art. 316 bis c.p., invece, presuppone che il soggetto abbia già questo denaro, e guarda a come lo stesso venga impiegato. Secondo la tesi prevalente, infatti, la fattispecie di cui all’art. 316 bis c.p. concorre con le altre appena esaminate: il soggetto dovrà eventualmente rispondere di entrambi i reati; non può esserci un concorso apparente di norme, trattandosi di due fasi totalmente diverse, ma ci sarà invece concorso di reati.

Ai sensi dell’art. 316 bis c.p. il finanziamento deve essere caratterizzato da un vincolo di destinazione. Il privato deve avere l’obbligo di impiegare le somme ricevute per una certa finalità; non può configurarsi il reato di malversazione a danno dello Stato nel caso in cui si tratti di un ordinario finanziamento senza vincoli. Si evidenzia, peraltro, che viene punito non solo chi impiega il denaro per una finalità del tutto privatistica, ma anche chi lo impiega sempre per una finalità pubblica ma diversa da quella prestabilita. Anche se il denaro è stato impiegato per un’attività di interesse pubblico, ma diversa rispetto a quella per il quale il denaro è stato erogato, allora si ricadrà nella malversazione. Lo stesso vale per il non impiego


3 - Decisione della Corte di Cassazione n. 22119 del 2021 


Alla luce di quanto finora esposto, si potrebbe ritenere che possa configurarsi il reato di malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.) in capo all’impresa che, una volta ricevuto il finanziamento vincolato garantito da SACE, lo utilizzi per finalità diverse da quelle indicate dalla legge. Apparentemente, infatti, sussistono tutti i requisiti: ottenimento di un finanziamento, sussistenza di un vincolo di destinazione, utilizzo per una finalità diversa da quella prestabilita.

Tuttavia, di recente la Corte di Cassazione (sent. n. 22119 del 2021) ha escluso la configurabilità del reato in esame nel caso di finanziamento garantito da SACE. 

In primo luogo, la Corte ha ricordato come la fattispecie prevista dall’art. 316 bis c.p. sia posta a tutela della corretta gestione e utilizzazione delle risorse pubbliche destinate a fini di incentivazione economica

Di seguito, ha poi evidenziato che invece il finanziamento erogato ai sensi del cd. decreto liquidità, come convertito dalla Legge n. 40/2020, non è idoneo ad integrare il presupposto della condotta esaminata: la condotta di sviamento del finanziamento ricevuto dall’istituto di credito, e quindi l’utilizzo dello stesso per un fine differente da quello prestabilito, non può essere ricondotto nell'ambito del reato di malversazione ai danni dello Stato.

Nella fattispecie in esame, infatti, il finanziamento, anche se connotato da una particolare agevolazione (e quindi da onerosità attenuata) e nonostante sia destinato alla realizzazione delle finalità di interesse pubblico, non viene erogato direttamente dallo Stato o da un ente pubblico, bensì da un soggetto privato (nella specie, un istituto bancario).

Mancherebbe, quindi, un elemento fondamentale per la sussistenza del reato contro la Pubblica Amministrazione ex art. 316 bis c.p., e cioè l’utilizzo indebito di risorse pubbliche

Dunque, nel caso in cui l’impresa abbia ottenuto il finanziamento garantito da SACE e destini le somme ricevute ad una finalità differente da quella prestabilita dal d. l. n. 23/2020 non potrà essere chiamato a rispondere del reato di malversazione a danno dello Stato. Solo l'inadempimento dell’obbligazione restitutoria renderà operativa la garanzia pubblica e, in assenza di tale presupposto, ogni onere connesso all'erogazione del finanziamento rientra esclusivamente nel rapporto principale tra l'impresa ed il soggetto finanziatore, che è un rapporto privatistico.


Editor: dott.ssa Claudia Cunsolo

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Truffa online e circostanza aggravante della c.d. minorata difesa

21 giu. 2021 tempo di lettura 6 minuti

La rapida diffusione della tendenza di condurre le pratiche commerciali sul web ha portato la giurisprudenza di legittimità a interrogarsi sulla configurabilità della circostanza aggravante della c.d. minorata difesa in relazione alle ipotesi delittuose di truffa perpetrate online. Cerchiamo dunque di fornire la definizione di ‘minorata difesa’ e di analizzare i presupposti che ad avviso della Corte di cassazione devono sussistere ai fini del riconoscimento dell’aggravante in caso di truffa online.Quali sono gli elementi costitutivi del reato di truffa?Cosa si intende per ‘minorata difesa’?Truffa online e minorata difesa: qual è la posizione della giurisprudenza?Quali sono le conseguenze derivanti dalla sussistenza della circostanza aggravante?1 - Quali sono gli elementi costitutivi del reato di truffa?Abbiamo già avuto l’occasione di affrontare l’argomento del reato di truffa perpetrato attraverso l’utilizzo di mezzi telematici (se sei interessato clicca qui per saperne di più). Per quanto qui di interesse – vale a dire l’applicabilità della circostanza aggravante della c.d. minorata difesa – sarà dunque sufficiente menzionare concisamente gli elementi costitutivi della disposizione incriminatrice.Nel codice penale, la c.d. truffa online – nella quale una persona potrebbe incorrere navigando in internet – non trova collocazione in una fattispecie delittuosa ad hoc, ma può essere sussunta nel ‘tradizionale’ reato di truffa di cui all’art. 640 c.p. La peculiarità della truffa online risiede semplicemente nel luogo di verificazione della condotta illecita e, quindi, delle relative modalità di manifestazione del reato: gli artifizi e i raggiri, difatti, si concretizzano attraverso l’utilizzo del web.La regolamentazione predisposta dal legislatore penale, tuttavia, è sempre la medesima. L’art. 640 c.p., infatti, prevede in ogni caso la pena detentiva da sei mesi a tre anni e una multa compresa tra 51 e 1.032 euro per colui il quale, attraverso artifizi o raggiri, induca taluno in errore provocando per sé o per altri un profitto ingiusto e, specularmente, arrecando un danno all’altra persona. Affinché il reato possa dirsi consumato, quindi, è necessario che la condotta truffaldina (gli artifizi o i raggiri) induca dapprima in errore la vittima, la quale è così portata ad avere un comportamento che altrimenti non avrebbe tenuto; da ciò deve derivarne, da un lato, un danno, che secondo l’opinione prevalente deve essere di natura patrimoniale, e dall’altro un profitto ingiusto, che invece può essere inteso anche in un senso non strettamente economico.2 - La circostanza aggravante della c.d. minorata difesaCon l’appellativo ‘minorata difesa’ si fa riferimento a una circostanza aggravante comune e ad efficacia comune – ossia che determina un aumento sino a un terzo della pena che dovrebbe essere inflitta per il reato ‘semplice’ – prevista dall’art. 61, co. 1 n. 5 c.p., che più specificatamente prescrive l’aggravamento di pena per “aver approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o la privata difesa”. La circostanza aggravante, in altre parole, concerne una serie di situazioni legate a fattori ambientali o personali di cui il soggetto attivo del reato approfitta consapevolmente al fine di trarre in inganno la vittima. Così, ad esempio, il caso in cui si compia una truffa a danno di una persona che versi in uno stato fisico o psichico di particolare debolezza o, come vedremo nel paragrafo successivo, qualora il reato venga commesso approfittando delle peculiari condizioni di operatività del web. Come previsto espressamente dalla disposizione, inoltre, non è necessario che la difesa della persona offesa sia completamente impedita, ma è sufficiente che venga soltanto ostacolata.3 - Truffa online e minorata difesa: la posizione della giurisprudenza di legittimitàLa configurabilità della circostanza aggravante della minorata difesa con riferimento all’ipotesi delittuosa della truffa perpetrata online è stata più volte oggetto di attenzione da parte della giurisprudenza di legittimità. Specialmente negli ultimi anni – in ragione della repentina diffusione delle pratiche commerciali sul web – la Corte di cassazione ha affrontato la questione in svariate occasioni. I giudici di legittimità, nel riconoscere la potenziale sussistenza della circostanza aggravante in caso di truffa online, hanno identificato quale elemento dirimente ai fini dell’integrazione della minorata difesa la costante distanza intercorrente tra venditore e acquirente, i quali, operando tramite internet, si trovano in luoghi fisici diversi e, con ogni probabilità, molto distanti tra loro [così Cass. pen., sez. II, ud. 14 ottobre 2020 (dep. 13 gennaio 2021), n. 1085, nonché più di recente Cass. pen., sez. II, 14 gennaio 2021 (dep. 31 marzo 2021), n. 12427]. La distanza nella contrattazione, a ben vedere, pone il venditore in una posizione di vantaggio rispetto al soggetto acquirente, il quale, non avendo la possibilità di visionare personalmente il prodotto, per concludere la trattativa deve fidarsi delle immagini che gli vengono messe a disposizione. Inoltre, il venditore, utilizzando gli strumenti informatici e telematici, può schermare la propria identità, nonché sottrarsi con facilità alle conseguenze della propria condotta truffaldina. È di tutta evidenza, dunque, come le peculiarità della contrattazione telematica – determinando un ostacolo nella privata difesa – consentono il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art. 61, co. 1 n. 5 c.p.Con riferimento alla condizione di ricorrenza dell’aggravante in questione – vale a dire la distanza nella contrattazione condotta tra acquirente e venditore – è tuttavia necessaria una specificazione. La distanza, come detto, deve essere costante, ossia deve permanere per tutta la durata delle trattative. Qualora ciò non avvenga – come sostenuto dalla Corte di cassazione – non potrebbe dirsi integrata l’aggravante della minorata difesa [ancora Cass. pen., sent. n. 1085/2020, che non ha riconosciuto la sussistenza dell’aggravante]. È l’ipotesi, ad esempio, della contrattazione iniziata su piattaforme telematiche e poi proseguita anche attraverso incontri di persona. In un caso del genere, evidentemente, verrebbe meno la posizione di svantaggio in cui versa il potenziale acquirente all’inizio della trattativa condotta online.  4 - Quali sono le conseguenze derivanti dalla sussistenza della circostanza aggravante?Dal riconoscimento della circostanza aggravante di cui si discute discendono una serie di conseguenze particolarmente significative in punto di contestazione del reato di truffa. Quella più evidente, anzitutto, riguarda il trattamento sanzionatorio del reato, la cui cornice edittale, ai sensi dell’art. 640, co. 2 c.p. si innalza nella pena detentiva sino a un massimo di cinque anni e nella multa sino a 1.549 euro. In virtù dell’art. 131-bis, co. 2 c.p., che menziona espressamente la circostanza della minorata difesa, il fatto di reato non può essere considerato di particolare tenuità e, pertanto, non è incluso nell’ambito applicativo della causa di esclusione della punibilità.Da un punto di vista processuale, poi, il reato diviene procedibile d’ufficio e non più in funzione della querela presentata dalla persona offesa. Ai sensi dell’art. 278 c.p.p., inoltre, differentemente dalla regola generale si tiene conto della minorata difesa nella determinazione della pena ai fini dell’applicazione delle misure cautelari. Da ciò ne discende, sempre con riferimento alla truffa, che innalzandosi la pena detentiva massima sino a cinque anni potrà essere disposta, laddove ricorrano i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari, la custodia cautelare in carcere [questione peraltro oggetto della citata sentenza della Corte di cassazione, si veda supra Cass. pen., sent. n. 1085/2020].Editor: Avv. Davide Attanasio

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Egregio Avvocato

Introduzione al Gang Stalking Organizzato

15 lug. 2023 tempo di lettura 18 minuti

Il Gang stalking è un’operazione di infiltrazione e spionaggio che viene organizzata come forma sistematica di controllo per molestare e perseguitare in ogni luogo un individuo preso di mira. L’individuo viene quindi posto sotto forme palesi e segrete di sorveglianza. La persona viene seguita e monitorata 24/7. Per seguire l’individuo vengono impiegati gruppi di persone a piedi e pattuglie di veicoli per i spostamenti, come parte del processo di monitoraggio vengono impiegati sistemi di tecnologia satellitare di vario tipo. Per comunicare tra loro gli Stalker utilizzano segni con le mani o parole chiavi per segnalare la persona presa di mira ad altri cittadini informatori, i quali assumeranno il compito di fare lo stesso di zona in zona. Come mezzi di scambio comunicazione oggi vengono utilizzati anche cellulari, internet, radiotrasmittenti eccetera.Il Gang Stalking o Stalking Organizzato è molto diffuso anche in Italia,spesso accompagnato da mezzi di tortura a distanza con armi ad energia diretta e sistemi psicotronici per pressare ed intimorire la vittima.Nella parte iniziale del programma la persona viene monitorata al fine di conoscerne le abitudini,il carattere,l’indole,le fragilità per poter dopo creare uno schema personalizzato di stalking.Il Gang Stalking ha molte somiglianze con il mobbing sul lavoro, ma avviene in modo molto più esteso e articolato. Si chiama Gang Stalking proprio perché il bersaglio è seguito e spiato in tutto e per tutto, posto sotto sorveglianza intrusiva da gruppi organizzati ,il “Covert Fonti intelligenza umana”, noto anche come informatori Citizen, spie civili. Gli stalker che vengono reclutati appartengono a qualunque ceto sociale in base alla necessità del momento.Le indagini di Cointelpro e i programmi SQUAD RED e gli stessi programmi della Rosa Rossa sono stati utilizzati sia per il monitoraggio,che per la persecuzione di vari gruppi e persone. Essi sono stati in vigore per più di cento anni e hanno per l’appunto impiegato “Covert Fonti intelligenza umana”. Queste azioni sono progettate per distruggere il bersaglio nel corso degli anni,far si che venga considerato come pazzo e poco attendibile attraverso le molestie che si muovono parallelamente alla diffusione di calunnie, creando una situazione di emarginazione ed isolamento ed infine privandolo di qualunque forma di sostegno da parte della comunità.Gli obiettivi secondari sono quelli di rendere il bersaglio il più possibile vulnerabile e disorientato,riducendolo spesso ad una condizione di esasperazione,senza casa, senza lavoro,senza soldi nè amici per poter meglio riuscire nell’istigazione al suicidio forzato, proprio come quello che hanno fatto in alcune operazioni mosse dalla Cointelpro.Per comprendere meglio questo fenomeno,le dinamiche sono state riassunte nel seguente documento:“Stalking terroristici in America” di David Arthur Lawson.David Lawson è un investigatore privato autorizzato dalla Florida. Ha seguito questi gruppi di stalking dall’interno e dall’esterno per 12 anni. Ha anche viaggiato con loro. In una recente e-mail, a proposito dei gruppi canadesi, David Lawson ha detto quanto segue:“Quando ho viaggiato con il gruppo verso le cascate del Niagara a Buffalo, avremmo potuto unirci ai canadesi nell’attraversare il confine ed essi sarebbero potuti venire con noi negli Stati Uniti, di tanto in tanto.”Questo dà solo un’indicazione di quanto questi gruppi di stalking siano numerosi e ben organizzati.Domande frequenti:Chi c’è dietro i gruppi di stalking?Chi è considerato una minaccia per una società o un’industria?Che cosa sono questi gruppi?Come sono finanziati?Chi sono i leader?Che cosa portano i leader fuori dal gruppo?Chi sono i membri?Che cosa fanno i membri al di fuori del gruppo?Qual è la psicologia dietro a tutto questo?Chi sono i bersagli dei gruppi?A che scopo i bersagli servono al gruppo?Come vengono individuati i bersagli?Quali sono gli obiettivi del gruppo?Come fanno a raggiungere i loro obiettivi?Quanto tempo dura uno stalking?In che modo i gruppi sensibilizzano il bersaglio?Quali altre tattiche vengono utilizzate?Altro di cui preoccuparsi sul tempo di un bersaglioSorveglianza AudioAlcuni punti ImportantiE la polizia?L’uso della “persuasione coercitiva” per controllare i membri della settaNewsgroup su Internet/ForumIl Dipartimento di Giustizia americano definisce “Vendetta / Stalking terroristico”1. Chi c’è dietro i gruppi di stalking?Le aziende: i gruppi vengono utilizzati dalle aziende che li utilizzano per importunare i loro nemici o nemici potenziali.La criminalità organizzata: molti gruppi hanno legami con criminali e con le associazioni di criminalità organizzata.2. Chi è considerato una minaccia per una società o industria?Informatori della polizia, attivisti,persone che vanno contro corrente osteggiando sistemi di criminalità,persone che conoscono segreti e diffondono notizie scomode.3. Che cosa sono questi gruppi?Sono eserciti privati. Essi sono prima di tutto gruppi criminali.Agiscono sul bersaglio segnalato con lo schema di un gioco per distruggere e neutralizzare il soggetto.4. Come sono finanziati?I gruppi sono ben finanziati da: società, aziende private e altri gruppi criminali che commettono crimini come: rapine, furti , traffico di droga,prostituzione ed altro.Alcuni bersagli sono una fonte di reddito d’impresa dei gruppi e sono gestiti come fossero degli affari. Gli unici beneficiari finanziari sono in maggioranza i leader.5. Chi sono i leader?I leader fingono di essere i più grandi personaggi della vita, con sfondi eroici. Essi sono guardati con rispetto dai loro seguaci. In genere, il loro background e presunto eroismo ,non possono essere verificati in modo indipendente, perché si tratta di presunta ‘sicurezza nazionale’. I leader fingono che i loro gruppi siano impegnati a realizzare alcuni cambiamenti. Di solito, i capigruppo rimangono isolati dalle attività dei loro seguaci. I leader non si incontrano privatamente con i membri del gruppo.6. Che cosa i leader portano fuori dal gruppo?Potere finanziario e/o potere politico7. Chi sono i membri?Gruppi estremisti di destra come per esempio la Chiesa Mondiale del Creatore (WCOTC: World Church of the Creator) e le Nazioni ariane o gruppi estremisti di sinistra e estremisti di interesse speciale (diritti degli animali, pro-life, ambiente, anti-nucleare). Dato che la loro adesione individuale è piuttosto piccola, i gruppi estremisti tendono a diffondersi su una rete locale. Essi sono composti da una combinazione di alcune persone provenienti da molti gruppi diversi della stessa zona. I gruppi nascondono la loro vera identità fingendo di essere gruppi di cittadini, circoli, chiese.8. Che cosa fanno i membri al di fuori del gruppo?Costoro credono di adempiere al “fine superiore” del gruppo, anche se possono avere solo un’idea generale dell’ideologia del gruppo. Essi si divertono con i loro amici e il divertimento consiste nello stalking e nell’effettuare molestie ai vari bersagli e impegnarsi in altre disobbedienze civili. Le persone attratte dai gruppi che praticano lo stalking sono quelle persone che si sentono impotenti, inferiori e arrabbiate. Esse sono autorizzate dal gruppo e in questo caso assumono un senso di potere.9. Qual è la psicologia dietro a tutto questo?Questo è un gioco: I gruppi sono radunati dalle costanti “vittorie”,vincono nei giochi che giocano con i loro bersagli. Al gruppo non importa che i bersagli non stiano giocando. Non importa se il bersaglio sa quello che gli sta succedendo intorno. È molto importante che i membri del gruppo sappiano quello che stanno facendo. Questo è il loro divertimento, si tratta di una dipendenza: molti diventano dipendenti. Questo soddisfa alcuni dei loro bisogni umani (vedi sopra). Si tratta di un’ossessione: i gruppi sono ossessionati da ogni aspetto della vita del loro bersaglio.Passano molto tempo a descrivere l’un l’altro quello che hanno fatto e la reazione del bersaglio, anche se non sempre è vero. Questi gruppi sono vere e proprie Sette, la loro interazione con gli altri è più importante della loro interazione con un bersaglio.10. Chi sono i bersagli dei gruppi?Funzionari pubblici (compresi i politici locali e burocrati), agenti IRS (Internal Revenue Service), vale a dire gli esattori delle tasse, agenti del Tesoro, attivisti di tutti i tipi, ma soprattutto attivisti dei diritti civili. Informatori della polizia.I funzionari pubblici, tra cui agenti di polizia, che sono stati accusati di illecito. Coloro che lavorano nei mezzi di comunicazione, tra cui la radio, la televisione e l’editoria, in particolare quelli che sono ebrei e quelli con la fama, ma che non hanno abbastanza denaro per isolarsi da questi gruppi.I gruppi attaccano anche i bersagli di comodo. Queste persone sono state scelte perché sono bersagli convenienti e non per qualsiasi altro motivo. Tra questi ci sono i tipi solitari che tendono a essere più vulnerabili alle loro tattiche di molestie rispetto a quelli con famiglia e amici intorno a loro. Gli obiettivi di comodo vengono utilizzati per fare pratica.Maniaci sessuali, i cui nomi, indirizzi e foto sono di dominio pubblico e quindi sono disponibili sui siti web del governo.11. A che scopo i bersagli servono al gruppo?Tutti i bersagli sono importanti in termini di: gruppi di raduno (vale a dire “che vincono” il gioco), fornendo attività, reclutamento di nuovi membri, mantenendo i membri esistenti in linea (per esempio), fare una dichiarazione alla comunità. Alcuni sono una fonte di reddito finanziario.12. Come vengono individuati i bersagli?Trasmissioni su emittenti radiofoniche, Internet, articoli di stampa, incontri pubblici. I membri del gruppo non agiscono sotto gli ordini diretti di chiunque – ciò significa che il leader identifica i bersagli, ma poi sono i seguaci a decidere cosa fare di loro.13. Quali sono gli obiettivi del gruppo?Molestare il bersaglio costantemente.Provocarne qualche reazione.Assicurarsi che il bersaglio sappia di essere osservato (noto anche come “sensibilizzare” il bersaglio).Cercare di fare in modo che il bersaglio interagisca con loro (indipendentemente se un bersaglio stia prendendo la spazzatura fuori la mattina, guida per andare al lavoro o sta seduto in un bar del posto). Idealmente, un bersaglio non sarà in grado di andare in nessun posto pubblico senza avere a che fare con loro in qualche modo.Distruggere la vita di una persona attaccando il suo punto più debole, che potrebbe includere il coniuge, i figli o i parenti anziani.14. Come fanno a raggiungere i loro obiettivi?Molte sono le tattiche collaudate osservando poi il risultato. Quelli che evocano una risposta dal bersaglio si ripetono. Essi si interrogano tra di loro se il bersaglio è stato sensibilizzato (cioè se è consapevole di essere il bersaglio degli stalker).15. Quanto tempo dura uno stalking?La maggior parte delle persone restano bersagli per diversi anni. Chi si occupa di attivismo di qualsiasi genere rimane bersaglio per tutta la vita. Di solito il trasferimento non aiutà, se uno viene preso di mira in una zona, lo resterà ovunque vada. ( Starfishgirl vorrebbe dire che alcuni bersagli riferiscono che spostarsi di nascosto verso gli stati settentrionali migliora significativamente la situazione ).16. In che modo i gruppi sensibilizzano il bersaglio?Scattando foto, filmando, prendendo nota. Avendo contrassegnato univocamente i veicoli, seguono il bersaglio dovunque va, parcheggiando lo stesso veicolo di notte davanti casa sua.17. Quali altre tattiche vengono utilizzate?Tattiche che riguardano il veicolo:Numerosi veicoli differenti sostano per aspettare in una certa area.Viaggiare in convogli facendo grandi sorrisi.Guidare in convogli segnalandosi l’un l’altro.Tentando di intercettare il veicolo del bersaglio agli incroci.Provando a far uscire il veicolo del bersaglio fuori strada.Eseguendo atti vandalici sul veicolo del bersaglio, tra cui: forare i pneumatici, graffiare la vernice, rubare le targhe, togliendo l’olio o il liquido antigelo per un periodo di tempo nella speranza di distruggere il motore. Rimuovendo e poi restituendo gli articoli, mettendo oggetti nei veicoli, o prendendo oggetti dalla residenza e mettendoli a bordo del veicolo o viceversa. Di solito non manomettono i freni e non commettono altri atti di sabotaggio che potrebbero lasciare delle prove.Tattiche per il Faccia a faccia:Seguire un bersaglio a piedi ovunque egli va.Rimanere in piedi attorno a un bersaglio, mentre sta pagando per un acquisto in un negozio.Accostarsi al bersaglio – vale a dire circondare il bersaglio in modo che non possa muoversi.Intimidire fisicamente un bersaglio rimanendo molto vicino.Sedersi vicino a un bersaglio in un ristorante.Fissare il bersaglio.Quando un bersaglio si trova da qualche parte in pubblico, i membri del gruppo tenteranno di sedersi dietro di lui per fare rumore, con qualsiasi mezzo, anche battendo i piedi sulla sedia.Camminare vicino e fare cose strane per attirare la sua attenzione, come ad esempio: ammiccare, guardare l’ora da un orologio immaginario al polso, fare le smorfie.Campagne di rumore:Fare rumore tutto il giorno. Disturbare il bersaglio mentre dorme (ad esempio, attraverso il rumore eccessivo). Cercare di svegliare il bersaglio di notte tutte le volte che è possibile. Fare in modo che ci siano persone che gridano fuori dalla casa del bersaglio. Numerosi veicoli fanno rumore attraverso lo stridio degli pneumatici, suonando il clacson e andando in giro per la zona.Le campagne di rumore negli appartamenti includeranno:Bussare sulle pareti nel mezzo della notte. Lasciare i rubinetti aperti, martellare, rumori provenienti dagli appartamenti superiori e / o inferiori, ed eventualmente dagli appartamenti su entrambi i lati. Idealmente, i rumori sono programmati in base all’attività del bersaglio, ad esempio: quando un bersaglio va fuori (per esempio in giardino), quando un bersaglio tira lo sciacquone in bagno, quando un bersaglio apre il rubinetto dell’acqua, quando un bersaglio cammina vicino a una finestra.Altre tattiche:Controllare la velocità di un convoglio di veicoli i cui i membri del gruppo possono stare in fila davanti a un bersaglio al solo scopo di cercare di farlo aspettare il più a lungo possibile. Bloccare un bersaglio che sta uscendo da un parcheggio.Controllare la velocità di un bersaglio in autostrada circondandolo con veicoli lenti che causano problemi e costringono il bersaglio a cercare di risolverli, come mettere le sicure agli sportelli della macchina.Creare un rompicapo affinché il bersaglio lo risolva. Il bersaglio è quasi obbligato a perdere il suo tempo seguendo degli indizi e ordini falsi. Vengono imposti al bersaglio un sistema di ricompense e punizioni per: comunicare e associarsi con altre persone. Ridere o aggredire i membri del gruppo.Causare problemi con i servizi telefonici (e altri servizi). A volte vengono installate delle cimici nella residenza di un bersaglio.( Starfishgirl vorrebbe dire che l’immissione di telecamere nascoste all’interno della casa di un bersaglio e dentro il bagno, la manomissione del computer e le intercettazioni telefoniche sono tattiche comuni di questi gruppi. )18. Altro di cui preoccuparsi sul tempo di un bersaglioIl tentativo di ribaltare la situazione intorno a un gruppo di stalking, per esempio, seguendo uno dei loro veicoli è proprio quello che vogliono. Rincorrerlo è ancora meglio. Se essi possono occupare il tempo di un bersaglio in quel modo, il successo di quel giorno è garantito. Sono di pattuglia. Non è possibile per loro sprecare il tempo. Come sempre, un bersaglio rischia di avere una penale presentata contro di lui e non ci saranno testimoni sufficienti.La proprietà deve essere protetta, ma un bersaglio non può lasciare che un gruppo controlli il suo tempo. Egli deve anche rendersi conto che non può controllare il loro tempo.19. Sorveglianza audioI gruppi di Stalker a volte installano cimici nella residenza di un bersaglio. Solitamente, si utilizzano cimici economiche che trasmettono su una frequenza che può essere monitorata da altri membri del gruppo utilizzando degli scanner. Le cimici costose sono riservate per i bersagli di alto livello.Se essi installano una cimice, i membri del gruppo saranno in grado di ascoltare il bersaglio all’interno della sua casa. In genere usano cimici di bassa potenza, che non trasmettono molto lontano, in modo da non attirare troppo l’attenzione.Essi potranno anche monitorare le frequenze utilizzate dal baby monitor, dai citofoni senza fili, ecc. Se sono capaci, intercetteranno anche le conversazioni telefoniche dei cellulari. Gli scanner convenzionali possono essere usati per ascoltare le conversazioni avvenute sui vecchi telefoni cordless e sui telefoni cellulari da 800 e 900 MHz. Gli scanner digitali provengono dal Canada e dal Messico e possono essere utilizzati per intercettare le conversazioni di telefoni cellulari più recenti. Su una frequenza, si sente solo un lato della conversazione. I nuovi telefoni cellulari cambiano frequentemente le loro frequenze di trasmissione, lasciando dei vuoti nella conversazione, per coloro che stanno ascoltando.20. Alcuni punti importantiL’obiettivo principale di tutte queste tattiche moleste sono i membri del gruppo, non il bersaglio. I membri del gruppo sono quelli che sono stati programmati. I leader definiscono la realtà per i propri membri, in modo che non importa se le tattiche non funzionano su un bersaglio.I membri del gruppo sono sensibilizzati a tutte le tattiche che impiegano. Lo Stalking su vari bersagli è solo una parte delle attività di questi gruppi. I membri sono addestrati a eseguire una serie di attività senza discutere. Non conoscono gli obiettivi dei loro leader. I destinatari delle molestie non avranno problemi a concludere che qualcuno ce l’ha con loro, ma la maggior parte delle vittime non sanno chi possa essere.21. E la polizia?I gruppi non hanno alcun rispetto per la legge o per chi la fa eseguire. Essi ritengono di essere superiori alla polizia, in parte a causa dei crimini di cui la fanno franca. I gruppi hanno un orgoglio che non mettono mai da parte. In realtà, lo fanno, ma ci vuole un lungo lavoro intenso da parte della Polizia. Nei piccoli centri, il numero dei membri di tali gruppi possono facilmente superare il numero di agenti di polizia. I gruppi affermano di avere il sostegno di alcuni ufficiali di polizia. Se è così, non sono molti. La maggior parte degli agenti di polizia, ad eccezione di quelli del Sud, non hanno familiarità con il modo in cui i gruppi operano. Di solito, la polizia non parla di gruppi di stalker. Un funzionario ha detto che è in arrivo una tempesta dato che i gruppi diventano sempre più grandi e più numerosi. Quando ci si avvicina alla polizia, è necessario parlare con gli ufficiali che gestiscono i gruppi estremisti.(Starfishgirl vorrebbe dire che il più delle volte i cattivi poliziotti sono coinvolti nello stalking, noi abbiamo personalmente assistito a questo.)22. L’uso della “persuasione coercitiva” per controllare i membri della settaLa coercizione è definita come, ” trattenere o limitare con la forza …”. Legalmente implica spesso l’uso della forza fisica, o la minaccia fisica o giuridica. Questo concetto tradizionale di coercizione è compreso di gran lunga meglio dei concetti tecnologici di “persuasione coercitiva”, che sono ritenuti efficaci, danneggiare o imporre attraverso l’applicazione graduale delle forze psicologiche. Nel corso del tempo, la persuasione coercitiva, una forza psicologica simile per certi versi ai nostri concetti giuridici di influenza indebita, può essere ancora più efficace del dolore, della tortura, della droga, dell’uso della forza fisica e delle minacce legali. Con la persuasione coercitiva è possibile cambiare gli atteggiamenti delle persone senza la loro conoscenza e volontà.I progressi nell’ansietà estrema e le tecnologie di produzione di stress emotivo trovate nella persuasione coercitiva sostituiscono il vecchio stile della coercizione che si concentra sul dolore, la tortura, la droga, o la minaccia in quanto questi sistemi più vecchi non cambiano l’atteggiamento in modo tale che i soggetti seguano gli ordini “volontariamente”. La persuasione coercitiva cambia sia l’atteggiamento che il comportamento, non solo il comportamento.La persuasione coercitiva o riforma del pensiero, come è anche conosciuta, si comprende meglio come un sistema coordinato di graduale influenza coercitiva e di controlli intensi del comportamento intesi a manipolare, ingannare e influenzare furtivamente le persone, di solito in un contesto di gruppo, in modo che i creatori del programma traggono profitto in qualche modo, di norma economicamente o politicamente.Con l’utilizzo di premi e punizioni, gli sforzi sono fatti per stabilire un controllo notevole dell’ambiente sociale, il tempo e le fonti di sostegno sociale di una persona. L’isolamento sociale è promosso.Le punizioni fisiche non sono utilizzate per creare forti risvegli emozionali negativi, come ad esempio: intensa umiliazione, perdita di privilegi, isolamento sociale, alterazioni dello stato sociale, senso di colpa, ansia, manipolazione.23. Newsgroup su Internet/ForumCi sono newsgroup su Internet che vengono incontro alle vittime di stalking. Questi gruppi sono fortemente popolati da membri di gruppi estremisti. Essi si presentano come vittime. I loro messaggi si riferiscono alle ultime armi hi-tech e le informazioni su come esse vengono utilizzate contro di loro. La vittima non dovrebbe confidarsi con le persone appartenenti in questi gruppi perché le informazioni fornite verranno utilizzate per migliorare l’attacco contro di loro.24. Il Dipartimento di Giustizia Americano definisce “vendetta/stalking terroristico”La seguente definizione è tratta dal capitolo 22 del 1999 Testo dell’Accademia Nazionale di Assistenza alle Vittime. Il volume completo è disponibile presso il sito web del Dipartimento di Giustizia (www.usdoj.gov): http://www.ojp.gov/ovc/assist/nvaa99/chap21-2.htm. Capitolo 21 Argomenti speciali, Sezione 2, Stalking, Categorie di Stalking: Vendetta e Stalking terroristico.La categoria finale dello stalking è fondamentalmente diversa dalle altre tre. Lo stalker per vendetta non cerca un rapporto personale con i propri obiettivi. Piuttosto, lo stalker di vendetta/terroristico tenta di suscitare una risposta particolare o un cambiamento di comportamento da parte delle loro vittime. Quando la vendetta è il loro motivo principale, gli stalkers cercano solo di punire le loro vittime per qualche torto che secondo la loro percezione, la vittima ha fatto ricadere su di loro. In altre parole, essi usano lo stalking come un mezzo per “vendicarsi” con i loro nemici.Lo scenario più comune in questa categoria coinvolge i dipendenti che perseguitano i loro datori di lavoro dopo esser stati licenziati. Naturalmente, il dipendente ritiene che il suo licenziamento è ingiustificato e che il suo datore di lavoro o supervisore è stato responsabile per il trattamento ingiusto. Una variante bizzarra di questo modello è il caso di un maestro scout che fu licenziato per un comportamento inadeguato e successivamente ha deciso di perseguitare la sua intera truppa così come gli scout e i capi scout.Un secondo tipo di stalker per vendetta o terroristico, lo stalker politico, ha motivazioni che si paragonano a quelle di altri terroristi più tradizionali. Vale a dire, lo stalking è un’arma di terrore utilizzata per realizzare un programma politico. Utilizzando la minaccia di violenza per costringere il bersaglio dello stalker a impegnarsi o di evitare di svolgere una particolare attività. Per esempio, la maggior parte dei procedimenti penali, in questa categoria di stalking sono stati contro gli anti-abortisti che perseguitano i medici nel tentativo di scoraggiare le prestazioni di aborto.

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Art. 649 cp: punibilità dei reati contro il patrimonio commessi a danno dei congiunti

22 apr. 2021 tempo di lettura 7 minuti

Quando un reato non violento contro il patrimonio è commesso ai danni di un congiunto, il legislatore esclude la punibilità e quindi l’irrogazione della sanzione penale ritenendo prevalente, sull’istanza di punizione dello Stato, il sentimento familiare.L’art. 649 co. 1 c.p. prevede la non punibilità di alcuni reati contro il patrimonio quando siano commessi in danno del coniuge non legalmente separato, della parte dell’unione civile fra persone dello stesso sesso, di un ascendente o discendente, di un affine in linea retta, dell’adottante o dell’adottato o, infine, di un fratello o di una sorella che siano conviventi con l’autore del fatto.Art. 649 c.p.: profili generaliLa causa di non punibilità di cui all’art. 649 co. 1 c.p.La procedibilità a querela prevista dall’art. 649 co. 2 c.p.Disciplina 1 - Art. 649 c.p.: profili generaliL’ordinamento penale conosce delle ipotesi di c.d. “reati senza pena”: si tratta di situazioni in cui il legislatore – a fronte di un fatto integrante reato perché tipico, antigiuridico e colpevole – compie un bilanciamento di valori in forza del quale la tutela penalistica del bene giuridico protetto soccombe in favore di valori di estrema rilevanza nell’ordinamento. Si tratta delle c.d. “cause di esclusione della punibilità in senso stretto” o “esimenti”, che rientrano, insieme alle cause di giustificazione e alle scusanti, nella più ampia categoria delle “cause di esclusione della pena” di cui all’art. 59 c.p.Fra le cause di esclusione della punibilità in senso stretto o esimenti rientra l’art. 649 c.p., rubricato “Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti”. La norma prevede due diverse previsioni di favore nei confronti dell’autore di alcuni delitti contro il patrimonio, a seconda dell’intensità del rapporto familiare: la forma più intensa (co. 1) prevede la non punibilità, mentre quella meno intensa (co. 2) introduce il regime di procedibilità a querela della persona offesa. L’art. 649 c.p. opera, in particolare, quando è commesso un delitto contro il patrimonio non caratterizzato da violenza: a titolo esemplificativo si pensi al furto, al danneggiamento, alla truffa, all’appropriazione indebita. Il fondamento di questa norma risiede in un bilanciamento di interessi che viene compiuto a monte dal legislatore: sull’istanza di punizione dello Stato prevale il sentimento familiare, poiché l’irrogazione della pena andrebbe a pregiudicare l’interesse della famiglia, ritenuto prevalente rispetto all’interesse patrimoniale della persona offesa. Questa ratio di tutela dei rapporti familiari si giustifica fin tanto che venga cagionata un’offesa alla sola sfera patrimoniale della persona offesa. Di conseguenza, tornano ad operare sia la punibilità sia la procedibilità d’ufficio in presenza di fatti che hanno un contenuto offensivo che va oltre la sfera patrimoniale: l’art. 649 co. 3 c.p., infatti, prevede espressamente la non applicabilità delle disposizioni dei commi 1 e 2 quando siano commessi i reati di rapina (art. 628 c.p.), estorsione (art. 629 c.p.) e di sequestro a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) nonché tutti gli altri delitti contro il patrimonio commessi con violenza alle persone. L’interesse dell’ordinamento alla stabilità del nucleo familiare retrocede, infatti, di fronte alla lesione di interessi personali, ritenuti preminenti.2 - La causa di non punibilità di cui all’art. 649 co. 1 c.p.La forma più intensa di favor prevista dal legislatore a tutela della famiglia è prevista dall’art. 649 co. 1 c.p., secondo il quale non è punibile chi ha commesso il delitto contro il patrimonio in danno:1) del coniuge non legalmente separato;1-bis) della parte dell’unione civile fra persone dello stesso sesso;2) di un ascendente (genitori, nonni, bisnonni) o di un discendente (figli, nipoti) o di un affine in linea retta (suoceri), dell’adottante o dell’adottato;3) di un fratello o sorella conviventi.L’autore del delitto contro il patrimonio commesso senza violenza contro i soggetti appena indicati sarà assolto, ai sensi dell’art. 530 co. 1 c.p.p., con la formula “perchè il reato è stato commesso da una persona non punibile”. Ciò significa che il giudice riconosce che l’imputato ha commesso un fatto penalmente illecito, ma lo dichiara esente da pena: si tratta, in ogni caso, di una formula sfavorevole, perché afferma che un reato è stato commesso. Rimane ferma, come vedremo a breve, la possibilità per la persona offesa di ottenere il risarcimento del danno.3 - La procedibilità a querela prevista dall’art. 649 co. 2 c.p.La seconda forma di favor, meno intensa, è prevista dall’art. 649 co. 2 c.p., che prevede la procedibilità a querela quando i delitti contro il patrimonio a sfondo non violento siano commessi in danno:1) del coniuge legalmente separato;2) della parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, nel caso in cui sia stata manifestata la volontà di scioglimento dinanzi all’ufficiale dello stato civile e non sia intervenuto lo scioglimento della stessa;3) del fratello o sorella che non convivano con l’autore del fatto;4) dello zio o nipote o affine in secondo grado conviventi con l’autore del fatto.In questo caso, considerata l’assente o, almeno, meno intensa confusione di sostanze e di beni fra i soggetti coinvolti, il legislatore lascia alla persona offesa la facoltà di scegliere se innescare il processo penale, introducendo un’ipotesi di procedibilità a querela: ciò significa che il processo penale prenderà avvio solo se la persona offesa presenterà querela nel termine di 3 mesi dalla conoscenza del fatto. In questo caso, qualora venga riconosciuta la responsabilità penale del congiunto-autore del fatto, la punibilità non sarà esclusa ma fonderà l’eventuale sentenza di condanna e la conseguente irrogazione della pena, detentiva e/o pecuniaria nonché il risarcimento del danno.4 - DisciplinaCome si è anticipato, l’istituto disciplinato dall’art. 649 co. 1 c.p. rientra nella categoria dalle cause di esclusione della punibilità in senso stretto o esimenti. Il fondamento di questo istituto, che risiede nella tutela del sentimento familiare, ha delle precise conseguenze in punto di disciplina della causa di non punibilità.In primo luogo, l’esimente fa venire meno esclusivamente la possibilità di irrogare la sanzione in relazione a un fatto, che è comunque accertato come reato in tutti i suoi elementi costitutivi: rimane, quindi, impregiudicata la possibilità per la persona offesa di agire in giudizio nei confronti dell’autore del reato per ottenere il risarcimento del danno. Inoltre, l’art. 649 c.p., è una norma eccezionale, per il fatto stesso di escludere la pena in presenza di un fatto tipico antigiuridico e colpevole. Di conseguenza, non può essere applicata in via analogica: ciò significa che trova applicazione solo nei casi espressamente previsti e alle condizioni previste dalla legge. Questa caratteristica è stata utilizzata, ad esempio, per negare l’applicabilità dell’art. 649 c.p. ai conviventi more uxorio (da ultimo, Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 37873/2019): in assenza di una esplicita previsione di legge, la convivenza di fatto non è idonea a fondare l’esclusione della punibilità né la procedibilità a querela.In terzo luogo, le cause di non punibilità in senso stretto rilevano oggettivamente, ai sensi dell’art. 59 co. 1 c.p., nel senso che operano anche se non conosciute dall’autore del fatto. Come si è detto, il fondamento delle esimenti è l’opportunità di non irrogare la sanzione in presenza di determinate situazioni di fatto: ciò che rileva è il fatto che sussista quella circostanza, cioè che il bene sia del familiare, anche se l’autore del fatto lo ignora. L’ignoranza, in questo caso, non fa venire meno la valutazione di inopportunità della pena, perché, a prescindere dalla conoscenza dell’autore del fatto, l’interesse familiare viene comunque leso.Viceversa, la punibilità torna ad operare se l’autore del fatto ritiene per errore che il bene sia di un congiunto. Generalmente, ai sensi dell’art. 59 c.p., è assegnata rilevanza al “putativo”, cioè le circostanze che escludono la pena sono valutate a favore dell’autore del fatto, che le ritenga, erroneamente, esistenti. Tuttavia, poiché alla base delle cause di non punibilità in senso stretto vi è una valutazione di inopportunità della pena legata alla oggettiva esistenza di una determinata situazione, è evidente che non si può applicare l’art. 59 laddove dà rilevanza all’errore: la circostanza deve esistere oggettivamente, perché se il bene non è del familiare non vi è l’esigenza di tutela dell’interesse familiare che è alla base del favor di cui all’art. 649 c.p. Infine, dal momento che la causa di non punibilità dipende da un rapporto personale tra l’autore del fatto e la vittima, non si estende ai concorrenti nel reato. Ciò significa che se il congiunto commette il reato insieme ad altre persone che non hanno nulla a che fare con il suo nucleo familiare, l’esimente opera solo a favore del congiunto: ad es. se gli autori del furto sono il fratello e un amico della persona offesa, solo il fratello potrà andare esente da pena, perché con riferimento all’amico non sussiste l’esigenza di salvaguardare l’interesse familiare.Editor: dott.ssa Elena Pullano

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Egregio Avvocato

Il rapporto tra il reato di maltrattamenti in famiglia ed atti persecutori, anche con riferimento all’operatività del divieto di bis in idem.

23 mag. 2020 tempo di lettura 8 minuti

Le figure di reato in esame hanno da sempre sollevato non pochi problemi con riferimento ad ipotesi di concorso apparente di norme a stento risolvibile secondo le regole del principio di specialità, di cui all’art. 15 c.p., in ragione del quale appunto, ove la stessa materia sia regolata da plurime leggi penali ovvero plurime disposizioni della medesima legge penale, la legge, o la disposizione di legge speciale, deroga alla legge, od alla disposizione di legge generale, salvo che sia diversamente stabilito.Si tratta di fattispecie incriminatrici, tuttavia, estremamente distinte per plurime ragioni, non da ultimo sotto il profilo della struttura del fatto tipico profilabile in ciascuna delle predette previsioni normative.Se da un lato, infatti, la norma di cui all’art. 572 c.p. è posta a tutela della famiglia, ovvero delle comunità ad essa assimilabili, dall’altro l’art. 612bis punisce la condotta antigiuridica di colui che lede la libertà morale della persona, con atti reiterati tali da impedire alla medesima di condurre una regolare attività di vita quotidiana. Ciò detto, la differenza forse che balza maggiormente agli occhi riguarda la connotazione del fatto tipico: per l’una, ossia per il delitto di maltrattamenti, si tratta di un reato proprio, considerato che la condotta incriminata può essere commessa solo da colui che riveste un determinato ruolo all’interno della compagine familiare o sociale, assimilabile alla famiglia come nucleo essenziale di qualsiasi società umana; al contrario, il delitto di atti persecutori (breviter noto come stalking) è un reato comune, alla luce anche del dettato normativo che utilizza non a caso il pronome “chiunque”, purchè il soggetto attivo ponga in essere atti di minaccia o molestia, reiterati nel tempo, e che non presuppone l’esistenza di interrelazioni soggettive specifiche. E’ utile rammentare, al riguardo, come la S.C. con la sentenza n. 8832 del 07/03/2011 ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 612bis c.p., che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima.Un’altra differenza altrettanto rilevante risiede nel fatto che, se da un lato la condotta di atti persecutori deve essere, ai fini della sua esatta integrazione, reiterata nel tempo, il delitto di maltrattamenti circoscrive un reato tipicamente abituale. La differenza consiste nel fatto che, se da una parte il reato abituale si verifica in presenza di condotte costanti da parte del reo, consistenti, nella species dei maltrattamenti, in atti di prevaricazione sulla vittima in ragione proprio del ruolo di supremazia esercitato sulla vittima all’interno di un consesso familiare o parafamiliare, dall’altro la reiterazione delle condotte può coinvolgere un lasso più o meno ampio di tempo (potendosi dunque integrare la fattispecie di reato di cui all’art. 612bis anche solo in presenza di due sole condotte intervallate da un consistente lasso temporale), a condizione che le stesse siano tali da causare determinati eventi o sul piano psichico (perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero fondato timore per la propria incolumità o quella di un prossimo congiunto) o sul piano comportamentale (alterazione delle proprie abitudini di vita).Vista la diversità strutturale tra le fattispecie sopra menzionate, bisogna escludere che tra le medesime sussista un rapporto di specialità assimilabile a quello di cui all’art. 15 c.p., che all’uopo dispone il principio generale di soluzione del concorso apparente di norme incriminatrici sovente utilizzato dalla maggioritaria giurisprudenza di legittimità. Orbene, vale la pena rammentare a noi stessi il significato dell’espressione testè utilizzata. Il concorso o conflitto apparente di norme si realizza ogni qual volta lo allo stesso fatto siano applicabili solo apparentemente plurime fattispecie incriminatrici, essendo il fatto in sé sottoponibile ad una sola di esse. Lo stesso è a dirsi per il caso in cui a plurimi fatti siano astrattamente applicabili plurime fattispecie di reato, sebbene solo una di esse possa irrogarsi nel caso concreto, con conseguente impunità del fatto antecedente o di quello susseguente al fatto concretamente punito. Sulla scorta di tali premesse, è ormai noto che, a fronte dei diversi criteri elaborati dalla dottrina per la soluzione dei casi di conflitto apparente di norme (criteri di specialità, sussidiarietà e consunzione od assorbimento), la giurisprudenza di legittimità, in ossequio alla c.d. teoria monistica, ha ormai avallato il criterio cardine elaborato dallo stesso legislatore del 1930, ossia il criterio di specialità di cui è menzione al più volte menzionato art. 15 c.p., secondo cui “quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o disposizione di legge speciale deroga alla legge od alla disposizione di legge generale, salvo che sia diversamente stabilito.” E’ giocoforza sostenere che, in caso di abrogazione della norma speciale, la norma generale acquisterà la portata originaria, precedentemente compressa dalla previsione a carattere speciale.Tornando ora al rapporto tra le fattispecie ut supra descritte, il rapporto di specialità è escluso altresì alla luce della previsione del dettato normativo evincibile dall’art. 612bis c.p. ossia “salvo che il fatto costituisca più grave reato”, che permette di risolvere il conflitto apparente configurabile alla stregua del principio di sussidiarietà , sebbene ad oggi la clausola anzidetta risulti di ardua applicazione in relazione all’ipotesi aggravata del reato di atti persecutori, introdotto al secondo comma della previsione in esame come introdotto dalla novella legislativa del 2013. La conseguenza di quanto detto è che il concorso viene quindi ammesso solo quando vi sia cessazione del sodalizio familiare: infatti, l’art. 612bis c.p. diviene idoneo a sanzionare comportamenti che, sorti in seno alla comunità familiare (od altra assimilata) esulerebbero dalla fattispecie di maltrattamenti in ragione della cessazione del vincolo familiare, come sovente accade a seguito di divorzio o cessazione degli effetti civili del matrimonio ex L. 898/1970.A questo proposito, la giurisprudenza di legittimità costante ritiene ormai che il reato di maltrattamenti sia parimenti configurabile in ipotesi di separazione legale dei coniugi, essendo opinione largamente condivisa quella per cui gli effetti civili del matrimonio cessino solo in conseguenza di divorzio o della sentenza costitutiva di divorzio, integrando la separazione personale dei coniugi, come scolpita dal legislatore del 1942, una mera situazione di fatto comportante sospensione dei doveri coniugali con attenuazione dell’obbligo di fedeltà.Come già anticipato, uno dei problemi più rilevanti in tema di rapporto tra le fattispecie in esame riguarda il rapporto del reato di maltrattamenti con l’ipotesi aggravata di cui al secondo comma dell’art. 612bis c.p., introdotta dalla Novella del 2013, stante l’aumenta di pena massima edittale prevista dal legislatore della riforma, secondo cui infatti “La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.”Tale ultima previsione ha comportato una serie di problemi di interpretazione, specie avendo riguardo al rapporto con la fattispecie di cui all’art. 572 c.p., in relazione alla quale viene a cessare la relazione di sussidiarietà come prevista dalla clausola generale contenuta nella norma di cui all’art. 612bis c.p. La soluzione, idonea ad evitare un cumulo sanzionatorio, potrebbe essere quella di ritenere applicabile la fattispecie aggravata di cui al novellato secondo comma dell’art. 612bis c.p., che assorbe secondo il principio di consunzione la previsione di maltrattamenti in famiglia. In questo modo, però, si derogherebbe alla tesi monista illustrata in precedenza e sposata dalla migliore giurisprudenza di legittimità in materia, secondo cui, appunto, in assenza di specifiche e diverse disposizioni di legge, si applica sempre e comunque il criterio di specialità previsto dall’art. 15 c.p.Per concludere, ai fini dell’applicazione del divieto di bis in idem processuale di cui all0art. 649 c.p.p., in ragione del quale “l’imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, il grado o per le circostanze.Anche in tal caso, l’interpretazione giurisprudenziale registratasi in tema di ne bis in idem (ex multis Cass. Sez. V 15 febbraio 2019 n. 24555) ha formulato il seguente principio di diritto: ai fini della medesimezza del fatto, è necessario che sia sussistente una corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti gli elementi costitutivi, ossia condotta, evento e nesso causale, nonché con riguardo alle circostanze di tempo, luogo e persona. Una simile conclusione non può essere messa in dubbio ove il processo definito con sentenza irrevocabile abbia avuto ad oggetto una qualificazione del fatto diversa da quella correttamente applicabile, come accade nel caso in cui venga contestato il reato di atti persecutori, anziché quello di maltrattamenti, al coniuge che con condotte plurime lede la libertà personale dell’altro coniuge in costanza del vincolo matrimoniale.La soluzione appena esposta risulta essere altresì conforme all’approdo della giurisprudenza costituzionale, a proposito del divieto di bis in idem processuale, in ragione della quale si è addivenuti ad un sostanziale incremento dell’ambito applicativo della norma di cui all’art. 649 c.p. In ragione del citato orientamento del Giudice delle Leggi, dunque, la medesimezza del fatto storico, interpretata in ragione dell’identità degli elementi costitutivi delle fattispecie e delle circostanze di tempo, luogo e persona, esclude la possibilità di una ulteriore iniziativa penale anche nell’ipotesi in cui la seconda fattispecie in parola appaia riconducibile all’alveo del concorso formale rispetto alla fattispecie per cui si è formato il giudicato.Pertanto, l’identità del fatto deve essere vagliata in relazione al concreto oggetto del giudicato e della nuova contestazione che il Magistrato del Pubblico Ministero intenda muovere, senza confrontare gli elementi che aiutano a circoscrivere le astratte previsione normative.

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