Cosa è lo stalking organizzato e il controllo mentale

Avv. Prof. Dott. Criminologo Forense Giovanni Moscagiuro

Avv. Prof. Dott. Criminologo Forense Giovanni Moscagiuro

Pubblicato il 21 lug. 2023 · tempo di lettura 5 minuti
Cosa è lo stalking organizzato e il controllo mentale | Egregio Avvocato

Lo stalking organizzato è un sistema di “guerra non convenzionale/psicologica“, di persecuzione e di tortura che ha come scopo l’eliminazione di un obbiettivo, di solito attivisti politici non controllati, ricercatori delle cospirazioni, gente che si oppone all’immigrazione e al globalismo, spie, gente che tenta di denunciare gravi crimini e abusi perpetrati da parte di grandi aziende o organizzazioni statali eccetera. Lo stalking organizzato è secondo me un metodo per portare avanti la dittatura del nuovo ordine mondiale.

Lo stalking organizzato è un programma simile al programma COINTELPRO dell’FBI in cui l’FBI prendeva di mira, sabotava, screditava ed eliminava attivisti politici in diversi modi e si infiltrava in organizzazioni politiche. È anche simile – una combinazione tra i due programmi – al progetto MKULTRA della CIA, visto che alcune vittime prese di mira (Targeted Individuals) vengono attaccate con armi elettroniche (armi ad energia diretta e controllo mentale) e usate come cavie umane per testarle.

Lo stalking organizzato si potrebbe definire anche come un nuovo “Phoenix Program” su scala globale, un programma in cui la CIA in Vietnam selezionava obbiettivi civili che venivano messi in delle liste per poi venire neutralizzati/eliminati.

Lo stalking organizzato è anche molto simile alla tecnica “Zersetzung” che veniva usata dalla STASI, la polizia segreta della Germania dell’est durante il comunismo, in cui 1 cittadino su 6 lavorava come collaboratore non ufficiale per i servizi segreti.

“Una guerra silenziosa si sta verificando nelle città di tutto il mondo. Viene coperta dai media, dalla psichiatria, dalle organizzazioni non governative (ONG) e dai politici. Ora che l’élite finanziaria ha finito di usare le forze armate americane e i loro alleati per conquistare nazioni con l’obbiettivo del totale dominio mondiale, stanno neutralizzando individui e gruppi di individui che vivono tra le popolazioni civili che ancora resistono. Per lo scopo hanno reclutato gran parte della popolazione civile per perseguitare coloro che sono stati identificati come nemici. Le “forze di sicurezza” stanno conducendo operazioni psicologiche (PsyOps) contro civili e torturandoli con armi ad energia diretta. L’intera operazione è al servizio di un gruppo di ricchi psicopatici che governano la nostra società, come parte di una rivoluzione mondiale creata per portare avanti una dittatura mondiale conosciuta come il Nuovo Ordine Mondiale.” – New world War: Revolutionary Methods for Political Control by Mark M. Rich

Lo stalking organizzato è un operazione civile-militare (CMO) illegale/criminale (mettiamo che abbiano una qualche legge o ordine esecutivo che li permette di portare avanti queste operazioni, questa gente hanno truffato in massa e mentito per ottenere tali leggi anticostituzionali/criminali e quindi sono illegali sotto ogni aspetto come l’operazione stessa) portata avanti da una coalizione internazionale formata da lavoratori, aziende, civili, militari, agenti segreti, forze di polizia, organizzazioni non governative (NGO) e organizzazioni intergovernative (IGO). I metodi e le tattiche principali usate da questa forza multinazionale per neutralizzare/distruggere obbiettivi civili sono le “operazioni psicologiche” (PsyOps) e le “armi non letali“.

“C’è un protocollo di base usato in ogni nazione della NATO con il quale cominciano le operazioni di stalking organizzato.

Iniziano con la sorveglianza illegale degli obiettivi, il monitoraggio della loro vita privata e violando il loro domicilio. Questo viene fatto in modo da profilare i tratti della loro personalità.

‘C’è un protocollo di base con il quale gli stalkers iniziano’, afferma McKinney, ‘ma l’individuo bersaglio (Targeted Individual) contribuisce alla modifica.’

Dr. Munzert parla fondamentalmente dello stesso modello che descrive come una “strategia a doppio taglio”.

‘Una parte consiste nell’attaccare le vittime con armi a microonde (armi ad energia diretta)’ e l’altra parte della strategia, dice, ‘è quella di cercare di fare passare gli individui bersaglio come pazzi.’” – The Hidden Evil Mark M. Rich

Lo stalking organizzato è una forma di terrorismo utilizzato nei confronti di un individuo in cui si tenta di ridurre la qualità della vita di una persona e fare in modo che: abbia un esaurimento nervoso, venga incarcerata, istituzionalizzata, subisca costantemente dolore mentale, emotivo o fisico, diventi un senza tetto e finisca con il suicidarsi. Il tutto viene fatto usando accuse ben orchestrate, bugie, diffamazioni, false indagini, intimidazioni, minacce dirette o subliminali, vandalismo, furti, sabotaggi, torture, umiliazioni, terrorismo psicologico e molestie in generale. È un sistema in cui molti agiscono contro un individuo nella comunità venendo coordinati da un organizzatore che recluta gente per partecipare nella sistematica persecuzione di un individuo e per terrorizzarlo.

La maggior parte degli “stalkers” – dipende dai livelli – non sanno di cosa si tratti veramente, pensano che sia una forma di mobbing organizzato al di fuori del posto di lavoro e vengono usati per sensibilizzare la vittima a nuovi inneschi e torturarla. O viene detto loro che l’obbiettivo preso di mira (Targeted Individual) è un individuo pericoloso o potenzialmente pericoloso e che deve per un qualche motivo essere controllato. No, al contrario di quello che molti pensano lo stalking organizzato non ha niente a che fare con il mobbing, punire/controllare criminali o con il “normale” stalking in cui un uomo – o donna – molesta e perseguita la sua ex. Nello stalking organizzato è l’intero stato, l’imprenditoria privata eccetera che ti fa stalking non degli individui che agiscono di propria iniziativa.

Alcune delle tattiche più usate nello stalking organizzato sono: le campagne diffamatore, campagne di rumore, campagne di sensibilizzazione (PNL), mirroring, operazioni psicologiche (PsyOps)GaslightingStreet Theater e altro.

Tattica di stalking organizzato – Campagne di rumore

Questa tattica consiste nel molestare costantemente la vittima con rumori, generare rumori con trapani e altri macchinari, sbattere intenzionalmente porte e tutto il resto. Serve chiaramente per tenere la vittima in uno stato di stanchezza e confusionale e per sensibilizzare la vittima a dei suoni per la tortura e le persecuzioni.

Tattica di stalking organizzato – Campagne di sensibilizzazione PNL

Questa tattica consiste nel sensibilizzare – con la ripetizione – la vittima a gesti, oggetti, parole, suoni, simboli per torturarla e perseguitarla. Serve per fare sapere alla vittima che viene seguita ovunque mostrando il simbolo, la parola eccetera a cui è stata sensibilizzata. Gli stalkers cercano di sensibilizzare la vittima a più parole, oggetti, scene eccetera possibile così da torturarla molto di più ma senza dare nell’occhio perché una volta è un numero, una volta è un gesto e così via. Questi oggetti, gesti, suoni eccetera vengono poi associati a emozioni di tipo negativo come la rabbia, l’impotenza e la paura diventando così degli inneschi PNL (NLP Triggers) che evocano appunto emozioni di tipo negativo. Gli stalkers usano eventi che occorrono anche normalmente e ne aumentano la frequenza.

Gli stalkers nascondono gran parte delle loro molestie usando una semplice formula.

Da quello che ho potuto constatare le formule base sono:

  • La frequenza: descrive quanto spesso un evento accada. Riguarda anche il numero di atti durante un singolo evento.
  • Durata: riguarda la lunghezza di un singolo evento. Riguarda anche la natura delle molestie che sono continue e non finiscono mai.
  • Intensità: l’amplificazione degli atti come fare rumore, la vista, l’affollamento, eccetera all’interno di un evento.


Condividi:

Articoli che potrebbero interessarti

Corte Suprema di Cassazione - Sezione Prima Penale - Sentenza n. 9432 del 5 marzo 2024

5 mar. 2024 tempo di lettura 2 minuti

Il differimento facoltativo della penaAi fini del differimento facoltativo della pena, ai sensi dell’art. 147, primo comma, n. 2) cod. pen., o della detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-ter, Ord.pen., la malattia da cui il detenuto è affetto deve essere grave, cioè tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose, o comunque deve esigere un trattamento sanitario non attuabile in regime di carcerazione, dovendosi operare un bilanciamento tra l’interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività (cfr, ex multis, Sez. 1, n. 789 del 18/12/2013, dep. 2014; Sez. 1, n. 972 del 14/10/2011). La giurisprudenza di legittimità ha inoltre affermato che, ai fini del differimento della pena, rilevano anche le patologie di entità tale da far apparire l’espiazione della pena in contrasto con il senso di umanità a cui si ispira la norma dell’art. 27 Cost., in quanto capaci di determinare una situazione esistenziale al di sotto della soglia di dignità che deve essere rispettata anche nelle condizioni di restrizione carceraria (Sez. 1, n. 22373 del 08/05/2009; Sez. 1, n. 27352 del 17/05/2019). La patologia psichica può costituire essa stessa una causa di differimento della pena, quando sia di una gravità tale da provocare un’infermità fisica non fronteggiabile in ambiente carcerario, o da rendere l’espiazione della pena in tale forma non compatibile, per le eccessive sofferenze, con il senso di umanità (Sez. 1, n. 35826 del 11/05/2016). Prof. Dr. Giovanni MoscagiuroStudio delle Professioni e Scienze forensi e Criminologia dell'Intelligence ed Investigativa Editori e Giornalisti europei in ambito investigativoemail: studiopenaleassociatovittimein@gmail.comEsperto e Docente in Diritto Penale ,Amministrativo , Tributario , Civile Pubblica Amministrazione , Esperto in Cybercrime , Social Cyber Security , Stalking e Gang Stalking, Cyberstalking, Bullismo e Cyberbullismo, Cybercrime, Social Crime, Donne vittime di violenza, Criminologia Forense, dell'Intelligence e dell'Investigazione, Diritto Militare, Docente in Criminologia e Scienze Forensi, Patrocinatore Stragiudiziale, Mediatore delle liti, Giudice delle Conciliazioni iscritto all'albo del Ministero di Grazia e Giustizia, ausiliario del Giudice, CTU e CTP, Editori e Giornalisti European news Agency

Continua a leggere

I messaggi WhatsApp e gli Sms posso essere usati come prova in un processo penale?

20 set. 2022 tempo di lettura 2 minuti

Il modo attraverso cui le persone comunicano ed interagiscono tra loro è profondamente mutato, infatti spesso capita di conversare attraverso Sms oppure utilizzando la piattaforma messaggistica nota con il nome WhatsApp. Può capitare, però, che il contenuto delle comunicazioni possa configurare alcune ipotesi di reato (ad esempio possono contenere una minaccia, una diffamazione, forme di bullismo, ecc.) e, quindi, verrebbe da chiedersi se possano assumere dignità di prova all’interno del processo penale.  Sul punto la giurisprudenza si è interrogata e, analizzando l’art. 234 del codice di procedura penale, ha espresso il principio di diritto secondo cui “i messaggi WhatsApp così come gli sms conservati nella memoria di un apparecchio cellulare hanno natura di documenti ai sensi dell'art. 234 c.p.p., di tal che la relativa attività acquisitiva non soggiace alle regole stabilite per la corrispondenza, né tantomeno alla disciplina delle intercettazioni telefoniche, con l'ulteriore conseguenza che detti testi devono ritenersi legittimamente acquisiti ed utilizzabili ai fini della decisione ove ottenuti mediante riproduzione fotografica a cura degli inquirenti” (così Cass. Pen. Sez. VI, n. 31364/2022). L’art. 234 c.p.p. disciplina la prova documentale, la quale consiste in scritti o altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose, mediante la fotografia, cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo.Il Legislatore italiano, nel prevedere la possibilità di acquisire scritti o altri documenti durante un processo penale, non ha fornito una definizione univoca del termine documento. Sulla scorta di questa considerazione, è di tutta evidenza che non pochi dubbi sono emersi circa la possibilità di acquisire, in un procedimento penale, Sms o messaggi WhatsApp contenuti nella memoria di uno smartphone. I dubbi erano sostanzialmente incentrati sulla necessità o meno di applicare, sia nel caso degli Sms che nel caso dei messaggi WhatsApp, le regole stabilite per la corrispondenza o per le intercettazioni telefoniche.Ed invero, detti flussi di comunicazione non soggiacerebbero alla disciplina prevista per la corrispondenza perché non rientrerebbero nel concetto stesso di "corrispondenza", cioè di un'attività di spedizione in corso o comunque avviata dal mittente mediante consegna a terzi per il recapito.D’altra parte, altresì, i messaggi WhatsApp e gli Sms non richiederebbero l’applicazione delle regole previste per le intercettazioni, in quanto l'attività di intercettazione postula, per sua natura, la captazione di un flusso di comunicazioni in corso, là dove, invece, i dati presenti sulla memoria del telefono acquisiti ex post costituirebbero la mera documentazione di detti flussi. È opportuno, però, sottolineare che gli Sms e i messaggi WhatsApp possono assumere dignità di prova processuale, solamente se sono ottenuti mediante riproduzione fotografica a cura degli inquirenti, cioè se il testo del messaggio venga materialmente fotografato dall’operante di Pg direttamente dal display dello smartphone che lo ha ricevuto.

Continua a leggere

DIFFAMAZIONE

15 mag. 2023 tempo di lettura 6 minuti

Diffamazione: una minaccia per la reputazione e la libertà di espressioneIntroduzione: La diffamazione è un argomento di grande rilevanza nella società odierna, in cui le informazioni si diffondono rapidamente attraverso i mezzi di comunicazione e i social media. Con la crescente dipendenza dalla tecnologia e l'accesso quasi istantaneo alle informazioni, il rischio di diffamazione e danni alla reputazione è diventato sempre più significativo. Questo articolo esplorerà la diffamazione, le sue implicazioni legali e le sfide che si pongono nella gestione di questa forma di abuso della libertà di espressione.Definizione di diffamazione: La diffamazione può essere definita come l'azione di comunicare a terzi una dichiarazione falsa che danneggia la reputazione di una persona. Può essere espressa oralmente, per iscritto o attraverso gesti diffamatori. La diffamazione può causare danni significativi alla reputazione di un individuo, influenzando le opportunità lavorative, le relazioni personali e persino la salute mentale dell'individuo coinvolto.Le implicazioni legali: La diffamazione è una questione legale che coinvolge il diritto alla libertà di espressione e il diritto alla reputazione. Molti paesi hanno leggi specifiche che proteggono i cittadini dalla diffamazione, stabilendo norme per stabilire quando una dichiarazione può essere considerata diffamatoria e quali rimedi legali possono essere intrapresi.Le sfide della diffamazione online: L'avvento dei social media e delle piattaforme di condivisione online ha amplificato il problema della diffamazione. La possibilità di diffondere rapidamente informazioni, spesso senza verifica accurata dei fatti, ha creato un terreno fertile per la diffamazione online. Inoltre, l'anonimato relativo che tali piattaforme possono offrire può incoraggiare comportamenti diffamatori, poiché gli autori delle dichiarazioni possono nascondersi dietro un profilo falso o pseudonimo.Impatto sulla libertà di espressione: La diffamazione solleva anche questioni riguardanti la libertà di espressione. Mentre è fondamentale proteggere la reputazione delle persone da false affermazioni dannose, è altrettanto importante preservare la libertà di espressione e il diritto di esprimere opinioni legittime e critiche. Tuttavia, trovare un equilibrio tra questi due diritti può essere complicato, poiché le norme e le leggi variano da paese a paese e possono comportare un certo grado di soggettività nella valutazione delle affermazioni diffamatorie.Soluzioni possibili: Per affrontare la diffamazione, è essenziale che le piattaforme online adottino politiche e procedure chiare per segnalare e rimuovere contenuti diffamatori. Allo stesso tempo, è importante educare le persone sui rischi associati alla diffamazione e sulla necessità di una comunicazione responsabile. Inoltre, i tribunali devono essere in grado di affrontare in modo tempestivo e imparziale i casi di diffamazione, garantendo una giustizia equilibrata tra la protezione della reputazione e la tutela della libertà di espressione. È importante promuovere la responsabilità individuale nell'uso delle piattaforme di comunicazione online e incoraggiare la verifica dei fatti prima di condividere informazioni potenzialmente dannose.Educazione e sensibilizzazione: Una strategia efficace per combattere la diffamazione è l'educazione e la sensibilizzazione. È necessario promuovere la consapevolezza su cosa costituisce la diffamazione, i suoi effetti dannosi sulla reputazione delle persone e le implicazioni legali ad essa associate. I programmi educativi dovrebbero anche insegnare l'importanza di una comunicazione rispettosa, etica e basata sui fatti.Media responsabile: I media, sia tradizionali che digitali, svolgono un ruolo cruciale nella prevenzione della diffamazione. È fondamentale che i giornalisti e gli editori adottino standard etici elevati, verifichino accuratamente le fonti e riportino notizie in modo accurato e oggettivo. Inoltre, le piattaforme di social media dovrebbero assumersi la responsabilità di promuovere la condivisione di informazioni affidabili e di prevenire la diffusione di contenuti diffamatori.Leggi aggiornate: Le leggi sulla diffamazione devono essere aggiornate per tener conto dei cambiamenti tecnologici e delle sfide associate alla diffamazione online. È necessario trovare un equilibrio tra la protezione della reputazione e la libertà di espressione, garantendo che le leggi siano chiare, giuste e applicate in modo coerente. Le autorità devono anche essere pronte a rispondere in modo tempestivo ed efficace alle segnalazioni di diffamazione, fornendo un sistema giudiziario accessibile ed equo.Conclusioni: La diffamazione rappresenta una minaccia reale per la reputazione delle persone e per la libertà di espressione. La diffusione delle informazioni attraverso le piattaforme digitali ha amplificato il problema, rendendo urgente l'adozione di misure preventive. Educare le persone, promuovere la responsabilità individuale, incoraggiare un giornalismo etico e aggiornare le leggi sono tutti passi cruciali per affrontare la diffamazione in modo efficace. Solo attraverso un approccio olistico e collaborativo potremo proteggere la reputazione delle persone e preservare la libertà di espressione nella nostra società sempre più interconnessa e digitale.La diffamazione attraverso i mezzi di stampa: responsabilità e conseguenzeIntroduzione: I mezzi di stampa, come giornali, riviste e altre pubblicazioni, hanno un ruolo importante nella società come fonti di informazione e mezzi di espressione. Tuttavia, con questo ruolo di potere e influenza, sorge la responsabilità di fornire notizie accurate e di evitare la diffamazione. In questo articolo, esploreremo il problema della diffamazione attraverso i mezzi di stampa, le implicazioni legali e le conseguenze che possono derivarne per tutte le parti coinvolte.La diffamazione e la sua definizione: La diffamazione può essere definita come la divulgazione di affermazioni false o fuorvianti che danneggiano la reputazione di un individuo o di un'organizzazione. Nel contesto dei mezzi di stampa, questo può includere la pubblicazione di notizie, articoli o opinioni che contengono informazioni non verificate o distorte che possono ledere l'onorabilità di una persona o influenzare negativamente la percezione pubblica su di essa.La responsabilità dei mezzi di stampa: I mezzi di stampa svolgono un ruolo cruciale nel garantire l'accuratezza delle informazioni e la protezione della reputazione delle persone. Essi devono adottare standard etici elevati, verificare accuratamente le fonti, condurre ricerche approfondite e correggere eventuali errori o imprecisioni tempestivamente. La responsabilità giuridica può essere applicata se i mezzi di stampa pubblicano contenuti diffamatori, anche se talvolta possono beneficiare di alcune protezioni legali come la "difesa della verità" o il "privilegio giornalistico".Implicazioni legali e conseguenze: La diffamazione attraverso i mezzi di stampa può avere conseguenze legali significative per entrambe le parti coinvolte. La persona diffamata può intraprendere azioni legali contro il mezzo di stampa per il danno subito alla propria reputazione. I tribunali valuteranno se la diffamazione è avvenuta sulla base di elementi come l'accuratezza delle informazioni, l'intenzione di danneggiare la reputazione e l'effetto sulla persona diffamata. Le conseguenze possono includere richieste di risarcimento danni, rettifiche pubbliche o persino sanzioni penali in casi gravi di diffamazione deliberata.L'importanza dell'etica giornalistica: Per evitare la diffamazione attraverso i mezzi di stampa, è fondamentale promuovere l'etica giornalistica. I giornalisti devono seguire principi di verità, imparzialità, correttezza e responsabilità. Dovrebbero condurre approfondite verifiche dei fatti, cercare il commento di tutte le parti coinvolte e garantire la presentazione equilibrata delle informazioni. Inoltre, è essenziale adottare procedure solide per la verifica delle notizie, la correzione degli errori e la gestione delle denunce di diffamazione. Conclusioni: La diffamazione attraverso i mezzi di stampa rappresenta una minaccia seria per la reputazione delle persone e per l'integrità del giornalismo. È essenziale che i mezzi di stampa adottino standard etici rigorosi, condurre ricerche approfondite e verificare accuratamente le informazioni prima di pubblicarle. La responsabilità giuridica può essere applicata se si diffondono notizie false o dannose. L'etica giornalistica, basata sulla verità, imparzialità e responsabilità, è fondamentale per evitare la diffamazione e preservare l'integrità della professione. È fondamentale promuovere la consapevolezza sui danni causati dalla diffamazione e incoraggiare una comunicazione responsabile e rispettosa. Solo attraverso un impegno collettivo dei mezzi di stampa, dei giornalisti e della società nel suo complesso, possiamo mitigare gli effetti dannosi della diffamazione e preservare la libertà di espressione in modo responsabile.

Continua a leggere

Il reato di epidemia e l’emergenza da Covid-19

12 mar. 2021 tempo di lettura 6 minuti

A causa dell’emergenza da Covid-19 si è sentito parlare spesso del reato di epidemia, previsto dal codice penale nella duplice ‘veste’ di delitto doloso e colposo. Cerchiamo dunque di comprendere gli elementi costitutivi di questa fattispecie e se, con riferimento all’epidemia causata dalla diffusione del virus da Covid-19, vi possano effettivamente essere gli elementi idonei a giustificare una contestazione in sede penale.Premessa.Cosa prevede il reato di epidemia dolosa?(Segue) e quello di epidemia colposa?Tali fattispecie incriminatrici possono applicarsi in caso di Covid-19?1 - Premessa.In materia penale, l’epidemia è disciplinata in due disposizioni differenti del codice penale: vale a dire gli artt. 438 e 452 c.p. Come si dirà, l’elemento oggettivo delle fattispecie incriminatrici è il medesimo; differiscono, invece, in punto di coefficiente psicologico. In un caso (art. 438 c.p.), ai fini dell’integrazione del reato è necessaria la sussistenza del dolo, inteso quale rappresentazione e volizione di tutti gli elementi costitutivi del delitto; nell’altro (art. 452 c.p.), l’elemento soggettivo richiesto è quello della colpa. In quest’ultima ipotesi, dunque, l’evento non è voluto dall’agente, ma si verifica a causa di negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di disposizioni. Il bene giuridico tutelato dalle disposizioni incriminatrici è ovviamente il medesimo: consiste nella tutela dell’incolumità pubblica e, in particolare, nella salvaguardia della salute collettiva. A tal riguardo, secondo l’opinione maggioritaria – avallata anche dalla giurisprudenza di legittimità – la persona offesa del reato è unicamente lo Stato e, per esso, il Ministero della Salute quale organo di vertice dell’esecutivo preposto alla tutela della salute. Si ritiene, infatti, che lo Stato sia l’esclusivo titolare del bene giuridico protetto dalla norma e, pertanto, sarebbe la parte legittimata a costituirsi parte civile nell’ambito di un procedimento penale avente quale capo di imputazione il reato di epidemia.L’applicazione giurisprudenziale del delitto in questione (sia doloso che colposo) è stata pressoché nulla. Tuttavia, in ragione della ancora attuale emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del virus da Covid-19, può essere opportuno interrogarsi su quali siano gli elementi costitutivi della fattispecie in esame. Non è da escludere, infatti, che nei prossimi tempi gli organi inquirenti si trovino a dover contestare, laddove ne ricorrano i presupposti, il reato di epidemia.2 - Cosa prevede il reato di epidemia dolosa?Secondo quanto prescritto dall’art. 438 c.p., il reato può venire in rilievo qualora una persona abbia cagionato un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni. Come prima cosa, è bene sottolineare che ai fini dell’integrazione del delitto non è richiesto il possesso di una particolare qualifica in capo al soggetto attivo: il reato – per via della locuzione ‘chiunque’ – è di natura c.d. comune. Ad avviso della più recente giurisprudenza di legittimità è possibile contestare il delitto di epidemia anche qualora non via sia un’alterità tra persona e germi patogeni, in altri termini nei casi in cui il soggetto attivo diffonda il virus che egli stesso ha precedentemente contratto. La specificazione è necessaria poiché, in passato, si riteneva che l’espressione «mediante la diffusione di germi patogeni» dovesse essere interpretata nel senso di richiedere una separazione fisica tra il diffusore e ciò che viene diffuso (vale a dire il germe patogeno). Chiarissima sul punto una recente pronuncia della Corte di cassazione, ad avviso della quale «la norma non impone una relazione di alterità e non esclude che una diffusione possa aversi pur quando l’agente sia esso stesso il vettore di germi patogeni» (Cass. pen., sez. I, 30 ottobre 2019, n. 48014, vicenda relativa alla trasmissione del virus HIV nell’ambito della quale i giudici hanno escluso la sussistenza del delitto di epidemia). Secondo l’opinione prevalente, inoltre, il fatto tipico del reato qui analizzato coincide, da un lato, con la manifestazione della malattia in un numero considerevole di persone e, dall’altro, nel concreto pericolo che il contagio si diffonda repentinamente – e in un ristretto arco temporale – in un numero indeterminato di persone. Ciò che deve essere verificato processualmente è che l’iniziale trasmissione del virus in un elevato quantitativo di persone sia ricollegabile causalmente alla condotta posta in essere dal soggetto portatore del virus: dimostrazione probatoria, quest’ultima, di non semplice assolvimento. In punto di elemento soggettivo, la norma richiede, come anticipato, la sussistenza del dolo (anche nella gradazione del dolo eventuale). In altri termini, è anzitutto necessario che la persona si rappresenti l’eventualità che tramite la sua condotta potrebbe infettare un numero significativo di persone e, conseguentemente, determinare una diffusione indiscriminata e incontrollabile della malattia; una volta rappresentatosi l’evento criminoso, è poi necessario che il comportamento della persona sia volontario. Quanto al trattamento sanzionatorio, infine, il legislatore ha previsto la pena dell’ergastolo. 3 - (Segue) e quello di epidemia colposa?La fattispecie colposa, disciplinata come detto dall’art. 452 c.p., differisce dall’ipotesi punita a titolo di dolo, non soltanto per il diverso atteggiarsi dell’elemento soggettivo, ma anche per il trattamento sanzionatorio, in quest’ultimo caso decisamente più mite rispetto a quello dell’art. 438 c.p.A fronte dell’ergastolo previsto per l’epidemia dolosa, l’ipotesi colposa è sanzionata con la reclusione da uno a cinque anni (art. 452, co. 1 lett. b) c.p.). Per quanto riguarda l’elemento oggettivo del reato, invece, le considerazioni non possono che essere analoghe a quelle formulate rispondendo alla domanda precedente: la condotta dell’epidemia colposa è infatti descritta per rinvio all’art. 438 c.p.4 - Tali fattispecie incriminatrici possono applicarsi in caso di Covid-19?In ragione dell’attuale situazione epidemiologica nazionale e internazionale, riteniamo sussista tuttora la concreta possibilità di contestazione dei reati sopra descritti. Una tale eventualità era stata avallata dallo stesso legislatore, il quale – nel mettere a punto un sistema di sanzioni volto a far rispettare le misure di contenimento adottate durante il primo lockdown del 2020 per fronteggiare la diffusione del virus – aveva fatto esplicito riferimento al delitto di epidemia: in particolare, l’art. 4, co. 6 d.l. 19/2020 prevedeva un’espressa clausola di riserva in favore del reato di cui all’art. 452 c.p., relativa all’ipotesi di violazione della misura della quarantena. In virtù di quanto si è detto, è tuttavia necessario specificare che sarà onere del giudice vagliare, caso per caso, la sussistenza di tutti gli elementi sopra descritti. A tal proposito, si ritiene inverosimile che possa essere condannato per epidemia (anche soltanto colposa) chi abbia posto in essere una condotta inidonea, in concreto, a far diffondere il virus in maniera incontrollata. Si pensi, ad esempio, al comportamento di chi – sottoposto a quarantena per via della positività al Covid-19 – sia uscito di casa per recarsi in un posto notoriamente desolato; o anche all’ipotesi della persona positiva che esca in piena notte dalla propria dimora per andare a gettare la spazzatura negli appositi locali condominiali. In tali circostanze, infatti, pare ragionevole ritenere che non sussista in concreto alcun pericolo di trasmissione rapida e incontrollata del virus. Editor: avv. Davide Attanasio

Continua a leggere

Scritto da:

Egregio Avvocato

Commenti

Non ci sono commenti

Egregio Avvocato® 2026 | Massimo Zerbini CF ZRBMSM53A17L390J