Avv. Prof. Domenico Lamanna Di Salvo
L'assegno di mantenimento e quello divorzile rappresentano un tema spinoso su cui giornalmente si scontrano, purtroppo, decine di famiglie italiane nelle aule di Tribunale.
Ancor più problematica diventa la questione allorquando un coniuge, in costanza di matrimonio, ha fatto la bella vita, traendo beneficio dagli introiti del partner, e poi, in caso di separazione, pretende di mantenere un adeguato tenore di vita.
Da sempre abbiamo sostenuto che un tale orientamento, oltre che ad essere moralmente scorretto, assume connotati a dir poco paradossali e ci siamo sempre scagliati contro le ingiustizie sperequative del nostro diritto di famiglia, che spesso non rende giustizia alla verità. Ad onor del vero, la crociata contro mantenute e mantenuti ha iniziato a fare breccia nelle coscienze della Giurisprudenza di merito e, di recente, anche in quella di legittimità. Ed invero, una recentissima sentenza della Suprema Corte ha ribadito un principio che aveva già trovato applicazione negli anni passati, e cioè che Perde il diritto all'assegno divorzile chi, in costanza di matrimonio, sceglie di fare la bella vita, rinunciando alla carriera nonostante la colf che bada a casa e figli (Cass. 18697/2022). la ragione di tale decisione si basa, infatti sulla natura dell'assegno divorziale, che presuppone l'inadeguatezza dei mezzi o comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive (…). Tanto premesso, e come già sottolineato in passato (Cass. 11504/2017), l'indagine sull'an debeatur dell'assegno divorzile in favore del coniuge richiedente non va ancorata al criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio ma quello dell'autosufficienza economica, ma alla luce del contributo fornito alla creazione e all'incremento del patrimonio familiare. Pertanto, chi ha fatto la bella vita a casa senza nemmeno occuparsi dei figli e della casa (compiti, questi, affidati alla colf), nulla ha fatto per la creazione del patrimonio e nulla deve avere in caso di divorzio.
Un passo avanti verso un diritto di famiglia più umano e più rispettoso della proprietà privata.
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24 mag. 2023 • tempo di lettura 1 minuti
La riforma Cartabia ha introdotto numerose interessanti novità nel processo di famiglia ma, ciononostante, presenta anche delle criticità che sicuramente vedremo nel tempo. In ogni caso, i punti salienti riformati sono i seguenti:PROCEDIMENTO: domande di separazione giudiziale e divorzio contenzioso in unico attoatti introduttivi completi con l'allegazione di tutti i fatti e i mezzi di provaabrogata la struttura bifasica del procedimento ( davanti al Presidente prima e al Giudice istruttore poi)competenza territoriale del tribunale di residenza del minore ( o quella del convenuto in mancanza di figli minori)udienza di comparizione entro novanta giorni dal deposito del ricorso FIGLI: obbligo ascolto dei figlionere di completa descrizione delle attività quotidiane dei figliprovvedimenti provvisori sul mantenimento e sull'affidamento dei figli fin dalla prima udienzasanzioni al genitore che non rispetta tempi e modalità del piano genitoriale precedentemente accettato RAPPORTI PATRIMONIALI: le richieste relative ai rapporti patrimoniali fra i coniugi dovranno essere depositate nell'atto introduttivo. Per quanto riguarda il diritto di famiglia, ictu oculi possiamo affermare che vi sono spunti interessanti, che tentano di risolvere situazioni ad oggi problematiche. In ogni caso, e senza voler entrare ulteriormente nel merito, questi miglioramenti saranno valutabili solo col tempo, allorquando la riforma entrerà pienamente in vigore.In ogni caso, una riforma senza un incremento dell'organico dei Magistrati è destinata a non produrre gli effetti desiderati. Tali magistrati da inserire in organico dovrebbero, inoltre, essere altamente specializzati - ancor di più in una materia come la nostra - e insensibili agli stereotipi e alle "influenze esterne". Sicuramente è un obiettivo alla nostra portata, ma la domanda è un'altra: esiste la volontà di rendere il sistema giudiziario in materia di famiglia efficiente e veloce? Ai posteri l'ardua sentenza ....
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23 feb. 2026 • tempo di lettura 4 minuti
L’uso diffuso di strumenti digitali e social network ha trasformato profondamente la gestione della vita privata, anche per i soggetti più giovani. Ciò che viene pubblicato online o condiviso tramite applicazioni di messaggistica rischia di sfuggire al controllo dei genitori e, soprattutto, può essere riutilizzato per scopi impropri o illeciti. Tale rischio è amplificato nel caso dei minori, la cui identità digitale può essere definita e condizionata già dai primi anni di vita attraverso la diffusione di immagini o informazioni personali.Quali sono i rischi connessi allo “sharenting”, ovverosia alla condivisione e pubblicazione di materiale video-fotografico dei propri figli sui social network? Secondo il Garante per la protezione dei dati personali e studi recenti:Perdita di controllo dei dati: le immagini pubblicate sui social possono essere salvate e depositate su dispositivi personali di pedofili o di chi commercia materiale illecito sul dark web. È estremamente difficile stimare il numero di immagini di bambini presenti sul dark web dopo essere state pubblicate sulle piattaforme social.Rischi per la reputazione futura: la diffusione di immagini contribuisce alla costruzione dell’identità digitale del minore, che in futuro potrebbe non approvare l’immagine pubblicata.Esposizione a sistemi di intelligenza artificiale: pubblicare foto dei figli su piattaforme pubbliche espone i dati biometrici e le immagini dei minori a un uso improprio da parte di sistemi di riconoscimento facciale sempre più sofisticati. Ciò potrebbe tradursi in contenziosi legali futuri, con richieste risarcitorie da parte dei figli verso i genitori.Violazioni della privacy e sicurezza digitale: le immagini condivise contengono spesso informazioni aggiuntive, come i dati di geolocalizzazione, e la condivisione pubblica può esporre i minori a rischi di pedopornografia.Diffusione involontaria: anche contenuti condivisi in chat private possono uscire dal contesto riservato, compromettendo la riservatezza del minore.Secondo uno studio europeo, ogni anno i genitori condividono online in media 300 foto dei propri figli, e prima del quinto compleanno ne hanno già condivise quasi 1.000. Le piattaforme più utilizzate sono Facebook (54%), Instagram (16%) e Twitter (12%). Foto del primo giorno di scuola, mentre mangiano, dormono o svolgono attività domestiche diventano facilmente parte di un “dossier digitale” costruito senza il consenso del bambino.Analisi condotte in Svizzera evidenziano che i pedofili reperiscono materiale non solo sui social network, ma anche tramite scambi con altri criminali o producendo autonomamente le immagini. Le piattaforme social diventano così terreno fertile, poiché molti genitori condividono inconsapevolmente le foto dei propri figli, facilitando l’accesso a utenti malintenzionati.Il Garante ha elaborato una serie di raccomandazioni volte a limitare i rischi legati allo sharenting: rendere irriconoscibile il volto del minore mediante strumenti grafici o emoticon;limitare le impostazioni di visibilità dei contenuti sui social network;evitare la creazione di account social dedicati ai minori;leggere e comprendere le informative sulla privacy delle piattaforme utilizzate;prestare attenzione anche ai contenuti condivisi tramite chat private, che possono facilmente uscire dal contesto riservato.In Italia, lo sharenting è regolato dal Garante per la protezione dei dati personali, che con la campagna “La sua privacy vale più di un like” ha sottolineato come ogni immagine contribuisca a definire l’identità digitale del minore. Il provvedimento del 13 novembre 2024 ha stabilito che per pubblicare foto di minori di 14 anni è necessario il consenso di entrambi i genitori; superata questa soglia, il minore può esprimere autonomamente la propria volontà. La violazione di tali disposizioni può comportare sanzioni civili, come la rimozione dei contenuti e il risarcimento dei danni, o penali, quali la reclusione fino a quattro anni per trattamento illecito di dati, diffamazione o interferenze nella vita privata.Gli esperti indicano alcune pratiche preventive per i genitori:evitare la condivisione pubblica di immagini o video dei figli;preferire la condivisione tramite messaggistica privata sicura, limitata a familiari o amici stretti;chiedere sempre il consenso del figlio (dai 14 anni in su) e dell’altro genitore;essere selettivi nella pubblicazione, evitando contenuti che possano compromettere la privacy, come foto in costume o in momenti intimi;monitorare le impostazioni di privacy dei social network e limitare la visibilità dei post;chiedere a familiari e amici di non condividere immagini dei minori senza permesso;attivare notifiche che informino della comparsa del nome del minore nei motori di ricerca. L’uso consapevole degli strumenti digitali in ambito familiare è fondamentale per garantire la tutela dell’interesse superiore del minore anche nella sua dimensione digitale. La responsabilità genitoriale si estende oggi alla gestione dell’identità online dei figli, richiedendo attenzione ai rischi, rispetto delle normative vigenti e adozione di pratiche prudenziali per salvaguardare la reputazione, la sicurezza e la privacy dei minori.
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12 mag. 2026 • tempo di lettura 3 minuti
La giurisprudenza recente in materia di assegno divorzile conferma un orientamento sempre più rigoroso, volto a superare ogni automatismo basato sulla mera disparità economica tra gli ex coniugi. In tale prospettiva si collocano, da un lato, l’ordinanza n. 1999/2026 della Corte di Cassazione e, dall’altro, i principi ribaditi da precedenti pronunce, tra cui l’ordinanza n. 300/2026 (in linea con la decisione n. 16604/2022), che contribuiscono a delineare con maggiore precisione i presupposti per il riconoscimento dell’assegno divorzile.Secondo la Suprema Corte, non è sufficiente dimostrare uno squilibrio economico tra le parti: è invece necessario provare che tale disparità sia conseguenza diretta — o quantomeno sia stata aggravata — dalle scelte condivise durante il matrimonio. In particolare, il coniuge richiedente deve dimostrare di aver subito un sacrificio patrimoniale o professionale in favore della famiglia o dell’altro coniuge, rinunciando a concrete opportunità lavorative o reddituali.Nel caso oggetto dell’ordinanza n. 1999/2026, la Corte ha confermato la decisione della Corte d’Appello che, riformando la sentenza di primo grado, aveva negato l’assegno divorzile a una ex moglie inizialmente beneficiaria di un contributo mensile di 500 euro. Non solo: la donna è stata condannata a restituire le somme percepite a partire dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, oltre alle spese di lite. La Cassazione ha ritenuto inammissibili i motivi di ricorso, in quanto fondati esclusivamente sulla disparità economica, senza fornire alcuna prova del nesso causale tra le condizioni economiche peggiori e le scelte matrimoniali.Particolarmente rilevante è il principio affermato in tema di ripetibilità delle somme già versate: qualora venga accertata l’assenza originaria dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno, trova applicazione la regola generale della piena ripetibilità delle prestazioni economiche corrisposte. In assenza di specifiche circostanze idonee a giustificare l’esclusione dell’obbligo restitutorio, l’ex coniuge beneficiario è dunque tenuto a restituire quanto indebitamente percepito.Questo orientamento si inserisce in un quadro più ampio di evoluzione della disciplina dell’assegno divorzile, profondamente ridefinita negli ultimi anni. Si è infatti passati da una concezione prevalentemente assistenziale a una funzione composita, che integra profili assistenziali, perequativi e compensativi. In tale contesto, il giudice è chiamato a compiere una valutazione complessiva dell’intera storia coniugale, verificando non solo l’eventuale impossibilità del richiedente di mantenersi autonomamente, ma anche il contributo fornito alla formazione del patrimonio familiare e dell’altro coniuge.La giurisprudenza richiede, dunque, la sussistenza congiunta di tre elementi fondamentali: una disparità economico-patrimoniale tra gli ex coniugi; il nesso causale tra tale disparità e le scelte di vita familiare condivise; la prova concreta dei sacrifici sostenuti dal coniuge economicamente più debole. Tale prova deve essere specifica e puntuale, non essendo sufficienti allegazioni generiche.Ulteriori elementi rilevanti nella valutazione giudiziale sono la durata del matrimonio e la capacità lavorativa residua del richiedente. In particolare, matrimoni di breve durata — come quello di sei anni esaminato in una delle pronunce richiamate — difficilmente possono giustificare un’incidenza significativa sulle prospettive professionali di uno dei coniugi, soprattutto in presenza di una persistente capacità di produrre reddito.La Corte ha inoltre ribadito l’irrilevanza della convivenza prematrimoniale ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile, confermando un orientamento restrittivo che continua tuttavia a suscitare dibattito, specie in considerazione della crescente diffusione delle unioni di fatto.Sotto il profilo processuale, viene riaffermato il principio secondo cui la valutazione delle prove, comprese le presunzioni semplici, spetta al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata. Ne consegue l’inammissibilità di ricorsi per cassazione che si risolvano in una richiesta di riesame del merito della controversia.In conclusione, le pronunce esaminate confermano un orientamento sempre più rigoroso e coerente con il principio di autoresponsabilità economica: l’assegno divorzile non può essere riconosciuto sulla base della sola disparità reddituale, ma richiede la dimostrazione di un effettivo sacrificio coniugale causalmente collegato alle scelte matrimoniali. Tale impostazione contribuisce a delineare un sistema che valorizza le scelte di vita realmente condivise e responsabilizza entrambi gli ex coniugi nella costruzione della propria autonomia economica dopo il divorzio.
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4 mag. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Come risaputo, il matrimonio, secondo il Codice di Diritto Canonico, ha natura di sacramento e, come tale, è da considerarsi indissolubile. Vi sono, tuttavia, alcune situazioni, tassativamente previste dalla legge canonica, in presenza delle quali il vincolo coniugale è considerato invalido e pertanto, il matrimonio è dichiarato nullo, tam quam non esset. Tale annullamento deriva da un procedimento giudiziario da instaurare innanzi alle Giurisdizioni canoniche (Tribunali Ecclesiastici) e mirante non tanto ad evidenziare una crisi del rapporto coniugale (come fa il Giudice civile), bensì ad appurare se vi sia o meno un vizio tale da rendere il consenso prestato dinnanzi al Sacerdote nullo, ovvero se vi sia stato una violazione dei cosiddetti "bona matrimonii" (exempli gratia, il classico caso del "matrimonium ratum sed non consumatum"). Da questa sommaria descrizione emerge a chiare lettere la netta "superiorità dottrinale" del Codex Iuris Canonici rispetto al codice civile italiano: quest'ultimo, invero, ha ridotto il matrimonio alla stregua di un contratto, prevedendone lo scioglimento con strumenti che, oramai, vengono usati ed abusati solamente a fini economici ed edonistici, mentre la Dottrina di Santa Romana Chiesa - eterna ed immutabile - accentua solo l'esistenza (e quindi la validità) del sacro vincolo, oppure la sua inesistenza per via di un vizio del consenso. Pur riconoscendo ad ognuno piena libertà di valutare quale sistema sia preferibile, da matrimonialista mi schiero apertis verbis a favore del vecchio ma sempre perfetto schema canonistico: Il matrimonio non deve essere degradato ad un mercimonio!PROF. AVV. DOMENICO LAMANNA DI SALVO MATRIMONIALISTA - DIVORZISTA - CURATORE SPECIALE DEL MINORE
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