No all'assegno di divorzio per l'ex coniuge che ha rinunciato alla carriera per scelta personale

Avv. Prof.  Domenico  Lamanna Di Salvo

Avv. Prof. Domenico Lamanna Di Salvo

Pubblicato il 24 ago. 2022 · tempo di lettura 2 minuti

L'assegno di mantenimento e quello divorzile rappresentano un tema spinoso su cui giornalmente si scontrano, purtroppo, decine di famiglie italiane nelle aule di Tribunale.

Ancor più problematica diventa la questione allorquando un coniuge, in costanza di matrimonio, ha fatto la bella vita, traendo beneficio dagli introiti del partner, e poi, in caso di separazione, pretende di mantenere un adeguato tenore di vita.

Da sempre abbiamo sostenuto che un tale orientamento, oltre che ad essere moralmente scorretto, assume connotati a dir poco paradossali e ci siamo sempre scagliati contro le ingiustizie sperequative del nostro diritto di famiglia, che spesso non rende giustizia alla verità. Ad onor del vero, la crociata contro mantenute e mantenuti ha iniziato a fare breccia nelle coscienze della Giurisprudenza di merito e, di recente, anche in quella di legittimità. Ed invero, una recentissima sentenza della Suprema Corte ha ribadito un principio che aveva già trovato applicazione negli anni passati, e cioè che Perde il diritto all'assegno divorzile chi, in costanza di matrimonio, sceglie di fare la bella vita, rinunciando alla carriera nonostante la colf che bada a casa e figli (Cass. 18697/2022). la ragione di tale decisione si basa, infatti sulla natura dell'assegno divorziale, che presuppone l'inadeguatezza dei mezzi o comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive (…). Tanto premesso, e come già sottolineato in passato (Cass. 11504/2017), l'indagine sull'an debeatur dell'assegno divorzile in favore del coniuge richiedente non va ancorata al criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio ma quello dell'autosufficienza economica, ma alla luce del contributo fornito alla creazione e all'incremento del patrimonio familiare. Pertanto, chi ha fatto la bella vita a casa senza nemmeno occuparsi dei figli e della casa (compiti, questi, affidati alla colf), nulla ha fatto per la creazione del patrimonio e nulla deve avere in caso di divorzio.

Un passo avanti verso un diritto di famiglia più umano e più rispettoso della proprietà privata.

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IMU: chi paga in caso di separazione legale o divorzio dei coniugi comproprietari?

28 dic. 2020 • tempo di lettura 3 minuti

La legge riconosce l’agevolazione fiscale dal pagamento dell’imposta IMU nei confronti degli immobili considerati “abitazione principale” ovvero il luogo di residenza e di dimora abituale dell’intero nucleo familiare. Ma se il nucleo familiare si divide, allora cosa succede? Se due coniugi si separano o divorziano, potranno ancora beneficiare dell’esenzione IMU sulla ex casa coniugale? E cosa avviene se l’immobile viene assegnato ad uno dei due coniugi dopo la separazione? Cosa è l’IMU? Quali sono gli immobili esentati dal pagamento?Quando un immobile può essere considerato “abitazione principale”?Chi deve pagare l’IMU?A chi spetta pagare l’IMU se i coniugi comproprietari dell’immobile sono separati?1 - Cosa è l’IMU? Quali sono gli immobili esentati dal pagamento?L’imposta municipale unica (IMU) è un’imposta locale dovuta dai proprietari di immobili, aree fabbricabili o terreni, in favore del Comune. Sono esentate dal pagamento le abitazioni principali, salvo che siano “abitazioni di lusso” - classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 o A/9 - e le loro pertinenze - classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 - nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale. 2 - Quando un immobile può essere considerato “abitazione principale”?Con abitazione principale si intende l’unità immobiliare ove il nucleo familiare o un singolo individuo dimorano stabilmente e risiedono. Pertanto, devono essere contemporaneamente presenti 3 condizioni:il possesso/proprietà dell’immobile (o altro titolo reale: usufrutto, diritto di abitazione);la residenza anagrafica;la dimora abituale e stabile.In pratica, l’abitazione principale (o prima casa) è quella in cui si ha sia la residenza che il domicilio.Dunque, se si possiede un immobile in una città ma si ha il proprio domicilio altrove, questo non potrà essere considerato prima casa – e di conseguenza non sarà esentato dall’imposta IMU – anche se il soggetto non è proprietario di altri immobili. La tassa può essere pagata in due rate annuali, con scadenza 16 giugno e 16 dicembre, o in un’unica soluzione ed il suo ammontare varia a seconda delle aliquote applicate dal Comune in cui ha sede l’immobile. 3 - Chi deve pagare l’IMU?Sono tenuti al versamento del tributo i proprietari di casa, i titolari di diritti reali di godimento sull’immobile (diritto di usufrutto, di uso, di abitazione, di enfiteusi o di superficie) ed il locatario in caso di leasing.Se l’immobile appartiene a più comproprietari, oppure sullo stesso bene gravano più diritti reali, ciascun proprietario/possessore dell’immobile è tenuto a pagare l’IMU in percentuale della propria quota. 4 - A chi spetta pagare l’IMU se i coniugi comproprietari dell’immobile sono separati?La regola generale stabilisce che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il coniuge assegnatario della casa coniugale è tenuto a pagare l’IMU. Infatti, attraverso il provvedimento del giudice (omologa) che dichiara l’immobile abitazione familiare, in capo al coniuge assegnatario sorge il diritto di abitazione nella casa coniugale, indipendentemente dall’esistenza di un diritto di proprietà altrui sull’immobile. In questi casi, la casa coniugale rientra nel novero, ai fini IMU, delle abitazioni assimilate per legge alla principale. Pertanto, il coniuge assegnatario della casa coniugale sarà esentato dal pagamento del tributo. Questo a meno che, come già detto, l’abitazione non sia classificata come immobile di lusso (categorie catastali A1, A8, A9). In questo caso, invece, l’IMU è dovuta.L’assegnazione della abitazione familiare ad un coniuge, fa sì che l’altro (ovvero il coniuge non assegnatario) rimanga solo “nudo proprietario” dell’immobile e non abbia la piena disponibilità, fino alla sussistenza del diritto di abitazione. Pertanto, il coniuge non assegnatario - spogliato dei suoi diritti di godimento sull’immobile - non sarà tenuto al pagamento dell’IMU, che sarà esclusivamente a carico del coniuge assegnatario, titolare del diritto di abitazione. In conclusione, poiché dal 2014 non è dovuta l’IMU sull’abitazione principale e dal momento che la casa coniugale è considerata per legge abitazione principale, finché sussiste il diritto di abitazione, né il coniuge assegnatario né il coniuge non assegnatario saranno tenuti pagare l’imposta.  

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Egregio Avvocato

Crisi della relazione coniugale e rapporto con i figli

28 ago. 2024 • tempo di lettura 2 minuti

Un tema da sempre dibattuto e controverso riguarda il diritto/dovere in capo ai genitori di garantire ai figli un buon rapporto con l'ex coniuge, facendo in modo che gli stessi mantengano un'immagine positiva dell'altro genitore.Spesso, purtroppo, ciò non succede. Quid iuris se si verifica una tale situazione? Esemplare è, al riguardo, la decisione del Tribunale di Roma (Tribunale di Roma n. 18799/2016), con la quale una madre è stata condannata a risarcire all’ex marito la somma considerevole di € 30.000,00 per non avere garantito il recupero del rapporto di questi con il figlio, avendo la stessa screditato continuamente il padre agli occhi del minore. Ed invero, come precedentemente sottolineato, ogni genitore, dopo la separazione o il divorzio, deve consentire che i figli mantengano con l’altro un buon rapporto e ne conservino una immagine positiva, per garantirne la crescita equilibrata. In caso contrario, chi non ottempera può essere condannato al risarcimento dei danni ex art. 709-ter c.p.c. in favore dell’altro genitore alienato. Tale somma, da decidersi sempre nel caso concreto, tenendo conto della gravità dei fatti e delle capacità economiche delle parti in causa, ha soprattutto una funzione di monito e di deterrente al tempo stesso, in quanto l’obiettivo del giudice è, nel caso di specie, quello di garantire "la cessazione del protrarsi dell’inadempimento degli obblighi familiari, poiché gli stessi per la loro natura personale sono di per sé incoercibili e non sono suscettibili di esecuzione diretta".Nel caso concreto sottoposto all’esame del Tribunale di Roma, la madre avrebbe dovuto agire in maniera tale da consentire al figlio di recuperare il ruolo del padre, al fine di garantire la tutela della bigenitorialità, mentre la donna non aveva fatto altro che ostacolare agli incontri programmati tra padre e figlio ed impedire il funzionamento dell’affido condiviso con comportamenti di discredito della figura paterna.La decisione dei Giudici Romani appare pienamente condivisibile, soprattutto in relazione alla funzione di monito e di deterrente assegnata alla condanna in questione.Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo Matrimonialista - Divorzista - Curatore Speciale del Minore

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Nullità del matrimonio per vizio psichico (Cass. civ., sez. I, 4 gennaio 2023, n. 149)

31 gen. 2023 • tempo di lettura 2 minuti

Apprendiamo con soddisfazione il cambio di rotta della Suprema Corte, che - in extremis - muta orientamento e riconosce implicitamente la superiorità del diritto canonico rispetto a quello nazionale. Come risaputo, in precedenza la delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio era riconosciuta solo in base al limite temporale dei tre anni (Sezioni unite, sentenza 16379/2014). Era un patetico, ridicolo tentativo di limitare l'ingerenza della Chiesa negli affari civili di una repubblica sempre più laica ed anti - cristiana. Tale tentativo, comunque, ledeva gli stessi principi del diritto nazionale, in quanto de facto impediva il riconoscimento di vizi tra l'altro sottolineati dall'art. 120 c.c. Il diritto canonico (articolo 1095 numero 2) riconosce l'incapacità consensuale «anche quando il nubente (uno degli sposi) manchi gravemente di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali reciproci ... . Il soggetto, pur essendo cosciente del proprio stato e consapevole dell’atto del matrimonio, manca della capacità di valutare praticamente e concretamente gli effetti del matrimonio che sta per celebrare: capacità di ponderare la scelta del matrimonio, di quel matrimonio e di quel partner. Questa incapacità si verifica in caso di gravi forme di nevrosi e psicopatie, a causa di alcolismo e tossicodipendenza. La discrezione di giudizio è una maturità psicologica che ha interferenze con la maturità affettiva». Sempre l’articolo 1095 del Codice ecclesiastico, al n.3, definisce l’incapacità ad adempiere: «l’invalidità del consenso può derivare anche da cause di natura psichica che compromettono la possibilità di assumere ed adempiere agli obblighi essenziali, e quindi vanificano la volontà di contrarre matrimonio». Deve, ovviamente, trattarsi di «di un’incapacità particolarmente rilevante, che si esprime in una grave forma di anomalia. Cause di natura psichica gravi, che possono compromettere un valido consenso sono, ad esempio: l'omosessualità, il transessualismo, il sadismo, il masochismo». Con la decisione in esame, la Cassazione asserisce che è possibile derogare al tetto dei tre anni di convivenza, fissati dalle Sezioni unite. Ed invero, osservano adesso gli Ermellini, l’incapacità a prestare consenso di uno degli sposi al momento del matrimonio, quale causa di invalidità, è prevista anche dall’articolo 120 del Codice civile, secondo il quale «il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio». La decisione appare pienamente condivisibile, soprattutto in quanto - così facendo - si evita una dicotomia basata solo su un elemento temporale e dettata da una sempre più marcata laicità di uno stato che ha perso il senso delle proprie origini e che corre a grandi passi verso il baratro.

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Pernottamento del minore in tenera età dall’altro genitore: il parere della Cassazione e quello medico-scientifico a confronto

25 lug. 2025 • tempo di lettura 6 minuti

Come noto, il principio di bigenitorialità è stato introdotto con la L. 54/2006, riguardante l'affidamento condiviso. Questo principio è stato poi ripetutamente ribadito dalla Corte di Cassazione che lo ha, però, subordinato al benessere del bambino. L'art. 337 ter c.c.  afferma che "il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale".Per assicurare ciò, il giudice adotta provvedimenti che perseguano l'interesse esclusivo della prole, decidendo:·  tempi e modalità della presenza dei figli minori presso ciascun genitore;·  come e in quale misura ciascun genitore contribuisca al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli.Il comma 4 dell'art. 337-ter c.c. prosegue affermando che, se non ci sono accordi tra i genitori circa le modalità di mantenimento dei figli, sarà il giudice a decidere l'ammontare dell'assegno di mantenimento, tenendo conto:·  delle attuali esigenze del figlio;·  del tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;·  dei tempi di permanenza presso ciascun genitore;·  delle risorse economiche di entrambi i genitori;·  della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.Negli ultimi anni, la legge 54/2006 ha introdotto il principio di bigenitorialità, riguardante l'affidamento condiviso. Questo principio, ripetutamente ribadito dalla Corte di Cassazione, è comunque subordinato al benessere del bambino.Tanto premesso, ci si chiede se il minore in tenera età possa pernottare anche con il padre non affidatario.Al riguardo, è opportuno, in primis, analizzare i risultati scientifici, per poi passare ad una disamina dell'orientamento giurisprudenziale delle Corti italiane.La scienza sottolinea che l'attaccamento padre-figlio è un legame che non si origina da solo, ma va migliorato ogni giorno. Il ruolo del padre è importante nella crescita dei figli quanto quello della madre, e questo si è modificato soprattutto negli ultimi decenni. La relazione con le figure di riferimento risulta essere fondamentale per lo sviluppo non solo relazionale, ma anche psicologico e affettivo del bambino. Una figura paterna presente e che si occupa dei propri figli permette una crescita più armoniosa e questo si riflette in modo positivo sulla vita del bambino, anche una volta diventato adulto.Già nel 2013 una ricerca francese rilevava come il rischio di perdere definitivamente il contatto con un genitore fosse dell’1 per cento nel caso in cui il giudice stabilisse un affidamento paritetico alla prima udienza e salisse al 21% nel caso di un affidamento ‘tradizionale’ (2 week-end al mese col padre). La perdita genitoriale nei primi 9 anni di vita è correlata ad una aumentata probabilità di danni cromosomici con rischio elevato di malattie organiche a distanza.Nel 2014, una ricerca  coordinata dal prof. Richard Warshak con l’endorsement di 110 ricercatori internazionali, concentrata sulla revisione della letteratura internazionale relativa all’affidamento materialmente condiviso per bambini sotto i quattro anni, arrivava a concludere che:1.      “Non c’è evidenza della necessità di ritardare l’introduzione di un frequente e regolare coinvolgimento (pernottamento incluso) di ambedue i genitori coi propri figli”;2.      “In generale, i risultati degli studi rivisitati in questo documento sono favorevoli ai piani genitoriali che meglio equilibrano il tempo dei bambini presso le due case”.In uno studio del 2016 William V. Fabricius e Go Woon Suh hanno evidenziato come il pernottamento in forma paritaria di bambini sotto i 2 anni comporta:1.      migliori relazioni del bambino sia col papà sia con la mamma nel breve termine;2.      migliori relazioni con il papà e la mamma a lungo termine.Una ricerca governativa svedese ha evidenziato, su un campione di 3656 bimbi in età prescolare (3-5 anni), che quelli in regime di affidamento materialmente condiviso mostrano minori sintomi di disturbo psicologico di quelli in affido materialmente esclusivo. E un altro studio svedese ha evidenziato l’assenza di differenza a livello di ormone dello stress fra bambini in affido paritetico-alternato e in affido a residenza prevalente.Alla luce di questi risultati, il Consiglio d’Europa ha osservato che la decennale esperienza dell’Australia, ove la presunzione di affidamento materialmente condiviso esiste dal 2006, risulta benefica sopra i 4 anni di età e priva di qualunque effetto nocivo tra i 2 e i 4 anni.Fin qui i risultati scientifici. Ma cosa succede nelle Corti italiane?Purtroppo, la questione appare ben lungi dall'essere unanimemente considerata.Un primo orientamento (ex plurimis, Cass. 16125/2020) ritiene che il diritto di visita dei genitori di bambini in tenera età possa subire restrizioni solo ed esclusivamente se ciò ricada nell'ambito dell'interesse del minore, pur sottolineando  a chiare lettere la tutela del principio di bigenitorialità "inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione e istruzione della prole."Analogamente, la Suprema Corte nel 2024 (Cass. n.19069/2024 pubblicata l’11 luglio 2024), confermando quanto precedentemente statuito dalla Corte d’Appello di Ancona, non prevedeva alcun pernottamento fino al raggiungimento dei 3 anni di età del figlio. Osservava la Corte di Appello di Ancona che fino ai tre anni, il minore deve dormire in casa della madre. La scelta del pernottamento esclusivo del figlio presso l'abitazione della madre veniva motivata affermando che il pernottamento presso il padre sarebbe stato dannoso per il minore. Veniva, pertanto, ribadito che, fino al terzo anno di età del bambino, il padre avrebbe avuto diritto di passare due pomeriggi alla settimana con il figlio, uno infrasettimanale e uno nel weekend; per le vacanze estive e natalizie il padre avrebbe potuto passare due settimane consecutive con il figlio, ma sempre senza il pernottamento.Il provvedimento della Cassazione risponde alle crescenti preoccupazioni relative alla gestione dell’affidamento nei primi anni di vita del bambino. La decisione sottolinea l’importanza di un ambiente stabile e familiare, evidenziando che, fino ai tre anni, il pernottamento fuori dalla casa delgenitore collocatario potrebbe costituire un elemento di stress per il minore. Un altro orientamento, invece, sembra aderire alle conclusioni scientifiche su riportate.Sempre nel 2024, gli Ermellini (Cassazione Civile, Sez. I, 9 aprile 2024, n. 9442) osservavano che "i tempi di permanenza dei minori presso il genitore non convivente devono di regola comprendere tutti i momenti della vita quotidiana del minore, anche se in misura proporzionalmente ridotta rispetto ai tempi di convivenza con l’altro genitore, e in essi vanno compresi i pernottamenti – salvo che si evidenzi uno specifico e attuale pregiudizio per il minore – in modo da consentire al genitore non convivente con il figlio di svolgere pienamente le sue funzioni di cura, educazione, istruzione, assistenza materiale e morale, in conformità alle condizioni del provvedimento di affidamento".Tale dicotomia è ancor più marcato nella Giurisprudenza di merito.Come si vede, siamo ben lontani dall'avere un orientamento univoco, anche se ciò sarebbe davvero auspicabile.A nostro modesto parere, la suddivisione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore è il frutto di una valutazione ponderata del giudice del merito, che partendo dall’esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, deve tener conto anche del suo diritto ad una significativa relazione con entrambi i genitori e il diritto di questi ultimi di esplicare, nella relazione con i figli, il proprio ruolo educativo.Ci auguriamo che si possa arrivare quanto prima ad un orientamento univoco, nel supremo interesse del benessere psico - fisico dei minori.

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